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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 06/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 287/2020 RG vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
commissario liquidatore legale rappresentante p.t., con sede in Senise, alla zona industriale – Palazzo Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Di Pierri
APPELLANTE
E
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Vallo della Lucania, alla via Santa
Sofia n.23, rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Barbato
, già individuale (P.IVA Controparte_2 CP_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Sala Consilina alla P.IVA_3
via Macchia dell'Aspide s.n.c., in proprio e nella qualità di impresa capogruppo dell' nonché in qualità di Controparte_3 legale rappresentante della rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Valentina Bonomi, nonché dall'avv. Antonio Melucci
, già Controparte_4 [...]
(P.IVA ), in persona del procuratore Controparte_5 P.IVA_4
speciale, con sede in Roma al Viale Cesare Pavese n. 385, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Bruni
APPELLATE
nonché
CP_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 181/2020 del Tribunale di Lagonegro;
contratto di appalto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Parte_3
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Lagonegro, la società
[...]
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 44/2010 emesso Controparte_6
dal Tribunale stesso in data 26.4.2010 -con il quale veniva ingiunto alla Parte_3
il pagamento di € 68.705,16 per un credito originato dai lavori effettuati per
[...]
il recupero e la riqualificazione dell'antico mercato di Senise-; chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca integrale dell'opposto decreto;
in via riconvenzionale, chiedeva di: -accertare e dichiarare i gravi e reiterati inadempimenti dell
[...]
, capogruppo impresa Granata N., relativamente alle obbligazioni di Parte_4
cui al contratto di appalto;
- accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato tra la e l Parte_5 [...]
, capogruppo impresa Granata N.; - accertare e dichiarare la Parte_4
legittimità della determina n. 13 del 29.1.2008 del responsabile del servizio tecnico della a mezzo della quale si disponeva la risoluzione per Parte_3 inadempimento del contratto di appalto;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della a conseguire il risarcimento dei danni derivanti Parte_3
dall'inadempimento, da commisurarsi nell'importo di Euro 311.822,20 o nella diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria; - condannare l'ATI opposta al risarcimento dei danni;
Sosteneva: - che il decreto ingiuntivo n. 44/2010 veniva emesso sulla base del credito azionato dalla ricorrente per lavori di recupero e riqualificazione dell'antico mercato di Senise, in forza della fattura n. 3 del 26.2.2010 emessa per “perizia lavori di recupero e riqualificazione dell'antico mercato di Senise”, che costituivano l'oggetto del contratto di appalto intercorso tra la e l'ATI nel 2005, dichiarato Parte_3
risolto sin dal 2008 per l'inadempimento dell'ATI; - che il riferimento alla perizia, contenuta nella detta fattura, era rivolto agli esiti della CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo introdotto dall'ATI a seguito dell'adozione della delibera di risoluzione del contratto di appalto e pertanto detta fattura contemplava solo la determinazione delle somme risultanti eventualmente dovute dall'ATI per i lavori eseguiti e non pagati, fermo restando il più complesso atteggiarsi della vicenda contrattuale intercorsa tra le parti, caratterizzata da reiterati inadempimenti dell'ATI; - che, nel merito, la pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria era infondata, in quanto basata sui calcoli svolti dal CTU che aveva erroneamente quantificato un credito pari ad € 58.972,59 oltre IVA, di cui Euro 31.335,83 quale credito derivante dalla contabilità ed Euro 27.636,76 quale somma residua (Euro 40.000,00 meno Euro
10.492,00) derivante dall'accordo del 6.2.2007; - che, infatti, la somma di Euro
27.636,76 non era dovuta in quanto il pagamento dell'importo di € 40.000,00 pattuito in sede di accordo del 6.2.2007 non si riferiva ad un credito già maturato dall'ATI al momento dell'accordo, ma rappresentava il corrispettivo che la si Parte_3
impegnava a versare all'ATI per i lavori eseguiti e da eseguirsi, completando l'opera, tanto che l'obbligo di pagamento sarebbe maturato contestualmente all'emissione dei
SAL e l'unico SAL emesso era stato il 1° SAL in occasione del quale era stato corrisposto l'importo di Euro 10.492,00; - che la somma di Euro 31.335,83, quale preteso credito derivante dalla contabilità, era stata analiticamente contestata dal CTP;
- che l'ATI aveva creato numerosi problemi alla committente (innumerevoli ordini di servizio puntualmente disattesi dall'ATI, gravi inadempienze nell'esecuzione dei lavori e in materia di sicurezza, vizi riscontrati nelle opere e difformità di parte delle stesse, contestazioni mosse, consistente ritardo rispetto al cronoprogramma, perdurante e ingiustificata sospensione dell'attività lavorativa, diffide infruttuosamente inviate per riprendere i lavori) tali da indurla a dichiarare, con determina del Responsabile del
Servizio n. 13 del 17-29.1.2008, la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, mai contestata, seguita da diffide finalizzate al rientro in possesso del cantiere, poi avvenuto mediante l'esercizio dei poteri autoritativi di cui all'art. 136 e segg. del
Codice dei Contratti Pubblici;
- che con determina n. 76 del 3.5.2010 il Responsabile dell'Area Tecnica della quantificava in Euro 213.252,13 i danni Parte_3
patiti dalla somma cui doveva essere detratto l'importo di Euro Parte_3
1.429,53 riconosciuto nella contabilità finale della quale credito Parte_3
residuo in favore dell'ATI e cui doveva essere poi aggiunto l'importo di Euro
100.000,00 quale danno subito per il mancato tempestivo rilascio del cantiere e le spese per la prosecuzione della custodia del cantiere e dei beni e materiali dell'ATI.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.12.2010, si costituiva in giudizio l'impresa in proprio e nella qualità di impresa Controparte_6
capogruppo dell'ATI Cavaliere Granata Nicola srl – Giusto Cataldo – Agrello S.r.l., chiedendo: - di concedere ex art 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- di rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata;
- di respingere la domanda riconvenzionale e la richiesta di risarcimento del danno;
- di condannare l'opponente alla refusione delle spese da distrarsi in favore dell'antistatario; in via istruttoria, di ammettersi prova testimoniale.
2. Con distinto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la
[...]
conveniva in giudizio la Parte_3 Controparte_6
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 55/2012 del Tribunale di Lagonegro, emesso in data 3.4.2012, con il quale veniva ingiunto alla il pagamento di € Parte_3 7.187,77 per credito rinveniente da ulteriori lavori effettuati per il recupero e la riqualificazione dell'antico mercato di Senise.
All'udienza del 3.12.2013 i due procedimenti aventi ad oggetto le opposizioni a decreti ingiuntivi n. 44/2010 e 55/2012, venivano riuniti.
3. Successivamente, la otteneva dal Tribunale di Parte_3
Lagonegro, il decreto ingiuntivo n. 161/2012 del 16.10.2012, con il quale veniva ingiunto alla – oggi il pagamento Controparte_7 Controparte_4
di € 38.753,25 quale importo per l'escussione della polizza fideiussoria rilasciata in favore dell'ATI in relazione al contratto di appalto.
Con atto di citazione in opposizione, la conveniva in Controparte_4
giudizio, innanzi al Tribunale di Lagonegro la Parte_3
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 161/2012 e chiedendo la chiamata in causa delle società componenti l'ATI - , Parte_6 Parte_7
. Effettuata la chiamata in causa, si costituiva la ditta , mentre la
[...] CP_1
rimaneva contumace. CP_3
I giudizi, tutti riguardanti il contratto di appalto, venivano riuniti.
Veniva espletata un'istruttoria orale.
All'udienza del 23.1.2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Con sentenza n. 181/2020 pubblicata in data 21.4.2020, il Tribunale di Lagonegro: - rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo n. 44/2010, dichiarandolo esecutivo;
- rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 55/2012, dichiarandolo Parte_3
esecutivo; - accoglieva l'opposizione proposta da e, per Controparte_4
l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 161/2012, dichiarandolo nullo e privo di effetti;
- rigettava qualsiasi ulteriore domanda avanzata in via riconvenzionale da
- condannava la al Parte_3 Parte_3
pagamento delle spese di lite in favore di di Controparte_6 [...]
e della ditta . Controparte_4 CP_1 In particolare, il Tribunale, dichiarata preliminarmente la contumacia di CP_3
osservava:
a) che l'intera vicenda processuale ruotava intorno alla sussistenza o meno di un inadempimento contrattuale dell'ATI rispetto al contratto di appalto;
b) che era pacifico tra le parti che lo stato dei luoghi del cantiere, oggetto del contratto di appalto, non corrispondeva più a quello esistente al momento delle eccepite inadempienze e che, nel caso di specie, relativamente al possibile mutamento dello stato dei luoghi, la non si era resa diligente Parte_3
nel richiedere un accertamento tecnico preventivo finalizzato a descrivere le opere eseguite fino a quel momento e le attività effettivamente poste in essere Parte_ dall mostrando le possibili inadempienze;
c) che l veva attivato un procedimento ex art. 669 c.p.c. al fine di accertare lo stato dei luoghi e le attività poste in essere;
d) che era stata ritualmente acquisita agli atti la relazione di accertamento tecnico preventivo, la quale: descriveva i lavori realizzati dall'ATI per un importo di
Euro 189.852,13, cui applicava poi detrazioni, aggiunte e acconti, giungendo a quantificare contabilmente un importo di Euro 31.335,83 quale credito dell'ATI; chiariva che non erano applicabili le penali per il ritardo sul termine dei lavori, poiché la causa del ritardo poteva essere imputata ad entrambe le parti;
specificava che le varianti al progetto originario non erano avvenute nel rispetto dell'art. 25 della legge 109/1994, art. 132 del D. Lgs. 163/06, non essendo tali da poter essere giustificate mediante variante secondo le definizioni di legge;
aggiungeva che non erano riscontrabili i presupposti tecnici e normativi per l'esecuzione di opere strutturali così come ordinate dalla Direzione dei Lavori, in carenza di progettazione e di deposito dei calcoli al Genio Civile e quindi in assenza di autorizzazione;
concludeva che il credito totale dell'ATI era pari ad
€ 58.972,59;
e) che la riteneva di nulla dovere all'ATI, stante la risoluzione Parte_3
del contratto di appalto per inadempimento ex art. 136 D.lgs. 165/2003, da cui sarebbe invece derivato il diritto al risarcimento del danno in favore della
Parte_3
f) che in caso di rescissione del contratto da parte dell'ente pubblico per inadempimento dell'appaltatore, il contratto di risolveva per iniziativa unilaterale del committente, senza necessità di indagini sulla sussistenza e sull'importanza dell'inadempimento, le quali divenivano rilevanti soltanto in caso di pretesa, da parte del committente, del risarcimento del danno per l'inadempimento dell'appaltatore;
g) che dalle risultanze di causa e dalla relazione redatta in sede di ATP emergeva l'esistenza di inadempimenti imputabili ad entrambe le parti e gli inadempimenti imputabili all'ATI non presentavano il requisito della gravità, in mancanza di prova idonea fornita dalla anzi, le mancanze che la stazione Parte_3
Parte_ appaltante intendeva imputare all derivavano da circostanze cui la stessa stazione appaltante aveva concorso a dar luogo (varianti al progetto originario non avvenute nel rispetto dell'art. 25 della legge n. 109/1994, art. 132 del D.
Lgs. 163/2006; modifica della struttura, non accompagnata dal deposito al Genio
Civile della struttura variata);
h) che doveva ritenersi esistente il credito vantato dall'ATI, portato dai decreti ingiuntivi n. 44/2010 e 55/2012;
i) che alla luce della mancata prova dell'inadempimento imputabile all'appaltatore, non sussisteva il diritto della Parte_3
all'incameramento della polizza fideiussoria chiesto col decreto ingiuntivo n.
161/2012 nei confronti di (oggi , le CP_5 Controparte_4
cui doglianze dovevano essere accolte;
che alcuna manleva andava statuita nei confronti delle società partecipanti all'ATI, non essendo dovuto il pagamento della somma oggetto di ingiunzione nei confronti di CP_5
j) che le spese di lite dovevano esser poste a carico della soccombente
[...]
Parte_3 3. Con atto di citazione notificato in data 10.6.2020, la Parte_3
proponeva appello avverso la sentenza n. 181/2020, al fine di ottenere: in via preliminare, la sospensione dell'esecutività della sentenza;
- nel merito, l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma totale della sentenza impugnata e, per l'effetto, la revoca dei decreti ingiuntivi n. 44/2010 e n. 55/2012; - la condanna delle appellate costituenti l'ATI al risarcimento del danno subito dall'appellante pari ad € 311.822,20 dei quali Euro 38.753,25 portati dal decreto ingiuntivo n. 161/2012 emesso nei confronti dell'appellata - in via istruttoria, Controparte_4
l'ammissione della CTU per la quantificazione dei danni provocati all'appellante.
Lamentava, in particolare:
3.1. il mancato rilievo della gravità dell'inadempimento.
Affermava: che il giudice di prime cure non aveva considerato sussistente la gravità dell'inadempimento imputabile all'appaltatore e aveva conseguentemente ritenuto insussistente anche il diritto della Parte_3
all'incameramento della polizza fideiussoria, erroneamente ritenendo mancante una idonea prova dell'inadempimento ed erroneamente affermando che quanto emergeva dalla CTU non era da ritenersi così grave da fondare la risoluzione contrattuale;
che, diversamente da quanto ritenuto dal giudicante, dagli atti del giudizio di primo grado emergeva la prova della corposa e significativa serie di inadempimenti di cui l'ATI si era resa protagonista, tali da fare emergere il carattere della gravità previsto dall'art. 1671 c.c. e dall'art. 136 D.L.vo
163/2006; che il primo giudice non aveva valutato l'accertato ritardo nella esecuzione delle opere, la prolungata sospensione dei lavori, il rifiuto di mettere in sicurezza il cantiere, il rifiuto di sgomberare i cantieri a seguito del rilascio d'ufficio, dovendo, invece, il giudizio di gravità, tenere conto degli innumerevoli ordini di servizio disattesi, delle gravi inadempienze nell'esecuzione dei lavori e in materia di sicurezza, dei vizi riscontrati nelle opere e della difformità di parte delle stesse, delle contestazioni mosse, del consistente ritardo rispetto al cronoprogramma e della perdurante ed ingiustificata sospensione delle attività; che la mancata valutazione di tali elementi documentati nel fascicolo di parte, con omissione di ogni motivazione sull'inidoneità di tali inadempienze ad assurgere al livello di gravità richiesto dalla legge per la risoluzione in danno del contratto, determinava la censura totale della sentenza impugnata;
che il vizio di motivazione riguardava anche l'omessa valutazione della perizia di parte a mezzo della quale si contestavano analiticamente i dati e le risultanze fattuali, tecniche e contabili della perizia svolta in sede di ATP;
che anche le risultanze dell'istruttoria testimoniale svolta in primo grado confermavano l'esistenza degli Parte inadempimenti da parte dell'
3.2 il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni.
Affermava: che vi era una mancata pronuncia ed una omessa motivazione anche con riferimento alla domanda formulata in primo grado dalla Parte_3
in ordine al rifiuto dell'ATI di eseguire il rilascio del cantiere nonostante la delibera del 29.1.2008 di risoluzione del contratto, che imponeva il rilascio del cantiere;
che per tale doloso comportamento l'ATI doveva essere condannata al risarcimento del danno;
che, a prescindere dalla gravità dell'inadempimento contrattuale integrante gli estremi per la rescissione in danno del contratto, il giudicante dava atto della sussistenza di inadempienze reciproche, che, anche in assenza di gravità, davano vita a voci di danno patrimoniale risarcibile;
3.3. l'insussistenza della prova del credito vantato dall'ATI.
Affermava: che il giudicante aveva rigettato le opposizioni proposte avverso i decreti ingiuntivi n. 44/2010 e n. 55/2012 sulla base della mera apparenza di sussistenza dei relativi crediti, non trovando nel fascicolo le prove della sussistenza del credito stesso;
che, in ogni caso, dalla CTU redatta dall'ing. in sede di accertamento tecnico preventivo risultava l'esistenza di un Per_1
credito complessivo di Euro 58.972,59, mentre i due decreti ingiuntivi recano complessivamente un importo di Euro 75.892,93. 4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.9.2020 si costituiva in giudizio la ditta chiedendo: - in via preliminare, Parte_8
di dichiarare la improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 325 c.p.c., essendo l'appello intempestivo non essendo stato presentato nei 30 giorni dall'avvenuta notifica della sentenza;
- di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello in violazione dell'art 342 c.p.c., in quanto la motivazione dell'appello non conteneva l'indicazione delle parti del provvedimento da censurare e delle modifiche richieste, mancando così
i motivi specifici;
- nel merito, di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e generico;
- con vittoria di spese da distrarsi in favore dell'antistatario e condanna ex art 96 c.p.c..
Con comparsa di costituzione depositata in data 20.10.2020 si costituiva in giudizio la in proprio e nella qualità di impresa capogruppo Controparte_6
Parte dell nonché in qualità di legale rappresentante di Parte_2
chiedendo: - in via preliminare, di rigettare la richiesta inibitoria della sentenza impugnata;
- nel merito, di rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, opponendosi alla richiesta di CTU in quanto superflua.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.10.2020, si costituiva in giudizio la chiedendo di rigettare l'appello e, per Controparte_4
l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo n. 161/2012; in via subordinata, di condannare le imprese costituenti dell'ATI, solidalmente, a rivalere la Compagnia per qualsiasi somma la stessa fosse condannata a versare all'appellante.
Con ordinanza depositata il 23.12.2020 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. All'udienza del 3.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dell'impresa che CP_3
non si è costituita, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello, eseguita nei suoi confronti, a mezzo pec del 10.6.2020.
Sempre in via preliminare occorre esaminare le formulate eccezioni di inammissibilità dell'appello -per tardività e per violazione dell'art. 342 c.p.c.-, le quali risultando infondate devono essere rigettate.
Ed invero, quanto all'eccepita tardività dell'appello, è sufficiente richiamare il contenuto dell'ordinanza depositata da questa Corte nel corso del giudizio in data
23.12.2020, nella quale si è evidenziato che “l'atto di appello è stato notificato in data
10 giugno 2020, dopo che la sentenza impugnata era stata a sua volta notificata il 5 maggio 2020; per effetto della sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio
2020, disposta dall'art. 36 del D.L. 18 aprile n. 23 per l'emergenza COVID, l'atto di appello risulta conseguentemente tempestivamente proposto”.
Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c. risulta destituita di fondamento, considerato che la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
6. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti di seguito esposti.
6.1 Per ragioni di ordine logico giuridico appare preferibile procedere dapprima all'esame del terzo motivo di appello -teso a confutare l'esistenza del credito vantato dall'ATI a titolo di compenso residuo per le prestazioni eseguite prima della risoluzione del contratto, credito azionato con due distinti procedimenti monitori-.
Il motivo è parzialmente fondato.
Ed invero, a seguito dell'adozione, da parte del committente Parte_3
ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. n. 163/2006, della determinazione di risoluzione in
[...]
danno del contratto di appalto, l'appaltatrice ATI ha chiesto ed ottenuto l'emissione di due decreti ingiuntivi: col D.I. n. 44/2010 è stato ingiunto alla Parte_3
il pagamento della somma di Euro 68.705,16 oltre interessi legali sulla sorte
[...]
capitale di Euro 58.972,59 dal 26.2.2010 sino al soddisfo, in forza di lavori di recupero e riqualificazione dell'antico mercato di Senise eseguiti in adempimento del contratto di appalto del 24.5.2005 e in forza del successivo accordo del 6.2.2007, come risultanti dalla fattura n. 3 del 26.2.2010 e dagli accertamenti espletati dal CTU ing. Per_2
nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo;
col D.I. n. 55/2012 è stato
[...]
ingiunto alla il pagamento della somma di Euro 7.187,77 Parte_3
oltre interessi legali dal 5.11.2007 sino al soddisfo, in forza di ulteriori lavorazioni eseguite in adempimento del contratto di appalto del 24.5.2005 e in forza del successivo accordo del 6.2.2007, come risultanti dalla fattura n. 35 del 15.11.2007 e dagli accertamenti espletati dal CTU ing. nell'ambito Persona_2
dell'accertamento tecnico preventivo.
A seguito dell'opposizione proposta dalla il Tribunale Parte_3
ha confermato i due decreti ingiuntivi, richiamando le risultanze della relazione peritale redatta nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato, su Parte Parte richiesta dell al fine di accertare i lavori eseguiti dall e di determinare il residuo credito alla stessa spettante.
Ebbene, dalla relazione peritale espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo introdotto dall' elaborato redatto dal CTU ing. CP_8 Per_2
datato 26.10.2009-risulta la descrizione dei lavori realizzati dall'ATI per un
[...]
importo di Euro 189.852,13, cui il CTU ha poi applicato le detrazioni -per lavorazioni eseguite in modo non appropriato-, ma anche le aggiunte -corrispondenti a lavorazioni eseguite anche se non previste in progetto o a materiali portati in cantiere per essere utilizzati e tuttavia non messi in opera- e ha detratto gli acconti già corrisposti, giungendo a quantificare contabilmente un importo di Euro 31.335,83 quale credito dell'ATI; ha poi aggiunto che, con l'accordo del 6.2.2007, la Parte_3
ha deciso di riconoscere all'ATI, aggiudicatrice dei lavori, a titolo risarcitorio,
[...]
per la realizzazione dell'opera non autorizzata dalla Soprintendenza, la somma di Euro
40.000,00, di cui una parte corrisposta in occasione del pagamento del 1° SAL ed un residuo di Euro 27.636,76 da corrispondere;
ha quindi quantificato il credito totale dell'ATI in un importo pari ad € 58.972,59 (Euro 31.335,83 più Euro 27.636,76).
Ciò posto, ritiene la Corte che il credito azionato col decreto ingiuntivo n. 44/2010 debba ritenersi provato -alla luce delle risultanze della citata relazione peritale- nei limiti dell'importo di Euro 31.335,83 -che costituisce il valore contabile dei lavori eseguiti dall'ATI-, non potendosi invece riconoscere all'ATI l'ulteriore credito di Euro
27.636,76, pure riconosciuto dal CTU in forza dell'accordo del 6.2.2007; ed invero, dalla lettura del contenuto del detto accordo -presente al fascicolo dell'appellante, il cui contenuto è stato riprodotto anche nella stessa CTU- risulta che la somma di Euro
40.000,00 -la cui natura non risulta peraltro espressamente indicata- avrebbe dovuto essere “ripartita sui SAL e liquidata con questi nella misura percentuale corrispondente”, con la conseguenza di dover ritenere che il pagamento della complessiva somma di Euro 40.000,00 fosse collegato all'effettivo espletamento di tutti i lavori previsti, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo n. 44/2012 deve essere revocato e la deve Parte_3
essere condannata al pagamento, in favore di in proprio Controparte_6
Parte e nella qualità di impresa Capogruppo dell avaliere Granata Nicola S.r.l. – Giusto
Cataldo – Agrello s.r.l., della minor somma di Euro 31.335,83, oltre interessi legali dalla data della domanda ovverosia dalla data di deposito del ricorso monitorio -
8.3.2010-. Quanto al credito azionato col decreto ingiuntivo n. 55/2012, si deve invece osservare che nessuna prova -diversa dalla fattura n. 3 del 26.2.2010 che, come è noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non costituisce prova sufficiente del credito azionato– è stata fornita dall'ATI al fine di provare l'esistenza del credito di Euro
7.187,77 oltre interessi.
Ne consegue che, in ulteriore riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo n. 55/2012 deve essere revocato.
6.2 Col primo e col secondo appello di motivo -i quali possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione- l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione del Tribunale in ordine all'insussistenza dell'inadempimento grave dell'ATI e al diniego del diritto al risarcimento del danno vantato dalla
[...]
Parte_3
I motivi sono infondati.
Ed invero, la parte appellante ha sostenuto che, a differenza di quanto ritenuto dal
Tribunale, sussisterebbe la prova del grave inadempimento dell'ATI.
In particolare, ha dedotto che la prova sarebbe da rinvenire nella relazione di parte redatta dall'ing. e prodotta sin dal primo grado di giudizio -il cui Testimone_1
contenuto non è stato tuttavia espressamente richiamato nell'atto di appello nelle parti rilevanti ai fini della valutazione dell'inadempimento-, nei documenti -contestazioni, note, diffide ed ordini di servizio- prodotti in giudizio sin dal primo grado e nelle risultanze della prova testimoniale assunta in primo grado -a mezzo dei testi Tes_2
e
[...] Testimone_1 Testimone_3
Ebbene, dalla lettura della determinazione n. 13 del 29.1.2008 -prodotta al fascicolo di primo grado dall'ATI e ridepositata in sede di appello- con la quale la
[...]
ha disposto la risoluzione in danno -determinazione che cristallizza Parte_3
gli inadempimenti addebitati dalla stazione appaltante all'impresa appaltatrice, gli unici a dover esaminati in questa sede- emerge che detta determinazione è stata assunta Parte a seguito della nota con la quale l' in data 6.7.2007, aveva comunicato la sospensione dei lavori, cui erano seguite le note n. 12, 13 e 14 del luglio 2007 con le quali la aveva valutato “arbitraria, ingiustificata ed illegittima” la Parte_3
sospensione dei lavori;
nella citata determinazione n. 13 è poi richiamata la circostanza che in data 20.8.2007 era stata trasmessa dalla Direzione dei Lavori la relazione richiesta dal Responsabile del Procedimento ed un'ulteriore nota riguardante il cronoprogramma dei lavori e che in data 13.9.2007 il Responsabile del Procedimento aveva acquisito la relazione del Coordinatore della sicurezza, prot. 2075; inoltre, la detta determinazione richiama una riunione svoltasi in data 18.9.2007, all'esito della quale era stata formulata la contestazione degli addebiti e, poi, valutate negativamente Parte le controdeduzioni dell era stata disposta la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. 163/2006.
Dall'elaborato peritale redatto dal CTU ing. -non contestato sul punto, con la Per_1
perizia di parte redatta dall'ing. emerge, quanto alla ricostruzione cronologica Tes_1
dei fatti e degli atti che qui rilevano: che l'ATI con nota del 6.7.2007 “comunicava che sospendeva i lavori in attesa del parere della Soprintendenza sui materiali da far esaminare… chiedeva, per proseguire i lavori, la verifica delle quantità degli elaborati progettuali con quelli riportati nel computo metrico …. chiedeva di rivedere i calcoli della copertura nonché quelli di progetto [che] non permetterebbero la realizzazione della copertura stessa”; che, con l'ordine di servizio n. 12 del 10.7.2007, era stata Parte ordinata all 'immediata ripresa dei lavori ed era stata ordinata l'esecuzione della copertura modificando il numero di capriate del corpo B e la sezione delle aste previste in progetto dichiarando che si trattava di modifiche del tutto marginali, in quanto l'incremento di volume del legno lamellare non era da considerarsi variante perché
l'importo era inferiore al 5% dell'importo contrattuale;
che, con l'ordine di servizio n.
13 del 23.7.2007, era stato ribadito il contenuto dell'ordine di servizio n. 12; che, con l'ordine di servizio n. 14 del 24.7.2007, era stata ordinata l'immediata ripresa dei lavori, evidenziandosi che il ritardo nella campionatura dei materiali era imputabile Parte all' che la Soprintendenza aveva dato parere preliminare favorevole, che erano svariate le categorie di lavori per le quali non era necessaria l'approvazione dei materiali, che erano validi i calcoli depositati al Genio Civile per la realizzazione della copertura in legno;
che, con nota prot. 2075 del 13.9.2007, il Coordinatore della sicurezza aveva comunicato che il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, redatto e visionato in cantiere, non era stato ancora trasmesso ai coordinatori per la sicurezza, non era stata comunicata l'ultimazione montaggio del ponteggio, non era stata trasmessa neanche l'attestazione dell'avvenuta formazione di lavoratori e preposti, da sopralluogo in pari data era stata trovata la maggior parte del ponteggio smontato e la parte ancora montata presentava il cartello ponteggio in allestimento.
Ciò posto, il CTU ha spiegato -con motivazione convincente e non adeguatamente contrastata, sul punto, dalla perizia di parte redatta dall'ing. che, con l'ordine Tes_1
di servizio n. 12 del 10.7.2007, la stazione appaltante non aveva dato alcuna risposta, alla ditta appaltatrice, in ordine all'aspetto strutturale della modifica relativa alla riduzione delle capriate del corpo B e alla sezione delle aste a utilizzare rispetto a quelle previste nel progetto, modifica che poteva compromettere la struttura della copertura e che avrebbe dovuto essere accompagnata dal deposito, al Genio Civile, della variazione, al fine di garantire regolare autorizzazione;
il citato consulente ha altresì posto in rilievo che l'ATI ha dovuto attendere per la realizzazione dell'opera non autorizzata dalla Soprintendenza.
Parte Ne consegue che le condotte addebitate dalla stazione appaltante all' -nella determina di risoluzione in danno- non risultano tali da poter essere qualificate come inadempimento grave idoneo a giustificare la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
Né l'inadempimento dell'ATI può ritenersi sussistente in forza delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio di primo grado.
Ed invero, l'ing. escusso in qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico Tes_2
della dopo aver dichiarato che spetta al direttore dei Parte_3
lavori, tenuto conto dell'importanza della variazione strutturale, valutare se la stessa debba essere sottoposta o meno al vaglio del Genio Civile, ha poi confermato le circostanze emergenti dalla già citata CTU secondo cui “per quanto riferito dalla D.L.
l'aumento dell'interasse era sopportabile dalle strutture” e che “la D.L. non ha ritenuto di dover effettuare il deposito presso il Genio Civile”; l'ing. , Testimone_1
escusso in qualità di CTP della oltre a confermare le Parte_3
risultanze della CTP redatta e le valutazioni in essa espresse, ha riferito circostanze successive alla risoluzione del contratto di appalto -relative in particolare al rilascio del cantiere-, ininfluenti ai fini della verifica relativa alla sussistenza o meno dell'inadempimento da parte dell'ATI, che avrebbero potuto assumere rilevanza solo ai fini dell'eventuale risarcimento del danno, in caso di accertato inadempimento;
l'ing.
, progettista e codirettore dei lavori per conto della Testimone_3 [...]
pur avendo riferito che i lavori vennero sospesi in data 6.7.2007 Parte_3
a seguito di tutta una serie di circostanze che dipendevano dall'ATI, non ha fornito elementi fattuali in forza dei quali poter giungere, sotto il profilo dell'inadempimento addebitato dalla stazione appaltante all'ATI, a conclusioni diverse da quelle tratte dal
CTU.
La mancanza di prova in ordine ad inadempimenti gravi addebitabili all'ATI rende superfluo l'espletamento della CTU, pure richiesta dall'appellante, al fine di quantificare i danni subiti.
Il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da inadempimento vantato dalla induce alla conferma della statuizione con Parte_3
la quale il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo n. 161/2012 emesso, su richiesta di nei confronti di (oggi Parte_3 CP_5 [...]
, per l'importo di Euro 38.753,25 a titolo di escussione della Controparte_4
polizza assicurativa rilasciata a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi nascenti in capo all'ATI dal contratto di appalto.
7. Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ne consegue -considerato che la lite si è conclusa con la condanna di
[...]
al pagamento dell'importo di € 31.335,83, oltre interessi, in favore Parte_3
di che la deve essere Controparte_6 Parte_3
condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_6
per il doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche -tenuto conto del valore della causa (calcolato sulla base del decisum, rientrante nello scaglione compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00) e dei parametri medi-.
Quanto ai rapporti tra e Parte_3 Controparte_4
nonché ditta (chiamata in causa nel giudizio di opposizione avverso il CP_1
decreto ingiuntivo n. 161/2012) -considerato che risulta confermata la statuizione con la quale il Tribunale ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
(oggi e ha revocato il decreto ingiuntivo n. CP_5 Controparte_4
161/2012- la deve essere condannata alla rifusione delle Parte_3
spese di lite sostenute da e dalla ditta Controparte_4 [...]
per il doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in Controparte_1
applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso € 26.000,01 ed € 52.000,00)
e dei parametri medi-.
Deve essere rigettata la domanda formulata dalla ditta Parte_8
di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
[...] valutazione della responsabilità aggravata di cui all'art. 96, co. 3 c.p.c. non sia necessaria la prova del danno, non sono in ogni caso emersi elementi per ritenere che l'appellante, nell'insistere ai fini dell'ottenimento del risarcimento del danno da inadempimento, abbia agito con mala fede o colpa grave, abusando dello strumento processuale, non essendo all'uopo sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 181/2020 emessa dal Tribunale di
Lagonegro e pubblicata in data 21.4.2020, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma parziale della sentenza impugnata:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 44/2010 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
44/2010 e condanna al pagamento, in favore di Parte_3
in proprio e nella qualità di impresa capogruppo Controparte_6
dell'ATI Cavaliere Granata S.r.l. -Giusto Cataldo- Agrello S.r.l., della somma di Euro
31.335,83, oltre interessi legali dal giorno 8.3.2010;
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo n. 55/2012 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 55/2012;
b) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
c) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_3
da in proprio e nella qualità di impresa capogruppo Controparte_6
Parte dell avaliere Granata S.r.l. -Giusto Cataldo- Agrello S.r.l., così liquidate:
• per il primo grado: Euro 7.254,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il secondo grado: Euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
d) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_3
da così liquidate: Controparte_4
• per il primo grado: Euro 7.254,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il secondo grado: Euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
e) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_3
da ditta così liquidate: Parte_8
• per il primo grado: Euro 7.254,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Graziano Cataldo che si è dichiarato antistatario;
• per il secondo grado: Euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Graziano Cataldo che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
96 c.p.c..
Ed invero, premesso che non risulta dimostrato alcun danno prodotto dall'azione introdotta dall'appellante e che il rimborso delle spese processuali risulta idoneo a compensare adeguatamente il pregiudizio subito dalla controparte per essere stata costretta a difendersi dal giudizio, si deve poi evidenziare che, benchè ai fini della
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 287/2020 RG vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
commissario liquidatore legale rappresentante p.t., con sede in Senise, alla zona industriale – Palazzo Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Di Pierri
APPELLANTE
E
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Vallo della Lucania, alla via Santa
Sofia n.23, rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Barbato
, già individuale (P.IVA Controparte_2 CP_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Sala Consilina alla P.IVA_3
via Macchia dell'Aspide s.n.c., in proprio e nella qualità di impresa capogruppo dell' nonché in qualità di Controparte_3 legale rappresentante della rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Valentina Bonomi, nonché dall'avv. Antonio Melucci
, già Controparte_4 [...]
(P.IVA ), in persona del procuratore Controparte_5 P.IVA_4
speciale, con sede in Roma al Viale Cesare Pavese n. 385, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Bruni
APPELLATE
nonché
CP_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 181/2020 del Tribunale di Lagonegro;
contratto di appalto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Parte_3
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Lagonegro, la società
[...]
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 44/2010 emesso Controparte_6
dal Tribunale stesso in data 26.4.2010 -con il quale veniva ingiunto alla Parte_3
il pagamento di € 68.705,16 per un credito originato dai lavori effettuati per
[...]
il recupero e la riqualificazione dell'antico mercato di Senise-; chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca integrale dell'opposto decreto;
in via riconvenzionale, chiedeva di: -accertare e dichiarare i gravi e reiterati inadempimenti dell
[...]
, capogruppo impresa Granata N., relativamente alle obbligazioni di Parte_4
cui al contratto di appalto;
- accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato tra la e l Parte_5 [...]
, capogruppo impresa Granata N.; - accertare e dichiarare la Parte_4
legittimità della determina n. 13 del 29.1.2008 del responsabile del servizio tecnico della a mezzo della quale si disponeva la risoluzione per Parte_3 inadempimento del contratto di appalto;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della a conseguire il risarcimento dei danni derivanti Parte_3
dall'inadempimento, da commisurarsi nell'importo di Euro 311.822,20 o nella diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria; - condannare l'ATI opposta al risarcimento dei danni;
Sosteneva: - che il decreto ingiuntivo n. 44/2010 veniva emesso sulla base del credito azionato dalla ricorrente per lavori di recupero e riqualificazione dell'antico mercato di Senise, in forza della fattura n. 3 del 26.2.2010 emessa per “perizia lavori di recupero e riqualificazione dell'antico mercato di Senise”, che costituivano l'oggetto del contratto di appalto intercorso tra la e l'ATI nel 2005, dichiarato Parte_3
risolto sin dal 2008 per l'inadempimento dell'ATI; - che il riferimento alla perizia, contenuta nella detta fattura, era rivolto agli esiti della CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo introdotto dall'ATI a seguito dell'adozione della delibera di risoluzione del contratto di appalto e pertanto detta fattura contemplava solo la determinazione delle somme risultanti eventualmente dovute dall'ATI per i lavori eseguiti e non pagati, fermo restando il più complesso atteggiarsi della vicenda contrattuale intercorsa tra le parti, caratterizzata da reiterati inadempimenti dell'ATI; - che, nel merito, la pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria era infondata, in quanto basata sui calcoli svolti dal CTU che aveva erroneamente quantificato un credito pari ad € 58.972,59 oltre IVA, di cui Euro 31.335,83 quale credito derivante dalla contabilità ed Euro 27.636,76 quale somma residua (Euro 40.000,00 meno Euro
10.492,00) derivante dall'accordo del 6.2.2007; - che, infatti, la somma di Euro
27.636,76 non era dovuta in quanto il pagamento dell'importo di € 40.000,00 pattuito in sede di accordo del 6.2.2007 non si riferiva ad un credito già maturato dall'ATI al momento dell'accordo, ma rappresentava il corrispettivo che la si Parte_3
impegnava a versare all'ATI per i lavori eseguiti e da eseguirsi, completando l'opera, tanto che l'obbligo di pagamento sarebbe maturato contestualmente all'emissione dei
SAL e l'unico SAL emesso era stato il 1° SAL in occasione del quale era stato corrisposto l'importo di Euro 10.492,00; - che la somma di Euro 31.335,83, quale preteso credito derivante dalla contabilità, era stata analiticamente contestata dal CTP;
- che l'ATI aveva creato numerosi problemi alla committente (innumerevoli ordini di servizio puntualmente disattesi dall'ATI, gravi inadempienze nell'esecuzione dei lavori e in materia di sicurezza, vizi riscontrati nelle opere e difformità di parte delle stesse, contestazioni mosse, consistente ritardo rispetto al cronoprogramma, perdurante e ingiustificata sospensione dell'attività lavorativa, diffide infruttuosamente inviate per riprendere i lavori) tali da indurla a dichiarare, con determina del Responsabile del
Servizio n. 13 del 17-29.1.2008, la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, mai contestata, seguita da diffide finalizzate al rientro in possesso del cantiere, poi avvenuto mediante l'esercizio dei poteri autoritativi di cui all'art. 136 e segg. del
Codice dei Contratti Pubblici;
- che con determina n. 76 del 3.5.2010 il Responsabile dell'Area Tecnica della quantificava in Euro 213.252,13 i danni Parte_3
patiti dalla somma cui doveva essere detratto l'importo di Euro Parte_3
1.429,53 riconosciuto nella contabilità finale della quale credito Parte_3
residuo in favore dell'ATI e cui doveva essere poi aggiunto l'importo di Euro
100.000,00 quale danno subito per il mancato tempestivo rilascio del cantiere e le spese per la prosecuzione della custodia del cantiere e dei beni e materiali dell'ATI.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.12.2010, si costituiva in giudizio l'impresa in proprio e nella qualità di impresa Controparte_6
capogruppo dell'ATI Cavaliere Granata Nicola srl – Giusto Cataldo – Agrello S.r.l., chiedendo: - di concedere ex art 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- di rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata;
- di respingere la domanda riconvenzionale e la richiesta di risarcimento del danno;
- di condannare l'opponente alla refusione delle spese da distrarsi in favore dell'antistatario; in via istruttoria, di ammettersi prova testimoniale.
2. Con distinto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la
[...]
conveniva in giudizio la Parte_3 Controparte_6
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 55/2012 del Tribunale di Lagonegro, emesso in data 3.4.2012, con il quale veniva ingiunto alla il pagamento di € Parte_3 7.187,77 per credito rinveniente da ulteriori lavori effettuati per il recupero e la riqualificazione dell'antico mercato di Senise.
All'udienza del 3.12.2013 i due procedimenti aventi ad oggetto le opposizioni a decreti ingiuntivi n. 44/2010 e 55/2012, venivano riuniti.
3. Successivamente, la otteneva dal Tribunale di Parte_3
Lagonegro, il decreto ingiuntivo n. 161/2012 del 16.10.2012, con il quale veniva ingiunto alla – oggi il pagamento Controparte_7 Controparte_4
di € 38.753,25 quale importo per l'escussione della polizza fideiussoria rilasciata in favore dell'ATI in relazione al contratto di appalto.
Con atto di citazione in opposizione, la conveniva in Controparte_4
giudizio, innanzi al Tribunale di Lagonegro la Parte_3
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 161/2012 e chiedendo la chiamata in causa delle società componenti l'ATI - , Parte_6 Parte_7
. Effettuata la chiamata in causa, si costituiva la ditta , mentre la
[...] CP_1
rimaneva contumace. CP_3
I giudizi, tutti riguardanti il contratto di appalto, venivano riuniti.
Veniva espletata un'istruttoria orale.
All'udienza del 23.1.2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Con sentenza n. 181/2020 pubblicata in data 21.4.2020, il Tribunale di Lagonegro: - rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo n. 44/2010, dichiarandolo esecutivo;
- rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 55/2012, dichiarandolo Parte_3
esecutivo; - accoglieva l'opposizione proposta da e, per Controparte_4
l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 161/2012, dichiarandolo nullo e privo di effetti;
- rigettava qualsiasi ulteriore domanda avanzata in via riconvenzionale da
- condannava la al Parte_3 Parte_3
pagamento delle spese di lite in favore di di Controparte_6 [...]
e della ditta . Controparte_4 CP_1 In particolare, il Tribunale, dichiarata preliminarmente la contumacia di CP_3
osservava:
a) che l'intera vicenda processuale ruotava intorno alla sussistenza o meno di un inadempimento contrattuale dell'ATI rispetto al contratto di appalto;
b) che era pacifico tra le parti che lo stato dei luoghi del cantiere, oggetto del contratto di appalto, non corrispondeva più a quello esistente al momento delle eccepite inadempienze e che, nel caso di specie, relativamente al possibile mutamento dello stato dei luoghi, la non si era resa diligente Parte_3
nel richiedere un accertamento tecnico preventivo finalizzato a descrivere le opere eseguite fino a quel momento e le attività effettivamente poste in essere Parte_ dall mostrando le possibili inadempienze;
c) che l veva attivato un procedimento ex art. 669 c.p.c. al fine di accertare lo stato dei luoghi e le attività poste in essere;
d) che era stata ritualmente acquisita agli atti la relazione di accertamento tecnico preventivo, la quale: descriveva i lavori realizzati dall'ATI per un importo di
Euro 189.852,13, cui applicava poi detrazioni, aggiunte e acconti, giungendo a quantificare contabilmente un importo di Euro 31.335,83 quale credito dell'ATI; chiariva che non erano applicabili le penali per il ritardo sul termine dei lavori, poiché la causa del ritardo poteva essere imputata ad entrambe le parti;
specificava che le varianti al progetto originario non erano avvenute nel rispetto dell'art. 25 della legge 109/1994, art. 132 del D. Lgs. 163/06, non essendo tali da poter essere giustificate mediante variante secondo le definizioni di legge;
aggiungeva che non erano riscontrabili i presupposti tecnici e normativi per l'esecuzione di opere strutturali così come ordinate dalla Direzione dei Lavori, in carenza di progettazione e di deposito dei calcoli al Genio Civile e quindi in assenza di autorizzazione;
concludeva che il credito totale dell'ATI era pari ad
€ 58.972,59;
e) che la riteneva di nulla dovere all'ATI, stante la risoluzione Parte_3
del contratto di appalto per inadempimento ex art. 136 D.lgs. 165/2003, da cui sarebbe invece derivato il diritto al risarcimento del danno in favore della
Parte_3
f) che in caso di rescissione del contratto da parte dell'ente pubblico per inadempimento dell'appaltatore, il contratto di risolveva per iniziativa unilaterale del committente, senza necessità di indagini sulla sussistenza e sull'importanza dell'inadempimento, le quali divenivano rilevanti soltanto in caso di pretesa, da parte del committente, del risarcimento del danno per l'inadempimento dell'appaltatore;
g) che dalle risultanze di causa e dalla relazione redatta in sede di ATP emergeva l'esistenza di inadempimenti imputabili ad entrambe le parti e gli inadempimenti imputabili all'ATI non presentavano il requisito della gravità, in mancanza di prova idonea fornita dalla anzi, le mancanze che la stazione Parte_3
Parte_ appaltante intendeva imputare all derivavano da circostanze cui la stessa stazione appaltante aveva concorso a dar luogo (varianti al progetto originario non avvenute nel rispetto dell'art. 25 della legge n. 109/1994, art. 132 del D.
Lgs. 163/2006; modifica della struttura, non accompagnata dal deposito al Genio
Civile della struttura variata);
h) che doveva ritenersi esistente il credito vantato dall'ATI, portato dai decreti ingiuntivi n. 44/2010 e 55/2012;
i) che alla luce della mancata prova dell'inadempimento imputabile all'appaltatore, non sussisteva il diritto della Parte_3
all'incameramento della polizza fideiussoria chiesto col decreto ingiuntivo n.
161/2012 nei confronti di (oggi , le CP_5 Controparte_4
cui doglianze dovevano essere accolte;
che alcuna manleva andava statuita nei confronti delle società partecipanti all'ATI, non essendo dovuto il pagamento della somma oggetto di ingiunzione nei confronti di CP_5
j) che le spese di lite dovevano esser poste a carico della soccombente
[...]
Parte_3 3. Con atto di citazione notificato in data 10.6.2020, la Parte_3
proponeva appello avverso la sentenza n. 181/2020, al fine di ottenere: in via preliminare, la sospensione dell'esecutività della sentenza;
- nel merito, l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma totale della sentenza impugnata e, per l'effetto, la revoca dei decreti ingiuntivi n. 44/2010 e n. 55/2012; - la condanna delle appellate costituenti l'ATI al risarcimento del danno subito dall'appellante pari ad € 311.822,20 dei quali Euro 38.753,25 portati dal decreto ingiuntivo n. 161/2012 emesso nei confronti dell'appellata - in via istruttoria, Controparte_4
l'ammissione della CTU per la quantificazione dei danni provocati all'appellante.
Lamentava, in particolare:
3.1. il mancato rilievo della gravità dell'inadempimento.
Affermava: che il giudice di prime cure non aveva considerato sussistente la gravità dell'inadempimento imputabile all'appaltatore e aveva conseguentemente ritenuto insussistente anche il diritto della Parte_3
all'incameramento della polizza fideiussoria, erroneamente ritenendo mancante una idonea prova dell'inadempimento ed erroneamente affermando che quanto emergeva dalla CTU non era da ritenersi così grave da fondare la risoluzione contrattuale;
che, diversamente da quanto ritenuto dal giudicante, dagli atti del giudizio di primo grado emergeva la prova della corposa e significativa serie di inadempimenti di cui l'ATI si era resa protagonista, tali da fare emergere il carattere della gravità previsto dall'art. 1671 c.c. e dall'art. 136 D.L.vo
163/2006; che il primo giudice non aveva valutato l'accertato ritardo nella esecuzione delle opere, la prolungata sospensione dei lavori, il rifiuto di mettere in sicurezza il cantiere, il rifiuto di sgomberare i cantieri a seguito del rilascio d'ufficio, dovendo, invece, il giudizio di gravità, tenere conto degli innumerevoli ordini di servizio disattesi, delle gravi inadempienze nell'esecuzione dei lavori e in materia di sicurezza, dei vizi riscontrati nelle opere e della difformità di parte delle stesse, delle contestazioni mosse, del consistente ritardo rispetto al cronoprogramma e della perdurante ed ingiustificata sospensione delle attività; che la mancata valutazione di tali elementi documentati nel fascicolo di parte, con omissione di ogni motivazione sull'inidoneità di tali inadempienze ad assurgere al livello di gravità richiesto dalla legge per la risoluzione in danno del contratto, determinava la censura totale della sentenza impugnata;
che il vizio di motivazione riguardava anche l'omessa valutazione della perizia di parte a mezzo della quale si contestavano analiticamente i dati e le risultanze fattuali, tecniche e contabili della perizia svolta in sede di ATP;
che anche le risultanze dell'istruttoria testimoniale svolta in primo grado confermavano l'esistenza degli Parte inadempimenti da parte dell'
3.2 il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni.
Affermava: che vi era una mancata pronuncia ed una omessa motivazione anche con riferimento alla domanda formulata in primo grado dalla Parte_3
in ordine al rifiuto dell'ATI di eseguire il rilascio del cantiere nonostante la delibera del 29.1.2008 di risoluzione del contratto, che imponeva il rilascio del cantiere;
che per tale doloso comportamento l'ATI doveva essere condannata al risarcimento del danno;
che, a prescindere dalla gravità dell'inadempimento contrattuale integrante gli estremi per la rescissione in danno del contratto, il giudicante dava atto della sussistenza di inadempienze reciproche, che, anche in assenza di gravità, davano vita a voci di danno patrimoniale risarcibile;
3.3. l'insussistenza della prova del credito vantato dall'ATI.
Affermava: che il giudicante aveva rigettato le opposizioni proposte avverso i decreti ingiuntivi n. 44/2010 e n. 55/2012 sulla base della mera apparenza di sussistenza dei relativi crediti, non trovando nel fascicolo le prove della sussistenza del credito stesso;
che, in ogni caso, dalla CTU redatta dall'ing. in sede di accertamento tecnico preventivo risultava l'esistenza di un Per_1
credito complessivo di Euro 58.972,59, mentre i due decreti ingiuntivi recano complessivamente un importo di Euro 75.892,93. 4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.9.2020 si costituiva in giudizio la ditta chiedendo: - in via preliminare, Parte_8
di dichiarare la improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 325 c.p.c., essendo l'appello intempestivo non essendo stato presentato nei 30 giorni dall'avvenuta notifica della sentenza;
- di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello in violazione dell'art 342 c.p.c., in quanto la motivazione dell'appello non conteneva l'indicazione delle parti del provvedimento da censurare e delle modifiche richieste, mancando così
i motivi specifici;
- nel merito, di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e generico;
- con vittoria di spese da distrarsi in favore dell'antistatario e condanna ex art 96 c.p.c..
Con comparsa di costituzione depositata in data 20.10.2020 si costituiva in giudizio la in proprio e nella qualità di impresa capogruppo Controparte_6
Parte dell nonché in qualità di legale rappresentante di Parte_2
chiedendo: - in via preliminare, di rigettare la richiesta inibitoria della sentenza impugnata;
- nel merito, di rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, opponendosi alla richiesta di CTU in quanto superflua.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.10.2020, si costituiva in giudizio la chiedendo di rigettare l'appello e, per Controparte_4
l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo n. 161/2012; in via subordinata, di condannare le imprese costituenti dell'ATI, solidalmente, a rivalere la Compagnia per qualsiasi somma la stessa fosse condannata a versare all'appellante.
Con ordinanza depositata il 23.12.2020 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. All'udienza del 3.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dell'impresa che CP_3
non si è costituita, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello, eseguita nei suoi confronti, a mezzo pec del 10.6.2020.
Sempre in via preliminare occorre esaminare le formulate eccezioni di inammissibilità dell'appello -per tardività e per violazione dell'art. 342 c.p.c.-, le quali risultando infondate devono essere rigettate.
Ed invero, quanto all'eccepita tardività dell'appello, è sufficiente richiamare il contenuto dell'ordinanza depositata da questa Corte nel corso del giudizio in data
23.12.2020, nella quale si è evidenziato che “l'atto di appello è stato notificato in data
10 giugno 2020, dopo che la sentenza impugnata era stata a sua volta notificata il 5 maggio 2020; per effetto della sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio
2020, disposta dall'art. 36 del D.L. 18 aprile n. 23 per l'emergenza COVID, l'atto di appello risulta conseguentemente tempestivamente proposto”.
Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c. risulta destituita di fondamento, considerato che la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
6. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti di seguito esposti.
6.1 Per ragioni di ordine logico giuridico appare preferibile procedere dapprima all'esame del terzo motivo di appello -teso a confutare l'esistenza del credito vantato dall'ATI a titolo di compenso residuo per le prestazioni eseguite prima della risoluzione del contratto, credito azionato con due distinti procedimenti monitori-.
Il motivo è parzialmente fondato.
Ed invero, a seguito dell'adozione, da parte del committente Parte_3
ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. n. 163/2006, della determinazione di risoluzione in
[...]
danno del contratto di appalto, l'appaltatrice ATI ha chiesto ed ottenuto l'emissione di due decreti ingiuntivi: col D.I. n. 44/2010 è stato ingiunto alla Parte_3
il pagamento della somma di Euro 68.705,16 oltre interessi legali sulla sorte
[...]
capitale di Euro 58.972,59 dal 26.2.2010 sino al soddisfo, in forza di lavori di recupero e riqualificazione dell'antico mercato di Senise eseguiti in adempimento del contratto di appalto del 24.5.2005 e in forza del successivo accordo del 6.2.2007, come risultanti dalla fattura n. 3 del 26.2.2010 e dagli accertamenti espletati dal CTU ing. Per_2
nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo;
col D.I. n. 55/2012 è stato
[...]
ingiunto alla il pagamento della somma di Euro 7.187,77 Parte_3
oltre interessi legali dal 5.11.2007 sino al soddisfo, in forza di ulteriori lavorazioni eseguite in adempimento del contratto di appalto del 24.5.2005 e in forza del successivo accordo del 6.2.2007, come risultanti dalla fattura n. 35 del 15.11.2007 e dagli accertamenti espletati dal CTU ing. nell'ambito Persona_2
dell'accertamento tecnico preventivo.
A seguito dell'opposizione proposta dalla il Tribunale Parte_3
ha confermato i due decreti ingiuntivi, richiamando le risultanze della relazione peritale redatta nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato, su Parte Parte richiesta dell al fine di accertare i lavori eseguiti dall e di determinare il residuo credito alla stessa spettante.
Ebbene, dalla relazione peritale espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo introdotto dall' elaborato redatto dal CTU ing. CP_8 Per_2
datato 26.10.2009-risulta la descrizione dei lavori realizzati dall'ATI per un
[...]
importo di Euro 189.852,13, cui il CTU ha poi applicato le detrazioni -per lavorazioni eseguite in modo non appropriato-, ma anche le aggiunte -corrispondenti a lavorazioni eseguite anche se non previste in progetto o a materiali portati in cantiere per essere utilizzati e tuttavia non messi in opera- e ha detratto gli acconti già corrisposti, giungendo a quantificare contabilmente un importo di Euro 31.335,83 quale credito dell'ATI; ha poi aggiunto che, con l'accordo del 6.2.2007, la Parte_3
ha deciso di riconoscere all'ATI, aggiudicatrice dei lavori, a titolo risarcitorio,
[...]
per la realizzazione dell'opera non autorizzata dalla Soprintendenza, la somma di Euro
40.000,00, di cui una parte corrisposta in occasione del pagamento del 1° SAL ed un residuo di Euro 27.636,76 da corrispondere;
ha quindi quantificato il credito totale dell'ATI in un importo pari ad € 58.972,59 (Euro 31.335,83 più Euro 27.636,76).
Ciò posto, ritiene la Corte che il credito azionato col decreto ingiuntivo n. 44/2010 debba ritenersi provato -alla luce delle risultanze della citata relazione peritale- nei limiti dell'importo di Euro 31.335,83 -che costituisce il valore contabile dei lavori eseguiti dall'ATI-, non potendosi invece riconoscere all'ATI l'ulteriore credito di Euro
27.636,76, pure riconosciuto dal CTU in forza dell'accordo del 6.2.2007; ed invero, dalla lettura del contenuto del detto accordo -presente al fascicolo dell'appellante, il cui contenuto è stato riprodotto anche nella stessa CTU- risulta che la somma di Euro
40.000,00 -la cui natura non risulta peraltro espressamente indicata- avrebbe dovuto essere “ripartita sui SAL e liquidata con questi nella misura percentuale corrispondente”, con la conseguenza di dover ritenere che il pagamento della complessiva somma di Euro 40.000,00 fosse collegato all'effettivo espletamento di tutti i lavori previsti, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo n. 44/2012 deve essere revocato e la deve Parte_3
essere condannata al pagamento, in favore di in proprio Controparte_6
Parte e nella qualità di impresa Capogruppo dell avaliere Granata Nicola S.r.l. – Giusto
Cataldo – Agrello s.r.l., della minor somma di Euro 31.335,83, oltre interessi legali dalla data della domanda ovverosia dalla data di deposito del ricorso monitorio -
8.3.2010-. Quanto al credito azionato col decreto ingiuntivo n. 55/2012, si deve invece osservare che nessuna prova -diversa dalla fattura n. 3 del 26.2.2010 che, come è noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non costituisce prova sufficiente del credito azionato– è stata fornita dall'ATI al fine di provare l'esistenza del credito di Euro
7.187,77 oltre interessi.
Ne consegue che, in ulteriore riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo n. 55/2012 deve essere revocato.
6.2 Col primo e col secondo appello di motivo -i quali possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione- l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione del Tribunale in ordine all'insussistenza dell'inadempimento grave dell'ATI e al diniego del diritto al risarcimento del danno vantato dalla
[...]
Parte_3
I motivi sono infondati.
Ed invero, la parte appellante ha sostenuto che, a differenza di quanto ritenuto dal
Tribunale, sussisterebbe la prova del grave inadempimento dell'ATI.
In particolare, ha dedotto che la prova sarebbe da rinvenire nella relazione di parte redatta dall'ing. e prodotta sin dal primo grado di giudizio -il cui Testimone_1
contenuto non è stato tuttavia espressamente richiamato nell'atto di appello nelle parti rilevanti ai fini della valutazione dell'inadempimento-, nei documenti -contestazioni, note, diffide ed ordini di servizio- prodotti in giudizio sin dal primo grado e nelle risultanze della prova testimoniale assunta in primo grado -a mezzo dei testi Tes_2
e
[...] Testimone_1 Testimone_3
Ebbene, dalla lettura della determinazione n. 13 del 29.1.2008 -prodotta al fascicolo di primo grado dall'ATI e ridepositata in sede di appello- con la quale la
[...]
ha disposto la risoluzione in danno -determinazione che cristallizza Parte_3
gli inadempimenti addebitati dalla stazione appaltante all'impresa appaltatrice, gli unici a dover esaminati in questa sede- emerge che detta determinazione è stata assunta Parte a seguito della nota con la quale l' in data 6.7.2007, aveva comunicato la sospensione dei lavori, cui erano seguite le note n. 12, 13 e 14 del luglio 2007 con le quali la aveva valutato “arbitraria, ingiustificata ed illegittima” la Parte_3
sospensione dei lavori;
nella citata determinazione n. 13 è poi richiamata la circostanza che in data 20.8.2007 era stata trasmessa dalla Direzione dei Lavori la relazione richiesta dal Responsabile del Procedimento ed un'ulteriore nota riguardante il cronoprogramma dei lavori e che in data 13.9.2007 il Responsabile del Procedimento aveva acquisito la relazione del Coordinatore della sicurezza, prot. 2075; inoltre, la detta determinazione richiama una riunione svoltasi in data 18.9.2007, all'esito della quale era stata formulata la contestazione degli addebiti e, poi, valutate negativamente Parte le controdeduzioni dell era stata disposta la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. 163/2006.
Dall'elaborato peritale redatto dal CTU ing. -non contestato sul punto, con la Per_1
perizia di parte redatta dall'ing. emerge, quanto alla ricostruzione cronologica Tes_1
dei fatti e degli atti che qui rilevano: che l'ATI con nota del 6.7.2007 “comunicava che sospendeva i lavori in attesa del parere della Soprintendenza sui materiali da far esaminare… chiedeva, per proseguire i lavori, la verifica delle quantità degli elaborati progettuali con quelli riportati nel computo metrico …. chiedeva di rivedere i calcoli della copertura nonché quelli di progetto [che] non permetterebbero la realizzazione della copertura stessa”; che, con l'ordine di servizio n. 12 del 10.7.2007, era stata Parte ordinata all 'immediata ripresa dei lavori ed era stata ordinata l'esecuzione della copertura modificando il numero di capriate del corpo B e la sezione delle aste previste in progetto dichiarando che si trattava di modifiche del tutto marginali, in quanto l'incremento di volume del legno lamellare non era da considerarsi variante perché
l'importo era inferiore al 5% dell'importo contrattuale;
che, con l'ordine di servizio n.
13 del 23.7.2007, era stato ribadito il contenuto dell'ordine di servizio n. 12; che, con l'ordine di servizio n. 14 del 24.7.2007, era stata ordinata l'immediata ripresa dei lavori, evidenziandosi che il ritardo nella campionatura dei materiali era imputabile Parte all' che la Soprintendenza aveva dato parere preliminare favorevole, che erano svariate le categorie di lavori per le quali non era necessaria l'approvazione dei materiali, che erano validi i calcoli depositati al Genio Civile per la realizzazione della copertura in legno;
che, con nota prot. 2075 del 13.9.2007, il Coordinatore della sicurezza aveva comunicato che il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, redatto e visionato in cantiere, non era stato ancora trasmesso ai coordinatori per la sicurezza, non era stata comunicata l'ultimazione montaggio del ponteggio, non era stata trasmessa neanche l'attestazione dell'avvenuta formazione di lavoratori e preposti, da sopralluogo in pari data era stata trovata la maggior parte del ponteggio smontato e la parte ancora montata presentava il cartello ponteggio in allestimento.
Ciò posto, il CTU ha spiegato -con motivazione convincente e non adeguatamente contrastata, sul punto, dalla perizia di parte redatta dall'ing. che, con l'ordine Tes_1
di servizio n. 12 del 10.7.2007, la stazione appaltante non aveva dato alcuna risposta, alla ditta appaltatrice, in ordine all'aspetto strutturale della modifica relativa alla riduzione delle capriate del corpo B e alla sezione delle aste a utilizzare rispetto a quelle previste nel progetto, modifica che poteva compromettere la struttura della copertura e che avrebbe dovuto essere accompagnata dal deposito, al Genio Civile, della variazione, al fine di garantire regolare autorizzazione;
il citato consulente ha altresì posto in rilievo che l'ATI ha dovuto attendere per la realizzazione dell'opera non autorizzata dalla Soprintendenza.
Parte Ne consegue che le condotte addebitate dalla stazione appaltante all' -nella determina di risoluzione in danno- non risultano tali da poter essere qualificate come inadempimento grave idoneo a giustificare la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
Né l'inadempimento dell'ATI può ritenersi sussistente in forza delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio di primo grado.
Ed invero, l'ing. escusso in qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico Tes_2
della dopo aver dichiarato che spetta al direttore dei Parte_3
lavori, tenuto conto dell'importanza della variazione strutturale, valutare se la stessa debba essere sottoposta o meno al vaglio del Genio Civile, ha poi confermato le circostanze emergenti dalla già citata CTU secondo cui “per quanto riferito dalla D.L.
l'aumento dell'interasse era sopportabile dalle strutture” e che “la D.L. non ha ritenuto di dover effettuare il deposito presso il Genio Civile”; l'ing. , Testimone_1
escusso in qualità di CTP della oltre a confermare le Parte_3
risultanze della CTP redatta e le valutazioni in essa espresse, ha riferito circostanze successive alla risoluzione del contratto di appalto -relative in particolare al rilascio del cantiere-, ininfluenti ai fini della verifica relativa alla sussistenza o meno dell'inadempimento da parte dell'ATI, che avrebbero potuto assumere rilevanza solo ai fini dell'eventuale risarcimento del danno, in caso di accertato inadempimento;
l'ing.
, progettista e codirettore dei lavori per conto della Testimone_3 [...]
pur avendo riferito che i lavori vennero sospesi in data 6.7.2007 Parte_3
a seguito di tutta una serie di circostanze che dipendevano dall'ATI, non ha fornito elementi fattuali in forza dei quali poter giungere, sotto il profilo dell'inadempimento addebitato dalla stazione appaltante all'ATI, a conclusioni diverse da quelle tratte dal
CTU.
La mancanza di prova in ordine ad inadempimenti gravi addebitabili all'ATI rende superfluo l'espletamento della CTU, pure richiesta dall'appellante, al fine di quantificare i danni subiti.
Il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da inadempimento vantato dalla induce alla conferma della statuizione con Parte_3
la quale il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo n. 161/2012 emesso, su richiesta di nei confronti di (oggi Parte_3 CP_5 [...]
, per l'importo di Euro 38.753,25 a titolo di escussione della Controparte_4
polizza assicurativa rilasciata a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi nascenti in capo all'ATI dal contratto di appalto.
7. Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ne consegue -considerato che la lite si è conclusa con la condanna di
[...]
al pagamento dell'importo di € 31.335,83, oltre interessi, in favore Parte_3
di che la deve essere Controparte_6 Parte_3
condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_6
per il doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche -tenuto conto del valore della causa (calcolato sulla base del decisum, rientrante nello scaglione compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00) e dei parametri medi-.
Quanto ai rapporti tra e Parte_3 Controparte_4
nonché ditta (chiamata in causa nel giudizio di opposizione avverso il CP_1
decreto ingiuntivo n. 161/2012) -considerato che risulta confermata la statuizione con la quale il Tribunale ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
(oggi e ha revocato il decreto ingiuntivo n. CP_5 Controparte_4
161/2012- la deve essere condannata alla rifusione delle Parte_3
spese di lite sostenute da e dalla ditta Controparte_4 [...]
per il doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in Controparte_1
applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso € 26.000,01 ed € 52.000,00)
e dei parametri medi-.
Deve essere rigettata la domanda formulata dalla ditta Parte_8
di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
[...] valutazione della responsabilità aggravata di cui all'art. 96, co. 3 c.p.c. non sia necessaria la prova del danno, non sono in ogni caso emersi elementi per ritenere che l'appellante, nell'insistere ai fini dell'ottenimento del risarcimento del danno da inadempimento, abbia agito con mala fede o colpa grave, abusando dello strumento processuale, non essendo all'uopo sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 181/2020 emessa dal Tribunale di
Lagonegro e pubblicata in data 21.4.2020, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma parziale della sentenza impugnata:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 44/2010 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
44/2010 e condanna al pagamento, in favore di Parte_3
in proprio e nella qualità di impresa capogruppo Controparte_6
dell'ATI Cavaliere Granata S.r.l. -Giusto Cataldo- Agrello S.r.l., della somma di Euro
31.335,83, oltre interessi legali dal giorno 8.3.2010;
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo n. 55/2012 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 55/2012;
b) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
c) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_3
da in proprio e nella qualità di impresa capogruppo Controparte_6
Parte dell avaliere Granata S.r.l. -Giusto Cataldo- Agrello S.r.l., così liquidate:
• per il primo grado: Euro 7.254,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il secondo grado: Euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
d) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_3
da così liquidate: Controparte_4
• per il primo grado: Euro 7.254,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il secondo grado: Euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
e) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_3
da ditta così liquidate: Parte_8
• per il primo grado: Euro 7.254,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Graziano Cataldo che si è dichiarato antistatario;
• per il secondo grado: Euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Graziano Cataldo che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
96 c.p.c..
Ed invero, premesso che non risulta dimostrato alcun danno prodotto dall'azione introdotta dall'appellante e che il rimborso delle spese processuali risulta idoneo a compensare adeguatamente il pregiudizio subito dalla controparte per essere stata costretta a difendersi dal giudizio, si deve poi evidenziare che, benchè ai fini della