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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 14.4.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.LO PINZINO GIAMBATTISTA, oggi sostituito dall'avv. SANDRO
MASCALI, richiamando le difese già svolte;
Per il convenuto\opposto l'avv. BONACCORSO LAURA ROSARIA;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4122/2023 promossa da:
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata a Nicosia (CT), nella via Vittorio Emanuele n. 31, presso lo studio degli Avvocati Associati Giovanni CANNATA (c.f. ) e Giambattista LO C.F._1
PINZINO (c.f. , che la rappresentano e difendono, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente.
Opponente contro pagina 1 di 6 P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Catania, alla via Fichera n.12, presso lo studio dell'avv. Laura Rosaria Bonaccorso (c.f.: , la quale la rappresenta e difende. C.F._3
Opposta
DECISA ALL'UDIENZA DEL 14 APRILE 2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 1.3.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1002/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data
9.2.2023 nel procedimento RG n. 1138/2023, e notificato nella stessa data, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento di complessivi € 10.166,70, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 e le spese del procedimento monitorio, più spese generali, i.v.a. e c.p.a., in favore della
Controparte_1
Il credito derivava dal mancato pagamento delle seguenti fatture (depositate dal ricorrente nel giudizio monitorio):
Fatture emesse in virtù del contratto di conferimento incarico professionale, sottoscritto tra parti in data 1.12.2021 (in atti). Nell'atto di citazione l'opponente, in via preliminare, eccepiva il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Enna, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., posto che la ha sede legale a Barrafranca, provincia di Enna (cfr. visura Controparte_2 allegata).
Contestava la validità della clausola derogatoria del foro competente, contenuta nella lettera di conferimento di incarico professionale del 1.12.2021 (ai sensi della quale: “Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine al presente disciplinare d'incarico sarà competente il foro di Catania”), invocando l'art. 29 c.p.c., il quale stabilisce che l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e non può essere generica.
Eccepiva poi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti di cui agli artt.
634 e 636 c.p.c., ed, in particolare, per mancanza di prova scritta del credito.
Difatti, le cinque fatture prodotte dovevano considerarsi generiche (tutte recanti la dicitura
“Consulenza Strategica, Organizzazione, Finanza e Controllo”) e non potevano essere ricondotte alla lettera di conferimento incarico professionale del 01.12.2021, inoltre, in violazione dell'art. 634 c.p.c., parte ricorrente non aveva prodotto gli estratti autentici delle scritture contabili. Di poi, lamentava che la lettera di conferimento incarico professionale fosse priva dell'oggetto, requisito essenziale del contratto a pena di nullità, ai sensi dall'art. 1325 c.c. Infine, stante l'insussistenza della pretesa principale e la natura accessoria degli stessi, contestava l'applicabilità degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002.
pagina 2 di 6 Concludeva, dunque, chiedendo: “A. In via pregiudiziale, preliminare, assorbente e troncante ritenere e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Enna e, per l'effetto, revocare il D.I. opposto poiché nullo e/o invalido e/o inefficace, per le motivazioni spiegate al punto 1. in diritto del presente atto. B. Sempre preliminarmente, ma in via subordinata rispetto al punto A., ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 634 e 636 c.p.c.. e, per l'effetto, revocare e/o privare di efficacia con qualsiasi statuizione lo stesso provvedimento monitorio. C. Ancora in via preliminare, ma sempre subordinata rispetto al punto A., ritenere e dichiarare l'inefficacia probatoria della documentazione ex adverso prodotta a conforto della pretesa creditoria e per l'effetto dichiarare la nullità, l'illegittimità e/ l'erroneità dell'ingiunzione, revocando e/o privando di efficacia con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto. D. In ogni caso, nel merito, ritenere e dichiarare manifestamente infondato, in fatto ed in diritto, tutto quanto richiesto dalla con il ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_1 impugnato, per le ragioni ampiamente argomentate in narrativa e, per l'effetto, accertata l'inesistenza del credito azionato, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con tutte le conseguenze di legge, per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. E. In ogni caso, stante l'inesistenza della pretesa creditoria, non riconoscere gli interessi moratori di cui all'ingiunzione. F. In subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante ritenesse fondata la pretesa creditoria della
ridurre il debito nella misura che verrà determinata in concreto in corso di Controparte_1 causa, con conseguente revoca del D.I. opposto. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge e con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatali ex art. 93 c.p.c.”. Successivamente, rilevato che la causa era stata erroneamente introdotta con il nuovo rito ordinario di cognizione previsto dal d. lgs. 149/2022, veniva differita la data della prima udienza di comparizione e trattazione, a norma dell'art. 168 bis co.5 c.p.c., al 13.11.2023, secondo il “vecchio” rito di cognizione.
Si costituiva in giudizio, la società la quale preliminarmente, Controparte_1 rilevava che la clausola di deroga al foro competente fosse stata sottoscritta specificamente dalle parti e che pertanto fosse valida. Rilevava che, a prova del credito, aveva prodotto l'accordo scritto intervenuto tra le società, a fronte del quale erano state emesse le fatture a saldo delle prestazioni contrattuali rese. Produceva, inoltre, a prova dell'esecuzione dell'accordo e dell'attività continua svolta dalla mail e comunicazioni intercorse tra le due società (in allegato), rilevando, altresì. Controparte_1 che, né l'attività svolta, né le fatture emesse, fossero state in precedenza contestate dalla società opponente. Concludeva, pertanto, chiedendo: ”Voglia l'Ill.mo Giudice adito: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia: In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta, mentre è fondato il credito già dichiarato certo liquido e esigibile, concedersi la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 1002/2023 del 09/02/2023 RG n. n. 1138/2023 emesso dal
Tribunale di Catania - preliminarmente confermare che il foro competente è Catania - in rito, dichiarare la nullità della citazione per la mancata o comunque insufficiente esposizione dei fatti, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della opposizione e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, con rigetto di tutte le domande e le eccezioni avversarie;
- nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra svolta, per i motivi indicati in narrativa, qui integralmente richiamati, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- nel merito, in via subordinata, accertare il credito dovuto dalla come Controparte_1 indicato nel Decreto ingiuntivo opposto, confermando il decreto ingiuntivo n. 1002/2023 del 09/02/2023 RG n. n. 1138/2023 reso dal Tribunale di Catania ai sensi dell'art.648 c.p.c.n. e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di quanto dovuto, a Parte_1
pagina 3 di 6 pagare immediatamente alla , in persona del legale rapp p.t. come sopra Controparte_1 rappresentata, difesa e domiciliata, la somma di euro 10.166,70 oltre interessi dal dovuto al soddisfo oltre spese legali liquidate come in decreto nonché spese e competenze legali della presente procedura
e oltre interessi dal dovuto al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge”. Alla prima udienza del 13.11.2023 parte opponente chiedeva un breve rinvio per esaminare la comparsa di costituzione dell'opposta e, all'esito dell'udienza, con ordinanza, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. e rinviata l'udienza al 23.9.2024. Di poi, all'udienza del 23.9.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 14.4.2025.
*************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, pertanto, di essere respinte per le ragioni che seguono.
-Preliminarmente, si rileva che la causa è stata erroneamente introdotta con il nuovo rito ordinario di cognizione previsto dal d. lgs. 149/2022 (cd riforma Cartabia). Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso” (Cass. sez. un. 20596/2007; si veda anche Cass. n. 6511/2012). Posto che, nel caso di specie, sebbene l'opposizione a decreto ingiuntivo fosse stata notificata dopo la data del 1° marzo 2023, il ricorso monitorio era stato depositato prima della data di entrata in vigore della riforma Cartabia (art. 35 d. lgs. 149/2022), andava proposto il “vecchio” rito di cognizione, con la conseguenza che, con decreto del 19.5.2023, è stata differita la data della prima udienza di comparizione e trattazione, a norma dell'art. 168 bis co.5 c.p.c.
-L'opponente ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Enna, tuttavia, esaminando il contratto di conferimento di incarico professionale del
1.12.2021 intercorso tra le società, in esso è presente una clausola di deroga al foro competente, debitamente sottoscritta dalle parti, ai sensi dell'art. 1341 c.c., e, dunque, valida, pertanto l'eccezione non rileva.
Difatti, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., con un accordo scritto, è consentito alle parti di derogare alla competenza territoriale con riferimento ad uno o più affari specifici, e, dunque, per tutte le controversie pagina 4 di 6 che possono derivare da un determinato contratto, dovendo considerare l'espressione “affare” in senso ampio.
-Quanto alla prova del credito ingiunto, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. In particolare, è a carico del professionista l'onere di dimostrare l'effettiva realizzazione della prestazione per la quale richiede al cliente il pagamento del compenso professionale. Nel caso di specie, la società opposta ha depositato:
- Contratto di conferimento di incarico professionale del 1.12.2021 intercorso tra
Controparte_1 Parte_1
- N.5 fatture relative ad attività di consulenza svolte da tra il Controparte_1 mese di dicembre 2021 ed il mese di aprile 2022 di € 2.033,34 ciascuna per un importo totale di € 10.166,70;
- Mail di diffida ad adempiere inviata all'opponente via pec il 11.10.2022;
- Mail e corrispondenza intercorsa tra le società in relazione all'attività di consulenza svolta.
Ha, pertanto, prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile. In particolare, nel contratto di conferimento dell'incarico, è indicata l'attività svolta dalla società opposta e la natura dell'incarico conferito:
pagina 5 di 6 La corrispondenza mail intercorsa nel corso dell'anno 2022 tra le società (in particolare, tra consulenti della e dipendenti dell'area amministrativa della Controparte_1 [...]
, in uno alla ulteriore documentazione prodotta all'atto della costituzione da Parte_1 parte dell'opposta, poi, provano la regolare esecuzione del contratto. In particolare (ma solo esemplificativamente, attesa la copiosa docmentazione prodotta) con una mail veniva trasmesso il documento di valutazione dei rischi cd DVR, redatto da Controparte_1 per la società opponente e con altra mail venivano trasmessi attestati di frequenza a corsi formazione, compatibili con l'attività dichiarata dalla nel contratto. Controparte_1 Tali allegazioni soccorrono e valgono quale “prova sia delle prestazioni effettivamente eseguite che della misura degli importi richiesti” (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 7957/2022 del 12- 09-2022). Difatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1792/2017, “in tema di affidamento dell'incarico professionale, il professionista può dimostrare il ricevimento dell'incarico - presupposto del diritto al compenso - anche attraverso la produzione dei fax e delle e-mail intercorse con il soggetto convenuto per il pagamento”. Ciò posto, l'esecuzione del contratto deve ritenersi sufficientemente provata. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 1002/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 9.2.2023 nel procedimento RG n. 1138/2023, e notificato nella stessa data;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta, che liquida rispettivamente in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in Catania il 14.4.2025.
dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania
Il Presidente di sezione
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 6 di 6
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 14.4.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.LO PINZINO GIAMBATTISTA, oggi sostituito dall'avv. SANDRO
MASCALI, richiamando le difese già svolte;
Per il convenuto\opposto l'avv. BONACCORSO LAURA ROSARIA;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4122/2023 promossa da:
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata a Nicosia (CT), nella via Vittorio Emanuele n. 31, presso lo studio degli Avvocati Associati Giovanni CANNATA (c.f. ) e Giambattista LO C.F._1
PINZINO (c.f. , che la rappresentano e difendono, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente.
Opponente contro pagina 1 di 6 P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Catania, alla via Fichera n.12, presso lo studio dell'avv. Laura Rosaria Bonaccorso (c.f.: , la quale la rappresenta e difende. C.F._3
Opposta
DECISA ALL'UDIENZA DEL 14 APRILE 2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 1.3.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1002/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data
9.2.2023 nel procedimento RG n. 1138/2023, e notificato nella stessa data, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento di complessivi € 10.166,70, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 e le spese del procedimento monitorio, più spese generali, i.v.a. e c.p.a., in favore della
Controparte_1
Il credito derivava dal mancato pagamento delle seguenti fatture (depositate dal ricorrente nel giudizio monitorio):
Fatture emesse in virtù del contratto di conferimento incarico professionale, sottoscritto tra parti in data 1.12.2021 (in atti). Nell'atto di citazione l'opponente, in via preliminare, eccepiva il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Enna, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., posto che la ha sede legale a Barrafranca, provincia di Enna (cfr. visura Controparte_2 allegata).
Contestava la validità della clausola derogatoria del foro competente, contenuta nella lettera di conferimento di incarico professionale del 1.12.2021 (ai sensi della quale: “Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine al presente disciplinare d'incarico sarà competente il foro di Catania”), invocando l'art. 29 c.p.c., il quale stabilisce che l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e non può essere generica.
Eccepiva poi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti di cui agli artt.
634 e 636 c.p.c., ed, in particolare, per mancanza di prova scritta del credito.
Difatti, le cinque fatture prodotte dovevano considerarsi generiche (tutte recanti la dicitura
“Consulenza Strategica, Organizzazione, Finanza e Controllo”) e non potevano essere ricondotte alla lettera di conferimento incarico professionale del 01.12.2021, inoltre, in violazione dell'art. 634 c.p.c., parte ricorrente non aveva prodotto gli estratti autentici delle scritture contabili. Di poi, lamentava che la lettera di conferimento incarico professionale fosse priva dell'oggetto, requisito essenziale del contratto a pena di nullità, ai sensi dall'art. 1325 c.c. Infine, stante l'insussistenza della pretesa principale e la natura accessoria degli stessi, contestava l'applicabilità degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002.
pagina 2 di 6 Concludeva, dunque, chiedendo: “A. In via pregiudiziale, preliminare, assorbente e troncante ritenere e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Enna e, per l'effetto, revocare il D.I. opposto poiché nullo e/o invalido e/o inefficace, per le motivazioni spiegate al punto 1. in diritto del presente atto. B. Sempre preliminarmente, ma in via subordinata rispetto al punto A., ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 634 e 636 c.p.c.. e, per l'effetto, revocare e/o privare di efficacia con qualsiasi statuizione lo stesso provvedimento monitorio. C. Ancora in via preliminare, ma sempre subordinata rispetto al punto A., ritenere e dichiarare l'inefficacia probatoria della documentazione ex adverso prodotta a conforto della pretesa creditoria e per l'effetto dichiarare la nullità, l'illegittimità e/ l'erroneità dell'ingiunzione, revocando e/o privando di efficacia con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto. D. In ogni caso, nel merito, ritenere e dichiarare manifestamente infondato, in fatto ed in diritto, tutto quanto richiesto dalla con il ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_1 impugnato, per le ragioni ampiamente argomentate in narrativa e, per l'effetto, accertata l'inesistenza del credito azionato, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con tutte le conseguenze di legge, per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. E. In ogni caso, stante l'inesistenza della pretesa creditoria, non riconoscere gli interessi moratori di cui all'ingiunzione. F. In subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante ritenesse fondata la pretesa creditoria della
ridurre il debito nella misura che verrà determinata in concreto in corso di Controparte_1 causa, con conseguente revoca del D.I. opposto. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge e con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatali ex art. 93 c.p.c.”. Successivamente, rilevato che la causa era stata erroneamente introdotta con il nuovo rito ordinario di cognizione previsto dal d. lgs. 149/2022, veniva differita la data della prima udienza di comparizione e trattazione, a norma dell'art. 168 bis co.5 c.p.c., al 13.11.2023, secondo il “vecchio” rito di cognizione.
Si costituiva in giudizio, la società la quale preliminarmente, Controparte_1 rilevava che la clausola di deroga al foro competente fosse stata sottoscritta specificamente dalle parti e che pertanto fosse valida. Rilevava che, a prova del credito, aveva prodotto l'accordo scritto intervenuto tra le società, a fronte del quale erano state emesse le fatture a saldo delle prestazioni contrattuali rese. Produceva, inoltre, a prova dell'esecuzione dell'accordo e dell'attività continua svolta dalla mail e comunicazioni intercorse tra le due società (in allegato), rilevando, altresì. Controparte_1 che, né l'attività svolta, né le fatture emesse, fossero state in precedenza contestate dalla società opponente. Concludeva, pertanto, chiedendo: ”Voglia l'Ill.mo Giudice adito: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia: In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta, mentre è fondato il credito già dichiarato certo liquido e esigibile, concedersi la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 1002/2023 del 09/02/2023 RG n. n. 1138/2023 emesso dal
Tribunale di Catania - preliminarmente confermare che il foro competente è Catania - in rito, dichiarare la nullità della citazione per la mancata o comunque insufficiente esposizione dei fatti, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della opposizione e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, con rigetto di tutte le domande e le eccezioni avversarie;
- nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra svolta, per i motivi indicati in narrativa, qui integralmente richiamati, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- nel merito, in via subordinata, accertare il credito dovuto dalla come Controparte_1 indicato nel Decreto ingiuntivo opposto, confermando il decreto ingiuntivo n. 1002/2023 del 09/02/2023 RG n. n. 1138/2023 reso dal Tribunale di Catania ai sensi dell'art.648 c.p.c.n. e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di quanto dovuto, a Parte_1
pagina 3 di 6 pagare immediatamente alla , in persona del legale rapp p.t. come sopra Controparte_1 rappresentata, difesa e domiciliata, la somma di euro 10.166,70 oltre interessi dal dovuto al soddisfo oltre spese legali liquidate come in decreto nonché spese e competenze legali della presente procedura
e oltre interessi dal dovuto al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge”. Alla prima udienza del 13.11.2023 parte opponente chiedeva un breve rinvio per esaminare la comparsa di costituzione dell'opposta e, all'esito dell'udienza, con ordinanza, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. e rinviata l'udienza al 23.9.2024. Di poi, all'udienza del 23.9.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 14.4.2025.
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Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, pertanto, di essere respinte per le ragioni che seguono.
-Preliminarmente, si rileva che la causa è stata erroneamente introdotta con il nuovo rito ordinario di cognizione previsto dal d. lgs. 149/2022 (cd riforma Cartabia). Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso” (Cass. sez. un. 20596/2007; si veda anche Cass. n. 6511/2012). Posto che, nel caso di specie, sebbene l'opposizione a decreto ingiuntivo fosse stata notificata dopo la data del 1° marzo 2023, il ricorso monitorio era stato depositato prima della data di entrata in vigore della riforma Cartabia (art. 35 d. lgs. 149/2022), andava proposto il “vecchio” rito di cognizione, con la conseguenza che, con decreto del 19.5.2023, è stata differita la data della prima udienza di comparizione e trattazione, a norma dell'art. 168 bis co.5 c.p.c.
-L'opponente ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Enna, tuttavia, esaminando il contratto di conferimento di incarico professionale del
1.12.2021 intercorso tra le società, in esso è presente una clausola di deroga al foro competente, debitamente sottoscritta dalle parti, ai sensi dell'art. 1341 c.c., e, dunque, valida, pertanto l'eccezione non rileva.
Difatti, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., con un accordo scritto, è consentito alle parti di derogare alla competenza territoriale con riferimento ad uno o più affari specifici, e, dunque, per tutte le controversie pagina 4 di 6 che possono derivare da un determinato contratto, dovendo considerare l'espressione “affare” in senso ampio.
-Quanto alla prova del credito ingiunto, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. In particolare, è a carico del professionista l'onere di dimostrare l'effettiva realizzazione della prestazione per la quale richiede al cliente il pagamento del compenso professionale. Nel caso di specie, la società opposta ha depositato:
- Contratto di conferimento di incarico professionale del 1.12.2021 intercorso tra
Controparte_1 Parte_1
- N.5 fatture relative ad attività di consulenza svolte da tra il Controparte_1 mese di dicembre 2021 ed il mese di aprile 2022 di € 2.033,34 ciascuna per un importo totale di € 10.166,70;
- Mail di diffida ad adempiere inviata all'opponente via pec il 11.10.2022;
- Mail e corrispondenza intercorsa tra le società in relazione all'attività di consulenza svolta.
Ha, pertanto, prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile. In particolare, nel contratto di conferimento dell'incarico, è indicata l'attività svolta dalla società opposta e la natura dell'incarico conferito:
pagina 5 di 6 La corrispondenza mail intercorsa nel corso dell'anno 2022 tra le società (in particolare, tra consulenti della e dipendenti dell'area amministrativa della Controparte_1 [...]
, in uno alla ulteriore documentazione prodotta all'atto della costituzione da Parte_1 parte dell'opposta, poi, provano la regolare esecuzione del contratto. In particolare (ma solo esemplificativamente, attesa la copiosa docmentazione prodotta) con una mail veniva trasmesso il documento di valutazione dei rischi cd DVR, redatto da Controparte_1 per la società opponente e con altra mail venivano trasmessi attestati di frequenza a corsi formazione, compatibili con l'attività dichiarata dalla nel contratto. Controparte_1 Tali allegazioni soccorrono e valgono quale “prova sia delle prestazioni effettivamente eseguite che della misura degli importi richiesti” (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 7957/2022 del 12- 09-2022). Difatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1792/2017, “in tema di affidamento dell'incarico professionale, il professionista può dimostrare il ricevimento dell'incarico - presupposto del diritto al compenso - anche attraverso la produzione dei fax e delle e-mail intercorse con il soggetto convenuto per il pagamento”. Ciò posto, l'esecuzione del contratto deve ritenersi sufficientemente provata. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 1002/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 9.2.2023 nel procedimento RG n. 1138/2023, e notificato nella stessa data;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta, che liquida rispettivamente in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in Catania il 14.4.2025.
dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania
Il Presidente di sezione
(dott. Mariano Sciacca)
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