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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/04/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 3998 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli numero 1786 pubblicata il 21 febbraio 2022 e non notificata, avente a oggetto pagamento di compensi professionali e vertente tra
(cf , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Enzo Napolano (cf ), elettivamente domiciliato C.F._2 nello studio del difensore in Napoli, Via del Rione Sirignano, 6, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellante
e
(p. Controparte_1 iva , in persona del Direttore Generale, dott. P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gherardo Marone (cf ), C.F._3 elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Napoli, Via Cesario
Console, 3, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_2
1 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 novembre 2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1
l' , onde ottenerne la condanna al Controparte_3 pagamento dell'importo di € 410.546,90, ovvero la maggiore o minore somma di giustizia, a titolo di compenso per l'attività svolta, sino all'anno 2015, in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, concessi in appalto alla Im.Co., chiedendone, in via subordinata, comunque, la condanna al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 cc in misura di € 284.477,23, ovvero la maggiore o minore somma di giustizia, nonché la condanna al risarcimento dei danni per violazione dei principi di buona fede e correttezza.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda.
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, rigettava la domanda con la seguente motivazione: “Premesso che è pacifico fra le parti che, rispetto alla originaria durata dell'incarico, il ha prestato la propria attività Pt_1 professionale di Coordinatore per la sicurezza sino alla conclusione dei lavori al plesso avvenuta (pacificamente) il 6.11.2015, va Controparte_3 osservato che detta attività ulteriore, svoltasi dal 19.7.2009 (termine originario di durata dell'incarico) sino al 6.11.2015 deve inquadrarsi nella specifica previsione di cui all'art. 5 comma 3, contenuta nella convenzione rep. 139/2008 intercorsa fra le parti.
Invero, il detto art. 5 disciplina in dettaglio la durata dell'incarico prevedendo che: essa decorre dalla data di comunicazione ad eseguire la prestazione
(comma 1) , che i termini per la prestazione inerente il coordinamento per la fase di esecuzione “sono non inferiori a tutta la durata prevista dei lavori stabilita dal contratto di appalto…” (comma 2); che “i termini di cui al comma 2 possono essere variati qualora per esigenze legate a condizioni di lavoro, emergenze o
2 altre cause non prevedibili al momento della firma del presente, ovvero su richiesta esplicita del committente, oppure per il dilatarsi dei termini di durata del cantiere non dipendenti da responsabilità del coordinatore per l'esecuzione,
l'incarico relativo al coordinamento per la fase della esecuzione debba prolungarsi rispetto al termine concordato, lo stesso coordinatore dovrà rendere nota tale evenienza al committente […] in questo caso spetta al coordinatore un compenso omnicomprensivo proporzionale corrispondente a quello stabilito al comma 1 del presente articolo diviso per il numero dei giorni della durata prevista dei lavori stabilita dal contratto di appalto e moltiplicato per il numero dei giorni in eccesso”(comma 3). Con quanto convenuto fra le parti al detto comma 3, fu espressamente contemplata, dunque, l'eventualità del prolungamento dei termini dell'incarico, eventualità anche connessa alla sola esplicita richiesta del committente, come avvenuto nel caso in esame, all'uopo prevedendosi il diritto del Coordinatore a maggiori compensi secondo le modalità ivi indicate, di guisa che in applicazione del disposto di cui all'art. 2233 comma 1 c.c. la disciplina pattizia assume prevalenza su ogni diverso criterio
(tariffe o usi) per la liquidazione dei compensi;
né potrebbe diversamente opinarsi che il protrarsi della durata dell'incarico sia sussumibile in un diverso rapporto negoziale fra le parti, tenuto conto del chiaro riferimento – contenuto nel comma 2 della citato clausola contrattuale n.5 avente efficacia vincolante per le parti contrattuali – alla circostanza , rilevante, che i termini per la prestazione inerente il coordinamento per la fase di esecuzione “sono non inferiori a tutta la durata prevista dei lavori stabilita dal contratto di appalto…”, fuori dubbio essendo che si trattasse dei lavori appaltati nel loro complesso (e dunque anche con eventuali varianti in aumento) pur sempre per la “manutenzione ordinaria
e straordinaria, preventiva ed a guasto e gli interventi tampone relativi alle opere murarie e pertinenze , interne ed esterne , degli immobili della
[...]
siti in Napoli”. Controparte_4
Va, poi, evidenziato che applicando la metodologia di calcolo prevista dal citato comma 3 le spettanze del ammontano a complessivi € Pt_1
80.562,04 , somma che risulta – ciò è pacifico tra le parti – essere già stata corrisposta dall' ; né la circostanza che per detta somma siano state emesse CP_5 dall'attore fatture “in acconto” appare idonea a fondare la maggior pretesa
3 avanzata, trattandosi di meri aspetti fiscali suscettibili di rettifica. Né può ravvisarsi alcun implicito riconoscimento da parte dell' delle reiterate CP_5 richieste avanzate dall'attore nell'atteggiamento assunto in risposta a dette richieste, laddove l' si è sempre limitata a “prendere atto” di quanto CP_5 richiesto ex adverso, senza peraltro esternare segni di condivisione sulle avverse richieste (si veda al riguardo Nota RUP 7.7.2011 ; Nota RUP 29.9.2011; Verbale
Aorn del 14.11.2011 ove il Direttore SC Tecnico Patrimoniale ed il Rup esprimono valutazione d congruità con riferimento all'attività di Coordinatore presso il
P.O. ss. Annunziata per la quale invitano l'attore alla prosecuzione dell'attività;
e verbale Aorn del 30.11.2015); nemmeno sottacendosi che l'avvenuto riconoscimento in favore del di maggiori compensi “in ricalibratura” Pt_1 determinati in relazione all'attività prestata presso il Annunziata sulla CP_6 scorta della tariffa professionale trova fondamento in specifica e diversa regolamentazione contrattuale , distinta da quella inerente all'attività prestata presso il di cui alla convenzione rep.139/2008. Controparte_3
Va poi, affermata, l'infondatezza della domanda subordinata avanzata ex art.
2041 c.c. dall'attore: come sopra rilevato, inserendosi l'ulteriore attività in prolungamento, rispetto ai termini originari, nell'ambito delle previsioni contrattuali di cui alla convenzione rep. 139/2008 non v'è spazio per l'azione di ingiustificato arricchimento in ragione del carattere sussidiario della stessa a mente del disposto di cui all'art. 2042 c.c. .
Infine, in ragione delle considerazioni sopra svolte in ordine al contegno tenuto dall' nell'intera vicenda, deve escludersi la sussistenza, in capo alla CP_5 convenuta, di qualsiasi atteggiamento in dispregio dei canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.”.
Le spese del grado, liquidate in complessivi € 21.387,00, oltre accessori, venivano poste a carico dell'attore.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 20 settembre 2022, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni:
“contrariis reiectis,
l'Adita Corte d'Appello accolga i Motivi di appello sopra formulati ed, in riforma della sentenza impugnata:
4 Nel merito
In via incidentale, sospenda l'efficacia della sentenza;
In via principale,
a) in riforma della sentenza, in accoglimento del Motivo I di appello, previo accertamento, per i motivi esposti, del diritto dell'appellante al compenso per
l'attività svolta come in premessa indicata condannare l' Controparte_7
al pagamento della somma di € 410.556,90 o alla somma maggiore
[...]
o minore che la Corte di Appello riterrà, in favore dell'Ing. a titolo di Pt_1 corrispettivo per le prestazioni rese.
In subordine
b) In riforma della sentenza, previo accertamento dell'indebito arricchimento dell' , in accoglimento del Motivo II e Motivo III condannare la convenuta CP_5
al pagamento della somma di € 284.477,23 o alla somma maggiore o CP_1 minore che la Corte riterrà, in favore dell'Ing. a titolo di indennizzo Pt_1 ex art. 2041 c.c..
In ulteriore subordine
c) In riforma della sentenza, in accoglimento del Motivo III di Appello, previo accertamento della violazione degli artt. 1175 e 1365 c.c. da parte dell' , CP_1 per violazione dei canoni di buona fede e correttezza, condannare la convenuta
al pagamento della somma di € 284.477,23 o alla somma maggiore o CP_1 minore che la Corte riterrà, in favore dell'Ing. a titolo di risarcimento Pt_1 del danno;
Il tutto con interessi moratori, ovvero legali e rivalutazione, laddove dovuta.
In ulteriore subordine
d) In riforma della sentenza, compensare le spese legali del giudizio.
Con le conseguenze di legge quanto alle spese legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa depositata il 28 dicembre 2022, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite. Controparte_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 31 gennaio 2023 la Corte, ritenuto non manifestamente infondato l'appello, pur necessitando opportuno approfondimento, nonché sussistente il periculum in mora,
5 sospendeva l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12 novembre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse e memorie di replica conclusionale.
§ L'appellante formula quattro motivi di gravame, non rubricati, coi quali sostanzialmente, lamenta:
- che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che l'attività prestata dall'Ing. per il periodo 19 luglio 2009, successivamente alla naturale scadenza Pt_1 dell'incarico, 6 novembre 2015, fosse inquadrabile nella previsione dell'art. 5, comma 3, della Convenzione rep. 139/2008;
- che, in subordine, in ragione dell'assenza di una valida pattuizione contrattuale tra le parti per il periodo successivo alla scadenza del contratto, il primo giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 cc, per l'evidente indebito arricchimento dell' la quale sarebbe stata tenuta a CP_1 corrispondere un compenso per l'incarico secondo l'effettiva durata e valore, con conseguente impoverimento di che sottraeva tempo alla propria Pt_1 attività professionale;
- in via ulteriormente subordinata, che, a differenza di quanto statuito dal primo giudice, il comportamento dell'amministrazione, non sarebbe stato assolutamente improntato a correttezza e buona fede, avendo ingenerato nel professionista il ragionevole affidamento che lo stesso sarebbe stato remunerato per le differenze richieste, con danno per il consistito nell'aver Pt_1 proseguito l'attività senza una giusta remunerazione;
- l'eccessività della condanna alle spese di lite, nella rilevante misura liquidata dal
Tribunale, non equa tenuto conto del comportamento dell' quantomeno CP_1 non improntato a linearità, nonché a fronte di una clausola contrattuale di dubbia interpretazione.
§ Occorre ripercorrere, per una migliore comprensione della vicenda, il rapporto intercorso tra l'Ing. e l' . Pt_1 Controparte_1
L' indiceva una procedura per l'affidamento dell'incarico Controparte_1
6 di Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione, con riferimento al contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e a guasto e interventi tampone relativi alle opere murare e agli impianti e pertinenze, interne ed esterne, degli immobili dell' medesima siti in Napoli, stipulato con la CP_1
IM.CO. con delibera 402 del 5 giugno 2005, di durata triennale.
L'offerta dell'Ing. formulata sull'importo a base d'asta per Pt_1
l'espletamento della gara di € 5.940.000,00 (comunicazione Santobono-
Pausilipon/Ing. del 30 novembre 2006), veniva valutata maggiormente Pt_1 conveniente economicamente (nota RUP 062 del 23 gennaio 2007) e il professionista riceveva l'incarico, contrattualizzato il 1 febbraio 2008 con la convenzione rep. 139.
Il professionista, con nota del 20 luglio 2009, successiva alla naturale scadenza dell'incarico, segnalava, visto il protrarsi dei termini di durata del cantiere e il prolungarsi dell'incarico di coordinatore, che l'offerta economica a suo tempo formulata fosse espressamente riferita a un importo a base d'asta di €
5.940.000,00, come da contratto di appalto, importo che, in seguito agli atti aggiuntivi del 7 agosto 2006 e 5 giugno 2008, era stato portato a € 11.141.994,27
e destinato a lievitare ulteriormente. Per tale ragione, chiedeva Pt_1
l'adeguamento del proprio onorario in misura proporzionale a quanto stabilito nella convenzione e all'importo attuale dei lavori.
Dalla documentazione prodotta dal si evince che il contratto di Pt_1 appalto intercorso con la Im.Co. venne assoggettato a proroghe, nell'attesa di risolvere problematiche incorse con l'appaltatrice e di provvedere a nuovo bando di gara, allo scopo di garantire la continuità del servizio di manutenzione funzionale allo svolgimento corretto e continuativo del servizio sanitario fornito dall' , con conseguente estensione, reiterata nel tempo, degli Controparte_1 incarichi dei diversi professionisti, ivi incluso quello del di Pt_1 [...]
(nota RUP 6211 del 20.10.2009, 78 del 28 gennaio 2011, 6982 del Parte_2
29.04.2011, nota priva di protocollo del 7.7.2011).
L'Ing. nuovamente, con nota datata 9 maggio 2011, rilevato il Pt_1 considerevole aumento dell'importo dell'appalto, chiedeva l'adeguamento del proprio onorario sia per il triennio 2006/2009 che per il successivo periodo di proroga.
7 Nelle more, il complesso dell' veniva accorpato Controparte_8 all' , la quale stipulava con la Im.Co. un Controparte_3 disciplinare, a parziale modifica dell'originario contratto, con aggiornamento dei prezzi al 2010, per fare fronte a urgenti esigenze di interventi sugli immobili, sempre nell'attesa di attivare l'indizione di procedura di gara per il nuovo contratto di appalto.
In tale contesto, il RUP, con nota prot. 55E del 19 settembre 2011, comunicava al DL, al Collaudatore e al Coordinatore Sicurezza la continuità della manutenzione e l'estensione delle prestazioni al PO richiedendo CP_8 un incontro necessario a valutare la ricalibrazione dei contratti alla luce di tale prosieguo delle attività.
L'Ing. a seguito dell'incontro di cui alla menzionata nota, ribadendo Pt_1 il contenuto delle precedenti richieste, inviava all' un Controparte_1 ulteriore calcolo per l'adeguamento dell'onorario per il triennio 2006-2009, per l'onorario in proroga nonché per l'estensione dell'attività al , in Parte_3 data 13 ottobre 2011, specificando, con successiva comunicazione del 10 novembre
2011, di non aver titolo per operare con riguardo ai lavori da svolgersi nel
[...]
Parte_3
Con verbale del 14 novembre 2011, in contradittorio, il Direttore Tecnico invitava il collaudatore e il coordinatore per la sicurezza a continuare le attività, specificando che le proposte, inoltrate dai professionisti venivano valutate come congrue rispetto all'offerta iniziale e al calcolo delle tariffe professionali, invitando i professionisti a proseguire le attività anche per il PO SS Annunziata, nelle more della formalizzazione dell'atto amministrativo di affidamento di estensione dell'incarico anche per tale presidio.
L'Ing. precisava a verbale di ritenere che nell'ambito di tale Pt_1 ricalibrazione dovesse essere anche considerato l'adeguamento dei compensi all'effettivo importo dei lavori.
Dopo ulteriore copioso scambio di corrispondenza, solo nel gennaio 2013 veniva deliberato il formale affidamento dell'incarico con riguardo al
[...]
trasfuso, poi, nella convenzione 297/2013, con previsione di un Parte_3 corrispettivo calcolato sulla base del DM 140/2012.
Da ultimo, nella riunione del 30 gennaio 2015, il RUP comunicava ai
8 professionisti che la rimodulazione dei compensi avrebbe riguardato esclusivamente le attività svolte presso il PO SS Annunziata, essendo, invece, i compensi per le attività svolte presso gli altri immobili legati alla durata del contratto di appalto e non al suo importo, come previsto dalle rispettive convenzioni a suo tempo sottoscritte.
Il compenso dovuto al coordinatore per la sicurezza veniva, pertanto, calcolato e pagato sulla scorta della previsione dell'art. 5, comma 3 della convenzione del
2008, ossia mediante corresponsione di un compenso omnicomprensivo proporzionale corrispondente a quello stabilito per la durata del contratto, diviso per il numero di giorni della durata prevista dei lavori stabilita nel contratto di appalto e moltiplicato per il numero di giorni in eccesso.
Vano ogni tentativo di soluzione concordata, l'Ing. adiva l'Autorità Pt_1
Giudiziaria, vedendosi respinta la domanda in primo grado.
§ L'appellante censura, con primo motivo di gravame, la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la prestazione resa dal coordinatore per la sicurezza rientrasse nelle pattuizioni contrattuali di cui alla convenzione del
2008, con applicazione in caso di estensione oltre il triennio dell'art. 5.3, ritenendo dirimente la circostanza che la detta clausola prevedeva il prolungamento anche “su richiesta esplicita del committente”. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare che la clausola in parola sarebbe afferente solo ai casi di aumento della tempistica dei lavori oggetto dell'iniziale appalto e, comunque, entro termini ragionevoli, essendo probabile che la durata iniziale di un appalto pubblico possa aumentare ma non certo nella misura avvenuta nel caso di specie, nel quale, inoltre, oltre alla durata era aumentato notevolmente l'ammontare dei lavori, passando da una durata triennale a una durata novennale con decuplicazione dei lavori da eseguire. Difatti, a fronte di lavori da eseguire per un importo di € 5.400.000,00 in 1095 gg si sarebbe giunti a un importo complessivo di € 42.898.263,39 in 3396 gg, con grave sproporzione rispetto alle previsioni inziali.
Le proroghe e gli ampliamenti del contratto di appalto avevano portato a un ammontare dei lavori non ipotizzabile originariamente, tenuto conto del limite normativo delle varianti che è di un quinto.
Il professionista, peraltro, avrebbe sempre rappresentato che il compenso
9 andava adeguato e l' nel verbale del 14 novembre 2011 aveva chiaramente CP_1 operato riferimento alla ricalibrazione del compenso, poi mai formalizzata nonostante il RUP avesse ritenuto congrue e convenienti le proposte dei professionisti, che il Tribunale avrebbe erroneamente riferito solo all'estensione dell'attività al PO SS Annunziata.
In conclusione, ritiene l'appellante che il contratto originariamente stipulato non possa essere applicato per disciplinare il rapporto o, meglio, il compenso, oltre la sua naturale scadenza invocando l'applicazione, per il periodo successivo, delle tariffe di cui al DM 140/2012.
§ L'esame complessivo del contratto di cui alla Convenzione 139/2008, conduce a disattendere la tesi propugnata dalla difesa appellante.
È documentalmente provato che l'offerta economica richiesta al professionista fosse relativa a una base di gara d'appalto di € 5.400.000.
La Convenzione stipulata col professionista per l'incarico di coordinatore per la sicurezza era strettamente connessa al contratto di appalto aggiudicato dalla
IM.CO. che, è bene specificare, si configura come appalto di servizi e non di opere.
Tanto si evince sia dall'oggetto, riportato in tutti gli atti, ivi inclusa la convenzione col professionista, afferente a manutenzione ordinaria e straordinaria da svolgere continuativamente nel tempo, sia dalla documentazione prodotta e afferente alle proroghe del contratto, volte, in attesa di bandire la gara per il nuovo appalto, a garantire il funzionamento della struttura sanitaria.
L'art. 1 della Convenzione espressamente affida all'Ing. l'incarico di Pt_1 coordinazione per la sicurezza nella fase di esecuzione per l'appalto di cui alla delibera n. 402 del 05.06.2005 avente a oggetto: “manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva ed a guasto e gli interventi tampone relativi alle opere murarie e pertinenze , interne ed esterne , degli immobili della Controparte_4
siti in Napoli”.
[...]
Il compenso è determinato dall'art. 6: “Gli onorari e il rimborso delle spese per le prestazioni del Coordinatore sono determinati dall'offerta fatta pervenire a quest'A.O. e successiva delibera di incarico.
Il compenso complessivo da corrispondere al Coordinatore ammonta pertanto in totali € 26.000,00 oltre all'IVA 20% e 2% di Cassa Previdenza.
I compensi come sopra determinati sono comprensivi di spese imponibili
10 necessarie all'espletamento dell'incarico. Le anticipazioni per conto del
Committente, esenti IVA ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72 e s.m. quali bolli e diritti vai, saranno rimborsate a parte, su base documentale di quanto sostenuto.
Il costo dell'eventuale visto di liquidazione della parcella sarà a carico di chi avrà fatto richiesta di vidimazione all'Ordine o al Collegio di appartenenza del
Coordinatore”.
L'art. 5 della convenzione disciplina esclusivamente i termini e la durata dell'incarico, anch'essi strettamente connessi al contratto di appalto, disponendo espressamente al comma secondo che “I termini per la prestazione inerente il coordinamento per la fase dell'esecuzione sono non inferiori a tutta la durata prevista dei lavori stabilita dal contratto di appalto...”, appalto il quale, come detto, è stato prorogato sino all'anno 2015.
Il terzo comma dispone che “I termini di cui al comma 2, possono essere variati qualora per esigenze legate a condizioni del lavoro, emergenze o altre cause non prevedibili al momento della firma del presente, ovvero su richiesta esplicita del committente, oppure per il dilatarsi dei termini di durata del cantiere non dipendenti da responsabilità del coordinatore per l'esecuzione,
l'incarico relativo al coordinamento la fase dell'esecuzione debba prolungarsi rispetto al termine concordato, lo stesso dovrà rendere nota tale evenienza al committente in modo da consentirgli l'assunzione del relativo impegno di spesa per i maggiori compensi stabiliti con le modalità più avanti descritte, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo disciplinare di incarico”, con previsione del già richiamato meccanismo di aumento del compenso.
La clausola, di non cristallina formulazione, sembra prevedere, in realtà, due ipotesi di variazione della durata del contratto:
1) su richiesta esplicita del committente per esigenze legate a condizioni di lavoro, emergenze o cause non prevedibili al momento della sottoscrizione;
3) ritardi di cantiere non addebitabili al coordinatore.
La locuzione “ovvero su richiesta del committente” non può, difatti, ritenersi a sé stante ma va collegata al precedente periodo, del quale appare esplicativa, dovendo la variazione del termine di durata, per esigenze di lavoro, emergenze o cause non prevedibili essere, comunque, frutto di espressa richiesta del committente.
11 Va anche evidenziato che l'art. 5 prevede, al comma 5, la facoltà per il coordinatore di rinunciare all'incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso o, se determinata da comportamenti o omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente, con effetto immediato.
Nessuna pattuizione contrattuale prevede un meccanismo di revisione dei compensi, i quali sono stati liberamente determinati dalle parti nel vigore del cd
Decreto Bersani 223/2006.
Per un primo profilo va osservato che l'attività svolta dal coordinatore per la sicurezza dopo la scadenza naturale del contratto al termine del primo triennio va, sicuramente, ricondotta nell'alveo della convenzione già in essere tra le parti in ragione delle formali richieste dell' richieste Parte_4 connesse alla proroga del contratto di appalto del servizio di manutenzione della struttura al quale gli incarichi, anche quello di Direzione dei Lavori e
Collaudatore, erano funzionali.
Non v'è, peraltro, dubbio che la gara indetta dall' per Controparte_1
l'incarico di coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva del contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria avesse quale presupposto un valore del predetto contratto di € 5.400.000,00, valore rispetto al quale il professionista ha parametrato la propria offerta. È altresì documentato che, già dopo il primo anno, i lavori eseguiti dalla Im.Co. fossero di valore almeno doppio rispetto alle risorse originariamente impegnate, lievitando ulteriormente, alla fine del primo triennio, a circa € 14.000.000,00.
Con evidenza la tesi propugnata dall' che il lavoro del Controparte_1 coordinatore la sicurezza non fosse mai aumentato quantitativamente ma si fosse solo naturalmente prolungato nonché che il maggior importo dei lavori fosse da ricondurre al riconoscimento all'impresa dell'aggiornamento dei prezzi non trova riscontro ma è, anzi, smentita dalla documentazione in atti, ivi inclusa quella, parzialmente disponibile, afferente al contratto di appalto.
In assenza però di previsioni contrattuali di adeguamento del compenso ovvero di pattuizioni espresse che collegassero il compenso al valore dei lavori appaltati, legittimamente prorogati dall' con conseguente proroga della funzione di CP_1
12 coordinatore, l'unico rimedio esperibile da parte dell'Ing. sarebbe stata Pt_1 la risoluzione per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 cc, non prevedendo la disciplina del contratto di prestazione d'opera anche intellettuale alcun specifico rimedio e non essendo applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 1664 cc.
Va, dunque, confermata la statuizione del primo giudice che ha ritenuto inquadrabile nella previsione di cui all'art. 5 della convenzione l'attività svolta oltre il triennio dal coordinatore la sicurezza, in ragione del nesso funzionale tra l'incarico e il contratto di appalto di servizi e dell'espressa richiesta dell'
[...]
A tanto consegue l'inammissibilità dell'azione di indebito Parte_5 arricchimento, come già statuito dal primo giudice, con assorbimento del motivo sub 2) formulato dall'appellante.
§ Parimenti infondato è il terzo motivo di appello col quale l'appellante si duole del rigetto della domanda risarcitoria, formulata in via subordina, per violazione da parte dell' , la quale avrebbe ingenerato nel professionista Controparte_1
l'aspettativa che l'onorario sarebbe stato adeguato al maggiore impegno, in violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cc.
Il principio di correttezza e buona fede enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere un danno risarcibile.
Nel caso concreto non si ravvisa però una responsabilità precontrattuale dell' giacché la gara per l'incarico di coordinatore è stata Controparte_1 indetta sulla base del valore dell'appalto per come stipulato nell'anno 2005 e l'entità dei lavori è aumentata solo in corso d'opera potendosi, al più, ipotizzare che la committente abbia sottostimato, al momento dell'affidamento del servizio di manutenzione, le effettive necessità di cura, ordinaria e straordinaria, degli immobili.
Né, con riguardo alla richiesta revisione del compenso, reiterata nel corso del tempo da parte del può affermarsi, dall'esame della documentazione in Pt_1 atti, che l' abbia effettivamente aderito a tale richiesta giacché le CP_1
13 convocazioni del coordinatore, così come quella del DL e del collaudatore, sono successive all'accorpamento all' e Parte_6 alla stipula del contratto di manutenzione e delle convenzioni coi professionisti, dunque i lavori da svolgere in tale diverso complesso costituivano sicuramente un ampliamento delle prestazioni esulante dagli accordi originari, necessitanti, come in effetti è stato, di specifica contrattualizzazione. Cont Corretta è la decisione del Tribunale nella parte in cui ha statuito che il e il
Direttore Tecnico avessero espresso valutazione di congruità dei compensi richiesti con riferimento alla sola attività da svolgersi presso il PO SS Annunziata, giacché, come sopra evidenziato, dal verbale della riunione del 14 novembre 2011, risulta la precisazione dell'Ing. di ritenere che “... nell'ambito di tale ri- Pt_1 calibrazione debba essere considerato anche l'adeguamento dei compensi all'effettivo importo dei lavori...”, come già chiesto con precedenti note richiamate. La questione, dunque, era evidentemente tutt'altro che composta poiché, diversamente, non vi sarebbe stato motivo di verbalizzare la richiesta.
Non sono, in conclusione, ravvisabili comportamenti da parte della committente di seria violazione, sia nella fase precontrattuale che contrattuale, dei canoni di correttezza e buona fede, tali da far sorgere il diritto al risarcimento del danno.
§ Ciò non di meno, l'esame complessivo della vicenda induce a ritenere fondato il quarto e ultimo motivo di gravame, afferente al regolamento delle spese di lite.
Come più volte sottolineato, l'offerta sottoposta dal professionista all'AO aveva quale presupposto un valore, dunque una consistenza, dei lavori appaltati notevolmente inferiore a quella in concreto risultata necessaria in corso di esecuzione. Non v'è, quindi, dubbio che la prestazione resa dall'Ing. sia Pt_1 stata ben più onerosa di quella originariamente ipotizzabile da entrambe le parti in sede di conferimento dell'incarico.
La convezione stipulata, funzionalmente connessa all'appalto di servizi quanto alla durata dell'incarico, ne era però del tutto svincolata in termini di proporzionalità del compenso ai lavori da eseguire. Essa, inoltre, ha una formulazione di non agevole lettura e interpretazione, con particolare riguardo all'art. 5, poiché la previsione della proroga dell'incarico di coordinatore della sicurezza in ragione del “dilatarsi dei termini di durata del cantiere”, al comma
14 terzo, non appare congruente con l'oggetto dell'appalto di servizi, di natura continuativa, quanto, piuttosto, con un appalto d'opera.
Non può, poi, non tenersi conto che risulta dagli atti e non è contestato che la ditta appaltatrice abbia ricevuto il riconoscimento dell'adeguamento dei prezzi all'anno 2010 mentre l' non ha ritenuto di adottare analogo CP_1 provvedimento di adeguamento del compenso al professionista (il quale, come si
è detto, ben avrebbe potuto recedere dal contratto), tenuto conto della durata del rapporto ben oltre l'inziale previsione. Non risulta, inoltre, contestata l'allegazione che il compenso del collaudatore sia stato, in effetti, rivisto, a differenza di quello del liquidato secondo le originarie pattuizioni Pt_1 contrattuali.
L'iter del contratto di appalto principale, prorogato sino al 2015, ha sofferto numerose disorganizzazioni interne all' , rimasta, in una fase, Controparte_1 addirittura priva di Direttore Amministrativo e la contrattualizzazione di tutti i rapporti è stata effettuata sempre con gravi ritardi da parte della committente (la convenzione afferente al è stata, per esempio, sottoscritta solo Parte_3 nel gennaio 2013). Il bando di gara del nuovo appalto è stato rinviato reiteratamente in ragione del contenzioso con l'impresa, dei disordini interni all' che, come emerge chiaramente dagli atti, ha dato (giusta) priorità al CP_1 garantire l'erogazione del servizio sanitario, a discapito però di una regolare e limpida gestione dei rapporti contrattuali a esso necessari.
Non è, pertanto, irragionevole ritenere che, pur in assenza di positivi Co comportamenti da parte dell' , nel professionista si sia ingenerata l'aspettativa di poter ottenere una revisione del proprio compenso, che questi parametrava al valore ed entità del contratto principale di appalto, posto a base della gara e al quale il proprio incarico era funzionalmente connesso.
La condotta dell' , pur non trasmodando in violazioni di Controparte_1 legge o contrattuali, non è stata certamente connotata dal rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità che devono regolarla.
Sussistono, pertanto, i presupposti per procedere, in accoglimento del quarto e ultimo motivo di gravame, all'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Le spese di lite del presente grado, in ragione del parziale accoglimento
15 dell'appello, possono essere compensate in misura della metà, ponendo la restante metà a carico di e si liquidano, sulla scorta dei criteri Parte_1 di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore indeterminato della lite, che può ricondursi allo scaglione tariffario da € 26.001,00 a €
52.000,00, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del detto scaglione tariffario in € 4.996,00, quindi, operata la compensazione, in € 2.498,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 1786 pubblicata il 21 febbraio 2022, proposto da nei confronti di Parte_1 ON
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale modifica dell'impugnata sentenza, compensa integralmente tra le parti le spese di lite del precedente grado di giudizio, conferma nel resto;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio in favore di ON
, in persona del legale rappresentante protempore,
[...] liquidate, già operata la compensazione, in € 2.498,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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