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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 12/06/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1704/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1704/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 12 giugno 2025 ad ore innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi:
Per l'avv. TUDISCO MARCO il quale si riporta agli scritti difensivi Parte_1 depositati e chiede l'accoglimento della domanda con la distrazione delle spese in proprio favore quanto antistatario. Per l'avv. BARDANI ULISSE si riporta agli scritti chiede il rigetto della domanda e in CP_1 quanto totalmente non provata.
Dopo breve discussione orale, il Giudice rinvia alle ore 12,30 per il deposito della sentenza anche nella eventuale assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Panzarola
Alle ore 13,15 viene riaperto il verbale: il Giudice provvede come da sentenza che deposita .
Il Giudice
dott.ssa Francesca Panzarola
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1704/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUDISCO Parte_1 C.F._1
MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA CASERMA 18 05100 TERNI presso il difensore avv. TUDISCO MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARDANI ULISSE e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in C/O STUDIO AVV. LUIGI ZINGARELLI 05100 TERNI presso il difensore avv. BARDANI ULISSE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza e da note conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio per Parte_1 CP_1
sentirla condannare al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento contrattuale e/o alla responsabilità extracontrattuale della società convenuta, subito in conseguenza del distacco di una mensola posta sopra il letto della stanza d'albergo in cui era ospite, evento che le aveva causato una lesione fisica.
pagina 2 di 7 Sosteneva l'attrice che il giorno 25 gennaio 2020, verso le ore 23.50, mentre si trovava distesa sul letto per riposare e spegneva la lampada poggiata sulla mensola in legno sopra il letto, e quest'ultima – priva di ancoraggio – si era improvvisamente staccata, colpendola al volto e provocandole un “trauma cranico facciale escoriato, frattura composta delle ossa nasali, cervicalgia da contraccolpo, cefalea”.
Deduceva l'attrice: di aver riportato postumi permanenti nella misura del 6 % oltre ad un periodo di inabilità temporanea di giorni 20 al 75%, 20 giorni al 50% e 20 giorni al 25%, oltre ad un danno psichico e quantificava il danno non patrimoniale – comprensivo di personalizzazione – in euro 22.220,38; che la compagnia assicuratrice della convenuta aveva rifiutato la richiesta di Controparte_2
risarcimento danni;
che la procedura conciliativa aveva avuto esito negativo.
Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al risarcimento del danno di cui in epigrafe con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi a favore del procuratore Avv. Tudisco, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando sia la dinamica dei fatti sia la CP_1 propria responsabilità per l'accaduto, sostenendo che la mensola risultava fissata con apposite viti ai supporti in alluminio, ancorati alla struttura dell'armadio a ponte. La caduta sarebbe stata determinata,
a suo dire, dall'azione dell'attrice che, spegnendo la lampada abat-jour posta sopra la mensola, avrebbe urtato o fatto pressione sulla stessa mentre era distesa sul letto, provocandone la caduta. Contestava inoltre la quantificazione del danno proposta dall'attrice, ritenendola sproporzionata rispetto alla documentazione prodotta e ai criteri ordinari di liquidazione.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale delle parti e la prova testimoniale richiesta dalla parte convenuta a cui è seguita CTU medico legale per la qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attrice.
All'udienza del 12.06.2025 la causa veniva discussa all'esito della discussione decisa mediante la pronuncia della presente sentenza.
La domanda attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.
L'attrice ha lamentato il danno subito a seguito della caduta di una mensola di legno collocata sopra il letto su cui era coricata e che l'ha colpita al volto.
La responsabilità è stata invocata sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale), sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. (responsabilità per danno cagionato da cose in custodia), sia in via contrattuale ex art .1218 c.c. (riconducibile al cd contratto di albergo).
pagina 3 di 7 Preliminarmente questo Giudice ritiene che la presente fattispecie, sotto il profilo della responsabilità, debba essere qualificata come responsabilità extracontrattuale ex art 2051 cc.
In tal senso giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “la responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell'albergatore, sul quale incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità, l'onere di provare il caso fortuito”
(Cass. n. 24739 del 28/11/2007).
Venendo, dunque, alla responsabilità extracontrattuale, non v'è dubbio che il caso in esame si inscriva nell'ipotesi prevista dall'art. 2051 c.c., essendo indubbiamente l'albergatore custode della struttura ricettiva ove alloggiava l'attrice.
Sotto tale profilo deve rilevarsi che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cfr. Cass., 5.2.2013 n.
2660; Cass. 13.3.2013 n. 6306; Cass. 20.10.2015 n. 21212).
La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ.) è di natura oggettiva, non può escludersi per il solo fatto che la vittima abbia usato la cosa fonte di danno volontariamente ed in modo abnorme
(ferma restando, in tal caso, la valutazione della sua condotta come concausa del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ.), quando tale uso, benché non conforme a quello ordinario, è reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima. ( Cass.Civ.n. 1769/2012).
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, il complessivo quadro probatorio consente di ritenere provato il fatto storico, ossia la caduta della mensola posizionata sopra il letto, il danno subito dall'attrice e la derivazione causale dell'evento dannoso dalla cosa in custodia.
È circostanza pacifica e non contestata fra le parti che l'attrice sia rimasta ferita al volto dalla caduta della mensola di legno collocata sopra al letto.
All'udienza del 14.09.2023 parte attrice dichiarava di essersi distesa sul letto e di avere spento la luce dell'abat-jour posta sulla mensola, che subito dopo è precipitata colpendola al volto.
L'evento è stato confermato, in sede di interrogatorio formale il legale rappresentante di che ha CP_1 dichiarato “ Io sono stato chiamato dall'attrice la mattina seguente e la stessa mi ha riferito l'accaduto e di essere andata al pronto soccorso per farsi medicare. ADR ricordo che l'attrice aveva una medicazione sul viso mi sembra vicino al naso” ( cfr. verbale udienza del 14.09.2023).
Le dichiarazioni delle parti trovano conforto nelle fotografie depositate in atti che ritraggono la mensola staccata dai supporti, con ciò attribuendo contezza del fatto storico dell'evento in sè.
Non è contestata tra le parti la sussistenza del nesso causale fra il danno subito dall'attrice ed il distacco della mensola dai supporti ove era collocata.
Peraltro, la perizia ha confermato la compatibilità delle lesioni con un trauma esterno.
Rimane controversa invece la genesi del distacco, segnatamente quanto alla modalità di fissaggio della mensola.
Il convenuto ha affermato che la mensola era ancorata con delle viti allo schienale in legno del letto mentre la parte attrice ha sostenuto il contrario.
Il teste perito dell'assicurazione, sentito come testimone ha riferito di avere effettuato il Testimone_1
sopralluogo e di avere trovato la mensola a terra e di avere visto i supporti in alluminio ancorati alla struttura in legno, senza però poter confermare la presenza di viti ( cfr verbale udienza del 7.11.2023).
Le fotografie allegate al fascicolo di parte attrice e il riscontro del teste confermano l'assenza di viti fisse, corroborando la tesi di parte attrice.
La mancanza di ancoraggio costituisce una condotta negligente imputabile alla struttura alberghiera, in quanto elemento determinante un rischio per l'incolumità dell'ospite.
La mensola di legno collocata sopra il letto avrebbe dovuto, per ovvie ragioni di sicurezza, essere saldamente fissata ai supporti che la sostengono.
Va tuttavia rilevato che, pur risultando evidente la responsabilità della convenuta la dinamica CP_1 del fatto suggerisce un comportamento colposo da parte dell'attrice.
pagina 5 di 7 È evidente che un ripiano appoggiato su un supporto non può, da un punto di vista logico ancor prima che fisico, essere caduto improvvisamente ed autonomamente, senza l'intervento di un fattore esterno che ne abbia determinato il capovolgimento.
Come emerge dalle stesse dichiarazioni della parte attrice, questa mentre era distesa sul letto ha azionato la lampada posta sopra la mensola, verosimilmente imprimendo alla stessa un movimento tale da provocarne la caduta.
Ciò implica una forma di concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., dovendosi attribuire alla parte attrice una responsabilità concorrente nella misura del 30%, in considerazione della prevedibilità della conseguenza derivante da una pressione o contatto con un oggetto appoggiato e non ancorato.
In ordine alla quantificazione del danno, vanno richiamate le risultanze della CTU medico-legale in atti, che si condividono in quanto pervenute all'esito di un accertamento completo, coerente ed immune da vizi logici o metodologici.
Il consulente incaricato Dott. ha accertato che in seguito all'evento di cui è causa Persona_1
l'attrice ha riportato un “ trauma contusivo facciale con frattura composta delle ossa nasali e cervicalgia post-traumatica”.
Dalla lesione è derivato all'attrice un periodo di inabilità temporanea d'inabilità temporanea parziale al
75% pari a 15 (quindici) giorni.
I postumi permanenti, invece, sono stati quantificati in ragione del 4,5 % .
La liquidazione del danno, inoltre, terrà conto della sofferenza morale che, stando all'elaborato peritale, ha subito l'attrice calcolata in 4,5 % punti percentuali.
Non spetta, invece, alcuna personalizzazione del danno. Ai fini della personalizzazione, infatti, occorre fornire adeguata prova del fatto che il soggetto danneggiato ha subito conseguenze pregiudizievoli maggiori e diverse rispetto a quelle che avrebbe subito qualsiasi altro soggetto, a parità di condizioni.
Tali requisiti non sussistono nel caso di spese e nemmeno sono stati allegati dalla difesa attrice.
Quanto alle spese mediche sostenute, il CTU ha ritenuto congrue quelle documentate in atti dalla difesa attrice pari in € 742,00.
Il danno viene liquidato in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per le lesioni micro- permanenti vigenti ad oggi (tabelle 2024-2025).
Viene liquidato il danno biologico da invalidità permanente nell'importo di € 5.203,29 ( tenuto conto dell'età dell'infortunata all'epoca dei fatti).
A titolo di invalidità temporanea parziale l'importo di € 621,45.
A titolo di danno biologico temporaneo va riconosciuto l'importo di € 621,45.
Il danno morale viene commisurato al ¼ danno biologico e quindi in €1.941,38
pagina 6 di 7 Le spese mediche ammontano a € 742,00
I danni subiti dall'attrice ammontano dunque complessivamente ad € 8.508,12, che decurtati del 30% in considerazione del concorso dell'attrice nell'evento dannoso, ammontano pertanto ad € 5.955,68.
La somma va devalutata alla data del fatto (25.01.2020) e sulla somma devalutata è necessario quantificare gli interessi legali.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Non si ravvedono, nella condotta processuale della convenuta, elementi dai quali desumere che abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, essendosi la struttura alberghiera limitata a difendere la propria posizione in giudizio, conformemente a quanto consentitole dall'ordinamento.
Le spese di lite vengono seguono la soccombenza della convenuta e vengono ridotte in proporzione al citato concorso della danneggiata.
Le spese di CTU sono poste per un 30% a carico di parte attrice e per un 70% a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: accoglie la domanda attrice e per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore CP_1
della parte attrice, della somma di euro 5.955,68 a titolo di risarcimento del danno, Parte_1
oltre interessi e rivalutazioni come in motivazione;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che vengono che liquidate in favore CP_1
dell'Avv. Tudisco Marco, procuratore dichiaratosi antistatario in € 165,9 per spese € 643,00 per la fase di studio, € 543,9 per la fase introduttiva, € 1.176,00 per la fase istruttoria, € 1.190,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge;
Le spese di CTU disposta in corso di causa sono poste per un 30% a carico di parte attrice e per un 70%
a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito e allegazione al verbale.
Terni, lì 12.06.2025
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1704/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 12 giugno 2025 ad ore innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi:
Per l'avv. TUDISCO MARCO il quale si riporta agli scritti difensivi Parte_1 depositati e chiede l'accoglimento della domanda con la distrazione delle spese in proprio favore quanto antistatario. Per l'avv. BARDANI ULISSE si riporta agli scritti chiede il rigetto della domanda e in CP_1 quanto totalmente non provata.
Dopo breve discussione orale, il Giudice rinvia alle ore 12,30 per il deposito della sentenza anche nella eventuale assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Panzarola
Alle ore 13,15 viene riaperto il verbale: il Giudice provvede come da sentenza che deposita .
Il Giudice
dott.ssa Francesca Panzarola
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1704/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUDISCO Parte_1 C.F._1
MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA CASERMA 18 05100 TERNI presso il difensore avv. TUDISCO MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARDANI ULISSE e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in C/O STUDIO AVV. LUIGI ZINGARELLI 05100 TERNI presso il difensore avv. BARDANI ULISSE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza e da note conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio per Parte_1 CP_1
sentirla condannare al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento contrattuale e/o alla responsabilità extracontrattuale della società convenuta, subito in conseguenza del distacco di una mensola posta sopra il letto della stanza d'albergo in cui era ospite, evento che le aveva causato una lesione fisica.
pagina 2 di 7 Sosteneva l'attrice che il giorno 25 gennaio 2020, verso le ore 23.50, mentre si trovava distesa sul letto per riposare e spegneva la lampada poggiata sulla mensola in legno sopra il letto, e quest'ultima – priva di ancoraggio – si era improvvisamente staccata, colpendola al volto e provocandole un “trauma cranico facciale escoriato, frattura composta delle ossa nasali, cervicalgia da contraccolpo, cefalea”.
Deduceva l'attrice: di aver riportato postumi permanenti nella misura del 6 % oltre ad un periodo di inabilità temporanea di giorni 20 al 75%, 20 giorni al 50% e 20 giorni al 25%, oltre ad un danno psichico e quantificava il danno non patrimoniale – comprensivo di personalizzazione – in euro 22.220,38; che la compagnia assicuratrice della convenuta aveva rifiutato la richiesta di Controparte_2
risarcimento danni;
che la procedura conciliativa aveva avuto esito negativo.
Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al risarcimento del danno di cui in epigrafe con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi a favore del procuratore Avv. Tudisco, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando sia la dinamica dei fatti sia la CP_1 propria responsabilità per l'accaduto, sostenendo che la mensola risultava fissata con apposite viti ai supporti in alluminio, ancorati alla struttura dell'armadio a ponte. La caduta sarebbe stata determinata,
a suo dire, dall'azione dell'attrice che, spegnendo la lampada abat-jour posta sopra la mensola, avrebbe urtato o fatto pressione sulla stessa mentre era distesa sul letto, provocandone la caduta. Contestava inoltre la quantificazione del danno proposta dall'attrice, ritenendola sproporzionata rispetto alla documentazione prodotta e ai criteri ordinari di liquidazione.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale delle parti e la prova testimoniale richiesta dalla parte convenuta a cui è seguita CTU medico legale per la qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attrice.
All'udienza del 12.06.2025 la causa veniva discussa all'esito della discussione decisa mediante la pronuncia della presente sentenza.
La domanda attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.
L'attrice ha lamentato il danno subito a seguito della caduta di una mensola di legno collocata sopra il letto su cui era coricata e che l'ha colpita al volto.
La responsabilità è stata invocata sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale), sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. (responsabilità per danno cagionato da cose in custodia), sia in via contrattuale ex art .1218 c.c. (riconducibile al cd contratto di albergo).
pagina 3 di 7 Preliminarmente questo Giudice ritiene che la presente fattispecie, sotto il profilo della responsabilità, debba essere qualificata come responsabilità extracontrattuale ex art 2051 cc.
In tal senso giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “la responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell'albergatore, sul quale incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità, l'onere di provare il caso fortuito”
(Cass. n. 24739 del 28/11/2007).
Venendo, dunque, alla responsabilità extracontrattuale, non v'è dubbio che il caso in esame si inscriva nell'ipotesi prevista dall'art. 2051 c.c., essendo indubbiamente l'albergatore custode della struttura ricettiva ove alloggiava l'attrice.
Sotto tale profilo deve rilevarsi che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cfr. Cass., 5.2.2013 n.
2660; Cass. 13.3.2013 n. 6306; Cass. 20.10.2015 n. 21212).
La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ.) è di natura oggettiva, non può escludersi per il solo fatto che la vittima abbia usato la cosa fonte di danno volontariamente ed in modo abnorme
(ferma restando, in tal caso, la valutazione della sua condotta come concausa del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ.), quando tale uso, benché non conforme a quello ordinario, è reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima. ( Cass.Civ.n. 1769/2012).
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, il complessivo quadro probatorio consente di ritenere provato il fatto storico, ossia la caduta della mensola posizionata sopra il letto, il danno subito dall'attrice e la derivazione causale dell'evento dannoso dalla cosa in custodia.
È circostanza pacifica e non contestata fra le parti che l'attrice sia rimasta ferita al volto dalla caduta della mensola di legno collocata sopra al letto.
All'udienza del 14.09.2023 parte attrice dichiarava di essersi distesa sul letto e di avere spento la luce dell'abat-jour posta sulla mensola, che subito dopo è precipitata colpendola al volto.
L'evento è stato confermato, in sede di interrogatorio formale il legale rappresentante di che ha CP_1 dichiarato “ Io sono stato chiamato dall'attrice la mattina seguente e la stessa mi ha riferito l'accaduto e di essere andata al pronto soccorso per farsi medicare. ADR ricordo che l'attrice aveva una medicazione sul viso mi sembra vicino al naso” ( cfr. verbale udienza del 14.09.2023).
Le dichiarazioni delle parti trovano conforto nelle fotografie depositate in atti che ritraggono la mensola staccata dai supporti, con ciò attribuendo contezza del fatto storico dell'evento in sè.
Non è contestata tra le parti la sussistenza del nesso causale fra il danno subito dall'attrice ed il distacco della mensola dai supporti ove era collocata.
Peraltro, la perizia ha confermato la compatibilità delle lesioni con un trauma esterno.
Rimane controversa invece la genesi del distacco, segnatamente quanto alla modalità di fissaggio della mensola.
Il convenuto ha affermato che la mensola era ancorata con delle viti allo schienale in legno del letto mentre la parte attrice ha sostenuto il contrario.
Il teste perito dell'assicurazione, sentito come testimone ha riferito di avere effettuato il Testimone_1
sopralluogo e di avere trovato la mensola a terra e di avere visto i supporti in alluminio ancorati alla struttura in legno, senza però poter confermare la presenza di viti ( cfr verbale udienza del 7.11.2023).
Le fotografie allegate al fascicolo di parte attrice e il riscontro del teste confermano l'assenza di viti fisse, corroborando la tesi di parte attrice.
La mancanza di ancoraggio costituisce una condotta negligente imputabile alla struttura alberghiera, in quanto elemento determinante un rischio per l'incolumità dell'ospite.
La mensola di legno collocata sopra il letto avrebbe dovuto, per ovvie ragioni di sicurezza, essere saldamente fissata ai supporti che la sostengono.
Va tuttavia rilevato che, pur risultando evidente la responsabilità della convenuta la dinamica CP_1 del fatto suggerisce un comportamento colposo da parte dell'attrice.
pagina 5 di 7 È evidente che un ripiano appoggiato su un supporto non può, da un punto di vista logico ancor prima che fisico, essere caduto improvvisamente ed autonomamente, senza l'intervento di un fattore esterno che ne abbia determinato il capovolgimento.
Come emerge dalle stesse dichiarazioni della parte attrice, questa mentre era distesa sul letto ha azionato la lampada posta sopra la mensola, verosimilmente imprimendo alla stessa un movimento tale da provocarne la caduta.
Ciò implica una forma di concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., dovendosi attribuire alla parte attrice una responsabilità concorrente nella misura del 30%, in considerazione della prevedibilità della conseguenza derivante da una pressione o contatto con un oggetto appoggiato e non ancorato.
In ordine alla quantificazione del danno, vanno richiamate le risultanze della CTU medico-legale in atti, che si condividono in quanto pervenute all'esito di un accertamento completo, coerente ed immune da vizi logici o metodologici.
Il consulente incaricato Dott. ha accertato che in seguito all'evento di cui è causa Persona_1
l'attrice ha riportato un “ trauma contusivo facciale con frattura composta delle ossa nasali e cervicalgia post-traumatica”.
Dalla lesione è derivato all'attrice un periodo di inabilità temporanea d'inabilità temporanea parziale al
75% pari a 15 (quindici) giorni.
I postumi permanenti, invece, sono stati quantificati in ragione del 4,5 % .
La liquidazione del danno, inoltre, terrà conto della sofferenza morale che, stando all'elaborato peritale, ha subito l'attrice calcolata in 4,5 % punti percentuali.
Non spetta, invece, alcuna personalizzazione del danno. Ai fini della personalizzazione, infatti, occorre fornire adeguata prova del fatto che il soggetto danneggiato ha subito conseguenze pregiudizievoli maggiori e diverse rispetto a quelle che avrebbe subito qualsiasi altro soggetto, a parità di condizioni.
Tali requisiti non sussistono nel caso di spese e nemmeno sono stati allegati dalla difesa attrice.
Quanto alle spese mediche sostenute, il CTU ha ritenuto congrue quelle documentate in atti dalla difesa attrice pari in € 742,00.
Il danno viene liquidato in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per le lesioni micro- permanenti vigenti ad oggi (tabelle 2024-2025).
Viene liquidato il danno biologico da invalidità permanente nell'importo di € 5.203,29 ( tenuto conto dell'età dell'infortunata all'epoca dei fatti).
A titolo di invalidità temporanea parziale l'importo di € 621,45.
A titolo di danno biologico temporaneo va riconosciuto l'importo di € 621,45.
Il danno morale viene commisurato al ¼ danno biologico e quindi in €1.941,38
pagina 6 di 7 Le spese mediche ammontano a € 742,00
I danni subiti dall'attrice ammontano dunque complessivamente ad € 8.508,12, che decurtati del 30% in considerazione del concorso dell'attrice nell'evento dannoso, ammontano pertanto ad € 5.955,68.
La somma va devalutata alla data del fatto (25.01.2020) e sulla somma devalutata è necessario quantificare gli interessi legali.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Non si ravvedono, nella condotta processuale della convenuta, elementi dai quali desumere che abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, essendosi la struttura alberghiera limitata a difendere la propria posizione in giudizio, conformemente a quanto consentitole dall'ordinamento.
Le spese di lite vengono seguono la soccombenza della convenuta e vengono ridotte in proporzione al citato concorso della danneggiata.
Le spese di CTU sono poste per un 30% a carico di parte attrice e per un 70% a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: accoglie la domanda attrice e per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore CP_1
della parte attrice, della somma di euro 5.955,68 a titolo di risarcimento del danno, Parte_1
oltre interessi e rivalutazioni come in motivazione;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che vengono che liquidate in favore CP_1
dell'Avv. Tudisco Marco, procuratore dichiaratosi antistatario in € 165,9 per spese € 643,00 per la fase di studio, € 543,9 per la fase introduttiva, € 1.176,00 per la fase istruttoria, € 1.190,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge;
Le spese di CTU disposta in corso di causa sono poste per un 30% a carico di parte attrice e per un 70%
a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito e allegazione al verbale.
Terni, lì 12.06.2025
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
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