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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/03/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2649 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, in virtù di mandato Parte_1
a margine dell'atto introduttivo di primo grado, dagli avv.ti Antonino Fiondo ed Elio Trombetta, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Piano di Sorrento (NA) al Corso Italia n. 24/B;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura generale alle liti per notaio del 22.11.2017, dall'Avv. Raffaele Viviani ed Persona_1
elettivamente domiciliata in alla Piazza Matteotti n. 1 CP_1
APPELLATA
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_2 alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello dall'Avv. Magda Pavolini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sorrento alla via Parise n. 16;
APPELLATA
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
1
in persona del legale rappresentante p.t., P.I. Controparte_4 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.10.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante, in epigrafe indicato, citava innanzi al
Giudice di Pace di Sorrento, la in persona del e la Controparte_3 Controparte_6 CP_7
in persona del Presidente p.t., al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni occorsi
[...]
alla propria auto Wolkswagen Polo tg. CM888ST in data 22.10.2010 alle ore 22:00 circa, in CO
SE– località Bonea.
A tal fine allegava che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'istante si trovava a percorrere alla guida della propria autovettura, la via R. Bosco quando, giunto all'altezza del supermercato subiva il danneggiamento del parabrezza del proprio veicolo a causa del CP_8 brecciolino presente sul manto stradale per via dei lavori di rifacimento dell'asfalto; in conseguenza dell'evento, l'auto riportava danni diffusi alla carrozzeria ed al parabrezza anteriore. L'istante deduceva che l'evento era da imputarsi all'esclusiva responsabilità della e della Controparte_3
in qualità di proprietario e custode della strada, sui quali incombeva l'obbligo Controparte_7
di custodia, vigilanza e manutenzione della strada. allegava altresì di aver Parte_1
regolarmente messo in mora il con lettera raccomandata a.r. del Controparte_9
20.01.2011 e che quest'ultimo declinava la propria responsabilità adducendo che il tratto di strada ove si verificava il sinistro fosse ricompreso nel demanio Regionale, da cui consegue l'obbligo manutentivo da parte della provincia di la richiesta stragiudiziale di risarcimento rivolta a CP_1
mezzo pec alla e alla non sortiva alcun effetto. Controparte_3 CP_7 CP_7
Pertanto, l'attore chiedeva di condannarsi le convenute, ritenute responsabili ai sensi dell'art. 2043
e/o 2051 c.c. del sinistro patito, al risarcimento dei danni occorsi all'autovettura tg. CM888ST, quantificati nella somma complessiva di euro 1.000,00, oltre fermo tecnico e deprezzamento commerciale ed interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo, il tutto entro i limiti di competenza del giudice adito, con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la la quale contestava la fondatezza Controparte_7
della domanda risarcitoria;
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_5 al fine di tenere indenne l'amministrazione provinciale da ogni conseguenza risarcitoria,
[...]
atteso che il tratto di strada ove avveniva il sinistro era interessato – all'epoca dei fatti- da un intervento di ripavimentazione nel corso dei lavori di metanizzazione da parte della predetta società.
La una volta costituitosi in giudizio, allegava di aver appaltato, con contratto Controparte_5
n. 3106000118 del 06.03.2007, la costruzione della rete di distribuzione del metano nel Comune di all'ATI Castaldo-Co.Me.S.-Cobal, la quale eseguiva in piena autonomia le opere di CP_9 realizzazione della rete distributiva del metano;
in particolare, l'appalto relativo ai lavori di via
Raffaele Bosco – luogo del sinistro- si concludeva nell'ottobre del 2010, con il ripristino definitivo della strada. Per tale ragione, la società convenuta chiedeva preliminarmente di dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e in via gradata, instava per il rigetto della domanda attorea;
in via ancora più gradata chiedeva la condanna dell'impresa – in qualità di Capogruppo Mandataria CP_4 dell'ATI- a garantire e manlevare la società da qualsiasi pregiudizio conseguente dall'instaurato giudizio, con vittoria di spese e competenze di lite.
La si costituiva in giudizio, in persona del l.r.p.t., ed eccepiva in via preliminare, la Controparte_4
prescrizione del diritto;
nel merito contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria atteso che alcuna responsabilità era imputabile alla società, la quale adottava tutte le misure idonee ad evitare danni a terzi ed evidenziava che il cantiere risultava regolarmente segnalato e che inoltre alla data del sinistro era stato ultimato. Allegava che la responsabilità era, dunque, da imputarsi all'attore, il quale non aveva adoperato la dovuta diligenza nel percorrere il tratto di strada, al conducente che precedeva l'autovettura dell'attore nonché alla Provincia di Chiedeva di essere autorizzata CP_1
alla chiamata in causa della per essere tenuta indenne in caso di accoglimento Controparte_10 della domanda, considerato che la società era assicurata con la predetta compagnia all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
Si costituiva in giudizio la (già la quale eccepiva la Controparte_2 Controparte_10 nullità dell'atto di chiamata in causa ai sensi del quarto comma dell'art. 164 e art. 318 c.p.c. per assoluta genericità nella descrizione dei fatti oggetto di causa. Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di manleva della nonché la carenza Controparte_4
di legittimazione passiva della in quanto la garanzia prestata in base alla polizza Controparte_11 agli atti vigente all'epoca del sinistro, prevedeva una franchigia assoluta di euro 1.500,00 e quindi,
l'intero danno era da imputarsi a carico della compagnia. Nel merito contestava la legittimazione di tutte le parti evocate in giudizio e le modalità di verificazione del fatto storico dedotto dalla controparte, nonché la quantificazione del danno. Per tutto quanto dedotto chiedeva di dichiararsi la
3 nullità, improponibilità e improcedibilità delle domande attoree e nel merito chiedeva di rigettarsi la pretesa risarcitoria, con vittoria di spese e competenze di lite.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatesi nell'escussione dei testi di parte attrice e nel deposito di documentazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e poi veniva introitata a sentenza.
Il Giudice di prime cure con la sentenza gravata n. 436/18, depositata in data 02.02.2018 e notificata in data 16.04.2018, rigettava la domanda poiché infondata e non provata. Una volta verificata positivamente la legittimazione passiva ed attiva delle parti, il giudice di prime cure rilevava che la domanda risarcitoria formulata dal era rimasta priva di un adeguato conforto probatorio. In Pt_1 virtù della circostanza che l'attore aveva patito un danno – la rottura del parabrezza- il giudice ravvisava la sussistenza di ragioni di equità tali da motivare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con un unico motivo di Parte_1 impugnazione, ovvero lamentando l'omessa ed insufficiente motivazione nonché la sua contraddittorietà e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado.
Quindi l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, di dichiararsi la piena ed esclusiva responsabilità delle convenute e dei chiamati in causa in ordine alla produzione dell'evento lesivo e di condannarle al risarcimento, in solido, dei danni riportati all'autovettura di sua proprietà, il tutto da contenersi nella somma di euro 1.032,00, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi ai difensori dichiaratosi antistatari.
Instaurato il contraddittorio, in appello si costituiva la (già Controparte_1 CP_7
la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi del
[...]
combinato disposto degli artt. 113 e 339 c.p.c.; difatti, evidenziava che il valore della controversia non eccedeva i 1.100,00 euro e, pertanto, la sentenza era stata resa secondo equità mentre i motivi di impugnazione afferivano la mancata valutazione della prova da parte del giudice di prime cure, esulando così dai motivi a critica vincolata previsti dal legislatore. Nel merito deduceva la correttezza della sentenza gravata e l'infondatezza della pretesa attorea, non essendo stato dimostrato né l'an né il quantum del danno e reiterava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
pertanto, instava per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto e nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva di dichiarare unico responsabile del sinistro la soc.
Napoletanagas s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.
Si costituiva altresì la eccependo la carenza di legittimazione passiva e Controparte_11 chiedendo l'estromissione dal giudizio poiché la compagnia veniva evocata in giudizio
4 erroneamente e sul falso presupposto dell'esistenza della pretesa garanzia da parte della soc.
; l'appellata sottolineava l'esistenza di una franchigia di euro 1.500,00, ragion per cui il CP_4 danno esula dalla copertura assicurativa sottoscritta dall'impresa. Nel merito, eccepiva l'infondatezza del gravame e chiedeva per la conferma della sentenza del giudice di prime cure, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 05.06.2019, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della della Controparte_3 Controparte_12 Controparte_5
All'udienza del 09.05.2022, il precedente giudice istruttore introitava la causa a sentenza;
successivamente, con ordinanza del 30.07.2022 il giudice rimetteva la causa sul ruolo, dopo aver rilevato che per errore della cancelleria veniva allegato un fascicolo di primo grado relativo ad un diverso giudizio, svoltosi tra altre parti.
Stante l'impossibilità di acquisire il fascicolo di primo grado, le parti venivano inviate a ricostruire lo stesso mediante il deposito in via telematica di copia dei verbali in loro possesso.
All'udienza del 21.10.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, assegnando alle parti – con decorrenza dal 30.10.2024- giorni
60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 325 c.p.c. dalla notifica della gravata sentenza (la sentenza n. 436/2018 è stata notificata a parte appellante in data 16.04.2018 e l'appello notificato in data 23.04.2018).
L'appello è anche procedibile, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 26.04.2018.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
Sempre in via preliminare, si rileva che l'appello è da dichiararsi inammissibile poiché avente ad oggetto una sentenza inappellabile giusta il disposto dell'art. 339, III comma, c.p.c.
Nell'atto di citazione di primo grado, l'appellante chiedeva di disporsi la condanna delle convenute
“al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni materiali subiti dalla propria auto in conseguenza del sinistro de quo ammontanti a complessivi € 1.000,00, oltre fermo tecnico e deprezzamento commerciale ed interessi e rivalutazione sulla somma complessiva dal fatto fino al soddisfo, il tutto comunque contenuto nei limiti di competenza del Giudice di Pace adito, ed ai fini
5 della legge sul contributo unificato ex art. 9 L. 488/99 e successive modifiche nei limiti della somma di euro 1.032,00 salvo conguaglio”. Tale richiesta veniva reiterata nella comparsa conclusionale ove veniva richiesta la condanna al pagamento in favore dell'istante “della somma complessiva di euro 1.000,00 per i danni subiti al veicolo e comunque nei limiti massimi di competenza del giudice di pace adito (€. 1.000,00) o dalla diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizio dall'On.le Giudice adito” (cfr. comparsa conclusionale attore del primo grado di giudizio).
La inequivocabile volontà di contenere la domanda entro i limiti di valore di euro 1.032,00 emerge anche dalle osservazioni avanzate dal in sede di appello, ove nell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio si legge: “il magistrato di primo grado dimentica inoltre che il presente giudizio è stato contenuto nei limiti dell'esenzione fiscale € 1.032,00 vedi atto introduttivo (…) Per quanto attiene la quantificazione degli stessi danni il magistrato di primo grado avrebbe ben potuto utilizzare il criterio equitativo previsto dal nostro codice di procedura civile per le controversie contenute nei limiti di € 1.032,00” (cfr pag. 11 atto di appello).
Giova all'uopo rammentare che la determinazione del valore della causa ai fini dell'individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche (v. ex multis Cass. Civ., 18 settembre 2006,
n. 20118).
Ne segue che, al fine di stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., occorre far riferimento al "petitum" originario, non essendo rilevante l'eventuale ampliamento della domanda in corso di causa.
In applicazione di tali principi, non può che affermarsi che la controversia, il cui valore è stato circoscritto entro il limite di €1.032,00, risulti assoggettata alla disciplina prevista dall'articolo art. 113 c.p.c., secondo comma.
Ebbene, tale disposizione di legge codifica una vera e propria presunzione di pronuncia secondo equità per le controversie di valore non superiore a millecento euro nella formulazione applicabile al caso di specie ratione temporis.
Il suddetto principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria, secondo cui:
"le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia
6 espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità" (Cass. n. 4079/05).
Tanto premesso, si evidenzia che l'art. 339 c.p.c., comma 3, così come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, sancisce la regola secondo cui le sentenze rese dal Giudice di Pace secondo equità sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia che si assumono lesi.
In tali ipotesi, dunque, l'appello si configura come a critica vincolata, accrescendo l'onere probatorio disciplinato dall'articolo 342 c.p.c.; la parte appellante dovrà, così, individuare in maniera specifica e puntuale quali norme procedimentali, costituzionali o comunitarie si intendono violate oppure indicare con precisione i principi regolatori della materia che si assumono lesi, in quanto si tratta di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice dell'impugnazione prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass.
284/2007; Cass. 8466/2010).
In entrambi i casi, questi dovrà successivamente indicare le ragioni di fatto e di diritto che rendono preferibile la ricostruzione da lui prospetta rispetto a quella enunciata dal giudice di prime cure.
La previsione di cui all'articolo 339 c.p.c. affonda la propria ratio nei principi espressi dalla Corte costituzionale, che nella pronuncia n. 206 del 2004 dichiarava “costituzionalmente illegittimo l'art.
113, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia. Infatti, la sola funzione che può riconoscersi alla giurisdizione di equità è quella di individuare la regola di giudizio non scritta, che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua dei principi cui si ispira la disciplina positiva;
il giudizio di equità, in sostanza, non è e non può essere un giudizio extra-giuridico, poiché una equità priva dei limiti normativi insidia alla base la certezza delle relazioni giuridiche, con la conseguenza della ricorribilità per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c., delle sentenze per violazione dei suddetti principi.”
Di conseguenza, dall'applicazione di tali principi di diritto consegue che, se le censure mosse dall'appellante non rientrano nei motivi indicati dal legislatore, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Tanto premesso, nel caso oggetto di lite, l'appellante censurava la sentenza eccependo il vizio di omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e rilevava la
7 contraddittorietà della pronuncia;
lamentava altresì la mancata valutazione del materiale probatorio e l'errata applicazione della legge.
Il motivo di gravame relativo all'omissione e alla contraddittorietà della sentenza impugnata, in linea di principio, risulta ammissibile poiché il vizio di motivazione (quando questa manchi o sia apparente) rientra tra le ipotesi di cui all'articolo 339, comma 3 c.p.p., trattandosi di una violazione di procedimento e di principi informatori della materia.
Ritenuto ammissibile il motivo di impugnazione, lo stesso risulta infondato in quanto, contrariamente all'assunto dell'appellante, dalla lettura complessiva del provvedimento emerge il ragionamento logico-giuridico posto dal primo giudice a base del suo convincimento, sicché la censura non trova riscontro nel caso concreto.
Seguendo le indicazioni fornite dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, il vizio di omessa motivazione della sentenza può inverarsi sia nei casi di difetto assoluto sia nelle ipotesi in cui la motivazione sia meramente apparente;
quest'ultima è ravvisabile quando il giudice di merito ometta di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non proceda ad una loro disamina logico- giuridica tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
Ebbene, ad avviso del giudicante, nella sentenza gravata non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione atteso che il giudice di prime cure ha motivato la propria decisione, affermando che dalla prova testimoniale era emerso che i danni patiti dall'attore erano da attribuirsi alle altre macchine presenti sulla strada al momento del sinistro;
in tal modo, escludeva ogni responsabilità dei convenuti e delle società chiamate in causa.
Dunque, il giudice di Pace dopo aver richiamato la regola di cui all'art. 2697 c.c., ha ritenuto che il danneggiato non avesse assolto il proprio onere probatorio, da cui conseguiva il rigetto della domanda per carenza di prova e poiché lo stessa era da ritenersi infondata.
Con i restanti motivi di impugnazione l'appellante ha censurato la gravata sentenza per la mancata valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure e l'errata applicazione della legge (arrt.
2043 – 2051 c.c.).
I predetti motivi di impugnazione sono inammissibili in quanto non hanno ad oggetto la violazione di norme sostanziali, non processuali, sulla quale è precluso il sindacato da parte del giudice di appello trattandosi di una sentenza pronunciata secondo equità necessaria (art. 113 2° comma e 339 comma 3° c.p.c.).
Si richiama, in particolare, quanto chiarito dalla Cassazione civile sez. II, 29/12/2017, (ud.
04/10/2017, dep. 29/12/2017), n.31152 che precisa che, nei casi di sentenza caratterizzata da c.d.
8 equità necessaria, non è sindacabile da parte del giudice dell'appello la valutazione circa la rilevanza di determinati mezzi di prova compiuta dal giudice di Pace bensì, soltanto, il rispetto, da parte di quest'ultimo, delle norme processuali dettate in materia di prove: "Trattandosi di sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., comma 3, la stessa era appellabile, pena l'inammissibilità dell'impugnazione, soltanto deducendo l'inosservanza delle norme sul procedimento, ovvero delle norme costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della materia. Non rientra nell'ambito dell'inosservanza delle norme sul procedimento la valutazione di attendibilità di una prova testimoniale, ovvero, più in generale, delle risultanze probatorie acquisite (nella specie, come operata dal Giudice di pace), sicche' le relative censure sono ammissibili soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali o comunitari e dai principi informatori della materia. Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida proprio al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova (Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n.
17437). La valutazione di attendibilità e di sufficienza probatoria delle circostanze riferite dal teste
è del tutto estranea all'ambito della violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., in quanto la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892)".
Ogni altra questione resta assorbita.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento fino a 1.100,00 euro, valori minimi attesa l'assenza di complessità delle questioni trattate).
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 436/2018 del Giudice di
Pace di Sorrento;
b) condanna al pagamento in favore della in persona Parte_1 Controparte_1
del Sindaco p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 332,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre accessori se dovuti;
c) condanna al pagamento in favore della in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 332,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre accessori se dovuti.
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 12.03.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2649 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, in virtù di mandato Parte_1
a margine dell'atto introduttivo di primo grado, dagli avv.ti Antonino Fiondo ed Elio Trombetta, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Piano di Sorrento (NA) al Corso Italia n. 24/B;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura generale alle liti per notaio del 22.11.2017, dall'Avv. Raffaele Viviani ed Persona_1
elettivamente domiciliata in alla Piazza Matteotti n. 1 CP_1
APPELLATA
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_2 alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello dall'Avv. Magda Pavolini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sorrento alla via Parise n. 16;
APPELLATA
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
1
in persona del legale rappresentante p.t., P.I. Controparte_4 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.10.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante, in epigrafe indicato, citava innanzi al
Giudice di Pace di Sorrento, la in persona del e la Controparte_3 Controparte_6 CP_7
in persona del Presidente p.t., al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni occorsi
[...]
alla propria auto Wolkswagen Polo tg. CM888ST in data 22.10.2010 alle ore 22:00 circa, in CO
SE– località Bonea.
A tal fine allegava che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'istante si trovava a percorrere alla guida della propria autovettura, la via R. Bosco quando, giunto all'altezza del supermercato subiva il danneggiamento del parabrezza del proprio veicolo a causa del CP_8 brecciolino presente sul manto stradale per via dei lavori di rifacimento dell'asfalto; in conseguenza dell'evento, l'auto riportava danni diffusi alla carrozzeria ed al parabrezza anteriore. L'istante deduceva che l'evento era da imputarsi all'esclusiva responsabilità della e della Controparte_3
in qualità di proprietario e custode della strada, sui quali incombeva l'obbligo Controparte_7
di custodia, vigilanza e manutenzione della strada. allegava altresì di aver Parte_1
regolarmente messo in mora il con lettera raccomandata a.r. del Controparte_9
20.01.2011 e che quest'ultimo declinava la propria responsabilità adducendo che il tratto di strada ove si verificava il sinistro fosse ricompreso nel demanio Regionale, da cui consegue l'obbligo manutentivo da parte della provincia di la richiesta stragiudiziale di risarcimento rivolta a CP_1
mezzo pec alla e alla non sortiva alcun effetto. Controparte_3 CP_7 CP_7
Pertanto, l'attore chiedeva di condannarsi le convenute, ritenute responsabili ai sensi dell'art. 2043
e/o 2051 c.c. del sinistro patito, al risarcimento dei danni occorsi all'autovettura tg. CM888ST, quantificati nella somma complessiva di euro 1.000,00, oltre fermo tecnico e deprezzamento commerciale ed interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo, il tutto entro i limiti di competenza del giudice adito, con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la la quale contestava la fondatezza Controparte_7
della domanda risarcitoria;
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_5 al fine di tenere indenne l'amministrazione provinciale da ogni conseguenza risarcitoria,
[...]
atteso che il tratto di strada ove avveniva il sinistro era interessato – all'epoca dei fatti- da un intervento di ripavimentazione nel corso dei lavori di metanizzazione da parte della predetta società.
La una volta costituitosi in giudizio, allegava di aver appaltato, con contratto Controparte_5
n. 3106000118 del 06.03.2007, la costruzione della rete di distribuzione del metano nel Comune di all'ATI Castaldo-Co.Me.S.-Cobal, la quale eseguiva in piena autonomia le opere di CP_9 realizzazione della rete distributiva del metano;
in particolare, l'appalto relativo ai lavori di via
Raffaele Bosco – luogo del sinistro- si concludeva nell'ottobre del 2010, con il ripristino definitivo della strada. Per tale ragione, la società convenuta chiedeva preliminarmente di dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e in via gradata, instava per il rigetto della domanda attorea;
in via ancora più gradata chiedeva la condanna dell'impresa – in qualità di Capogruppo Mandataria CP_4 dell'ATI- a garantire e manlevare la società da qualsiasi pregiudizio conseguente dall'instaurato giudizio, con vittoria di spese e competenze di lite.
La si costituiva in giudizio, in persona del l.r.p.t., ed eccepiva in via preliminare, la Controparte_4
prescrizione del diritto;
nel merito contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria atteso che alcuna responsabilità era imputabile alla società, la quale adottava tutte le misure idonee ad evitare danni a terzi ed evidenziava che il cantiere risultava regolarmente segnalato e che inoltre alla data del sinistro era stato ultimato. Allegava che la responsabilità era, dunque, da imputarsi all'attore, il quale non aveva adoperato la dovuta diligenza nel percorrere il tratto di strada, al conducente che precedeva l'autovettura dell'attore nonché alla Provincia di Chiedeva di essere autorizzata CP_1
alla chiamata in causa della per essere tenuta indenne in caso di accoglimento Controparte_10 della domanda, considerato che la società era assicurata con la predetta compagnia all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
Si costituiva in giudizio la (già la quale eccepiva la Controparte_2 Controparte_10 nullità dell'atto di chiamata in causa ai sensi del quarto comma dell'art. 164 e art. 318 c.p.c. per assoluta genericità nella descrizione dei fatti oggetto di causa. Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di manleva della nonché la carenza Controparte_4
di legittimazione passiva della in quanto la garanzia prestata in base alla polizza Controparte_11 agli atti vigente all'epoca del sinistro, prevedeva una franchigia assoluta di euro 1.500,00 e quindi,
l'intero danno era da imputarsi a carico della compagnia. Nel merito contestava la legittimazione di tutte le parti evocate in giudizio e le modalità di verificazione del fatto storico dedotto dalla controparte, nonché la quantificazione del danno. Per tutto quanto dedotto chiedeva di dichiararsi la
3 nullità, improponibilità e improcedibilità delle domande attoree e nel merito chiedeva di rigettarsi la pretesa risarcitoria, con vittoria di spese e competenze di lite.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatesi nell'escussione dei testi di parte attrice e nel deposito di documentazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e poi veniva introitata a sentenza.
Il Giudice di prime cure con la sentenza gravata n. 436/18, depositata in data 02.02.2018 e notificata in data 16.04.2018, rigettava la domanda poiché infondata e non provata. Una volta verificata positivamente la legittimazione passiva ed attiva delle parti, il giudice di prime cure rilevava che la domanda risarcitoria formulata dal era rimasta priva di un adeguato conforto probatorio. In Pt_1 virtù della circostanza che l'attore aveva patito un danno – la rottura del parabrezza- il giudice ravvisava la sussistenza di ragioni di equità tali da motivare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con un unico motivo di Parte_1 impugnazione, ovvero lamentando l'omessa ed insufficiente motivazione nonché la sua contraddittorietà e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado.
Quindi l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, di dichiararsi la piena ed esclusiva responsabilità delle convenute e dei chiamati in causa in ordine alla produzione dell'evento lesivo e di condannarle al risarcimento, in solido, dei danni riportati all'autovettura di sua proprietà, il tutto da contenersi nella somma di euro 1.032,00, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi ai difensori dichiaratosi antistatari.
Instaurato il contraddittorio, in appello si costituiva la (già Controparte_1 CP_7
la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi del
[...]
combinato disposto degli artt. 113 e 339 c.p.c.; difatti, evidenziava che il valore della controversia non eccedeva i 1.100,00 euro e, pertanto, la sentenza era stata resa secondo equità mentre i motivi di impugnazione afferivano la mancata valutazione della prova da parte del giudice di prime cure, esulando così dai motivi a critica vincolata previsti dal legislatore. Nel merito deduceva la correttezza della sentenza gravata e l'infondatezza della pretesa attorea, non essendo stato dimostrato né l'an né il quantum del danno e reiterava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
pertanto, instava per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto e nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva di dichiarare unico responsabile del sinistro la soc.
Napoletanagas s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.
Si costituiva altresì la eccependo la carenza di legittimazione passiva e Controparte_11 chiedendo l'estromissione dal giudizio poiché la compagnia veniva evocata in giudizio
4 erroneamente e sul falso presupposto dell'esistenza della pretesa garanzia da parte della soc.
; l'appellata sottolineava l'esistenza di una franchigia di euro 1.500,00, ragion per cui il CP_4 danno esula dalla copertura assicurativa sottoscritta dall'impresa. Nel merito, eccepiva l'infondatezza del gravame e chiedeva per la conferma della sentenza del giudice di prime cure, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 05.06.2019, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della della Controparte_3 Controparte_12 Controparte_5
All'udienza del 09.05.2022, il precedente giudice istruttore introitava la causa a sentenza;
successivamente, con ordinanza del 30.07.2022 il giudice rimetteva la causa sul ruolo, dopo aver rilevato che per errore della cancelleria veniva allegato un fascicolo di primo grado relativo ad un diverso giudizio, svoltosi tra altre parti.
Stante l'impossibilità di acquisire il fascicolo di primo grado, le parti venivano inviate a ricostruire lo stesso mediante il deposito in via telematica di copia dei verbali in loro possesso.
All'udienza del 21.10.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, assegnando alle parti – con decorrenza dal 30.10.2024- giorni
60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 325 c.p.c. dalla notifica della gravata sentenza (la sentenza n. 436/2018 è stata notificata a parte appellante in data 16.04.2018 e l'appello notificato in data 23.04.2018).
L'appello è anche procedibile, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 26.04.2018.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
Sempre in via preliminare, si rileva che l'appello è da dichiararsi inammissibile poiché avente ad oggetto una sentenza inappellabile giusta il disposto dell'art. 339, III comma, c.p.c.
Nell'atto di citazione di primo grado, l'appellante chiedeva di disporsi la condanna delle convenute
“al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni materiali subiti dalla propria auto in conseguenza del sinistro de quo ammontanti a complessivi € 1.000,00, oltre fermo tecnico e deprezzamento commerciale ed interessi e rivalutazione sulla somma complessiva dal fatto fino al soddisfo, il tutto comunque contenuto nei limiti di competenza del Giudice di Pace adito, ed ai fini
5 della legge sul contributo unificato ex art. 9 L. 488/99 e successive modifiche nei limiti della somma di euro 1.032,00 salvo conguaglio”. Tale richiesta veniva reiterata nella comparsa conclusionale ove veniva richiesta la condanna al pagamento in favore dell'istante “della somma complessiva di euro 1.000,00 per i danni subiti al veicolo e comunque nei limiti massimi di competenza del giudice di pace adito (€. 1.000,00) o dalla diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizio dall'On.le Giudice adito” (cfr. comparsa conclusionale attore del primo grado di giudizio).
La inequivocabile volontà di contenere la domanda entro i limiti di valore di euro 1.032,00 emerge anche dalle osservazioni avanzate dal in sede di appello, ove nell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio si legge: “il magistrato di primo grado dimentica inoltre che il presente giudizio è stato contenuto nei limiti dell'esenzione fiscale € 1.032,00 vedi atto introduttivo (…) Per quanto attiene la quantificazione degli stessi danni il magistrato di primo grado avrebbe ben potuto utilizzare il criterio equitativo previsto dal nostro codice di procedura civile per le controversie contenute nei limiti di € 1.032,00” (cfr pag. 11 atto di appello).
Giova all'uopo rammentare che la determinazione del valore della causa ai fini dell'individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche (v. ex multis Cass. Civ., 18 settembre 2006,
n. 20118).
Ne segue che, al fine di stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., occorre far riferimento al "petitum" originario, non essendo rilevante l'eventuale ampliamento della domanda in corso di causa.
In applicazione di tali principi, non può che affermarsi che la controversia, il cui valore è stato circoscritto entro il limite di €1.032,00, risulti assoggettata alla disciplina prevista dall'articolo art. 113 c.p.c., secondo comma.
Ebbene, tale disposizione di legge codifica una vera e propria presunzione di pronuncia secondo equità per le controversie di valore non superiore a millecento euro nella formulazione applicabile al caso di specie ratione temporis.
Il suddetto principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria, secondo cui:
"le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia
6 espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità" (Cass. n. 4079/05).
Tanto premesso, si evidenzia che l'art. 339 c.p.c., comma 3, così come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, sancisce la regola secondo cui le sentenze rese dal Giudice di Pace secondo equità sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia che si assumono lesi.
In tali ipotesi, dunque, l'appello si configura come a critica vincolata, accrescendo l'onere probatorio disciplinato dall'articolo 342 c.p.c.; la parte appellante dovrà, così, individuare in maniera specifica e puntuale quali norme procedimentali, costituzionali o comunitarie si intendono violate oppure indicare con precisione i principi regolatori della materia che si assumono lesi, in quanto si tratta di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice dell'impugnazione prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass.
284/2007; Cass. 8466/2010).
In entrambi i casi, questi dovrà successivamente indicare le ragioni di fatto e di diritto che rendono preferibile la ricostruzione da lui prospetta rispetto a quella enunciata dal giudice di prime cure.
La previsione di cui all'articolo 339 c.p.c. affonda la propria ratio nei principi espressi dalla Corte costituzionale, che nella pronuncia n. 206 del 2004 dichiarava “costituzionalmente illegittimo l'art.
113, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia. Infatti, la sola funzione che può riconoscersi alla giurisdizione di equità è quella di individuare la regola di giudizio non scritta, che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua dei principi cui si ispira la disciplina positiva;
il giudizio di equità, in sostanza, non è e non può essere un giudizio extra-giuridico, poiché una equità priva dei limiti normativi insidia alla base la certezza delle relazioni giuridiche, con la conseguenza della ricorribilità per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c., delle sentenze per violazione dei suddetti principi.”
Di conseguenza, dall'applicazione di tali principi di diritto consegue che, se le censure mosse dall'appellante non rientrano nei motivi indicati dal legislatore, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Tanto premesso, nel caso oggetto di lite, l'appellante censurava la sentenza eccependo il vizio di omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e rilevava la
7 contraddittorietà della pronuncia;
lamentava altresì la mancata valutazione del materiale probatorio e l'errata applicazione della legge.
Il motivo di gravame relativo all'omissione e alla contraddittorietà della sentenza impugnata, in linea di principio, risulta ammissibile poiché il vizio di motivazione (quando questa manchi o sia apparente) rientra tra le ipotesi di cui all'articolo 339, comma 3 c.p.p., trattandosi di una violazione di procedimento e di principi informatori della materia.
Ritenuto ammissibile il motivo di impugnazione, lo stesso risulta infondato in quanto, contrariamente all'assunto dell'appellante, dalla lettura complessiva del provvedimento emerge il ragionamento logico-giuridico posto dal primo giudice a base del suo convincimento, sicché la censura non trova riscontro nel caso concreto.
Seguendo le indicazioni fornite dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, il vizio di omessa motivazione della sentenza può inverarsi sia nei casi di difetto assoluto sia nelle ipotesi in cui la motivazione sia meramente apparente;
quest'ultima è ravvisabile quando il giudice di merito ometta di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non proceda ad una loro disamina logico- giuridica tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
Ebbene, ad avviso del giudicante, nella sentenza gravata non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione atteso che il giudice di prime cure ha motivato la propria decisione, affermando che dalla prova testimoniale era emerso che i danni patiti dall'attore erano da attribuirsi alle altre macchine presenti sulla strada al momento del sinistro;
in tal modo, escludeva ogni responsabilità dei convenuti e delle società chiamate in causa.
Dunque, il giudice di Pace dopo aver richiamato la regola di cui all'art. 2697 c.c., ha ritenuto che il danneggiato non avesse assolto il proprio onere probatorio, da cui conseguiva il rigetto della domanda per carenza di prova e poiché lo stessa era da ritenersi infondata.
Con i restanti motivi di impugnazione l'appellante ha censurato la gravata sentenza per la mancata valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure e l'errata applicazione della legge (arrt.
2043 – 2051 c.c.).
I predetti motivi di impugnazione sono inammissibili in quanto non hanno ad oggetto la violazione di norme sostanziali, non processuali, sulla quale è precluso il sindacato da parte del giudice di appello trattandosi di una sentenza pronunciata secondo equità necessaria (art. 113 2° comma e 339 comma 3° c.p.c.).
Si richiama, in particolare, quanto chiarito dalla Cassazione civile sez. II, 29/12/2017, (ud.
04/10/2017, dep. 29/12/2017), n.31152 che precisa che, nei casi di sentenza caratterizzata da c.d.
8 equità necessaria, non è sindacabile da parte del giudice dell'appello la valutazione circa la rilevanza di determinati mezzi di prova compiuta dal giudice di Pace bensì, soltanto, il rispetto, da parte di quest'ultimo, delle norme processuali dettate in materia di prove: "Trattandosi di sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., comma 3, la stessa era appellabile, pena l'inammissibilità dell'impugnazione, soltanto deducendo l'inosservanza delle norme sul procedimento, ovvero delle norme costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della materia. Non rientra nell'ambito dell'inosservanza delle norme sul procedimento la valutazione di attendibilità di una prova testimoniale, ovvero, più in generale, delle risultanze probatorie acquisite (nella specie, come operata dal Giudice di pace), sicche' le relative censure sono ammissibili soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali o comunitari e dai principi informatori della materia. Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida proprio al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova (Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n.
17437). La valutazione di attendibilità e di sufficienza probatoria delle circostanze riferite dal teste
è del tutto estranea all'ambito della violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., in quanto la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892)".
Ogni altra questione resta assorbita.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento fino a 1.100,00 euro, valori minimi attesa l'assenza di complessità delle questioni trattate).
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 436/2018 del Giudice di
Pace di Sorrento;
b) condanna al pagamento in favore della in persona Parte_1 Controparte_1
del Sindaco p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 332,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre accessori se dovuti;
c) condanna al pagamento in favore della in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 332,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre accessori se dovuti.
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 12.03.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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