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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/08/2025, n. 4064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4064 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4852/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
6279/2020 emessa dal Tribunale di Napoli ex art. 281 sexies in data
01/10/2020,
t r a
(p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Valentina Durazzano (c.f.
) e Paolo Basco (c.f. , C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
e
(p. iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amm.re p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Nicola Pignatiello (c.f.
); C.F._3
nonché
(p.iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 suo procuratore ad negotia dr. Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Greco (c.f. ; C.F._4
APPELLATI
Oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10 aprile 2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 26.05.16, la , Controparte_1 conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare la responsabilità della (già Parte_1 [...]
) in p.l.r.p.t. responsabile dei fatti di cui alla premessa Controparte_4 del presente atto;
B) Condannare la convenuta o chi di ragione al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 240.934,60 ovvero della diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta, anche a seguito di CTU di cui si chiede la nomina, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e svalutazione monetaria;
C) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
La parte attrice a fondamento della domanda deduceva:
-che, in data 15/09/2011, aveva conferito alla
[...]
un incarico professionale, relativo alla realizzazione Controparte_4 di un impianto fotovoltaico da installare sul lastrico solare di un capannone industriale sito in Teverola (CE), nella Zona Industriale Aversa Nord (in catasto al foglio 4, p.lla 5836);
-che, tra le specifiche attività affidate (tra cui permitting, progettazione, direzione lavori e accreditamento GSE), era espressamente prevista la verifica dell'idoneità del lastrico solare destinato a ospitare l'impianto;
- che, garantita l'idoneità del solaio di copertura del capannone industriale, aveva provveduto a mettere in opera l'impianto fotovoltaico sul lastrico dell'immobile;
- che, successivamente, si erano verificate gravi infiltrazioni di acque meteoriche;
- che, in data 30.04.2013, al fine di accertare le cause e i danni, aveva incaricato l'ing. , che, attraverso numerosi Controparte_5 sopralluoghi, rilevava la presenza di vizi e difetti preesistenti nella struttura del lastrico, non segnalati dalla Controparte_4
- che secondo la relazione peritale, tali omesse segnalazioni erano state
2 causa diretta dei danni materiali e indiretti subiti dalla società committente;
- che, pertanto, la responsabilità doveva essere imputata esclusivamente alla società incaricata della progettazione e verifica tecnica, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto segnalare preventivamente l'inadeguatezza della superficie interessata;
-che, al contrario, i professionisti avevano dichiarato formalmente la piena idoneità del solaio e dato il via alla realizzazione dell'opera;
- che, a fronte dei danni subiti, aveva sostenuto spese ingenti per i lavori di ripristino e impermeabilizzazione (oltre 91.000 € + IVA), per assistenza tecnica (20.000 €), noleggio piattaforma aerea (48.000 €) e versato la somma di 500,00 euro per l'acqua e la corrente;
- che, inoltre, i lavori, durati dal luglio 2013 al luglio 2015, avevano comportato un mancato guadagno stimato in € 81.434,60 € per perdita di produzione di energia elettrica fotovoltaica;
- che il risarcimento complessivo dovuto ammontava, quindi, ad euro
240.934,00 (IVA esclusa), ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
- che nelle more, la aveva Controparte_4 modificato la propria ragione sociale in Parte_1
Si costituiva in giudizio la con comparsa Parte_1 depositata in data 15.09.2016, così concludendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e/o conclusione:” In via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Controparte_2 con sede legale in 40128 – Bologna alla Via Stalingrado n°45,
[...] quale compagnia che copriva all'epoca dei fatti la responsabilità civile della oggi al fine di essere CP_4 Parte_1 manlevati da qualsiasi ed eventuale condanna della società convenuta;
nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo
[...]
tenuto al pagamento dei danni come accertati in Controparte_2
3 sede di giudizio, nonché delle spese legali;
In via istruttoria si chiede: 1)
Ammettere consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'effettiva responsabilità professionale della società convenuta nella causazione dell'evento per cui è causa, nonché al fine di quantificare i danni realmente subiti da parte attorea. 2) Riservarsi di articolare mezzi istruttori
e produrre ulteriore documentazione nei termini di cui agli artt. 183 e 184
c.p.c.”.
La rimaneva contumace. Controparte_2
Espletata l'istruttoria a mezzo c.t.u., la causa veniva trattenuta in decisione e, con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva: “Condanna, per le causali di cui in motivazione, la Parte_1 al pagamento, in favore della a titolo di Controparte_1 risarcimento danni, della complessiva somma di € 167.187,46 oltre interessi legali dalla presente pronuncia sino all'effettivo saldo, mentre dal luglio 2015 e sino alla data della presente pronuncia gli interessi dovranno essere calcolati sulla minor somma di € 159.442,38 via via rivalutata di anno in anno;
condanna la al Parte_1 pagamento, in favore della delle spese di Controparte_1 lite, liquidate in Euro 798,00 per esborsi ed euro 7795,00 per compensi , oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Pignatiello che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
pone le spese di CTU come liquidate in corso di causa in via definitiva a carico della convenuta;
rigetta la domanda di manleva spiegata da parte convenuta nei confronti di;
nulla per Controparte_2 le spese nei rapporti con la terza chiamata”.
Il giudizio di appello
La società con atto di appello notificato in Parte_1 data 22/12/2020 a ed a Controparte_1 Controparte_2
ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la garanzia assicurativa derivante dalla polizza n. 6/10965/122/82483986 è operativa in riferimento all'evento dedotto in giudizio;
2) Per l'effetto, dichiarare la obbligata a manlevare la Controparte_2
4 società da ogni risarcimento nei confronti della Parte_1 società per i fatti esposti in premessa;
3) Condannare Controparte_1 la a rifondere all'appellato, sempre in forza Controparte_2 del contratto assicurativo, l'importo di € 167.187,46, oltre interessi legali fino al saldo;
4) Condannare la al Controparte_2 pagamento delle spese e competenze relative all'attività difensiva svolta dal procuratore Avv. Nicola Pignatiello, così come liquidati nella sentenza oggetto dell'odierno gravame;
5) Condannare la compagnia
[...]
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Controparte_2 doppio grado di giudizio e attribuzione di spese, competenze ed onorari, oltre Iva, CPA del 1° e 2° grado, ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 11/03/2021 la rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Rigettare il Controparte_1 motivo di appello proposto dalla in p.l.r.p.t., Parte_1 relativo all'accertamento della responsabilità professionale in capo a quest'ultima per i danni subiti dalla con la Controparte_1 conseguente condanna al risarcimento dei danni in quanto del tutto infondato, pretestuoso e temerario;
B) Accogliere il motivo di appello relativo alla domanda di manleva spiegata dalla Parte_1 nei confronti della in p.l.r.p.t., e, per l'effetto,
[...] Controparte_2 condannare tale ultima società in solido con la Parte_1 in p.l.r.p.t., al pagamento in favore della in p.l.r.p.t., Controparte_1 della somma di €uro 162.269,00, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta, a titolo di risarcimento danni per le causali di cui è causa, oltre interessi e svalutazione monetaria;
C) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
In data 12/03/2021 si è costituita la Controparte_2 chiedendo a questa Corte di: “1) Accertare e dichiarare l'improponibilità,
l'improcedibilità, l'inammissibilità, anche ex art. 348 bis c.p.c. e, subordinatamente, l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda e dell'interposto gravame, come formulato e proposto avverso la sentenza "de qua", e rigettarne i relativi motivi, con ogni conseguenza di
Legge; 2) Condannare l'appellante, al pagamento di spese e competenze
5 giudiziali, con aggravio di spese generali, I.V.A. e CPA, come per legge, su queste ultime, con attribuzione a favore del sottoscritto Avvocato e procuratore antistatario a norma di Legge;
3) In ogni caso decidere secondo Giustizia - ma iuxta probata ac alligata – sull'an debeatur, sul quantum e sulle spese di lite”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 aprile 2025, con concessione del termine di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Parimenti, in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di
6 inammissibilità dell'appello proposta ai senti dell'art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis.
Invero, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la
S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass.15.4.2019
n.10422).
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
L'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 115
c.p.c., lamentando una non corretta valutazione, da parte del giudice di primo grado, dei fatti di causa e dei documenti regolarmente prodotti in atti.
In particolare, contesta la decisione del giudice di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che l'atto di chiamata in causa della compagnia assicurativa fosse privo di specifiche Controparte_2 indicazioni circa il rischio assicurato e il periodo di copertura della polizza, rilevando che, invece, tale atto riportava in allegato copia della polizza n.
6/10965/82483986 stipulata con avente validità dal 15 aprile CP_2
2013 al 15 aprile 2014, unitamente alle condizioni generali di contratto, alle quietanze di pagamento e alla documentazione attestante la continuità assicurativa ininterrotta dal 2010, a seguito di successive proroghe e rinnovi.
Risulterebbe, dunque, documentalmente provata la copertura assicurativa alla data del 28 gennaio 2014, giorno in cui essa impugnante ebbe a ricevere la prima richiesta risarcitoria da parte della Controparte_1 poi tempestivamente trasmessa a mediante formale denuncia di CP_2
7 sinistro del 6 febbraio 2014.
Inoltre, rappresenta che la clausola claims made (art.
7.9 delle condizioni contrattuali) prevede la copertura anche per fatti colposi verificatisi nei dieci anni antecedenti alla vigenza della polizza, purché la richiesta di risarcimento fosse formulata durante il periodo di validità contrattuale, come avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, anche nell'ipotesi in cui il danno si fosse materialmente verificato prima del 2013, la copertura sarebbe comunque rimasta pienamente efficace.
Rileva, poi, che la polizza per l'annualità 2013/2014 non CP_2 rappresentava un contratto isolato, ma costituiva la prosecuzione di una copertura assicurativa iniziata nel 2010 con poi Controparte_6 confluita in La continuità assicurativa garantiva la retroattività CP_2 della copertura anche per eventi risalenti ad annualità precedenti, in coerenza con la clausola claims made e con la previsione della retroattività decennale.
La ritenuta genericità dell'atto di chiamata in causa, in ogni caso, sarebbe imputabile esclusivamente all'indeterminatezza cronologica contenuta nella domanda attorea e nella precedente diffida, in cui non venivano chiaramente indicati, né il momento d'insorgenza del danno, né la durata dell'asserito fenomeno infiltrativo.
La sentenza impugnata sarebbe poi, secondo la ricostruzione dell'impugnante, contraddittoria, in quanto, il giudice di primo grado, pur richiamando la relazione del CTU, non ne avrebbe correttamente recepito i contenuti.
Invero, dalla c.t.u. espletata nel primo giudizio, emergerebbe chiaramente che i danni lamentati si manifestarono solo successivamente alla conclusione dei lavori (giugno 2012) e che, dunque, il fenomeno infiltrativo non fosse riconducibile ad un vizio originario del solaio. Il CTU avrebbe, infatti, accertato come l'idoneità strutturale del lastrico solare fosse stata già attestata dal progettista incaricato dalla committente, Nuova CO.MESI
S.r.l., mentre i danni rilevati risultavano collegati ad eventi meteorici reiterati e successivi al compimento delle opere.
L'appellante rappresenta, inoltre, di aver diligentemente espletato tutte le
8 opportune verifiche preliminari, tempestivamente segnalando le eventuali criticità, quali la necessità di sostituzione dei canali di gronda, adempiendo così con scrupolo ai propri obblighi professionali.
La sentenza impugnata le avrebbe dunque erroneamente addebitato la responsabilità in ordine alla presunta inidoneità del lastrico medesimo, in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare che i vizi lamentati fossero preesistenti o rilevabili al momento dell'installazione dell'impianto.
Le osservazioni tecniche dell'ing. , consulente della parte CP_5 attrice, erano state, infatti, formulate circa un anno dopo la conclusione dei lavori e, pertanto, non sarebbero condivisibili, né supportate da elementi oggettivi di riscontro.
Osserva, inoltre, che, durante l'intera esecuzione dei lavori, né la
[...]
né altri soggetti avevano sollevato contestazioni sulla Controparte_1 qualità dell'opera o sull'idoneità del lastrico, circostanza che confermava ulteriormente la correttezza del suo operato.
Infondata risulterebbe, poi, la motivazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto la carenza di prova della ricezione della richiesta risarcitoria del 28 gennaio 2014, atteso che risulterebbe documentata in atti la trasmissione ad in data 6 febbraio 2014, della formale CP_2 denuncia del sinistro – a mezzo raccomandata A/R – con allegata proprio la suddetta richiesta risarcitoria, circostanza che comproverebbe, tanto l'avvenuta ricezione, quanto la tempestiva attivazione della garanzia.
Sarebbe del tutto illogico, infine, attribuire ad essa appellante (parte convenuta nel primo giudizio) le conseguenze della mancata produzione, da parte dell'attrice, dell'avviso di ricevimento della propria raccomandata, non potendo tale difetto probatorio esserle imputato, trattandosi di un documento non rientrante nella sua sfera di disponibilità.
Infine, la contumacia in giudizio della compagnia assicurativa rafforzerebbe ulteriormente l'assenza di contestazioni sull'efficacia della polizza, che avrebbe dovuto dunque ritenersi pienamente operativa e idonea a giustificare l'accoglimento della domanda di manleva.
L'appello non può trovare accoglimento.
Il giudice di primo grado, dopo aver premesso, in diritto, che, nei giudizi risarcitori da inadempimento contrattuale (quale quello in esame), la “parte
9 attrice è onerata della prova del contratto e dell'allegazione dell'inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cfr, per tutte, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018)”, ha rilevato:
- che dovesse ritenersi pacifico, “in quanto non contestato e comunque documentato, l'incarico professionale conferito dalla attrice alla convenuta nei termini indicati in citazione (cfr. art. 1 lettera di incarico del 15.9.2011, produzione di parte attrice);
- che la convenuta/odierna appellante, “pur gravata dal relativo onere”, non avesse “neppure allegato di aver compiutamente adempiuto alle obbligazioni assunte essendosi limitata ad asserire che “ma è pur vero che la società convenuta garantì l'idoneità del lastrico effettuando tutte le opportune verifiche preliminari”;
- che l'estrema genericità della detta difesa, non ne consentisse, né
l'accertamento in fatto né la rilevanza in diritto;
- che in ogni caso, risultava documentata in atti, oltre che verificata anche dal CTU, la trasmissione da parte dell'odierna impugnante, in data
11.10.2011, del verbale di idoneità del lastrico solare;
- che il CTU aveva accertato come le infiltrazioni, verificatesi dopo meno di un anno dalla fine dei lavori, fossero da attribuire ad un errore di progettazione della convenuta/appellante, avendo la stessa erroneamente ritenuto e attestato l'idoneità del solaio;
- che alcuna prova fosse stata fornita da quest'ultima in ordine al corretto adempimento dell'incarico professionale conferito.
La decisione del Tribunale è senz'altro corretta e condivisibile.
Innnanzitutto, la consulenza tecnica espletata nel primo grado del giudizio, diversamente da quanto sostenuto dall'impugnante, è stata correttamente valutata dal giudice di primo grado.
Dal detto elaborato, si evince, infatti, chiaramente (cfr. c.t.u., in particolare pg. 47) che l'intervento appaltato ai resistenti, con particolare riguardo alla
<progettazione come da elaborato sopra prodotto e D.L. in uno alle garanzie rilasciate come da punto A del verbale idoneità lastrico “in grado
10 di garantire la mancanza di infiltrazioni di acque meteoriche nelle aree sottoposte” …NON SIA STATO REALIZZATO SECONDO REGOLA
D'ARTE VISTE LE PROBLEMATICHE DOCUMENTATE DOPO LA FINE
LAVORI (ovvero meno di un anno)>>.
Deve dunque essere confermata, sul punto, la sentenza di primo grado, avendo il Tribunale compiutamente accertato, sulla base delle chiare risultanze della c.t.u. e in ossequio al richiamato principio dell'onere della prova, l'inadempimento della Parte_1
Quanto alla censura mossa dall'impugnante con riferimento al mancato accoglimento della domanda di manleva proposta nei confronti di deve rilevarsi come la giurisprudenza della Controparte_2
Suprema Corte di Cassazione, in materia di assicurazione contro i danni,
è da tempo ferma nel ritenere che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo risiede nella verificazione di un danno derivante da un rischio coperto, occorso entro i limiti spaziali e temporali di efficacia della polizza, e che, conseguentemente, incombe sull'assicurato l'onere di dimostrare che il danno lamentato sia ricollegabile ad un evento coperto dalla garanzia assicurativa (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2021, n.
9205; Cass. civ., sez. I, 14 giugno 2018, n. 15630; Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 2017, n. 30656).
Sempre secondo gli insegnamenti della Suprema Corte (cfr. in particolare
Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1558), grava a carico dell'assicurato l'onere di provare che il rischio concretamente verificatosi rientri nell'alveo dei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura.
Nel caso in esame, parte appellante ha prodotto, nel giudizio di primo grado esclusivamente due documenti riferibili alla polizza assicurativa invocata: il contratto stipulato con in data 16 aprile 2013, nel CP_2 quale si indica il “periodo al quale si riferisce la regolazione: dal 15 aprile
2013 al 15 aprile 2014”, nonché le condizioni generali del contratto.
Il giudice di prime cure ha correttamente rilevato, oltre alla genericità dell'atto di chiamata in causa (ove, effettivamente, si fa solo richiamo al numero della polizza, senza alcun riferimento in ordine al rischio e al periodo assicurato) che: “l'attestazione di idoneità del solai è stato redatto
11 in seno al verbale dell'11.10.2011 (primo fatto inadempitivo della convenuta); è pacifico tra le parti che i lavori di per cui è causa si sono conclusi nel giugno del 2012, quando quindi la polizza non era stata stipulata (cfr. sul punto II memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte convenuta ove espressamente si afferma “…a valle della conclusione dei lavori che si sono regolarmente conclusi nel giugno dell'anno 2012”) ed è documentato che alla data del 30.4.2013 (15 giorni dopo la stipula della polizza) l'Ing. (per conto della società attrice) provvedeva a CP_5 redigere consulenza per l'accertamento delle cause delle infiltrazioni”.
Osservava ancora il primo giudice come, dalla relazione dell'Ing
emergesse chiaramente che “già alla data del 7.2.2013 il CP_5 fenomeno infiltrativo si era verificato”.
In virtù di tali elementi, il Tribunale rilevava dunque, correttamente, come, sia l'inadempimento, sia i danni si fossero verificati in epoca antecedente alla stipula della polizza.
Inoltre, richiamato l'art.
7.9 delle condizioni di Polizza (Sezione
Responsabilità Civile) - il quale prevede l'operatività della polizza per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel periodo di vigenza della polizza (15.4.2013- 15.4.2014 nel caso di specie)
e purché relative a comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni prima - il giudice di prime cure osservava come l'odierna appellante non avesse né allegato, né dimostrato che nel suddetto periodo le fosse pervenuta la richiesta di risarcimento da parte della danneggiata, non potendo supplire a tale vulnus probatorio la raccomandata A/R prodotta da parte attrice e diretta alla del 28.1.2014, stante la Parte_2 mancata produzione della cartolina attestantene il ricevimento.
La valutazione del giudice di primo grado, ancora una volta, deve essere confermata, non potendosi valutare in questa sede l'ulteriore documentazione richiamata nell'atto di impugnazione e prodotta dall'appellante solo nella presente fase (tra cui la denuncia di sinistro datata 7 febbraio 2014, nonché le polizze pregresse risalenti al 2010), alla luce della riforma dell'articolo 345 c.p.c., introdotta dall'articolo 54 comma
1° del D.L. 22 giugno 2012 n°12, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 settembre 2012 n°134 (in Gazzetta Ufficiale n°187 dell'11 agosto 2012),
12 che ha soppresso, nel testo della detta norma, le parole: “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero”.
Per effetto di tale modificazione normativa, non regolata da alcuna disposizione transitoria (diversamente dalle altre riforme processuali dettate per il giudizio di appello dallo stesso articolo 54), anche nei giudizi già in corso alla data della sua entrata in vigore, non sono più ammesse nuove prove (e neppure nuovi documenti: Cass. S.U. 8203/05) in grado di appello. Come precisato dalla Suprema Corte, “la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell'art. 345, comma 3, c.p.c., operata dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio
"tempus regit actum", solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della l. n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012.” (Cass. civ. Sez. II, 14/03/2017, n. 6590).
Ciò posto, la sentenza di primo grado risulta essere stata pubblicata in data 01.10.2020 e, di conseguenza, risulta applicabile, al caso di specie, la nuova formulazione dell'art. 345 c. 3 c.p.p., secondo cui “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, circostanza quest'ultima, non risultante dagli atti di causa.
Deve, dunque, senz'altro ribadirsi la correttezza delle decisioni del
Tribunale, che non risulta aver commesso alcun errore (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante), né nella valutazione dei dati risultanti dalla consulenza tecnica, né nell'esame del materiale probatorio e dei documenti ritualmente prodotti in giudizio.
Anche la valutazione della contumacia della compagnia assicuratrice in rapporto al principio di non contestazione è corretta, atteso che la contumacia in primo grado non può essere fatta valere in alcun modo come ammissione implicita dei fatti dedotti dall'appellante, né comporta una non contestazione idonea ad esonerare la parte attrice dall'onere della prova, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, sent.
n. 14623/2009).
13 L'impugnazione proposta deve essere, quindi, integralmente rigettata, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Deve, infine, disporsi l'attribuzione delle spese liquidate in favore
[...]
e di rispettivamente, Controparte_1 Controparte_2 all'avvocato Nicola Pignatiello e Luigi Greco, dichiaratisi antistatari.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di appello, notificato in data 22/12/2020, avverso la sentenza n.
6279/2020 emessa dal Tribunale di Napoli emessa in data 01/10/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla e, per Parte_1
l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 ed in favore di Controparte_1 Controparte_2 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 ciascuno, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge, con attribuzione, rispettivamente, all'avvocato Nicola Pignatiello e Luigi Greco, dichiaratisi antistatari;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di
14 contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione
Napoli, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4852/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
6279/2020 emessa dal Tribunale di Napoli ex art. 281 sexies in data
01/10/2020,
t r a
(p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Valentina Durazzano (c.f.
) e Paolo Basco (c.f. , C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
e
(p. iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amm.re p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Nicola Pignatiello (c.f.
); C.F._3
nonché
(p.iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 suo procuratore ad negotia dr. Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Greco (c.f. ; C.F._4
APPELLATI
Oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10 aprile 2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 26.05.16, la , Controparte_1 conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare la responsabilità della (già Parte_1 [...]
) in p.l.r.p.t. responsabile dei fatti di cui alla premessa Controparte_4 del presente atto;
B) Condannare la convenuta o chi di ragione al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 240.934,60 ovvero della diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta, anche a seguito di CTU di cui si chiede la nomina, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e svalutazione monetaria;
C) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
La parte attrice a fondamento della domanda deduceva:
-che, in data 15/09/2011, aveva conferito alla
[...]
un incarico professionale, relativo alla realizzazione Controparte_4 di un impianto fotovoltaico da installare sul lastrico solare di un capannone industriale sito in Teverola (CE), nella Zona Industriale Aversa Nord (in catasto al foglio 4, p.lla 5836);
-che, tra le specifiche attività affidate (tra cui permitting, progettazione, direzione lavori e accreditamento GSE), era espressamente prevista la verifica dell'idoneità del lastrico solare destinato a ospitare l'impianto;
- che, garantita l'idoneità del solaio di copertura del capannone industriale, aveva provveduto a mettere in opera l'impianto fotovoltaico sul lastrico dell'immobile;
- che, successivamente, si erano verificate gravi infiltrazioni di acque meteoriche;
- che, in data 30.04.2013, al fine di accertare le cause e i danni, aveva incaricato l'ing. , che, attraverso numerosi Controparte_5 sopralluoghi, rilevava la presenza di vizi e difetti preesistenti nella struttura del lastrico, non segnalati dalla Controparte_4
- che secondo la relazione peritale, tali omesse segnalazioni erano state
2 causa diretta dei danni materiali e indiretti subiti dalla società committente;
- che, pertanto, la responsabilità doveva essere imputata esclusivamente alla società incaricata della progettazione e verifica tecnica, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto segnalare preventivamente l'inadeguatezza della superficie interessata;
-che, al contrario, i professionisti avevano dichiarato formalmente la piena idoneità del solaio e dato il via alla realizzazione dell'opera;
- che, a fronte dei danni subiti, aveva sostenuto spese ingenti per i lavori di ripristino e impermeabilizzazione (oltre 91.000 € + IVA), per assistenza tecnica (20.000 €), noleggio piattaforma aerea (48.000 €) e versato la somma di 500,00 euro per l'acqua e la corrente;
- che, inoltre, i lavori, durati dal luglio 2013 al luglio 2015, avevano comportato un mancato guadagno stimato in € 81.434,60 € per perdita di produzione di energia elettrica fotovoltaica;
- che il risarcimento complessivo dovuto ammontava, quindi, ad euro
240.934,00 (IVA esclusa), ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
- che nelle more, la aveva Controparte_4 modificato la propria ragione sociale in Parte_1
Si costituiva in giudizio la con comparsa Parte_1 depositata in data 15.09.2016, così concludendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e/o conclusione:” In via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Controparte_2 con sede legale in 40128 – Bologna alla Via Stalingrado n°45,
[...] quale compagnia che copriva all'epoca dei fatti la responsabilità civile della oggi al fine di essere CP_4 Parte_1 manlevati da qualsiasi ed eventuale condanna della società convenuta;
nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo
[...]
tenuto al pagamento dei danni come accertati in Controparte_2
3 sede di giudizio, nonché delle spese legali;
In via istruttoria si chiede: 1)
Ammettere consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'effettiva responsabilità professionale della società convenuta nella causazione dell'evento per cui è causa, nonché al fine di quantificare i danni realmente subiti da parte attorea. 2) Riservarsi di articolare mezzi istruttori
e produrre ulteriore documentazione nei termini di cui agli artt. 183 e 184
c.p.c.”.
La rimaneva contumace. Controparte_2
Espletata l'istruttoria a mezzo c.t.u., la causa veniva trattenuta in decisione e, con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva: “Condanna, per le causali di cui in motivazione, la Parte_1 al pagamento, in favore della a titolo di Controparte_1 risarcimento danni, della complessiva somma di € 167.187,46 oltre interessi legali dalla presente pronuncia sino all'effettivo saldo, mentre dal luglio 2015 e sino alla data della presente pronuncia gli interessi dovranno essere calcolati sulla minor somma di € 159.442,38 via via rivalutata di anno in anno;
condanna la al Parte_1 pagamento, in favore della delle spese di Controparte_1 lite, liquidate in Euro 798,00 per esborsi ed euro 7795,00 per compensi , oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Pignatiello che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
pone le spese di CTU come liquidate in corso di causa in via definitiva a carico della convenuta;
rigetta la domanda di manleva spiegata da parte convenuta nei confronti di;
nulla per Controparte_2 le spese nei rapporti con la terza chiamata”.
Il giudizio di appello
La società con atto di appello notificato in Parte_1 data 22/12/2020 a ed a Controparte_1 Controparte_2
ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la garanzia assicurativa derivante dalla polizza n. 6/10965/122/82483986 è operativa in riferimento all'evento dedotto in giudizio;
2) Per l'effetto, dichiarare la obbligata a manlevare la Controparte_2
4 società da ogni risarcimento nei confronti della Parte_1 società per i fatti esposti in premessa;
3) Condannare Controparte_1 la a rifondere all'appellato, sempre in forza Controparte_2 del contratto assicurativo, l'importo di € 167.187,46, oltre interessi legali fino al saldo;
4) Condannare la al Controparte_2 pagamento delle spese e competenze relative all'attività difensiva svolta dal procuratore Avv. Nicola Pignatiello, così come liquidati nella sentenza oggetto dell'odierno gravame;
5) Condannare la compagnia
[...]
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Controparte_2 doppio grado di giudizio e attribuzione di spese, competenze ed onorari, oltre Iva, CPA del 1° e 2° grado, ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 11/03/2021 la rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Rigettare il Controparte_1 motivo di appello proposto dalla in p.l.r.p.t., Parte_1 relativo all'accertamento della responsabilità professionale in capo a quest'ultima per i danni subiti dalla con la Controparte_1 conseguente condanna al risarcimento dei danni in quanto del tutto infondato, pretestuoso e temerario;
B) Accogliere il motivo di appello relativo alla domanda di manleva spiegata dalla Parte_1 nei confronti della in p.l.r.p.t., e, per l'effetto,
[...] Controparte_2 condannare tale ultima società in solido con la Parte_1 in p.l.r.p.t., al pagamento in favore della in p.l.r.p.t., Controparte_1 della somma di €uro 162.269,00, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta, a titolo di risarcimento danni per le causali di cui è causa, oltre interessi e svalutazione monetaria;
C) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
In data 12/03/2021 si è costituita la Controparte_2 chiedendo a questa Corte di: “1) Accertare e dichiarare l'improponibilità,
l'improcedibilità, l'inammissibilità, anche ex art. 348 bis c.p.c. e, subordinatamente, l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda e dell'interposto gravame, come formulato e proposto avverso la sentenza "de qua", e rigettarne i relativi motivi, con ogni conseguenza di
Legge; 2) Condannare l'appellante, al pagamento di spese e competenze
5 giudiziali, con aggravio di spese generali, I.V.A. e CPA, come per legge, su queste ultime, con attribuzione a favore del sottoscritto Avvocato e procuratore antistatario a norma di Legge;
3) In ogni caso decidere secondo Giustizia - ma iuxta probata ac alligata – sull'an debeatur, sul quantum e sulle spese di lite”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 aprile 2025, con concessione del termine di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Parimenti, in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di
6 inammissibilità dell'appello proposta ai senti dell'art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis.
Invero, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la
S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass.15.4.2019
n.10422).
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
L'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 115
c.p.c., lamentando una non corretta valutazione, da parte del giudice di primo grado, dei fatti di causa e dei documenti regolarmente prodotti in atti.
In particolare, contesta la decisione del giudice di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che l'atto di chiamata in causa della compagnia assicurativa fosse privo di specifiche Controparte_2 indicazioni circa il rischio assicurato e il periodo di copertura della polizza, rilevando che, invece, tale atto riportava in allegato copia della polizza n.
6/10965/82483986 stipulata con avente validità dal 15 aprile CP_2
2013 al 15 aprile 2014, unitamente alle condizioni generali di contratto, alle quietanze di pagamento e alla documentazione attestante la continuità assicurativa ininterrotta dal 2010, a seguito di successive proroghe e rinnovi.
Risulterebbe, dunque, documentalmente provata la copertura assicurativa alla data del 28 gennaio 2014, giorno in cui essa impugnante ebbe a ricevere la prima richiesta risarcitoria da parte della Controparte_1 poi tempestivamente trasmessa a mediante formale denuncia di CP_2
7 sinistro del 6 febbraio 2014.
Inoltre, rappresenta che la clausola claims made (art.
7.9 delle condizioni contrattuali) prevede la copertura anche per fatti colposi verificatisi nei dieci anni antecedenti alla vigenza della polizza, purché la richiesta di risarcimento fosse formulata durante il periodo di validità contrattuale, come avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, anche nell'ipotesi in cui il danno si fosse materialmente verificato prima del 2013, la copertura sarebbe comunque rimasta pienamente efficace.
Rileva, poi, che la polizza per l'annualità 2013/2014 non CP_2 rappresentava un contratto isolato, ma costituiva la prosecuzione di una copertura assicurativa iniziata nel 2010 con poi Controparte_6 confluita in La continuità assicurativa garantiva la retroattività CP_2 della copertura anche per eventi risalenti ad annualità precedenti, in coerenza con la clausola claims made e con la previsione della retroattività decennale.
La ritenuta genericità dell'atto di chiamata in causa, in ogni caso, sarebbe imputabile esclusivamente all'indeterminatezza cronologica contenuta nella domanda attorea e nella precedente diffida, in cui non venivano chiaramente indicati, né il momento d'insorgenza del danno, né la durata dell'asserito fenomeno infiltrativo.
La sentenza impugnata sarebbe poi, secondo la ricostruzione dell'impugnante, contraddittoria, in quanto, il giudice di primo grado, pur richiamando la relazione del CTU, non ne avrebbe correttamente recepito i contenuti.
Invero, dalla c.t.u. espletata nel primo giudizio, emergerebbe chiaramente che i danni lamentati si manifestarono solo successivamente alla conclusione dei lavori (giugno 2012) e che, dunque, il fenomeno infiltrativo non fosse riconducibile ad un vizio originario del solaio. Il CTU avrebbe, infatti, accertato come l'idoneità strutturale del lastrico solare fosse stata già attestata dal progettista incaricato dalla committente, Nuova CO.MESI
S.r.l., mentre i danni rilevati risultavano collegati ad eventi meteorici reiterati e successivi al compimento delle opere.
L'appellante rappresenta, inoltre, di aver diligentemente espletato tutte le
8 opportune verifiche preliminari, tempestivamente segnalando le eventuali criticità, quali la necessità di sostituzione dei canali di gronda, adempiendo così con scrupolo ai propri obblighi professionali.
La sentenza impugnata le avrebbe dunque erroneamente addebitato la responsabilità in ordine alla presunta inidoneità del lastrico medesimo, in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare che i vizi lamentati fossero preesistenti o rilevabili al momento dell'installazione dell'impianto.
Le osservazioni tecniche dell'ing. , consulente della parte CP_5 attrice, erano state, infatti, formulate circa un anno dopo la conclusione dei lavori e, pertanto, non sarebbero condivisibili, né supportate da elementi oggettivi di riscontro.
Osserva, inoltre, che, durante l'intera esecuzione dei lavori, né la
[...]
né altri soggetti avevano sollevato contestazioni sulla Controparte_1 qualità dell'opera o sull'idoneità del lastrico, circostanza che confermava ulteriormente la correttezza del suo operato.
Infondata risulterebbe, poi, la motivazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto la carenza di prova della ricezione della richiesta risarcitoria del 28 gennaio 2014, atteso che risulterebbe documentata in atti la trasmissione ad in data 6 febbraio 2014, della formale CP_2 denuncia del sinistro – a mezzo raccomandata A/R – con allegata proprio la suddetta richiesta risarcitoria, circostanza che comproverebbe, tanto l'avvenuta ricezione, quanto la tempestiva attivazione della garanzia.
Sarebbe del tutto illogico, infine, attribuire ad essa appellante (parte convenuta nel primo giudizio) le conseguenze della mancata produzione, da parte dell'attrice, dell'avviso di ricevimento della propria raccomandata, non potendo tale difetto probatorio esserle imputato, trattandosi di un documento non rientrante nella sua sfera di disponibilità.
Infine, la contumacia in giudizio della compagnia assicurativa rafforzerebbe ulteriormente l'assenza di contestazioni sull'efficacia della polizza, che avrebbe dovuto dunque ritenersi pienamente operativa e idonea a giustificare l'accoglimento della domanda di manleva.
L'appello non può trovare accoglimento.
Il giudice di primo grado, dopo aver premesso, in diritto, che, nei giudizi risarcitori da inadempimento contrattuale (quale quello in esame), la “parte
9 attrice è onerata della prova del contratto e dell'allegazione dell'inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cfr, per tutte, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018)”, ha rilevato:
- che dovesse ritenersi pacifico, “in quanto non contestato e comunque documentato, l'incarico professionale conferito dalla attrice alla convenuta nei termini indicati in citazione (cfr. art. 1 lettera di incarico del 15.9.2011, produzione di parte attrice);
- che la convenuta/odierna appellante, “pur gravata dal relativo onere”, non avesse “neppure allegato di aver compiutamente adempiuto alle obbligazioni assunte essendosi limitata ad asserire che “ma è pur vero che la società convenuta garantì l'idoneità del lastrico effettuando tutte le opportune verifiche preliminari”;
- che l'estrema genericità della detta difesa, non ne consentisse, né
l'accertamento in fatto né la rilevanza in diritto;
- che in ogni caso, risultava documentata in atti, oltre che verificata anche dal CTU, la trasmissione da parte dell'odierna impugnante, in data
11.10.2011, del verbale di idoneità del lastrico solare;
- che il CTU aveva accertato come le infiltrazioni, verificatesi dopo meno di un anno dalla fine dei lavori, fossero da attribuire ad un errore di progettazione della convenuta/appellante, avendo la stessa erroneamente ritenuto e attestato l'idoneità del solaio;
- che alcuna prova fosse stata fornita da quest'ultima in ordine al corretto adempimento dell'incarico professionale conferito.
La decisione del Tribunale è senz'altro corretta e condivisibile.
Innnanzitutto, la consulenza tecnica espletata nel primo grado del giudizio, diversamente da quanto sostenuto dall'impugnante, è stata correttamente valutata dal giudice di primo grado.
Dal detto elaborato, si evince, infatti, chiaramente (cfr. c.t.u., in particolare pg. 47) che l'intervento appaltato ai resistenti, con particolare riguardo alla
<progettazione come da elaborato sopra prodotto e D.L. in uno alle garanzie rilasciate come da punto A del verbale idoneità lastrico “in grado
10 di garantire la mancanza di infiltrazioni di acque meteoriche nelle aree sottoposte” …NON SIA STATO REALIZZATO SECONDO REGOLA
D'ARTE VISTE LE PROBLEMATICHE DOCUMENTATE DOPO LA FINE
LAVORI (ovvero meno di un anno)>>.
Deve dunque essere confermata, sul punto, la sentenza di primo grado, avendo il Tribunale compiutamente accertato, sulla base delle chiare risultanze della c.t.u. e in ossequio al richiamato principio dell'onere della prova, l'inadempimento della Parte_1
Quanto alla censura mossa dall'impugnante con riferimento al mancato accoglimento della domanda di manleva proposta nei confronti di deve rilevarsi come la giurisprudenza della Controparte_2
Suprema Corte di Cassazione, in materia di assicurazione contro i danni,
è da tempo ferma nel ritenere che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo risiede nella verificazione di un danno derivante da un rischio coperto, occorso entro i limiti spaziali e temporali di efficacia della polizza, e che, conseguentemente, incombe sull'assicurato l'onere di dimostrare che il danno lamentato sia ricollegabile ad un evento coperto dalla garanzia assicurativa (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2021, n.
9205; Cass. civ., sez. I, 14 giugno 2018, n. 15630; Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 2017, n. 30656).
Sempre secondo gli insegnamenti della Suprema Corte (cfr. in particolare
Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1558), grava a carico dell'assicurato l'onere di provare che il rischio concretamente verificatosi rientri nell'alveo dei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura.
Nel caso in esame, parte appellante ha prodotto, nel giudizio di primo grado esclusivamente due documenti riferibili alla polizza assicurativa invocata: il contratto stipulato con in data 16 aprile 2013, nel CP_2 quale si indica il “periodo al quale si riferisce la regolazione: dal 15 aprile
2013 al 15 aprile 2014”, nonché le condizioni generali del contratto.
Il giudice di prime cure ha correttamente rilevato, oltre alla genericità dell'atto di chiamata in causa (ove, effettivamente, si fa solo richiamo al numero della polizza, senza alcun riferimento in ordine al rischio e al periodo assicurato) che: “l'attestazione di idoneità del solai è stato redatto
11 in seno al verbale dell'11.10.2011 (primo fatto inadempitivo della convenuta); è pacifico tra le parti che i lavori di per cui è causa si sono conclusi nel giugno del 2012, quando quindi la polizza non era stata stipulata (cfr. sul punto II memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte convenuta ove espressamente si afferma “…a valle della conclusione dei lavori che si sono regolarmente conclusi nel giugno dell'anno 2012”) ed è documentato che alla data del 30.4.2013 (15 giorni dopo la stipula della polizza) l'Ing. (per conto della società attrice) provvedeva a CP_5 redigere consulenza per l'accertamento delle cause delle infiltrazioni”.
Osservava ancora il primo giudice come, dalla relazione dell'Ing
emergesse chiaramente che “già alla data del 7.2.2013 il CP_5 fenomeno infiltrativo si era verificato”.
In virtù di tali elementi, il Tribunale rilevava dunque, correttamente, come, sia l'inadempimento, sia i danni si fossero verificati in epoca antecedente alla stipula della polizza.
Inoltre, richiamato l'art.
7.9 delle condizioni di Polizza (Sezione
Responsabilità Civile) - il quale prevede l'operatività della polizza per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel periodo di vigenza della polizza (15.4.2013- 15.4.2014 nel caso di specie)
e purché relative a comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni prima - il giudice di prime cure osservava come l'odierna appellante non avesse né allegato, né dimostrato che nel suddetto periodo le fosse pervenuta la richiesta di risarcimento da parte della danneggiata, non potendo supplire a tale vulnus probatorio la raccomandata A/R prodotta da parte attrice e diretta alla del 28.1.2014, stante la Parte_2 mancata produzione della cartolina attestantene il ricevimento.
La valutazione del giudice di primo grado, ancora una volta, deve essere confermata, non potendosi valutare in questa sede l'ulteriore documentazione richiamata nell'atto di impugnazione e prodotta dall'appellante solo nella presente fase (tra cui la denuncia di sinistro datata 7 febbraio 2014, nonché le polizze pregresse risalenti al 2010), alla luce della riforma dell'articolo 345 c.p.c., introdotta dall'articolo 54 comma
1° del D.L. 22 giugno 2012 n°12, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 settembre 2012 n°134 (in Gazzetta Ufficiale n°187 dell'11 agosto 2012),
12 che ha soppresso, nel testo della detta norma, le parole: “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero”.
Per effetto di tale modificazione normativa, non regolata da alcuna disposizione transitoria (diversamente dalle altre riforme processuali dettate per il giudizio di appello dallo stesso articolo 54), anche nei giudizi già in corso alla data della sua entrata in vigore, non sono più ammesse nuove prove (e neppure nuovi documenti: Cass. S.U. 8203/05) in grado di appello. Come precisato dalla Suprema Corte, “la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell'art. 345, comma 3, c.p.c., operata dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio
"tempus regit actum", solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della l. n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012.” (Cass. civ. Sez. II, 14/03/2017, n. 6590).
Ciò posto, la sentenza di primo grado risulta essere stata pubblicata in data 01.10.2020 e, di conseguenza, risulta applicabile, al caso di specie, la nuova formulazione dell'art. 345 c. 3 c.p.p., secondo cui “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, circostanza quest'ultima, non risultante dagli atti di causa.
Deve, dunque, senz'altro ribadirsi la correttezza delle decisioni del
Tribunale, che non risulta aver commesso alcun errore (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante), né nella valutazione dei dati risultanti dalla consulenza tecnica, né nell'esame del materiale probatorio e dei documenti ritualmente prodotti in giudizio.
Anche la valutazione della contumacia della compagnia assicuratrice in rapporto al principio di non contestazione è corretta, atteso che la contumacia in primo grado non può essere fatta valere in alcun modo come ammissione implicita dei fatti dedotti dall'appellante, né comporta una non contestazione idonea ad esonerare la parte attrice dall'onere della prova, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, sent.
n. 14623/2009).
13 L'impugnazione proposta deve essere, quindi, integralmente rigettata, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Deve, infine, disporsi l'attribuzione delle spese liquidate in favore
[...]
e di rispettivamente, Controparte_1 Controparte_2 all'avvocato Nicola Pignatiello e Luigi Greco, dichiaratisi antistatari.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di appello, notificato in data 22/12/2020, avverso la sentenza n.
6279/2020 emessa dal Tribunale di Napoli emessa in data 01/10/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla e, per Parte_1
l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 ed in favore di Controparte_1 Controparte_2 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 ciascuno, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge, con attribuzione, rispettivamente, all'avvocato Nicola Pignatiello e Luigi Greco, dichiaratisi antistatari;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di
14 contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione
Napoli, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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