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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61874/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61874/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANDREINI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA G.
MARCONI 2/A 06049 SPOLETO presso il difensore avv. ANDREINI ANDREA
OPPONENTE / ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. DISTASI MARCELLO NUNZIO, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in LARGO AMILCARE PONCHIELLI 6 ROMA presso il difensore avv. DISTASI MARCELLO NUNZIO
OPPOSTO / CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatti e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
richiamati i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio con particolare riferimento a quelli emessi in sede di discussione della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, e considerato che i motivi sui quali l'opposizione è stata avanzata erano suffragati da elementi documentali sufficienti;
considerato che
è noto che, nel corso del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opponente di provare la sussistenza degli elementi modificativi / estintivi della propria obbligazione e, per converso, ex latere creditoris, cioè della parte opposta, è necessario assolvere all'onere della prova della sussistenza degli elementi costitutivi del credito azionato con il monitorio, poiché, in quella fase, il loro vaglio viene effettuato in modo limitato all'allegazione delle scritture contabili / fatture e contratti costituenti la causa del credito, mentre in questa, che si instaura a seguito dell'opposizione del debitore, va affrontata nel merito un ordinario giudizio di accertamento delle ragioni creditorie.
Posto ciò, tenuto conto della documentazione e delle difese delle parti svolte nel giudizio, e considerato che le osservazioni / deduzioni difensive della odierna parte opponente sono condivisibili 'in toto' avendo dimostrato di aver corrisposto alla società opposta, in bonis, l'importo complessivo ad oggi richiesto nonché il debito di € 394,00 di cui risultava ancora debitrice e richiestole dalla odierna parte opposta.
Ne consegue che, a contrario, il pagamento diretto effettuato alla società opposta
è ad essa opponibile atteso che è intervenuto per le causali di cui all'odierno decreto ingiuntivo, in quanto l'importo costituito dalla differenza tra quello dovuto e quello corrisposto alla società in data antecedente il suo fallimento è stato corrisposto alla Curatela, e costituirebbe una ingiusta duplicazione di voci ritenere liquido l'intero importo ingiunto, senza computare in sostanza la parte già pagina 2 di 3 corrisposta. Non sussistono i requisiti per disporre, in realtà non è stata in tal senso avanzata la relativa domanda da parte del creditore, un'eventuale revoca dei pagamenti effettuati alla società in bonis, ai sensi dell'art. 67 L. Fallimentare comma 1 n. 1 né comma 2, perché indimostrati nel giudizio odierno sono rimasti a) la consapevolezza dello stato di prefallimento della società opposta, fallimento intervenuto un anno dopo il pagamento avanzato alla società richiedente;
2) né che la condotta della opponente abbia arrecato danno ovvero abbia inteso sottrarsi all'adempimento del debito dal momento che ha corrisposto alla stessa, nelle mani della Curatela, anche la residua sorte, appena né è stata avanzata richiesta.
Da tutto quanto sin qui osservato, l'opposizione merita accoglimento.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza del Fallimento opposto e si liquidano come in dispositivo come da notula presentata dal procuratore della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
13223/2022, emesso dal Tribunale di Roma il 25.07.2022;
2) Condanna altresì il Controparte_1
in ragione della soccombenza, a rimborsare alla parte
[...] attrice, la , le spese di lite, Parte_1 che si liquidano in € 300,00 per spese, incluso contributo unificato, ed €
5.077,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge.
ROMA, 1 gennaio 2025
Il Giudice
Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61874/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANDREINI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA G.
MARCONI 2/A 06049 SPOLETO presso il difensore avv. ANDREINI ANDREA
OPPONENTE / ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. DISTASI MARCELLO NUNZIO, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in LARGO AMILCARE PONCHIELLI 6 ROMA presso il difensore avv. DISTASI MARCELLO NUNZIO
OPPOSTO / CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatti e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
richiamati i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio con particolare riferimento a quelli emessi in sede di discussione della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, e considerato che i motivi sui quali l'opposizione è stata avanzata erano suffragati da elementi documentali sufficienti;
considerato che
è noto che, nel corso del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opponente di provare la sussistenza degli elementi modificativi / estintivi della propria obbligazione e, per converso, ex latere creditoris, cioè della parte opposta, è necessario assolvere all'onere della prova della sussistenza degli elementi costitutivi del credito azionato con il monitorio, poiché, in quella fase, il loro vaglio viene effettuato in modo limitato all'allegazione delle scritture contabili / fatture e contratti costituenti la causa del credito, mentre in questa, che si instaura a seguito dell'opposizione del debitore, va affrontata nel merito un ordinario giudizio di accertamento delle ragioni creditorie.
Posto ciò, tenuto conto della documentazione e delle difese delle parti svolte nel giudizio, e considerato che le osservazioni / deduzioni difensive della odierna parte opponente sono condivisibili 'in toto' avendo dimostrato di aver corrisposto alla società opposta, in bonis, l'importo complessivo ad oggi richiesto nonché il debito di € 394,00 di cui risultava ancora debitrice e richiestole dalla odierna parte opposta.
Ne consegue che, a contrario, il pagamento diretto effettuato alla società opposta
è ad essa opponibile atteso che è intervenuto per le causali di cui all'odierno decreto ingiuntivo, in quanto l'importo costituito dalla differenza tra quello dovuto e quello corrisposto alla società in data antecedente il suo fallimento è stato corrisposto alla Curatela, e costituirebbe una ingiusta duplicazione di voci ritenere liquido l'intero importo ingiunto, senza computare in sostanza la parte già pagina 2 di 3 corrisposta. Non sussistono i requisiti per disporre, in realtà non è stata in tal senso avanzata la relativa domanda da parte del creditore, un'eventuale revoca dei pagamenti effettuati alla società in bonis, ai sensi dell'art. 67 L. Fallimentare comma 1 n. 1 né comma 2, perché indimostrati nel giudizio odierno sono rimasti a) la consapevolezza dello stato di prefallimento della società opposta, fallimento intervenuto un anno dopo il pagamento avanzato alla società richiedente;
2) né che la condotta della opponente abbia arrecato danno ovvero abbia inteso sottrarsi all'adempimento del debito dal momento che ha corrisposto alla stessa, nelle mani della Curatela, anche la residua sorte, appena né è stata avanzata richiesta.
Da tutto quanto sin qui osservato, l'opposizione merita accoglimento.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza del Fallimento opposto e si liquidano come in dispositivo come da notula presentata dal procuratore della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
13223/2022, emesso dal Tribunale di Roma il 25.07.2022;
2) Condanna altresì il Controparte_1
in ragione della soccombenza, a rimborsare alla parte
[...] attrice, la , le spese di lite, Parte_1 che si liquidano in € 300,00 per spese, incluso contributo unificato, ed €
5.077,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge.
ROMA, 1 gennaio 2025
Il Giudice
Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3