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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/11/2025, n. 3578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3578 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
RG N. 4392/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 9680/2024 promosso da: rappresentata e difesa dall'avv. Saveria Ricci Parte_1
Ricorrente
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuditta Lucchesi Controparte_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 29.10.2025 come segue:
pagina 1 di 11 per la ricorrente: “conclude come da ricorso”, ovvero “RICORRE Affinche' codesto Ill.mo
Tribunale disponga le seguenti condizioni di affido, anche quali oggetti di provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis c.p.c. n.22 dei minori e 1) I figli Per_1 Persona_2 minori vengono affidati alla madre nelle forme dell'affido c.d. super esclusivo Parte_1 per cui potrà adottare anche le decisioni di maggior interesse che li riguardano ex art. 337
c.c. quater. Inoltre e' espressamente autorizzata a richiedere e ottenere i documenti
d'identità dei figli minori anche validi per l'espatrio. 2) La casa familiare posta in Fiesole
Via di Mimmole 126 viene assegnata alla madre. 3) Il padre potra' frequentare i figli minori un pomeriggio alla settimana soltanto alla presenza della madre 4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori corrispondendo la somma di € 450 per ciascun figlio e il 50% delle spese scolastico-formative, sportivo-ricreative e sanitarie come da Linee guida C.N.F. 5) La madre percepirà interamente l'assegno unico Parte_1 previsto per i minori e usufruirà interamente di eventuali detrazioni fiscali o altri benefici previsti per i minori. 6) Con vittoria di spese e onorari di causa. RICHIESTE
ISTRUTTORIE Si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia richiedere ex art.213 c.p.c. 1) Ad informazioni scritte circa atti e documenti Controparte_2 relativi al procedimento disciplinare che si è concluso con la dispensa dal servizio di
o ad altri eventuali procedimenti disciplinari;
2) Ad Controparte_1 [...]
informazioni scritte circa atti e Controparte_3 documenti relativi ai percorsi di cura e riabilitazione seguiti da dal 2020 Controparte_1
a oggi per sua tossicodipendenza;
Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1) DCV che in data 30 giugno 2023 mentre eravate nella vostra abitazione in
Fiesole Via di Mimmole 128 sentivate urla di richiesta di aiuto provenienti dall'abitazione della Sig.ra in Fiesole Via di Mimmole 126 2) DCV che nella predetta Parte_1 circostanza accorrendo nell'abitazione della Sig.ra trovavate la stessa Parte_1 piangente lamentando di aver subito percosse nella zona orbitale ove presentava vistosa ecchimosi come nella foto che vi si mostra (Doc.12), il figlio che urlava spaventato Per_1 mentre giocava con un videogioco. Si indicano a testi: e Controparte_1 Testimone_1 res. Fiesole Via di Mimmole 128 ***** 3) DCV che in data 26.12.2022 Testimone_2 presso la Casa del Popolo in Fiesole Loc. Caldine, durante una festa di compleanno vedevate sottrarre denaro dalla borsa della Signora Si Controparte_1 Testimone_3
pagina 2 di 11 indica a teste res. a Fiesole Via F. Poeti 32 4) DCV che il Tes_4 Controparte_1
27 dicembre 2022 vi restituiva la somma di € 500,00 e vi chiedeva di ritirare la querela da voi presentata Si indica a teste res. a Fiesole Via di Pozzole 17” Testimone_3 per il resistente: “si riporta alla propria memoria” ovvero “Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, respingere la domanda ex adverso proposta ed in accoglimento delle richieste dell'odierno resistente, così disporre: a) l'affidamento condiviso dei figli minori
e , con collocazione dei medesimi presso la casa familiare posta in Fiesole Per_1 Per_2
(FI) Via di Mimmole, n. 126; b) L'abitazione familiare di Via di Mimmole n. 126 a Fiesole rimarrà nella disponibilità della Sig.ra che già la occupava prima di conoscere Parte_1 il sig. che nel frattempo ha già provveduto a rilasciare e ad asportare i Controparte_1 propri effetti personali;
c) il Sig. avrà diritto di fare visita ai figli minori Controparte_1
e , tendenzialmente due volte al mese, con incontri preventivamente Per_1 Per_2 concordati con la sig.ra Il padre avrà diritto di vedere i figli mediante Parte_1 videochiamate quotidiane anche da remoto, previamente concordate con la sig.ra
[...]
d) Il Sig. avrà diritto di vedere i figli e anche presso Pt_1 Controparte_1 Per_1 Per_2
l'attuale Comune di residenza del medesimo, Pomigliano D'Arco (NA) con incontri preventivamente concordati con la sig.ra e) In ogni caso, qualora il Giudice Parte_1 ritenesse di adottare la decisione di proseguire con gli incontri osservati padre-figli, il Sig. si dichiara disposto ad accettare tali modalità, come statuite nei Controparte_1 provvedimenti urgenti, al fine di mantenere il legame genitoriale;
f) Il Sig. CP_1 corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento, l'importo Parte_1 mensile di € 100,00- per ciascun figlio, per complessivi € 200,00, accreditandolo direttamente sul conto corrente della medesima, entro il giorno 05 di ciascun mese, oltre
l'ISTAT annuale come per legge ed il 50% delle spese straordinarie come indicate nelle
Linee Guida del CNF. L'assegno unico continuerà ad essere percepito, come già in precedenza, dalla sig.ra Il tutto con vittoria di spese e di competenze”. Pt_1
FATTO E DIRITTO
1. ha adito il Tribunale di Firenze per chiedere la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e , nati nel Per_1 Persona_2
pagina 3 di 11 2018 e 2022 dalla relazione con domandando l'affido esclusivo nella Controparte_1 forma c.d. “rafforzata” o “super esclusiva”, in ragione della grave e persistente tossicodipendenza del padre, che ne comprometterebbe in modo irreversibile la capacità genitoriale.
La ricorrente ha documentato una lunga serie di episodi che attesterebbero l'inidoneità del resistente all'esercizio della funzione genitoriale: condotte violente, furti, stato di alterazione psico-fisica, reiterata inaffidabilità, e una progressiva emarginazione dal contesto familiare e lavorativo, culminata nella dispensa dal servizio da parte dell' CP_4
presso la quale il resistente svolgeva l'attività lavorativa di tecnico radiologo.
[...]
Nonostante i ripetuti tentativi di riabilitazione presso il SER.D e comunità terapeutiche, il padre avrebbe mostrato una persistente incapacità di mantenere un comportamento stabile e responsabile, con ripetute fughe dalle strutture e mancato rispetto degli impegni familiari.
La madre, infermiera con reddito modesto e priva di beni patrimoniali, avrebbe invece garantito ai figli un ambiente stabile e protetto, supportata dalla rete familiare materna. I minori sarebbero risultati ben inseriti nel contesto scolastico e sociale, godendo di buona salute e sarebbero accuditi con continuità dalla madre e dai nonni materni.
Alla luce di tali circostanze, la ricorrente ha chiesto che l'affido dei figli fosse disposto in forma esclusiva, con attribuzione anche delle decisioni di maggior interesse ex art. 337- quater c.c., e che la frequentazione con il padre fosse limitata a un pomeriggio settimanale in presenza della madre e senza pernottamenti. Ha domandato inoltre che il padre contribuisse al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 450,00 per ciascun minore, oltre al 50% delle spese scolastiche, sanitarie e ricreative, e che la madre percepisse integralmente l'assegno unico e i benefici fiscali connessi.
In via istruttoria, ha richiesto l'acquisizione di informazioni scritte da parte dell' CP_4
e del SER.D di Sesto sui procedimenti disciplinari e sui percorsi
[...] CP_3 terapeutici seguiti dal resistente, nonché l'ammissione di prova testimoniale su episodi di violenza e furto che hanno confermato l'inidoneità genitoriale.
2. si è costituito nel giudizio eccependo l'incompletezza e la parzialità Controparte_1 della ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente contestando la Parte_1 rappresentazione della propria condotta genitoriale e deducendo che la crisi familiare sarebbe dipesa esclusivamente dalle sue condizioni di salute, in particolare dalla pagina 4 di 11 dipendenza da sostanze, per la quale avrebbe manifestato piena disponibilità ad intraprendere un percorso terapeutico serio e continuativo presso il Ser.D competente. Il resistente ha sostenuto che, nonostante le difficoltà emerse nel corso della relazione, vi sarebbe stato un legame affettivo profondo e consapevole con la ricorrente, culminato nella decisione condivisa di avere due figli. Ha evidenziato come, all'esito di un primo percorso riabilitativo conclusosi positivamente, la coppia avrebbe ripreso la convivenza e progettato la nascita del secondo figlio, circostanza che, a suo dire, confermerebbe la volontà di costruire una famiglia stabile. Ha inoltre contestato che gli episodi di condotta antisociale indicati nel ricorso abbiano avuto ripercussioni dirette sui minori, ritenendo pertanto sproporzionata e ingiustificata la richiesta di affido super esclusivo avanzata dalla madre. In merito alla propria situazione economica, lo ha dichiarato di percepire una pensione CP_1 di inabilità pari a € 555,20 mensili, a seguito della dispensa dal servizio presso l' CP_4
ed ha rappresentato l'impossibilità di sostenere l'onere economico richiesto dalla
[...] ricorrente, proponendo in alternativa un contributo mensile di € 100,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Linee Guida del protocollo del CNF. In contrapposizione alle richieste della ricorrente, il resistente ha domandato che l'affido dei figli sia disposto in forma condivisa, con collocamento presso la madre, e che gli incontri padre-figli avvengano con cadenza quindicinale, previo accordo tra le parti, anche mediante videochiamate quotidiane. Ha inoltre dichiarato la propria disponibilità a sottoporsi agli incontri osservati, qualora il Tribunale ritenesse di confermare tale modalità, al fine di preservare il legame genitoriale. In conclusione, il resistente ha chiesto il rigetto delle domande avversarie e l'accoglimento delle proprie istanze, ritenendo che un provvedimento di affido esclusivo, nella forma richiesta dalla ricorrente, risulterebbe eccessivamente penalizzante e non proporzionato rispetto alla situazione attuale, nella quale egli ha già avviato un percorso di recupero ed ha manifestato volontà di collaborazione.
3. All'udienza del 18.06.2025 sono comparsi la ricorrente ed il proprio difensore. La ricorrente ha reso dichiarazioni sulla propria situazione economica e sui rapporti tra i figli ed il padre chiedendo accertamenti tramite i servizi sociali sulla condizione del resistente.
4. Con provvedimento del 01.07.2025, in considerazione della grave e protratta condizione di tossicodipendenza del padre, nonché del disinteresse mostrato verso i figli e delle condotte potenzialmente pregiudizievoli per il loro benessere, sono state adottate misure pagina 5 di 11 provvisorie idonee a garantire la tutela dell'interesse superiore dei minori al fine di assicurare loro un ambiente stabile e sicuro, preservando al contempo, ove possibile, il rapporto con il padre in modalità protetta e monitorata. Ha quindi disposto l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, la collocazione presso la stessa, incontri osservati con il padre a cura dei Servizi Sociali, un contributo economico mensile da parte del padre nella misura di euro 400,00 complessivi e l'intera percezione dell'assegno unico da parte Part della madre. Sono stati inoltre attivati accertamenti istruttori presso il D, l' CP_4
e i Servizi Sociali competenti.
[...]
Part
5. Il giudizio è proseguito in via istruttoria per consentire ai Servizi Sociali, al D, all' di depositare le relazioni richieste dal Tribunale. A seguito del deposito CP_4 di memoria da parte della ricorrente, in ordine alla quale la controparte ha formulato istanza di espunzione, istanza rigettata dal Tribunale, è stato assegnato termine al resistente per il deposito di eventuali repliche.
6. Costituitosi in giudizio il resistente con memoria di costituzione depositata oltre il termine previsto dall'art. 473 bis.14 co. 4 c.p.c, all'udienza del 29.10.2025 sono comparse le parti con i rispettivi difensori che hanno concluso come sopra riportato. Il resistente ha confermato la propria condizione di disoccupazione, la percezione di una pensione di inabilità, l'assenza di una stabile sistemazione abitativa e la volontà di intraprendere un Part nuovo percorso terapeutico presso il D di Pomigliano d'Arco. Ha ammesso di non vedere i figli da luglio e di non essere in grado di contribuire economicamente al loro mantenimento. La difesa della ricorrente ha evidenziato l'inadempimento del padre agli incontri protetti e il disinteresse manifestato, sottolineando la necessità di garantire ai minori un ambiente sicuro e stabile. La difesa del resistente ha ribadito l'intenzione del padre di avviare un percorso riabilitativo. Entrambi i procuratori delle parti hanno rinunciato ai termini per memorie finali. Il giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
7. Il Tribunale ritiene preliminarmente che la causa sia matura per la decisione sulla base dell'istruttoria espletata nel presente giudizio e che le prove orali formulate dalla ricorrente siano superflue alla luce degli elementi istruttori acquisiti che già comprovano la sussistenza dei presupposti posti a fondamento delle richieste della ricorrente.
pagina 6 di 11 Nel merito il Collegio ritiene che la domanda formulata dalla ricorrente di affidamento super esclusivo dei figli debba essere accolta. Emerge dagli atti, infatti, una condizione di persistente e grave inadeguatezza genitoriale del padre che giustifica la Controparte_1 conferma dei provvedimenti provvisori già adottati. Il di ha Pt_2 Controparte_3 evidenziato che “dal 2021 al 2024 ha svolto vari programmi terapeutici ambulatoriali e residenziali senza mai riuscire ad affrancarsi dal disturbo della dipendenza” e che
“l'ultimo programma terapeutico residenziale è stato interrotto volontariamente a luglio
2024” (relazione , 03.09.2025). Controparte_3
Il di Pomigliano d'Arco ha confermato che “negli esami di monitoraggio effettuati Pt_2 tra giugno ed agosto sono stati riscontrati risultati positivi a cocaina, etanolo e cannabinoidi” e che “l'utente ha sospeso la frequenza del percorso terapeutico per motivi lavorativi, limitandosi a un monitoraggio tossicologico ridotto” (relazione Pomigliano,
19.09.2025). Inoltre, il Servizio Sociale di Pomigliano ha riferito che “il signore appariva infastidito dalle domande ed, in generale, dalla presenza del servizio sociale nella vita sua
e dei suoi bambini” e che “non si è presentato all'appuntamento richiesto da lui stesso, riferendo di essersi svegliato tardi” (relazione SS Pomigliano, 03.10.2025). Il Servizio
Sociale di Fiesole ha documentato ripetute assenze del padre agli incontri osservati, con conseguente dispiacere dei minori. In particolare, “il padre non si è presentato agli incontri del 27 settembre e dell'11 ottobre 2025, non ha risposto alle chiamate e ha manifestato disinteresse verso le modalità protette di visita” (relazione SS Fiesole, 21.10.2025). È stato inoltre riportato che “il figlio maggiore ha subito manifestato dispiacere per la mancata possibilità di rivedere il padre” (verbale Cooperativa Aldia, 11.10.2025).
Per contro, la madre ha garantito un ambiente stabile e affettivamente adeguato. Parte_1
Come riferito dal Servizio Sociale di Fiesole, “la signora lavora come infermiera, Pt_1 vive con i bambini presso i nonni materni, assicura la frequenza scolastica e si è attivata per un sostegno psicologico ai figli in seguito alla delusione per gli incontri mancati”. È stato inoltre osservato che “la madre ha interagito in modo sereno e sorridente con i figli, rassicurandoli prima dell'incontro e dimostrando attenzione al loro benessere” (verbale
Cooperativa Aldia, 11.10.2025).
pagina 7 di 11 Alla luce di tali elementi, si ritiene che l'affidamento super esclusivo alla madre, già disposto in via provvisoria, debba essere confermato in via definitiva, risultando l'unica soluzione idonea a garantire la tutela del benessere psicofisico dei minori.
È doveroso rilevare che, da parte del padre, le dichiarazioni di principio e le manifestazioni di volontà di intraprendere un percorso terapeutico non possono ritenersi sufficienti ai fini della valutazione della sua idoneità genitoriale. Tali intenzioni, pur formalmente espresse, non sono state seguite da comportamenti concreti e coerenti. Come risulta dalle relazioni agli atti, ha più volte interrotto i percorsi di cura, ha disatteso gli appuntamenti con i CP_1 servizi sociali ed ha mancato agli incontri osservati con i figli, generando disorientamento e sofferenza nei minori. La reiterazione di condotte elusive e la mancata assunzione di responsabilità effettiva dimostrano che la volontà dichiarata non si è tradotta in un impegno stabile e verificabile, rendendo inadeguata ogni ipotesi di affidamento condiviso o di frequentazione non protetta.
8. In ordine alla frequentazione di , nato il [...], e , nato il 16 .09.2022, Per_1 Per_2 con il padre, in considerazione della condizione di tossicodipendenza del padre non ancora risolta, della discontinuità nei rapporti e delle ripetute assenze agli incontri osservati, si ritiene necessario subordinare ogni futura visita all'esito positivo del percorso terapeutico presso il Ser.D competente. Tale valutazione dovrà essere accompagnata da una verifica da parte dei servizi specialistici circa la preparazione emotiva dei minori ad affrontare gli incontri con il padre, al fine di evitare ulteriori disagi e tutelare il loro equilibrio psicofisico.
Solo in presenza di tali presupposti sarà possibile autorizzare incontri padre-figli in modalità protetta.
9. Ai fini del monitoraggio e della corretta esecuzione dei percorsi terapeutici e delle modalità di frequentazione padre-figli disposte con la presente sentenza, il Collegio reputa necessario incaricare il Giudice Tutelare territorialmente competente della vigilanza sull'attuazione dei provvedimenti.. Il Ser.D competente dovrà relazionare al Giudice
Tutelare con cadenza trimestrale sull'andamento del percorso terapeutico intrapreso dal padre, evidenziando progressi, criticità e l'effettiva adesione al programma. I Servizi
Sociali, anche previa collaborazione con il Ser.D, riferiranno anch'essi al Giudice Tutelare in merito alla situazione familiare e all'idoneità del padre a riprendere gradualmente il pagina 8 di 11 contatto con i figli. Una volta acquisita una valutazione positiva e documentata sia dal Part D che dai Servizi Sociali, questi ultimi potranno attivare incontri protetti tra padre e figli, da svolgersi secondo le tempistiche e le modalità ritenute più adeguate, sempre in forma protetta, e con la presenza di personale educativo qualificato, nel rispetto del benessere e della sicurezza dei minori.
10. In ordine alle disposizioni economiche, si confermano i provvedimenti provvisori adottati con decreto del 01.07.2025, ritenendoli congrui rispetto alla condizione economica di entrambi i genitori.
La madre come risulta dagli atti, svolge attività lavorativa come infermiera Parte_1 presso la Misericordia di Rifredi, percependo uno stipendio mensile variabile attorno ai €
1.500,00, e vive con i figli presso i propri genitori, che le forniscono supporto abitativo e familiare. Il padre invece, ha dichiarato di essere disoccupato e di Controparte_1 percepire una pensione di inabilità pari a circa € 600,00 mensili, senza stabile residenza autonoma, e con una condizione di tossicodipendenza ancora in fase di trattamento. Tenuto conto di tali elementi, il contributo economico disposto in via provvisoria risulta proporzionato e sostenibile, considerata la capacità lavorativa generica residua del padre e pertanto si conferma l'obbligo per il padre di versare alla madre, a titolo di mantenimento ordinario dei figli e , la somma complessiva di € 400,00 mensili, da Per_1 Per_2 corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, individuate secondo le Linee Guida del Protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 2017, dovendosi tenere conto della totale assenza di mantenimento diretto e assolvimento di oneri di cura. Si conferma altresì che l'assegno unico per i figli venga interamente percepito dalla madre, in ragione del maggior onere a suo carico quale genitore affidatario esclusivo. La condizione economica del padre, infatti, pur oggettivamente limitata, non può tradursi in un pregiudizio per i figli, i quali hanno diritto a ricevere un contributo stabile e proporzionato alle loro esigenze. L'obbligo di mantenimento trova fondamento non solo nella capacità reddituale attuale, ma anche nella responsabilità genitoriale che permane, indipendentemente dalle difficoltà personali del genitore obbligato, che egli potrebbe e dovrebbe cercare di superare.
pagina 9 di 11 11. In punto di spese dl giudizio, tenuto conto dell'esito del giudizio, il Collegio condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente il pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e
CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento super esclusivo dei minori nato il [...], e Persona_3
, nato il [...], alla madre con collocamento presso la Persona_2 Parte_1 medesima, la quale assumerà tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
2) dispone che il padre possa frequentare i figli mediante incontri protetti solo Part subordinatamente all'esito positivo del percorso terapeutico presso il D competente e alla verifica da parte dei servizi specialistici circa la preparazione emotiva dei minori;
3) conferisce mandato al territorialmente competente di prendere in carico Pt_2 CP_1
, al fine di attivare un percorso terapeutico e di monitoraggio della dipendenza da
[...] sostanze mediante controlli tossicologici regolari su campione di urine, analisi tricologica su matrice cheratinica ed ogni ulteriore esame clinico, tossicologico o psicodiagnostico che ritenga opportuno, in relazione all'evoluzione del percorso terapeutico e alle esigenze di valutazione della condizione di con richiesta di riferire al Giudice Controparte_1
Tutelare incaricato della vigilanza sulla base di relazioni trimestrali (30.01, 30.04, 31.07 e
31.10);
4) conferisce mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare, all'esito positivo del percorso terapeutico presso il competente, con cui i Servizi potranno Pt_2 collaborare per la valutazione dell'idoneità genitoriale del padre, incontri tra CP_1
e i figli e , da svolgersi esclusivamente in modalità protetta. Tali
[...] Per_1 Per_2 incontri dovranno essere organizzati secondo le tempistiche e le modalità ritenute più adeguate dai servizi incaricati, nel rispetto del benessere e della sicurezza dei minori, e sempre alla presenza di personale educativo qualificato. I Servizi Sociali relazioneranno al
Giudice Tutelare con cadenza trimestrale (30.01, 30.04, 31.07 e 31.10) sull'andamento del percorso;
pagina 10 di 11 5) incarica il Giudice Tutelare territorialmente competente della vigilanza sull'attuazione dei percorsi terapeutici e delle modalità di frequentazione Persona_4
6) dispone che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , la somma complessiva di € Per_1 Per_2
400,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
7) dispone che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli ed individuate secondo le Linee Guida del Protocollo del Consiglio Nazionale
Forense del 2017;
8) dispone che l'assegno unico erogato dall'Inps per i minori venga interamente percepito dalla madre;
9) condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente il Controparte_1 Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €
2.800,00, oltre a rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle Part parti, al D, ai Servizi Sociali ed al Giudice Tutelare territorialmente competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 9680/2024 promosso da: rappresentata e difesa dall'avv. Saveria Ricci Parte_1
Ricorrente
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuditta Lucchesi Controparte_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 29.10.2025 come segue:
pagina 1 di 11 per la ricorrente: “conclude come da ricorso”, ovvero “RICORRE Affinche' codesto Ill.mo
Tribunale disponga le seguenti condizioni di affido, anche quali oggetti di provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis c.p.c. n.22 dei minori e 1) I figli Per_1 Persona_2 minori vengono affidati alla madre nelle forme dell'affido c.d. super esclusivo Parte_1 per cui potrà adottare anche le decisioni di maggior interesse che li riguardano ex art. 337
c.c. quater. Inoltre e' espressamente autorizzata a richiedere e ottenere i documenti
d'identità dei figli minori anche validi per l'espatrio. 2) La casa familiare posta in Fiesole
Via di Mimmole 126 viene assegnata alla madre. 3) Il padre potra' frequentare i figli minori un pomeriggio alla settimana soltanto alla presenza della madre 4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori corrispondendo la somma di € 450 per ciascun figlio e il 50% delle spese scolastico-formative, sportivo-ricreative e sanitarie come da Linee guida C.N.F. 5) La madre percepirà interamente l'assegno unico Parte_1 previsto per i minori e usufruirà interamente di eventuali detrazioni fiscali o altri benefici previsti per i minori. 6) Con vittoria di spese e onorari di causa. RICHIESTE
ISTRUTTORIE Si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia richiedere ex art.213 c.p.c. 1) Ad informazioni scritte circa atti e documenti Controparte_2 relativi al procedimento disciplinare che si è concluso con la dispensa dal servizio di
o ad altri eventuali procedimenti disciplinari;
2) Ad Controparte_1 [...]
informazioni scritte circa atti e Controparte_3 documenti relativi ai percorsi di cura e riabilitazione seguiti da dal 2020 Controparte_1
a oggi per sua tossicodipendenza;
Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1) DCV che in data 30 giugno 2023 mentre eravate nella vostra abitazione in
Fiesole Via di Mimmole 128 sentivate urla di richiesta di aiuto provenienti dall'abitazione della Sig.ra in Fiesole Via di Mimmole 126 2) DCV che nella predetta Parte_1 circostanza accorrendo nell'abitazione della Sig.ra trovavate la stessa Parte_1 piangente lamentando di aver subito percosse nella zona orbitale ove presentava vistosa ecchimosi come nella foto che vi si mostra (Doc.12), il figlio che urlava spaventato Per_1 mentre giocava con un videogioco. Si indicano a testi: e Controparte_1 Testimone_1 res. Fiesole Via di Mimmole 128 ***** 3) DCV che in data 26.12.2022 Testimone_2 presso la Casa del Popolo in Fiesole Loc. Caldine, durante una festa di compleanno vedevate sottrarre denaro dalla borsa della Signora Si Controparte_1 Testimone_3
pagina 2 di 11 indica a teste res. a Fiesole Via F. Poeti 32 4) DCV che il Tes_4 Controparte_1
27 dicembre 2022 vi restituiva la somma di € 500,00 e vi chiedeva di ritirare la querela da voi presentata Si indica a teste res. a Fiesole Via di Pozzole 17” Testimone_3 per il resistente: “si riporta alla propria memoria” ovvero “Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, respingere la domanda ex adverso proposta ed in accoglimento delle richieste dell'odierno resistente, così disporre: a) l'affidamento condiviso dei figli minori
e , con collocazione dei medesimi presso la casa familiare posta in Fiesole Per_1 Per_2
(FI) Via di Mimmole, n. 126; b) L'abitazione familiare di Via di Mimmole n. 126 a Fiesole rimarrà nella disponibilità della Sig.ra che già la occupava prima di conoscere Parte_1 il sig. che nel frattempo ha già provveduto a rilasciare e ad asportare i Controparte_1 propri effetti personali;
c) il Sig. avrà diritto di fare visita ai figli minori Controparte_1
e , tendenzialmente due volte al mese, con incontri preventivamente Per_1 Per_2 concordati con la sig.ra Il padre avrà diritto di vedere i figli mediante Parte_1 videochiamate quotidiane anche da remoto, previamente concordate con la sig.ra
[...]
d) Il Sig. avrà diritto di vedere i figli e anche presso Pt_1 Controparte_1 Per_1 Per_2
l'attuale Comune di residenza del medesimo, Pomigliano D'Arco (NA) con incontri preventivamente concordati con la sig.ra e) In ogni caso, qualora il Giudice Parte_1 ritenesse di adottare la decisione di proseguire con gli incontri osservati padre-figli, il Sig. si dichiara disposto ad accettare tali modalità, come statuite nei Controparte_1 provvedimenti urgenti, al fine di mantenere il legame genitoriale;
f) Il Sig. CP_1 corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento, l'importo Parte_1 mensile di € 100,00- per ciascun figlio, per complessivi € 200,00, accreditandolo direttamente sul conto corrente della medesima, entro il giorno 05 di ciascun mese, oltre
l'ISTAT annuale come per legge ed il 50% delle spese straordinarie come indicate nelle
Linee Guida del CNF. L'assegno unico continuerà ad essere percepito, come già in precedenza, dalla sig.ra Il tutto con vittoria di spese e di competenze”. Pt_1
FATTO E DIRITTO
1. ha adito il Tribunale di Firenze per chiedere la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e , nati nel Per_1 Persona_2
pagina 3 di 11 2018 e 2022 dalla relazione con domandando l'affido esclusivo nella Controparte_1 forma c.d. “rafforzata” o “super esclusiva”, in ragione della grave e persistente tossicodipendenza del padre, che ne comprometterebbe in modo irreversibile la capacità genitoriale.
La ricorrente ha documentato una lunga serie di episodi che attesterebbero l'inidoneità del resistente all'esercizio della funzione genitoriale: condotte violente, furti, stato di alterazione psico-fisica, reiterata inaffidabilità, e una progressiva emarginazione dal contesto familiare e lavorativo, culminata nella dispensa dal servizio da parte dell' CP_4
presso la quale il resistente svolgeva l'attività lavorativa di tecnico radiologo.
[...]
Nonostante i ripetuti tentativi di riabilitazione presso il SER.D e comunità terapeutiche, il padre avrebbe mostrato una persistente incapacità di mantenere un comportamento stabile e responsabile, con ripetute fughe dalle strutture e mancato rispetto degli impegni familiari.
La madre, infermiera con reddito modesto e priva di beni patrimoniali, avrebbe invece garantito ai figli un ambiente stabile e protetto, supportata dalla rete familiare materna. I minori sarebbero risultati ben inseriti nel contesto scolastico e sociale, godendo di buona salute e sarebbero accuditi con continuità dalla madre e dai nonni materni.
Alla luce di tali circostanze, la ricorrente ha chiesto che l'affido dei figli fosse disposto in forma esclusiva, con attribuzione anche delle decisioni di maggior interesse ex art. 337- quater c.c., e che la frequentazione con il padre fosse limitata a un pomeriggio settimanale in presenza della madre e senza pernottamenti. Ha domandato inoltre che il padre contribuisse al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 450,00 per ciascun minore, oltre al 50% delle spese scolastiche, sanitarie e ricreative, e che la madre percepisse integralmente l'assegno unico e i benefici fiscali connessi.
In via istruttoria, ha richiesto l'acquisizione di informazioni scritte da parte dell' CP_4
e del SER.D di Sesto sui procedimenti disciplinari e sui percorsi
[...] CP_3 terapeutici seguiti dal resistente, nonché l'ammissione di prova testimoniale su episodi di violenza e furto che hanno confermato l'inidoneità genitoriale.
2. si è costituito nel giudizio eccependo l'incompletezza e la parzialità Controparte_1 della ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente contestando la Parte_1 rappresentazione della propria condotta genitoriale e deducendo che la crisi familiare sarebbe dipesa esclusivamente dalle sue condizioni di salute, in particolare dalla pagina 4 di 11 dipendenza da sostanze, per la quale avrebbe manifestato piena disponibilità ad intraprendere un percorso terapeutico serio e continuativo presso il Ser.D competente. Il resistente ha sostenuto che, nonostante le difficoltà emerse nel corso della relazione, vi sarebbe stato un legame affettivo profondo e consapevole con la ricorrente, culminato nella decisione condivisa di avere due figli. Ha evidenziato come, all'esito di un primo percorso riabilitativo conclusosi positivamente, la coppia avrebbe ripreso la convivenza e progettato la nascita del secondo figlio, circostanza che, a suo dire, confermerebbe la volontà di costruire una famiglia stabile. Ha inoltre contestato che gli episodi di condotta antisociale indicati nel ricorso abbiano avuto ripercussioni dirette sui minori, ritenendo pertanto sproporzionata e ingiustificata la richiesta di affido super esclusivo avanzata dalla madre. In merito alla propria situazione economica, lo ha dichiarato di percepire una pensione CP_1 di inabilità pari a € 555,20 mensili, a seguito della dispensa dal servizio presso l' CP_4
ed ha rappresentato l'impossibilità di sostenere l'onere economico richiesto dalla
[...] ricorrente, proponendo in alternativa un contributo mensile di € 100,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Linee Guida del protocollo del CNF. In contrapposizione alle richieste della ricorrente, il resistente ha domandato che l'affido dei figli sia disposto in forma condivisa, con collocamento presso la madre, e che gli incontri padre-figli avvengano con cadenza quindicinale, previo accordo tra le parti, anche mediante videochiamate quotidiane. Ha inoltre dichiarato la propria disponibilità a sottoporsi agli incontri osservati, qualora il Tribunale ritenesse di confermare tale modalità, al fine di preservare il legame genitoriale. In conclusione, il resistente ha chiesto il rigetto delle domande avversarie e l'accoglimento delle proprie istanze, ritenendo che un provvedimento di affido esclusivo, nella forma richiesta dalla ricorrente, risulterebbe eccessivamente penalizzante e non proporzionato rispetto alla situazione attuale, nella quale egli ha già avviato un percorso di recupero ed ha manifestato volontà di collaborazione.
3. All'udienza del 18.06.2025 sono comparsi la ricorrente ed il proprio difensore. La ricorrente ha reso dichiarazioni sulla propria situazione economica e sui rapporti tra i figli ed il padre chiedendo accertamenti tramite i servizi sociali sulla condizione del resistente.
4. Con provvedimento del 01.07.2025, in considerazione della grave e protratta condizione di tossicodipendenza del padre, nonché del disinteresse mostrato verso i figli e delle condotte potenzialmente pregiudizievoli per il loro benessere, sono state adottate misure pagina 5 di 11 provvisorie idonee a garantire la tutela dell'interesse superiore dei minori al fine di assicurare loro un ambiente stabile e sicuro, preservando al contempo, ove possibile, il rapporto con il padre in modalità protetta e monitorata. Ha quindi disposto l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, la collocazione presso la stessa, incontri osservati con il padre a cura dei Servizi Sociali, un contributo economico mensile da parte del padre nella misura di euro 400,00 complessivi e l'intera percezione dell'assegno unico da parte Part della madre. Sono stati inoltre attivati accertamenti istruttori presso il D, l' CP_4
e i Servizi Sociali competenti.
[...]
Part
5. Il giudizio è proseguito in via istruttoria per consentire ai Servizi Sociali, al D, all' di depositare le relazioni richieste dal Tribunale. A seguito del deposito CP_4 di memoria da parte della ricorrente, in ordine alla quale la controparte ha formulato istanza di espunzione, istanza rigettata dal Tribunale, è stato assegnato termine al resistente per il deposito di eventuali repliche.
6. Costituitosi in giudizio il resistente con memoria di costituzione depositata oltre il termine previsto dall'art. 473 bis.14 co. 4 c.p.c, all'udienza del 29.10.2025 sono comparse le parti con i rispettivi difensori che hanno concluso come sopra riportato. Il resistente ha confermato la propria condizione di disoccupazione, la percezione di una pensione di inabilità, l'assenza di una stabile sistemazione abitativa e la volontà di intraprendere un Part nuovo percorso terapeutico presso il D di Pomigliano d'Arco. Ha ammesso di non vedere i figli da luglio e di non essere in grado di contribuire economicamente al loro mantenimento. La difesa della ricorrente ha evidenziato l'inadempimento del padre agli incontri protetti e il disinteresse manifestato, sottolineando la necessità di garantire ai minori un ambiente sicuro e stabile. La difesa del resistente ha ribadito l'intenzione del padre di avviare un percorso riabilitativo. Entrambi i procuratori delle parti hanno rinunciato ai termini per memorie finali. Il giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
7. Il Tribunale ritiene preliminarmente che la causa sia matura per la decisione sulla base dell'istruttoria espletata nel presente giudizio e che le prove orali formulate dalla ricorrente siano superflue alla luce degli elementi istruttori acquisiti che già comprovano la sussistenza dei presupposti posti a fondamento delle richieste della ricorrente.
pagina 6 di 11 Nel merito il Collegio ritiene che la domanda formulata dalla ricorrente di affidamento super esclusivo dei figli debba essere accolta. Emerge dagli atti, infatti, una condizione di persistente e grave inadeguatezza genitoriale del padre che giustifica la Controparte_1 conferma dei provvedimenti provvisori già adottati. Il di ha Pt_2 Controparte_3 evidenziato che “dal 2021 al 2024 ha svolto vari programmi terapeutici ambulatoriali e residenziali senza mai riuscire ad affrancarsi dal disturbo della dipendenza” e che
“l'ultimo programma terapeutico residenziale è stato interrotto volontariamente a luglio
2024” (relazione , 03.09.2025). Controparte_3
Il di Pomigliano d'Arco ha confermato che “negli esami di monitoraggio effettuati Pt_2 tra giugno ed agosto sono stati riscontrati risultati positivi a cocaina, etanolo e cannabinoidi” e che “l'utente ha sospeso la frequenza del percorso terapeutico per motivi lavorativi, limitandosi a un monitoraggio tossicologico ridotto” (relazione Pomigliano,
19.09.2025). Inoltre, il Servizio Sociale di Pomigliano ha riferito che “il signore appariva infastidito dalle domande ed, in generale, dalla presenza del servizio sociale nella vita sua
e dei suoi bambini” e che “non si è presentato all'appuntamento richiesto da lui stesso, riferendo di essersi svegliato tardi” (relazione SS Pomigliano, 03.10.2025). Il Servizio
Sociale di Fiesole ha documentato ripetute assenze del padre agli incontri osservati, con conseguente dispiacere dei minori. In particolare, “il padre non si è presentato agli incontri del 27 settembre e dell'11 ottobre 2025, non ha risposto alle chiamate e ha manifestato disinteresse verso le modalità protette di visita” (relazione SS Fiesole, 21.10.2025). È stato inoltre riportato che “il figlio maggiore ha subito manifestato dispiacere per la mancata possibilità di rivedere il padre” (verbale Cooperativa Aldia, 11.10.2025).
Per contro, la madre ha garantito un ambiente stabile e affettivamente adeguato. Parte_1
Come riferito dal Servizio Sociale di Fiesole, “la signora lavora come infermiera, Pt_1 vive con i bambini presso i nonni materni, assicura la frequenza scolastica e si è attivata per un sostegno psicologico ai figli in seguito alla delusione per gli incontri mancati”. È stato inoltre osservato che “la madre ha interagito in modo sereno e sorridente con i figli, rassicurandoli prima dell'incontro e dimostrando attenzione al loro benessere” (verbale
Cooperativa Aldia, 11.10.2025).
pagina 7 di 11 Alla luce di tali elementi, si ritiene che l'affidamento super esclusivo alla madre, già disposto in via provvisoria, debba essere confermato in via definitiva, risultando l'unica soluzione idonea a garantire la tutela del benessere psicofisico dei minori.
È doveroso rilevare che, da parte del padre, le dichiarazioni di principio e le manifestazioni di volontà di intraprendere un percorso terapeutico non possono ritenersi sufficienti ai fini della valutazione della sua idoneità genitoriale. Tali intenzioni, pur formalmente espresse, non sono state seguite da comportamenti concreti e coerenti. Come risulta dalle relazioni agli atti, ha più volte interrotto i percorsi di cura, ha disatteso gli appuntamenti con i CP_1 servizi sociali ed ha mancato agli incontri osservati con i figli, generando disorientamento e sofferenza nei minori. La reiterazione di condotte elusive e la mancata assunzione di responsabilità effettiva dimostrano che la volontà dichiarata non si è tradotta in un impegno stabile e verificabile, rendendo inadeguata ogni ipotesi di affidamento condiviso o di frequentazione non protetta.
8. In ordine alla frequentazione di , nato il [...], e , nato il 16 .09.2022, Per_1 Per_2 con il padre, in considerazione della condizione di tossicodipendenza del padre non ancora risolta, della discontinuità nei rapporti e delle ripetute assenze agli incontri osservati, si ritiene necessario subordinare ogni futura visita all'esito positivo del percorso terapeutico presso il Ser.D competente. Tale valutazione dovrà essere accompagnata da una verifica da parte dei servizi specialistici circa la preparazione emotiva dei minori ad affrontare gli incontri con il padre, al fine di evitare ulteriori disagi e tutelare il loro equilibrio psicofisico.
Solo in presenza di tali presupposti sarà possibile autorizzare incontri padre-figli in modalità protetta.
9. Ai fini del monitoraggio e della corretta esecuzione dei percorsi terapeutici e delle modalità di frequentazione padre-figli disposte con la presente sentenza, il Collegio reputa necessario incaricare il Giudice Tutelare territorialmente competente della vigilanza sull'attuazione dei provvedimenti.. Il Ser.D competente dovrà relazionare al Giudice
Tutelare con cadenza trimestrale sull'andamento del percorso terapeutico intrapreso dal padre, evidenziando progressi, criticità e l'effettiva adesione al programma. I Servizi
Sociali, anche previa collaborazione con il Ser.D, riferiranno anch'essi al Giudice Tutelare in merito alla situazione familiare e all'idoneità del padre a riprendere gradualmente il pagina 8 di 11 contatto con i figli. Una volta acquisita una valutazione positiva e documentata sia dal Part D che dai Servizi Sociali, questi ultimi potranno attivare incontri protetti tra padre e figli, da svolgersi secondo le tempistiche e le modalità ritenute più adeguate, sempre in forma protetta, e con la presenza di personale educativo qualificato, nel rispetto del benessere e della sicurezza dei minori.
10. In ordine alle disposizioni economiche, si confermano i provvedimenti provvisori adottati con decreto del 01.07.2025, ritenendoli congrui rispetto alla condizione economica di entrambi i genitori.
La madre come risulta dagli atti, svolge attività lavorativa come infermiera Parte_1 presso la Misericordia di Rifredi, percependo uno stipendio mensile variabile attorno ai €
1.500,00, e vive con i figli presso i propri genitori, che le forniscono supporto abitativo e familiare. Il padre invece, ha dichiarato di essere disoccupato e di Controparte_1 percepire una pensione di inabilità pari a circa € 600,00 mensili, senza stabile residenza autonoma, e con una condizione di tossicodipendenza ancora in fase di trattamento. Tenuto conto di tali elementi, il contributo economico disposto in via provvisoria risulta proporzionato e sostenibile, considerata la capacità lavorativa generica residua del padre e pertanto si conferma l'obbligo per il padre di versare alla madre, a titolo di mantenimento ordinario dei figli e , la somma complessiva di € 400,00 mensili, da Per_1 Per_2 corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, individuate secondo le Linee Guida del Protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 2017, dovendosi tenere conto della totale assenza di mantenimento diretto e assolvimento di oneri di cura. Si conferma altresì che l'assegno unico per i figli venga interamente percepito dalla madre, in ragione del maggior onere a suo carico quale genitore affidatario esclusivo. La condizione economica del padre, infatti, pur oggettivamente limitata, non può tradursi in un pregiudizio per i figli, i quali hanno diritto a ricevere un contributo stabile e proporzionato alle loro esigenze. L'obbligo di mantenimento trova fondamento non solo nella capacità reddituale attuale, ma anche nella responsabilità genitoriale che permane, indipendentemente dalle difficoltà personali del genitore obbligato, che egli potrebbe e dovrebbe cercare di superare.
pagina 9 di 11 11. In punto di spese dl giudizio, tenuto conto dell'esito del giudizio, il Collegio condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente il pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e
CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento super esclusivo dei minori nato il [...], e Persona_3
, nato il [...], alla madre con collocamento presso la Persona_2 Parte_1 medesima, la quale assumerà tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
2) dispone che il padre possa frequentare i figli mediante incontri protetti solo Part subordinatamente all'esito positivo del percorso terapeutico presso il D competente e alla verifica da parte dei servizi specialistici circa la preparazione emotiva dei minori;
3) conferisce mandato al territorialmente competente di prendere in carico Pt_2 CP_1
, al fine di attivare un percorso terapeutico e di monitoraggio della dipendenza da
[...] sostanze mediante controlli tossicologici regolari su campione di urine, analisi tricologica su matrice cheratinica ed ogni ulteriore esame clinico, tossicologico o psicodiagnostico che ritenga opportuno, in relazione all'evoluzione del percorso terapeutico e alle esigenze di valutazione della condizione di con richiesta di riferire al Giudice Controparte_1
Tutelare incaricato della vigilanza sulla base di relazioni trimestrali (30.01, 30.04, 31.07 e
31.10);
4) conferisce mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare, all'esito positivo del percorso terapeutico presso il competente, con cui i Servizi potranno Pt_2 collaborare per la valutazione dell'idoneità genitoriale del padre, incontri tra CP_1
e i figli e , da svolgersi esclusivamente in modalità protetta. Tali
[...] Per_1 Per_2 incontri dovranno essere organizzati secondo le tempistiche e le modalità ritenute più adeguate dai servizi incaricati, nel rispetto del benessere e della sicurezza dei minori, e sempre alla presenza di personale educativo qualificato. I Servizi Sociali relazioneranno al
Giudice Tutelare con cadenza trimestrale (30.01, 30.04, 31.07 e 31.10) sull'andamento del percorso;
pagina 10 di 11 5) incarica il Giudice Tutelare territorialmente competente della vigilanza sull'attuazione dei percorsi terapeutici e delle modalità di frequentazione Persona_4
6) dispone che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , la somma complessiva di € Per_1 Per_2
400,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
7) dispone che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli ed individuate secondo le Linee Guida del Protocollo del Consiglio Nazionale
Forense del 2017;
8) dispone che l'assegno unico erogato dall'Inps per i minori venga interamente percepito dalla madre;
9) condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente il Controparte_1 Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €
2.800,00, oltre a rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle Part parti, al D, ai Servizi Sociali ed al Giudice Tutelare territorialmente competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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