Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 21/03/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9053/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
Vincenzo Di Benedetto;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_1
procura generale alle liti, dall'avv. Valentina Schilirò;
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti dall'avv. Silvio
Tommasini;
-Resistenti-
Le parti concludevano come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90232846 26/000, notificata in data
28.08.2024, in relazione alle sottostanti cartelle di pagamento:
1
IVS fissi/percentuale anni dal 2001 al 2007;
- cartella 29320080161105668000: notificata il 11/02/2009, relativa ad omessi contributi IVS fissi/percentuale anni dal 2001 al 2007;
- ava n.59320220007873547000: notificato a mezzo pec il 13/01/2023, relativo ad omessi contributi entro il minimale rate 1,2 e 3 2021.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva che tutte le somme indicate e dovute all' sono soggette a decadenza e prescrizione, essendo trascorsi CP_1
oltre 20 anni dalla maturazione del debito.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse accertare e dichiarare la illegittimità dell'atto di intimazione di pagamento impugnato, pronunciandone la negativa nullità.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto intempestivo, la propria carenza di legittimazione passiva relativamente all'attività di riscossione che è di competenza esclusiva dell'agente della riscossione, nonché svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
L nel costituirsi in giudizio eccepiva l'inammissibilità del ricorso per CP_3
intempestività, il proprio difetto di legittimazione passiva, la correttezza dell'azione di riscossione e l'insussistenza dell'invocata prescrizione
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 21.03.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Osserva il decidente che quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
2 Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99. Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.
L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n.
2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010 ). Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare
(in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito
3 medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”. L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt.
617 e 618 bis c.p.c.. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale
4 conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003;
Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass.
n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n.
16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Quanto alla giurisdizione e alla competenza, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr., in tal senso,
Cass., 5 giugno 2008, n. 14831).
Anche la competenza andrà poi determinata sulla base della natura del credito: il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale mentre il giudizio andrà proposto innanzi alle sezioni ordinarie in presenza di crediti relativi ad entrate statali non tributarie o a sanzioni amministrative.
Tanto premesso, nel caso di specie, la giurisdizione e competenza del giudice adito è
CP_ naturalmente limitata ai crediti di natura previdenziale dovuti all' con esclusione di tutti gli altri (sanzioni amministrative, tributi vari), avendo, peraltro, ad oggetto la presente impugnativa esclusivamente tali contributi.
Al fine di delibare sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti, è necessario verificare la rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e la
5 eventuale sussistenza successivamente alla detta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dai resistenti si evince che la cartella di pagamento n. 29320080099448082000 risulta ritualmente notificata in data
21/11/2008; la cartella di pagamento n. 29320080161105668000 risulta ritualmente notificata in data 11/02/2009 e l'avviso di addebito n.59320220007873547000 risulta ritualmente notificato a mezzo pec in data 13/01/2023.
Osserva il decidente che, tenuto conto della data di notificazione delle cartelle di pagamento sopra indicate, da ritenersi effettuate ritualmente, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica delle due cartelle non è più contestabile.
Quindi, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.:
Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario
6 di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.:
Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato
D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza
è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta
7 stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile. Osserva, tuttavia, ancora il decidente che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ora in proposito va rilevato che la notifica delle cartelle ha interrotto la prescrizione, che pertanto dalla data di notifica è iniziato a decorrere un nuovo termine;
quindi, tenuto conto di ciò, va verificato se successivamente alla notifica degli avvisi di addebito siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.
Quanto al termine di prescrizione, questo decidente condivide l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953
c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella.
Rileva il decidente che l ha , altresì, documentato di aver notificato, medio CP_3
tempore, alcune intimazioni di pagamento, tuttavia osserva il decidente che in relazione alle intimazioni di pagamento n. 29320129099614188000, n. 29320169024017046000 e n. 29320139023766611000 non risulta prodotta in atti alcuna documentazione che colleghi le ridette intimazioni di pagamento alle due cartelle di pagamento n.
29320080099448082000 e n. 29320080161105668000, per cui alla data di notifica dei
CP_ successivi atti interruttivi relativamente ai crediti portati dalle predette cartelle il termine di prescrizione era abbondantemente decorso.
8
Considerato che
elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei cinque anni successivi alla notifica delle due cartelle di pagamento in questione - nessuna prova avendo fornito i resistenti in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere indicati nell'avviso di addebito contestato.
Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella di CP_1
pagamento n. 29320080099448082000 e n. 29320080161105668000 e, per l'effetto, va dichiarato che alcuna somma è dovuta all'ente impositore.
Per quanto riguarda, invece, l'avviso di addebito n.59320220007873547000, ritualmente notificato a mezzo pec in data 13/01/2023, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata alcuna prescrizione era maturata.
In definitiva, il ricorso può trovare solo parziale accoglimento.
Per quanto riguarda le spese di lite, osserva il decidente che la Suprema Corte di
Cassazione nella pronuncia n. 3870 del 2024 nell'esaminare la problematica relativa alla legittimazione passiva in materia di opposizione all'esecuzione mediante ruolo ha così come di seguito argomentato: “Tanto premesso, va, in primo luogo, ribadito il principio generale, su cui vi è unanime consenso sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui
9 all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c. Quelle appena esposte sono le ragioni logiche e giuridiche alla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nelle opposizioni esecutive proposte nell'ambito della riscossione dei crediti a mezzo ruolo di cui al
D.P.R. n. 602 del 1973, l'unico legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione.
3. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre motivi per rivedere, infatti, l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore
(si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv.
642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 –
01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata). L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio
l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv.
598269; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5,
Sentenza n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010,
Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5, Sentenza n.
14032 del 27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv.
621546; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
21220 del 28/11/2012, Rv. 624480; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013, Rv.
626290; Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014, Rv. 630892; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del
6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate).”
Sulla base dell'argomentazione come sopra riportata la Suprema Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono
10 essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione".
Orbene, nel caso in esame non vi è dubbio alcuno che si versi in fattispecie di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e che si tratti di esecuzione mediante ruolo per cui le spese di lite sostenute da parte opponente, una volte compensate nella misura di un terzo stante la parziale reciproca soccombenza, devono essere poste a carico dell'Agente della Riscossione in base al principio di causalità che informa quello di soccombenza essendo la prescrizione maturata a cagione della sola sua inerzia ( Cass
2570 del 2017 e 7716 del 2022) e si liquidano come in dispositivo.
Spese compensate tra le altre parti.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. CP_1
29320080099448082000 e n. 29320080161105668000, nonché dichiara che nessuna somma è dovuta dal ricorrente all'ente impositore per i ridetti crediti;
in conseguenza dichiara l'inefficacia della intimazione di pagamento n. 293 2024
90232846 26/000 impugnata per la parte relativa ai crediti dichiarati prescritti;
CP_1
rigetta nel resto;
compensa per un terzo le spese di lite, condannando l' Agente della Riscossione a rifondere in favore dell'opponente i residui due terzi di spese del giudizio che liquida in
€ 2.875,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e
IVA come per legge.
11 Catania, 21 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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