Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1867/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. R.G. 1867/2025 congiuntamente promosso da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con l'Avv. LUCCHINI STEFANO, presso il cui studio hanno C.F._2
eletto domicilio,
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche alle condizioni di divorzio:
“Omologare le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di divorzio n.472/2020 pubbli- cata il 15.05.2020, R.G. n.708/2020.
I figli minori, e , restano affidati a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la re- Per_1 Per_2 sponsabilità genitoriale in via condivisa, e residenti con la madre presso l'abitazione sita in Orig- gio (VA), Via Udrigium n. 15.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività
I genitori, in ogni caso, si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni e qualsivoglia circostan- za e/o informazione riguardante i figli delle quali ciascuno sia venuto a conoscenza, impegnandosi altresì a favorire le relazioni figlio/genitore (telefoniche, a mezzo internet e canali telematici), al- lorché gli stessi soggiornino con l'altro, astenendosi, altresì, dall'esprimere, con i figli, giudizi e/o commenti negativi uno nei confronti dell'altro, che possano ledere, nonché compromettere il rap- porto parentale.
Le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione alla cura dei minori saranno adottate sepa- ratamente dai genitori.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il regime dell'alternanza settimanale.
Sarà cura di entrambi i genitori accompagnare i figli a scuola nei giorni di propria competenza, rendendosi disponibili ad accordarsi in base agli impegni lavorativi.
I figli trascorreranno, alternativamente con ciascuno dei genitori, le festività natalizie, rispettiva- mente dalla fine della scuola al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 6 gennaio;
per tutti i restanti giorni di vacanza e/o di sospensione della scuola, ivi compresi i cosiddetti “Pon- ti”, i genitori si accorderanno tra loro, rispettando il criterio dell'alternanza ovvero rispettando il regime di visita settimanale concordato;
in occasione delle vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con il padre e identico periodo con la madre.
Con congruo anticipo e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio di ogni anno, i genitori si comuniche- ranno il periodo che avranno prescelto per trascorrere le vacanze insieme ai bambini;
quando i fi- gli saranno in vacanza con uno dei genitori, questi dovrà sempre comunicare all'altro dove si trova e dovrà, altresì, essere reperibile tramite telefono cellulare.
Restano, comunque, salvi i diversi accordi a cui i genitori potranno addivenire, tenendo presente l'interesse preminente dei bambini.
Entrambi i genitori si impegnano ad attivarsi in egual misura e sulla base degli accordi di volta in volta raggiunti per provvedere alla prenotazione delle visite mediche, dentistiche ed oculistiche che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori.
Entrambi i genitori si impegnano a partecipare in eguale misura alle assemblee scolastiche ed ai colloqui con gli insegnanti dei figli;
a tal fine i genitori si accorderanno preventivamente per stabi- lire chi di essi presenzierà o se risulti opportuna la presenza di entrambi.
I genitori si impegnano ad assicurare nel corso dell'anno, compatibilmente con le proprie disponi- bilità economiche, l'iscrizione dei figli a società sportive, ludiche o culturali ed a garantire la par- tecipazione e collaborazione degli stessi alle relative attività programmate, salvo motivi di salute o di sovrapposizione con attività e impegni scolastici.
I genitori contribuiranno al mantenimento dei figli minori in via diretta, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rimborso delle medesime entro il 15 di ogni mese, regolamentate secondo i crite- ri adottati dal Tribunale di Busto Arsizio, che qui si riporta integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tratta- menti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo speciali- sta;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non co- perti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, orto- dontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sani- tari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività spor- tiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) im- posta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo pro- lungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatu- re (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittu- ra, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Tutte le spese, previamente documentate e non comprese nell'elenco di cui sopra saranno da divi- dersi al 50% ciascuno.
L'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla madre, con il consenso del signor
. Pt_1
I ricorrenti prestano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o do- cumenti di identità validi per l'espatrio anche per i figli minori”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Letti gli atti, rilevato che con sentenza n. 472/2020, pubblicata in data 15/05/2020, questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, dalla cui unione nascevano in
Milano (MI) i figli gemelli minorenni e (in data 08/04/2014), alle se- Persona_3 Per_2
guenti condizioni (tra le altre):
“1) I figli minori, e , restano affidati a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale in via condivisa, e vivranno con la madre presso l'abitazione coniugale sita in Origgio (VA), Via Udrigium n. 15, che resta assegnata alla stessa con gli arredi ed i corredi tecnologici ivi esistenti;
2) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori, corrispondendo alla madre entro il giorno quindici di ogni mese l'importo di euro 800,00= per dodici mensilità, importo da adeguarsi an- nualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza gennaio 2020, fino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi.
Il contributo mensile al mantenimento verrà ridotto a euro 700,00= quando i genitori non dovran- no più fare ricorso all'assistenza e aiuto della baby sitter per i figli minori.
3) Inoltre, ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli nella misura del 50% delle spese straordinarie, con rimborso delle medesime entro i 15 giorni successivi alla richiesta del genitore anticipatario e previo invio (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore della documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dalla spe- sa, spese straordinarie regolamentate secondo i seguenti criteri:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tratta- menti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo speciali- sta;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non co- perti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, orto- dontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sani- tari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività spor- tiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) im- posta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo pro- lungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatu- re (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittu- ra, teatro, boy- scout) e) baby sitter ulteriori rispetto a quelle già previste nella quantificazione dell'assegno di mantenimento di cui al punto 2); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Per tutto quanto qui non previsto, si applicano comunque le linee guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti elaborate dal Tribunale di Milano.
Le parti concordano che per le spese straordinarie di entità pari o superiore a euro 200,00= cia- scun genitore provvederà a corrispondere il 50% di propria competenza in via anticipata al genito- re che effettuerà la spesa, purché previamente documentate.
4) Gli assegni familiari eventualmente percepiti per legge verranno incassati dalla signora Pt_2
in quanto collocataria prevalente dei figli minori.
[...]
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordo con la madre, compati- bilmente con gli impegni dei figli e, in ogni caso, con le seguenti modalità:
- quando il padre vede i bambini alla fine della settimana: il mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle
19.00, curando di andarli a prendere a scuola e di ricondurli presso la casa ex coniugale;
- quando il padre non vede i bambini alla fine della settimana: il mercoledì ed il venerdì dalle ore
15.30 alle 19.00, avendo cura di andarli a prendere a scuola e di ricondurli presso la casa ex co- niugale;
- a settimane alterne dal venerdì dalle 19.00 sino alla domenica alle 21.00, curando di andarli a prendere e di riaccompagnarli presso la casa ex coniugale.
I ricorrenti si danno e prendono reciprocamente atto che in caso di impossibilità a stare con i figli nei giorni di propria spettanza, si comunicheranno la circostanza con congruo anticipo ed assu- mendosi le eventuali spese della persona incaricata di prendersi cura dei figli durante l'assenza.
I figli, inoltre, trascorreranno, alternativamente con ciascuno dei genitori, le festività natalizie, ri- spettivamente dalla fine della scuola al 31 Dicembre e dal 1 Gennaio al 6 Gennaio.
Le giornate della festività di Pasqua (per tali intendendosi sabato, domenica e lunedì) verranno trascorse dai minori ad anni alterni o con la madre o con il padre, dandosi atto che Pasqua verrà trascorsa con il genitore che non li avrà tenuti a Natale.
Per tutti i restanti giorni di vacanza e di sospensione della scuola, ivi compresi i cosiddetti “Pon- ti”, i genitori si accorderanno tra loro, rispettando il criterio dell'alternanza ovvero il regime di vi- sita settimanale concordato.
In occasione delle vacanze estive, i figli minori trascorreranno due settimane, anche non consecuti- ve, con il padre ed identico periodo con la madre. Con congruo anticipo e, in ogni caso, non oltre il
31 maggio di ogni anno, i genitori si comunicheranno il periodo che avranno prescelto per trascor- rere le vacanze insieme ai figli. Quando i figli saranno in vacanza con uno dei genitori, questi do- vrà sempre comunicare all'altro dove si trova e dovrà, altresì, essere reperibile tramite telefono cellulare
6) Restano, comunque, salvi i diversi accordi a cui i genitori potranno addivenire, tenendo presente l'interesse preminente dei bambini […]”; successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio sono intervenute circostanze nuove con- figurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473-bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare;
dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divor- zio alle condizioni sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate non contrarie né all'ordine pub- blico né al buon costume;
tutto ciò premesso, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni di divorzio come da accordo sopra riportato, che qui si intende rece- pito e omologato compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.sa Maria Eugenia Pupa Dott.ssa Alessandra Ardito