Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg22856 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22856 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SERPICO LAURA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli via Adolfo Omodeo 124,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
CRISCI GUGLIELMO presso il quale elettivamente domicilia in
Pomigliano D'Arco alla via San Paolo di Tarso 12,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/12/2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il Pt_2
09/07/2007 e che dalla loro unione nascevano due minori il Per_1
1
di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
A seguito del parere contrario del PM in ordine all'aumento dell'assegno di mantenimento per i minori previsto nella misura di €.200,00 cadauno, il GI convocava le parti in udienza per chiarimenti necessari e le stesse dichiaravano di aumentare di comune accordo l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli minori ad €.350,00 ciascuno, chiedendo di rimettere la causa in decisione senza termini.
Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separatamente;
- I figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori in affido condiviso ma collocati presso la madre, temporaneamente e fino a che non avrà trovato un'abitazione solo per loro tre, ospitati a casa del nonno materno;
- la casa coniugale di proprietà esclusiva del rimarrà a quest'ultimo, insieme Pt_2
all'intero mobilio fatta eccezione per le suppellettili della moglie o dei figli che vogliano portarle con sé;
- il padre avrà facoltà di vedere e tenere presso di sé i figli minori ogni qualvolta che questi lo chiederanno, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici e comunque, compatibilmente con i turni lavorativi del padre che con cadenza settimanale egli comunicherà per iscritto alla madre:
- in mancanza di accordi, per due pomeriggi infrasettimanali, dopo la scuola (il padre si occuperà in quel giorno dello svolgimento di eventuali compiti scolastici e/o di accompagnare e prendere i figli ad attività extrascolastiche che gli stessi svolgano in
2 quella giornata nonché della cena, per poi accompagnarli a casa della madre entro e non oltre le ore 23.00, salvo imprevisti comunicati tempestivamente dal Dott. Pt_2
alla sig.ra ma, in ogni caso, i ragazzi verranno riaccompagnati per il Pt_1
pernottamento dalla madre;
- un fine settimana alternato, dall'uscita della scuola del venerdì a dopo cena della domenica;
- un periodo, durante le vacanze estive, di almeno giorni quindici anche non consecutivi da concordarsi preventivamente con la entro il giorno 15 del mese di giugno Pt_1
entro il quale i coniugi si impegnano, altresì, a comunicare il recapito presso cui il figlio sarà reperibile;
- Per il periodo delle vacanze scolastiche natalizie i coniugi concordano che anche esse saranno ripartite in misura uguale tra la madre ed il padre;
I figli trascorreranno dunque il 24 , 25 e 26 Dicembre con un genitore ( a partire da quest'anno con il padre, l'anno prossimo con la madre e così di seguito) ed il e 31 Dicembre nonché il 1
Gennaio ed il 6 Gennaio con l'altro ( a partire, da quest'anno con la madre, l'anno prossimo con il padre e così di seguito) fatta salva la possibilità per entrambi di organizzare un'eventuale breve vacanza previa comunicazione all'altro coniuge da effettuarsi con almeno 30 giorni di anticipo;
- Le festività Pasquali verranno equamente ripartite fra i coniugi ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, fatta salva la possibilità per entrambi di organizzare un'eventuale breve vacanza previa comunicazione all'altro coniuge da effettuarsi con almeno 30 giorni di anticipo;
- I minori se lo vorranno, inoltre, trascorreranno con un genitore la festività del 25 aprile e con l'altro quella dell'1 Maggio ad anni alterni, salvo diversi accordi fra le parti da comunicarsi con congruo anticipo;
trascorreranno con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo o il successivo anche se non di competenza purché concordato, e con la madre la stessa festività e con le stesse modalità mentre potrà decidere di volta in volta con chi trascorrere il giorno del proprio compleanno;
- i coniugi concorderanno, altresì, gli eventuali “ponti festivi” previsti dal calendario scolastico ovvero eventuali chiusure straordinarie (festa del Santo Patrona, Carnevale,
3 Ognissanti, Immacolata, svolgimento di elezioni, scioperi nel comparto scolastico,
“ponti” etc.) che dovessero verificarsi, fermo restando il criterio dell'alternanza;
- eventuali eccezioni o deroghe a quanto indicato ai precedenti patti e condizioni, quali scambi di periodi di spettanza o possibilità di recuperare periodi non fruiti, andranno concordati tra le parti con congruo anticipo di almeno due giorni;
- qualora il coniuge affidatario, nei giorni ad ella spettanti, abbia necessità di essere coadiuvata nella gestione dei minori e dei suoi impegni, per sua impossibilità sopravvenuta o precedenti impegni, potrà delegare ai suoi parenti la cura dei minori stessi, non trattandosi di minori in tenera età;
- I coniugi si impegnano, come per legge, a favorire i rapporti dei figli con i parenti materni e paterni e a cooperare nell'interesse primario della prole,
- I coniugi si danno rispettivamente il consenso necessario all'espatrio anche insieme ai minori.
- Il Dott. verserà alla moglie quale mantenimento per la stessa la somma di € Pt_2
100,00 (cento/00) mensili con adeguamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT, senza necessità di richiesta, a decorrere dal mese di gennaio 2025 entro il giorno 1 di ogni mese per 12 mensilità annue tramite accredito su Poste Pay
Revolution ad ella intestata: IBAN IT42M36O8105138223355923368
- Il Dott. corrisponderà a titolo mantenimento per entrambi i figli alla Sig.ra Pt_2
la somma mensile di euro € 700,00 (350,00 cadauno) con adeguamento Pt_1
automatico annuale secondo gli indici ISTAT, senza necessità di richiesta, a decorrere dalla data odierna entro il giorno 1 di ogni mese per 12 mensilità annue tramite accredito Poste Pay Revolution ad ella intestata: IBAN
IT42M36O8105138223355923368
- l'assegno unico verrà percepito al 50% da entrambe le parti;
- Per le spese straordinarie relative ai figli quali le spese mediche di ogni genere per medicinali, terapie, visite e/o cure nonché le spese scolastiche e le spese per attività sportive e, comunque quelle previste dal protocollo di intesa tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli- che le parti dichiarano di aver ricevuto in visione dei rispettivi procuratori saranno sempre ripartite fra i coniugi al
4 50% salvo diversi accordi e disponibilità di ciascuno da concordarsi di volta in volta.
Il genitore che le avrà anticipate avrà diritto al rimborso, da parte dell'altro genitore, della metà della spesa sostenuta entro quindici giorni dall'esibizione dei documenti giustificativi della spesa stessa.
- I coniugi dichiarano che intendono governare in questa sede tra loro anche i rapporti economici tra loro intercorrenti;
a tal proposito stabiliscono di comune accordo che il
Conto Postale - ad oggi cointestato – presso l'istituto verrà chiuso entro CP_1
il 31 dicembre 2024 e che la cifra di € 21.470,77 ivi depositata venga equamente divisa tra loro in pari data.
- L'indennità percepita dai figli (per il piccolo con revisione 2026, mentre per il figlio maggiore fino al compimento di anni 18), come sopra riferita (pari a circa € 680 mensili) e quella accumulata sino ad oggi (pari ad € 28.300,00 circa) verrà gestita dalla signora madre collocataria, che si impegna ad utilizzarla Pt_1
esclusivamente per necessità mediche e didattiche dei figli. A tal fine i libretti postali custoditi oggi presso la casa coniugale vengono in data odierna consegnati alla signora che ne sarà custode.” Pt_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
5 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto n.23, Parte_3
parte I, s. A Sez. S, reg. Atti Matrimonio anno 2007);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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