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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/02/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 4075/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA Oggi 20 febbraio 2025 ad ore 13 e 03 innanzi al dott. Alessandro Cabianca, sono comparsi:
Per l'avv. BORGNA GIOVANNI, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
GUIDO BARZAZI
Per l'avv. Controparte_1
MAZZON RICCARDO e l'avv. SECCO CHIARA, oggi sostituito dall'avv. BARBARA
LONGATO
Per essuno compare CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente precisa le conclusioni come da memoria del 20.12.2024.
Parte resistente precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta del
17.7.2023, come indicato nelle note conclusive del 28.11.2024 alle quali si riporta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 15 e 30
Il Giudice
dott. Alessandro Cabianca
pagina 1 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 4075/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4075/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BORGNA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI , ricorrente, contro
(c.f. Controparte_1
, con l'avv. MAZZON RICCARDO e SECCO CHIARA P.IVA_1
( ); C.F._2
(c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_3
convenuti,
In punto: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 17.3.2023, ha Parte_1
convenuto in giudizio la ed il dott. Controparte_3 CP_2
pagina 2 di 18 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la CP_2
responsabilità dei convenuti, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, per l'intervento chirurgico indicato nella fase narrativa dell'atto e, per l'effetto, condannare la in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, e il dottor per i titoli indicati, a risarcire i CP_2
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla signora danni che si quantificano in euro Parte_1
23.295,00 a titolo di danno iatrogeno, e ad euro 7.010,48, a titolo di danno patrimoniale, oltre a rivalutazione ed interessi, o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze, anche della fase di accertamento tecnico preventivo”.
La ricorrente ha allegato e documentato in punto di fatto che:
- il 15 novembre 2019, effettuava, a Trieste, una risonanza magnetica al ginocchio sinistro, in quanto accusava gonalgia ricorrente in sospetta meniscopatia senza traumi e, all'esito, le veniva evidenziato un ginocchio “valgo artrosico e instabile” (doc. 1, fasc. ricorrente), che secondo il dottor – ortopedico operante sia presso il Policlinico Salus CP_2
Trieste s.p.a., sia presso la Casa di Cura EN ed AN LA s.p.a. di San Donà di Piave
– consultato più volte, doveva essere operato con protesi (doc. 2, fasc. ricorrente);
- veniva, quindi, programmato l'intervento chirurgico, che si svolgeva il 29 settembre 2020 presso la Casa di Cura EN ed AN LA s.p.a., da una equipe medica diretta dal medesimo dottor (doc. 3, fasc. ricorrente); CP_2
- alla dimissione, il 14 ottobre 2020, la sig.ra risultava avere un buon controllo Parte_1
emodinamico, con ridotta sintomatologia algica all'arto operato ed un buon recupero funzionale (doc. 4, fasc. ricorrente);
- dopo tale intervento, seguiva il breve ricovero per la riabilitazione ed il follow up e successivamente, la ricorrente svolgeva anche la fisioterapia indicata dal medesimo dottor oltre ai controlli strumentali, ma persistevano una condizione di artroprotesi CP_2
dolorosa ed un quadro gonalgico con deficit estensorio (docc. 5-11, fasc. ricorrente);
- il 12 febbraio 2021 veniva visitata dal dottor medico ortopedico presso la Persona_1
Salus Hospital s.r.l. di Reggio Emilia, che, dopo una verifica tac, diagnosticava la presenza di “angolo intraruotato di 17° in corrispondenza della porzione metallica tibiale della pagina 3 di 18 protesi” (doc. 12, fasc. ricorrente) e confermava la sussistenza di vizi di rotazione multipli femoro-tibiali a prevalente espressione sulla componente tibiale, che giustificavano la
“sintomatologia dolorosa” lamentata dalla paziente (doc. 13, fasc. ricorrente);
- nel marzo 2021, dopo le indagini bioptiche (doc. 14, fasc. ricorrente) e la verifica della risonanza magnetica anche al ginocchio destro (doc. 15-16, fasc. ricorrente), il dottor consigliava alla sig.ra di sottoporsi ad intervento chirurgico di revisione Per_1 Parte_1
della protesi al ginocchio sinistro, dopo aver effettuato un preliminare intervento di
“regolarizzazione a minima e stabilizzazione menisco esterno” del ginocchio destro, dato che l'ipercarico vicariante a destra, determinato dal dolore da protesi, era una concausa della rottura meniscale esterna del ginocchio destro (doc. 17, fasc. ricorrente);
- il 13 aprile 2021, la sig.ra veniva sottoposta ad intervento artroscopico per Parte_1
regolarizzazione e stabilizzazione meniscale esterna del ginocchio destro, in quanto affetta da rottura poliframmentaria corpo e corno posteriore del medesimo menisco esterno, condropatia 4° piatto tibiale esterno, condropatia 3° femoro-rotulea ginocchio destro (doc.
18- 19, fasc. ricorrente);
- seguiva un decorso postoperatorio regolare (doc. 20-21, fasc. ricorrente) e, in data 8 luglio
2021, la sig.ra veniva nuovamente ricoverata presso la Salus Hospital di Reggio Parte_1
Emilia, per essere sottoposta, il 9 luglio 2021, ad intervento chirurgico di revisione della protesi al ginocchio sinistro (“rimozione ATG e reimpianto di artroprotesi totale del ginocchio sx”), in quanto lamentava “protesi dolorosa in ginocchio sinistro a genesi rotulea per vizio rotazionale femoro tibiale” (doc. 22, fasc. ricorrente), rimanendo degente sino al
24 luglio 2021, per seguire la riabilitazione e veniva dimessa con prescrizione di proseguire il trattamento fisioterapico (docc. 23-24, fasc. ricorrente);
- successivamente, effettuava i controlli fisiatrici ed il decorso era regolare (docc. 25-31, fasc. ricorrente), ma a causa del dolore la signora era sottoposta a terapia corticosteroidea ed analgesica, sino al 18 febbraio 2022;
- il 23 febbraio 2022, sottoposta a visita medico-legale (doc. 32, fasc. ricorrente), la ricorrente riferiva di aver recuperato l'articolarità in estensione del ginocchio sinistro, anche pagina 4 di 18 se persisteva sensazione di rigidità alla discesa di scale e ipovalidità in salita, mentre al ginocchio destro accusava ricorrente sensazione di scroscio articolare;
il medico legale riteneva che, in presenza di un quadro di ginocchio valgo artrosico, fosse pienamente motivata l'indicazione alla protesizzazione, ma, in concreto, l'intervento del 29 settembre
2020 era stato mal eseguito per il cattivo posizionamento dei mezzi protesici, nella misura in cui il rilevato vizio di rotazione femoro-tibiale, alterando lo scorrimento della rotula nel solco trocleare (genesi rotulea), aveva prodotto lo stato di protesi dolorosa;
- la ricorrente chiedeva, quindi, il risarcimento del danno, sia al dottor sia alla Casa CP_2
di Cura EN ed AN LA s.p.a. (docc. 33-34, fasc. ricorrente), ma, non avendo ottenuto alcun concreto riscontro, promuoveva il procedimento di accertamento tecnico preventivo, con il ricorso depositato il 20.6.2022, conclusosi con la produzione della relazione peritale il 7 marzo 2023 (doc. 35, fasc. ricorrente).
Si è costituita in giudizio chiedendo di Controparte_3
respingersi le domande svolte dalla ricorrente nei suoi confronti, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo alcuna responsabilità della Struttura sanitaria convenuta e, in via subordinata in caso di soccombenza e riconvenzionale nei confronti del dr. di condannare quest'ultimo a tenere indenne e manlevare la Casa di Cura CP_2
EN e AN LA S.p.a. di quanto quest'ultima dovesse essere condannata a pagare nei confronti della ricorrente o di chiunque altro, in conseguenza dei fatti per cui è causa.
La causa è stata istruita tramite l'acquisizione del fascicolo di A.T.P. iscritto al n. R.G.
4334/2022 di questo Tribunale, mentre le ulteriori istanze di ammissione della prova orale formulate da parte ricorrente sono state rigettate e la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
****
La ricorrente ha fatto valere la responsabilità contrattuale sia del medico convenuto che della casa di cura.
Si deve ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) trova la sua fonte nel pagina 5 di 18 contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura;
si tratta di un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n. 13953/2007; nello stesso senso, Cass. n.
28987/2019, così in motivazione: "...va rimarcato come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente 'isolata' dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228, cod. civ., fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse;
ne consegue che, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa 'in eligendo' degli ausiliari o 'in vigilando' circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27.03.2015, n. 6243),
pagina 6 di 18 realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 6.06.
2014, n. 12833)”.
In conclusione, quindi, per quanto attiene alla responsabilità congiunta e inscindibile del sanitario operante e della struttura, affinché possa richiamarsi l'art. 1228 c.c., è necessario e sufficiente che il medico che abbia cagionato il danno operi all'interno della struttura, attesa la sussistenza del collegamento funzionale tra la prestazione del professionista e le finalità, nonché l'organizzazione, della struttura sanitaria medesima, per cui la struttura sanitaria è responsabile solidalmente con il singolo medico per i danni cagionati a terzi (Cfr. Cass., n.
6436/2015) a prescindere dal rapporto intercorrente tra la struttura e il medico.
Nel caso di specie, la con l'accettazione della Controparte_3
paziente, ha concluso con la sig.ra un contratto atipico di spedalità e di assistenza Parte_1
sanitaria con il quale si è impegnata a rendere, in favore della seconda, prestazioni di carattere sanitario;
la convenuta è pertanto tenuta al risarcimento dei danni anche nell'ipotesi in cui essi siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa stessa necessariamente si avvale per svolgere la propria attività, non rilevando il rapporto struttura/medico (vedi anche Cass. n. 1620/2012).
Ritenuto che analoghe considerazioni riguardano la responsabilità del dott. con il CP_2
quale la paziente ha raggiunto uno specifico accordo per l'esecuzione dell'intervento, che il sanitario ha effettuato in qualità di libero professionista.
Dalla suddetta qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, discende l'applicazione, tra l'altro, del relativo regime giuridico dettato in materia di distribuzione dell'onere probatorio: sul punto, la paziente danneggiata deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del
"più probabile che non", potendosi limitare ad allegare (ma non provare) l'inadempimento, ancorché qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass. S.U. n.
pagina 7 di 18 577/2008); ricade viceversa sulla struttura ed il medico, che intendano liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria.
Considerato che nella specie costituisce oggetto di contestazione fra le parti la sussistenza della colpa medica, ovvero la violazione delle regole di condotta di diligenza qualificata nell'esecuzione dell'intervento chirurgico oggetto di causa.
Sul punto il Collegio peritale nominato in sede di accertamento tecnico preventivo e composto dal medico – legale dott.ssa Dott.ssa e dallo Specialista in Persona_2 [...]
ha così concluso: “Il caso riguarda una protesi di ginocchio dolorosa applicata il Controparte_4
29/9/20 che ha reso necessario un ulteriore intervento di revisione il 9/7/21. Innanzitutto si deve riconoscere che nel dubbio di infezione (una delle cause di protesi dolorosa) prima di procedere ad intervento di revisione è stata correttamente eseguita una biopsia. La causa della sintomatologia dolorosa lamentata dalla periziata e l'atteggiamento in flessione riferito dopo il 1° intervento è verosimilmente in relazione al vizio rotazionale della componente tibiale, misurata nel referto TAC del 12/2/21 come intra-rotazione di
17°.[…] Si ritiene, pertanto, sussistere il malposizionamento rotatorio della componente tibiale. La presenza di un malposizionamento di una delle componenti protesiche (vizio rotazionale di 17° di intrarotazione della componente tibiale) può essere corretto solo mediante un intervento di revisione, cosa di fatto eseguita il 9/7/21. L'intervento di revisione è stato caratterizzato dalla necessità di rimuovere una componente che, anche se mal posizionata nello spazio era osteo-integrata, ed è stata utilizzata una protesi da revisione. L'utilizzo di protesi da revisione ha determinato un maggior sacrificio osseo, anche in relazione alla necessità di scollare una protesi bene integrata, e la durata teorica di una protesi da revisione è inferiore
a quella da primo impianto. In sintesi, possiamo ritenere che si tratta di una protesi di ginocchio dolorosa dovuta al mal-posizionamento della componente tibiale. Ciò ha reso necessario un ulteriore intervento di revisione che è consistito nella rimozione della protesi , osteointegrata, nella applicazione di una protesi da revisione ed in una ulteriore, anche se parzialmente sovrapposta, cicatrice chirurgica. Per quanto riguarda
l'artroscopia eseguita al ginocchio destro, quindi opposto al lato di interesse, si ritiene un evento del tutto estraneo con la protesi di ginocchio sinistro” (pp. 41 – 43, relazione).
pagina 8 di 18 Le risultanze della consulenza sono condivise da questo Giudice, in quanto frutto di adeguato approfondimento tecnico – scientifico e scevre da vizi logici o metodologici, ed in particolare i Consulenti hanno preso posizione in modo preciso e persuasivo sui rilievi sollevati dai Consulenti di parte (pp. 46 – 47, relazione), per cui si è ritenuto superfluo disporre una chiamata dei CC.TT.UU. a chiarimenti nel presente giudizio.
Ritenuto, quindi, che debba concludersi che la condotta medica ha prodotto un pregiudizio in capo alla ricorrente, giacché il trattamento posto in essere non aderente ad una buona pratica clinica, ha richiesto di fatto un intervento di revisione della protesi, così determinando un inesatto adempimento contrattuale.
Passando alla valutazione dei danni subiti dall'attrice, si deve ricordare che il danno non patrimoniale è il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e in particolare, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del D.lgs.
209/05, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia) va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, “con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. sez. 3, n.
3906 del 18.2.2010); occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte Cost. n. 356/1991,
Corte Cost. n. 184/1986).
pagina 9 di 18 Sotto il profilo del danno permanente, il Collegio ha ritenuto sussistente una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica di natura iatrogena nella misura del 4%, da intendersi quale maggior danno di un pregiudizio atteso del 15%, per cui la cui liquidazione deve essere operata considerando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertendola in denaro (a), considerando in punti percentuali l'invalidità teoricamente comunque conseguente all'intervento e convertendola in denaro (b) ed, infine, sottraendo l'importo (b) dall'importo (a) (cfr., Cass. n. 28986/2019), assumendo come parametro le
“tabelle" in uso presso l'Ufficio giudiziario.
Sotto il profilo del danno temporaneo, il Collegio ha quantificato un periodo di invalidità temporanea totale di 20 giorni al 100%, di tre mesi in forma parziale al 75%, di giorni 60 in forma parziale al 50% e di giorni 30 in forma parziale al 25%.
Sulla base delle tabelle del Tribunale di Venezia aggiornate al maggio 2020 (che indicano per l'inabilità temporanea al 100% una somma compresa tra €100,00 ed €150,00 e la cui applicazione non è sfavorevole per il danneggiato), va considerato come valore base quello di €120 per tutto il periodo d'inabilità, dato che il Collegio ha valutato un livello di sofferenza di entità media nel corso della malattia e della convalescenza.
Ne consegue la liquidazione per l'inabilità temporanea della somma di €15.000,00 già comprensiva di personalizzazione.
Per il danno non patrimoniale derivante dall' invalidità permanente, tenuto conto del grado dei postumi invalidanti individuato nel 19% e dell'età della danneggiata alla data della stabilizzazione dei postumi (dopo quindi 200 giorni dall'intervento, anni 61), va stabilita la somma di €47.471.69 a valori attuali.
Quanto alla parte di danno che sarebbe comunque derivato dall'intervento, stimato dal
Collegio nella misura del 15%, esso può essere calcolato nella somma di €33.434,40.
Il danno non patrimoniale derivante dall'invalidità permanente liquidabile è pertanto di
€14.037,29.
Il danno biologico subito dall'attrice è liquidabile nella complessiva somma di €29.037,29.
pagina 10 di 18 Gli importi sopra indicati, tuttavia, possono essere eventualmente adattati e individualizzati al fine di prendere in considerazione anche le conseguenze dei postumi nello svolgimento delle attività relazionali e quotidiane.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 11.11.2008 n.
26972), nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano una autonoma sottocategoria di danno, ma hanno una valenza meramente descrittiva, individuando, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quelli costituiti, nell'un caso, dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata e, nell'altro, dalla lesione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica, necessariamente presidiati dalla minima tutela risarcitoria, a prescindere da una specifica previsione normativa.
Nella liquidazione del danno devono essere presi in considerazione tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale, i quali dovranno trovare sistemazione all'interno di una modalità liquidatoria in grado di assicurare il risarcimento integrale, ma al contempo di evitare duplicazioni;
ne discende che, qualora il giudice si avvalga delle tabelle in uso nei tribunali del luogo, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e il pregiudizio di altri interessi costituzionalmente protetti, compreso il pregiudizio del fare aredittuale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno sia all'esterno del nucleo familiare
(Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Unite
24/3/2006, n. 6572).
Quanto al risarcimento della componente di danno “relazione”, va ribadito che sebbene la recente giurisprudenza di legittimità abbia dilatato la nozione di danno non patrimoniale, estendendolo ad ogni ipotesi in cui sia leso un diritto inviolabile inerente alla persona non avente natura economica (cfr. Cass. 31.5.2003 n. 8828; Cass. 31.5.2003 n. 8827), tuttavia,
pagina 11 di 18 quando viene in considerazione il danno biologico, come si è in precedenza esposto, questo normalmente assorbe, in termini di danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto fondamentale, ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi, ricomprendendo tutti i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita.
In altre parole, in presenza di una lesione dell'integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alla peculiarità del caso (Cass. 26.02.2004, n. 3868; Cass. 20.4.2007, n. 9514,
e da ultimo Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972 ).
Di recente la Corte di Cassazione ha evidenziato che: “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”. Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”
(Cass. 7513/2018).
Il Supremo Collegio, ha evidenziato nell'ultima pronuncia citata, che una lesione della salute può avere conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e può subire altresì conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
pagina 12 di 18 La liquidazione delle prime presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno, cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica, ed allora si riterrà per ricompresa con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”, Cass., n. 17219/2014).
Tali orientamenti appaiono condivisibili, per cui le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale e, al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Rilevano, dunque, quelle conseguenze che siano straordinarie, perché solo in tal caso esse non saranno ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (cfr., Cass. n. 21939/2017; Cass. n. 23778/2014).
Nel caso di specie, l'attrice non ha neppure allegato in modo specifico e non ha provato di aver subito un peggioramento della complessiva qualità della vita e relazionale che vada oltre quello normale ed inevitabile per tutti coloro che abbiano patito quelle lesioni a quell'età, per cui nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente sopra riconosciuto deve ritenersi già completamente liquidata questa componente di natura
“dinamico relazionale”.
pagina 13 di 18 Riguardo al danno morale subiettivo, va considerato la Corte di Cassazione ne ha ribadito la “autonomia ontologica” da quello biologico, autonomia che “deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone” e “pure attiene ad un diritto inviolabile della persona” (Cass. n. 29191/2008; Cass. n. 379/2009, Cass.
Civ., SS.UU., n. 557/2009, e Cass. n. 11059/2009), quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza
(Cass. n. 5770/2010).
Nella specie, le sofferenze subite per l'intervento intervento e suoi postumi valutate dal
CTU di grado medio giustificano un incremento del 20% sulla somma che è stata liquidata a titolo di ristoro del danno biologico, per un importo che ammonta quindi ad €5.807,46.
L'entità del risarcimento ottenuta con l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Venezia non è peraltro deteriore rispetto a quanto calcolabile in base alle Tabelle del Tribunale di
Milano, dato che in questo sistema tabellare il valore finale del punto utile al calcolo del danno da lesione permanente dell'integrità psicofisica tiene già conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, che invece nel sistema tabellare del Tribunale di Venezia è calcolata separatamente.
Il fondamento della metodologia adottata dalle tabelle di questo Tribunale ha trovato di recente importanti conferme sia da parte del legislatore che dalla Corte di Cassazione.
Gli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto
2017, n. 124, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, considerano in via autonoma la componente di danno “morale” da lesione all'integrità fisica.
Nella sentenza n. 7513/2018 la Cassazione ha, poi, affermato che in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), per cui ove sia pagina 14 di 18 correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Ne consegue che il danno non patrimoniale complessivamente subito dalla sig.ra Parte_1
è pari di €34.844,75.
Passando ad esaminare le restanti voci di danno di natura patrimoniale, quanto alle spese mediche allegate e documentate da parte da parte attrice (doc. 36, fasc. ricorrente) esse sono meritevoli di rimborso per complessivi €1.453,58.
Vanno, inoltre, qui liquidate le spese per lo svolgimento dell'ATP e, in particolare, i compensi per i componenti del Collegio peritale, dott.ssa e dott. per Per_2 CP_4
complessivi €4.880,00, mentre le spese legali per tale procedura verranno regolate nella complessiva liquidazione che riguarda anche il presente giudizio.
La somma complessivamente liquidabile all'attrice già a valori attuali è di complessivi
€41.178,33 e di tale somma il dott. e la CP_2 Controparte_3
devono essere condannati al pagamento in via solidale per i motivi sopra descritti.
Sulle somme liquidate, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi compensativi, volti a compensare il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l'esatto adempimento.
Va condiviso, al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte (v. Sezioni Unite, sentenza in data 22.4.94/17.2.95, n. 1712, Cass., sez. un., n. 557/2009), in base al quale l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale), e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo.
pagina 15 di 18 In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, alla ricorrente dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma liquidata, previamente riportata a valori del settembre 2020 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione.
Dalla presente decisione al saldo vanno applicati i soli interessi al saggio legale sull'intero ammontare delle somme liquidate. Co Con riguardo alla domanda di rivalsa formulata dalla Casa Cura nei confronti del dott.
si deve rilevare che la Corte di Cassazione ha di recente stabilito che la prestazione CP_2
negligente del medico non può essere agevolmente isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla Struttura;
ne deriva l'operatività del principio presuntivo di divisione paritaria pro quota dell'obbligazione solidale tra la stessa ed il medico, presunzione che potrà essere CP_5
superata unicamente mediante la dimostrazione da parte dell'ente non soltanto della colpa esclusiva dell'operatore, ma altresì della derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del medico dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice ed, in assenza di tale prova, l'ente dovrà essere ritenuto corresponsabile, sul piano dei rapporti interni, secondo la presunzione di pari contribuzione al danno di cui sono espressione l'art. 1298, comma 2° c.c. e l'art. 2055, comma 3° c.c. (Cass. n. 28987/2019).
In applicazione di tali principi, la responsabilità dei due convenuti, nei rapporti interni, va ripartita nella misura del 50% ciascuno, non avendo la Struttura sanitaria provato, né allegato alcuna imprevedibile e del tutto dissonante malpractice medica tale da interrompere il nesso di causa tra la propria condotta ed il danno lamentato dalla paziente.
Peraltro, la Struttura sanitaria non più neppure invocare la clausola del contratto di collaborazione tra medico e struttura sanitaria in virtù della quale il primo sarebbe tenuto a manlevare la seconda “anche in caso di colpa lieve” (art. 9).
pagina 16 di 18 Si tratta, infatti, di clausola nulla e tale invalidità può essere rilevata anche in via officiosa, in quanto il suo oggetto è indeterminabile – in quanto è impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da essa scaturenti, per cui la clausola non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c. – è carente di causa – dato che essa si caratterizza per un evidente squilibrio in favore della e per l'assenza di un apprezzabile CP_5
interesse per il Sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita – e, infine, non supera il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., che richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi (meritevoli) di entrambe le parti, mentre nella specie, la non assumerebbe alcun rischio d'impresa, addossandolo CP_5
completamente sul professionista.
La domanda di manleva presentata dalla struttura sulla base di tale clausola conseguentemente deve venire rigettata.
Le spese di lite tra ricorrente e convenuti seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della controversia (c.d. decisum) e non di quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio (c.d. disputatum: cfr. Cass. S.U. 11.9.2007 n. 19014), facendo applicazione di valori medi dello scaglione di riferimento con riferimento al procedimento di A.T.P. e minimi per il presente procedimento, in ragione del rito e della limitata attività svolta;
le spese di lite possono essere compensate tra il dott. e la . CP_2 CP_3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 4075/2023 R.G. promossa da
[...]
contro Parte_1 Controparte_1
ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
[...] CP_2
- Accerta la responsabilità del dott. e della CP_2 [...]
e per l'effetto li condanna, in solido tra loro, a Controparte_3
risarcire i danni subiti da liquidabili nella misura di €41.178,33, Parte_1
oltre interessi secondo quanto indicato nella parte motiva.
pagina 17 di 18 - Condanna altresì e della CP_2 Controparte_3
in solido, a corrispondere a le spese di lite, che
[...] Parte_1
si liquidano in €6.865 per compensi (€3.056,00 per ATP;
€3.809,00 per il presente giudizio),
€777,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
- Nei rapporti interni tra il dott. della CP_2 Controparte_3
dichiara le parti responsabili in pari misura, con conseguente
[...]
condanna del dott. a tenere indenne l'altra parte delle conseguenze CP_2
delle statuizioni del presente giudizio nei limiti del 50% delle somme dovute.
- Compensa le spese di lite tra i due convenuti.
Venezia, 20/02/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
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