Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3551 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 27.3.2025 e vertente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lorenzo;
appellante e
in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rosa Quarta.
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 2059/2024, del 19.4.2024, pubblicata il 22.4.2024.
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ex art. 189 c.p.c. per l'udienza del 27.03.2025
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che in data 22.3.2021, alle ore 10:30 circa, è Parte_1 incappata in un tratto di manto stradale sconnesso mentre percorreva a piedi
Piazzetta Ugo Foscolo, nel centro abitato di Monteroni di Lecce, cadendo rovinosamente su di una pianta di agave presente nei pressi delle aiuole antistanti il civico 9 di tale piazzetta. In seguito a tale caduta, l'attrice è stata trasportata presso il Nosocomio di Copertino, ove i sanitari le hanno riscontrato una ferita lacero contusa sul dorso della mano sinistra (cfr. all. n. 3, atto di citazione, fasc. I grado: “flc strato cutaneo superfice dorsale mano sn non lesioni tendinee o vascolari”). ha individuato la causa della sua caduta nella Parte_1 sconnessione ricoperta d'acqua presente nel manto stradale che percorreva, sconnessione non manutenuta né segnalata dal CP_1
L'attrice ha, quindi, convenuto in giudizio il in persona del Controparte_1 sindaco p.t., innanzi al Giudice di Pace di Lecce, al fine di chiedere l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. e, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., in capo all'ente comunale per il sinistro occorsole nonché la condanna del medesimo ente al risarcimento in suo favore dei danni patiti in conseguenza dello stesso, danni quantificati in € 3.226,94, con vittoria delle spese del giudizio.
Si è costituito il in persona del sindaco p.t., chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda attorea perché infondata sia nell'an che nel quantum. Nello specifico, la difesa di parte convenuta ha dedotto che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva dell'attrice, in quanto le condizioni di visibilità erano buone (ore
10:30 del mattino), il diverso colore del “rattoppo” rendeva immediatamente percepibile la sconnessione presente nel manto stradale, l'attrice percorreva un tratto di strada riservato alla sosta dei veicoli e non destinato al transito dei pedoni.
In subordine, il ha chiesto l'accertamento del concorso di colpa in capo CP_1 all'attrice nella causazione del danno.
Il giudice di pace di Lecce ha rigettato la domanda attorea, ritenendo non sussistente il nesso eziologico tra il bene in custodia all'ente comunale e l'evento dannoso dedotto dall'attrice ed evidenziando che la condotta negligente e
2 imprudente della medesima parte attrice ha integrato i requisiti del caso fortuito.
Il giudice di pace ha poi compensato le spese di lite e posto a carico esclusivo di parte attrice le spese di c.t.u.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la deducendo, quali motivi Parte_1 di gravame, la violazione e falsa applicazione da parte del giudice di prime cure degli artt. 2051 c.c. e 116 c.p.c. e censurando, in particolare, l'omessa valutazione della sporgenza e dell'omessa potatura della pianta d'agave dall'aiuola e della circostanza che il tratto di manto stradale sconnesso in cui è incappata fosse ricoperto d'acqua. A sostegno di tali doglianze, l'appellante ha rinviato all'esame della documentazione fotografica allegata e a quanto emerso dalle prove testimoniali, insistendo per l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., in capo al con Controparte_2 riduzione della pretesa risarcitoria nella misura di € 2.359,97, alla luce dei danni quantificati nella c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado e, in subordine, nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. L'appellante, infine, ha censurato la decisione del giudice di pace in ordine alle spese del giudizio, chiedendo di porre a carico esclusivo del le spese di Controparte_2
c.t.u., liquidate nell'importo di € 400,00, oltre accessori, e il riconoscimento dei compensi sia del primo che del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito con propria comparsa il in persona del Controparte_1 sindaco p.t., chiedendo il rigetto dell'appello. In via preliminare, la difesa di parte appellata ha eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gravame per aver parte appellante omesso, in relazione agli specifici capi della decisione impugnata,
l'indicazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado nonché delle circostanze su cui si fonderebbe la dedotta violazione di legge. Nel merito, la difesa dell'ente ha chiesto la conferma della pronuncia, ritenendo corretto l'iter logico-giuridico prospettato da giudice di prime cure e, nello specifico, affermando la correttezza della ritenuta sussistenza del caso fortuito individuato nella condotta colposa della . Parte_1
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di I grado ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.3.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
3 ***
L'appello è infondato e non merita di essere accolto.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della parte appellata circa l'omissione da pare dell'appellante degli elementi di cui all'art. 342 c.p.c. (cfr. p. 4 comparsa di costituzione Controparte_1
L'atto di appello è assolutamente carente dei requisiti richiesti dall'art. 342 cpc perché rispetto alla individuazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare non sono altrettanto evidenziate le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” nonché p.
2-3 comparsa conclusionale del medesimo CP_1
“Ebbene, le Sez. Unite hanno affermato che l'interpretazione degli artt. 343 e 434
c.p.c., nel testo di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, deve essere effettuata nel senso che l'impugnazione individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi dei relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato. L'appellante avrebbe dovuto individuare specificamente gli errori che assume essere presenti nella sentenza di primo grado
e, quindi, “le parti della sentenza che intende siano modificate”, rappresentando il nesso causale tra errori denunciati e decisione impugnata, e la disposizione che si intende conseguire dal Giudice del gravame”).
La norma evocata dalla difesa di parte appellata dispone, al primo comma, che
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo
163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tale disposizione è stata interpretata sia dalla giurisprudenza di Legittimità sia dalla giurisprudenza di merito nel senso di ritenere che “I motivi dell'impugnazione
- prima e dopo il 2012 - devono non solo indicare il quantum appellatum, ma anche
4 il quia: il motivo d'appello deve allora individuare le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette. In breve, si può dire, schematizzando, che il motivo di appello è specifico quando, esaminato ex ante, è idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico- giuridica. Insomma, è motivo specifico quello che, valutato ex ante, ossia prima ancora della verifica di fondatezza, possiede l'attitudine a scardinare la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata. La specificità si riassume, dunque, in ciò, tra il motivo e la sentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, di reciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, allora la sentenza impugnata è necessariamente errata. Non è superfluo aggiungere che il concetto di specificità del motivo di appello e che il legislatore del
2022 ha non solo espressamente ripristinato ma anche ampiamente rafforzato, non manifesta alcunché di formalistico od eccessivamente rigido e severo, ed anzi esso costituisce valorizzazione dei poteri delle parti, il che è perfettamente in armonia con principi basilari del nostro processo civile, quali il principio dispositivo, che si realizza anche attraverso la necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ed il principio del contraddittorio” (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/05/2024, n.13565).
Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Ciò che il nuovo testo dell'articolo 342 del Cpc esige
è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi
5 soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. In particolare, nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa”
(Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n.18309).
Tali principi sono stati, altresì, recepiti da recentissime sentenze di merito: “La specificità dei motivi di appello non richiede l'utilizzo di formule sacramentali purché risultino chiaramente individuabili i punti della sentenza oggetto di contestazione. A pena d'inammissibilità, l'impugnazione deve delineare in modo preciso le questioni e
i punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le motivazioni adottate dal giudice di primo grado” (Corte appello Bologna sez. I, 04/11/2024,
n.2047)
Nel caso in esame, l'appellante ha dedotto, in relazione alla pronuncia del giudice di pace, la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cc - Valutazione delle prove ex art. 116 cpc” per aver “Il Giudice di primo grado, in riferimento all'art. 2051 ha motivato: “Sulla spinta della dottrina, a seguito di un lungo periodo di pronunce contrastanti la giurisprudenza ormai da qualche anno è giunta a riconoscere natura oggettiva alla figura speciale di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., abbandonando così la teoria della responsabilità “per colpa presunta” (in tal senso la innovativa pronuncia della
Cassazione civile, sez. III, sentenza 09.05.2012 n° 7037, per l'integrazione della fattispecie con la valutazione dell'apporto causale del danneggiato, equiparato al
6 fortuito, crf Cass. 3640/13 – 14.02.13)” ritenendo che il giudice di prime cure “ha omesso di considerare che la responsabilità oggettiva dell'Ente sussiste in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente alla produzione del danno dalla condotta del danneggiato o di un terzo” (cfr. p. 3 atto di appello).
L'appellante ha, poi, censurato l'iter-logico giuridico seguito dal giudice di prime cure in ordine alla condotta colposa tenuta dalla danneggiata tale da integrare il caso fortuito ed elidere il nesso di causalità tra bene in custodia e danno: “E tanto
è in contrasto con quanto affermato dal Giudice di prime cure, il quale nella motivazione ha evidenziato “Nella causazione del danno sono intervenuti fattori che hanno interrotto quel nesso eziologico necessario perché possa attribuirsi la responsabilità dell'accaduto all'ente pubblico proprietario della strada, mentre proprio l'attrice avrebbe dovuto adottare quel grado di diligenza necessario per
l'avvistamento tempestivo di ostacoli presenti sulla propria traiettoria al fine di evitare l'evento dannoso, posto che vi erano condizioni di evidenza del piano di calpestio ed è impossibile che né il teste, né il pedone, dichiarazioni raccolte nei verbali d'udienza e dagli stessi controfirmate, non si accorgessero della precarietà del transito in quel punto. Si deve pertanto concludere che nell'area dei fattori causali si sia inserito il comportamento del danneggiato ed il fattore accidentale che ha interrotto il nesso”. Tra l'altro, proprio nella fattispecie il Giudice omette di considerare che tutti i testimoni hanno dichiarato che la strada era bagnata per cui il tratto di strada in questione era coperto dall'acqua!” (p. 5 atto di appello).
L'appellante ha, infine, spiegato perché ritiene viziata sotto il profilo dei principi giuridici regolanti la materia la decisione del giudice di pace: “I detti principi sono stati del tutto elusi dal Giudice di primo grado il quale ha addebitato la responsabilità al solo pedone il quale, in maniera del tutto ignara di quanto sarebbe avvenuto, transitava in un'area di proprietà comunale, dopo aver parcheggiato la propria autovettura al fine di recarsi al vicino Tabacchino, seguendo pertanto la strada più breve ed incappando in una buca sul manto stradale disconnesso, completamente coperta dall'acqua, per poi cadere rovinosamente su di una pianta di agave sporgente! Sul punto si richiama la sentenza impugnata: “Si deve pertanto concludere che nell'area dei fattori causali si sia inserito il comportamento del
7 danneggiato ed il fattore accidentale che ha interrotto il nesso causale tra la sconnessione del manto stradale e il danno verificatosi, facendo venir meno il criterio di imputabilità del fatto all'ente che ha la manutenzione della strada, nonché del verde” (cfr. pp.
5-6 atto di appello).
Appare evidente, dunque, che l'appellante ha enunciato in maniera specifica i motivi di impugnazione indicando i passaggi della sentenza del giudice di pace oggetto di gravame, precisando quali norme di legge assume essere state violate
(2051 c.c. e 116 c.p.c.) e specificando, altresì, quali siano le censure mosse alla ricostruzione giuridica e argomentativa seguita dal giudicante sia in fatto che in diritto. Pertanto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal
[...] deve essere rigettata. CP_1
Venendo al merito delle doglianze di parte appellante è necessario osservare quanto segue.
Come esposto in premessa, la controversia in esame attiene alla determinazione della responsabilità per la caduta di , verificatasi in data Parte_1
22.03.2021, alle ore 10:30 circa, sul tratto di strada antistante il civico 9 di piazzetta Ugo Foscolo, nel Comune di Monteroni di Lecce.
L'attrice ha dedotto che tale caduta è stata provocata da una sconnessione sita nel manto stradale, sconnessione ricoperta d'acqua e non segnalata dal e, CP_1 pertanto, non visibile.
A fondamento della sua domanda, l'appellante ha allegato n. 6 rilievi fotografici ritraenti lo stato dei luoghi (cfr. all. 8, atto di citazione, fasc. I grado) e, in ordine alla dinamica del sinistro, ha fatto proprie le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Il appellato ha ritenuto infondata tale domanda in quanto la sconnessione CP_1 sarebbe stata pienamente visibile e, come tale, evitabile secondo l'ordinaria diligenza esigibile in capo all'utente medio.
Il giudice di pace ha rigettato la domanda attorea ritenendo integrato il caso fortuito ex art. 2051 c.c. sul presupposto che la condotta colposa della danneggiata abbia eliso il nesso di causalità tra bene in custodia e danno e ciò in quanto il pericolo sul manto stradale era evidente e come tale evitabile con l'ordinaria diligenza (cfr.
p. 3 pronuncia impugnata: “Da ciò si evince che nella causazione del danno sono intervenuti fattori che hanno interrotto quel nesso eziologico necessario perché possa
8 attribuirsi la responsabilità dell'accaduto all'ente pubblico proprietario della strada, mentre proprio l'attrice avrebbe dovuto adottare quel grado di diligenza necessario per l'avvistamento tempestivo di ostacoli presenti sulla propria traiettoria al fine di evitare l'evento dannoso, posto che vi erano condizioni di evidenza del piano di calpestio ed è impossibile che né il teste, né il pedone, dichiarazioni raccolte nei verbali d'udienza e dagli stessi controfirmate, non si accorgessero della precarietà del transito in quel punto”). A tale conclusione il giudice di pace giunge argomentando che “Ebbene, applicando tali principi al caso di specie e valutando le dichiarazioni rese dai testi escussi, non è dato desumere che parte attrice abbia subito danni a causa della presenza inerte del non meglio specificato dissesto del piano di calpestio della strada asfaltata “non segnalato” e non immediatamente visibile, sconnessione posta a ridosso di un'aiuola adiacente alla porzione di strada destinata allo stallo dei veicoli, il piano battuto destinato al transito dei veicoli, inspiegabilmente a determinare la caduta e lesione dell'attrice (sconnessione se non del tutto evidentissima, certamente prevedibile, non provata la ineluttabilità di tale attraversamento per parte attrice, che disponeva invece, eventualmente, di piano di calpestio integro, quale l'asfalto oltre la zona di sosta dei veicoli, ad esempio – non è chiaro se vi fossero strisce pedonali, se vi fossero ulteriori disconnessioni), quanto piuttosto, si deve ritenere, a parere di questo giudicante, che l'evento verificatosi è “ evento casuale” dell'azione, in quanto esso è conseguenza non probabile dell'azione stessa, pur essendone stata questa in concreto condicio sine qua non” (cfr. pp.
2-3 pronuncia impugnata).
Di tale decisione, la ha censurato la violazione e falsa applicazione Parte_1 dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. esponendo che il giudice di primo grado non ha considerato, ai fini della valutazione sul nesso di causalità tra bene in custodia e danno, il duplice profilo di responsabilità circa l'omessa segnalazione della buca e l'omessa potatura dei rami sporgenti e pericolosi dell'agave presente nell'aiuola da parte del nonché di non aver tenuto in considerazione quanto CP_1 dichiarato dai testimoni, i quali hanno confermato la dinamica della caduta e la circostanza che la sconnessione fosse ricoperta d'acqua (cfr. quanto dichiarato dal teste : “ricordo che il manto stradale era bagnato e non erano Testimone_1 abbastanza visibili le buche presenti poiché coperte dall'acqua”).
9 La decisione del giudice di prime cure è immune da vizi sia sul piano dell'inquadramento giuridico della fattispecie sia sul piano logico e argomentativo.
In primo luogo, si osserva che correttamente il Giudice di Pace ha ricondotto la responsabilità di cui si verte nell'ambito dei danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c.. In secondo luogo, ha correttamente richiamato i recenti indirizzi giurisprudenziali in forza dei quali la responsabilità prevista da tale norma deve essere qualificata in termini di responsabilità oggettiva talché sussiste a carico del danneggiato il solo onere di provare il nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento di danno, mentre spetta in capo al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito, quest'ultimo potendo essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato. Infine, il Giudice di Pace ha concluso ritenendo la condotta colposa della idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e Parte_1
l'evento dannoso sul presupposto l'attrice, adottando la norma diligenza, avrebbe agevolmente evitato sia la non meglio precisata sconnessione sia l'evidente pianta d'agave sporgente dall'aiuola.
Sul punto, recenti arresti hanno confermato che quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere anche possibile l'ipotesi che detta condotta interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024: “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del
10 custode”) e ancora si veda Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 14228 del 23/05/2023: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data
l'ampiezza del sedime)”.
Orbene, nel caso in esame, ricorre proprio quest'ultima fattispecie così come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure e ciò per un triplice ordine di ragioni.
Innanzitutto, in ragione della piena visibilità dei pericoli (sconnessioni e pianta d'agave) in quanto l'evento si è verificato alle 10:30 del mattino (come confermato dalla stessa appellante in sede di interrogatorio formale: “è vero che il sinistro è avvenuto intorno alle 10:30 del 22.3.21 a nei parcheggi vicino al CP_1
Cimitero”). La piena visibilità è confermata altresì dal teste il quale, Testimone_2 nonostante stesse ad una decina di metri di distanza dal luogo dell'evento, non solo ha visto chiaramente la dinamica del sinistro ma ha pure riconosciuto la pianta d'agave (“è vera la circostanza sub n. 1 capitolata nell'atto di citazione. In particolare, quando è avvenuto il sinistro uscivo dal tabacchino. Ero distante dalla signora e dal luogo del sinistro una decina di metri” … “confermo la circostanza sub 2 dell'atto di citazione e vedevo la signora che cadeva e si rimetteva subito in piedi. Riconosco i luoghi come da foto allegate nel fascicolo a parte convenuta” … “è vera la circostanza sub 4 di cui all'atto di citazione perché la pianta era ben visibile, con gli aculei sporgenti, così come le foglie che ricadono sulla strada, come da foto allegate” …
“ricordo che nel momento del sinistro non stava piovendo però la strada era bagnata per la pioggia caduta in precedenza”).
In seconda istanza, in ragione della conoscibilità dei luoghi da parte della danneggiata. Sul punto, l'attrice afferma che “non so dire con precisione a che distanza è situata la mia casa, ma confermo di risiedere in via Pola a Monteroni di
Lecce. Non mi regolo sulla distanza in km” … “non vado mai dove è successo il sinistro”. Tali circostanze appaiano alquanto inverosimili, da un lato, perché via
11 Pola dista circa 400 metri, 5 minuti a piedi, dal luogo del sinistro e, dall'altro, perché in piazzetta Ugo Foscolo vi è il parcheggio del Cimitero nonché il tabacchi presso cui la stessa attrice afferma di doversi recare nel giorno dell'evento (cfr. p. 1 atto d'appello e p. 1 atto di citazione: “1) In data 22/03/'21, alle ore 10,30 circa
l'odierna attrice, dopo aver parcheggiato la propria autovettura, transitava a piedi in piazzetta U. Foscolo, a Monteroni di Lecce, per recarsi presso il vicino Tabaccaio”.
Da ultimo, in ragione del rattoppo effettuato nel manto stradale il quale, per differenza cromatica e composizione del sedime, rendeva immediatamente ed agevolmente percepibili le sconnessioni che ne caratterizzano il perimetro.
Dalle stesse fotografie prodotte da parte attrice emerge che la sconnessione è immediatamente visibile anche a distanza di metri, essendo di colore diverso dal resto del manto stradale. I testimoni hanno confermato che l'asfalto era bagnato, ma non che la zona in cui si è verificata la caduta fosse allagata: solo a fronte di un allagamento, con acqua esistente per diversi cm, sarebbe stato possibile coprire la sconnessione del manto stradale e renderla non visibile. Di tanto, tuttavia, non vi è alcuna prova.
Va poi evidenziato che la caduta si è verificata sull'area destinata al parcheggio dei veicoli, tra le linee bianche verticali che delimitano lo spazio riservato a ciascuna auto, in prossimità del cordolo e dinanzi a una pianta d'agave assolutamente visibile anche da molti metri. L'attrice ha scelto volontariamente di circolare sull'area destinata al parcheggio dei veicoli, anziché percorrere le strisce pedonali presenti e raggiungere il marciapiede, e di procedere rasentando il cordolo e l'agave, con ciò esponendovi volontariamente al pericolo.
Ad ogni modo, deve rilevarsi in punto di fatto che le modalità dell'incidente non risultano sufficientemente accertate alla stregua della documentazione prodotta in atti e della ricostruzione effettuata negli scritti di parte appellante.
In primo luogo, le foto prodotte dall'appellante ritraggono lo stato dei luoghi in una situazione in cui gli stessi sono privi dell'acqua che, in tesi di parte appellante, avrebbe coperto sconnessioni e buca nel manto stradale talché, anche solo in via di mera ipotesi, è preclusa qualsiasi valutazione al giudicante in ordine all'effettiva incidenza della pioggia caduta sulla visibilità delle sconnessioni e della buca. I testimoni, infatti, hanno espresso mere valutazioni, senza mai dichiarare che la
12 strada fosse allagata e l'ampia sconnessione con rattoppo fosse pertanto a sua volta sommersa dall'acqua e non visibile in pieno giorno.
In secondo luogo, dalla lettura degli atti di causa di parte appellante/ attrice in primo grado emergono alcune incongruità che non chiariscono con precisione la dinamica e la causa del sinistro. Invero, nell'atto di citazione, l'attrice espone a p.
1 che “incappava nel manto stradale sconnesso, coperto dalla pioggia caduta”.
Sempre a p. 1 afferma che il “non ha provveduto alla segnalazione e/o CP_1 riparazione a regola d'arte del mando stradale risultato sconnesso” proseguendo ad argomentare in ordine ad una non meglio individuata sconnessione nel manto per tutto l'atto introduttivo. Tuttavia, a p. 8 del medesimo, l'attrice nel capitolare le circostanze da sottoporre ai testimoni espone che “La SI.ra , giunta nei Parte_1 pressi delle aiuole, nella parte prospiciente il civico 9, incappava nel manto stradale sconnesso ed in particolare nella buca che mi viene mostrata in foto, coperta dalla pioggia […]”.
Nell'atto d'appello e nella comparsa conclusionale si rileva la medesima incertezza in ordine all'esatta individuazione della causa della caduta e cioè se questa debba essere individuata nella buca al ridosso dell'aiuola o nelle diverse sconnessioni longitudinali dovute ad un intervento di rattoppo del manto. A p. 1 dell'atto d'appello si legge sempre che l'attrice “[…] incappava nel manto stradale sconnesso, coperto dalla pioggia caduta […]” mentre a p. 3 si legge che “In realtà è bene evidenziare che nella fattispecie il è responsabile sotto un Controparte_1
DUPLICE PROFILO ex art. 2051 cc: la buca sul manto stradale e la pianta di agave sporgente che di fatto ha costituito un pericolo per la sicurezza e la incolumità del passante: aspetto completamente omesso dal Giudice di prime cure” e ancora a p. 6 si legge che “ […] dopo aver parcheggiato la propria autovettura al fine di recarsi al vicino Tabacchino, seguendo pertanto la strada più breve ed incappando in una buca sul manto stradale disconnesso, completamente coperta dall'acqua, per poi cadere rovinosamente su di una pianta di agave sporgente!” e, infine, a p. 10 si legge “LA
DETTA ERA ASSOLUTAMENTE NON SEGNALATA NÉ VISIBILE;
IL MANTO Pt_2
STRADALE SCONNESSO COMPLETAMENTE COPERTO DALL'ACQUA E,
SOPRATTUTTO, LA PIANTA DI AGAVE ERA PERICOLOSA PER LE FOGLIE
PROVVISTE DI GROSSI ACULEI E, NELLA FATTISPECIE SPORGENTI NELLA
PUBBLICA PIAZZA, PRIVE DI OGNI E QUALSIVOGLIA RIPARO E/O PROTEZIONE”.
13 L'attrice ha confessato di aver scelto la strada “più breve”, senza tuttavia precisare che si tratta di area interdetta alla circolazione dei pedoni e espressamente delimitata per il parcheggio dei veicoli e senza menzionare, dunque, che la strada più breve l'ha portata a transitare in un punto della strada che non avrebbe dovuto prevedere pedoni. La stessa pianta di agave, visibile a distanza di molti metri, non avrebbe potuto costituire un pericolo per un pedone attento, non solo per la sua chiara visibilità, ma anche perché nessun pedone si sarebbe dovuto trovare in quel punto.
In definitiva, alcuna censura può essere mossa al giudice di prime cure e, pertanto,
l'appello non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 147/2022 e dell'assenza dell'espletamento della fase istruttoria, in ragione della semplicità delle questioni, del rigetto dell'eccezione preliminare presentata dal e della CP_1 natura documentale del procedimento.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater TUSG per l'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 3551/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2059/2024 del
19.4.2024, pubblicata il 22.4.2024, del Giudice di Pace di Lecce;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 secondo grado di giudizio in favore del liquidate in € Controparte_1
€ 852,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater TUSG.
Lecce, 28.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Mele
Provvedimento redatto su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo dott. Giacomo
Minerva, con la supervisione del magistrato titolare
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