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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/06/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 386/2025 R.G., avente ad oggetto domanda di rilascio ex art. 30 L. n.
392/1978 e
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Parte_1
Leonardo Maci
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Brigante Controparte_1
RESISTENTE
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti.
_____________________
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La domanda con la quale ha chiesto, ai sensi dell'art. 30 della L. Parte_1
n,392/1978, che venga ordinato a il rilascio dell'unità abitativa da lei acquistata e Controparte_1
che era stata concessa a quest'ultimo in locazione dall'alienante, per essere cessato il termine di durata del contratto tra costoro stipulato, merita accoglimento. Il suddetto contratto, infatti, concluso ai sensi dell'art. 2 co. 1 della L. n. 431/1998 in data
12.10.2020 con decorrenza dall'1.11.2020, è venuto a scadenza in data 31.10.2024 e non si è
tacitamente rinnovato, avendo la comunicato al conduttore, ai sensi dell'art. 3 co. 1 della Parte_1
predetta legge, con raccomandata da questi ricevuta in data 24.4.2024 e, dunque, nel termine ivi previsto, la propria volontà di denegare detto rinnovo, dovendo destinare l'immobile ad uso abitativo proprio.
D'altro canto, l'attuale stato di disoccupazione del resistente, le sue disagiate condizioni economiche e la conseguente difficoltà di reperire altro immobile da prendere in locazione contro il corrispettivo di un canone non superiore a quello stabilito nel citato contratto, pur umanamente comprensibili, non possono conculcare il diritto della ricorrente – che sta sostenendo, oltre al costo relativo al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'appartamento di cui trattasi,
quello afferente alla corresponsione del canone di locazione dell'unità abitativa ove dimora – di entrare nel pieno possesso, corpore et animo, del bene acquistato.
Avuto riguardo, per un verso, alle condizioni del conduttore cui si è fatto innanzi riferimento,
per altro verso all'ampio arco temporale trascorso dalla data della disdetta, appare congruo fissare,
per l'esecuzione del rilascio, la data del 29.7.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 386/2025/2023, così decide:
- accoglie la domanda di rilascio proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e dichiara risolto per scadenza del termine di durata, alla data del 31.10.2015 2024, il
[...]
contratto di locazione intercorrente tra le parti e relativo all'immobile sito in Brindisi alla via
Cappuccini n. 24, quarto piano, distinto nel N.C.E.U. di detto Comune al fol. 193, p.lla 205 sub 8,
ordinando al resistente il rilascio di detto immobile in favore della ricorrente, libero da persone e cose;
- fissa, a norma dell'art. 56, comma 1, L. 27.7.1978 n. 392, per l'esecuzione del rilascio, la data del
29.7.2025;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in €
264,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso, in Brindisi, in data 27 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 386/2025 R.G., avente ad oggetto domanda di rilascio ex art. 30 L. n.
392/1978 e
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Parte_1
Leonardo Maci
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Brigante Controparte_1
RESISTENTE
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti.
_____________________
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La domanda con la quale ha chiesto, ai sensi dell'art. 30 della L. Parte_1
n,392/1978, che venga ordinato a il rilascio dell'unità abitativa da lei acquistata e Controparte_1
che era stata concessa a quest'ultimo in locazione dall'alienante, per essere cessato il termine di durata del contratto tra costoro stipulato, merita accoglimento. Il suddetto contratto, infatti, concluso ai sensi dell'art. 2 co. 1 della L. n. 431/1998 in data
12.10.2020 con decorrenza dall'1.11.2020, è venuto a scadenza in data 31.10.2024 e non si è
tacitamente rinnovato, avendo la comunicato al conduttore, ai sensi dell'art. 3 co. 1 della Parte_1
predetta legge, con raccomandata da questi ricevuta in data 24.4.2024 e, dunque, nel termine ivi previsto, la propria volontà di denegare detto rinnovo, dovendo destinare l'immobile ad uso abitativo proprio.
D'altro canto, l'attuale stato di disoccupazione del resistente, le sue disagiate condizioni economiche e la conseguente difficoltà di reperire altro immobile da prendere in locazione contro il corrispettivo di un canone non superiore a quello stabilito nel citato contratto, pur umanamente comprensibili, non possono conculcare il diritto della ricorrente – che sta sostenendo, oltre al costo relativo al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'appartamento di cui trattasi,
quello afferente alla corresponsione del canone di locazione dell'unità abitativa ove dimora – di entrare nel pieno possesso, corpore et animo, del bene acquistato.
Avuto riguardo, per un verso, alle condizioni del conduttore cui si è fatto innanzi riferimento,
per altro verso all'ampio arco temporale trascorso dalla data della disdetta, appare congruo fissare,
per l'esecuzione del rilascio, la data del 29.7.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 386/2025/2023, così decide:
- accoglie la domanda di rilascio proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e dichiara risolto per scadenza del termine di durata, alla data del 31.10.2015 2024, il
[...]
contratto di locazione intercorrente tra le parti e relativo all'immobile sito in Brindisi alla via
Cappuccini n. 24, quarto piano, distinto nel N.C.E.U. di detto Comune al fol. 193, p.lla 205 sub 8,
ordinando al resistente il rilascio di detto immobile in favore della ricorrente, libero da persone e cose;
- fissa, a norma dell'art. 56, comma 1, L. 27.7.1978 n. 392, per l'esecuzione del rilascio, la data del
29.7.2025;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in €
264,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso, in Brindisi, in data 27 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino