Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5318/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BARTOLINI Parte_1 C.F._1
SONIA
DEL VISCIO (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
BARTOLINI SONIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“CASA FAMILIARE E RESIDENZA
pagina 1 di 7
2) Il diritto di continuare ad abitare nella casa ex familiare sita in Pavullo nel Frignano (MO), via
Monte Grappa n. 11, di proprietà comune dei coniugi, è assegnato al marito, il quale Parte_1
continuerà a farsi carico del pagamento delle rate di mutuo per un residuo ad oggi di circa 110.000,00
(cento-diecimila//00) con rata mensile di € 570,00 (cinquecentosettanta//00) circa.
Sono altresì assegnati al sig. in proprietà esclusiva tutti i beni che arredano e corredano la Pt_1
suddetta abitazione, ad eccezione di alcuni beni che sono invece assegnati in proprietà esclusiva alla sig.ra Del Viscio:
- asciugatrice marca Whirlpool, la metà degli utensili da cucina, della biancheria, n.1 tavolino da salotto colore noce;
- effetti personali della moglie e delle bambine;
3) Le parti concordano che la sig.ra si trasferirà a vivere unitamente alle due Parte_2
figlie minori, ed presso la cittadina belga di Chatelet (B), Rue Wanthier De Fontaine n. Per_1 Per_2
29, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali nonché gli arredi ed i corredi della casa ex familiare assegnatigli in proprietà esclusiva ed elencati alla suestesa condizione n. 2).
4) Le figlie (di anni 10) affetta da “scogliosi congenita” ed (di anni tre), con disabilità Per_1 Per_2 diagnosticata di “spettro di autismo di III° livello”, per con certificazione ex Legge 104 mentre Per_1
per in corso di valutazione, trasferiranno la loro residenza insieme a quella materna, in Per_2
Chatelet (B), Rue Wanthier De Fontaine n. 29, ove potranno essere accudite oltrechè dalla madre dalla rete familiare materna ed usufruire di maggiori forme di assistenza statali ivi riconosciute per portatori di disabilità.
RESPONSABILITA'GENITORIALE, AFFIDAMENTO E CALENDARIO DI
FREQUENTAZIONE
5) Le figlie minori ed in ragione del loro trasferimento di residenza unitamente alla Per_1 Per_2
madre in Belgio, resteranno affidate, in forma esclusiva a quest'ultima, fermo restando l'impegno di entrambi i genitori di concordare le scelte e gli indirizzi della loro educazione-istruzione-formazione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie stesse. I genitori si impegnano reciprocamente, nell'esclusivo interesse delle figlie, a consultarsi ed adottare congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti le figlie nonché a collaborare affinché la crescita delle stesse avvenga nel modo più sereno possibile.
pagina 2 di 7 Tenuto conto della distanza che separa le figlie dal padre, i genitori concordano il seguente calendario: la madre, si obbliga a proprie cure e spese a condurre le bambine Parte_2
in Italia ogni sette settimane accompagnandole sino all'aeroporto di Bologna allorchè ed Per_1 Per_2
verranno consegnate al padre il quale avrà diritto di restare con le stesse per il periodo di due settimane consecutive presso la propria abitazione. Terminato il periodo di due settimane, il padre, si obbliga a riaccompagnare le figlie presso l'aeroporto “Charleroi” in Belgio e ciò Parte_1
a sue spese.
Qualora per ragioni di salute o impegni scolastici delle bambine documentati per iscritto, i suddetti periodi dovessero cambiare, resta fermo il diritto del padre di recuperare i giorni persi sempre alle condizioni di cui sopra. Nel periodo extrascolastico, fermi i tempi di spettanza del padre, i genitori potranno accordarsi diversamente ma sempre per iscritto di volta in volta per l'accudimento delle figlie, il tutto compatibilmente con gli impegni estivi e ricreativi delle figlie e con l'accordo dei genitori.
Vacanze di Natale: le figlie ed trascorreranno con i genitori la giornata della Vigilia, di Per_1 Per_2
Natale ad anni alterni;
Vacanze di Pasqua: i genitori concordano di seguire il calendario ordinario.
Vacanze estive: le figlie ed trascorreranno con il padre un periodo di tre settimane, Per_1 Per_2
anche non consecutive, sempre con impegno della madre, ad accompagnare Parte_2
ed in Italia a sue spese, consegnarle al padre all'aeroporto di Bologna, mentre il padre, Per_1 Per_2 trascorso il periodo delle ferie estive riporterà ed presso l'aeroporto “Charleroi” in Per_1 Per_2
Belgio consegnandole alla madre e sopportando le spese di ritorno in Belgio. I genitori si obbligano a comunicarsi per iscritto, entro il mese di maggio di ciascun anno, e comunque non appena gli stessi conosceranno i rispettivi periodi di ferie. Le parti dovranno comunicarsi l'indirizzo del luogo ove, con le figlie, rispettivamente trascorreranno i periodi di ferie e vacanze ed indicare un numero telefonico al quale saranno sempre reperibili quando le figlie saranno presso ciascuno di loro.
Resta fermo il diritto dei genitori di derogare ai suddetti calendari/accordi in caso di mutate necessità delle figlie ovvero di impegni personali e ciò sempre previo accordo scritto tra di loro.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
6) A decorrere dal deposito della sentenza di separazione ed a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie ed il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento delle Per_1 Per_2 stesse la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) ovvero € 200,00 (duecento//00) per ciascuna figlia da versarsi sul conto corrente intestato alla madre e che ella indicherà, con valuta fissa di accredito il giorno 20 (venti) di ogni mese. Il suddetto obbligo di mantenimento paterno in favore delle pagina 3 di 7 due figlie durerà fino al momento in cui la posizione della moglie e delle minori in Belgio si sarà assestata economicamente (e ciò sia dal punto di vista residenziale, sanitario, lavorativo) e allorchè
l'importo minimo percepito dalla madre a titolo di agevolazioni pubbliche statali per le due figlie avrà raggiunto il valore di almeno € 900,00 (novecento//00), l'obbligo contributivo paterno cesserà automaticamente, nel senso che il padre, nulla dovrà piu' versare a titolo di Parte_1
mantenimento per le figlie minori, ed fermo restando il suo obbligo di contribuire al 50% Per_1 Per_2
delle spese di natura straordinaria come da Protocollo dell'intestato Tribunale di Modena.
A decorrere dal mese di Marzo 2026 tale somma mensile dovuta a titolo di mantenimento per le minori ed dovrà essere annualmente aggiornata in base alla variazione degli indici nazionali Per_1 Per_2
ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di marzo 2025.
I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli ed nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito dal protocollo del Per_1 Per_2
Tribunale di Modena, che qui di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
assicurazione sanitaria nazionale belga;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
pagina 4 di 7 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo e-mail) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le spese per le vacanze ed i viaggi di ed saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai Per_1 Per_2
parenti che le trascorreranno con loro, mentre saranno a carico del padre e della madre nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno quelle relative alle vacanze e viaggi che le medesime trascorreranno con terzi (es.: amici/amiche, persone di fiducia comune), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate per iscritto tra le parti.
La documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata alle figlie onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% ciascuno ovvero nella diversa misura di partecipazione ad opera di ciascun genitore.
Resta inteso che le suddette condizioni inerenti le spese straordinarie potranno subire variazioni in relazione al regime vigente presso lo stato di residenza delle minori.
7) L'Assegno Unico Universale per le figlie ed spetterà in toto ed in via esclusiva alla Per_1 Per_2
sig.ra , ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da parte del sig. Parte_2
sin da ora rinunciata e rimossa. A tal fine il sig. si obbliga a prestare la necessaria Pt_1 Pt_1
collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli ed a svolgere qualsiasi altra attività si rendesse necessaria.
8) Il marito si obbliga altresì a versare alla moglie, , a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento personale della stessa l'importo mensile di € 100,00 (cento//00) per il periodo temporale massimo di mesi due dalla decorrenza della data di perfezionamento della residenza della moglie in
Belgio. Al raggiungimento del suddetto obiettivo, il contributo mensile in favore della moglie cesserà automaticamente in considerazione degli aiuti sociali riconosciuti nello stato Belga in favore delle donne separate.
9) I coniugi danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - anche in via transattiva e novativa - con le pattuizioni di cui al presente ricorso per separazione personale consensuale, ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso e fatta eccezione del diritto del marito di ripetere le somme anticipate in via esclusiva per la casa ex familiare nonché le rate di mutuo corrisposte pagina 5 di 7 sempre in via esclusiva allorchè l'appartamento verrà messo in vendita ovvero assegnato in via esclusiva allo stesso, nel quale caso la moglie non potrà pretendere alcun conguaglio in ragion del pagamento esclusivo dell'immobile ad opera del marito. Le parti dichiarano che l'eventuale atto notarile di trasferimento al Signor delle quote di comproprietà dell'immobile Parte_1
familiare (di cui si allega copia atto notarile di acquisto al quale le parti integralmente rimandano) in oggetto sarà un atto pubblico meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di separazione consensuale, quale strumento di composizione della crisi famigliare, per cui lo stesso beneficerà delle esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della L. n. 74/87 e confermate, poi, da ultimo, dall'art. 1 commi 608 e 609, della
L. 27.12.2013 n. 147 e dalle circolari della Agenzia delle Entrate n. 277/E del 21.06.2012 e n. 2/E del
21.02.2014. I coniugi concordano che oneri e spese relative al suddetto passaggio immobiliare sarà a carico dell'acquirente.
10) Le spese legali della presente procedura di separazione personale consensuale saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuna provvederà a pagare l'avvocato, mentre le spese vive saranno tra le medesime suddivise nella misura della metà ciascuna.
11) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
12) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento del deposito della sentenza di separazione personale consensuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa”.
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 06/11/2014 ed Persona_3 [...]
in data 01/06/2021; Per_4
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 6 di 7
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato ad [...] il [...] e nata in [...]_2
BELGIO il 30/05/1985
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 31/03/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RIO SALICETO (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 2008 - Atto n. 10 - Parte II Serie C;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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