Cass. civ., sez. I, sentenza 06/09/2006, n. 19141
CASS
Sentenza 6 settembre 2006

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Massime3

Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

Nel procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, non occorre che il debitore - una volta che sia stato convocato in camera di consiglio, o comunque informato dell'iniziativa a suo carico e posto in grado di svolgere le sue difese - sia nuovamente convocato e sentito in seguito ad ogni successiva istanza di fallimento che si inserisca nel procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti.

Nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la sussistenza dello stato di insolvenza può essere correttamente desunta anche dalle risultanze non contestate dello stato passivo, oltre che in genere dagli atti del fascicolo fallimentare.

Commentario1

  • 1Efficacia di giudicato del provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento
    https://www.dirittobancario.it/ · 26 aprile 2018
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/09/2006, n. 19141
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19141
Data del deposito : 6 settembre 2006

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