Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5818/2022
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 4.3.2025 innanzi al Giudice dr.ssa Laura Gigante, chiamata la causa:
Parte_1
c/
Controparte_1
Alle ore 10.49 sono comparsi:
per il ricorrente nessuno è comparso per il resistente l'avv. SANTORO DIEGO MARIA il quale si riporta agli scritti difensivi ed alle note autorizzate e chiede il rigetto della domanda.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa Laura Gigante
Il giudice all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da seguente dispositivo di cui dà lettura alla pubblica udienza e contestuale deposito della relativa motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto Parte_1
introduttivo, dall'avv. Emanuele Armando Polli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Terracina alla via Rossini n. 23
RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappt.to e Controparte_1
difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Diego Maria Santoro, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Latina alla piazza Aldo Moro n. 37
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi e verbali di causa.
Decisa all'udienza del 4.3.2025 con lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2022, impugnava Parte_1
l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 61/2022 emessa dal CP_1 CP_1
con contestuale confisca dei beni sottoposti a sequestro n. 1/2022 del “Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili – delegazione spiaggia Sabaudia” al fine di ottenerne la revoca.
A tal fine, deduceva che in data 10 agosto 2022 a seguito di un controllo effettuato presso la spiaggia di ove effettuava attività di noleggio di CP_1
2 attrezzature balneari, gli ufficiali della delegazione di spiaggia di del CP_1
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sanzionavano il ricorrente per la violazione dell'art. 5 comma 8 e art 4 comma secondo lettera f dell'ordinanza balneare n.21 del 29/04/2022 nonché art. 5 co. 8 del regolamento regionale n. 19 del 12 agosto 2016 in quanto posizionava sul pubblico demanio marittimo attrezzature balneari di cui n. 76 ombrelloni e 171 lettini-sdraio, prima del noleggio.
A seguito dell'accertamento veniva intimato il pagamento di euro 1.032,00
e quale sanzione accessoria veniva disposto il sequestro delle attrezzature balneari.
In data 11.08.2022, il presentava ricorso amministrativo nel Parte_1 quale chiedeva anche l'audizione personale e il dissequestro dei beni, contestualmente con separato atto presentava opposizione al sequestro.
Si costituiva in giudizio il contestando ed Controparte_1
impugnando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito da controparte poiché infondato in fatto ed in diritto.
Prodotta documentazione, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza opposta, all'udienza del 4.3.2025, svoltasi la discussione orale della causa, il sottoscritto giudice ha deciso la stessa come da dispositivo con deposito contestuale della relativa motivazione.
La domanda è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
In via preliminare va rilevato che è inconferente la doglianza di parte ricorrente in ordine all'omessa audizione dell'istante che ne abbia fatto richiesta.
L'omessa audizione dell'opponente, infatti, non determina invalidità del provvedimento finale, come affermato dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU. n.
1786/2010), secondo cui il giudizio investe il rapporto e non l'atto e, sussistendo, quindi, la cognizione piena del giudice, che dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa con pienezza di poteri facendo salvo il diritto di difesa dell'opponente.
Pertanto la mancata audizione dell'opponente, in un'ottica sostanzialistica,
3 non lede il diritto di difesa del trasgressore, posto che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale.
Ne consegue che tale vizio ha riflessi sulla validità dell'ordinanza ingiunzione, attesa la pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto.
Ed invero la Suprema Corte, con sentenza a Sezioni Unite n. 1786/2010 hanno chiarito che che la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale ( in tal senso si veda anche Cass. Civ. II del 05/03/20, n°
6313, Cass. Civ. II del 18/08/22 n° 24901)
Non si discosta dai precedenti e conferma l'attuale indirizzo giurisprudenziale la recente Cass. Civ., del 07/09/23 n° 26050 “In tema di ordinanza ingiunzione, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale introdotto dalla sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della S.C. – secondo cui la violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art. 18, comma 2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento – non integra una ipotesi di cd. “prospective overruling”, poiché tale diritto non ha carattere processuale, inserendosi nell'ambito di un procedimento di formazione di un atto amministrativo, e, comunque, dalla sua violazione non consegue
l'effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione. (…)”
Priva di fondamento è altresì la deduzione relativa alla mancata considerazione della scriminante dello stato di necessità, che incide sull'antigiuridicità della condotta contestata, da parte degli organi accertatori: non può infatti ritenersi un “mero posizionamento”, da giustificarsi nell'ottica dello stato di necessità, la sistemazione di 76 ombrelloni e 171 sdraio.
La contestazione irrogata cui all'art. 5 co. 8 del Regolamento Regione
4 Lazio n. 19/2016 e dell'art. 4 co. 2 lettera f) dell'Ordinanza Balneare n. 21 emessa dal Comune di in data 29.04.2022 risulta correttamente emessa atteso CP_1
che la contestazione in fatto corrisponde a quella in diritto e che non si ravvisano gli estremi dello stato di necessità causa covid, non determinandosi il rischio di assembramenti in luogo aperto ed esteso come un arenile, ed avendo, peraltro, il ricorrente violato le disposizioni normative non solo nell'occasione in oggetto.
L'Art. 5 co. 8 del Regolamento Regione Lazio prevede che: “Sulle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e
l'organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione degli arenili. L'accertata violazione della presente disposizione, reiterata per tre volte, configura la fattispecie di inadempienza di cui all'articolo
49, comma 3, lettera f), della l.r. 13/2007, per effetto della quale
l'amministrazione comunale dichiara la decadenza dalla concessione”. Ed ancora, l'art. 4 co. 2, l. f) dell'Ordinanza Balneare prevede che: “I concessionari dei chioschi con l'apertura al pubblico devono rispettare tutte le prescrizioni previste dal titolo autorizzatorio con particolare riferimento a: f) sull'arenile pubblico non potranno essere pre-posizionati ombrelloni, sdraio, lettini, ecc..”
Ed invero i verbalizzanti rinvenivano un cospicuo numero di attrezzature balneari preposizionate che escludono qualsivoglia riconducibilità ad una attività meramente preparatoria, ma che viceversa comprovano la gravità della condotta tesa ad una violazione della normativa applicabile, alla quale è comunque seguita una sanzione pecuniaria nel suo minimo importo.
Orbene i verbali dei pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti.
Pertanto deve ritenersi acclarato, oltre che non contestato, il numero ingente (76 ombrelloni e 171 lettini-sdraio) posizionati sull'arenile.
Va altresì osservato che, come documento in atti, la condotta dell'odierno ricorrente è stata reiterata con elevazione di altre quattro contestazioni nel periodo
2020 – 2022, l'ultima delle quali a meno di un mese da quella oggetto di causa.
5 È evidente che nel caso in esame vi è un vero e proprio modus operandi finalizzato al totale spregio del titolo autorizzativo di spiaggia libera attrezzata concesso e della relativa disciplina normativa e regolamentare applicabile. Ai destinatari della su menzionata tipologia di autorizzazione è fatto espresso divieto di porre in essere una illegittima attività di preposizionamento dell'attrezzatura balneare, attività che viceversa il ha inopinatamente eseguito Parte_1
più volte.
La ripetitività della condotta, così come accertata, non può che determinare la contestazione della reiterazione con le conseguenze normativamente previste.
Il ricorso va rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 1.101,00 e 5.200,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del resistente che si liquidano Controparte_1
in complessivi euro 1.278,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Latina il 4.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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