Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/05/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Maria Laura Morello Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 715/2023 avverso la sentenza n. 221/2023 del
29.03.2023 e pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Savona nella causa
R.G.3227/2019
Tra
E , rappresentati e difesi dall'Avv.ti Faedda Parte_1 Parte_2
Silvia e OC NI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Albenga (SV),
Via Papa NI XXXIII n. 88/3
- APPELLANTI
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Vallerga ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio in Genova Via Martin Piaggio n. 17/1
APPELLATO
E rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianluigi Bruzzone ed elettivamente CP_2
domiciliato presso lo studio Farinetti in Genova Viale Sauli n. 39/10
APPELLATO
E
Controparte_3
[...]
E
[...] Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI:
b) Chiedere informazioni scritte alla P.A.
(Comune di Albenga) su tali circostanze;
In via preliminare, dichiarare nulla la sentenza impugnata per difetto di motivazione e perché assunta – per quanto riguarda la violazione delle distanze di regolamento e di PRG – in violazione del principio della domanda;
Nel merito:
1 - dichiarare che la costruzione realizzata dagli esponenti non lede le distanze dalla costruzione antistante dettate dall'art. 9 del D.M. 1444/1968, quanto meno dall'entrata in vigore dell'art. 2bis c. 1ter e/o dall'entrata in vigore dell'art.2bis c. 1 quater del DPR380/2001 e successive modificazioni e/o integrazioni;
2 - dichiarare che la costruzione realizzata dagli esponenti non lede le disposizioni sulle distanze dettate da P.R.G. e/o Regolamento edilizio, perché derogate dalla Legge Regionale 24/2001 vigente al momento della sua realizzazione e, comunque, perché conforme al disposto dell'art. 2 bis c. 1 ter e/o dell'art.
2- bis c. 1 quater del DPR 380/2001 e successive modificazioni e/o integrazioni;
3 -revocare conseguentemente l'ordine di demolizione/arretramento;
4 - porre le spese di primo e secondo grado a carico di parte appellata”.
PER L'APPELLATO : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiecta,
i. in via preliminare, respingere l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 Parte_2
perché inammissibile (ex art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c.), per le ragioni esposte
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta in appello datata 19.10.2023, confermando integralmente la sentenza n. 221/2023 del Tribunale di Savona pubblicata il 29.03.2023; ii. nel merito, respingere l'appello proposto dai Sig.ri e perché Parte_1 Parte_2
infondato in fatto ed in diritto, nonché carente di prova, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta in appello datata 19.10.2023, confermando integralmente la sentenza n. 221/2023 del Tribunale di Savona pubblicata il 29.03.2023; iii. in ogni caso, con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali del presente grado di giudizio”.
PER L'APPELLATO CP_2
2 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
con riferimento alla specifica posizione del conchiudente il quale non ha os ad CP_2 loquendum sull'appello proposto dai Signori e dare atto che non risulta Pt_1 Pt_2 impugnato il capo di sentenza “2. rigetta tutte le altre domande proposte dall'attore;”, quindi dare atto dell'intervenuto giudicato e pertanto confermare in parte qua la sentenza n. 221/2023 del Tribunale di Savona, pubblicata il 29-3-2023, in ogni caso respingendo ogni eventuale appello – domanda da chicchessia proposta nei confronti del conchiudente stesso siccome inammissibile nonché comunque infondato nel merito;
con il favore delle spese processuali del presente secondo grado di giudizio, oltre oneri di legge, ovvero con la loro compensazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona i sig.ri Sig. Controparte_1
, , Parte_1 Parte_2 Controparte_3 Controparte_4
ed il Sig. esponendo di essere proprietario dell'immobile sito in Albenga, CP_2
Via Genova n. 43/7, piano terzo, acquistato tramite atto di compravendita a rogito Notaio Per_1
in data 7/2/2002 (Rep. n. 44681, Racc. n. 9908) e che i signori e Controparte_3 [...]
, a loro volta, erano proprietari, in regime di comunione legale dei beni, Controparte_4
dell'immobile sito in Albenga, Via Genova n. 43/5, piano secondo, censito al Catasto Fabbricati al foglio 20, particella 50, sub. 50 e ubicato al piano sottostante rispetto all'immobile del Sig.
. Invece, i signori e erano proprietari, in regime di CP_1 Parte_1 Parte_2
comunione legale dei beni, dell'immobile sito nel Comune di Albenga, Via Genova SNC, piano
1-2, censito al NCEU foglio 20, particella 50, sub. 48, frontistante alla proprietà . Il sig. CP_1
infine, era proprietario dell'immobile sito nel Comune di Albenga, Via Genova n. 43, CP_2
piano 1, censito al Catasto fabbricati del medesimo comune, al foglio 20, particella 50, sub. 46, sottostante rispetto all'appartamento dell'attore.
5. Tutti i suddetti immobili erano stati oggetto di lavori negli anni 2004/2005 e, in particolare: l'immobile in proprietà e era Pt_1 Pt_2
stato oggetto di un intervento di recupero a fini abitativi del sottotetto e dei volumi esistenti, ai sensi della L.R. n. 24 del 6 agosto 2001, ottenuto con l'innalzamento del preesistente tetto (sia di gronda che di colmo); l'immobile del era stato oggetto di un intervento di recupero CP_2
di una tettoia come fabbricato coperto ad uso abitativo e conseguente trasformazione della stessa (e di parte del fabbricato) in lastrico solare munito di parapetto, e quindi in un terrazzo calpestabile a servizio in parte degli immobili in proprietà dei Signori e, in Controparte_5
parte, dell'immobile in proprietà Lamentava, pertanto, parte attrice che le opere Parte_3
realizzate e, conseguentemente, gli immobili ad oggi in proprietà degli odierni convenuti
3 violavano la normativa sulle distanze imposta dalla legge, in palese danno dei diritti sanciti in capo al Sig. . CP_1
Ciò premesso, il sig. chiedeva che i sig.ri CP_1 Controparte_3 Controparte_4
e fossero condannati, per quanto di rispettiva spettanza, a demolire le opere CP_2 eseguite in relazione al lastrico/terrazzo dell'unità immobiliare in oggi proprietà del convenuto
, e consistite nella demolizione dell'esistente tettoia, nell'innalzamento del CP_2
nuovo solaio di copertura (terrazzo di proprietà in parte dei Sig. ed in parte di Parte_3
proprietà dei Sigg. ) ed aumento della superficie abitativa (in luogo della Controparte_5
tettoia in oggi vi sono dei locali) ed all'arretramento a distanza di 10 mt. dalla parete della antistante unità di proprietà attorea del fabbricato costruito in sopraelevazione, precisando che il manufatto si trova in zona B dello Strumento Urbanistico.
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande.
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa dei sig.ri e CP_3 Controparte_3
richiesta dal CP_2
Il Tribunale disponeva quindi CTU ed all'esito, in parziale accoglimento della domanda, condannava i convenuti e ad arretrare il nuovo corpo di fabbrica dell'alloggio Pt_1 Pt_2
di loro proprietà per cui è causa fino a raggiungere la distanza prescritta dalla legge e dai vigenti regolamenti urbanistici ed edilizi rispetto all'alloggio di proprietà dell'attore.
Rigettava tutte le altre domande proposte dal sig. e compensava tra le parti le spese di CP_1
lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano appello impugnando la decisione del Tribunale, chiedendone la riforma, ed in via cautelare domandando la sospensione dell'esecutività della sentenza stessa.
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 CP_2
e la conferma della sentenza di primo grado, precisando, altresì, il che il capo della CP_2
sentenza che aveva deciso sulle domande proposte nei suoi confronti non era oggetto di impugnazione e pertanto la notificazione dell'appello valeva come mera litis denuntiatio.
La Corte di Appello, con ordinanza del 15.11.2023, sospendeva l'esecutività della sentenza impugnata e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 21.1.2025, concedendo i termini di legge ex art. 352 cpc. Con ordinanza del 22.01.2025 la causa era trattenuta in decisione, riservando la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Questi i motivi di appello esposti dalla parte appellante: 1) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 cpc – Ultrapetizione – Omessa motivazione;
2) Violazione della legge della
Regione Liguria n. 24 del 2001 in relazione ai regolamenti integrativi del codice civile;
3)
Inapplicabilità dell'art. 9 del D.M. 1444/1968. Illegittimità dell'ordine di demolizione/arretramento; 4) Violazione dell'art. 2 bis, c. 1 ter, introdotto dall'art. 10 c. 1 lett.
A D.L. 76/2020; 5) Violazione del principio della prevenzione – inapplicabilità dell'art. 9 D.M.
1444 per essere le due costruzioni aderenti al piano sottostante.
Il Tribunale di Savona, nell'accogliere la richiesta di arretramento a distanza legale del corpo di fabbrica realizzato dai i sig.ri e in sopraelevazione a distanza inferiore rispetto Pt_1 Pt_2
a quella prescritta dall'art. 9 del D.M. 1444/1968 rispetto all'alloggio del sig. , svolge le CP_1
seguenti osservazioni: “…va innanzitutto evidenziato che dalla CTU espletata nel corso dell'istruttoria è emerso che gli interventi eseguiti nel corpo di fabbrica in oggi di proprietà dei convenuti Sigg.ri ed hanno dato luogo ad un incremento della volumetria del Pt_1 Pt_2
corpo di fabbrica medesimo (cfr. la relazione peritale alle pagine nn. 13 e 14, ove si legge: “in merito alla superficie vi è stata una diminuzione della stessa in quanto in luogo di una porzione del sottotetto è stato ricavato un terrazzo, ovvero il terrazzo in oggi in parte di proprietà dei
Sigg. ed ed in parte dei Sigg. e Parte_1 Parte_2 Controparte_3 [...]
(v. grafici illustrativi di seguito inseriti). In merito alla volumetria vi è stato un CP_4
aumento della stessa in virtù dell'innalzamento della linea di colmo, innalzamento di circa m.
2,29. Come si può apprezzare dai grafici sopra inseriti, il colmo della copertura rispetto al piano di calpestio del piano primo risultava posto ad una quota superiore di m. 4,45 circa, mentre a seguito dell'intervento di sopraelevazione il colmo risulta ad una quota superiore pari a m. 6,74 circa (3,05+0,30+3,39)”). Il CTU ha poi accertato che il nuovo corpo di fabbrica costruito in sopraelevazione rispetto al precedente è stato realizzato ad una distanza inferiore rispetto a quella prescritta dall'art. 9 D.M. 1444/1968 ed anche rispetto a quella prescritta dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti in loco (cfr. la relazione peritale alle pagine 16 e 17, ove si legge:
“le porzioni immobiliari di cui ai punti nn. 2 e 3, ovvero l'unità immobiliare in oggi di proprietà dei Sigg. come precedentemente illustrato, sono derivate dal recupero Parte_3 dell'esistente sottotetto con elevazione dello stesso di m. 2,29. Il fronte est, fronte affacciantesi verso la proprietà della Parte attrice, risulta non finestrato (v. ripresa fotografica n° 3) ed è posto ad una distanza variabile da m. 4,06 (lato cortile) a m. 3,94 (lato Viale Liguria) rispetto alla parete finestrata del fabbricato ove ubicata l'unità immobiliare (v. grafico a lato inserito). Per quanto sopra illustrato si può relazionare che: la distanza rilevata ed accertata è inferiore alla
5 distanza stabilita dall'art. 9 del D.M. n° 1444 del 02.04.1968; la distanza rilevata ed accertata è inferiore alla distanza stabilita dalle Norme di Attuazione della Variante integrale al Piano
Regolatore Edilizio del Comune di Albenga;
la distanza rilevata ed accertata è maggiore alla distanza stabilita dall'art. 873 del Codice Civile”). Sul fatto che il corpo di fabbrica de quo, realizzato come su accennato in sopraelevazione rispetto all'edificio precedente, costituisca una vera e propria nuova costruzione ai sensi e per gli effetti della disciplina legale e regolamentare sulle distanze tra costruzioni, non possono sussistere dubbi, essendo insegnamento condivisibile della Suprema Corte quello per il quale “in tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, va qualificata come nuova costruzione, sicché deve rispettare la normativa sulle distanze vigente al momento della sua realizzazione, non potendosi automaticamente giovare del diritto di prevenzione caratterizzante la costruzione originaria, che si esaurisce con il completamento, strutturale e funzionale, di quest'ultima” (Cassazione civile
Sez. II 26/04/2017 n. 10302). Sulla base degli assunti e delle circostanze che precedono va pertanto ritenuto che i convenuti Sig.ri ed debbano essere condannati ad Pt_1 Pt_2
arretrare il nuovo corpo di fabbrica dell'alloggio di loro proprietà fino a raggiungere la distanza prescritta dalla legge e dai vigenti regolamenti urbanistici ed edilizi rispetto all'alloggio di proprietà dell'attore”.
Questo il ragionamento svolto dal Tribunale, il quale ha sufficientemente motivato le ragioni della decisione con l'ausilio delle osservazioni e degli accertamenti svolti dal CTU.
Come è noto, “In tema di distanze fra edifici”, si fa riferimento all'art. 9 comma 2 del D.M. n.
1444/1968, il quale prescrive l'obbligo di osservare una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate ed edifici antistanti. Essendo norma nazionale, l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 prevale sulle eventuali norme diverse da essa contenute nei regolamenti edilizi comunali, facendo risultare dunque illegittima ogni altra previsione regolamentare che vi si pone in contrasto.
Passando, quindi, ad esaminare l'eccepita violazione dell'art. 132 n. 4 cpc questa Corte rileva che nel caso di specie non sussiste la violazione, in quanto ben si comprende l'iter logico seguito dal Giudice per pervenire alla decisione. Infatti, l'esame della sentenza, unitamente alla lettura della CTU, richiamata nei punti rilevanti dal Tribunale, permette di comprendere il ragionamento seguito dal primo giudice per giungere alla decisione. Neppure può essere accolta l'eccezione di ultrapetizione, in quanto è certo che le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872 e 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve
6 applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza anche attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni (v. Cass. Sez. 2, 15/06/2010,
n. 14446; Cass. Sez. 2, 05/02/2020, n. 2661, in ultimo Cass. Ordinanza n. 7466 del 2023).
Con riferimento agli altri motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente essendo tra loro connessi, questa Corte ritiene necessario, al fine di applicare la normativa corretta, partire dalla circostanza che l'opera realizzata con il recupero del sottotetto, per le sue caratteristiche, deve ritenersi una nuova costruzione.
In particolare, il CTU nel proprio elaborato, alle pagg. 11 -12, rileva quanto segue: “Gli interventi edilizi, eseguiti in relazione al sottotetto dell'unità immobiliare in oggi proprietà dei convenuti e , sono consistiti nel recupero dell'esistente Parte_1 Parte_2
sottotetto, ovvero nella demolizione della preesistente copertura, nell'innalzamento della stessa e nella creazione di locali abitativi (ingresso, corridoio, soggiorno, due camere e bagno), nella riduzione della superficie esistente del sottotetto nonché nella creazione di un terrazzo in luogo di una preesistente tettoia e della porzione di tetto demolita”.
Il consulente poi conclude che: “la distanza rilevata ed accertata è inferiore alla distanza stabilita dall'art. 9 del D.M. n. 1444 del 02.04.1968”.
La Corte osserva che il presupposto di operatività dell'art. 9, co. 1 n. 2, D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 è l'essere in presenza di un nuovo edificio, come nel caso di specie, essendovi stato un aumento di volumetria, come accertato dal CTU alla pagina 14 dell'elaborato peritale.
Anche la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che in materia di distanze legali tra edifici la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione e, come tale, una nuova costruzione soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura;
ed all'uopo soggiunge che spetta al giudice del merito di volta in volta verificare, in concreto, se l'opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche ovvero se, in ipotesi, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali (Cass. Civ. n. 14883/2022, n. 14932/2008, n. 20786/2006), come correttamente rilevato anche dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Al riguardo si richiama la recente Ordinanza nr. 12535 dell'8.05.2024 della Corte di Cassazione che in merito alle opere riguardanti un sottotetto consolida il suesposto principio: “Nell'ambito delle opere edilizie, la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio di cui sussistano e
7 rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la "ricostruzione" allorché tali componenti siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, in presenza dei quali, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima (Nella specie, la S.C. ha qualificato come nuova costruzione una sopraelevazione comportante modifica della sagoma dell'edificio ed un incremento della sua superficie utile e della sua cubatura, per realizzare un sottotetto suscettibile di essere sfruttato per scopi abitativi)”.
Alla luce di tali osservazioni, questa Corte ritiene non accoglibile la tesi di parte appellante sull'inapplicabilità dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 e sulla conseguente illegittimità dell'ordine di arretramento. A fondamento di detta tesi parte appellante precisa che: “…La sentenza è impugnata nella parte/capo che dichiara che la costruzione degli esponenti viola l'art. 9, DM 1444/1968 e ne ordina la demolizione. L'art. 5 della legge di conversione del D.L. n.
32/2019, ha inserito nel comma 1 dell'articolo 5 del decreto, la lettera b-bis), secondo cui «le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9». Queste sono le zone “C”, ma il manufatto da cui non è rispettata la distanza trovasi in zona “B”, come affermato dalla stessa parte attrice in atto di citazione dove appunto scrive che la costruzione è situata in zona B, affermazione che se non vale come confessione vale certamente come ammissione…”.
In realtà, nel caso di specie va applicato l'art. 9 del DM 1444/1968 che prescrive per i nuovi edifici ricadenti in zone diverse dalla zona A ''la distanza minima assoluta di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti'' (comma 1, n. 2), mentre sono ammesse distanze inferiori solo nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche (comma 3, ultimo periodo). Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che si è in presenza di una norma inderogabile posta a garanzia di esigenze collettive connesse all'igiene e alla sicurezza, laddove la tutela del diritto di proprietà degli immobili circostanti è assicurata dalla disciplina delle distanze fra costruzioni prevista dal Codice civile.
8 La Sezione IV, 14 settembre 2017, n. 4337, del Consiglio di Stato è tornata sul tema dei limiti di distanza fra costruzioni, affermando alcuni principi innovativi e cioè: “l'art. 9, comma 1, n.
2 del DM 1444/1968 riguarda la nuova pianificazione del territorio e quindi i nuovi edifici, intendendosi per tali gli edifici o parti di essi (es. sopraelevazioni) costruiti per la prima volta.
L'art. 41 quinquies della Legge 1150/1942, del resto, ha previsto limiti inderogabili di densità edilizia, altezza distanza, ecc. ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti;
”.
Infine, non ha pregio quanto dedotto dalla parte appellante con riferimento all'introduzione della modifica all'art. 2bis c. 1 ter, introdotta dall'art. 10 co 1 del D.L. 76/2020, in quanto l'eventuale aumento della volumetria è consentito sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, e non è questo il caso trattandosi di una nuova costruzione.
Per le ragioni che precedono l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante e liquidate a favore della parte appellata secondo i parametri Controparte_1
di cui al DM 55/2014 in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre Iva (se dovuta), Cpa e spese forfettarie al 15%.
Le spese tra la parte appellante ed il sig. sono compensate. CP_2
Nulla sulle spese nei confronti degli appellati non costituiti, verso i quali non è stata proposta alcuna domanda.
Per effetto del rigetto dell'appello deve darsi atto che sussistono nel caso concreto le condizioni, previste dal comma 1- quater (quale introdotto dall'art. 17 della legge 24.12.2012 n. 228) dell'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il “raddoppio” del relativo contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO ogni altra diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 715/2023 avverso la sentenza n. 221/2023 del 29.03.2023, emessa dal Tribunale di Savona, così decide:
1. Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna gli appellanti e al pagamento, in Parte_1 Parte_2
favore dell'appellato , delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1
9 che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre Iva (se dovuta), Cpa e spese forfettarie al 15%;
3. Compensa le spese di lite tra e ed il sig. Parte_1 Parte_2 [...]
CP_2
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Genova, 9 maggio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Ferrini Dott. Marcello Bruno
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