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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18511/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°18511 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA nella causa civile iscritta al n. r.g. 18511/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Mongillo Alessandra, elettivamente domiciliato presso il difensore,
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giulia Di Fiore Controparte_1 P.IVA_2
( , elettivamente domiciliato in PIAZZA MUNICIPIO,1 80133 C.F._1
presso il difensore avv. Giulia Di Fiore, CP_1
appellato nonché
, con il patrocinio dell'avv. Antonio CP_2 C.F._2
Laudando ( ), elettivamente domiciliato presso il difensore C.F._3
appellato
-CONCLUSIONI come precisate negli atti introduttivi, nelle note a trattazione scritta e verbali di causa da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato a ed al CP_2
l' impugnava la sentenza n. Controparte_1 Parte_2
3935 del 2022 emessa dal Giudice di Pace di Giudice Dott.ssa Rosetta Miele, CP_1 in data 07.02.2022, a definizione del procedimento recante RG. 24702 del 2019, promosso da contro ed il CP_2 Controparte_3 [...]
con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dalla parte attrice CP_1 avverso l'estratto di ruolo contenente la cartella esattoriale n. 07120080165405651 di euro 3.853,93, condannando l'odierna appellante alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente. L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: nullità della sentenza per erronea interpretazione delle risultanze probatorie in violazione degli art. 2697 c.c. e seg. e art. 116 c.p.c. - violazione dell'art. 100 e 112 cpc. per l'omessa pronuncia sulla carenza di interesse ad agire.
Si costituiva il il quale eccepiva :- la fondatezza dell'appello sulla Controparte_1 inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo per violazione dell'art. 100 c.p.c.
Si costituiva il quale eccepiva :-l' infondatezza dell'appello, data la CP_2 sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e l'ammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo, la nullità della notifica delle cartelle di pagamento da parte di , la prescrizione del credito Parte_1 vantato dall'ente.
All'udienza del 4.02.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
------
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così come proposto.
Ed infatti i motivi di impugnazione non collidono con le prescrizioni dell'art. 342
c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma discorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisione. Entrando nel merito della vicenda processuale, tra i motivi esposti, carattere preliminare, ed assorbente, assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La parte appellata, dichiarava, nell'atto introduttivo del giudizio di CP_2 primo grado, di essersi recato spontaneamente presso i competenti Uffici dell' e di esser così venuto a conoscenza, per la prima volta, Parte_1 attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, dell'esistenza della sopra indicata cartella di pagamento non validamente notificata. A seguito di tale controllo proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di CP_1 impugnando l'estratto di ruolo, al fine di vedere accertata l'intervenuta prescrizione del credito tributario, seppur in assenza di una valida azione esecutiva da parte dell' . Parte_2
È evidente, pertanto, che parte attrice, odierna appellata, non avendo fornito alcuna prova di azioni esecutive intraprese in proprio danno, e limitandosi semplicemente a produrre in giudizio l'estratto di ruolo della cartella, ha inteso proporre, in primo grado un'azione di accertamento negativo del credito, ma senza specificare e provare l'esistenza di un interesse concreto ed attuale ad agire.
A ben vedere, la possibilità di impugnare direttamente l'estratto di ruolo, a fronte dell'asserita omessa notifica della cartella di pagamento, è stata oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale, da ultimo, superato per tabulas dal legislatore.
Sull'ammissibilità di una siffatta iniziativa processuale avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificati (o non validamente notificati) è, infatti, intervenuto l'art. 3 bis del D.L. 21/10/2021 n. 146 (introdotto dalla Legge di conversione n. 215 del
17/12/2021), che ha inserito il comma 4 bis nell'art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n.
602. È stata, in tal modo, codificata la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo che si ricada in una delle ipotesi tassative, a ricorrere delle quali il legislatore ammette eccezionalmente la diretta impugnazione del ruolo o della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, purché il debitore dimostri in giudizio che dall'iscrizione a ruolo potrebbe derivargli un pregiudizio ad uno degli interessi che la norma intende specificamente tutelare.
La corretta interpretazione della citata disposizione – anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti e alle entrate extra-tributarie– è stata resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 26283 del 06/09/2022), che hanno individuato nell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 la selezione, da parte del legislatore, di alcuni specifici interessi idonei a giustificare la tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
l'insussistenza dello specifico interesse, normativamente previsto, determina l'inammissibilità dell'impugnazione “diretta” o “anticipata”, senza con ciò comprimere o impedire la tutela “successiva”, che può esplicarsi (anche) nelle forme delle opposizioni esecutive (necessariamente, dopo che un'esecuzione forzata sia stata quantomeno minacciata). ( cfr. Cass. III sez. civ., sentenza pronunciata il
14.12.2022 e pubblicata 08.02.2023).
Al di fuori, quindi, delle specifiche ipotesi normativamente previste, opera la regola generale che sancisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, trattandosi di atto inidoneo a contenere qualsivoglia pretesa impositiva.
Le Sezioni unite hanno ulteriormente precisato che la normativa in esame riguarda la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n.
285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n.
602/1973 rileva come disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
In ordine all'interrogativo riguardante l'applicabilità della norma sopravvenuta anche ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, le SSUU hanno dato risposta affermativa. È stato chiarito che la disposizione de qua “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Il legislatore ha, infatti, inteso prevedere ipotesi circostanziate, a ricorrere delle quali la rilevanza dell'interesse pregiudicato legittima la diretta e anticipata impugnazione del ruolo o della cartella di pagamento di cui si assume omessa o invalida la notificazione. Sono, pertanto, indicati casi tassativi che fondano un interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dall'avvio del procedimento esecutivo.
Concludendo: nel caso di specie, l'attore si è limitato a far valere l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il mero decorso del termine di prescrizione, ma non ha provato – né, invero, allegato – di aver subito, a seguito dell'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, un pregiudizio ad uno degli interessi, di cui all'art. 12, co. 4 bis DPR n. 602/1973. L'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo va, quindi, dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Ogni altra questione risulta ultronea.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza (Sezioni Unite
26283/2022). In particolare si evidenzia che, anche successivamente alle Sezioni
Unite n. 19704/2015 (che hanno ammesso l'impugnazione dell'estratto di ruolo solo nel caso di cartella non validamente notificata), si registravano contrasti nelle decisioni dei giudici di merito alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. R.G. 18511/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione, proposta da avverso l'estratto di CP_2 ruolo, e la cartella esattoriale n. 07120080165405651;
- compensa le spese per il doppio grado di giudizio
Napoli, 11.02.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Martano
La presente minuta è stata redatta con la collaborazione della dott. ssa MOT Antonella Rosato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°18511 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA nella causa civile iscritta al n. r.g. 18511/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Mongillo Alessandra, elettivamente domiciliato presso il difensore,
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giulia Di Fiore Controparte_1 P.IVA_2
( , elettivamente domiciliato in PIAZZA MUNICIPIO,1 80133 C.F._1
presso il difensore avv. Giulia Di Fiore, CP_1
appellato nonché
, con il patrocinio dell'avv. Antonio CP_2 C.F._2
Laudando ( ), elettivamente domiciliato presso il difensore C.F._3
appellato
-CONCLUSIONI come precisate negli atti introduttivi, nelle note a trattazione scritta e verbali di causa da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato a ed al CP_2
l' impugnava la sentenza n. Controparte_1 Parte_2
3935 del 2022 emessa dal Giudice di Pace di Giudice Dott.ssa Rosetta Miele, CP_1 in data 07.02.2022, a definizione del procedimento recante RG. 24702 del 2019, promosso da contro ed il CP_2 Controparte_3 [...]
con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dalla parte attrice CP_1 avverso l'estratto di ruolo contenente la cartella esattoriale n. 07120080165405651 di euro 3.853,93, condannando l'odierna appellante alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente. L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: nullità della sentenza per erronea interpretazione delle risultanze probatorie in violazione degli art. 2697 c.c. e seg. e art. 116 c.p.c. - violazione dell'art. 100 e 112 cpc. per l'omessa pronuncia sulla carenza di interesse ad agire.
Si costituiva il il quale eccepiva :- la fondatezza dell'appello sulla Controparte_1 inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo per violazione dell'art. 100 c.p.c.
Si costituiva il quale eccepiva :-l' infondatezza dell'appello, data la CP_2 sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e l'ammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo, la nullità della notifica delle cartelle di pagamento da parte di , la prescrizione del credito Parte_1 vantato dall'ente.
All'udienza del 4.02.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
------
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così come proposto.
Ed infatti i motivi di impugnazione non collidono con le prescrizioni dell'art. 342
c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma discorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisione. Entrando nel merito della vicenda processuale, tra i motivi esposti, carattere preliminare, ed assorbente, assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La parte appellata, dichiarava, nell'atto introduttivo del giudizio di CP_2 primo grado, di essersi recato spontaneamente presso i competenti Uffici dell' e di esser così venuto a conoscenza, per la prima volta, Parte_1 attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, dell'esistenza della sopra indicata cartella di pagamento non validamente notificata. A seguito di tale controllo proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di CP_1 impugnando l'estratto di ruolo, al fine di vedere accertata l'intervenuta prescrizione del credito tributario, seppur in assenza di una valida azione esecutiva da parte dell' . Parte_2
È evidente, pertanto, che parte attrice, odierna appellata, non avendo fornito alcuna prova di azioni esecutive intraprese in proprio danno, e limitandosi semplicemente a produrre in giudizio l'estratto di ruolo della cartella, ha inteso proporre, in primo grado un'azione di accertamento negativo del credito, ma senza specificare e provare l'esistenza di un interesse concreto ed attuale ad agire.
A ben vedere, la possibilità di impugnare direttamente l'estratto di ruolo, a fronte dell'asserita omessa notifica della cartella di pagamento, è stata oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale, da ultimo, superato per tabulas dal legislatore.
Sull'ammissibilità di una siffatta iniziativa processuale avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificati (o non validamente notificati) è, infatti, intervenuto l'art. 3 bis del D.L. 21/10/2021 n. 146 (introdotto dalla Legge di conversione n. 215 del
17/12/2021), che ha inserito il comma 4 bis nell'art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n.
602. È stata, in tal modo, codificata la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo che si ricada in una delle ipotesi tassative, a ricorrere delle quali il legislatore ammette eccezionalmente la diretta impugnazione del ruolo o della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, purché il debitore dimostri in giudizio che dall'iscrizione a ruolo potrebbe derivargli un pregiudizio ad uno degli interessi che la norma intende specificamente tutelare.
La corretta interpretazione della citata disposizione – anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti e alle entrate extra-tributarie– è stata resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 26283 del 06/09/2022), che hanno individuato nell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 la selezione, da parte del legislatore, di alcuni specifici interessi idonei a giustificare la tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
l'insussistenza dello specifico interesse, normativamente previsto, determina l'inammissibilità dell'impugnazione “diretta” o “anticipata”, senza con ciò comprimere o impedire la tutela “successiva”, che può esplicarsi (anche) nelle forme delle opposizioni esecutive (necessariamente, dopo che un'esecuzione forzata sia stata quantomeno minacciata). ( cfr. Cass. III sez. civ., sentenza pronunciata il
14.12.2022 e pubblicata 08.02.2023).
Al di fuori, quindi, delle specifiche ipotesi normativamente previste, opera la regola generale che sancisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, trattandosi di atto inidoneo a contenere qualsivoglia pretesa impositiva.
Le Sezioni unite hanno ulteriormente precisato che la normativa in esame riguarda la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n.
285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n.
602/1973 rileva come disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
In ordine all'interrogativo riguardante l'applicabilità della norma sopravvenuta anche ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, le SSUU hanno dato risposta affermativa. È stato chiarito che la disposizione de qua “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Il legislatore ha, infatti, inteso prevedere ipotesi circostanziate, a ricorrere delle quali la rilevanza dell'interesse pregiudicato legittima la diretta e anticipata impugnazione del ruolo o della cartella di pagamento di cui si assume omessa o invalida la notificazione. Sono, pertanto, indicati casi tassativi che fondano un interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dall'avvio del procedimento esecutivo.
Concludendo: nel caso di specie, l'attore si è limitato a far valere l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il mero decorso del termine di prescrizione, ma non ha provato – né, invero, allegato – di aver subito, a seguito dell'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, un pregiudizio ad uno degli interessi, di cui all'art. 12, co. 4 bis DPR n. 602/1973. L'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo va, quindi, dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Ogni altra questione risulta ultronea.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza (Sezioni Unite
26283/2022). In particolare si evidenzia che, anche successivamente alle Sezioni
Unite n. 19704/2015 (che hanno ammesso l'impugnazione dell'estratto di ruolo solo nel caso di cartella non validamente notificata), si registravano contrasti nelle decisioni dei giudici di merito alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. R.G. 18511/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione, proposta da avverso l'estratto di CP_2 ruolo, e la cartella esattoriale n. 07120080165405651;
- compensa le spese per il doppio grado di giudizio
Napoli, 11.02.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Martano
La presente minuta è stata redatta con la collaborazione della dott. ssa MOT Antonella Rosato.