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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 236/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1586/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notabartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240045529545000 TASSA AUTOMOBIL 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29820240045529545, notificata il 22.05.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, per conto della Regione Sicilia, il pagamento di
€ 463,76, a titolo di tasse auto del 2022.
Sia l'AdER che la Regione, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta che "l'Ufficio" non ha tenuto conto dei pagamenti da lui fatti.
A tal fine, in effetti produce una ricevuta di versamento del 20.03.2025, per la 1^ auto, e del 27.02.2025, per la 2^ auto.
Il ricorso va pertanto accolto, ma le spese vanno compensate, considerato che comunque i pagamenti sono avvenuti tardivamente, nel 2025, e che i ruoli erano stati già resi esecutivi nel 2024.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1586/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notabartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240045529545000 TASSA AUTOMOBIL 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29820240045529545, notificata il 22.05.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, per conto della Regione Sicilia, il pagamento di
€ 463,76, a titolo di tasse auto del 2022.
Sia l'AdER che la Regione, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta che "l'Ufficio" non ha tenuto conto dei pagamenti da lui fatti.
A tal fine, in effetti produce una ricevuta di versamento del 20.03.2025, per la 1^ auto, e del 27.02.2025, per la 2^ auto.
Il ricorso va pertanto accolto, ma le spese vanno compensate, considerato che comunque i pagamenti sono avvenuti tardivamente, nel 2025, e che i ruoli erano stati già resi esecutivi nel 2024.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni