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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'udienza del 14\1\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1031\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza ,vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall'avv. D. D'andrea e domicliata come in attii. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te, rappr.to CP_1 Parte_2
e difeso dall'avv. Ciro Barone, elett.nte domiciliato come in atti.
Nonchè
, in persona del legale rappr.te p.t., difeso dall' avv. R. Controparte_2
Di Nuzzo,elett.nte domiciliato come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 24\2\23 la ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità e\o inefficacia della cartella di pagamento n. 07120220172749460000, notificatale il 18\1\23, relativa a contributi dovuti alla in riferimento agli Controparte_3
anni 2016-2017 e 2018.
A sostegno della domanda è stata eccepita la prescrizione del diritto alla riscossione e delle sanzioni, nonché l'irregolarità dell' iter procedimentale .
La si è regolarmente costituita , contestando la fondatezza del ricorso. CP_3
Pari posizione, seppur con ovvie diverse eccezioni, ha assunto l' CP_4 Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 83 c. 7 lett. h) del d.l. 18\20 ed art. 221 c. 4 l. 77\20 ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Va preliminarmente esaminato l'aspetto della procedibilità della domanda in base alle eccezioni avanzate dall'opponente.
Essa è da ritenersi tempestiva, in quanto, eccependo la prescrizione, la stessa è da qualificarsi come opposizione all'esecuzione, esperibile ex art. 615 c.p.c. per come espressamente richiamato dagli artt. 24 e 29 d.lvo 46\99, in ogni tempo sino all'inizio dell'espropriazione.
Sotto tale profilo va altresì evidenziato che pur risulta rispettato il termine di quaranta gg. previsto dal citato art. 24 d.lvo 46\99, poiché a fronte della notifica dell'atto impugnato addì
18\1\23 la relativa opposizione risulta depositata il 24\2\23 ; questo almeno per quanto riguarda l'aspetto relativo alla prescrizione.
Non è così a dirsi per le altre eccezioni afferenti l'iter procedimentale, come ad esempio quella del mancato preventivo inoltro di comunicazione dell'avvio della procedura sanzionatoria.
Questa, essendo relativa non al diritto di procedere in executivis, bensì al quomodo executionis
, andava proposta nel più breve termine di venti gg. ex arttt. 24 e 29 d.lvo 46\99 che richiamano, sul punto, l'art. 617 c.p.c.
Tale considerazione risulta assorbente rispetto al vero e proprio merito dell'eccezione testè richiamata, che, in ogni caso, appare infondata ritenuto che il procedimento di riscossione dei contributi dovuti alla è del tutto analogo a quello propriamente esattoriale, che CP_3
non prevede, se non a livello di facoltà, ma non di obbligo , il preventivo invio di avvisi e\o comunicazioni.
Per quanto attiene all'eccezione d'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme deve innanzitutto chiarirsi che non risulta contestata la loro causale.
Sul punto è opportuno illustrare brevemente l'excursus legislativo attinente al caso.
Innanzitutto l'art. 9 della l. 576\80 prevede che : “ La prescrizione dei contributi dovuti alla
e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni . . . la prescrizione CP_1
decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui CP_1
agli artt. 17 e 23”.
Successivamente l' art. 3 della l. 335\95 ha ridotto tale termine da dieci a cinque anni, lasciando inalterato il dies a quo, ancorato alla data in cui il professionista provvede a comunicare alla i redditi prodotti. CP_1 Si giunge così all'art. 66 della l. 247\12 ( entrato in vigore il 2\2\13) , che ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione, in quanto testualmente afferma : “ La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della l. 335\95 non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Controparte_3
Importante è altresì notare che le norme citate, così come quelle più generali riguardanti il riordino della , hanno superato il vaglio di costituzionalità ( cfr sentt. Corte Cost. CP_3
248\97 , 254\16 , 67\18 )
Inoltre sul punto specifico della prescrizione va citata l'importante sentenza della S.C. n.
6729\13 ( immediatamente successiva all'entrata in vigore della l. 247\12 e nel cui solco s'innestano numerose altre come la sent. 18953\14 e la recente sentenza di merito del
Tribunale di Milano n. 281\21) con la quale si è sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, così confermando la cogenza del termine di prescrizione decennale.
Rapportando siffatti principi al caso di specie ne deriva che alla data di notifica della cartella impugnata ( concordemente ravvisato al 18\1\23) il suddetto termine decennale
, nonché quello quinquennale per l'anno 2018,non era affatto decorso.
Siffatte considerazioni rendono ultroneo l'esame della pur sollevata eccezione relativa alla mancata e\o irregolare notifica della nota di contestazione del 13\2\22.
Non trova applicazione al caso di specie il dettato di cui alla l. 689\91 relativamente alla decadenza (quinquennale) delle somme dovute dall'intimata per sanzioni.
Innazitutto perché la è un ente previdenziale privatizzato e non una P.A., inoltre CP_3
è stato più volte ribadito ( cfr. Cass. SS.UU. 5076\15 ; Cass. Sez. Lavoro 11749\15 ) che esse hanno natura civile e non amministrativa.
In più la S.C. ha più volte ribadito l'indirizzo secondo cui l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il contribuente è tenuto a versare nel caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata
( anche per quanto riguarda l'importo) dell'inadempimento o del ritardo e svolge una funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, alla quale si somma;
ne consegue che il credito per le sanzioni , per la sua accessorietà e vincolo di dipendenza funzionale rispetto all'obbligazione principale, ha la stessa natura giuridica di quest'ultima e pertanto resta soggetto allo stesso regime prescrizionale (così, Cass. SS.UU. sent. 5076\15 e Cass. n.
8814/2008; n. 2620/2012; n. 4050/2014; n. 20585/2015 e ord. 30363\17).
Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso va respinto e, tenuto conto delle questioni affrontate, della qualità delle parti e dell'incertezza giurisprudenziale che ha dato luogo a contrasti sia nelle Corti di merito, che in quella di legittimità, le spese vanno interamente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott.
Maurizio Ricigliano, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede :
- rigetta la domanda;
- compensa interamente tra tutte le parti in causa le spese e competenze di lite.
Nola, 14\1\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'udienza del 14\1\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1031\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza ,vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall'avv. D. D'andrea e domicliata come in attii. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te, rappr.to CP_1 Parte_2
e difeso dall'avv. Ciro Barone, elett.nte domiciliato come in atti.
Nonchè
, in persona del legale rappr.te p.t., difeso dall' avv. R. Controparte_2
Di Nuzzo,elett.nte domiciliato come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 24\2\23 la ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità e\o inefficacia della cartella di pagamento n. 07120220172749460000, notificatale il 18\1\23, relativa a contributi dovuti alla in riferimento agli Controparte_3
anni 2016-2017 e 2018.
A sostegno della domanda è stata eccepita la prescrizione del diritto alla riscossione e delle sanzioni, nonché l'irregolarità dell' iter procedimentale .
La si è regolarmente costituita , contestando la fondatezza del ricorso. CP_3
Pari posizione, seppur con ovvie diverse eccezioni, ha assunto l' CP_4 Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 83 c. 7 lett. h) del d.l. 18\20 ed art. 221 c. 4 l. 77\20 ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Va preliminarmente esaminato l'aspetto della procedibilità della domanda in base alle eccezioni avanzate dall'opponente.
Essa è da ritenersi tempestiva, in quanto, eccependo la prescrizione, la stessa è da qualificarsi come opposizione all'esecuzione, esperibile ex art. 615 c.p.c. per come espressamente richiamato dagli artt. 24 e 29 d.lvo 46\99, in ogni tempo sino all'inizio dell'espropriazione.
Sotto tale profilo va altresì evidenziato che pur risulta rispettato il termine di quaranta gg. previsto dal citato art. 24 d.lvo 46\99, poiché a fronte della notifica dell'atto impugnato addì
18\1\23 la relativa opposizione risulta depositata il 24\2\23 ; questo almeno per quanto riguarda l'aspetto relativo alla prescrizione.
Non è così a dirsi per le altre eccezioni afferenti l'iter procedimentale, come ad esempio quella del mancato preventivo inoltro di comunicazione dell'avvio della procedura sanzionatoria.
Questa, essendo relativa non al diritto di procedere in executivis, bensì al quomodo executionis
, andava proposta nel più breve termine di venti gg. ex arttt. 24 e 29 d.lvo 46\99 che richiamano, sul punto, l'art. 617 c.p.c.
Tale considerazione risulta assorbente rispetto al vero e proprio merito dell'eccezione testè richiamata, che, in ogni caso, appare infondata ritenuto che il procedimento di riscossione dei contributi dovuti alla è del tutto analogo a quello propriamente esattoriale, che CP_3
non prevede, se non a livello di facoltà, ma non di obbligo , il preventivo invio di avvisi e\o comunicazioni.
Per quanto attiene all'eccezione d'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme deve innanzitutto chiarirsi che non risulta contestata la loro causale.
Sul punto è opportuno illustrare brevemente l'excursus legislativo attinente al caso.
Innanzitutto l'art. 9 della l. 576\80 prevede che : “ La prescrizione dei contributi dovuti alla
e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni . . . la prescrizione CP_1
decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui CP_1
agli artt. 17 e 23”.
Successivamente l' art. 3 della l. 335\95 ha ridotto tale termine da dieci a cinque anni, lasciando inalterato il dies a quo, ancorato alla data in cui il professionista provvede a comunicare alla i redditi prodotti. CP_1 Si giunge così all'art. 66 della l. 247\12 ( entrato in vigore il 2\2\13) , che ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione, in quanto testualmente afferma : “ La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della l. 335\95 non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Controparte_3
Importante è altresì notare che le norme citate, così come quelle più generali riguardanti il riordino della , hanno superato il vaglio di costituzionalità ( cfr sentt. Corte Cost. CP_3
248\97 , 254\16 , 67\18 )
Inoltre sul punto specifico della prescrizione va citata l'importante sentenza della S.C. n.
6729\13 ( immediatamente successiva all'entrata in vigore della l. 247\12 e nel cui solco s'innestano numerose altre come la sent. 18953\14 e la recente sentenza di merito del
Tribunale di Milano n. 281\21) con la quale si è sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, così confermando la cogenza del termine di prescrizione decennale.
Rapportando siffatti principi al caso di specie ne deriva che alla data di notifica della cartella impugnata ( concordemente ravvisato al 18\1\23) il suddetto termine decennale
, nonché quello quinquennale per l'anno 2018,non era affatto decorso.
Siffatte considerazioni rendono ultroneo l'esame della pur sollevata eccezione relativa alla mancata e\o irregolare notifica della nota di contestazione del 13\2\22.
Non trova applicazione al caso di specie il dettato di cui alla l. 689\91 relativamente alla decadenza (quinquennale) delle somme dovute dall'intimata per sanzioni.
Innazitutto perché la è un ente previdenziale privatizzato e non una P.A., inoltre CP_3
è stato più volte ribadito ( cfr. Cass. SS.UU. 5076\15 ; Cass. Sez. Lavoro 11749\15 ) che esse hanno natura civile e non amministrativa.
In più la S.C. ha più volte ribadito l'indirizzo secondo cui l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il contribuente è tenuto a versare nel caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata
( anche per quanto riguarda l'importo) dell'inadempimento o del ritardo e svolge una funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, alla quale si somma;
ne consegue che il credito per le sanzioni , per la sua accessorietà e vincolo di dipendenza funzionale rispetto all'obbligazione principale, ha la stessa natura giuridica di quest'ultima e pertanto resta soggetto allo stesso regime prescrizionale (così, Cass. SS.UU. sent. 5076\15 e Cass. n.
8814/2008; n. 2620/2012; n. 4050/2014; n. 20585/2015 e ord. 30363\17).
Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso va respinto e, tenuto conto delle questioni affrontate, della qualità delle parti e dell'incertezza giurisprudenziale che ha dato luogo a contrasti sia nelle Corti di merito, che in quella di legittimità, le spese vanno interamente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott.
Maurizio Ricigliano, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede :
- rigetta la domanda;
- compensa interamente tra tutte le parti in causa le spese e competenze di lite.
Nola, 14\1\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano