CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5694 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1274/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Notaro Presidente dott.ssa Ada Meterangelis Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1274/2021 - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2063/2020 del 14.9.2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento n. 6115/2015 R.G. – vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
MI RA, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli,
Piazzetta Duca D'Aosta, n. 265; appellante e
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianfranco Chiarelli, elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Eritrea, n. 3, presso lo studio dell'Avvocato
AF Tortoriello;
appellata nonché in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
, e per essa in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 CP_3
(già e già , rappresentata e difesa CP_4 Controparte_5 dall'Avvocato Fabio Forino, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Nocera Inferiore, Via Roma, n. 58; interventrice
CONCLUSIONI pagina 1 di 16 Per l'appellante: come da note di trattazione scritta;
Per l'appellata: non rassegnate;
Per l'interventrice: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 , con citazione del 31.07.2015, deduceva che, con atto di precetto Parte_1 notificatogli il 21.07.2015, la gli aveva intimato il Controparte_1 pagamento della somma di euro 65.170,93 oltre interessi convenzionali dal 19/03/2014 sino al soddisfo e accessori, in virtù del contratto di mutuo fondiario ventennale a tasso variabile, stipulato il 26/07/2011 (repertorio n. 37743, raccolta n. 7173).
L'opponente allegava: 1) l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario ad assolvere la funzione di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., comma 2, n. 3 c.p.c., per mancanza dei requisiti di autonomia ed autosufficienza, per incapacità di documentare la traditio rei e per essere un mutuo condizionato, in quanto l'art. 2 aveva previsto che le somme mutuate non erano state effettivamente erogate al mutuatario, ma erano state versate dal mutuante “in un deposito cauzionale infruttifero presso la a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a CP_1 carico della parte mutuataria da tale contratto e relativi allegati…..”; 2) la nullità del mutuo e del precetto, per essere un mutuo di scopo, per la mancata realizzazione dello scopo indicato nel suo articolo 1 di “liquidità il cui netto ricavo sarà utilizzato per l'esercizio della propria attività professionale”, in quanto le somme erano state di fatto impiegate a ripianare l'esposizione debitoria dell'opponente nei confronti della Banca mutuante sul c.c. n. 1379-1 e, quindi, a sostituire il precedente credito chirografario con altro credito assistito da garanzie;
3)
l'illegittimità del precetto opposto, nella parte in cui erano stati richiesti interessi moratori convenzionali anche per il periodo successivo alla notifica del precetto sebbene quest'ultima aveva avuto l'effetto di risolvere il contratto di mutuo;
4) l'illegittimità del precetto, nella parte in cui erano stati richiesti interessi moratori sulle semestralità scadute comprensive di capitale ed interessi corrispettivi, in violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.; 5)
l'applicazione di interessi convenzionali, interessi di mora, spese, commissioni ecc.. in misura superiore al tasso soglia usura;
6) l'indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola relativa al tasso di mora previsto dall'art. 6 del contratto;
7) la divergenza tra l'interesse pattuito e quello effettivamente applicato nel piano di ammortamento alla francese, in quanto redatto in violazione degli art. 1284, 1346, 1347,1375 e 1283 c.c.; 8) la nullità del contratto di mutuo per la violazione, da parte della banca, dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale;
9) il patimento di un danno ingiusto determinato dall'applicazione di condizioni contrattuali illecite ovvero dalla violazione degli obblighi di diligenza professionale, di buona fede e di solidarietà.
Venivano anche avanzate varie censure relative al rapporto di conto corrente.
Il Sig. , oltre alle richieste cautelari, chiedeva: “…3) accertare e dichiarare che la banca Pt_1
pagina 2 di 16 opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, con ogni conseguenza di legge;
4) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa, stipulato in data 26/07/2011, è da considerarsi quale mutuo di scopo e per l'effetto, accertare e dichiarare che tale contratto è nullo per la mancata realizzazione dello scopo nello stesso dichiarato come finalità del contratto;
5) Accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni su esposte, l'illegittimità del precetto opposto, nella parte in cui chiedeva il pagamento degli interessi moratori convenzionali anche per il periodo successivo alla notifica del precetto, con ogni conseguenza di legge;
6) Accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni su esposte, l'illegittimità del precetto opposto, nella parte in cui chiedeva il pagamento degli interessi moratori sulle semestralità scadute, con ogni conseguenza di legge;
7) Accertare e dichiarare l'usurarietà del contratto per cui è causa e, di conseguenza, dichiarare la nullità della clausola degli interessi convenzionali e di mora;
8) per l'effetto, condannare l'Istituto di credito opposto alla restituzione degli importi, addebitati e/o riscossi, a titolo di interessi e di spese non dovute per effetto del superamento del tasso soglia usura;
9) accertare e dichiarare, il solo capitale residuo al netto di ogni interesse;
10) accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto derivante dalla complessa e contraddittoria formula negoziale e, dunque, perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. ( equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole della tutela prevista dall'ordinamento giuridico) e/o per violazione dell'art. 192/1998 ( divieto di abuso di dipendenza economica) individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione e determinando un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, condannando l'Istituto di credito alla restituzione di quanto indebitamente percepito in virtù dell'argomentazione suesposta;
11) accertare e dichiarare l'illegittimità del precetto opposto stante la nullità della clausola di determinazione degli interessi siccome disposta unilateralmente dalla convenuta perché determinata secondo il piano di ammortamento alla francese privo di pattuizione e non menzionato nelle condizioni generali di contratto, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione e per l'effetto, determinando un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, condannando la Banca opposta alla restituzione di quanto indebitamente percepito in virtù del piano di ammortamento riformulato;
12) accertare e dichiarare che è stato sempre applicato un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del medesimo contratto;
13) dichiarare, l'annullamento parziale del contratto di mutuo de quo, in particolare ai sensi degli artt. 1284, 1346, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale nella parte in cui vi è stata accertata la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente pagina 3 di 16 applicato nel piano di ammortamento allegato al medesimo contratto, determinando così la somma da rimborsare all'attore a seguito del ricalcolo al tasso legale semplice di volta in volta vigente:14) e per l'effetto, in ogni caso dichiarare la nullità della clausola relativa all'interesse ultralegale per violazione della legge n. 154/92 e dell'art. 117 del TUB sulla trasparenza bancaria;
15) sempre nel merito, accertare il verificarsi del c.d. fenomeno anatocistico nei contratti in contestazione, calcolando le maggiori somme corrisposte per tale fenomeno;
16) accertare e dichiarare la nullità della clausola che prevede l'applicazione del c.d. “piano di ammortamento alla francese” ed ordinare all'Istituto di credito di procedere alla rielaborazione del suddetto piano di ammortamento applicando l'interesse semplice;
17) in definitiva, accertare e determinare l'esatto dare- avere tra le parti in relazione al mutuo in esame, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato dal TU e per l'effetto, condannare la Banca opposta alla restituzione di quanto indebitamente percepito in virtù delle argomentazioni sopra esposte;
18) Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa è nullo in quanto stipulato in frode alla legge e che la Banca opposta ha violato i doveri di correttezza e buona fede, inducendo il sig. alla stipulazione di un Parte_1 contratto di mutuo da cui lo stesso non traeva alcun vantaggio;
19) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284 co. 3, 1346, 1325 sub 4 e 1350 sub 13 e per l'effetto dell'art. 1418 co. 2, dell'art. 7 comma 3 delle condizioni generali di contratto di apertura di credito e di conto corrente su c/c n. 20971, oggetto dei rapporti tra la parte attrice e la banca, relativo alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per gli interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, del tasso di interesse legale ex art. 1284 fino all'08/07/1992, data di entrata in vigore della l. 154/92 e successivamente in regime del tasso di interesse sostitutivo di legge, tempo per tempo vigente sia sui saldi passivi che su quelli attivi;
20) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 1283 e per l'effetto dell'art. 1418 co. 1, dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali di contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 20971, oggetto del rapporto tra le parti nel presente giudizio, relativo alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame ex art. 1283 c.c;21) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284 co. 3, 1346, 1325 sub 4 e 1350 sub 13 e per l'effetto dell'art. 1418 co. 2 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
22) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, e per l'effetto dell'art. 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva pagina 4 di 16 valuta, applicata dalla banca, per mancanza di apposita pattuizione, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
23) accertare e dichiarare per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti dei rapporti in base ai risultati del ricalcolo del conto corrente n. 1180 in applicazione del tasso di interesse legale ex art. 1284 fino all'08/07/1992, data di entrata in vigore della l.
154/92 e successivamente in regime di saggio di interesse sostitutivo di legge, che potrà essere effettuato in sede di TU tecnica – contabile, sui saldi sia attivi che passivi, senza capitalizzazioni, con l'eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, di non convenuti altri addebiti e di interessi computati in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, depurando il rapporto degli interessi ultralegali, della ricapitalizzazione anatocistica, delle Commissioni di Massimo Scoperto, dallo scarto sulle valute e di ogni altro addebito illegale o non convenuto in contratto al fine di determinare l'esatto saldo del conto corrente per cui è causa;
24) accertare e dichiarare la violazione della legge 108/96 e per l'effetto condannare la banca convenuta in applicazione dell'art. 1815 c.c. con l'eliminazione dal ricalcolo del rapporto di tutte le voci per interessi debitori;
25) determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
26) accertare il saldo del rapporto di conto corrente azionato in domanda e quindi l'effettivo rapporto di dare/avere tra le parti e, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla società correntista alla banca citata in relazione al rapporti oggetto di contestazione giudiziale e precisamente, che nulla è dovuto dal sig. alla Parte_1 Controparte_6 per il conto corrente n°1379-1;27) accertare quindi il credito
[...] complessivamente vantato dal dal sig. nei confronti della Parte_1 [...] attraverso il prodromico accertamento Controparte_6 della nullità delle clausole negoziali regolanti i rapporti di conto corrente de quibus, e per l'effetto condannare il predetto istituto di credito alla restituzione in favore della ditta correntista della somma che si accerterà in corso di causa a mezzo di espletanda TU tecnico
– bancaria, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierna istante e maggior danno da rivalutazione monetaria;
28) dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa agli impugnati rapporti bancari;
29) in ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa…”.
1.2 Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'istanza di Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la dichiarazione di inammissibilità di domande afferenti rapporti diversi da quello di mutuo, nonché il rigetto della spiegata opposizione.
1.3. Il Tribunale, a seguito di approfondimento istruttorio tecnico, disattesa l'istanza dell'opponente di disporne una integrazione in relazione ai rilievi critici formulati dal proprio
CTP, ha rigettato l'opposizione.
Il Giudice di primo grado, in primo luogo, ha dedotto che la costituzione della somma erogata e pagina 5 di 16 quietanzata in deposito cauzionale presso la banca non fosse idonea a porre nel nulla la dichiarazione di quietanza, in quanto presuppone la traditio rei e ha richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte con ordinanza n. 25632 del 27/10/2017.
E' stata poi rigettata l'eccezione di nullità per il mancato assolvimento allo scopo di finanziamento, argomentando che il mutuo fondiario non costituiva un mutuo di scopo, che poteva avere le finalità più varie, tra le quali quella del ripianamento dell'esposizione su un conto corrente del mutuatario opponente, pienamente compatibile ex art. 1322 c.c.
Il Tribunale ha poi rilevato che gli interessi moratori erano maturati nel periodo in cui il contratto era ancora in essere, sebbene “passato a sofferenza” in data 19 marzo 2014, come documentato dalla certificazione ex art. 50 D.Lgs 385/93 emessa in data 15/11/2015, ed ha sostenuto che il piano di ammortamento alla francese non implicasse, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, in quanto gli interessi vengono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Il Giudice di primo grado ha escluso la natura usuraria del mutuo - richiamando le argomentazioni del consulente tecnico nominato - ha ritenuto determinabile il tasso di interesse di mora - con l'argomentazione che la clausola contrattuale che lo prevedeva offriva una base di calcolo del tasso in questione, poi successivamente sviluppata nell'estratto conto certificato - e ha respinto la deduzione di violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte della banca, per avere destinato le somme mutuate al ripianamento delle passività pregresse del conto corrente.
Infine, il Tribunale ha disatteso sostanzialmente in rito le deduzioni inerenti al conto corrente n.
1379-1, in quanto esulavano dal thema decidendum dell'opposizione all'esecuzione.
1.4. Avverso la detta sentenza, con atto del 12.3.2021, il Sig. ha promosso appello, Pt_1 costituendosi in data 22.3.2021.
L'appellante ha dedotto: 1) l'omessa motivazione in ordine al rigetto della richiesta di disporre integrazione della TU (pagine 6-8); 2) l'erroneità dell'argomentazione con la quale il Giudice ha ritenuto sussistente il requisito del titolo esecutivo ex art. 474 cpc per il mutuo in esame, in quanto mutuo di scopo, privo in realtà della finalità tipica di esso e volta a ripianare precedente esposizione debitoria del mutuatario (pagine 9-12); 3) l'erroneità della pronuncia con la quale si
è escluso che il piano di ammortamento alla francese avesse determinato un fenomeno di anatocismo vietato dall'art.1283 c.c. sebbene quello applicato nel mutuo fosse stato sviluppato in regime di capitalizzazione composta, oltre che in difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB (pagine 12-17); 4) l'erroneità della motivazione nella parte in cui si è esclusa l'usura, nonostante i rilievi tecnico-contabili effettuati dal proprio consulente tecnico di parte, non idoneamente riscontrate dal TU (pagine 19-22; 5) la non correttezza della pronuncia nella parte in cui è stata esclusa la violazione dei doveri di correttezza e buona fede e pagina 6 di 16 che il contratto non costituisse un negozio in frode alla legge o, comunque, dotato di causa illecita (pagine 22-28); 6) l'errato rigetto della domanda di risarcimento danni (pagine 28-30).
L'appellante, oltre alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ha chiesto: “2)
Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, in quanto il
Giudice ha omesso qualsiasi pronuncia circa la richiesta di integrazione della TU svolta in primo grado;
3) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per vizio della stessa, e per l'effetto riformarla nel senso di: 4) accertare e dichiarare che la banca opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, con ogni conseguenza di legge per l'assenza e/o la validità ed efficacia del titolo esecutivo azionato;
5) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa, stipulato in data 26/07/2011, è da considerarsi quale mutuo di scopo e per l'effetto, accertare e dichiarare che tale contratto è nullo per la mancata realizzazione dello scopo nello stesso dichiarato come finalità del contratto e/o accertare e dichiarare che l'operazione di ripianamento del debito a mezzo di nuovo credito. Che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su di un conto corrente gravato da debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus;
6) accertare e dichiarare l'illegittimità del precetto opposto stante la nullità della clausola di determinazione degli interessi siccome disposta unilateralmente dalla convenuta perché determinata secondo il piano di ammortamento alla francese privo di pattuizione, anche relativamente al regime finanziario applicato e non menzionato nelle condizioni generali di contratto, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione e per l'effetto, determinando un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, condannando la opposta alla restituzione di quanto CP_1 indebitamente percepito in virtù del piano di ammortamento riformulato;
7) accertare e dichiarare la nullità della clausola che prevede l'applicazione del c.d. “piano di ammortamento alla francese” ed ordinare all'Istituto di credito di procedere alla rielaborazione del suddetto piano di ammortamento applicando l'interesse semplice;
8) accertare e dichiarare che è stato sempre applicato un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del medesimo contratto;
9) dichiarare,
l'annullamento parziale del contratto di mutuo de quo, in particolare ai sensi degli artt. 1284,
1346, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale nella parte in cui vi è stata accertata la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato nel piano di ammortamento allegato al medesimo contratto, determinando così la somma da rimborsare all'attore a seguito del ricalcolo al tasso legale semplice di volta in volta vigente: 10)e per l'effetto, in ogni caso dichiarare la nullità della clausola relativa all'interesse ultralegale per violazione della legge n. 154/92 e dell'art. 117 del TUB sulla trasparenza bancaria;
11)accertare e dichiarare la pagina 7 di 16 violazione della legge 108/96 e per l'effetto condannare la banca convenuta in applicazione dell'art. 1815 c.c. con l'eliminazione dal ricalcolo del rapporto di tutte le voci per interessi debitori;
12) in definitiva, accertare e determinare l'esatto dare- avere tra le parti in relazione al mutuo in esame, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato dal TU e per l'effetto, condannare la Banca opposta alla restituzione di quanto indebitamente percepito in virtù delle argomentazioni sopra esposte;
13) Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa è nullo in quanto stipulato in frode alla legge e che la Banca opposta ha violato i doveri di correttezza e buona fede, inducendo il sig. alla stipulazione di Parte_1 un contratto di mutuo da cui lo stesso non traeva alcun vantaggio;
14) in ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
15) e per l'effetto, procedere alla nomina di un Consulente Tecnico-contabile che effettui la corretta ricostruzione del rapporto di mutuo, in particolare alla luce delle osservazioni in atto in tema di Teg, al fine di determinare l'esatto dare – avere tra le parti in causa, con la conseguente eliminazione degli indebiti accertati…”.
1.5 Si è costituita parte appellata, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.
1.6 In data 27/01/2023 si è costituita la rappresentata da Controparte_2 CP_3
deducendo di essere successore a titolo particolare della
[...] Controparte_1
e facendo proprie le difese dell'appellata.
[...]
La Corte ha poi invitato a dedurre su quanto esposto dalla Cassazione con ordinanza n. 18903 del 10/07/2024.
2 Il merito
2.1 In via preliminare, va detto come si reputi la causa sottratta al periodo di sospensione feriale, posto che la domanda risarcitoria è intimamente connessa all'opposizione.
Ed infatti, in caso di cumulo di un'altra domanda con un'opposizione esecutiva, occorre distinguere tra il caso in cui la domanda "ordinaria" (di regola, soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione tanto da costituire un presupposto per la decisione di quest'ultima - ipotesi in cui permangono immutate le esigenze di speditezza fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini processuali ex art. 3 della l. n. 742 del 1969 - e il caso in cui la domanda "ordinaria" è formulata in via autonoma ed alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, ipotesi in cui le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda "ordinaria" (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 26/02/2025, n. 5058).
Peraltro, la questione è priva di rilevanza pratica, stante il tempo trascorso (cfr. Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza, 25/11/2022, n. 34861).
pagina 8 di 16 2.2 Ciò posto, il motivo n. 1) di appello non è condivisibile.
Il TU, alle pagine n. 31-33 della sua relazione del 6.10.2017, aveva reso esaustivo riscontro alle osservazioni critiche formulate dal CTP e l'operato del Consulente tecnico di ufficio è stato poi recepito dal Tribunale che, in sentenza (pag. 3), ha richiamato quanto già scritto all'udienza del 21.5.2018 ( “…ritenuto di dover condividere le conclusioni cui è giunta la TU…in quanto la stessa ha già chiarito, a seguito delle osservazioni del CTP di parte attrice, che il calcolo del
TAEG così come prospettato, non è conforme alle istruzioni della Banca d'Italia;”)
Queste considerazioni, unitariamente considerate, rendono avvertiti della motivazione e della ratio decidendi del Giudice di primo grado.
E le conclusioni contenute nella consulenza, come si vedrà, sono condivise anche dal Collegio.
2.3 Neppure può essere accolto il motivo n. 2).
Vale richiamare il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a tenore del quale è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 05/03/2025, n. 5841).
E le Sezioni Unite hanno anche stabilito che il contratto di mutuo contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 06/03/2025, n. 5968).
Nella specie, all'art. 1 del contratto si legge: “la banca concede a titolo di mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e seguenti del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia … alla parte mutuataria che accetta la somma di euro 65.000,00. … la parte mutuataria dichiara che questo mutuo è contratto per la seguente finalità: -liquidità il cui netto ricavi sarà utilizzato per l'esercizio della propria attività professionale…la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la somma sopra indicata … e ne rilascia ampia quietanza con questo atto”; agli articoli 2 e 3 si è regolato il deposito cauzionale, mentre, all'art. 4, si legge: “la parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma capitale di euro 65.000,00…entro anni 20 (venti) mediante rate mensili posticipate … la somma capitale mutuata dovrà essere restituita dalla pagina 9 di 16 parte mutuataria… in venti anni, oltre il periodo di preammortamento con il pagamento di n.
240 (duecentoquaranta) rate mensili posticipate decorrenti dal 1° agosto 2011 e scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese”.
2.4 In ordine al motivo n. 3), circa l'ammortamento alla francese, va detto che la Suprema
Corte, con ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, dopo aver chiarito che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n.15130 del 29.05.2024, n.d.r.) a proposito del mutuo a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”, ha statuito due importanti principi con riguardo al mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: “i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”.
Con riferimento al primo dei due principi, con la citata pronuncia, si è sostenuto: “le Sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che: a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota
(della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. «È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi … in base di calcolo di successivi pagina 10 di 16 ulteriori interessi»; né «opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)»; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento
«alla francese» standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi
«scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante con memoria conclusionale, i principi espressi dalle Sezioni Unite con la 15130/24 si applicano anche al mutuo a tasso variabile, e a fronte di tali nuove e recenti indicazioni generali, nonché delle argomentazioni contenute della sentenza impugnata, spettava all'istante, ex art. 342 c.p.c., individuare, in maniera dettagliata e specifica, le violazioni ai detti principi.
A ciò si aggiunga che il TU, alle pagine 14 e 15 della sua relazione, ha verificato che, nella realizzazione del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo: “la quota interessi è calcolata unicamente sulla residua quota di capitale e, precisamente sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti ovvero sul debito residuo”.
Sempre il Consulente, nel rispondere alle osservazioni mosse, ha ribadito “…che l'istituto bancario a ciascuna scadenza (rata n. 1 a rata n. 31) ha provveduto a calcolare la quota interessi, escludendo la capitalizzazione di interessi su interessi” (pag. 32).
Quanto poi alla prospettata nullità del mutuo a tasso variabile, per indeterminatezza dell'oggetto del contratto e/o per mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati…"), la stessa è eccessivamente generica, e è già tale rilievo si reputa dirimente.
In ogni caso, sempre con la citata ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, si è scritto: “né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del pagina 11 di 16 contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.
Peraltro, si rileva che il contratto di mutuo, agli artt. 4, 5 e 6, regola compiutamente il regime di calcolo degli interessi, corrispettivi e di mora, e riporta in allegato il piano di ammortamento, recante - a sua volta - l'indicazione della durata, del tasso della prima rata e della misura indicativa della quota interessi sulla base di simulazione, delle rate di rimborso, della scadenza, della quota capitale, del capitale residuo.
Anche questo motivo va quindi disatteso.
2.5 Medesime considerazioni vanno fatte per il motivo n. 4), tenuto conto, ex art. 342 cpc, dei motivi di impugnazione.
Ed infatti, il motivo sconta molteplici profili di reiezione.
Il giudice di prime cure, al punto 5 della sentenza (da pagina 15 a pagina 17), ha recepito le conclusioni del Tecnico nominato.
Sono note le previsioni contenute negli artt. 644 c.p., inciso dalla legge n. 108/96, e 2 della legge n. 108/96.
Si è ad esempio sostenuto che in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/05/2022, n.
14214).
In altre parole, la metodologia di rilevazione dell'usura basata sullo schema della cd. sommatoria – che effettua una somma aritmetica del tasso nominale e di una serie di ulteriori voci di costo contrattualmente convenute, che muovono da presupposti e che hanno basi di calcolo eterogenee e che, quindi, inevitabilmente, finiscono con l'avere una diversa incidenza sul finanziamento - non è coerente con il sistema normativo dalla legge n. 108 del 1996 e successive modifiche.
Sempre in forza del principio dell'“effettività dei costi” si è affermato che, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è
pagina 12 di 16 possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (Cass. civ., III, 7.3.2022, n. 7352; Cass. civ., I, 1.8.2022, n. 23866).
Orbene, il Professionista nominato, richiamando il metodo di calcolo utilizzato, ha escluso l'usura, evidenziando che, alla data della stipula, il TEG era pari al 4,162 a fronte di un tasso soglia del 7,4875 (cfr. pag. 17 della relazione di consulenza;
in realtà vi è un irrilevante errore materiale, perché il tasso soglia era pari a 7,9875).
Il Consulente, che ha operato il calcolo alle pagine 17 e ss., ha poi concluso: “l'istituto bancario, come dettagliatamente verificato e ricostruito dalla sottoscritta in risposta al quesito n. 3, per il calcolo della quota interessi non ha applicato il metodo di capitalizzazione di interessi su interessi né ha applicato tassi oltre il limite di legge come dettagliatamente verificato e ricostruito dalla sottoscritta in risposta ai quesiti nn. 5 e 6” (pag. 20).
In primo luogo, va detto, ex art. 342 cpc, che il metodo di calcolo operato dal Consulente è stato contestato dal CTP di parte opponente ma nel senso di aggiungere, al TAEG, una serie di voci inerenti ai costi.
Questa operazione è stata riportata, seppure con alcune incongruenze, a pag. 21 dell'appello, ma la valutazione connessa non solo determina una inammissibile commistione tra TAEG e
TEG, che hanno comunque presupposti differenti, ma non tiene conto della voce dei costi comunque considerata in tabella dal Consulente nel metodo di calcolo da lui utilizzato.
Ed è noto che la formulazione ratione temporis dell'art. 342 c.p.c. richiede che l'appello venga formulato dall'appellante indicando "specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U. Sentenza n. 27199 del
16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e Cass.
pagina 13 di 16 Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n. 4541).
Va aggiunto, come accennato, che il TU ha comunque indicato in tabella i costi aggiuntivi, per cui neppure si comprendono appieno, in termini di ammissibilità, le osservazioni tecniche mosse.
L'appello, quindi, in questa parte va anche dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non
"dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Ancora, alle pagine n. 32 e 33 della relazione, il Tecnico ha anche ritenuto la non correttezza del metodo dell'appellante, volto a valorizzare tutte le voci da sommare al tasso convenzionale applicato (peraltro TAEG e non TEG): “tale metodo di calcolo non è condiviso dalla sottoscritta TU in quanto la formula è quella indicata nell'elaborato peritale applicabile alla categoria di operazione mutuo ipotecario a tasso variabile (cfr. pg. 17). Ancora una volta la sottoscritta TU ribadisce che ai fini del calcolo la formula tiene conto dei costi realmente sostenuti quali: 1) costi per polizza assicurativa a carattere opzionale;
2) per polizza assicurativa obbligatoria;
3) per perizia tecnica su immobile;
4) per spese istruttoria e 5) spese per stime effettuate dal servizio tecnico della banca ed esclude la categoria dei “costi occulti e connessi collegati all'erogazione del finanziamento” in quanto non sostenuti”.
Infine, per mera completezza, va detto che il Consulente, a pag. 18, ha anche riportato tabella di confronto del TEG con i singoli trimestri sostenendo che “l'esame comparato dei tassi applicati dall'istituto coi tassi medi ed i tassi soglia pubblicati sulla G.U. ha evidenziato che in nessun momento l'istituto bancario ha superato i valori rilevanti ai fini della normativa antiusura”.
Si è già detto, altresì, dell'impossibilità di tenere conto della mora o dell'estinzione anticipata.
Quanto poi alla pretesa violazione dell'art. 125 bis TUB, in primo luogo, si tratta di questione emersa nel corso delle operazioni e dunque nuova.
In ogni caso, il motivo sconta grave profilo di inammissibilità, in quanto, a pag. 20 dell'appello, si richiama il TEG, mentre la percentuale del 4,01 e indicata nelle stipulazioni contrattuali è riferita al TAEG, a fronte della circostanza che la percentuale del 4,162 indicata dal TU riguarda, appunto, il TEG.
Peraltro, il TU ha avuto cura di rispondere alle osservazioni (“sul punto la sottoscritta TU rappresenta che la suindicata osservazione non è condivisibile in quanto il richiamo all'art. 117 D.lgs 385/93 e alla natura sanzionatoria dello stesso di fatto sancisce la nullità: 1) delle pagina 14 di 16 clausole contrattuali con le quali si rinvia agli usi per la determinazione degli interessi e 2) delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelli pubblicizzati.
Nel contratto di mutuo oggetto del presente elaborato viene espressamente indicato che per il pagamento della I rata sull'importo della quota capitale viene applicato il tasso del 3,574% e per le rate successive, sull'importo del capitale residuo, viene applicato il tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 2,05 punti ed il tasso di interesse applicato non potrà superare il tasso del
5,75%. Inoltre come dettagliatamente rappresentato nella tabella 1 a pagina 13 i tassi applicati dalla rata n.1 alla rata n. 31 corrispondono al tasso euribor a 3 mesi + spread previsto (2,05).
La sottoscritta TU, pertanto ritiene non dover procedere ad un ricalcolo del piano di ammortamento mediante applicazione tassi BOT in luogo di quelli convenzionali”).
Infine, e quale ulteriore autonomo motivo, va detto che l'art. 125 bis attiene ai rapporti con i consumatori, a fronte della dichiarazione del mutuatario, come visto, della finalità: “liquidità il cui netto ricavo sarà utilizzato per l'esercizio della propria attività professionale”.
Il motivo va pertanto complessivamente disatteso.
2.6 In ragione di quanto fin qui detto va necessariamente respinto anche il motivo di appello n.
5). Si è già vista l'impostazione delle Sezioni Unite della Suprema Corte (è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” SS.UU.5841/25 cit.).
Si è altresì sostenuto che il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 25/07/2022, n. 23149).
La correttezza dell'attività posta in essere dall' , nella ritenuta mancanza di elementi CP_7 univoci in contrario, consente di superare le censure dell'appellante.
2.7 Le motivazioni sin qui rese comportano, quale logica conseguenza, anche il rigetto del motivo n. 6), avente ad oggetto la richiesta di risarcimento.
pagina 15 di 16 3. Considerazioni conclusive e spese
3.1 Pertanto, per tutte le riferite ragioni, l'appello va disatteso.
3.2 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in ragione dei criteri previsti dal DM 55/14 e successive modifiche.
Per la posizione della va evidenziato che questa Controparte_1 parte non ha più articolato difese a seguito della costituzione della cessionaria, per cui non può essere computata la fase decisionale, mentre, di contro, per quest'ultima, anche a non volere valutare la memoria finale, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 20/02/2023, n. 5289).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la avverso la sentenza n. 2063/2020 del 14.9.2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere nel procedimento n. 6115/2015 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che Parte_1 liquida: a) in favore della in euro 4.607,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) in favore della e per essa Controparte_2 CP_3
in euro 7.158,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del
[...]
15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 6.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
Il Presidente dott. Francesco Notaro
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Notaro Presidente dott.ssa Ada Meterangelis Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1274/2021 - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2063/2020 del 14.9.2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento n. 6115/2015 R.G. – vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
MI RA, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli,
Piazzetta Duca D'Aosta, n. 265; appellante e
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianfranco Chiarelli, elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Eritrea, n. 3, presso lo studio dell'Avvocato
AF Tortoriello;
appellata nonché in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
, e per essa in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 CP_3
(già e già , rappresentata e difesa CP_4 Controparte_5 dall'Avvocato Fabio Forino, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Nocera Inferiore, Via Roma, n. 58; interventrice
CONCLUSIONI pagina 1 di 16 Per l'appellante: come da note di trattazione scritta;
Per l'appellata: non rassegnate;
Per l'interventrice: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 , con citazione del 31.07.2015, deduceva che, con atto di precetto Parte_1 notificatogli il 21.07.2015, la gli aveva intimato il Controparte_1 pagamento della somma di euro 65.170,93 oltre interessi convenzionali dal 19/03/2014 sino al soddisfo e accessori, in virtù del contratto di mutuo fondiario ventennale a tasso variabile, stipulato il 26/07/2011 (repertorio n. 37743, raccolta n. 7173).
L'opponente allegava: 1) l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario ad assolvere la funzione di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., comma 2, n. 3 c.p.c., per mancanza dei requisiti di autonomia ed autosufficienza, per incapacità di documentare la traditio rei e per essere un mutuo condizionato, in quanto l'art. 2 aveva previsto che le somme mutuate non erano state effettivamente erogate al mutuatario, ma erano state versate dal mutuante “in un deposito cauzionale infruttifero presso la a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a CP_1 carico della parte mutuataria da tale contratto e relativi allegati…..”; 2) la nullità del mutuo e del precetto, per essere un mutuo di scopo, per la mancata realizzazione dello scopo indicato nel suo articolo 1 di “liquidità il cui netto ricavo sarà utilizzato per l'esercizio della propria attività professionale”, in quanto le somme erano state di fatto impiegate a ripianare l'esposizione debitoria dell'opponente nei confronti della Banca mutuante sul c.c. n. 1379-1 e, quindi, a sostituire il precedente credito chirografario con altro credito assistito da garanzie;
3)
l'illegittimità del precetto opposto, nella parte in cui erano stati richiesti interessi moratori convenzionali anche per il periodo successivo alla notifica del precetto sebbene quest'ultima aveva avuto l'effetto di risolvere il contratto di mutuo;
4) l'illegittimità del precetto, nella parte in cui erano stati richiesti interessi moratori sulle semestralità scadute comprensive di capitale ed interessi corrispettivi, in violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.; 5)
l'applicazione di interessi convenzionali, interessi di mora, spese, commissioni ecc.. in misura superiore al tasso soglia usura;
6) l'indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola relativa al tasso di mora previsto dall'art. 6 del contratto;
7) la divergenza tra l'interesse pattuito e quello effettivamente applicato nel piano di ammortamento alla francese, in quanto redatto in violazione degli art. 1284, 1346, 1347,1375 e 1283 c.c.; 8) la nullità del contratto di mutuo per la violazione, da parte della banca, dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale;
9) il patimento di un danno ingiusto determinato dall'applicazione di condizioni contrattuali illecite ovvero dalla violazione degli obblighi di diligenza professionale, di buona fede e di solidarietà.
Venivano anche avanzate varie censure relative al rapporto di conto corrente.
Il Sig. , oltre alle richieste cautelari, chiedeva: “…3) accertare e dichiarare che la banca Pt_1
pagina 2 di 16 opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, con ogni conseguenza di legge;
4) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa, stipulato in data 26/07/2011, è da considerarsi quale mutuo di scopo e per l'effetto, accertare e dichiarare che tale contratto è nullo per la mancata realizzazione dello scopo nello stesso dichiarato come finalità del contratto;
5) Accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni su esposte, l'illegittimità del precetto opposto, nella parte in cui chiedeva il pagamento degli interessi moratori convenzionali anche per il periodo successivo alla notifica del precetto, con ogni conseguenza di legge;
6) Accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni su esposte, l'illegittimità del precetto opposto, nella parte in cui chiedeva il pagamento degli interessi moratori sulle semestralità scadute, con ogni conseguenza di legge;
7) Accertare e dichiarare l'usurarietà del contratto per cui è causa e, di conseguenza, dichiarare la nullità della clausola degli interessi convenzionali e di mora;
8) per l'effetto, condannare l'Istituto di credito opposto alla restituzione degli importi, addebitati e/o riscossi, a titolo di interessi e di spese non dovute per effetto del superamento del tasso soglia usura;
9) accertare e dichiarare, il solo capitale residuo al netto di ogni interesse;
10) accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto derivante dalla complessa e contraddittoria formula negoziale e, dunque, perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. ( equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole della tutela prevista dall'ordinamento giuridico) e/o per violazione dell'art. 192/1998 ( divieto di abuso di dipendenza economica) individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione e determinando un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, condannando l'Istituto di credito alla restituzione di quanto indebitamente percepito in virtù dell'argomentazione suesposta;
11) accertare e dichiarare l'illegittimità del precetto opposto stante la nullità della clausola di determinazione degli interessi siccome disposta unilateralmente dalla convenuta perché determinata secondo il piano di ammortamento alla francese privo di pattuizione e non menzionato nelle condizioni generali di contratto, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione e per l'effetto, determinando un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, condannando la Banca opposta alla restituzione di quanto indebitamente percepito in virtù del piano di ammortamento riformulato;
12) accertare e dichiarare che è stato sempre applicato un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del medesimo contratto;
13) dichiarare, l'annullamento parziale del contratto di mutuo de quo, in particolare ai sensi degli artt. 1284, 1346, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale nella parte in cui vi è stata accertata la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente pagina 3 di 16 applicato nel piano di ammortamento allegato al medesimo contratto, determinando così la somma da rimborsare all'attore a seguito del ricalcolo al tasso legale semplice di volta in volta vigente:14) e per l'effetto, in ogni caso dichiarare la nullità della clausola relativa all'interesse ultralegale per violazione della legge n. 154/92 e dell'art. 117 del TUB sulla trasparenza bancaria;
15) sempre nel merito, accertare il verificarsi del c.d. fenomeno anatocistico nei contratti in contestazione, calcolando le maggiori somme corrisposte per tale fenomeno;
16) accertare e dichiarare la nullità della clausola che prevede l'applicazione del c.d. “piano di ammortamento alla francese” ed ordinare all'Istituto di credito di procedere alla rielaborazione del suddetto piano di ammortamento applicando l'interesse semplice;
17) in definitiva, accertare e determinare l'esatto dare- avere tra le parti in relazione al mutuo in esame, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato dal TU e per l'effetto, condannare la Banca opposta alla restituzione di quanto indebitamente percepito in virtù delle argomentazioni sopra esposte;
18) Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa è nullo in quanto stipulato in frode alla legge e che la Banca opposta ha violato i doveri di correttezza e buona fede, inducendo il sig. alla stipulazione di un Parte_1 contratto di mutuo da cui lo stesso non traeva alcun vantaggio;
19) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284 co. 3, 1346, 1325 sub 4 e 1350 sub 13 e per l'effetto dell'art. 1418 co. 2, dell'art. 7 comma 3 delle condizioni generali di contratto di apertura di credito e di conto corrente su c/c n. 20971, oggetto dei rapporti tra la parte attrice e la banca, relativo alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per gli interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, del tasso di interesse legale ex art. 1284 fino all'08/07/1992, data di entrata in vigore della l. 154/92 e successivamente in regime del tasso di interesse sostitutivo di legge, tempo per tempo vigente sia sui saldi passivi che su quelli attivi;
20) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 1283 e per l'effetto dell'art. 1418 co. 1, dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali di contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 20971, oggetto del rapporto tra le parti nel presente giudizio, relativo alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame ex art. 1283 c.c;21) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284 co. 3, 1346, 1325 sub 4 e 1350 sub 13 e per l'effetto dell'art. 1418 co. 2 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
22) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, e per l'effetto dell'art. 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva pagina 4 di 16 valuta, applicata dalla banca, per mancanza di apposita pattuizione, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
23) accertare e dichiarare per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti dei rapporti in base ai risultati del ricalcolo del conto corrente n. 1180 in applicazione del tasso di interesse legale ex art. 1284 fino all'08/07/1992, data di entrata in vigore della l.
154/92 e successivamente in regime di saggio di interesse sostitutivo di legge, che potrà essere effettuato in sede di TU tecnica – contabile, sui saldi sia attivi che passivi, senza capitalizzazioni, con l'eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, di non convenuti altri addebiti e di interessi computati in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, depurando il rapporto degli interessi ultralegali, della ricapitalizzazione anatocistica, delle Commissioni di Massimo Scoperto, dallo scarto sulle valute e di ogni altro addebito illegale o non convenuto in contratto al fine di determinare l'esatto saldo del conto corrente per cui è causa;
24) accertare e dichiarare la violazione della legge 108/96 e per l'effetto condannare la banca convenuta in applicazione dell'art. 1815 c.c. con l'eliminazione dal ricalcolo del rapporto di tutte le voci per interessi debitori;
25) determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
26) accertare il saldo del rapporto di conto corrente azionato in domanda e quindi l'effettivo rapporto di dare/avere tra le parti e, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla società correntista alla banca citata in relazione al rapporti oggetto di contestazione giudiziale e precisamente, che nulla è dovuto dal sig. alla Parte_1 Controparte_6 per il conto corrente n°1379-1;27) accertare quindi il credito
[...] complessivamente vantato dal dal sig. nei confronti della Parte_1 [...] attraverso il prodromico accertamento Controparte_6 della nullità delle clausole negoziali regolanti i rapporti di conto corrente de quibus, e per l'effetto condannare il predetto istituto di credito alla restituzione in favore della ditta correntista della somma che si accerterà in corso di causa a mezzo di espletanda TU tecnico
– bancaria, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierna istante e maggior danno da rivalutazione monetaria;
28) dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa agli impugnati rapporti bancari;
29) in ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa…”.
1.2 Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'istanza di Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la dichiarazione di inammissibilità di domande afferenti rapporti diversi da quello di mutuo, nonché il rigetto della spiegata opposizione.
1.3. Il Tribunale, a seguito di approfondimento istruttorio tecnico, disattesa l'istanza dell'opponente di disporne una integrazione in relazione ai rilievi critici formulati dal proprio
CTP, ha rigettato l'opposizione.
Il Giudice di primo grado, in primo luogo, ha dedotto che la costituzione della somma erogata e pagina 5 di 16 quietanzata in deposito cauzionale presso la banca non fosse idonea a porre nel nulla la dichiarazione di quietanza, in quanto presuppone la traditio rei e ha richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte con ordinanza n. 25632 del 27/10/2017.
E' stata poi rigettata l'eccezione di nullità per il mancato assolvimento allo scopo di finanziamento, argomentando che il mutuo fondiario non costituiva un mutuo di scopo, che poteva avere le finalità più varie, tra le quali quella del ripianamento dell'esposizione su un conto corrente del mutuatario opponente, pienamente compatibile ex art. 1322 c.c.
Il Tribunale ha poi rilevato che gli interessi moratori erano maturati nel periodo in cui il contratto era ancora in essere, sebbene “passato a sofferenza” in data 19 marzo 2014, come documentato dalla certificazione ex art. 50 D.Lgs 385/93 emessa in data 15/11/2015, ed ha sostenuto che il piano di ammortamento alla francese non implicasse, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, in quanto gli interessi vengono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Il Giudice di primo grado ha escluso la natura usuraria del mutuo - richiamando le argomentazioni del consulente tecnico nominato - ha ritenuto determinabile il tasso di interesse di mora - con l'argomentazione che la clausola contrattuale che lo prevedeva offriva una base di calcolo del tasso in questione, poi successivamente sviluppata nell'estratto conto certificato - e ha respinto la deduzione di violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte della banca, per avere destinato le somme mutuate al ripianamento delle passività pregresse del conto corrente.
Infine, il Tribunale ha disatteso sostanzialmente in rito le deduzioni inerenti al conto corrente n.
1379-1, in quanto esulavano dal thema decidendum dell'opposizione all'esecuzione.
1.4. Avverso la detta sentenza, con atto del 12.3.2021, il Sig. ha promosso appello, Pt_1 costituendosi in data 22.3.2021.
L'appellante ha dedotto: 1) l'omessa motivazione in ordine al rigetto della richiesta di disporre integrazione della TU (pagine 6-8); 2) l'erroneità dell'argomentazione con la quale il Giudice ha ritenuto sussistente il requisito del titolo esecutivo ex art. 474 cpc per il mutuo in esame, in quanto mutuo di scopo, privo in realtà della finalità tipica di esso e volta a ripianare precedente esposizione debitoria del mutuatario (pagine 9-12); 3) l'erroneità della pronuncia con la quale si
è escluso che il piano di ammortamento alla francese avesse determinato un fenomeno di anatocismo vietato dall'art.1283 c.c. sebbene quello applicato nel mutuo fosse stato sviluppato in regime di capitalizzazione composta, oltre che in difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB (pagine 12-17); 4) l'erroneità della motivazione nella parte in cui si è esclusa l'usura, nonostante i rilievi tecnico-contabili effettuati dal proprio consulente tecnico di parte, non idoneamente riscontrate dal TU (pagine 19-22; 5) la non correttezza della pronuncia nella parte in cui è stata esclusa la violazione dei doveri di correttezza e buona fede e pagina 6 di 16 che il contratto non costituisse un negozio in frode alla legge o, comunque, dotato di causa illecita (pagine 22-28); 6) l'errato rigetto della domanda di risarcimento danni (pagine 28-30).
L'appellante, oltre alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ha chiesto: “2)
Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, in quanto il
Giudice ha omesso qualsiasi pronuncia circa la richiesta di integrazione della TU svolta in primo grado;
3) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per vizio della stessa, e per l'effetto riformarla nel senso di: 4) accertare e dichiarare che la banca opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, con ogni conseguenza di legge per l'assenza e/o la validità ed efficacia del titolo esecutivo azionato;
5) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa, stipulato in data 26/07/2011, è da considerarsi quale mutuo di scopo e per l'effetto, accertare e dichiarare che tale contratto è nullo per la mancata realizzazione dello scopo nello stesso dichiarato come finalità del contratto e/o accertare e dichiarare che l'operazione di ripianamento del debito a mezzo di nuovo credito. Che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su di un conto corrente gravato da debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus;
6) accertare e dichiarare l'illegittimità del precetto opposto stante la nullità della clausola di determinazione degli interessi siccome disposta unilateralmente dalla convenuta perché determinata secondo il piano di ammortamento alla francese privo di pattuizione, anche relativamente al regime finanziario applicato e non menzionato nelle condizioni generali di contratto, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione e per l'effetto, determinando un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, condannando la opposta alla restituzione di quanto CP_1 indebitamente percepito in virtù del piano di ammortamento riformulato;
7) accertare e dichiarare la nullità della clausola che prevede l'applicazione del c.d. “piano di ammortamento alla francese” ed ordinare all'Istituto di credito di procedere alla rielaborazione del suddetto piano di ammortamento applicando l'interesse semplice;
8) accertare e dichiarare che è stato sempre applicato un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del medesimo contratto;
9) dichiarare,
l'annullamento parziale del contratto di mutuo de quo, in particolare ai sensi degli artt. 1284,
1346, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale nella parte in cui vi è stata accertata la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato nel piano di ammortamento allegato al medesimo contratto, determinando così la somma da rimborsare all'attore a seguito del ricalcolo al tasso legale semplice di volta in volta vigente: 10)e per l'effetto, in ogni caso dichiarare la nullità della clausola relativa all'interesse ultralegale per violazione della legge n. 154/92 e dell'art. 117 del TUB sulla trasparenza bancaria;
11)accertare e dichiarare la pagina 7 di 16 violazione della legge 108/96 e per l'effetto condannare la banca convenuta in applicazione dell'art. 1815 c.c. con l'eliminazione dal ricalcolo del rapporto di tutte le voci per interessi debitori;
12) in definitiva, accertare e determinare l'esatto dare- avere tra le parti in relazione al mutuo in esame, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato dal TU e per l'effetto, condannare la Banca opposta alla restituzione di quanto indebitamente percepito in virtù delle argomentazioni sopra esposte;
13) Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa è nullo in quanto stipulato in frode alla legge e che la Banca opposta ha violato i doveri di correttezza e buona fede, inducendo il sig. alla stipulazione di Parte_1 un contratto di mutuo da cui lo stesso non traeva alcun vantaggio;
14) in ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
15) e per l'effetto, procedere alla nomina di un Consulente Tecnico-contabile che effettui la corretta ricostruzione del rapporto di mutuo, in particolare alla luce delle osservazioni in atto in tema di Teg, al fine di determinare l'esatto dare – avere tra le parti in causa, con la conseguente eliminazione degli indebiti accertati…”.
1.5 Si è costituita parte appellata, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.
1.6 In data 27/01/2023 si è costituita la rappresentata da Controparte_2 CP_3
deducendo di essere successore a titolo particolare della
[...] Controparte_1
e facendo proprie le difese dell'appellata.
[...]
La Corte ha poi invitato a dedurre su quanto esposto dalla Cassazione con ordinanza n. 18903 del 10/07/2024.
2 Il merito
2.1 In via preliminare, va detto come si reputi la causa sottratta al periodo di sospensione feriale, posto che la domanda risarcitoria è intimamente connessa all'opposizione.
Ed infatti, in caso di cumulo di un'altra domanda con un'opposizione esecutiva, occorre distinguere tra il caso in cui la domanda "ordinaria" (di regola, soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione tanto da costituire un presupposto per la decisione di quest'ultima - ipotesi in cui permangono immutate le esigenze di speditezza fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini processuali ex art. 3 della l. n. 742 del 1969 - e il caso in cui la domanda "ordinaria" è formulata in via autonoma ed alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, ipotesi in cui le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda "ordinaria" (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 26/02/2025, n. 5058).
Peraltro, la questione è priva di rilevanza pratica, stante il tempo trascorso (cfr. Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza, 25/11/2022, n. 34861).
pagina 8 di 16 2.2 Ciò posto, il motivo n. 1) di appello non è condivisibile.
Il TU, alle pagine n. 31-33 della sua relazione del 6.10.2017, aveva reso esaustivo riscontro alle osservazioni critiche formulate dal CTP e l'operato del Consulente tecnico di ufficio è stato poi recepito dal Tribunale che, in sentenza (pag. 3), ha richiamato quanto già scritto all'udienza del 21.5.2018 ( “…ritenuto di dover condividere le conclusioni cui è giunta la TU…in quanto la stessa ha già chiarito, a seguito delle osservazioni del CTP di parte attrice, che il calcolo del
TAEG così come prospettato, non è conforme alle istruzioni della Banca d'Italia;”)
Queste considerazioni, unitariamente considerate, rendono avvertiti della motivazione e della ratio decidendi del Giudice di primo grado.
E le conclusioni contenute nella consulenza, come si vedrà, sono condivise anche dal Collegio.
2.3 Neppure può essere accolto il motivo n. 2).
Vale richiamare il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a tenore del quale è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 05/03/2025, n. 5841).
E le Sezioni Unite hanno anche stabilito che il contratto di mutuo contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 06/03/2025, n. 5968).
Nella specie, all'art. 1 del contratto si legge: “la banca concede a titolo di mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e seguenti del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia … alla parte mutuataria che accetta la somma di euro 65.000,00. … la parte mutuataria dichiara che questo mutuo è contratto per la seguente finalità: -liquidità il cui netto ricavi sarà utilizzato per l'esercizio della propria attività professionale…la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la somma sopra indicata … e ne rilascia ampia quietanza con questo atto”; agli articoli 2 e 3 si è regolato il deposito cauzionale, mentre, all'art. 4, si legge: “la parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma capitale di euro 65.000,00…entro anni 20 (venti) mediante rate mensili posticipate … la somma capitale mutuata dovrà essere restituita dalla pagina 9 di 16 parte mutuataria… in venti anni, oltre il periodo di preammortamento con il pagamento di n.
240 (duecentoquaranta) rate mensili posticipate decorrenti dal 1° agosto 2011 e scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese”.
2.4 In ordine al motivo n. 3), circa l'ammortamento alla francese, va detto che la Suprema
Corte, con ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, dopo aver chiarito che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n.15130 del 29.05.2024, n.d.r.) a proposito del mutuo a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”, ha statuito due importanti principi con riguardo al mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: “i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”.
Con riferimento al primo dei due principi, con la citata pronuncia, si è sostenuto: “le Sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che: a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota
(della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. «È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi … in base di calcolo di successivi pagina 10 di 16 ulteriori interessi»; né «opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)»; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento
«alla francese» standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi
«scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante con memoria conclusionale, i principi espressi dalle Sezioni Unite con la 15130/24 si applicano anche al mutuo a tasso variabile, e a fronte di tali nuove e recenti indicazioni generali, nonché delle argomentazioni contenute della sentenza impugnata, spettava all'istante, ex art. 342 c.p.c., individuare, in maniera dettagliata e specifica, le violazioni ai detti principi.
A ciò si aggiunga che il TU, alle pagine 14 e 15 della sua relazione, ha verificato che, nella realizzazione del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo: “la quota interessi è calcolata unicamente sulla residua quota di capitale e, precisamente sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti ovvero sul debito residuo”.
Sempre il Consulente, nel rispondere alle osservazioni mosse, ha ribadito “…che l'istituto bancario a ciascuna scadenza (rata n. 1 a rata n. 31) ha provveduto a calcolare la quota interessi, escludendo la capitalizzazione di interessi su interessi” (pag. 32).
Quanto poi alla prospettata nullità del mutuo a tasso variabile, per indeterminatezza dell'oggetto del contratto e/o per mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati…"), la stessa è eccessivamente generica, e è già tale rilievo si reputa dirimente.
In ogni caso, sempre con la citata ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, si è scritto: “né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del pagina 11 di 16 contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.
Peraltro, si rileva che il contratto di mutuo, agli artt. 4, 5 e 6, regola compiutamente il regime di calcolo degli interessi, corrispettivi e di mora, e riporta in allegato il piano di ammortamento, recante - a sua volta - l'indicazione della durata, del tasso della prima rata e della misura indicativa della quota interessi sulla base di simulazione, delle rate di rimborso, della scadenza, della quota capitale, del capitale residuo.
Anche questo motivo va quindi disatteso.
2.5 Medesime considerazioni vanno fatte per il motivo n. 4), tenuto conto, ex art. 342 cpc, dei motivi di impugnazione.
Ed infatti, il motivo sconta molteplici profili di reiezione.
Il giudice di prime cure, al punto 5 della sentenza (da pagina 15 a pagina 17), ha recepito le conclusioni del Tecnico nominato.
Sono note le previsioni contenute negli artt. 644 c.p., inciso dalla legge n. 108/96, e 2 della legge n. 108/96.
Si è ad esempio sostenuto che in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/05/2022, n.
14214).
In altre parole, la metodologia di rilevazione dell'usura basata sullo schema della cd. sommatoria – che effettua una somma aritmetica del tasso nominale e di una serie di ulteriori voci di costo contrattualmente convenute, che muovono da presupposti e che hanno basi di calcolo eterogenee e che, quindi, inevitabilmente, finiscono con l'avere una diversa incidenza sul finanziamento - non è coerente con il sistema normativo dalla legge n. 108 del 1996 e successive modifiche.
Sempre in forza del principio dell'“effettività dei costi” si è affermato che, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è
pagina 12 di 16 possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (Cass. civ., III, 7.3.2022, n. 7352; Cass. civ., I, 1.8.2022, n. 23866).
Orbene, il Professionista nominato, richiamando il metodo di calcolo utilizzato, ha escluso l'usura, evidenziando che, alla data della stipula, il TEG era pari al 4,162 a fronte di un tasso soglia del 7,4875 (cfr. pag. 17 della relazione di consulenza;
in realtà vi è un irrilevante errore materiale, perché il tasso soglia era pari a 7,9875).
Il Consulente, che ha operato il calcolo alle pagine 17 e ss., ha poi concluso: “l'istituto bancario, come dettagliatamente verificato e ricostruito dalla sottoscritta in risposta al quesito n. 3, per il calcolo della quota interessi non ha applicato il metodo di capitalizzazione di interessi su interessi né ha applicato tassi oltre il limite di legge come dettagliatamente verificato e ricostruito dalla sottoscritta in risposta ai quesiti nn. 5 e 6” (pag. 20).
In primo luogo, va detto, ex art. 342 cpc, che il metodo di calcolo operato dal Consulente è stato contestato dal CTP di parte opponente ma nel senso di aggiungere, al TAEG, una serie di voci inerenti ai costi.
Questa operazione è stata riportata, seppure con alcune incongruenze, a pag. 21 dell'appello, ma la valutazione connessa non solo determina una inammissibile commistione tra TAEG e
TEG, che hanno comunque presupposti differenti, ma non tiene conto della voce dei costi comunque considerata in tabella dal Consulente nel metodo di calcolo da lui utilizzato.
Ed è noto che la formulazione ratione temporis dell'art. 342 c.p.c. richiede che l'appello venga formulato dall'appellante indicando "specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U. Sentenza n. 27199 del
16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e Cass.
pagina 13 di 16 Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n. 4541).
Va aggiunto, come accennato, che il TU ha comunque indicato in tabella i costi aggiuntivi, per cui neppure si comprendono appieno, in termini di ammissibilità, le osservazioni tecniche mosse.
L'appello, quindi, in questa parte va anche dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non
"dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Ancora, alle pagine n. 32 e 33 della relazione, il Tecnico ha anche ritenuto la non correttezza del metodo dell'appellante, volto a valorizzare tutte le voci da sommare al tasso convenzionale applicato (peraltro TAEG e non TEG): “tale metodo di calcolo non è condiviso dalla sottoscritta TU in quanto la formula è quella indicata nell'elaborato peritale applicabile alla categoria di operazione mutuo ipotecario a tasso variabile (cfr. pg. 17). Ancora una volta la sottoscritta TU ribadisce che ai fini del calcolo la formula tiene conto dei costi realmente sostenuti quali: 1) costi per polizza assicurativa a carattere opzionale;
2) per polizza assicurativa obbligatoria;
3) per perizia tecnica su immobile;
4) per spese istruttoria e 5) spese per stime effettuate dal servizio tecnico della banca ed esclude la categoria dei “costi occulti e connessi collegati all'erogazione del finanziamento” in quanto non sostenuti”.
Infine, per mera completezza, va detto che il Consulente, a pag. 18, ha anche riportato tabella di confronto del TEG con i singoli trimestri sostenendo che “l'esame comparato dei tassi applicati dall'istituto coi tassi medi ed i tassi soglia pubblicati sulla G.U. ha evidenziato che in nessun momento l'istituto bancario ha superato i valori rilevanti ai fini della normativa antiusura”.
Si è già detto, altresì, dell'impossibilità di tenere conto della mora o dell'estinzione anticipata.
Quanto poi alla pretesa violazione dell'art. 125 bis TUB, in primo luogo, si tratta di questione emersa nel corso delle operazioni e dunque nuova.
In ogni caso, il motivo sconta grave profilo di inammissibilità, in quanto, a pag. 20 dell'appello, si richiama il TEG, mentre la percentuale del 4,01 e indicata nelle stipulazioni contrattuali è riferita al TAEG, a fronte della circostanza che la percentuale del 4,162 indicata dal TU riguarda, appunto, il TEG.
Peraltro, il TU ha avuto cura di rispondere alle osservazioni (“sul punto la sottoscritta TU rappresenta che la suindicata osservazione non è condivisibile in quanto il richiamo all'art. 117 D.lgs 385/93 e alla natura sanzionatoria dello stesso di fatto sancisce la nullità: 1) delle pagina 14 di 16 clausole contrattuali con le quali si rinvia agli usi per la determinazione degli interessi e 2) delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelli pubblicizzati.
Nel contratto di mutuo oggetto del presente elaborato viene espressamente indicato che per il pagamento della I rata sull'importo della quota capitale viene applicato il tasso del 3,574% e per le rate successive, sull'importo del capitale residuo, viene applicato il tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 2,05 punti ed il tasso di interesse applicato non potrà superare il tasso del
5,75%. Inoltre come dettagliatamente rappresentato nella tabella 1 a pagina 13 i tassi applicati dalla rata n.1 alla rata n. 31 corrispondono al tasso euribor a 3 mesi + spread previsto (2,05).
La sottoscritta TU, pertanto ritiene non dover procedere ad un ricalcolo del piano di ammortamento mediante applicazione tassi BOT in luogo di quelli convenzionali”).
Infine, e quale ulteriore autonomo motivo, va detto che l'art. 125 bis attiene ai rapporti con i consumatori, a fronte della dichiarazione del mutuatario, come visto, della finalità: “liquidità il cui netto ricavo sarà utilizzato per l'esercizio della propria attività professionale”.
Il motivo va pertanto complessivamente disatteso.
2.6 In ragione di quanto fin qui detto va necessariamente respinto anche il motivo di appello n.
5). Si è già vista l'impostazione delle Sezioni Unite della Suprema Corte (è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” SS.UU.5841/25 cit.).
Si è altresì sostenuto che il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 25/07/2022, n. 23149).
La correttezza dell'attività posta in essere dall' , nella ritenuta mancanza di elementi CP_7 univoci in contrario, consente di superare le censure dell'appellante.
2.7 Le motivazioni sin qui rese comportano, quale logica conseguenza, anche il rigetto del motivo n. 6), avente ad oggetto la richiesta di risarcimento.
pagina 15 di 16 3. Considerazioni conclusive e spese
3.1 Pertanto, per tutte le riferite ragioni, l'appello va disatteso.
3.2 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in ragione dei criteri previsti dal DM 55/14 e successive modifiche.
Per la posizione della va evidenziato che questa Controparte_1 parte non ha più articolato difese a seguito della costituzione della cessionaria, per cui non può essere computata la fase decisionale, mentre, di contro, per quest'ultima, anche a non volere valutare la memoria finale, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 20/02/2023, n. 5289).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la avverso la sentenza n. 2063/2020 del 14.9.2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere nel procedimento n. 6115/2015 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che Parte_1 liquida: a) in favore della in euro 4.607,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) in favore della e per essa Controparte_2 CP_3
in euro 7.158,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del
[...]
15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 6.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
Il Presidente dott. Francesco Notaro
pagina 16 di 16