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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4836 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Ida Ponticelli all'udienza cartolare dell'1.12.2025 ha depositato la seguente S E N T E N Z A avente ad oggetto: malattia professionale
T R A
nato il [...] a [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Taffuri e dall'Avv. Tammaro Iovine in virtù di procura in atti, con i quali elettivamente domicilia
C O N T R O
Parte_2
– rappresentato e difeso come in atti CP_1
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24.2.2025, il lavoratore in epigrafe, premesso di aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l per sentirsi riconoscere il diritto all'indennizzo in CP_1 capitale per danno biologico nella misura compresa tra l'8% ed il 12%, da determinarsi mediante consulenza tecnica, in relazione alla malattia professionale contratta, con conseguente condanna dell' al pagamento Pt_2 della somma dovuta e degli interessi legali. L'istituto convenuto si è costituito in giudizio resistendo alla domanda.
Espletata consulenza tecnica, sulla base della documentazione in atti, lette le note scritte depositate da entrambe le parti, la causa è stata decisa con mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda è fondata nei limiti di cui alla motivazione che segue. Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziati fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR
1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000).
La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. Lvo 38/2000. Trattasi, invero, di malattia professionale denunziata in data 25.6.2024.
Tanto premesso, dalla consulenza disposta è emerso che “Alla luce delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, il quadro ipoacusico del sig.
deve essere interpretato come espressione di una condizione multifattoriale, Pt_1 nella quale coesistono in misura pressoché equivalente una componente neurosensoriale professionale, secondaria all'esposizione cronica a rumori elevati in ambito lavorativo, e una componente non professionale, riconducibile a fenomeni degenerativi legati all'età e a una modesta alterazione trasmissiva dell'orecchio medio. La ricostruzione della storia lavorativa, la coerenza del tracciato audiometrico con il danno da rumore, la durata pluridecennale dell'esposizione e la tipologia delle sorgenti sonore consentono di affermare il nesso di causalità tra attività professionale e perdita uditiva con un grado di probabilità elevato e sufficiente per il riconoscimento del danno da malattia professionale. Tuttavia, la presenza documentata di fattori extralavorativi di rilievo impone di considerare tale nesso parziale, in quanto concorrente con altre cause idonee a produrre un pregiudizio di analogo impatto funzionale. Sul piano medico-legale, la valutazione complessiva del deficit (pari al 20% in termini audiometrici) non può quindi essere interamente ascritta all'esposizione professionale, poiché ciò condurrebbe a una sovrastima del danno tecnopatico e a un'evidente violazione del principio di corretta imputazione causale. Tenuto conto della sostanziale equivalenza di incidenza tra le due componenti — quella lavoro-correlata e quella extraprofessionale — appare metodologicamente corretto attribuire alla prima una quota del 50% del danno complessivo. In applicazione di tale criterio, il grado di menomazione indennizzabile ai sensi del D.M. 12 luglio 2000 risulta pari al 10%, valore che riflette in modo equilibrato l'entità del pregiudizio funzionale residuo, la durata dell'esposizione professionale, la presenza di fattori concomitanti e la prudenza valutativa richiesta in sede peritale” (cfr. perizia pag. 13 e 14).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. L deve pertanto essere condannato al pagamento in favore della CP_1 ricorrente di un indennizzo per danno biologico in considerazione della accertata percentuale di inabilità.
Sulla somma da calcolarsi secondo le modalità specificate in dispositivo, dovranno corrispondersi i soli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto.
Lo spese di lite sono poste a carico della parte soccombente nella misura di cui al dispositivo così come le spese di CTU cui si provvede con separato decreto in pari data.
P. Q. M.
La dott.ssa Ida Ponticelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: A) in accoglimento della domanda, condanna l al pagamento in
CP_1 favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale per danno biologico pari ad un grado di menomazione del 10% da calcolarsi con decorrenza dalla denuncia all del 25.6.2024, oltre interessi dal 120° giorno successivo a tale ultima
CP_1 data e fino al soddisfo;
B) condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente
CP_1 che si liquidano in complessivi euro 1.865,00 oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
C) condanna l al pagamento delle spese di CTU liquidate come da
CP_1 separato decreto.
Aversa, 2.12.2025
Il giudice dott.ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Ida Ponticelli all'udienza cartolare dell'1.12.2025 ha depositato la seguente S E N T E N Z A avente ad oggetto: malattia professionale
T R A
nato il [...] a [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Taffuri e dall'Avv. Tammaro Iovine in virtù di procura in atti, con i quali elettivamente domicilia
C O N T R O
Parte_2
– rappresentato e difeso come in atti CP_1
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24.2.2025, il lavoratore in epigrafe, premesso di aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l per sentirsi riconoscere il diritto all'indennizzo in CP_1 capitale per danno biologico nella misura compresa tra l'8% ed il 12%, da determinarsi mediante consulenza tecnica, in relazione alla malattia professionale contratta, con conseguente condanna dell' al pagamento Pt_2 della somma dovuta e degli interessi legali. L'istituto convenuto si è costituito in giudizio resistendo alla domanda.
Espletata consulenza tecnica, sulla base della documentazione in atti, lette le note scritte depositate da entrambe le parti, la causa è stata decisa con mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda è fondata nei limiti di cui alla motivazione che segue. Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziati fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR
1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000).
La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. Lvo 38/2000. Trattasi, invero, di malattia professionale denunziata in data 25.6.2024.
Tanto premesso, dalla consulenza disposta è emerso che “Alla luce delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, il quadro ipoacusico del sig.
deve essere interpretato come espressione di una condizione multifattoriale, Pt_1 nella quale coesistono in misura pressoché equivalente una componente neurosensoriale professionale, secondaria all'esposizione cronica a rumori elevati in ambito lavorativo, e una componente non professionale, riconducibile a fenomeni degenerativi legati all'età e a una modesta alterazione trasmissiva dell'orecchio medio. La ricostruzione della storia lavorativa, la coerenza del tracciato audiometrico con il danno da rumore, la durata pluridecennale dell'esposizione e la tipologia delle sorgenti sonore consentono di affermare il nesso di causalità tra attività professionale e perdita uditiva con un grado di probabilità elevato e sufficiente per il riconoscimento del danno da malattia professionale. Tuttavia, la presenza documentata di fattori extralavorativi di rilievo impone di considerare tale nesso parziale, in quanto concorrente con altre cause idonee a produrre un pregiudizio di analogo impatto funzionale. Sul piano medico-legale, la valutazione complessiva del deficit (pari al 20% in termini audiometrici) non può quindi essere interamente ascritta all'esposizione professionale, poiché ciò condurrebbe a una sovrastima del danno tecnopatico e a un'evidente violazione del principio di corretta imputazione causale. Tenuto conto della sostanziale equivalenza di incidenza tra le due componenti — quella lavoro-correlata e quella extraprofessionale — appare metodologicamente corretto attribuire alla prima una quota del 50% del danno complessivo. In applicazione di tale criterio, il grado di menomazione indennizzabile ai sensi del D.M. 12 luglio 2000 risulta pari al 10%, valore che riflette in modo equilibrato l'entità del pregiudizio funzionale residuo, la durata dell'esposizione professionale, la presenza di fattori concomitanti e la prudenza valutativa richiesta in sede peritale” (cfr. perizia pag. 13 e 14).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. L deve pertanto essere condannato al pagamento in favore della CP_1 ricorrente di un indennizzo per danno biologico in considerazione della accertata percentuale di inabilità.
Sulla somma da calcolarsi secondo le modalità specificate in dispositivo, dovranno corrispondersi i soli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto.
Lo spese di lite sono poste a carico della parte soccombente nella misura di cui al dispositivo così come le spese di CTU cui si provvede con separato decreto in pari data.
P. Q. M.
La dott.ssa Ida Ponticelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: A) in accoglimento della domanda, condanna l al pagamento in
CP_1 favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale per danno biologico pari ad un grado di menomazione del 10% da calcolarsi con decorrenza dalla denuncia all del 25.6.2024, oltre interessi dal 120° giorno successivo a tale ultima
CP_1 data e fino al soddisfo;
B) condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente
CP_1 che si liquidano in complessivi euro 1.865,00 oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
C) condanna l al pagamento delle spese di CTU liquidate come da
CP_1 separato decreto.
Aversa, 2.12.2025
Il giudice dott.ssa Ida Ponticelli