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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Caterina Garufi Consigliere all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6744 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lufrano Maria, come Parte_1
da procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Testa Antonio, Controparte_1
come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 15556/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 6 ottobre 2021
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la ha adito il Controparte_1
Tribunale di Roma chiedendo di accertare l'insussistenza originaria o sopravvenuta di un titolo idoneo a giustificare la detenzione, da parte di r.g. n. 1 di una porzione di circa un ettaro del più ampio terreno di Parte_1
mq 110.392 sito in Roma, Loc. Muratella Mezzana alla medesima appartenente, e, per l'effetto, di condannare il resistente al rilascio di detta porzione e al pagamento della somma di € 330,00 giornaliere, o quella diversa somma che risulterà di giustizia, a titolo di indennità per abusiva occupazione, protrattasi dal 28.03.2014, sino alla definizione del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione.
La ricorrente, a fondamento della domanda, ha dedotto: - di aver acquistato in data 28/3/2014 da la proprietà del Controparte_2
suddetto fondo, riportato nel catasto terreni del Comune di Roma, partita
431631, al foglio 753, particelle 35, 43, 56, 88, 91, 92, 98, 99, 100, 131,
135, 136; - di essere subentrata in virtù di tale acquisto nel processo pendente nei confronti della Gruppo Cherubini s.r.l., introdotto dalla dante causa per l'accertamento e la dichiarazione di nullità/annullabilità/risoluzione del contratto preliminare stipulato in data
24.01.2008 per la costituzione del diritto di superficie in favore della stessa
Gruppo Cherubini s.r.l., ai fini della realizzazione di un impianto fotovoltaico entro 10 mesi dalla stipula, pena la risoluzione del contratto, condizionato, inoltre, al mancato rilascio delle autorizzazioni necessarie alla edificazione dell'impianto, con la conseguente restituzione del terreno;
- di non avere la Gruppo Cherubini s.r.l. realizzato l'impianto fotovoltaico e richiesto le dovute autorizzazioni entro il termine previsto;
- di aver rilevato, dopo l'acquisto, la presenza del resistente sul terreno, occupante questi una porzione di circa 1 Ha, delimitata con recinzione, parzialmente ricompresa nelle particelle nn. 88, 92, 98 e 136, riportata nel catasto terreni del Comune di Roma, partita 431631, al foglio 753, avente ingresso dal civico n. 1137 di Via Portuense;
- di aver il difensore della Gruppo
Cherubini s.r.l. sostenuto la legittimità della presenza del sul terreno, Pt_1
in quanto “regolarmente concessogli in uso dalla Gruppo Cherubini”; - di r.g. n. 2 avere, con raccomandata del 16.06.2014, specificato come, non avendo la stessa Gruppo Cherubini s.r.l. alcun diritto sul terreno, la stessa non poteva disporre, né costituire, diritti ulteriori in favore di terzi;
inoltre il diritto di superficie, mai venuto ad esistenza, di cui la società pretendeva di essere titolare, non avrebbe consentito, in nessun caso, la cessione del godimento del bene a terzi;
- di aver transatto la lite con il sopravvenuto Fallimento della Gruppo Cherubini s.r.l. e di essere stata immessa nel possesso materiale e giuridico del terreno contestualmente alla sottoscrizione della transazione, ma nonostante le diffide inviate per il rilascio del terreno il resistente aveva continuato ad occupare sine titulo il terreno. ha contestato la domanda in fatto e in diritto, Parte_1
chiedendone il rigetto.
Per quel che qui interessa, in via riconvenzionale, sul presupposto di detenere la porzione di terreno in forza di regolare contratto di comodato stipulato con la società Gruppo Cherubini s.r.l., ha chiesto di riconoscere la validità del contratto di comodato.
Il Tribunale, disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, ritenuto superfluo disporre l'attività istruttoria, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso: “1) condanna il convenuto a rilasciare all'attrice, libera da persone e da cose non inerenti ad essa, la porzione di terreno di circa un ettaro oggetto di causa, parte del più ampio terreno di mq 110.392 sito in Roma, Loc. Muratella Mezzana, riportato nel catasto terreni del
Comune di Roma, partita 431631, al foglio 753, particelle 35, 43, 56, 88,
91, 92, 98, 99, 100, 131, 135, 136, ulteriormente descritta in atti;
2) rigetta la domanda risarcitoria dell'attrice e le domande riconvenzionali del convenuto;
3) condanna il convenuto al pagamento per metà delle spese processuali dell'attrice, che per l'intero liquida in € 2.600,00, oltre a spese generali, IVA e C.A., per oneri di difesa ed in € 286,00 per costi di iscrizione, compensato il resto”.
r.g. n. 3 Il Tribunale, qualificata la domanda della società attrice quale azione di rivendica, ritenuto provato da parte della stessa il diritto di proprietà sul bene di causa, considerata pacifica l'occupazione del bene di causa da parte del convenuto, ha accolto la domanda di rilascio dell'attrice e nel contempo rigettato la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, sulla base delle seguenti argomentazioni: “Il convenuto ha incentrato le proprie difese di merito sui diritti che conseguirebbero in suo favore dal contratto di comodato concluso fra lui stesso e la Gruppo Cherubini s.r.l.
(allegato alla comparsa di costituzione), ma tale comodato non è opponibile all'attrice.
Insegna il giudice di legittimità che «Il contratto di comodato di un bene stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all'acquirente del bene stesso, atteso che le disposizioni dell'art. 1599 c.c. non sono estensibili, per il loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla locazione (Cass. 15 maggio 1991, n. 5454).
L'acquirente a titolo particolare della cosa data in precedenza dal venditore in comodato non può, quindi, risentire alcun pregiudizio dall'esistenza di tale comodato e ha, pertanto, il diritto di far cessare, in qualsiasi momento, a suo libito, il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa. (Cass. 17 ottobre 1992, n. 11424; Cass. 7 settembre 1966, n. 2343; Cass. 27 gennaio
1964, n. 195; Cass. 13 settembre 1963, n. 2502)» (Cass. n. 664/2016, con richiamo a precedenti conformi). L'irrilevanza nella sfera giuridica dell'acquirente di un comodato precedentemente concesso dal suo dante causa vale a maggior ragione per un comodato che, come nel caso di specie, è sorto dalla volontà non del proprietario-venditore, ma da quella di un soggetto terzo, che vantava soltanto un diritto relativo alla stipula di un contratto costitutivo di un diritto reale di superficie (peraltro sottoposto
a condizione). Se il comodato concesso su un bene dal proprietario che
r.g. n. 4 successivamente lo aliena non vincola l'acquirente, è chiaro, infatti, che nessun vincolo può derivare per quest'ultimo da un comodato concesso da un soggetto con il quale l'acquirente non ha avuto alcuna relazione giuridica-contrattuale. Né risponde a verità l'eccezione difensiva del convenuto, secondo cui l'attrice sarebbe subentrata nei rapporti giuridici della Gruppo Cherubini s.r.l. inerenti il terreno. L'espressione “la
Feneverde subentra in tutti i rapporti/azioni attivi e passivi della Cherubini con riguardo al terreno oggetto di transazione” riportata nella memoria n.
1 del convenuto come se fosse la citazione testuale di un brano dell'atto di transazione non è in realtà presente in questo atto (come ha evidenziato
l'attrice), nel quale non si parla affatto di un subingresso dell'attrice in posizioni giuridiche altrui. L'attrice è subentrata soltanto alla Sig.a
[...]
- non alla Gruppo Cherubini s.r.l. – nella proprietà del Controparte_2
terreno attraverso il contratto di acquisto dello stesso e nella sfera giuridica della Sig.a non vi era alcuna relazione con il comodato. CP_2
Nella successiva transazione definita fra l'attrice ed il Fallimento della
Gruppo Cherubini s.r.l. (v. all. 10 al ricorso) non è stato concordato alcun ingresso della prima in rapporti/azioni attivi e passivi della seconda con riguardo al terreno, ma si è soltanto stabilito che il Fallimento immetteva la nel possesso materiale e giuridico del terreno, Controparte_1
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, con consapevolezza della seconda circa l'occupazione da parte di terzi di alcune porzioni del terreno stesso e la sussistenza di un sequestro su altre porzioni. In questa transazione non è rinvenibile, dunque, un'assunzione in capo all'attrice delle obbligazioni concernenti il rapporto di comodato, che era insorto precedentemente fra il convenuto e la Gruppo Cherubini s.r.l. in via del tutto autonoma e separata, quando l'attrice non aveva neppure ancora acquisito la proprietà del terreno. I vincoli del comodato e le connesse pattuizioni di cui alla scrittura privata richiamata e prodotta dal convenuto
r.g. n. 5 (v. in allegato alla comparsa di costituzione), relative a rapporti di debito credito fra il convenuto stesso e la Gruppo Cherubini s.r.l., non sono, quindi, rilevanti nei confronti dell'attrice, sia perché l'accordo di comodato non è opponibile ad essa, secondo quanto già in precedenza chiarito, sia perché le obbligazioni del comodato e quelle delle correlate pattuizioni patrimoniali non sono state oggetto della transazione definita fra l'attrice ed il Fallimento della Gruppo Cherubini s.r.l.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, dichiarare nulla per violazione dell'art. 112 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 15556/2021 emessa dal Tribunale Civile di
Roma, Giudice dott. Francesco Frettoni, resa inter partes, pubblicata il
06.10.2021 RG 7795/2020 repertorio n. 18801/2021 del 06/10/2021 e notificata il 08.10.2021 - accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di prime cure richiamate tutte nella comparsa ex art. 190 c.p.c che qui si riportano:
In via pregiudiziale in rito:
1. Rigettare integralmente la domanda della in quanto improcedibile e inammissibile per tutti i motivi CP_1
meglio esposti nella comparsa di costituzione;
In via principale nel merito:
1. Respingere tutte le domande formulate da controparte in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova e fondati su dichiarazioni non veritiere, nonchè per tutti i motivi meglio indicati nel corpo dei precedenti scritti difensivi;
2.
Riconoscere la validità e l'esistenza del contratto di comodato stipulato tra il sig. e la Gruppo Cherubini e per l'effetto, ritenere valido Parte_1
il contratto fino al 2038; 3. Qualora non si dovesse riconoscere la validità del contratto, tenendo conto della transazione fatta tra la e il CP_1
Fallimento Cherubini, si chiede di disporre l'assegnazione del bene in
r.g. n. 6 favore del sig. , o frazione maggiore stante il valore di Parte_1
complessivo di acquisto dell'intero terreno (11 ettari), mediante la nomina di CTU che quantifichi la quota spettante al sig. , in base Parte_1
all'importo versato;
4. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, disporre la sola restituzione della porzione del fondo non anche la condanna a corrispondere indennità di occupazione abusiva
e la condanna della alla restituzione della somma Controparte_1
pari ad € 50.000,00 relativa all'interruzione del godimento del bene, già pagata alla dante causa Cherubini, scaturente dal contratto di comodato.”
La società ha contestato le avverse doglianze, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento di quanto dedotto da controparte in ordine alla violazione dell' art. 112 c.p.c., ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni avanzate nel giudizio di prime cure, così riportate: “Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande proposte accertare l' insussistenza ab origine ovvero il successivo venir meno di un qualsiasi titolo idoneo a giustificare la detenzione, da parte del Sig. della porzione del più ampio Parte_1
terreno sito in Roma, Loc. Muratella Mezzana di mq 110.392, riportata nel catasto terreni del Comune di Roma, partita 431631, al foglio 753, particelle 35, 43, 56, 88, 91, 98, 99, 100, 131, 135, 136, e per l'effetto condannare il Sig. alla restituzione e rilascio della Parte_1
medesima porzione alla legittima proprietaria , il Controparte_1
tutto con vittoria di spese, compensi e onorari, oltre spese generali 15% ed accessori di legge del doppio grado di giudizio”.
La causa, all'udienza 19 dicembre 2024, è stata trattenuta in decisione.
, con un unico motivo di appello, ha censurato la Parte_1
sentenza per aver violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato cristallizzato dalla norma di cui all'art. 112 c.p.c.
r.g. n. 7 Ha dedotto che parte avversa si era limitata a chiedere di “Accertare
l'insussistenza ab origine, ovvero il successivo venir meno di un qualsiasi titolo idoneo a giustificare la detenzione”, e non anche che venisse accertata l'inefficacia o meglio l'inopponibilità del contratto di comodato alla medesima.
Pertanto, il Tribunale, nel dichiarare l'inopponibilità del contratto de quo, che non presuppone l'invalidità dello stesso ma eventualmente la sua inefficacia, ha violato la norma di cui all'art. 112 c.p.c. secondo cui il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
Né, ad avviso dell'appellante, la decisione basata sull'inopponibilità del contratto di comodato a parte avversa può trovare giustificazione sul fatto che il medesimo abbia incentrato le proprie difese di merito sui diritti acquisiti dal contratto di comodato concluso con la Gruppo Cherubini
s.r.l., in quanto “ l'odierno appellante, convenuto nel giudizio di primo grado, ha dovuto indubbiamente richiamare e produrre il contratto di comodato d'uso per qualificare la propria detenzione considerato che la non ne faceva menzione alcuna, sostenendo CP_1
genericamente, per come generica era stata formulata la domanda sia quella principale che quella in subordine, l'inesistenza del titolo da parte del . Pt_1
Il motivo di appello è infondato.
Si premette che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non può ritenersi violato allorché il giudice, utilizzando gli elementi prospettati a fondamento della domanda, abbia attribuito alla parte attrice lo stesso bene invocato.
Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice pronunci oltre i limiti del petitum e non già quando adotti, a sostegno della propria r.g. n. 8 decisione, argomenti diversi da quelli prospettati, che, non finalizzati all' attribuzione di un bene diverso o maggiore di quello domandato, non comportino alcuna alterazione dell'inderogabile corrispondenza tra petitum
e decisum ma mirino a decidere sulla pretesa contenuta nella domanda dedotta in giudizio (Cass. Civ. n. 10334/1998).
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, la società ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto la condanna del convenuto al rilascio del fondo, sul presupposto dell'insussistenza originaria o sopravvenuta di un titolo idoneo a giustificare la detenzione.
Il Tribunale, conformemente a quanto domandato dalla ricorrente
(rilascio dell'immobile) e ritenendo insussistente un titolo idoneo a giustificare la detenzione, ha condannato al rilascio Parte_1
dell'immobile e nel contempo ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal tesa a contrastare la domanda avversa sul presupposto di Pt_1
detenere il terreno in forza di un valido contratto di locazione.
Vi è, dunque, coincidenza tra il petitum e il decisum.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha dato rilievo all'inopponibilità del contratto di comodato, ritenendola evidentemente assorbente rispetto alle argomentazioni delle parti volte, quanto all'attrice,
a contrastare l'esistenza di un valido contratto di comodato, e, quanto al convenuto, a far emergere, al contrario, l'esistenza di un valido contratto di comodato, e , su questa via, non si è espressamente pronunciato sull'insussistenza originaria o sopravvenuta di un titolo valido a giustificare la detenzione ( anche se, per inciso, va detto che il Tribunale ha comunque rilevato che il contratto di comodato era stato stipulato dalla Gruppo
Cherubini S.r.l. che “vantava soltanto un diritto relativo alla stipula di un contratto costitutivo di un diritto reale di superficie peraltro sottoposto a condizione”).
Il Tribunale, così operando, non ha violato la norma di cui all'art. 112
r.g. n. 9 c.p.c. per le seguenti ragioni.
In primo luogo, perché il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale ( ex plurimis: Cassazione civile 7 gennaio 2016 n. 118 ).
Esaminando il contenuto sostanziale del ricorso proposto dalla emerge che la stessa ha agito in giudizio per ottenere Controparte_1
la condanna al rilascio dell'immobile, sul presupposto di esserne proprietaria e di non avere parte convenuta alcun titolo idoneo a giustificare la detenzione.
Ed è evidente che un titolo inopponibile, come accertato dal
Tribunale, è inidoneo a giustificare la detenzione.
Per quanto fin qui detto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 6130,00, oltre spese forfettarie e Controparte_1
oneri accessori;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n.
r.g. n. 10 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 9 gennaio 2025. Il Presidente estensore Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 11