TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/05/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
r.g.n. 6582 anno 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE IV CIVILE
in persona del Giudice monocratico dott.ssa Flavia Bonelli, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. MARIA ROSARIA TAVANO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico. appellante
E
(CF: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'avv. EMILIO RUSSO ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico. appellata
OGGETTO: appello avverso Sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere n.
569/2016 depositata il 18.02.2016.
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere n. 569/2016 depositata il 18.02.2016, con la quale il giudice di prime cure aveva condannato il medesimo a risarcire alla Sig.ra il danno per le lesioni subite in Pt_1 Controparte_1 occasione del sinistro verificatosi in Formicola (CE) il 27.12.2013, verso le ore 19:00, allorquando la stessa, percorrendo a piedi Via Cantiello, cadeva a causa di una buca ivi
presente, il tutto quantificato nella somma di euro 3.778,97 oltre interessi, spese di giudizio e di CTU.
A sostegno del formulato gravame, l'appellante deduceva l'inadeguatezza della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto fondata la domanda principale avanzata dalla
[...]
del tutto sfornita di sufficienti riscontri probatori, senza neppure Controparte_1 valutare un eventuale concorso di colpa della stessa nella verificazione del sinistro.
Lamentava, altresì, la condanna al rimborso delle spese mediche in favore della odierna appellata, liquidate dal primo giudice in euro 510,84, in assenza di pertinente e tempestiva allegazione. L'ente appellante chiedeva, pertanto, preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata nonché la riforma integrale della stessa con il rigetto della domanda attorea, ovvero, in via gradata una riduzione dell'an debeatur nonché la decurtazione di quanto liquidato a titolo di danno patrimoniale. Vinte le spese del doppio grado di giudizio, incluse quelle per CTU.
Resisteva allo spiegato gravame la quale preliminarmente Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, assumeva l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite del giudizio di appello, con attribuzione.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, subiva vari rinvii in precisazione conclusioni e, all'udienza del 23/05/2025 veniva fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per la data odierna.
*****************
In limine litis va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla parte appellata per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Pagina 2
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
L'eccezione sollevata dalla parte appellata risulta dunque infondata.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare, giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità inquadra l'insidia stradale nell'ambito dell'art. 2051 c.c., fattispecie che esonera il danneggiato dalla prova della colpa in capo al danneggiante, dovendosi provare la circostanza della custodia della cosa in capo al danneggiante, il danno ed il nesso di causalità tra bene in custodia e danno.
Secondo l'orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità, "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso
e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (...)"
(cosi', ex multis, sent. Cass.
5.2.2013 n. 2660). La Corte di legittimità ha anche osservato che "qualora (...) si tratti di cosa di per se' statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.)"
(così sent. Cass.13.3.2013 n. 6306).
Tali principi sono stati invero da ultimo ribaditi e precisati dal Giudice di legittimità nel senso che "quando il danno è causato da cose inerti e visibili (marciapiedi, scale, strade, pavimenti, e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrandone la pericolosità (...). La pericolosità della cosa fonte di danno non è, dunque, fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex articolo 2727 c.c., la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno" (così ord. Cass.
5.9.2016 n. 17625, in motivazione).
Pagina 3
Nell'occasione il Supremo Collegio ha quindi formulato il seguente principio di diritto:
"Una volta accertata l'esistenza d'un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode - per sottrarsi alla responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa".
Infatti, "anche nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato
è in effetti di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex articolo 1227, primo comma, c.c.". (Cass. civ., n.
15859 del 28 luglio 2015; Cass. civ. n.25237\2017; Cass. civ. n. 25856\2017; Cass. civ.
1/2/2018 n. 2477).
Alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di un bene pubblico esclude la responsabilità dell'ente proprietario, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Peraltro, va notato che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. - la quale è astrattamente ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia - non concretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte;
pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare in toto la propria responsabilità (Cass. civ., Sez. III -
22/03/2011, n. 6529).
Dunque, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del
Pagina 4
grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un principio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Questi principi, ai quali la giurisprudenza si è più volte uniformata (tra le tante Cass. sent. n.
2060/2021; Cass. sent. n. 25460/2020; Ord. n. 2345/2019; Ord. n. 9315/2019), sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno.
Orbene, come si ha già avuto modo di rilevare in primo grado, le testimonianze rese nel corso dell'istruttoria hanno confermato la ricostruzione di parte attorea circa la dinamica del sinistro;
pertanto, va ritenuto pienamente assolto il predetto onere probatorio incombente sull'attore ai sensi dell'art. 2051c.c. mentre, non è stata fornita dall'ente convenuto alcuna prova circa l'eventuale caso fortuito o forza maggiore quale causa determinante dell'evento.
Va tuttavia riconosciuto un concorso di colpa del 20% a carico dell'attrice/appellata
[...]
atteso che dalla documentazione fotografica allegata e dalle Controparte_1 deposizioni testimoniali rese è emerso che la buca in questione era visibile sia per dimensioni che per ubicazione;
è emerso, altresì, che oggetto di indagine fosse proprio la strada ove era ubicata l'esercizio commerciale dell'attrice, tra l'altro poco distante dalla propria abitazione. Dunque, è certamente plausibile che il soggetto danneggiato conoscesse lo stato dei luoghi.
E' giocoforza affermare che era, quindi, edotta della generale Controparte_1 situazione della via, delle sue caratteristiche fisiche, nonché dello stato manutentivo del tratto stradale per cui si controverte e, dunque, poteva avvedersi dell'insidia presente in loco.
Pagina 5
Deve ritenersi, in conclusione, che alla produzione del fatto abbia altresì concorso, seppure in minima parte, la condotta del danneggiato, cui è imputabile una disattenzione, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art. 1227, I co. c.c.
L'attrice/appellata, infatti, era tenuta a preservare la propria incolumità: in proposito appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità - affermato dalla Corte
Costituzionale proprio in materia di insidie stradali - per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr. Corte
Costituzionale 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Si ritiene, pertanto, che la condotta del danneggiato abbia inciso nella misura del 20% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
Ciò posto, con riferimento al quantum del risarcimento liquidato in primo grado che è stato in ogni caso determinato in modo esatto sulla base della CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio, atteso il concorso di colpa riconosciuto, il deve Parte_1 essere condannato a risarcire i danni subiti dall'odierna appellata Controparte_1 nella somma complessiva di euro 2.614,5 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Relativamente alle spese mediche, poi, il giudice di prime cure le ha liquidate in euro
510,84; sotto tale profilo la sentenza impugnata va confermata atteso che le spese sostenute risultano adeguatamente documentate agli atti (cfr. allegati alla produzione attrice di primo grado).
Considerato, poi, che la riforma della sentenza incide solo in minima parte sull'accoglimento della domanda attorea, può confermarsi la condanna alle spese e di CTU come disposta dal giudice di primo grado.
In ordine alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, alla luce dell'accoglimento parziale dell'appello nei termini predetti, queste possono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Pagina 6
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata accerta e dichiara la concorrente responsabilità del e di nella Parte_1 Controparte_1 causazione dei danni subiti da quest'ultima per l'infortunio di cui è giudizio nella rispettiva misura dell'80% e del 20% e per l'effetto:
2) Condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma complessiva di euro 2.614,5 oltre interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
3) Conferma la sentenza impugnata in relazione alle disposizioni concernenti le spese di giudizio di primo grado e di C.T.U.;
4) Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 30/05/2025
Il giudice
Flavia BONELLI
Pagina 7