CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 858 del ruolo generale dell'anno
2024
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maiorino
APPELLANTE
E
Controparte_1
1
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Volpicelli
; ; CP_2 Controparte_3 CP_4
congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo D'Auria
; CP_5 Controparte_6
congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. Alfonso Esposito
; Controparte_7 Parte_2
congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Vella
SCHERZI GELSOMINA
non costituita
APPELLATI
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Got del Tribunale di
Nocera Inferiore n. 1963/2023 ( Danni da spoglio illegittimo )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione all'udienza di discussione del 27 marzo 2025 fissata ai sensi degli artt. 350 bis - 281 sexies cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è tardivo.
1. Con la sentenza n. 1963/2023 pubblicata l'11/10/2023, il Got del Tribunale di Nocera, a definizione del giudizio n. 2873/2012 RG introdotto da ha così provveduto: Controparte_1
“1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto sig. in ordine ai danni per cui è causa. Parte_1
2) Condanna il convenuto sig. al pagamento in favore di parte Parte_1
attrice della somma complessiva di € 8.560,00, cui, trattandosi di danno conseguente da fatto illecito ex art. 2043 c.c., vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione da calcolarsi dalla data del subito atto illecito di spoglio del gennaio 2010 e fino al novembre del 2013, ripristino della rampa, oltre agli
2 interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
3) Condanna il convenuto sig. al pagamento, in favore Parte_1 dell'attrice, delle spese e delle competenze di giudizio che liquida in complessivi € 2.754,00 di cui € 214,00 per spese ed € 2.540,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/14, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Enrico Volpicelli per dichiarato anticipo.
4) Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate in € 1.942,80 con decreto di liquidazione del 30-12-2014, a carico del convenuto soccombente sig. . Parte_1
5) Dispone l'estromissione di tutti i convenuti chiamati in causa ex artt. 106 e
269 c.p.c., e conseguentemente condanna il convenuto sig. al Parte_1
rimborso in favore degli stessi delle spese e compensi di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, ciascuno”.
2. La sentenza ha definito un procedimento introdotto nell'anno 2012, con atto di citazione notificato il 28/06/2012, sicché, per la previsione dell'art. 327 cpc, il termine lungo per appellare era di mesi 6, decorrenti dalla sua pubblicazione
La sentenza, pubblicata in data 11/10/2023, non essendo stata notificata per la decorrenza del termine breve, doveva quindi essere impugnata entro l'11/04/2024.
L'appello notificato in data 17/07/2024 è pertanto tardivo, sì come dato atto dallo stesso AN . Parte_1
La declaratoria di inammissibilità per tardività assorbe la disamina delle altre eccezioni in rito ( inammissibilità ex art. 342 e improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo ) sollevate in via preliminare dagli appellati.
3. Le spese del presente giudizio gravano sull'AN , non Parte_1
sussistendo nessuno dei presupposti previsti dall'art. 92,co.2, cpc per disporne la compensazione e non avendo le parti appellate inteso accedere alla richiesta di compensazione fatta dall'AN nelle note conclusionali.
Alla liquidazione si provvede in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, che è compreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00,
3 con riferimento agli importi minimi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre alla riduzione del 50% trattandosi di pronuncia di mero rito.
La liquidazione è fatta in favore di ciascuna delle quattro parti costituite.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue il versamento da parte dell'AN di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 17/07/2024 da avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. Parte_1
1963/2023, così provvede:
1) DICHIARA l'appello inammissibile per tardività;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di questo Parte_1
grado di giudizio, che liquida, a titolo di compenso, in favore di ciascuna delle parti costituite, in € 992,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cap, con attribuzione per CP_1
all'avv. Volpicelli e per e
[...] Controparte_6 CP_5 all'avv. Esposito, che se ne sono dichiarati antistatari.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012
(13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'AN di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 02 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
4