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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 53/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ZERPELLONI MELANIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale in data 28/11/2017 di comparizione personale dei coniugi, con l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Modena a vivere separati;
verbale seguito dalla sentenza definitiva di separazione giudiziale n. 1624/2020 pubbl. il 16/12/2020 nep procedimento rg n. 7575/2017;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: “
1) Pronunciarsi il divorzio tra i e quindi lo scioglimento del matrimonio civile contratto Pt_3
in Lecce il 03.10.2002 con atto n. 359 P. 2 S. A, dandosi atto che gli stessi continueranno a vivere separati e liberi di risedere dove riterranno opportuno, e disporsi la trascrizione del relativo provvedimento a cura della Cancelleria nei preposti registri anagrafici e dello stato civile territorialmente competenti.
2) Darsi atto che i sono economicamente autosufficienti e comunque dotati di buona Pt_3
salute e piena capacità lavorativa anche equivalente, e che ognuno di essi ha intrapreso nuova
e stabile relazione e convivenza con partner terzi, per cui nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno di divorzio, né a nessun altro titolo, sicchè ognuno provvederà integralmente per sé.
3) Darsi atto che i hanno già suddiviso tra loro tutti i beni mobili e immobili, nonché Pt_3
conti correnti e/o titoli e/o depositi che erano comuni, per cui non hanno più nulla altro reciprocamente a che pretendere.
4) Darsi atto che il figlio , ormai maggiorenne, è economicamente autosufficiente, Persona_1
per cui nulla è dovuto a titolo di mantenimento e/o spese extra dello stesso dai né Pt_3
all'uno nei confronti dell'altro, né al figlio direttamente.
5) Le spese e i compensi del presente giudizio sono integralmente a carico del sig. Lega Parte_1
”.
[...]
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
pagina 2 di 3 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in LECCE il
07/10/2002 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nata a [...] il [...]
[...]
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LECCE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2002 Atto n. 359 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/04/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 53/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ZERPELLONI MELANIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale in data 28/11/2017 di comparizione personale dei coniugi, con l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Modena a vivere separati;
verbale seguito dalla sentenza definitiva di separazione giudiziale n. 1624/2020 pubbl. il 16/12/2020 nep procedimento rg n. 7575/2017;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: “
1) Pronunciarsi il divorzio tra i e quindi lo scioglimento del matrimonio civile contratto Pt_3
in Lecce il 03.10.2002 con atto n. 359 P. 2 S. A, dandosi atto che gli stessi continueranno a vivere separati e liberi di risedere dove riterranno opportuno, e disporsi la trascrizione del relativo provvedimento a cura della Cancelleria nei preposti registri anagrafici e dello stato civile territorialmente competenti.
2) Darsi atto che i sono economicamente autosufficienti e comunque dotati di buona Pt_3
salute e piena capacità lavorativa anche equivalente, e che ognuno di essi ha intrapreso nuova
e stabile relazione e convivenza con partner terzi, per cui nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno di divorzio, né a nessun altro titolo, sicchè ognuno provvederà integralmente per sé.
3) Darsi atto che i hanno già suddiviso tra loro tutti i beni mobili e immobili, nonché Pt_3
conti correnti e/o titoli e/o depositi che erano comuni, per cui non hanno più nulla altro reciprocamente a che pretendere.
4) Darsi atto che il figlio , ormai maggiorenne, è economicamente autosufficiente, Persona_1
per cui nulla è dovuto a titolo di mantenimento e/o spese extra dello stesso dai né Pt_3
all'uno nei confronti dell'altro, né al figlio direttamente.
5) Le spese e i compensi del presente giudizio sono integralmente a carico del sig. Lega Parte_1
”.
[...]
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
pagina 2 di 3 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in LECCE il
07/10/2002 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nata a [...] il [...]
[...]
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LECCE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2002 Atto n. 359 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/04/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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