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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/12/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2300/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria giurisdizione e Famiglia
Il Collegio, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 2300/2023 R.G. promosso da:
nata a [...] nel Frignano (MO) il 3 settembre 1992, residente a [...]Parte_1
Bolognese (BO) Via Montirone n. 6/3, C.F. rappresentata e difesa all' Avv. C.F._1
Stefano Cera (C.F. – PEC , del Foro di CodiceFiscale_2 Email_1
Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Morandi 4, come da procura depositata nel fascicolo telematico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Cento (FE), Frazione Buonacompra, Via Alberghini n. 5, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi Nicola Fiorino del Foro di Bologna (C.F.: - Pec: C.F._4
, in Bologna, alla Via Jacopo della Lana n. 12, che lo rappresenta Email_2
e difende, giusta procura speciale depositata nel fascicolo informatico in allegato alla memoria difensiva
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO ex lege
E con l'intervento altresì di
Avv. Melina Maisto, del Foro di Ferrara, con studio in Ferrara, Via Borgoleoni n. 26, (C.F.:
– tel. 0532 099561 – pec ) in qualità C.F._5 Email_3
pagina 1 di 14 di curatore speciale con poteri di rappresentanza sostanziale del minore giusta decreto Persona_1 di nomina in data 17/04/2025
INTERVENUTA
***
OGGETTO: Ricorso per la modifica ex art. 337 quinquies c.c. del decreto reso dal Tribunale di
Bologna in data 19/12/2022 di regolamentazione del regime di affidamento, delle modalità di visita e delle condizioni di mantenimento della prole nata fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Le conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, definitivamente pronunciando al termine dell'istruttoria, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE: • Confermare l'affidamento del minore al servizio sociale territorialmente competente, ex art. 5bis L. 184/1983; • Confermare la nomina del curatore speciale del minore, con conferimento di poteri sostanziali, come da ordinanza vigente;
• Disporre che il minore frequenti entrambi i genitori in manera paritetica, demandando al servizio sociale l'organizzazione del relativo calendario, nel rispetto della divisione paritaria dei tempi di permanenza presso ciascuna delle parti, evitando per quanto possibile contatti diretti tra i genitori;
• Disporre il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori, disponendo che le spese straordinarie necessarie al suo accudimento siano divise tra i medesimi al 50% e siano disciplinate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Ferrara. • Con vittoria di spese e compensi”.
Le conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: • revocare
l'incarico di affidamento del minore conferito al Servizio sociale territorialmente Persona_1 competente;
• disporre l'affidamento condiviso del minore, con collocamento paritario presso i due genitori ovvero a settimane alterne dal lunedì alla domenica, con scambio del minore attraverso la scuola: il genitore che terrà con sé il minore nella settimana di riferimento dovrà accompagnarlo presso la sede scolastica il lunedì mattina;
l'altro genitore provvederà al ritiro del minore presso la scuola il lunedì pomeriggio per iniziare, così, la sua settimana di collocamento;
• disporre, comunque, il monitoraggio del minore da parte del Servizio sociale territorialmente competente;
• revocare la nomina del Curatore speciale con poteri sostanziali, in quanto detta figura non risulta elemento dirimente in scelte importanti per la tutela attuale del minore, ovvero anche incidenti sul suo futuro sviluppo;
ciò non essendo lo stesso sottoposto a situazioni di maltrattamento e/o rischio per la propria incolumità, né risultando nelle interazioni tra padre e figlio elementi tali da costituire fattori di rischio immediato ed assoluto per l'integrità psicofisica del minore. • disporre il mantenimento ordinario diretto del minore e spese straordinarie al 50% tra i genitori parimenti collocatari. Con vittoria di spese e competenze professionali. pagina 2 di 14 Le conclusioni del curatore speciale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale - Confermare l'affidamento del minore al Servizio Sociale competente, Persona_1 affinché vigili e monitori il nucleo familiare, alla luce della persistente conflittualità esistente tra i genitori;
- Disporre il collocamento paritario del minore presso i due genitori, disponendo che R_ trascorra una settimana con ciascun genitore, a settimane alterne, dal lunedì all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina quando verrà riaccompagnato a scuola dal genitore presso il quale ha trascorso la settimana;
- Disporre che durante le vacanze natalizie il minore trascorra sette giorni con ciascun genitore, comprendenti, ad anni alterni, il Na tale o il capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, la P - Disporre che il giorno del compleanno venga trascorso da ad anni alterni, con ciascun genitori;
- Disporre che durante le vacanze estive il minore R_ trascorra con ciascun genitore in periodo di 15 giorni anche non consecutivi;
- Disporre il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori, ponendo le spese straordinarie a carico di ciascuno di essi nella misura del 50%, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara;
-
Confermare, se ritenuta di giustizia ed opportuna per il benessere e la serenità minore, la nomina del curatore speciale con attribuzione di poteri sostanziali. In via subordinata - Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza stabile dello stesso presso la madre, così da poter usufruire dei sostegni economici al nucleo, sostegni ad oggi non fruiti;
- Confermare la vigilanza ed il monitoraggio del nucleo familiare di da parte del Servizio Sociale competente;
- Disporre R_ che il minore frequenti i genitori in modo paritetico con incarico al Servizio Sociale di organizzare il relativo calendario;
- Disporre il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori, ponendo le spese straordinarie a carico di ciascuno di essi nella misura del 50%, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara;
Nell'ipotesi di revoca della nomina del curatore speciale, liquidare alla sottoscritta, in tale ruolo, il relativo compenso”.
Il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 337 quinquies cod. civ. depositato in data 25 ottobre 2023, ritualmente notificato, domandava, in parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Parte_1
Bologna in data 19/12/2022, la revoca della statuizione sugli incontri protetti col figlio minore , R_ nato il a Modena il 22 agosto 2018 dalla relazione sentimentale fra le parti, con incarico al S.S. affidatario di elaborare un calendario di visite fra madre e figlio in modalità libera con progressivo inserimento del pernottamento e, all'esito del periodo di monitoraggio, in caso di valutazione positiva pagina 3 di 14 del percorso, disporre la collocazione del minore presso di sé con ogni conseguente regolamentazione dei diritti di affidamento e mantenimento a carico del padre.
Con comparsa depositata in data 5 gennaio 2024, si costituiva in giudizio chiedendo il CP_1 rigetto delle domande avanzate in ricorso e l'assunzione di ogni provvedimento di legge a tutela del figlio anche con riferimento ad un eventuale affido esclusivo del minore in proprio favore. R_
Intervenuto il P.M. e depositate le memorie interlocutorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'esito dell'udienza di prima comparizione anche personale delle parti del 6 febbraio 2024, il Presidente del
Tribunale pronunciava ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti con la quale, premettendo che: “il tribunale di Bologna, con decreto definitivo del 19 dicembre 2022 adottato su conclusioni congiunte, ha disposto l'affido al servizio sociale del minore (nato fuori dal matrimonio Persona_1 nell'anno 2018) con collocazione presso il padre e facoltà per madre di CP_1 Parte_1 incontrarlo liberamente salvo che le condizioni di salute di quest'ultima o altre circostanze determinassero il servizio sociale a disporre incontri protetti: che, a seguito di quanto accaduto nel gennaio 2023, gli incontri fra la madre ed il minore vengono regolamentati in forma protetta dal
Servizio sociale di Cento;
che con ricorso depositato il 25 ottobre 2023 la sul presupposto di Pt_1 aver recuperato l'equilibrio psichico, ha chiesto di poter incontrare liberamente il figlio secondo un percorso predisposto dal servizio sociale e, in caso positivo dello stesso, di essere individuata quale genitore collocatario;
che il resistente si è fermamente opposto alla domanda ed ha chiesto di valutare la sussistenza dei presupposti per l'affido esclusivo a se medesimo; disponeva procedersi a C.T.U.
(peraltro, chiesta da entrambe le parti) con nomina del dr. specialista in Persona_2 neuropsichiatria infantile, al quale veniva affidato il seguente incarico: “previa audizione delle parti, della madre e del marito della ricorrente (ed eventualmente di altri prossimi congiunti), osservazione della relazione dei genitori con il minore, acquisizione della documentazione necessaria (fra cui quella attestante le pregresse ed attuali condizioni psichiche della ricorrente nonché le relazioni redatte dal
Servizio sociale ASP Seneca di San Giovanni in Persiceto) e compiuto ogni altro accertamento utile, dica il CTU quali siano le competenze genitoriali di entrambe le parti indicando nel contempo gli elementi utili al fine dell'adozione del regime di affido e di frequentazione più consoni all'interesse del minore”; al contempo mandava al affidatario di Cento per la trasmissione di una relazione Pt_2 contenente il resoconto di quanto osservato nel corso delle visite protette e l'indicazione di eventuali altre mere circostanze di fatto rilevanti ai fini del giudizio.
Depositata la relazione peritale in data 1° dicembre 2024, con successiva ordinanza ex art. 473 bis.22
c.p.c. in data 4 febbraio 2025, il Presidente relatore, dando atto che “il C.T.U. dr. Persona_2
specialista in neuropsichiatria infantile, ha provveduto sia all'audizione degli operatori del
[...]
pagina 4 di 14 Servizio sia ad impartire loro prescrizioni in base alle quali a partire dal 31 maggio 2024 sono stati consentiti incontri parzialmente liberi fra madre e figlio con cadenza settimanale, ampliati nella loro durata (di circa un'ora e mezza) dal 28 giugno;
inoltre, a partire dal mese di ottobre, la madre è stata autorizzata a ritirare il figlio da scuola ogni mercoledì; che il CTU, a conclusione delle proprie indagini, ha ritenuto che il regime più consono all'interesse del minore sia l'affidamento al servizio sociale con “l'attribuzione di una mandato sufficientemente forte per poter decidere i futuri ampliamenti della frequentazione fra e la madre”; in particolare il CTU ha ritenuto che il R_ minore può continuare a rimanere collocato presso il padre e che si rende peraltro necessario un graduale incremento del tempo trascorso con la madre la quale, nei giorni stabiliti, potrà tenere con sé il figlio nell'appartamento che ha preso in affitto diverso da quello che condivide con il marito”, conferiva al Servizio Sociale il mandato di ampliare la frequentazione fra madre e figlio in base a quanto indicato dallo stesso C.T.U. e con i termini e le modalità ritenute più consone alla evoluzione del caso di specie;
da ultimo confermava sia il regime di affido al Servizio, già disposto dal Tribunale di Bologna, sia la collocazione del minore presso il padre, rinviando a successiva udienza per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio, ferma la necessità di ricevere dal Servizio una relazione di aggiornamento sulla frequentazione.
Nelle more la ricorrente depositava istanza con la quale domandava la nomina urgente di un curatore speciale per il figlio fondata sulla relazione del 7 aprile 2025 nella quale il servizio Persona_1 affidatario, dopo aver dato atto di “come la forte conflittualità esistente tra i genitori non permetta attualmente di agire nell'interesse del minore”, sollecitava la nomina urgente di un curatore speciale
“con poteri sostanziali e non solo di rappresentanza legale, in quanto ad oggi qualsiasi tentativo di mediazione posto in essere dai servizi non ha portato agli esisti sperati, ogni intervento che si tenta di porre in essere viene frequentemente disatteso rendendo qualsiasi tentativo di mediazione controproducente per il minore”.
Il Presidente relatore, constatato che anche il C.T.U. prof. a fronte dell'elevata conflittualità Per_2 tra le parti, aveva già espresso l'indispensabilità della nomina di un curatore speciale con poteri sostanziali “in quanto entrambi i genitori appaiono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore”, con ordinanza del 17 aprile 2025 nominava un curatore speciale del minore ex art. 473-bis. 8 c.p.c. cui attribuiva poteri di rappresentanza sostanziale, revocava l'udienza di rimessione in decisione della causa e fissava nuova udienza di mera trattazione per il giorno 17 giugno
2025.
Con comparsa in data 16 giugno 2025 l'Avv. Melina Maisto si costituiva in qualità di curatore speciale del minore, rassegnando le seguenti conclusioni: “Affidamento condiviso del minore, con collocazione pagina 5 di 14 prevalente dello stesso presso l'abitazione paterna e possibilità di frequentazione con la madre, secondo quanto segue: • la settimana che trascorre il week end con la madre, la stessa lo R_ prenderà con sé nel pomeriggio del martedì dall'uscita dalla scuola o dal Centro Estivo alle 16,30, dove lo riaccompagnerà la mattina successiva;
inoltre terrà con sé il figlio dal venerdì dall'uscita dalla scuola o dal Centro Estivo fino al lunedì mattina dove provvederà a riaccompagnarlo;
• la settimana che il minore trascorre il week end con il padre, la madre lo prenderà con sé il pomeriggio del martedì e del giovedì dall'uscita dalla scuola o dal Centro Estivo, dove lo riaccompagnerà la mattina successiva;
• nel periodo estivo trascorrerà con la madre due settimane non R_ consecutive, delle quali una nel mese di luglio ed una nel mese di agosto, in periodi da comunicarsi alla sottoscritta entro dieci giorni dall'udienza del 17.6.25; • durante le vacanze natalizie, R_ trascorrerà con la madre un periodo di 7 gg consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il Natale o il
Capodanno; • durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà con la madre un periodo di tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; • Per il corrente anno, il padre porterà in vacanza nel periodo dal 23.6.25 fino al 29.6.2, oltre ad altra settimana nel R_ mese di agosto, in periodo da comunicarsi alla sottoscritta entro dieci giorni dall'udienza già fissata per il 17.6.25; • i predetti periodi di vacanze estive, per gli anni successivi, dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
2- Il padre, entro 7 gg dall'udienza del 17.6.25, dovrà prendere contatti con il , così che inizi il percorso di sostegno Controparte_2 R_ psicologico nel mese di luglio del corrente anno;
3- I genitori confermano l'iscrizione di al R_
Centro Estivo presso la Parrocchia San Sebastiano per il mese di giugno 2025; 4- Per il Centro Estivo da frequentarsi nel mese di luglio, alla luce dell'elevato costo settimanale del Campus individuato dal padre, si propone la scelta di Centro Estivo comunale;
nell'ipotesi che il padre ritenesse il Centro
Estivo Tennis e English Summer Cap il più adatto al figlio, dovrà accollarsene in via esclusiva la spesa in euro 140,00 alla settimana;
5- Conferma del contributo al mantenimento di da versarsi da R_ parte della madre, nella misura di euro 200,00 mensili;
6- Le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse del minore, saranno a carico di genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il
Protocollo in essere presso il Tribunale misura del 50% entro 10 gg dalla richiesta;
7- alla luce della importanza del rapporto tra e la nonna materna, punto di riferimento affettivo per il minore, R_ la stessa potrà frequentare l'abitazione della figlia, previo accordo;
8- Conferma dell'incarico al
Servizio Sociale competente di predisporre un progetto di sostegno alla genitorialità volto al superamento della attuale conflittualità. Poiché si ritiene importante che gli accordi raggiunti possano trovare immediata applicazione, la sottoscritta, nell'interesse preminente del minore e quale curatore speciale con attribuzione di poteri sostanziali, chiede che il Tribunale provveda immediatamente in tal pagina 6 di 14 senso con decreto provvisorio o, in difetto, che sia dato mandato al Servizio Sociale, perché programmi gli incontri nel senso concordato”.
All'esito dell'udienza in data 17 luglio 2025, il relatore, rilevando previamente che, come anche sottolineato dal C.T.U. nella propria relazione peritale, “la ricorrente sta affrontando positivamente la propria fragilità mentale con un adeguato percorso e che ormai è trascorso un considerevole lasso di tempo dagli episodi che hanno indotto alla collocazione del minore presso il padre ed a incontri protetti con la madre;
che il percorso di graduale riavvicinamento del figlio alla madre, la cui presenza è essenziale per la sua adeguata crescita, sta sortendo frutti positivi come attestato dalla relazione dei Servizi e da quanto dichiarato dal curatore speciale;
che l'elemento critico allo stato è rappresentato dalla ostilità del padre a tale riavvicinamento e soprattutto dalla mancata accettazione della nuova convivenza con un compagno della ricorrente;
che non emergono né dalle relazioni dei servizi, né dalla CTU, né da quanto accertato dal curatore speciale elementi a sostegno delle allegazioni suggestive effettuate in merito alla figura del dalla difesa del resistente, CP_3 risultando invece il figura positiva per il minore; confermava l'affido del minore ai servizi CP_3 sociali e sul collocamento stabiliva: “ starà con la madre dal venerdì dalla uscita dal centro Per_3 estivo o (se il Centro estivo è chiuso) dalle h. 13 fino al lunedì mattina a fine settimana alternati a partire da venerdì 25 luglio 2025; la settimana in cui il minore trascorre il week end con il padre, la madre lo prenderà con sé il pomeriggio del martedì e del giovedì dall'uscita dalla scuola o dal Centro estivo;
la madre terrà il figlio nella propria casa di ordinaria abitazione;
la madre potrà tenere con sé il figlio continuativamente dal 15 agosto al 24 agosto con obbligo del padre di fornirle i documenti del figlio (necessari anche in caso di accesso a nosocomio) costituiti dalla tessera sanitaria e dalla carta di identità; allo stato conferma l'obbligo di contribuzione in capo alla madre nella misura di euro 200 mensili per il mantenimento del figlio;
manda ai Servizi sociali ed al curatore speciale perché vogliano attentamente monitorare il rispetto di tali disposizioni e le condizioni del minore, predisponendo relazione conclusiva da depositarsi cinque giorni prima della udienza prossima in cui si ipotizzi una modalità di affido condiviso paritario, sempre sotto il monitoraggio dei servizi sociali. Auspica che il periodo di osservazione da qui fino alla prossima udienza sia colto dalle parti come occasione di raggiungere una modalità condivisa di gestione del figlio nell'esclusivo interesse di quest'ultimo”.
Fissava infine udienza per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche.
All'udienza in data 3 dicembre 2025, a seguito di breve discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva da parte del giudice delegato di riferire al Collegio. pagina 7 di 14 ***
Per la valutazione del regime di affidamento più tutelante per il minore, si ritiene opportuno partire dalle osservazioni contenute nell'ultima relazione trasmessa dal S.S. di Cento in data 28 ottobre 2025.
Nella relazione si dà atto di un incontro avvenuto in data 17 ottobre 2025 fra il Servizio e le insegnanti e della scuola primaria, referenti per la classe frequentata dal minore, CP_4 CP_5 CP_6 all'esito del quale si è appreso che “ rispetto all'anno scolastico precedente è cambiato in R_ modo positivo: appare sorridente, propenso ad accettare anche i giochi proposti dagli altri bambini non pretendendo più di imporre i giochi appresi nei videogiochi come invece accadeva l'anno precedente, il comportamento in classe è molto migliorato. Segnalano che in questo prime mese di scuola non ha manifestato momenti di rabbia o di cupezza, mentre l'anno scorso accadeva che R_ fosse necessario anche accompagnarlo fuori dalla classe per aiutarlo a superare questi momenti di rabbia che accadevano con discreta frequenza, mostrando quindi una maggiore capacità di autoregolazione emotiva. racconta alle insegnanti ed in classe della madre mostrandosi molto R_ contento di vederla spesso. Buoni gli apprendimenti, buona la relazione con i pari e con le insegnanti.
I compiti assegnati a casa vengono svolti regolarmente durante il fine settimana senza alcuna differenza rispetto al fatto di dove trascorra il sabato e la domenica. frequenta la scuola con R_ regolarità, non è stato iscritto né al pre-scuola e né al post scuola. Entrambi i genitori si informano con le insegnanti in merito alle attività scolastiche”. Il Servizio ha evidenziato a tal proposito che la scuola era stata informata del calendario di frequenza e collocamento alternato dal minore con i genitori, e quindi anche delle giornate in cui ogni genitore aveva la responsabilità di accompagnare e prelevare il figlio da scuola.
Si apprende inoltre che il minore ha intrapreso un percorso psicologico con la psicologa Dott.ssa
LD presso il centro privato “Il Piccolo Principe”. Sulla opportunità di tale percorso si era espressa favorevolmente anche la NPI dott.ssa del Servizio UONPIA dell' , Persona_4 Parte_3 che, visitato il minore in data 11 agosto 2025, si è così espressa: “Il quadro di appare R_ compatibile con un disturbo della regolazione emotiva in bambino con del linguaggio espressivo. Si concorda con la necessità di intraprendere percorso logopedico per un lavoro specifico sul linguaggio.
Contestualmente si ritiene indispensabile un percorso di tipo psicologico per supportare R_ nell'autoregolazione emotiva e nella messa in atto di strategie relazionali più efficaci”.
Il Servizio ha evidenziato che tale percorso psicologico sta riscontrando fattivamente l'impegno della madre, che si mostra proattiva, mentre il padre deve essere più volte richiamato dalla Curatrice
Speciale in quanto non collaborante.
pagina 8 di 14 Purtuttavia il Servizio ha informato che in data 02.09.2025 è pervenuta una segnalazione da parte della del minore, dott.ssa di Cento (prodotta in allegata alla relazione del Parte_4 Per_5
Servizio), in cui veniva segnalato che la madre si era rivolta in ambulatorio con urgenza il mattino del
29 agosto in quanto aveva manifestato una crisi d'ansia che la dottoressa aveva confermato e R_ definito “seppur lieve e risoltasi poi spontaneamente dopo pochi minuti”. La pediatra scrive che poco dopo si era presentato in ambulatorio il padre di che, preoccupato per quanto accaduto, aveva R_ riferito alla dottoressa che “in casa della mamma, a detta del bambino, avvengono cose piuttosto angoscianti e molto molto gravi, se vere;
il papà infatti ha degli audio in cui il bambino racconta di vedere una polverina bianca sui tavoli in casa della mamma o mentre si mangia e che la mamma e il suo amico “puliscono tirandole su con il naso”, racconta di armi da fuoco in casa pistole, ecc;
il bimbo racconta inoltre di stare fino alle 2 di notte sveglio per giocare con i videogiochi (questo lo ha raccontato anche a me), con videogiochi violenti (questo lo ignoro ed è da verificare) e di visionare materiale assolutamente non adatto ad un bambino (anche questo aspetto richiede una immediata e approfondita valutazione”.
Tale segnalazione è stata inoltrata immediatamente al Curatore Speciale dal Servizio Sociale;
il
Curatore e l' hanno preso rispettivamente contatto con la Pediatra, informandola della situazione CP_7 anche giuridica;
il Curatore rappresentava al Servizio Sociale di avere elementi attestanti il non uso di sostanze da parte del marito della sig.ra ed anche le valutazioni dello Psichiatra che ha in cura Pt_1 la signora lo escludono. Altresì si è informata la pediatra della visita presso la NPI dell' Pt_3 effettuata in data 11 agosto e della disponibilità espressa dalla madre di fare intraprendere il percorso psicologico al minore.
Quanto riferito dal Servizio nell'ultima relazione trasmessa in atti, unitamente alle valutazioni conclusive del C.T.U. Prof. portano a ritenere nel miglior interesse del minore la Per_2 prosecuzione del regime di affidamento al Servizio in ragione, non tanto della capacità accuditiva delle parti che appare, allo stato, preservata, quanto piuttosto delle difficoltà relazionali e comunicative dei genitori che, forse anche quale esito di una conflittualità recente mai del tutto assopita e mai fattivamente affrontata attraverso supporti e percorsi di mediazione familiare, ancora oggi pare pregiudicare e compromettere le rispettive competenze genitoriali dal punto di vista della capacità di attuare concretamente quella collaborazione che sola giustifica il regime di affido condiviso della prole.
Sul punto anche il Servizio ha evidenziato come il ripristino del regime legale di affidamento condiviso potrebbe nel caso di specie “realizzarsi concretamente solo quando i genitori riusciranno a costruire e mantenere un dialogo rispettoso sulle questioni importanti per la quotidianità della vita del bambino e ad accordarsi tra loro senza la mediazione del Servizio Sociale e senza l'imposizione del Curatore pagina 9 di 14 Speciale che ad oggi deve intervenire frequentemente. I genitori devono poter dimostrare di saper prendere le decisioni assieme, parlando tra loro anche solo telefonicamente. Spesso è accaduto in questi mesi che il padre abbia bloccato il numero di telefono della madre oppure non abbia risposto tempestivamente alle richieste sollecitate dal Curatore Speciale o che si mostri irrispettoso e non collaborante. Ad oggi, per quanto sopra osservato, a protezione di si ritiene che sia ancora R_ necessaria la presenza del Curatore Speciale con poteri sostanziali e che vengano declinati gli eventuali ambiti di competenza per un affido al Servizio Sociale”.
Il Servizio dà atto, inoltre, di come gli importanti progressi descritti (frequentazione scolastica, supporto psicologico, ampliamento frequentazione madre figlio) siano merito dell'intervento diretto e puntuale del Curatore Speciale. Dopo l'udienza di luglio, la conflittualità tra i due genitori, con l'incapacità di un dialogo rispettoso e costruttivo, è emersa - ed è oggi testimoniata - dai frequentissimi scambi a mezzo e-mail fra , parti e rispettivi procuratori e Servizio Sociale. Parte_5
Si ritiene, pertanto, che le parti ancora oggi non siano pronte a recuperare il pieno esercizio della responsabilità genitoriale, poiché incapaci di dialogare e cooperare in maniera responsabile nell'assunzione delle scelte più importanti per la vita del minore.
In questo stesso senso ha concluso anche il Curatore speciale di che stante la conflittualità R_ genitoriale non ha mancato di sottolineare l'impossibilità di prevedere un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con conseguente conferma dell'affidamento al Servizio Sociale territorialmente competente e della figura di un curatore speciale con attribuzione di poteri sostanziali, per la necessaria mediazione tra le parti ed il servizio nell'interesse preminente del bambino.
Nel riferito contesto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 5 bis comma 1 Legge 184/1983, deve, quindi, confermarsi l'affido del minore al Servizio Sociale territorialmente competente Persona_1 in base alla sua residenza abituale, al quale si attribuisce il compito di:
- adottare le decisioni di maggiore interesse per il minore relative alla salute, all'istruzione ed alla scelta delle attività ricreative e sportive, sentiti previamente i genitori e, in caso di conflitto fra loro, il curatore speciale;
- garantire la prosecuzione del percorso di supporto psicologico già intrapreso a favore del minore che, proprio in forza dell'affido al S.S., prescinderà dalla previa autorizzazione dei genitori, se ritenuto nell'interesse del minore dal S.S. affidatario e dal suo curatore speciale e ciò fino a quando il minore ne necessiterà;
- monitorare la situazione familiare e vigilare attentamente sulle condizioni di salute del minore, verificandone lo stato fisico, psicologico ed emotivo anche tramite eventuali accessi domiciliari;
pagina 10 di 14 - monitorare e curare che la frequentazione con i genitori avvenga conformemente alla regolamentazione di cui oltre;
- attivare, se possibile e se voluto ed accettato dalle parti, un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambe, con la finalità di comporne l'accesa conflittualità e di offrire loro un adeguato supporto in caso di fragilità o mancanze;
Il curatore speciale interverrà in ausilio al Servizio Sociale affidatario qualora nello svolgimento dei compiti affidatigli e nell'adozione delle scelte demandategli vi sia disaccordo e/o opposizione dei genitori o di uno di essi e tale empasse arrechi pregiudizio al minore.
I genitori conserveranno l'esercizio della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui il minore sarà con loro.
L'affidamento avrà la durata di ventiquattro mesi.
Il Servizio riferirà al G.T. in sede, con cadenza semestrale, sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori e sulle scelte effettuate in favore del minore stesso, segnalando immediatamente ogni eventuale criticità o situazione di pregiudizio per il minore.
Entro 15 giorni dalla comunicazione della presente decisione il S.S. affidatario comunicherà al
Tribunale, ai genitori e al curatore speciale il nominativo del responsabile dell'affidamento come previsto dall'art. 5 bis comma 4 Legge 184/1983.
Sul collocamento di il curatore speciale nella propria comparsa conclusionale ha dato atto di R_ come, successivamente all'ordinanza del Giudice presso l'intestato Tribunale e per il periodo estivo, il minore abbia trascorso le settimane secondo la calendarizzazione prevista, alternando i pernottamenti ed i fine settimana presso l'abitazione del padre e della madre;
il bambino ha frequentato il marito della sig.ra e la di lui famiglia, ha intrattenuto rapporti con i nonni materni e paterni, dimostrando Pt_1
l'importanza della relazione con entrambi i genitori. ha un buon rapporto anche col padre e la R_ compagna dello stesso, coi quali dimostra di avere un solido legame.
Conseguentemente, alla luce di quanto sopra ed in considerazione della circostanza per cui tutte le parti, compreso il curatore speciale, hanno concluso per il collocamento paritario del minore presso ciascun genitore, si ritiene adeguato e conforme all'interesse di confermarne il collocamento R_ paritario presso i due genitori, trascorrendo una settimana con ciascun genitore, a settimane alterne, dal lunedì all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina quando verrà riaccompagnato a scuola dal genitore presso il quale ha trascorso la settimana. Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà sette giorni con ciascun genitore, comprendenti, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Il giorno del compleanno sarà trascorso da ad anni alterni, con ciascun genitore. Durante le vacanze estive R_
pagina 11 di 14 il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordare fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
Si ritiene opportuno che il minore conservi la attuale residenza anagrafica presso il padre, e ciò al fine di evitare che un cambio di residenza possa determinare un mutamento di competenza del S.S. attualmente affidatario (che già conosce il nucleo familiare ed ha da tempo avviato un percorso anche di sostegno psicologico col bambino), così come, a titolo meramente esemplificativo, dell'iscrizione scolastica, del pediatra.
Al fine di agevolare la permanenza del minore presso ciascun genitore e gestire al meglio ogni possibile evenienza nel suo esclusivo interesse, i genitori si impegneranno a garantire che il minore sia sempre fornito del proprio documento di identità e tessera sanitaria in originale.
Sulle provvidenze economiche le parti si sono accordate per il mantenimento diretto del minore da parte di entrambe, con corresponsione paritaria al 50% delle spese straordinarie che, in conformità al
Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara, si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. pagina 12 di 14 Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
L'accordo delle parti sul punto appare congruo ed adeguato rispetto alla valutazione dei criteri di cui all'art. 337 ter 4° comma c.c.
***
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione fra parte ricorrente e parte resistente delle spese di lite oltre alla corresponsione in misura paritaria a loro carico delle spese di
CTU già liquidate con decreto in data 22 gennaio 2025.
Le spese di lite a favore del curatore speciale del minore, siccome nominato su istanza di parte e nell'interesse del minore stesso in ragione della elevata conflittualità genitoriale, vanno poste a carico di parte ricorrente e di parte resistente in misura paritaria fra loro e si liquidano come in dispositivo, conformemente ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif. applicati i valori minimi a tutte le fasi espletate in ragione della non particolare complessità tecnica delle questioni di fatto e di diritto trattate e della situazione personale e familiare delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) Conferma l'affidamento del minore al Servizio Sociale territorialmente Persona_1 competente in base alla sua residenza abituale, al quale si attribuisce il compito di: - adottare le decisioni di maggiore interesse per il minore relative alla salute, all'istruzione ed alla scelta delle attività ricreative e sportive, sentiti previamente i genitori e, in caso di conflitto fra loro, il curatore speciale;
- garantire la prosecuzione del percorso di supporto psicologico già intrapreso a favore del minore che, proprio in forza dell'affido al S.S., prescinderà dalla previa autorizzazione dei genitori, se ritenuto nell'interesse del minore dal S.S. affidatario e dal suo curatore speciale e ciò fino a quando il minore ne necessiterà; - monitorare la situazione familiare e vigilare attentamente sulle condizioni di salute del minore, verificandone lo stato fisico, psicologico ed emotivo anche tramite eventuali accessi domiciliari;
- monitorare e curare che la frequentazione con i genitori avvenga conformemente alla regolamentazione di cui oltre;
- attivare, se possibile e se voluto ed accettato dalle parti, un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambe, con la finalità di comporne l'accesa conflittualità e di offrire loro un adeguato supporto in caso di fragilità o mancanze. Il curatore speciale interverrà in ausilio al
Servizio Sociale affidatario qualora nello svolgimento dei compiti affidatigli e nell'adozione delle scelte demandategli vi sia disaccordo e/o opposizione dei genitori o di uno di essi e tale empasse arrechi pregiudizio al minore. I genitori conserveranno l'esercizio della responsabilità pagina 13 di 14 genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui il minore sarà con loro. L'affidamento avrà la durata di ventiquattro mesi.
2) Il Servizio riferirà al G.T. in sede, con cadenza semestrale, sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori e sulle scelte effettuate in favore del minore stesso, segnalando immediatamente ogni eventuale criticità o situazione di pregiudizio per il minore.
Entro 15 giorni dalla comunicazione della presente decisione il S.S. affidatario comunicherà al
Tribunale, ai genitori e al curatore speciale il nominativo del responsabile dell'affidamento come previsto dall'art. 5 bis comma 4 Legge 184/1983.
3) Dispone, ferma la attuale residenza anagrafica privilegiata del minore presso quella paterna, il collocamento paritario del minore, per cui il minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore, a settimane alterne, dal lunedì all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina quando verrà riaccompagnato a scuola dal genitore presso il quale ha trascorso la settimana. Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà sette giorni con ciascun genitore, comprendenti, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Il giorno del compleanno sarà trascorso da R_ ad anni alterni, con ciascun genitore. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordare fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore si impegnerà a garantire che il minore sia sempre fornito del proprio documento di identità e tessera sanitaria in originale.
4) Dispone il mantenimento diretto del minore da parte di ciascun genitore che, inoltre, concorrerà in misura paritaria al 50% al pagamento delle spese straordinarie indicate in narrativa.
5) Compensa integralmente fra parte ricorrente e parte resistente le spese del presente giudizio.
6) Pone definitivamente a carico di parte ricorrente e parte resistente le spese di C.T.U. come liquidate con decreto in data 22 gennaio 2025 (con ripartizione interna fra loro al 50%).
7) Condanna la ricorrente ed il resistente, in solido fra loro, alla rifusione a favore del Curatore speciale Avv. Melina Maisto delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi 3809,00 euro oltre ad accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al S.S. territoriale.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione unica civile in data 5 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria giurisdizione e Famiglia
Il Collegio, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 2300/2023 R.G. promosso da:
nata a [...] nel Frignano (MO) il 3 settembre 1992, residente a [...]Parte_1
Bolognese (BO) Via Montirone n. 6/3, C.F. rappresentata e difesa all' Avv. C.F._1
Stefano Cera (C.F. – PEC , del Foro di CodiceFiscale_2 Email_1
Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Morandi 4, come da procura depositata nel fascicolo telematico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Cento (FE), Frazione Buonacompra, Via Alberghini n. 5, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi Nicola Fiorino del Foro di Bologna (C.F.: - Pec: C.F._4
, in Bologna, alla Via Jacopo della Lana n. 12, che lo rappresenta Email_2
e difende, giusta procura speciale depositata nel fascicolo informatico in allegato alla memoria difensiva
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO ex lege
E con l'intervento altresì di
Avv. Melina Maisto, del Foro di Ferrara, con studio in Ferrara, Via Borgoleoni n. 26, (C.F.:
– tel. 0532 099561 – pec ) in qualità C.F._5 Email_3
pagina 1 di 14 di curatore speciale con poteri di rappresentanza sostanziale del minore giusta decreto Persona_1 di nomina in data 17/04/2025
INTERVENUTA
***
OGGETTO: Ricorso per la modifica ex art. 337 quinquies c.c. del decreto reso dal Tribunale di
Bologna in data 19/12/2022 di regolamentazione del regime di affidamento, delle modalità di visita e delle condizioni di mantenimento della prole nata fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Le conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, definitivamente pronunciando al termine dell'istruttoria, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE: • Confermare l'affidamento del minore al servizio sociale territorialmente competente, ex art. 5bis L. 184/1983; • Confermare la nomina del curatore speciale del minore, con conferimento di poteri sostanziali, come da ordinanza vigente;
• Disporre che il minore frequenti entrambi i genitori in manera paritetica, demandando al servizio sociale l'organizzazione del relativo calendario, nel rispetto della divisione paritaria dei tempi di permanenza presso ciascuna delle parti, evitando per quanto possibile contatti diretti tra i genitori;
• Disporre il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori, disponendo che le spese straordinarie necessarie al suo accudimento siano divise tra i medesimi al 50% e siano disciplinate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Ferrara. • Con vittoria di spese e compensi”.
Le conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: • revocare
l'incarico di affidamento del minore conferito al Servizio sociale territorialmente Persona_1 competente;
• disporre l'affidamento condiviso del minore, con collocamento paritario presso i due genitori ovvero a settimane alterne dal lunedì alla domenica, con scambio del minore attraverso la scuola: il genitore che terrà con sé il minore nella settimana di riferimento dovrà accompagnarlo presso la sede scolastica il lunedì mattina;
l'altro genitore provvederà al ritiro del minore presso la scuola il lunedì pomeriggio per iniziare, così, la sua settimana di collocamento;
• disporre, comunque, il monitoraggio del minore da parte del Servizio sociale territorialmente competente;
• revocare la nomina del Curatore speciale con poteri sostanziali, in quanto detta figura non risulta elemento dirimente in scelte importanti per la tutela attuale del minore, ovvero anche incidenti sul suo futuro sviluppo;
ciò non essendo lo stesso sottoposto a situazioni di maltrattamento e/o rischio per la propria incolumità, né risultando nelle interazioni tra padre e figlio elementi tali da costituire fattori di rischio immediato ed assoluto per l'integrità psicofisica del minore. • disporre il mantenimento ordinario diretto del minore e spese straordinarie al 50% tra i genitori parimenti collocatari. Con vittoria di spese e competenze professionali. pagina 2 di 14 Le conclusioni del curatore speciale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale - Confermare l'affidamento del minore al Servizio Sociale competente, Persona_1 affinché vigili e monitori il nucleo familiare, alla luce della persistente conflittualità esistente tra i genitori;
- Disporre il collocamento paritario del minore presso i due genitori, disponendo che R_ trascorra una settimana con ciascun genitore, a settimane alterne, dal lunedì all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina quando verrà riaccompagnato a scuola dal genitore presso il quale ha trascorso la settimana;
- Disporre che durante le vacanze natalizie il minore trascorra sette giorni con ciascun genitore, comprendenti, ad anni alterni, il Na tale o il capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, la P - Disporre che il giorno del compleanno venga trascorso da ad anni alterni, con ciascun genitori;
- Disporre che durante le vacanze estive il minore R_ trascorra con ciascun genitore in periodo di 15 giorni anche non consecutivi;
- Disporre il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori, ponendo le spese straordinarie a carico di ciascuno di essi nella misura del 50%, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara;
-
Confermare, se ritenuta di giustizia ed opportuna per il benessere e la serenità minore, la nomina del curatore speciale con attribuzione di poteri sostanziali. In via subordinata - Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza stabile dello stesso presso la madre, così da poter usufruire dei sostegni economici al nucleo, sostegni ad oggi non fruiti;
- Confermare la vigilanza ed il monitoraggio del nucleo familiare di da parte del Servizio Sociale competente;
- Disporre R_ che il minore frequenti i genitori in modo paritetico con incarico al Servizio Sociale di organizzare il relativo calendario;
- Disporre il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori, ponendo le spese straordinarie a carico di ciascuno di essi nella misura del 50%, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara;
Nell'ipotesi di revoca della nomina del curatore speciale, liquidare alla sottoscritta, in tale ruolo, il relativo compenso”.
Il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 337 quinquies cod. civ. depositato in data 25 ottobre 2023, ritualmente notificato, domandava, in parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Parte_1
Bologna in data 19/12/2022, la revoca della statuizione sugli incontri protetti col figlio minore , R_ nato il a Modena il 22 agosto 2018 dalla relazione sentimentale fra le parti, con incarico al S.S. affidatario di elaborare un calendario di visite fra madre e figlio in modalità libera con progressivo inserimento del pernottamento e, all'esito del periodo di monitoraggio, in caso di valutazione positiva pagina 3 di 14 del percorso, disporre la collocazione del minore presso di sé con ogni conseguente regolamentazione dei diritti di affidamento e mantenimento a carico del padre.
Con comparsa depositata in data 5 gennaio 2024, si costituiva in giudizio chiedendo il CP_1 rigetto delle domande avanzate in ricorso e l'assunzione di ogni provvedimento di legge a tutela del figlio anche con riferimento ad un eventuale affido esclusivo del minore in proprio favore. R_
Intervenuto il P.M. e depositate le memorie interlocutorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'esito dell'udienza di prima comparizione anche personale delle parti del 6 febbraio 2024, il Presidente del
Tribunale pronunciava ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti con la quale, premettendo che: “il tribunale di Bologna, con decreto definitivo del 19 dicembre 2022 adottato su conclusioni congiunte, ha disposto l'affido al servizio sociale del minore (nato fuori dal matrimonio Persona_1 nell'anno 2018) con collocazione presso il padre e facoltà per madre di CP_1 Parte_1 incontrarlo liberamente salvo che le condizioni di salute di quest'ultima o altre circostanze determinassero il servizio sociale a disporre incontri protetti: che, a seguito di quanto accaduto nel gennaio 2023, gli incontri fra la madre ed il minore vengono regolamentati in forma protetta dal
Servizio sociale di Cento;
che con ricorso depositato il 25 ottobre 2023 la sul presupposto di Pt_1 aver recuperato l'equilibrio psichico, ha chiesto di poter incontrare liberamente il figlio secondo un percorso predisposto dal servizio sociale e, in caso positivo dello stesso, di essere individuata quale genitore collocatario;
che il resistente si è fermamente opposto alla domanda ed ha chiesto di valutare la sussistenza dei presupposti per l'affido esclusivo a se medesimo; disponeva procedersi a C.T.U.
(peraltro, chiesta da entrambe le parti) con nomina del dr. specialista in Persona_2 neuropsichiatria infantile, al quale veniva affidato il seguente incarico: “previa audizione delle parti, della madre e del marito della ricorrente (ed eventualmente di altri prossimi congiunti), osservazione della relazione dei genitori con il minore, acquisizione della documentazione necessaria (fra cui quella attestante le pregresse ed attuali condizioni psichiche della ricorrente nonché le relazioni redatte dal
Servizio sociale ASP Seneca di San Giovanni in Persiceto) e compiuto ogni altro accertamento utile, dica il CTU quali siano le competenze genitoriali di entrambe le parti indicando nel contempo gli elementi utili al fine dell'adozione del regime di affido e di frequentazione più consoni all'interesse del minore”; al contempo mandava al affidatario di Cento per la trasmissione di una relazione Pt_2 contenente il resoconto di quanto osservato nel corso delle visite protette e l'indicazione di eventuali altre mere circostanze di fatto rilevanti ai fini del giudizio.
Depositata la relazione peritale in data 1° dicembre 2024, con successiva ordinanza ex art. 473 bis.22
c.p.c. in data 4 febbraio 2025, il Presidente relatore, dando atto che “il C.T.U. dr. Persona_2
specialista in neuropsichiatria infantile, ha provveduto sia all'audizione degli operatori del
[...]
pagina 4 di 14 Servizio sia ad impartire loro prescrizioni in base alle quali a partire dal 31 maggio 2024 sono stati consentiti incontri parzialmente liberi fra madre e figlio con cadenza settimanale, ampliati nella loro durata (di circa un'ora e mezza) dal 28 giugno;
inoltre, a partire dal mese di ottobre, la madre è stata autorizzata a ritirare il figlio da scuola ogni mercoledì; che il CTU, a conclusione delle proprie indagini, ha ritenuto che il regime più consono all'interesse del minore sia l'affidamento al servizio sociale con “l'attribuzione di una mandato sufficientemente forte per poter decidere i futuri ampliamenti della frequentazione fra e la madre”; in particolare il CTU ha ritenuto che il R_ minore può continuare a rimanere collocato presso il padre e che si rende peraltro necessario un graduale incremento del tempo trascorso con la madre la quale, nei giorni stabiliti, potrà tenere con sé il figlio nell'appartamento che ha preso in affitto diverso da quello che condivide con il marito”, conferiva al Servizio Sociale il mandato di ampliare la frequentazione fra madre e figlio in base a quanto indicato dallo stesso C.T.U. e con i termini e le modalità ritenute più consone alla evoluzione del caso di specie;
da ultimo confermava sia il regime di affido al Servizio, già disposto dal Tribunale di Bologna, sia la collocazione del minore presso il padre, rinviando a successiva udienza per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio, ferma la necessità di ricevere dal Servizio una relazione di aggiornamento sulla frequentazione.
Nelle more la ricorrente depositava istanza con la quale domandava la nomina urgente di un curatore speciale per il figlio fondata sulla relazione del 7 aprile 2025 nella quale il servizio Persona_1 affidatario, dopo aver dato atto di “come la forte conflittualità esistente tra i genitori non permetta attualmente di agire nell'interesse del minore”, sollecitava la nomina urgente di un curatore speciale
“con poteri sostanziali e non solo di rappresentanza legale, in quanto ad oggi qualsiasi tentativo di mediazione posto in essere dai servizi non ha portato agli esisti sperati, ogni intervento che si tenta di porre in essere viene frequentemente disatteso rendendo qualsiasi tentativo di mediazione controproducente per il minore”.
Il Presidente relatore, constatato che anche il C.T.U. prof. a fronte dell'elevata conflittualità Per_2 tra le parti, aveva già espresso l'indispensabilità della nomina di un curatore speciale con poteri sostanziali “in quanto entrambi i genitori appaiono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore”, con ordinanza del 17 aprile 2025 nominava un curatore speciale del minore ex art. 473-bis. 8 c.p.c. cui attribuiva poteri di rappresentanza sostanziale, revocava l'udienza di rimessione in decisione della causa e fissava nuova udienza di mera trattazione per il giorno 17 giugno
2025.
Con comparsa in data 16 giugno 2025 l'Avv. Melina Maisto si costituiva in qualità di curatore speciale del minore, rassegnando le seguenti conclusioni: “Affidamento condiviso del minore, con collocazione pagina 5 di 14 prevalente dello stesso presso l'abitazione paterna e possibilità di frequentazione con la madre, secondo quanto segue: • la settimana che trascorre il week end con la madre, la stessa lo R_ prenderà con sé nel pomeriggio del martedì dall'uscita dalla scuola o dal Centro Estivo alle 16,30, dove lo riaccompagnerà la mattina successiva;
inoltre terrà con sé il figlio dal venerdì dall'uscita dalla scuola o dal Centro Estivo fino al lunedì mattina dove provvederà a riaccompagnarlo;
• la settimana che il minore trascorre il week end con il padre, la madre lo prenderà con sé il pomeriggio del martedì e del giovedì dall'uscita dalla scuola o dal Centro Estivo, dove lo riaccompagnerà la mattina successiva;
• nel periodo estivo trascorrerà con la madre due settimane non R_ consecutive, delle quali una nel mese di luglio ed una nel mese di agosto, in periodi da comunicarsi alla sottoscritta entro dieci giorni dall'udienza del 17.6.25; • durante le vacanze natalizie, R_ trascorrerà con la madre un periodo di 7 gg consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il Natale o il
Capodanno; • durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà con la madre un periodo di tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; • Per il corrente anno, il padre porterà in vacanza nel periodo dal 23.6.25 fino al 29.6.2, oltre ad altra settimana nel R_ mese di agosto, in periodo da comunicarsi alla sottoscritta entro dieci giorni dall'udienza già fissata per il 17.6.25; • i predetti periodi di vacanze estive, per gli anni successivi, dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
2- Il padre, entro 7 gg dall'udienza del 17.6.25, dovrà prendere contatti con il , così che inizi il percorso di sostegno Controparte_2 R_ psicologico nel mese di luglio del corrente anno;
3- I genitori confermano l'iscrizione di al R_
Centro Estivo presso la Parrocchia San Sebastiano per il mese di giugno 2025; 4- Per il Centro Estivo da frequentarsi nel mese di luglio, alla luce dell'elevato costo settimanale del Campus individuato dal padre, si propone la scelta di Centro Estivo comunale;
nell'ipotesi che il padre ritenesse il Centro
Estivo Tennis e English Summer Cap il più adatto al figlio, dovrà accollarsene in via esclusiva la spesa in euro 140,00 alla settimana;
5- Conferma del contributo al mantenimento di da versarsi da R_ parte della madre, nella misura di euro 200,00 mensili;
6- Le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse del minore, saranno a carico di genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il
Protocollo in essere presso il Tribunale misura del 50% entro 10 gg dalla richiesta;
7- alla luce della importanza del rapporto tra e la nonna materna, punto di riferimento affettivo per il minore, R_ la stessa potrà frequentare l'abitazione della figlia, previo accordo;
8- Conferma dell'incarico al
Servizio Sociale competente di predisporre un progetto di sostegno alla genitorialità volto al superamento della attuale conflittualità. Poiché si ritiene importante che gli accordi raggiunti possano trovare immediata applicazione, la sottoscritta, nell'interesse preminente del minore e quale curatore speciale con attribuzione di poteri sostanziali, chiede che il Tribunale provveda immediatamente in tal pagina 6 di 14 senso con decreto provvisorio o, in difetto, che sia dato mandato al Servizio Sociale, perché programmi gli incontri nel senso concordato”.
All'esito dell'udienza in data 17 luglio 2025, il relatore, rilevando previamente che, come anche sottolineato dal C.T.U. nella propria relazione peritale, “la ricorrente sta affrontando positivamente la propria fragilità mentale con un adeguato percorso e che ormai è trascorso un considerevole lasso di tempo dagli episodi che hanno indotto alla collocazione del minore presso il padre ed a incontri protetti con la madre;
che il percorso di graduale riavvicinamento del figlio alla madre, la cui presenza è essenziale per la sua adeguata crescita, sta sortendo frutti positivi come attestato dalla relazione dei Servizi e da quanto dichiarato dal curatore speciale;
che l'elemento critico allo stato è rappresentato dalla ostilità del padre a tale riavvicinamento e soprattutto dalla mancata accettazione della nuova convivenza con un compagno della ricorrente;
che non emergono né dalle relazioni dei servizi, né dalla CTU, né da quanto accertato dal curatore speciale elementi a sostegno delle allegazioni suggestive effettuate in merito alla figura del dalla difesa del resistente, CP_3 risultando invece il figura positiva per il minore; confermava l'affido del minore ai servizi CP_3 sociali e sul collocamento stabiliva: “ starà con la madre dal venerdì dalla uscita dal centro Per_3 estivo o (se il Centro estivo è chiuso) dalle h. 13 fino al lunedì mattina a fine settimana alternati a partire da venerdì 25 luglio 2025; la settimana in cui il minore trascorre il week end con il padre, la madre lo prenderà con sé il pomeriggio del martedì e del giovedì dall'uscita dalla scuola o dal Centro estivo;
la madre terrà il figlio nella propria casa di ordinaria abitazione;
la madre potrà tenere con sé il figlio continuativamente dal 15 agosto al 24 agosto con obbligo del padre di fornirle i documenti del figlio (necessari anche in caso di accesso a nosocomio) costituiti dalla tessera sanitaria e dalla carta di identità; allo stato conferma l'obbligo di contribuzione in capo alla madre nella misura di euro 200 mensili per il mantenimento del figlio;
manda ai Servizi sociali ed al curatore speciale perché vogliano attentamente monitorare il rispetto di tali disposizioni e le condizioni del minore, predisponendo relazione conclusiva da depositarsi cinque giorni prima della udienza prossima in cui si ipotizzi una modalità di affido condiviso paritario, sempre sotto il monitoraggio dei servizi sociali. Auspica che il periodo di osservazione da qui fino alla prossima udienza sia colto dalle parti come occasione di raggiungere una modalità condivisa di gestione del figlio nell'esclusivo interesse di quest'ultimo”.
Fissava infine udienza per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche.
All'udienza in data 3 dicembre 2025, a seguito di breve discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva da parte del giudice delegato di riferire al Collegio. pagina 7 di 14 ***
Per la valutazione del regime di affidamento più tutelante per il minore, si ritiene opportuno partire dalle osservazioni contenute nell'ultima relazione trasmessa dal S.S. di Cento in data 28 ottobre 2025.
Nella relazione si dà atto di un incontro avvenuto in data 17 ottobre 2025 fra il Servizio e le insegnanti e della scuola primaria, referenti per la classe frequentata dal minore, CP_4 CP_5 CP_6 all'esito del quale si è appreso che “ rispetto all'anno scolastico precedente è cambiato in R_ modo positivo: appare sorridente, propenso ad accettare anche i giochi proposti dagli altri bambini non pretendendo più di imporre i giochi appresi nei videogiochi come invece accadeva l'anno precedente, il comportamento in classe è molto migliorato. Segnalano che in questo prime mese di scuola non ha manifestato momenti di rabbia o di cupezza, mentre l'anno scorso accadeva che R_ fosse necessario anche accompagnarlo fuori dalla classe per aiutarlo a superare questi momenti di rabbia che accadevano con discreta frequenza, mostrando quindi una maggiore capacità di autoregolazione emotiva. racconta alle insegnanti ed in classe della madre mostrandosi molto R_ contento di vederla spesso. Buoni gli apprendimenti, buona la relazione con i pari e con le insegnanti.
I compiti assegnati a casa vengono svolti regolarmente durante il fine settimana senza alcuna differenza rispetto al fatto di dove trascorra il sabato e la domenica. frequenta la scuola con R_ regolarità, non è stato iscritto né al pre-scuola e né al post scuola. Entrambi i genitori si informano con le insegnanti in merito alle attività scolastiche”. Il Servizio ha evidenziato a tal proposito che la scuola era stata informata del calendario di frequenza e collocamento alternato dal minore con i genitori, e quindi anche delle giornate in cui ogni genitore aveva la responsabilità di accompagnare e prelevare il figlio da scuola.
Si apprende inoltre che il minore ha intrapreso un percorso psicologico con la psicologa Dott.ssa
LD presso il centro privato “Il Piccolo Principe”. Sulla opportunità di tale percorso si era espressa favorevolmente anche la NPI dott.ssa del Servizio UONPIA dell' , Persona_4 Parte_3 che, visitato il minore in data 11 agosto 2025, si è così espressa: “Il quadro di appare R_ compatibile con un disturbo della regolazione emotiva in bambino con del linguaggio espressivo. Si concorda con la necessità di intraprendere percorso logopedico per un lavoro specifico sul linguaggio.
Contestualmente si ritiene indispensabile un percorso di tipo psicologico per supportare R_ nell'autoregolazione emotiva e nella messa in atto di strategie relazionali più efficaci”.
Il Servizio ha evidenziato che tale percorso psicologico sta riscontrando fattivamente l'impegno della madre, che si mostra proattiva, mentre il padre deve essere più volte richiamato dalla Curatrice
Speciale in quanto non collaborante.
pagina 8 di 14 Purtuttavia il Servizio ha informato che in data 02.09.2025 è pervenuta una segnalazione da parte della del minore, dott.ssa di Cento (prodotta in allegata alla relazione del Parte_4 Per_5
Servizio), in cui veniva segnalato che la madre si era rivolta in ambulatorio con urgenza il mattino del
29 agosto in quanto aveva manifestato una crisi d'ansia che la dottoressa aveva confermato e R_ definito “seppur lieve e risoltasi poi spontaneamente dopo pochi minuti”. La pediatra scrive che poco dopo si era presentato in ambulatorio il padre di che, preoccupato per quanto accaduto, aveva R_ riferito alla dottoressa che “in casa della mamma, a detta del bambino, avvengono cose piuttosto angoscianti e molto molto gravi, se vere;
il papà infatti ha degli audio in cui il bambino racconta di vedere una polverina bianca sui tavoli in casa della mamma o mentre si mangia e che la mamma e il suo amico “puliscono tirandole su con il naso”, racconta di armi da fuoco in casa pistole, ecc;
il bimbo racconta inoltre di stare fino alle 2 di notte sveglio per giocare con i videogiochi (questo lo ha raccontato anche a me), con videogiochi violenti (questo lo ignoro ed è da verificare) e di visionare materiale assolutamente non adatto ad un bambino (anche questo aspetto richiede una immediata e approfondita valutazione”.
Tale segnalazione è stata inoltrata immediatamente al Curatore Speciale dal Servizio Sociale;
il
Curatore e l' hanno preso rispettivamente contatto con la Pediatra, informandola della situazione CP_7 anche giuridica;
il Curatore rappresentava al Servizio Sociale di avere elementi attestanti il non uso di sostanze da parte del marito della sig.ra ed anche le valutazioni dello Psichiatra che ha in cura Pt_1 la signora lo escludono. Altresì si è informata la pediatra della visita presso la NPI dell' Pt_3 effettuata in data 11 agosto e della disponibilità espressa dalla madre di fare intraprendere il percorso psicologico al minore.
Quanto riferito dal Servizio nell'ultima relazione trasmessa in atti, unitamente alle valutazioni conclusive del C.T.U. Prof. portano a ritenere nel miglior interesse del minore la Per_2 prosecuzione del regime di affidamento al Servizio in ragione, non tanto della capacità accuditiva delle parti che appare, allo stato, preservata, quanto piuttosto delle difficoltà relazionali e comunicative dei genitori che, forse anche quale esito di una conflittualità recente mai del tutto assopita e mai fattivamente affrontata attraverso supporti e percorsi di mediazione familiare, ancora oggi pare pregiudicare e compromettere le rispettive competenze genitoriali dal punto di vista della capacità di attuare concretamente quella collaborazione che sola giustifica il regime di affido condiviso della prole.
Sul punto anche il Servizio ha evidenziato come il ripristino del regime legale di affidamento condiviso potrebbe nel caso di specie “realizzarsi concretamente solo quando i genitori riusciranno a costruire e mantenere un dialogo rispettoso sulle questioni importanti per la quotidianità della vita del bambino e ad accordarsi tra loro senza la mediazione del Servizio Sociale e senza l'imposizione del Curatore pagina 9 di 14 Speciale che ad oggi deve intervenire frequentemente. I genitori devono poter dimostrare di saper prendere le decisioni assieme, parlando tra loro anche solo telefonicamente. Spesso è accaduto in questi mesi che il padre abbia bloccato il numero di telefono della madre oppure non abbia risposto tempestivamente alle richieste sollecitate dal Curatore Speciale o che si mostri irrispettoso e non collaborante. Ad oggi, per quanto sopra osservato, a protezione di si ritiene che sia ancora R_ necessaria la presenza del Curatore Speciale con poteri sostanziali e che vengano declinati gli eventuali ambiti di competenza per un affido al Servizio Sociale”.
Il Servizio dà atto, inoltre, di come gli importanti progressi descritti (frequentazione scolastica, supporto psicologico, ampliamento frequentazione madre figlio) siano merito dell'intervento diretto e puntuale del Curatore Speciale. Dopo l'udienza di luglio, la conflittualità tra i due genitori, con l'incapacità di un dialogo rispettoso e costruttivo, è emersa - ed è oggi testimoniata - dai frequentissimi scambi a mezzo e-mail fra , parti e rispettivi procuratori e Servizio Sociale. Parte_5
Si ritiene, pertanto, che le parti ancora oggi non siano pronte a recuperare il pieno esercizio della responsabilità genitoriale, poiché incapaci di dialogare e cooperare in maniera responsabile nell'assunzione delle scelte più importanti per la vita del minore.
In questo stesso senso ha concluso anche il Curatore speciale di che stante la conflittualità R_ genitoriale non ha mancato di sottolineare l'impossibilità di prevedere un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con conseguente conferma dell'affidamento al Servizio Sociale territorialmente competente e della figura di un curatore speciale con attribuzione di poteri sostanziali, per la necessaria mediazione tra le parti ed il servizio nell'interesse preminente del bambino.
Nel riferito contesto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 5 bis comma 1 Legge 184/1983, deve, quindi, confermarsi l'affido del minore al Servizio Sociale territorialmente competente Persona_1 in base alla sua residenza abituale, al quale si attribuisce il compito di:
- adottare le decisioni di maggiore interesse per il minore relative alla salute, all'istruzione ed alla scelta delle attività ricreative e sportive, sentiti previamente i genitori e, in caso di conflitto fra loro, il curatore speciale;
- garantire la prosecuzione del percorso di supporto psicologico già intrapreso a favore del minore che, proprio in forza dell'affido al S.S., prescinderà dalla previa autorizzazione dei genitori, se ritenuto nell'interesse del minore dal S.S. affidatario e dal suo curatore speciale e ciò fino a quando il minore ne necessiterà;
- monitorare la situazione familiare e vigilare attentamente sulle condizioni di salute del minore, verificandone lo stato fisico, psicologico ed emotivo anche tramite eventuali accessi domiciliari;
pagina 10 di 14 - monitorare e curare che la frequentazione con i genitori avvenga conformemente alla regolamentazione di cui oltre;
- attivare, se possibile e se voluto ed accettato dalle parti, un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambe, con la finalità di comporne l'accesa conflittualità e di offrire loro un adeguato supporto in caso di fragilità o mancanze;
Il curatore speciale interverrà in ausilio al Servizio Sociale affidatario qualora nello svolgimento dei compiti affidatigli e nell'adozione delle scelte demandategli vi sia disaccordo e/o opposizione dei genitori o di uno di essi e tale empasse arrechi pregiudizio al minore.
I genitori conserveranno l'esercizio della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui il minore sarà con loro.
L'affidamento avrà la durata di ventiquattro mesi.
Il Servizio riferirà al G.T. in sede, con cadenza semestrale, sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori e sulle scelte effettuate in favore del minore stesso, segnalando immediatamente ogni eventuale criticità o situazione di pregiudizio per il minore.
Entro 15 giorni dalla comunicazione della presente decisione il S.S. affidatario comunicherà al
Tribunale, ai genitori e al curatore speciale il nominativo del responsabile dell'affidamento come previsto dall'art. 5 bis comma 4 Legge 184/1983.
Sul collocamento di il curatore speciale nella propria comparsa conclusionale ha dato atto di R_ come, successivamente all'ordinanza del Giudice presso l'intestato Tribunale e per il periodo estivo, il minore abbia trascorso le settimane secondo la calendarizzazione prevista, alternando i pernottamenti ed i fine settimana presso l'abitazione del padre e della madre;
il bambino ha frequentato il marito della sig.ra e la di lui famiglia, ha intrattenuto rapporti con i nonni materni e paterni, dimostrando Pt_1
l'importanza della relazione con entrambi i genitori. ha un buon rapporto anche col padre e la R_ compagna dello stesso, coi quali dimostra di avere un solido legame.
Conseguentemente, alla luce di quanto sopra ed in considerazione della circostanza per cui tutte le parti, compreso il curatore speciale, hanno concluso per il collocamento paritario del minore presso ciascun genitore, si ritiene adeguato e conforme all'interesse di confermarne il collocamento R_ paritario presso i due genitori, trascorrendo una settimana con ciascun genitore, a settimane alterne, dal lunedì all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina quando verrà riaccompagnato a scuola dal genitore presso il quale ha trascorso la settimana. Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà sette giorni con ciascun genitore, comprendenti, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Il giorno del compleanno sarà trascorso da ad anni alterni, con ciascun genitore. Durante le vacanze estive R_
pagina 11 di 14 il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordare fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
Si ritiene opportuno che il minore conservi la attuale residenza anagrafica presso il padre, e ciò al fine di evitare che un cambio di residenza possa determinare un mutamento di competenza del S.S. attualmente affidatario (che già conosce il nucleo familiare ed ha da tempo avviato un percorso anche di sostegno psicologico col bambino), così come, a titolo meramente esemplificativo, dell'iscrizione scolastica, del pediatra.
Al fine di agevolare la permanenza del minore presso ciascun genitore e gestire al meglio ogni possibile evenienza nel suo esclusivo interesse, i genitori si impegneranno a garantire che il minore sia sempre fornito del proprio documento di identità e tessera sanitaria in originale.
Sulle provvidenze economiche le parti si sono accordate per il mantenimento diretto del minore da parte di entrambe, con corresponsione paritaria al 50% delle spese straordinarie che, in conformità al
Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara, si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. pagina 12 di 14 Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
L'accordo delle parti sul punto appare congruo ed adeguato rispetto alla valutazione dei criteri di cui all'art. 337 ter 4° comma c.c.
***
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione fra parte ricorrente e parte resistente delle spese di lite oltre alla corresponsione in misura paritaria a loro carico delle spese di
CTU già liquidate con decreto in data 22 gennaio 2025.
Le spese di lite a favore del curatore speciale del minore, siccome nominato su istanza di parte e nell'interesse del minore stesso in ragione della elevata conflittualità genitoriale, vanno poste a carico di parte ricorrente e di parte resistente in misura paritaria fra loro e si liquidano come in dispositivo, conformemente ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif. applicati i valori minimi a tutte le fasi espletate in ragione della non particolare complessità tecnica delle questioni di fatto e di diritto trattate e della situazione personale e familiare delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) Conferma l'affidamento del minore al Servizio Sociale territorialmente Persona_1 competente in base alla sua residenza abituale, al quale si attribuisce il compito di: - adottare le decisioni di maggiore interesse per il minore relative alla salute, all'istruzione ed alla scelta delle attività ricreative e sportive, sentiti previamente i genitori e, in caso di conflitto fra loro, il curatore speciale;
- garantire la prosecuzione del percorso di supporto psicologico già intrapreso a favore del minore che, proprio in forza dell'affido al S.S., prescinderà dalla previa autorizzazione dei genitori, se ritenuto nell'interesse del minore dal S.S. affidatario e dal suo curatore speciale e ciò fino a quando il minore ne necessiterà; - monitorare la situazione familiare e vigilare attentamente sulle condizioni di salute del minore, verificandone lo stato fisico, psicologico ed emotivo anche tramite eventuali accessi domiciliari;
- monitorare e curare che la frequentazione con i genitori avvenga conformemente alla regolamentazione di cui oltre;
- attivare, se possibile e se voluto ed accettato dalle parti, un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambe, con la finalità di comporne l'accesa conflittualità e di offrire loro un adeguato supporto in caso di fragilità o mancanze. Il curatore speciale interverrà in ausilio al
Servizio Sociale affidatario qualora nello svolgimento dei compiti affidatigli e nell'adozione delle scelte demandategli vi sia disaccordo e/o opposizione dei genitori o di uno di essi e tale empasse arrechi pregiudizio al minore. I genitori conserveranno l'esercizio della responsabilità pagina 13 di 14 genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui il minore sarà con loro. L'affidamento avrà la durata di ventiquattro mesi.
2) Il Servizio riferirà al G.T. in sede, con cadenza semestrale, sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori e sulle scelte effettuate in favore del minore stesso, segnalando immediatamente ogni eventuale criticità o situazione di pregiudizio per il minore.
Entro 15 giorni dalla comunicazione della presente decisione il S.S. affidatario comunicherà al
Tribunale, ai genitori e al curatore speciale il nominativo del responsabile dell'affidamento come previsto dall'art. 5 bis comma 4 Legge 184/1983.
3) Dispone, ferma la attuale residenza anagrafica privilegiata del minore presso quella paterna, il collocamento paritario del minore, per cui il minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore, a settimane alterne, dal lunedì all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina quando verrà riaccompagnato a scuola dal genitore presso il quale ha trascorso la settimana. Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà sette giorni con ciascun genitore, comprendenti, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Il giorno del compleanno sarà trascorso da R_ ad anni alterni, con ciascun genitore. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordare fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore si impegnerà a garantire che il minore sia sempre fornito del proprio documento di identità e tessera sanitaria in originale.
4) Dispone il mantenimento diretto del minore da parte di ciascun genitore che, inoltre, concorrerà in misura paritaria al 50% al pagamento delle spese straordinarie indicate in narrativa.
5) Compensa integralmente fra parte ricorrente e parte resistente le spese del presente giudizio.
6) Pone definitivamente a carico di parte ricorrente e parte resistente le spese di C.T.U. come liquidate con decreto in data 22 gennaio 2025 (con ripartizione interna fra loro al 50%).
7) Condanna la ricorrente ed il resistente, in solido fra loro, alla rifusione a favore del Curatore speciale Avv. Melina Maisto delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi 3809,00 euro oltre ad accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al S.S. territoriale.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione unica civile in data 5 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri pagina 14 di 14