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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/10/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ZA
Il Tribunale Ordinario di ZA , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2200/2024 promossa con ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc e iscritta a ruolo il 24.5.2024 da:
Parte_1
(C.F.: ) C.F._1 nato il [...] a [...] e residente in [...], C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvio Angelo C.F._1
TO (PEC C.F. Email_1 [...]
) e RE NA (PEC C.F._2 Email_2
C.F. ), con domicilio eletto presso il loro studio in Cornedo CodiceFiscale_3
Vicentino (VI), Via Tassoni n.8
ricorrente - attore
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), C.F._4 residente in [...], si costituisce in giudizio difesa e rappresentata dagli avv.ti Federico Viero (C.F. - C.F._5
ed EL AL ZO (C.F. Email_3
- , con domicilio C.F._6 Email_4 eletto presso il loro studio in 36015 - Schio (VI), Via Baccarini n. 2,
resistente -convenuta
1 conclusioni delle parti: CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'inadempimento da parte di delle obbligazioni Controparte_1 assunte in virtù del contratto preliminare di compravendita del 26.04.22 e per 'effetto dichiarare ai sensi e per gli effetti di legge, la risoluzione per inadempimento del predetto contratto e successive integrazioni;
• accertare e dichiarare il diritto, ex art. 1389 c.c., di alla restituzione del Parte_1 doppio della caparra pari a 100.000,00 euro, come conseguenza dell'inadempimento imputabile e grave ad e per l'effetto condannare la convenuta al Controparte_1 pagamento della predetta somma in favore dell'attore. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertato il mancato avveramento della condizione presupposta del contratto preliminare del 26.4.2022, dichiararsi l'inefficacia della scrittura predetta e per l'effetto condannarsi a Controparte_1 restituire a l'importo di € 50.000,00. Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede di essere ammessi a provare per testi e per interpello, le circostanze dal n. 1 al n. 26 di cui alla parte narrativa del ricorso introduttivo, procedute dalla locuzione “vero che”, epurate di eventuali espressioni valutative, nonché delle seguenti circostanze:
27) vero che in data 22 dicembre 2022 la signora ha inviato al signor CP_1 sulla piattaforma whatsapp i messaggi di cui al doc. 6 di parte ricorrente, che Pt_1 si rammostra al teste.
28) Vero che in data 22 dicembre 2022 la signora ha inviato al signor CP_1 il seguente messaggio vocale: “Ciao , ho parlato con il direttore, sì Pt_1 Pt_1 assolutamente. Prima dell'appuntamento ha bisogno di tutti i documenti che tu hai girato alla tua banca, quella che ti sta facendo perdere tempo. Appena arrivo in redazione ti giro l'indirizzo di posta elettronica e il nome del direttore di banca, così puoi inviare tutta la documentazione, già iniziano a vederla tra oggi e domani.” Si indicano a testi i signori e con riserva di Testimone_1 Testimone_2 indicarne altri. Si chiede di essere autorizzati a depositare mediante chiavetta USB o diverso supporto che verrà indicato da codesto Ill.mo Tribunale il messaggio vocale della signora contenente le dichiarazioni di cui al punto n. 13 della parte CP_1 narrativa del ricorso introduttivo. Si chiede che Codesto Ill.mo Giudice ordini al gestore di telefonia della resistente l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della messaggistica per testo e per messaggi vocali intercorsa con il ricorrente, con particolare riferimento ai messaggi intercorsi il giorno 22.12.2022. Con vittoria di spese e competenze di causa
CONCLUSIONI PER LA RESISTENTE Nel merito
2 1) In via principale: rigettata ogni domanda proposta dal sig. , in quanto Parte_1 infondata in fatto ed indiritto per le ragioni esposte in atti, accertarsi e dichiararsi che la sig.ra ha legittimamente esercitato il proprio recesso dal Controparte_1 contratto preliminare del 26.04.2022, trattenendo la caparra di euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 1385 c.c.
2) Spese e compensi di causa (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
In via istruttoria Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova articolati da controparte sui punti da 1) a 26) del ricorso, in quanto documentali ed irrilevanti. Ciò con la sola eccezione dei capitoli di prova relativi ai punti 12) e 13), che saranno oggetto di prova e che pure si contestano (con particolare riguardo alla data del
“21.12.2023” in cui si sarebbero svolti i fatti), fermo restando il disconoscimento delle conformità all'originale della chat allegata da controparte sub doc.
6. Nella denegata ipotesi di ammissione dei suddetti capitoli, si chiede di essere abilitati alla prova contraria, indicando come testimoni: Testimone_3 Tes_1
, , il legale rappresentante della soc.
[...] Testimone_4 Testimone_5 ed il dott. . Controparte_2 Testimone_6
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con il ricorso in epigrafe indicato esponeva: Parte_1
- che in data 26.04.22 aveva concluso un contratto preliminare con
[...]
la quale prometteva di vendergli un appartamento sito in Thiene CP_1
(VI), via San Benedetto n.15, per il prezzo di euro 210.000,00 , di cui euro 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, che venivano corrisposti contestualmente alla firma del contratto;
-che, come ben noto ed accettato tra le parti, l'efficacia del predetto accordo veniva subordinato al fatto che il promissario acquirente sig. riuscisse ad ottenere Pt_1
l'erogazione del mutuo da parte della Banca;
- che la data per l'atto definitivo di compravendita veniva fissata inizialmente per il giorno 31.10.22 , ma la parte promittente venditrice , nonostante le reiterate richieste del promissario acquirente, ometteva di consegnare delle certificazioni relative all'impianto elettrico , necessarie affinché la , CP_3 completasse la perizia finalizzata all'erogazione del finanziamento;
- che tali documentazioni venivano consegnati solo in data 31.8.2022, in occasione di un incontro tenutosi presso l'agenzia di Schio che aveva CP_2 curato l'intermediazione, per cui, visto il tempo trascorso imputabile all'inerzia di
3 parte promittente venditrice, si concordava di posporre la stipula del contratto definitivo di compravendita al 31.12.2022 ;
-che, purtroppo, la banca palesava delle mai chiarite difficoltà nell'erogare il finanziamento e prontamente il signor informava la signora e, per Pt_1 CP_1 confermare la volontà di acquistare l'immobile, le corrispondeva, in data 6.10.2022 l'ulteriore somma di € 30.000,00 a titolo di ulteriore caparra confirmatoria;
-che, purtroppo il promissario acquirente non veniva a capo della situazione con l'istituto di credito e quindi, in data 12.12.2022 le parti convenivano un nuovo differimento, differendo la data del contratto definitivo al 31 gennaio 2023 , e la promittente venditrice, conscia del fatto che senza l'erogazione del finanziamento non si sarebbe potuti addivenire alla conclusione del contratto, interveniva direttamente per aiutare il promissario acquirente ad ottenere il mutuo, contattando personalmente un dirigente di BCC Verona e ZA (come da chat del 21.12.2022 whatsapp -doc.6 con messaggio vocale:
“Ciao , ho parlato con il direttore, sì assolutamente. Prima dell'appuntamento Pt_1 ha bisogno di tutti i documenti che tu hai girato alla tua banca, quella che ti sta facendo perdere tempo. Appena arrivo in redazione ti giro l'indirizzo di posta elettronica e il nome del direttore di banca, così puoi inviare tutta la documentazione, già iniziano a vederla tra oggi e domani”.)
-che, essendosi anche questo istituto di credito rivelato inutile alla soluzione della vicenda , si rivolgeva ad un consulente del credito;
Pt_1
- che in data 17.01.23 tramite raccomandata a/r, invitava il ricorrente a CP_1 fissare la data per la stipula del contratto definitivo di compravendita;
-che riscontrava immediatamente la missiva chiedendo un incontro e, non Pt_1 ricevendo alcun riscontro il signor a mezzo dei propri legali chiedeva ad Pt_1 un'ulteriore proroga del termine , rammentando la condizione di efficacia CP_1 del preliminare al fatto che il mutuo venisse concesso al medesimo;
-che la missiva , ricevuta il 4.2.2023 veniva riscontrata solo in data 4.3.2023 dall'avvocato della che allegava copia di una intimazione formale CP_1 indirizzata al signor ma da questi mai ricevuta;
Pt_1
-che in data 14.3.2023 la deliberava il mutuo e la circostanza Parte_2 veniva comunicata subito telefonicamente al legale della seguita il CP_1 giorno dopo da email con cui si avvisava che sarebbe stata necessaria la preventiva esecuzione da parte dell'istituto bancario di una perizia tecnica sull'immobile oggetto dell'acquisto;
-che in data 21.3.2023, tramite il proprio legale, comunicava di non voler CP_1 più addivenire alla stipula del contratto definitivo di compravendita;
-che tramite il legale invitava a permettere la visita all'immobile da parte del Pt_1 perito della banca, fissato proprio per quel giorno , ma in assenza di autorizzazione, con missiva del 22.3.2023, ricevuta in data 3.4.2023, provvedeva a richiedere formalmente la disponibilità a far effettuare la visita presso l'immobile, funzionale alla concessione del finanziamento cui era subordinato il buon esito dell'operazione immobiliare;
4 -che in data 13.4.2023 perveniva la comunicazione della la Parte_2 secondo cui, attesa l'impossibilità di procedere con la perizia dell'immobile oggetto della compravendita, non sarebbe stato possibile procedere con il finanziamento;
-che lo stesso giorno 13.4.2023, un paio d'ore più tardi, sempre per mezzo del proprio legale, la signora dichiarava di voler recedere dal contratto preliminare;
CP_1
-che preso atto dell'inadempimento della promittente venditrice, il promissario acquirente recedeva, ex art. 1385 c.c., dal contratto preliminare richiedendo alla medesima, quale parte inadempiente, una somma pari al doppio della caparra consegnata, per un totale di euro 100.000,00 (centomila/00) , e avviava il procedimento di mediazione, che non aveva avuto esito positivo. Tutto ciò premesso, ravvisando nella fattispecie l'istituto della presupposizione e in capo alla controparte un comportamento contrario a buona fede, e inadempiente, la conveniva in giudizio per sentirla condannare alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria pari ad euro 100.000,00 ex art. 1389 c.c., o, in subordine, dichiararsi l'inefficacia del contratto con condanna della convenuta alla restituzione di euro 50.000,00.
Parte convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto delle domande attoree affermando:
-che nel contratto preliminare del 26.04.2022, la data per la stipula del rogito era stata fissata “entro e non oltre il 31.10.2022”, ma, su richiesta del , che aveva Parte_1 manifestato delle difficoltà ad ottenere il mutuo dalla banca, la suddetta data era stata differita:
- dapprima al 31.12.2022 in forza della scrittura privata integrativa del 31.08.2022 ;
- quindi al 31.01.2023 in forza della scrittura privata integrativa del 12.12.2022 ;
-che in data 17.01.2023, non avendo ricevuto alcun concreto riscontro,
[...]
aveva invitato il a comunicarle le sue intenzioni, precisando CP_1 Parte_1 che “qualora non venisse rispettato nemmeno il suddetto secondo termine del 31.01.2023, mi riserverò ogni opportuna azione per tutelare i miei diritti” ;
- che in data 24.01.2023, informava dei problemi Parte_1 Controparte_1 riscontrati per ottenere il mutuo “dopo il passaggio tra le varie banche”, dichiarando di non avere “una data da darti in questo momento” e chiedendo una ulteriore
“proroga dell'atto notarile di tre mesi per problemi con la concessione del mutuo”;
- che in data 27.01.2023, rispondeva di non avere intenzione di Controparte_1
“differire ulteriormente la data del rogito”, allegando alla comunicazione la raccomandata A.R. del 17.01.2023 ;
- che nemmeno in data 31.01.2023 espressamente riscontrando la Parte_1 suddetta raccomandata, era stato in grado di dare una precisa tempistica, limitandosi a dichiarare genericamente di stare “perfezionando le pratiche tese all'ottenimento del mutuo”;
- che, essendo così inutilmente scaduto anche il termine di adempimento del 31.01.2023, fissato nella raccomandata A.R. del 17.01.2023, Controparte_1
- dapprima, con atto del 06.02.2023, aveva intimato al sig. di adempiere Parte_1 alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di compravendita del
5 26.04.2022, come integrato dalle scritture private del 31.08.2022 - 06.10.2022 - 12.12.2022, provvedendo a fissare la data per la stipula dell'atto notarile, avvisandolo che, in caso contrario, essa avrebbe esercitato il recesso ed incamerato la caparra confirmatoria di euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 1385 c.c. ;
- quindi, con atto del 22.03.2023, aveva comunicato al sig. l'esercizio Parte_1 del diritto di recesso . La convenuta allegava che la condotta tenuta dal sig. le aveva procurato Parte_1 danni in quanto confidando nell'adempimento del contratto preliminare del 26.04.2022 , ella in data 12.10.2022 aveva stipulato un contratto preliminare (questa volta in veste di promissaria acquirente) avente ad oggetto un immobile sito in Thiene (VI), Via Santa Caterina da Siena n. 28, di proprietà della sig.ra ; in Testimone_5 data 28.01.2023 (e, quindi, prima della scadenza del termine del 31.01.2023 da ultimo concesso al sig. ) la sig.ra era riuscita ad Parte_1 Controparte_1 ottenere dalla sig.ra una proroga fino al 28.03.2023 per la stipula del Testimone_5 rogito , ma in data 03.04.2024, dopo l'avvenuto recesso dal contratto stipulato con il sig. , aveva dovuto procedere alla risoluzione Parte_1 Controparte_1 consensuale del contratto preliminare relativo all'immobile sito in Thiene (VI), Via Santa Caterina da Siena n. 28 e, dopo aver regolarmente pagato la provvigione di euro 7.686,00 alla soc. relativa al contratto preliminare di Controparte_2 compravendita del 26.04.2022 stipulato con il , aveva dovuto lasciare Parte_1 nelle mani della sig.ra la caparra confirmatoria di euro 7.000,00 (all. Testimone_5
17), e pagare alla soc. la provvigione di euro 3.050,00 (all.18); Controparte_4 oltre a vendere l'immobile sito in Thiene (VI), Via S. Benedetto n. 15, ad un prezzo inferiore a quello pattuito con il ricorrente, come risulta dall'atto di compravendita del 19.10.2023 (all. 19). La convenuta contestava la conformità all'originale dello screenshot dei messaggi Whatsapp allegati da controparte sub doc. 6, e contestava la circostanza secondo cui in data 21.12.2023, “per aiutare il promissario acquirente ad Controparte_1 ottenere il mutuo”, si sarebbe attivata “personalmente con un dirigente di BCC Verona e ZA” , affermando che “ nel dicembre 2022, la sig.ra
[...]
, per cercare di uscire dall'impasse, aveva presentato il sig. CP_1 Parte_1 al dott. , direttore della filiale di Thiene (VI) della Testimone_6 [...]
, ma che il colloquio non aveva avuto esito positivo poiché il dott. Controparte_5
aveva rilevato alcune pendenze a carico del sig. Testimone_6 Parte_1 che impedivano l'accesso al credito bancario.”
All'esito della prima udienza il giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis (restituzione di euro 25.000,00, abbandono della lite a spese compensate) che veniva accettata dal ricorrente ma non accettata dalla resistente.
La causa veniva infine rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 22.10.2025.
6 Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili e superflue essendo la causa documentalmente istruita. Infatti dalla documentazione prodotta dalle parti risulta quanto segue. Dopo la conclusione del preliminare in data 26.4.2022 con rogito previsto “entro e non oltre il 31.10.2022” e versamento di euro 20.000,00 a titolo di caparra (doc.1 ricorrente -doc. 2 convenuta resistente) il ricorrente scriveva alla agenzia immobiliare in data 9.7.2022 lamentando la mancata sostituzione dell'impianto elettrico o quantomeno di non avere ricevuto da parte della promittente venditrice il certificato di regolarità dello stesso (doc.2 ric.). Il 31.8. 2022 le parti posticipavano la data del rogito “entro e non oltre il 31.12.2022” (doc.3 ric. e doc. 4 conv.). Il 6.10.2022 versava altri euro 30.000,00 ad integrazione della caparra (doc.4 Pt_1 ric e doc.3 conv.). Il 12.12.2022 le parti di comune accordo posticipavano il rogito “entro e non oltre il 31.1.2023” con consegna dell'immobile dopo 40 giorni dalla data della stipula (doc. 5 ric e doc.5 conv.). Il 17.1.2023 scriveva a per ricordare la scadenza del 31.1.2023 e CP_1 Pt_1 dava atto che il differimento della data del rogito era stato fatto per difficoltà nell'ottenimento del mutuo da parte del promittente compratore (doc.7 ric. e doc. 6 conv.). La raccomandata non veniva recapitata e il 27.1.2023 la allegava CP_1 alla mail ribadendo che “non poteva stare in attesa della definizione delle questioni del con le banche, senza un termine preciso”. Ciò in risposta alla Pt_1 comunicazione del in data 24.1.2023 con cui chiedeva una proroga di tre mesi Pt_1
e affermava di essersi rivolto ad un broker per l'ottenimento del mutuo. (doc.7 conv.) Il 31.1.2023 scriveva ribadendo che stava perfezionando le pratiche per Pt_1
l'ottenimento del mutuo tramite tale Signorini, col quale proponeva un incontro (doc.8 ric e doc. 8 conv.). Con raccomandata del 3.2.2023, ricevuta il 15.2.2023, il legale del scriveva ad ribadendo la volontà di acquisto e chiedendo Pt_1 CP_1 una ulteriore proroga del termine in attesa del mutuo. Il 4.3.2023 l'avvocato di scriveva all'avvocato di allegando un CP_1 Pt_1
“atto stragiudiziale di intimazione ad adempiere” entro 20 giorni. ALla relata parzialmente illeggibile si evince la data del deposito 14.2.2023 e dell'invio della raccomandata 15.2.2023, per cui deve ritenersi che tale atto fosse stato notificato ai sensi dell'art. 140 cpc. (doc.10 ric e doc. 9 conv.). Con sentenza n. 3del 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimità costituzione dell'art. 140 cpc nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni con la spedizione della raccomandata informativa anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione. Quindi la notifica deve ritenersi validamente compiuta in data 25.2.2023 e il termine per adempiere sarebbe scaduto 20 giorni dopo ossia il 17.3.2023. Il 14.3.2023 la deliberava la concessione del mutuo (doc.11) e Parte_2 il 15.3.2023 l'avvocato del lo comunicava al legale di facendo Pt_1 CP_1
7 presente che sarebbe stata necessaria da parte della banca una perizia dell'immobile e che il rogito si sarebbe potuto stipulare entro la prima metà di aprile (doc.12) Ma con mail del 21.3.2023 il legale di affermava che la cliente confermava CP_1 il recesso e il proprio diritto alla ritenzione della caparra di euro 50.000,00.(doc.13) Nella stessa data il legale di ribadiva che il perito della banca avrebbe Pt_1 effettuato l'accesso per la perizia il giorno stesso, e affermava che al cliente non era arrivata alcuna intimazione ad adempiere e nessuna comunicazione di recesso (doc.14). Il 22.3.2023 i legali di scrivevano ad e al suo legale affermando che Pt_1 CP_1 il 21.3.2023 il perito stimatore della banca si era presentato presso l'immobile per la stima , ma non gli era stato consentito l'accesso, per cui chiedevano collaborazione ai fini dell'espletamento della stima(doc.15). Il 13.4.2025 ribadiva che senza la stima non era possibile Parte_2
l'erogazione del mutuo. (doc.16) La comunicazione di recesso risulta notificata ex art. 140 c.p.c. con raccomandata inviata il 31.3.2025 (doc.17 ric e doc. 10 e 11 conv.), per cui, in base alla sentenza della Corte Costituzionale 3/2010 sopra citata, la notifica deve ritenersi perfezionata dopo dieci giorni dalla spedizione ossia il 10.4.2023. Con raccomandata ricevuta il 19.4.2023(doc.18) a propria volta recedeva dal Pt_1 contratto affermando l'inadempimento della controparte che non aveva consentito l'esecuzione della perizia di stima e chiedendo la restituzione del doppio della caparra. La condizione inespressa della necessità dell'ottenimento del mutuo da parte del promittente compratore era ben nota alla promittente venditrice, che in comparsa di costituzione ammette che nel dicembre 2022 aveva presentato il al dott. Parte_1
, direttore della filiale di Thiene (VI) della Testimone_6 Controparte_5
anche se il colloquio non aveva avuto esito positivo. La promittente
[...] venditrice dava atto della risalente consapevolezza di questa condizione nella raccomandata del 17.1.2023 (doc.7) e negli atti stragiudiziali (doc.10 e doc.17), nei quali si ricorda che :
Nello svolgimento dei fatti così come documentati non si ravvisa inadempimento a carico dell'una o dell'altra parte, tale da dare luogo all'applicazione dell'art. 1385 c.c.. Il termine previsto per il rogito non era essenziale, non essendo sufficiente a tale scopo l'impiego della clausola di rito “entro e non oltre”, ed era stato già prorogato proprio in considerazione della necessità di ottenimento del mutuo.
8 Il promittente compratore non era stato negligente, ma aveva confermato la propria volontà di acquisto versando 30.000,00 euro oltre ai 20.000,00 versati inizialmente a titolo di caparra, quindi euro 50.000,00 su un prezzo pattuito in euro 210.000,00, e si era rivolto a vari istituti di credito per l'ottenimento del restante. Prima della scadenza del termine per adempiere intimato dalla controparte (che, come sopra visto, va correttamente individuato nel 17.3.2023), il ricorrente in data 15.3.2023 aveva comunicato la delibera del mutuo, condizionata solo all'espletamento della perizia di stima sull'immobile. Parallelamente non può considerarsi inadempiente la convenuta, visto che allo scadere del termine previsto in contratto, non potendo restare vincolata a tempo indeterminato, ella aveva intimato l'adempimento, con atto spedito all'indirizzo risultante dalla integrazione del contratto datata 12.12.2022 e corrispondente alle risultanze anagrafiche. Pertanto non si ravvisa applicabilità dell'art. 1385 c.c., ma , piuttosto, ricorre la figura giurisprudenziale della presupposizione, o condizione inespressa, circostanza comune ad entrambe le parti, o di cui una parte abbia riconosciuto il valore determinante che quel presupposto assume per l'altra, e in mancanza della quale le parti non avrebbero concluso il contratto, avvenimento futuro e incerto, taciuto dalle parti ma dato per presupposto, da cui dipende l'efficacia del contratto (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 9909 del 20/04/2018 Si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo - essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività - e certo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento - pur in mancanza di un espresso riferimento - dell'esistenza ed efficacia del contratto.” ; Sez. 3, Sentenza n. 12235 del 25/05/2007 Sez. 3, Sentenza n. 6631 del 24/03/2006 ;ez. 1 - , Ordinanza n. 40279 del 15/12/2021; Sez. 3 Ordinanza n. 17615 del 24/08/2020).
Il mancato avveramento della condizione inespressa determina la cessazione di efficacia del contratto o la risoluzione dello stesso, con le conseguenti restituzioni. Conseguentemente, in accoglimento della domanda subordinata del ricorrente, deve essere condannata a restituire a l'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 50.000,00, oltre agli interessi di legge a decorrere dalla domanda giudiziale. Tuttavia in considerazione delle conseguenze economiche negative della mancata vendita, subite dalla convenuta e risultanti dai documenti da 13 a 19 allegati dalla stessa, si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
9 1) condanna la convenuta a restituire al ricorrente l'importo di € 50.000,00, oltre agli interessi di legge a decorrere dalla domanda giudiziale;
2) compensa le spese.
Così deciso in ZA il 30.10.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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