Art. 1.
I giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572 , contraggono, in luogo della ferma di anni sei stabilita dalla legge 27 novembre 1956, n. 1368 , una ferma di anni cinque o quattro a seconda che provengano dal corso nautico, sezione nocchieri, o dal corso nautico, sezione motoristi navali, del Collegio professionale marittimo "Caracciolo".
I giovani provenienti dalle scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto "Scilla", ora Istituto professionale per le attivita' marinare con aggregata scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo marinaro di Venezia, arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121 , contraggono una ferma di anni cinque, in luogo di quella di anni sei suddetta.
I giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572 , contraggono, in luogo della ferma di anni sei stabilita dalla legge 27 novembre 1956, n. 1368 , una ferma di anni cinque o quattro a seconda che provengano dal corso nautico, sezione nocchieri, o dal corso nautico, sezione motoristi navali, del Collegio professionale marittimo "Caracciolo".
I giovani provenienti dalle scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto "Scilla", ora Istituto professionale per le attivita' marinare con aggregata scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo marinaro di Venezia, arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121 , contraggono una ferma di anni cinque, in luogo di quella di anni sei suddetta.