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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 22/10/2024, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle sig.re magistrate:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2241/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Chiara Scaccabarozzi (c.f. ), in C.F._2
Merate (LC) alla via Terzaghi n. 10;
- Ricorrente
e da
(c.f. rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Alice Ghianda, in Lodi (LO) alla via XX Settembre n.
51;
- Ricorrente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01.08.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della
Pag. 1 separazione personale alle seguenti condizioni:
1) “dichiarare la separazione personale dei coniugi, ed , Parte_2 Parte_1
autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica del minore in ogni ambito della vita;
3) collocare in via prevalente il figlio presso la dimora materna, sita In Persona_1
Vizzolo Predabissi, via Gioacchino Rossini n. 4;
4) il padre potrà esercitare il diritto di visita al figlio minore durante la settimana Per_1
e a week-end alteranti come segue:
- il minore trascorrerà con il padre un fine settimana ogni quindici giorni, dal Per_1
venerdì alle ore 16.00, quando lo preleverà dalla scuola frequentata sino alla domenica alle ore 20.30, quando lo condurrà presso l'abitazione materna. In periodo non scolastico il padre preleverà alle ore 16.00 presso la casa materna e ivi lo Per_1
ricondurrà alle ore 20.30 Il tutto fatti salvi eventuali accordi migliorativi fra i coniugi.
- quando il week end è di spettanza della madre, il minore trascorrerà con il Per_1
padre due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 20.30, orario in cui il minore dovrà essere riaccompagnato presso l'abitazione materna, in periodo non scolastico, il padre nei giorni di sua spettanza infrasettimanali potrà stare con il minore indicativamente dalle ore 16.00, prelevandolo presso la casa materna per ivi ricondurlo alle ore 20.30. Il tutto fatti salvi eventuali accordi migliorativi fra i coniugi;
- quando il week end è di spettanza del padre, il predetto potrà trascorrere con il minore almeno un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il giovedì, dall'uscita Per_1
da scuola fino alle ore 20.30, orario in cui il minore dovrà essere riaccompagnato presso l'abitazione materna. In periodo non scolastico, il padre nei giorni di sua spettanza Infrasettimanali potrà stare con il minore indicativamente dalle ore 16:00 prelevandolo presso la casa materna per ivi ricondurlo alle ore 20.30. Il tutto fatti salvi eventuali accordi migliorativi fra i coniugi;
- vacanza di Natale: il minore trascorrerà le vacanze di Natale ad anni alterni Per_1
dalla fine delle lezioni scolastiche sino al giorno 30/12 con un genitore e dalle ore 10.00 del giorno 31/12 sino alla ripresa delle lesioni scolastiche con l'altro genitore. Il genitore che non avrà con sé il figlio minore per il primo periodo, potrà tenerlo Per_1
Pag. 2 con sé dalle ore 10.00 del 25/12 sino alle ore 19.00 del medesimo giorno, per trascorrere insieme il pranzo di Natale;
- vacanze di Pasqua: il minore trascorrerà le vacanze di Pasqua ad anni alterni Per_1
con ciascun genitore dalla fine delle lezioni scolastiche sino alle ore 20.00 del giorno di Pasqua e dalle ore 20.00 del medesimo giorno sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore;
- vacanze estive: starà con ciascun genitore per un periodo di due settimane Per_1
anche non consecutive, salvo la possibilità di stabilire periodi maggiori in accordo tra coniugi. I coniugi dovranno concordare i periodi di vacanze estive, con indicazione del luogo ove porteranno i figli minori, entro e non oltre la fine di aprile di ogni anno.
- le festività non principali ed il giorno del compleanno del minore seguiranno il criterio dell'alternanza annuale, salvo accordi migliorativi fra i coniugi:
5) Il sig. si obbliga e si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento Parte_2
del figlio minore in via anticipata, l'importo mensile di € 300.00, da versarsi Per_1
mediante bonifico bancario in favore della sig.ra entro il 15 di ogni Controparte_1
mese e l'importo verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) in caso di riconoscimento da parte del datore di lavoro al sig. del welfare Pt_2
aziendale annuale, quest'ultimo si impegna a darne immediata comunicazione alla sig.ra e ad accedere con la stessa al portale dedicato per la verifica della CP_1
somma messa a disposizione. In caso di riconoscimento di welfare aziendale annuale, il sig. si impegna a riservare la quota del 25% dello stesso a spese destinate Pt_2
alla cura e alla gestione di che the saranno decise di volta in volta di comune Per_1
accordo tra i genitori.
7) le spese extra-assegno saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno richiamando integralmente quanto disposto dal protocollo in uso presso codesto
Tribunale, che qui si trascrive Integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico curante/specialista erogati dai
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
Pag.
3 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensiva della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/metro/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti provati;
b) corsi di specializzazione/master; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida, acquisto e manutenzione del mesto di trasporto del figlio.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8) I ricorrenti si impegnano al pagamento dei buoni pasti della scuola del figlio minore nella misura del 50% ciascuno;
Per_1
9) I ricorrenti si impegnano al pagamento della baby sitter che li aiuta nella gestione di nella misura del 50% ciascuno;
Per_1
Pag. 4 10) l'assegno unico erogato per il minore resterà interamente a favore della sig.ra Pt_1
11) i ricorrenti si dichiarano reciprocamente indipendenti economicamente e pertanto rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
12) i ricorrenti si autorizzano reciprocamente sin d'ora a richiedere e/o a rinnovare i documenti per sé e per il minore validi per l'espatrio;
13) i ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza, anche economica;
14) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
***
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Decorsi i termini di legge dalla comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2, c.p.c., preso atto della volontà dei ricorrenti di non riconciliarsi e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere a seguito dell'intervenuta separazione i sig.ri e Parte_1
ut supra rappresentati e difesi chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia Parte_2
DICHIARARE
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e Parte_1 [...]
in data 25 agosto 2017 (anno 2017, parte II, serie A, atto n° 29), mandando al Pt_2
Cancelliere di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Tropea per le annotazioni e le ulteriori incombenze alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE
CONDIZIONI
5) dichiarare la separazione personale dei coniugi, ed , Parte_2 Parte_3
autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
6) affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica del minore in ogni ambito della vita;
7) collocare in via prevalente il figlio presso la dimora materna, sita in Persona_1
Vizzolo Predabissi, via Gioacchino Rossini n. 4;
Pag. 5 8) il padre potrà esercitare il diritto di visita al figlio minore durante la settimana Per_1
e a week-end alteranti come segue:
- il minore trascorrerà con il padre un fine settimana ogni quindici giorni, dal Per_1
venerdì alle ore 16.00, quando lo preleverà dalla scuola frequentata sino alla domenica alle ore 20.30, quando lo condurrà presso l'abitazione materna. In periodo non scolastico il padre preleverà alle ore 16.00 presso la casa materna e ivi to Per_1
ricondurrà alle ore 20.30. Il tutto fatti salvi eventuali accordi migliorativi fra i coniugi.
- quando il week end è di spettanza della madre, Il minore trascorrerà con il Per_1
padre due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 20.30, orario in cui il minore dovrà essere riaccompagnato presso l'abitazione materna. In periodo non scolastico, il padre nei giorni di sua spettanza infrasettimanali potrà stare con il minore indicativamente dalle ore 16.00, prelevandolo presso la casa materna per ivi ricondurlo alle ore 20.30. Il tutto fatti salvi eventuali accordi migliorativi fra i coniugi;
- quando il week end è di spettanza del padre, il predetto potrà trascorrere con il minore almeno un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il giovedi, dall'uscita Per_1
da scuola fino alle ore 20.30, orario in cui il minore dovrà essere riaccompagnato presso T'abitazione materna. In periodo non scolastico, il padre nei giorni di sua spettanza infrasettimanali potrà stare con il minore indicativamente dalle ore 16.00 prelevandolo presso la casa materna per ivi ricondurlo alle ore 20.30. Il tutto fatti salvi eventuali accordi migliorativi fra i coniugi;
- vacanza di Natale: il minore trascorrerà le vacanze di Natale ad anni alterni Per_1
dalla fine delle lezioni scolastiche sino al giorno 30/12 con un genitore e dalle ore 10.00 del giorno 31/12 sino alla ripresa delle lesioni scolastiche con l'altro genitore. Il genitore che non avrà con sé il figlio minore per il primo periodo, potrà tenerlo Per_1
con sé dalle ore 10.00 del 25/12 sino alle ore 19.00 del medesimo giorno, per trascorrere Insieme il pranzo di Natale;
- vacanze di Pasqua: il minore trascorrerà le vacanze di Pasqua ad anni alterni Per_1
con ciascun genitore dalla fine delle lezioni scolastiche sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua e dalle ore 20.00 del medesimo giorno sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con altro genitore;
- vacanze estive: starà con ciascun genitore per un periodo di due settimane, Per_1
anche non consecutive, salvo la possibilità di stabilire periodi maggiori in accordo tra
Pag. 6 i coniugi. I coniugi dovranno concordare i periodi di vacanze estive, con indicazione del luogo ove porteranno i figli minori, entro e non oltre la fine di aprile di ogni anno.
- le festività non principali ed il giorno del compleanno del minore seguiranno il criterio dell'alternanza annuale, salvo accordi migliorativi fra i coniugi;
5) il sig. si obbliga e si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento Parte_2 del figlio minore , in via anticipata, T'importo mensile di € 300,00, da versarsi Per_1
mediante bonifico bancario in favore della sig.ra entro il 15 di ogni Parte_1
mese e l'importo verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) in caso di riconoscimento da parte del datore di lavoro al sig. del welfare Pt_2
aziendale annuale, quest'ultimo si impegna a darne immediata comunicazione alla sig.ra e ad accedere con la stessa al portale dedicato per la verifica della Pt_1
somma messa a disposizione. In caso di riconoscimento di welfare aziendale annuale, il sig. si Impegna a riservare la quota del 25% dello stesso a spese destinato Pt_2
alla cura e gestione di che saranno decise di volta in volta di comune accordo Per_1
tra i genitori.
7) le spese extra-assegno saranno suddivise tra genitori nella misura del 50% ciascuno richiamando integralmente quanto disposto dal protocollo in uso presso codesto
Tribunale, che qui si trascrive integralmente:
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensiva della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/metro/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti provati;
b) corsi di specializzazione/master; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e
Pag. 7 lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida, acquisto e manutenzione del mesto di trasporto del figlio.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8) I ricorrenti si impegnano al pagamento dei buoni pasti della scuola del figlio minore nella misura del 50% ciascuno;
Per_1
9) I ricorrenti si impegnano al pagamento della baby sitter che li aiuta nella gestione di nella misura del 50% ciascuno;
Per_1
10) l'assegno unico erogato per il minore resterà interamente a favore della sig.ra Pt_1
11) i ricorrenti si dichiarano reciprocamente indipendenti economicamente e pertanto rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
12) i ricorrenti si autorizzano reciprocamente sin d'ora a richiedere e/o a rinnovare i documenti per sé e per il minore validi per l'espatrio;
13) i ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza, anche economica;
14) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 01.10.2024 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Pag. 8 DIRITTO
L'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473 bis.51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473 bis.49 c.p.c.), è stata ribadita dalla pronuncia n. 28.727 del 16.10.2023 della Suprema Corte.
Il giudice di legittimità ha in tal modo composto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età del figlio (4 anni).
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni ed i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Quanto alla prosecuzione del procedimento al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, in attesa che tale domanda divenga procedibile per il decorso del semestre ex art. 3 comma II lett. b) della legge
898/1970.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile
Pag. 9 alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate, purché vi concorra il duplice requisito del comune consenso e dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473 bis. 19 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_4 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario in Tropea (VV) in data 25.07.2017, iscritto nel registro degli atti di matrimonio Comune di Tropea (VV), atto n. 22, parte II, serie
A, anno 2017, in regime di separazione dei beni;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) compensa tra le parti le spese di procedura;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tropea (VV), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento.
Così deciso in Lodi, il 15.10.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Ada Cappello
Pag. 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle sig.re magistrate:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2241/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Chiara Scaccabarozzi (c.f. ), in C.F._2
Merate (LC) alla via Terzaghi n. 10;
- Ricorrente
e da
(c.f. rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Alice Ghianda, in Lodi (LO) alla via XX Settembre n.
51;
- Ricorrente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01.08.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della
Pag. 1 separazione personale alle seguenti condizioni:
1) “dichiarare la separazione personale dei coniugi, ed , Parte_2 Parte_1
autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica del minore in ogni ambito della vita;
3) collocare in via prevalente il figlio presso la dimora materna, sita In Persona_1
Vizzolo Predabissi, via Gioacchino Rossini n. 4;
4) il padre potrà esercitare il diritto di visita al figlio minore durante la settimana Per_1
e a week-end alteranti come segue:
- il minore trascorrerà con il padre un fine settimana ogni quindici giorni, dal Per_1
venerdì alle ore 16.00, quando lo preleverà dalla scuola frequentata sino alla domenica alle ore 20.30, quando lo condurrà presso l'abitazione materna. In periodo non scolastico il padre preleverà alle ore 16.00 presso la casa materna e ivi lo Per_1
ricondurrà alle ore 20.30 Il tutto fatti salvi eventuali accordi migliorativi fra i coniugi.
- quando il week end è di spettanza della madre, il minore trascorrerà con il Per_1
padre due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 20.30, orario in cui il minore dovrà essere riaccompagnato presso l'abitazione materna, in periodo non scolastico, il padre nei giorni di sua spettanza infrasettimanali potrà stare con il minore indicativamente dalle ore 16.00, prelevandolo presso la casa materna per ivi ricondurlo alle ore 20.30. Il tutto fatti salvi eventuali accordi migliorativi fra i coniugi;
- quando il week end è di spettanza del padre, il predetto potrà trascorrere con il minore almeno un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il giovedì, dall'uscita Per_1
da scuola fino alle ore 20.30, orario in cui il minore dovrà essere riaccompagnato presso l'abitazione materna. In periodo non scolastico, il padre nei giorni di sua spettanza Infrasettimanali potrà stare con il minore indicativamente dalle ore 16:00 prelevandolo presso la casa materna per ivi ricondurlo alle ore 20.30. Il tutto fatti salvi eventuali accordi migliorativi fra i coniugi;
- vacanza di Natale: il minore trascorrerà le vacanze di Natale ad anni alterni Per_1
dalla fine delle lezioni scolastiche sino al giorno 30/12 con un genitore e dalle ore 10.00 del giorno 31/12 sino alla ripresa delle lesioni scolastiche con l'altro genitore. Il genitore che non avrà con sé il figlio minore per il primo periodo, potrà tenerlo Per_1
Pag. 2 con sé dalle ore 10.00 del 25/12 sino alle ore 19.00 del medesimo giorno, per trascorrere insieme il pranzo di Natale;
- vacanze di Pasqua: il minore trascorrerà le vacanze di Pasqua ad anni alterni Per_1
con ciascun genitore dalla fine delle lezioni scolastiche sino alle ore 20.00 del giorno di Pasqua e dalle ore 20.00 del medesimo giorno sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore;
- vacanze estive: starà con ciascun genitore per un periodo di due settimane Per_1
anche non consecutive, salvo la possibilità di stabilire periodi maggiori in accordo tra coniugi. I coniugi dovranno concordare i periodi di vacanze estive, con indicazione del luogo ove porteranno i figli minori, entro e non oltre la fine di aprile di ogni anno.
- le festività non principali ed il giorno del compleanno del minore seguiranno il criterio dell'alternanza annuale, salvo accordi migliorativi fra i coniugi:
5) Il sig. si obbliga e si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento Parte_2
del figlio minore in via anticipata, l'importo mensile di € 300.00, da versarsi Per_1
mediante bonifico bancario in favore della sig.ra entro il 15 di ogni Controparte_1
mese e l'importo verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) in caso di riconoscimento da parte del datore di lavoro al sig. del welfare Pt_2
aziendale annuale, quest'ultimo si impegna a darne immediata comunicazione alla sig.ra e ad accedere con la stessa al portale dedicato per la verifica della CP_1
somma messa a disposizione. In caso di riconoscimento di welfare aziendale annuale, il sig. si impegna a riservare la quota del 25% dello stesso a spese destinate Pt_2
alla cura e alla gestione di che the saranno decise di volta in volta di comune Per_1
accordo tra i genitori.
7) le spese extra-assegno saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno richiamando integralmente quanto disposto dal protocollo in uso presso codesto
Tribunale, che qui si trascrive Integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico curante/specialista erogati dai
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
Pag.
3 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensiva della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/metro/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti provati;
b) corsi di specializzazione/master; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida, acquisto e manutenzione del mesto di trasporto del figlio.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8) I ricorrenti si impegnano al pagamento dei buoni pasti della scuola del figlio minore nella misura del 50% ciascuno;
Per_1
9) I ricorrenti si impegnano al pagamento della baby sitter che li aiuta nella gestione di nella misura del 50% ciascuno;
Per_1
Pag. 4 10) l'assegno unico erogato per il minore resterà interamente a favore della sig.ra Pt_1
11) i ricorrenti si dichiarano reciprocamente indipendenti economicamente e pertanto rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
12) i ricorrenti si autorizzano reciprocamente sin d'ora a richiedere e/o a rinnovare i documenti per sé e per il minore validi per l'espatrio;
13) i ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza, anche economica;
14) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
***
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Decorsi i termini di legge dalla comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2, c.p.c., preso atto della volontà dei ricorrenti di non riconciliarsi e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere a seguito dell'intervenuta separazione i sig.ri e Parte_1
ut supra rappresentati e difesi chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia Parte_2
DICHIARARE
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e Parte_1 [...]
in data 25 agosto 2017 (anno 2017, parte II, serie A, atto n° 29), mandando al Pt_2
Cancelliere di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Tropea per le annotazioni e le ulteriori incombenze alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE
CONDIZIONI
5) dichiarare la separazione personale dei coniugi, ed , Parte_2 Parte_3
autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
6) affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica del minore in ogni ambito della vita;
7) collocare in via prevalente il figlio presso la dimora materna, sita in Persona_1
Vizzolo Predabissi, via Gioacchino Rossini n. 4;
Pag. 5 8) il padre potrà esercitare il diritto di visita al figlio minore durante la settimana Per_1
e a week-end alteranti come segue:
- il minore trascorrerà con il padre un fine settimana ogni quindici giorni, dal Per_1
venerdì alle ore 16.00, quando lo preleverà dalla scuola frequentata sino alla domenica alle ore 20.30, quando lo condurrà presso l'abitazione materna. In periodo non scolastico il padre preleverà alle ore 16.00 presso la casa materna e ivi to Per_1
ricondurrà alle ore 20.30. Il tutto fatti salvi eventuali accordi migliorativi fra i coniugi.
- quando il week end è di spettanza della madre, Il minore trascorrerà con il Per_1
padre due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 20.30, orario in cui il minore dovrà essere riaccompagnato presso l'abitazione materna. In periodo non scolastico, il padre nei giorni di sua spettanza infrasettimanali potrà stare con il minore indicativamente dalle ore 16.00, prelevandolo presso la casa materna per ivi ricondurlo alle ore 20.30. Il tutto fatti salvi eventuali accordi migliorativi fra i coniugi;
- quando il week end è di spettanza del padre, il predetto potrà trascorrere con il minore almeno un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il giovedi, dall'uscita Per_1
da scuola fino alle ore 20.30, orario in cui il minore dovrà essere riaccompagnato presso T'abitazione materna. In periodo non scolastico, il padre nei giorni di sua spettanza infrasettimanali potrà stare con il minore indicativamente dalle ore 16.00 prelevandolo presso la casa materna per ivi ricondurlo alle ore 20.30. Il tutto fatti salvi eventuali accordi migliorativi fra i coniugi;
- vacanza di Natale: il minore trascorrerà le vacanze di Natale ad anni alterni Per_1
dalla fine delle lezioni scolastiche sino al giorno 30/12 con un genitore e dalle ore 10.00 del giorno 31/12 sino alla ripresa delle lesioni scolastiche con l'altro genitore. Il genitore che non avrà con sé il figlio minore per il primo periodo, potrà tenerlo Per_1
con sé dalle ore 10.00 del 25/12 sino alle ore 19.00 del medesimo giorno, per trascorrere Insieme il pranzo di Natale;
- vacanze di Pasqua: il minore trascorrerà le vacanze di Pasqua ad anni alterni Per_1
con ciascun genitore dalla fine delle lezioni scolastiche sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua e dalle ore 20.00 del medesimo giorno sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con altro genitore;
- vacanze estive: starà con ciascun genitore per un periodo di due settimane, Per_1
anche non consecutive, salvo la possibilità di stabilire periodi maggiori in accordo tra
Pag. 6 i coniugi. I coniugi dovranno concordare i periodi di vacanze estive, con indicazione del luogo ove porteranno i figli minori, entro e non oltre la fine di aprile di ogni anno.
- le festività non principali ed il giorno del compleanno del minore seguiranno il criterio dell'alternanza annuale, salvo accordi migliorativi fra i coniugi;
5) il sig. si obbliga e si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento Parte_2 del figlio minore , in via anticipata, T'importo mensile di € 300,00, da versarsi Per_1
mediante bonifico bancario in favore della sig.ra entro il 15 di ogni Parte_1
mese e l'importo verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) in caso di riconoscimento da parte del datore di lavoro al sig. del welfare Pt_2
aziendale annuale, quest'ultimo si impegna a darne immediata comunicazione alla sig.ra e ad accedere con la stessa al portale dedicato per la verifica della Pt_1
somma messa a disposizione. In caso di riconoscimento di welfare aziendale annuale, il sig. si Impegna a riservare la quota del 25% dello stesso a spese destinato Pt_2
alla cura e gestione di che saranno decise di volta in volta di comune accordo Per_1
tra i genitori.
7) le spese extra-assegno saranno suddivise tra genitori nella misura del 50% ciascuno richiamando integralmente quanto disposto dal protocollo in uso presso codesto
Tribunale, che qui si trascrive integralmente:
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensiva della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/metro/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti provati;
b) corsi di specializzazione/master; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e
Pag. 7 lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida, acquisto e manutenzione del mesto di trasporto del figlio.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8) I ricorrenti si impegnano al pagamento dei buoni pasti della scuola del figlio minore nella misura del 50% ciascuno;
Per_1
9) I ricorrenti si impegnano al pagamento della baby sitter che li aiuta nella gestione di nella misura del 50% ciascuno;
Per_1
10) l'assegno unico erogato per il minore resterà interamente a favore della sig.ra Pt_1
11) i ricorrenti si dichiarano reciprocamente indipendenti economicamente e pertanto rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
12) i ricorrenti si autorizzano reciprocamente sin d'ora a richiedere e/o a rinnovare i documenti per sé e per il minore validi per l'espatrio;
13) i ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza, anche economica;
14) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 01.10.2024 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Pag. 8 DIRITTO
L'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473 bis.51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473 bis.49 c.p.c.), è stata ribadita dalla pronuncia n. 28.727 del 16.10.2023 della Suprema Corte.
Il giudice di legittimità ha in tal modo composto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età del figlio (4 anni).
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni ed i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Quanto alla prosecuzione del procedimento al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, in attesa che tale domanda divenga procedibile per il decorso del semestre ex art. 3 comma II lett. b) della legge
898/1970.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile
Pag. 9 alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate, purché vi concorra il duplice requisito del comune consenso e dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473 bis. 19 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_4 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario in Tropea (VV) in data 25.07.2017, iscritto nel registro degli atti di matrimonio Comune di Tropea (VV), atto n. 22, parte II, serie
A, anno 2017, in regime di separazione dei beni;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) compensa tra le parti le spese di procedura;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tropea (VV), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento.
Così deciso in Lodi, il 15.10.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Ada Cappello
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