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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/05/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del dì 8 maggio 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 374/2021 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. C.F._2
Marco Ruggiero, presso il cui studio in Bitonto alla via Verdi n. 54 sono elettivamente domiciliati
ATTORI contro
Controparte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
[...] P.IVA_1 dall'avv. Antonio Di Lollo Capurso, presso il cui studio in Bisceglie alla via Moro n.
30 è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato il 21 gennaio 2021, e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio l'
[...] Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
premettendo che:
- con atto di compravendita del 4 dicembre 2018, a rogito del notaio Per_1
avevano acquistato dalla Controparte_2
le unità immobiliari site in Bisceglie alla Via Gandhi n. 6 e,
[...]
precisamente, 1) appartamento per abitazione di terzo piano sul piano pilotis, distinto dall'interno 6, composto da tre vani ed accessori, confinante con vano scala, con vano ascensore e con scoperto comune per più lati, salvo altri, censito in catasto al foglio
12, particella 4670, sub. 13 e 2) pertinenziale locale autorimessa di piano interrato, distinto dall'interno 15, confinante con corsia di manovra comune, con vano ascensore, con vano autoclave, con altra proprietà della società venditrice e con intercapedine, salvo altri, censito in catasto al foglio 12, particella 4670, sub. 21;
- nei giorni immediatamente successivi all'acquisto, si erano avveduti dell'esistenza di anomalie riguardanti la pavimentazione del proprio appartamento, che avevano arrecato un grave pregiudizio al godimento e alla normale utilizzazione dell'immobile; tali problematiche erano state prontamente segnalate alla società venditrice, dapprima in forma verbale e, successivamente, con missiva del 7 luglio 2020;
- in riscontro alla detta missiva, la società, constatata la fondatezza delle contestazioni, aveva eseguito alcuni interventi di ripristino, i quali non avevano, tuttavia, sortito alcun effetto risolutivo;
- al fine di accertare le cause dei vizi riscontrati e individuare una soluzione per la loro definitiva eliminazione, avevano conferito incarico al geom. il quale, con CP_3
relazione peritale del 22 ottobre 2020, aveva concluso che i difetti lamentati - relativi pagina 2 di 14 alla pavimentazione dell'unità immobiliare di cui è causa nonché al distacco e sfarinamento dell'intonaco - erano riconducibili esclusivamente a responsabilità della società convenuta, in quanto originati “dalla cattiva posa in opera della richiamata pavimentazione, eseguita in spregio alle consuete norme dell'arte del buon costruire”, nonché “dalla cattiva sigillatura delle piastrelle che compongono il rivestimento esterno della facciata” e li aveva quantificati in € 34.744,90.
Concludevano, pertanto, chiedendo che l' Controparte_2 fosse condannata al pagamento della somma di €
[...]
34.744,90, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dai difetti riscontrati nell'appartamento di loro proprietà, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 14 aprile 2021, si costituiva in giudizio Controparte_2
in persona del suo legale pro tempore
[...] Controparte_2
, (d'ora innanzi, per brevità, ) la quale eccepiva l'intervenuta
[...] Controparte_2
decadenza degli attori dal diritto di proporre l'azione di responsabilità di cui all'art. 1669
c.c., posto che, dalla lettera di diffida del 7 luglio 2020, era agevole desumere che i vizi di costruzione dell'appartamento di loro proprietà, in quanto ben visibili, erano oggettivamente conosciuti dagli stessi sin dalla data di acquisto dell'immobile (4 dicembre
2018) e, quindi, oltre il termine di un anno previsto dalla legge per esercitare la detta azione, ormai spirato.
Nel merito, evidenziava che:
- la posa in opera della pavimentazione dell'appartamento di cui è causa era stata eseguita dalla ditta “3D” s.r.l., in forza di contratto di subappalto;
- nel corso della costruzione dell'edificio, gli attori avevano personalmente indicato alla ditta subappaltatrice le modalità esecutive della posa, scegliendo sia il materiale
(gres porcellanato), sia il relativo posizionamento;
pagina 3 di 14 - nel mese di novembre 2018, gli attori avevano segnalato alla società venditrice la presenza di alcune piastrelle leggermente disconnesse, subordinando la stipula dell'atto di compravendita alla loro sistemazione;
- a seguito del tempestivo intervento di ripristino da parte della ditta subappaltatrice, i coniugi e soddisfatti dell'esecuzione, avevano Parte_1 Parte_2
proceduto alla stipula dell'atto di vendita, corrispondendo il saldo del prezzo pattuito;
- gli attori non avevano proposto, oltre alla domanda risarcitoria, l'azione di eliminazione dei vizi a spese del venditore/appaltatore, né quella di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 c.c.;
- la quantificazione delle singole voci di danno contenuta nella relazione del consulente tecnico di parte attrice, geom. risultava incongrua e priva di CP_3
un adeguato riscontro documentale e probatorio.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., con memoria n. 2, depositata il
26 luglio 2021, e deducevano che: Parte_1 Parte_2
- la conoscenza oggettiva dei difetti di costruzione, nonché l'individuazione e l'imputazione causale dei medesimi all'errata posa in opera della pavimentazione della propria unità immobiliare, erano state dagli stessi acquisite soltanto con la relazione peritale del proprio consulente di parte, geom. depositata in data 22 CP_3
ottobre 2020, ragion per cui non poteva ritenersi maturato il doppio termine di prescrizione annuale stabilito dall'art. 1669 c.c.;
- la domanda risarcitoria avente ad oggetto i gravi difetti costruttivi nell'immobile acquistato, doveva qualificarsi come azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., esperibile anche nei confronti del venditore-costruttore, ancorché i lavori fossero stati eseguiti da terzi, e volta ad ottenere il risarcimento del danno mediante corresponsione dell'equivalente monetario necessario per l'eliminazione dei vizi.
pagina 4 di 14 Istruita la causa mediante l'espletamento di una CTU tecnica, con ordinanza del 3 luglio 2023 veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
A tale proposta, sebbene accettata da entrambe le parti, la parte convenuta non dava concreta ed integrale attuazione.
Il giudizio veniva, quindi, rinviato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza dell'otto maggio 2025, la cui trattazione veniva fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda proposta da e è fondata e deve, quindi, Parte_1 Parte_2
essere accolta.
Gli attori hanno dedotto l'esistenza di gravi difetti costruttivi nell'unità immobiliare acquistata con atto di compravendita del 4 dicembre 2018, chiedendo la condanna dell' , nella qualità di costruttrice e venditrice dell'immobile, al Controparte_2
risarcimento dei danni conseguenti all'inesatta realizzazione dell'opera.
I danni lamentati dalla parte attrice rientrano, specificamente, nel novero dei vizi costruttivi di cui all'art. 1669 c.c., astrattamente riconducibili, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, alla categoria dei vizi che, pur non incidendo sulla stabilità dell'opera, pregiudichino o menomino in modo grave il normale godimento, la funzionalità e l'abitabilità della medesima, includendosi in tale ambito non solo le deficienze costruttive vere e proprie, ma anche i vizi che riguardino elementi secondari ed accessori che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata
(impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti ecc.), tali da compromettere la funzionalità dell'opera stessa: tali vizi possono essere eliminati anche solo con interventi di manutenzione ordinaria, cioè con opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o con opere necessarie per pagina 5 di 14 integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (cfr. Cass. Sent. n.
20877/2020; Cass. n. 10533/2007).
La norma di cui all'art. 1669 c.c., pur essendo collocata nell'ambito della disciplina del contratto di appalto, configura una responsabilità di natura extracontrattuale, la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, mira a tutelare interessi di carattere generale, quali la stabilità, la sicurezza e la salubrità degli edifici e delle altre opere destinate a lunga durata. Essa si distingue, pertanto, dalle azioni contrattuali disciplinate dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che mirano esclusivamente a tutelare l'interesse del committente all'esatta esecuzione del contratto d'appalto.
Invero, in ragione della sua finalità pubblicistica, l'azione di cui all'art. 1669 c.c. deve ritenersi applicabile non soltanto ai rapporti tra il committente e l'appaltatore, ma anche a quelli tra l'acquirente ed il costruttore – venditore, anche in assenza di un formale contratto di appalto tra le parti, con la conseguenza che il predetto costruttore non può ritenersi sollevato dalla responsabilità verso l'acquirente, ove questi abbia svolto un ruolo attivo nella realizzazione dell'opera, curandone direttamente la costruzione o comunque esercitando un controllo tecnico sulla stessa, anche qualora i lavori siano stati affidati a terzi: in tal caso, il costruttore-venditore potrà eventualmente rivalersi nei confronti dell'esecutore materiale dei lavori, se ritenuto responsabile, ma ciò non esclude la sua responsabilità diretta verso l'acquirente. (cfr.
Cass. n. 26574/2017, Cass. n. 2238/2012 che richiamano il principio contenuto in
Cass. n. 8109/1997).
In tale prospettiva, pertanto, la responsabilità per gravi difetti non viene meno per il solo fatto che l'esecuzione materiale dei lavori sia stata affidata a terzi (come, nel caso di specie, ai subappaltatori), in quanto ciò che rileva è il ruolo del soggetto che, pur non eseguendo direttamente le opere, riveste la qualifica di costruttore in senso tecnico-giuridico e, come tale, ne risponde direttamente nei confronti dell'acquirente pagina 6 di 14 L'azione prevista dall'art. 1669 c.c. è finalizzata, quindi, al risarcimento del danno e comprende tutte le spese necessarie per eliminare definitivamente i gravi difetti dell'opera, anche qualora tali interventi risultino più onerosi rispetto a quelli originariamente previsti, purché siano utili a ripristinare la funzionalità dell'immobile e a garantirne la destinazione d'uso.
Si tratta, dunque, di un'azione autonoma e indipendente, che non implica la necessità di formulare, in via cumulativa o alternativa, una domanda di riduzione del prezzo o di eliminazione diretta dei difetti, potendo l'attore chiedere esclusivamente il risarcimento per equivalente in denaro per i danni subiti.
Accertata la natura dell'azione proposta dalla parte attrice, occorre, quindi, verificare la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti espressamente previsti dall'art. 1669
c.c., ovvero 1) la rovina dell'immobile o la manifestazione dei vizi che devono avvenire entro 10 anni dal compimento dell'opera; 2) la denuncia degli stessi che deve avvenire entro 1 anno dalla scoperta, cioè da quando il committente venga a conoscenza della reale consistenza dei difetti e della loro causa;
3) l'azione diretta a far valere la responsabilità dell'appaltatore e degli altri legittimati passivi che si prescrive entro un anno dalla denuncia dei vizi o dei difetti.
Orbene, il termine decennale di durata della responsabilità dell'appaltatore
(ricollegabile anche alla posizione del venditore-costruttore) deve ritenersi rispettato, posto che lo stabile condominiale, che include l'unità immobiliare di cui è causa, è stato ultimato il 27 luglio 2018, come da nota n. prot. 33136 inviata dalla società convenuta al Comune di Bisceglie (v. atto di compravendita allegato comparsa di costituzione e risposta), mentre i vizi sono comparsi negli anni immediatamente successivi
(v. missiva del 7 luglio 2020 allegata all'atto di citazione).
Deve, altresì, evidenziarsi che, nella specie, non è maturato il doppio termine di prescrizione annuale stabilito dall'art. 1669 c.c., il primo di decadenza per effettuare la pagina 7 di 14 denunzia dei gravi difetti e il secondo, che dalla denunzia inizia a decorrere, di prescrizione per promuovere l'azione di responsabilità.
Invero, il termine per la denuncia dei vizi e delle difformità delle opere decorre soltanto dal momento in cui il committente e i suoi aventi causa (ivi compresi gli acquirenti degli immobili danneggiati: sul punto si confronti Cass. n. 4622/2002) abbiano acquisito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione delle opere, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti: la ratio sottesa ad una conoscenza di tal genere va, infatti, individuata nel tentativo di bilanciare l'interesse dei committenti/acquirenti a ponderare adeguatamente le proprie eventuali iniziative giudiziarie, evitando l'esperimento di azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate (cfr. ex multis Cass. n. 11740/2003), con il contrapposto interesse del costruttore a non essere “chiamato in causa” quando il decorso del tempo ha ingenerato nello stesso e nella collettività la legittima convinzione di aver realizzato un edificio esente da pericoli di crollo o gravi difetti costruttivi e, quindi, a non rimanere assoggettato sine die alle rimostranze degli acquirenti (v. Trib. Novara, Sent. n. 97/2006).
Da ciò consegue che la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall'appaltatore, solo all'atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici, non potendosi limitare alla semplice segnalazione dell'evidenza esterna.
Nella fattispecie in esame, e hanno avuto piena contezza Parte_1 Parte_2 della gravità dei problemi percepiti all'interno dell'immobile di proprietà esclusiva soltanto a seguito dell'intervento del proprio consulente di parte, geom. e CP_3
della redazione, da parte di quest'ultimo, di un elaborato peritale, integrato, nel presente giudizio, dalla consulenza tecnica redatta dal CTU ing. volta a Per_2
verificare la permanenza, nel detto immobile, dei vizi e dei danni lamentati dalla parte attrice.
pagina 8 di 14 È evidente, pertanto, che, nella specie, risultano rispettati 1) il termine di decadenza annuale, decorrente dalla scoperta dei vizi riguardanti le parti strutturali di pertinenza dell'immobile per cui è causa, per effettuare la denuncia degli stessi, atteso che la conoscenza dei difetti lamentati è riferibile al momento dell'acquisizione della relazione peritale del geom. (22 ottobre 2020) e 2) il termine CP_3 prescrizionale di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria che risulta incardinata con atto di citazione notificato in data 14 aprile 2021.
Con riguardo alle indagini tecniche espletate nel presente giudizio, le cui conclusioni sono del tutto condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi logico-argomentativi, è emerso che 1) una parte della posa in opera della pavimentazione non è stata realizzata a regola d'arte, in quanto l'aspetto della pavimentazione, valutato secondo i criteri stabiliti della norma UNI - che individua i requisiti richiesti affinché la piastrellatura possa essere considerata eseguita a regola d'arte, tra i quali rilevano, ai fini dell'accertamento nel caso di specie (contrariamente a quanto dedotto dalla parte convenuta), la regolarità dell'aspetto, l'assenza di dislivelli e la linearità delle fughe – presenta evidenti difetti superficiali, (vedi foto n. 4
– 5 – 6 allegato A/03); il dislivello di alcune fughe supera i limiti previsti dalle norme
(vedi allegato fotografico A/03 ed allegato grafico A/08) e alcune fughe risultano inferiori alla misura minima di mm. 2. (vedi allegato A/07) (v. pag. 16 della relazione peritale del CTU ing. depositata il 21 giugno 2023); 2) il serramento del Per_2
vano soggiorno è stato interessato da fenomeni infiltrativi, messi in evidenza da rigonfiamenti e sfarinamento dello strato di rifinitura localizzati in una limitata sezione della spalletta interna del vano balcone, (vedi foto n. 16 – 17 allegato fotografico A/03
e vedi allegato planimetrico A/04); 3) tali fenomeni sono riconducibili, con riguardo alla pavimentazione “alla sbrigativa posa in opera della pavimentazione, associata, probabilmente, alla utilizzazione di distanziatori di tipo non livellanti (oppure alla errata utilizzazione di tali distanziatori) e, associata, ancora probabilmente, ad una
pagina 9 di 14 prematura libertà di calpestio della stessa pavimentazione”; con riferimento alla sigillatura del battiscopa “a una errata posa e scelta del sigillante”; con riferimento alla ridotta ampiezza delle fughe “auna errata (poco accorta) e sbrigativa posa in opera della pavimentazione” e, con riguardo alle infiltrazioni riscontrate in adiacenza al serramento “il fenomeno è da associare ad infiltrazioni provenienti dall'esterno”; 4) il costo necessario alla definitiva eliminazione delle cause che hanno impedito la realizzazione della pavimentazione a regola d'arte è pari a € 4.136,49, cui deve aggiungersi il costo relativo al temporaneo allontanamento degli occupanti durante l'esecuzione delle opere, pari ad €. 1.320,00, ed il costo relativo al deprezzamento temporaneo dell'immobile, pari ad €. 6.234,00, per un importo complessivo di €.
11.690,49 (v. pag. 26 della cennata relazione peritale).
È evidente, pertanto, che i danni subiti dall'immobile di parte attrice, alla luce delle risultanze della CTU, sono eziologicamente riconducibili a un difetto costruttivo imputabile all , nella sua qualità di venditrice e costruttrice, Controparte_2
consistente nella non corretta esecuzione della pavimentazione, realizzata con modalità approssimative e non conformi alle regole dell'arte e alle prescrizioni tecniche di settore.
Tali difetti, in quanto riferibili a elementi strutturali o comunque a parti essenziali dell'immobile, integrano un'ipotesi di grave difetto ai sensi dell'art. 1669 c.c., con conseguente responsabilità dell'impresa costruttrice per i danni patrimoniali subiti dall'acquirente.
Alla luce delle superiori considerazioni, l deve essere condannata al Controparte_2
pagamento, in favore di e , in solido tra di loro, degli Parte_1 Parte_2
importi determinati dal CTU nella relazione peritale del 21 giugno 2023, ovvero: 1) €
4.136,49, oltre IVA, per i lavori di ripristino della pavimentazione;
2) € 1.320,00 per i costi relativi al temporaneo trasferimento degli attori durante l'esecuzione dei lavori;
pagina 10 di 14 3) € 6.234,00 per i danni da deprezzamento dell'immobile, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Tale importo, costituendo un debito di valore ed essendo, quindi, soggetto alle oscillazioni dell'indice dei prezzi al consumo dal momento in cui l'obbligazione è sorta al momento in cui la stessa è monetizzata, andrà rivalutato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della l' Controparte_2
in persona del suo amministratore pro tempore , e liquidate in Controparte_2
favore dell'avv. Marco Ruggiero, dichiaratosi anticipatario, in € 406,50 per spese borsuali e in € 5.928,00 per compensi (applicati i valori medi con riguardo alle prime tre fasi del giudizio–in ragione della media complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate- e i valori massimi con riguardo alla fase decisionale in ragione del comportamento tenuto dall'
[...]
pur avendo Controparte_4
dichiarato di accettare la proposta conciliativa del Tribunale, non si è attivata per la sua concreta esecuzione, chiedendo, anzi, nelle note conclusive il rigetto integrale della domanda attorea, avuto riguardo allo scaglione relativo al valore compreso tra €
5.201,00 e € 26.000,00 ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
L' deve, altresì, essere condannata ai sensi dell'art. 96 comma III Controparte_2
c.p.c., per aver resistito in giudizio con mala fede.
L'applicazione della norma in esame è, infatti, circoscritta ai soli casi in cui dagli atti di causa emerga un comportamento processuale della parte soccombente volutamente preordinato (o anche solo negligentemente destinato) ad ottenere dalla controparte un beneficio indebito attraverso il deterrente della resistenza temeraria in giudizio o a determinare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali, per ritardare l'intervento della risposta giudiziaria.
pagina 11 di 14 Sul punto, la costante giurisprudenza di legittimità ha disposto che “la condanna ex art. 96 c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Cass. Civ.
Sez. Unite n. 22405 del 13/09/2018).
Ebbene, sussistono nel caso di specie i presupposti per condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della parte vittoriosa costituitasi in giudizio, di una somma equitativamente determinata, ai sensi della disposizione normativa di cui all'art. 96 c.p.c.
Infatti, è apparso in modo evidente che 1) per la completa inconsistenza delle argomentazioni difensive della parte convenuta, infondate e prive di qualsivoglia pregio;
2) per l'aver quest'ultima resistito in giudizio con temerarietà e senza la normale prudenza;
3) per la totale assenza di elementi probatori a sostegno delle eccezioni sollevate, nonché 4) per il complessivo contegno processuale serbato, in un primo momento improntato alla dichiarazione di adesione alla proposta conciliativa e pagina 12 di 14 in un secondo momento teso a non dare attuazione alla stessa, proseguendo passivamente nel giudizio, nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione di tutela, l'unico scopo perseguito dall' con la sua dilatoria e Controparte_2
pretestuosa difesa, è stato quello di dilatare i tempi di definizione del giudizio, per ritardare la pronuncia di un provvedimento giudiziale che appariva probabile essere a sé sfavorevole.
L'integrale infondatezza e l'evidente pretestuosità dei motivi posti a fondamento della domanda, in carenza di qualsivoglia allegazione, costituiscono, quindi, giusti motivi per condannare l' al pagamento di una somma equitativamente Controparte_2 determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in una misura pari a 1/3 delle spese legali così come testé quantificate (dunque, € 1.976,66) oltre al solo rimborso forfettario.
Le spese di CTU del presente giudizio vanno definitivamente poste a carico della in Controparte_2
persona del suo amministratore pro tempore , con diritto di Controparte_2
e , in solido tra di loro, di ripetere direttamente nei Parte_1 Parte_2
confronti della società convenuta quanto a tale titolo eventualmente già versato.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 374/2021 introdotto da e nei confronti dell' Parte_3 Parte_2 [...]
in persona del suo Controparte_2
amministratore pro tempore , con atto di citazione notificato Controparte_2
il 21 gennaio 2021, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
2) per l'effetto, condanna l' Controparte_2
in persona del suo amministratore pro tempore
[...] Controparte_2
, al pagamento, in favore di e , in solido tra di loro,
[...] Parte_1 Parte_2
degli importi quantificati nella relazione peritale depositata il 21 giugno 2023, a firma pagina 13 di 14 del CTU ing. 1) € 4.136,49, oltre IVA, per i lavori di ripristino della Per_2
pavimentazione; 2) € 1.320,00 per i costi relativi al temporaneo trasferimento degli attori durante l'esecuzione dei lavori;
3) € 6.234,00 per i danni da deprezzamento dell'immobile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì dell'evento fino al soddisfo;
3) condanna l' Controparte_2
in persona del suo amministratore pro tempore , al
[...] Controparte_2
pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Marco Ruggiero, dichiaratosi anticipatario, che si liquidano in € 406,50 per spese borsuali e in € 5.928,00 per compensi,
oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP;
4) condanna l' Controparte_2
in persona del suo amministratore pro tempore al
[...] Controparte_2
pagamento, in favore di e , di una somma equitativamente Parte_1 Parte_2 determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura di € 1.976,00, oltre al solo rimborso forfettario al 15%;
5) pone definitivamente le spese di CTU del presente giudizio a carico della
[...]
in persona del suo Controparte_2 amministratore pro tempore , con diritto di e Controparte_2 Parte_1
, in solido tra di loro, di ripetere direttamente nei confronti della società Parte_2
convenuta quanto a tale titolo eventualmente già versato.
Sentenza resa all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 20 maggio 2025 Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
pagina 14 di 14