Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 6925/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
18/11/1960, residente in [...]19
e
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...]/1,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Pier Guido Del Bianco
(C.F. ), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 05/12/2024 e del 29/01/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 18/07/1992 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Nulla in merito all'assegnazione della casa coniugale di Genova, Via Bartolomeo Fazio
5A/1 che rimane nella esclusiva disponibilità della loro figlia di cui è unica Persona_1
proprietaria e presso nella quale è stata concessa provvisoriamente la residenza al padre
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 per non perdere i diritti di voto, alla mutua, alla cittadinanza e quant'altro;
2) Nulla a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi, essendo economicamente autosufficienti.
3) Nulla a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti,
4) I coniugi dichiarano di aver risolto con apposito strumento ogni eventuale altro loro rapporto di natura economico finanziaria e patrimoniale, nulla pretendendo/potendo pretendere l',uno dall'altra a qualsiasi titolo e comunque rinunciando entrambi, l'uno nei confronti dell' altro (ed entrambi accettando l'altrui rinuncia) per quanto possa occorrere a ogni ulteriore domanda accessoria e/o pretesa anche se mai fatta valere prima d'ora anche solo connessa e o collegata derivante anche implicitamente con i fatti e le domande oggetto del presente giudizio.
5) I coniugi dichiarano altresì che le spese di amministrazione e le utenze dell'appartamento di Via Bartolomeo Fazio 5A/sono a carico della figlia Persona_1
mentre quelle di Via Struppa 16/19 saranno a carico integrale della Sig.ra Parte_1
6) Spese legali a carico della Sig.ra così come concordato dalle parti. Parte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1992, Numero 498, Parte II, Serie A, Vol. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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