Articolo 4 della Legge 5 agosto 1949, n. 594
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 settembre 1949
Art. 4.
E' riconosciuta piena, validita' ed efficacia giuridica a tutti gli atti di alienazione a titolo oneroso compiuti dalla Organizzazione italiana del Lavoro, concernenti beni comunque appresi o recuperati sia direttamente che indirettamente dalla suddetta O.I.L.
Quelli di tali beni, che non siano stati ancora alienati, sono venduti dal commissario liquidatore.
Per effetto della alienazione, qualsiasi diritto preesistente sui beni di cui ai due comma precedenti e' estinto;
gli interessati tuttavia potranno far valere le proprie pretese sul prezzo ricavato dalla alienazione dei beni stessi, detratto il quindici per cento a titolo di rimborso spese, mediante istanza diretta al commissario liquidatore.
Ogni azione relativa a tali pretese deve comunque essere proposta o proseguita a pena di decadenza nei confronti dello stesso commissario liquidatore avanti l'autorita' giudiziaria di Milano competente per valore entro il termine di giorni centottanta dalla entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 20 settembre 1949