Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/06/2025, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 22856/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Gabriella Zampieri, con domicilio eletto presso lo C.F._2 studio della stessa in Venezia, Cannaregio 1322/B;
ricorrenti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2024, adiva l'intestato Tribunale per ottenere la Parte_1 regolamentazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della prole nata dalla relazione sentimentale con Esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in Parte_2
Moldavia in data 08.08.2015; che da tale unione era nato il figlio;
che in data 27.07.2023 i Persona_1 coniugi avevano divorziato secondo la legge moldava presso il a Padova;
che era Parte_3 necessaria una regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del minore dal momento che alcuna statuizione era stata assunta in sede di pronuncia di divorzio.
Ciò premesso, in estrema sintesi, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
Il figlio minore verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Persona_1 madre. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative, a puro titolo esemplificativo, alla residenza abituale, all'istruzione (tipo di studi, tipologia di scuola, luogo degli studi, ecc.), alle scelte religiose, all'educazione (attività culturali e sportive da praticare nel tempo libero) ed alla salute (visite mediche, anche specialistiche, ricoveri ospedalieri) saranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, della volontà e delle aspirazioni del minore.
I genitori si impegnano a non esprimere davanti al figlio considerazioni o valutazioni che possano sminuire la figura genitoriale e a comunicare in maniera diretta fra loro, evitando di coinvolgere il figlio nelle comunicazioni che li riguardano e, in generale, nelle questioni di coppia, sostenendo e favorendo reciprocamente il loro rapporto con il figlio e con le rispettive famiglie di origine.
2) sul regime di visita
Premettendo che – come già succede – nulla osta al fatto che, previo accordo tra i genitori e nel rispetto delle esigenze di
, padre e figlio si vedano anche oltre gli orari ed i giorni qui indicati, i tempi di permanenza del figlio minore con il Per_1 padre saranno i seguenti,
- i fine settimana alternati dal venerdì, quando il padre andrà a prenderlo al termine dell'orario scolastico direttamente a scuola o a casa della madre se non andrà a scuola, fino alla sera della domenica, cena compresa, quando lo porterà a casa della madre alle ore 20:30;
- due pomeriggi alla settimana: il mercoledì quando il padre andrà a prenderlo al termine dell'orario scolastico direttamente a scuola o a casa della madre se non andrà a scuola e lo riaccompagnerà a casa dopo cena;
e uno dei pomeriggi in cui il minore pratica sport (quest'anno, il martedì), con impegno all'accompagnamento all'attività sportiva ed al termine, a casa della madre;
- durante le vacanze di Natale il figlio starà, ad anni alterni, con ciascun genitore nel periodo compreso fra il 24 ed il 31/12 mattina e fra il 31/12 mattina ed il 06/01 sera.
Durante le vacanze pasquali il figlio starà, ad anni alterni, con ciascun genitore, dal Giovedì Santo fino al pomeriggio del giorno di Pasqua e con l'altro dal pomeriggio del giorno di Pasqua fino alla ripresa delle lezioni.
Il figlio trascorrerà in via esclusiva con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da comunicare all'altro genitore possibilmente entro il 31/05 di ogni anno;
in caso di sovrapposizione dei periodi negli anni pari la decisione spetterà alla madre e negli anni dispari spetterà al padre. I genitori avranno cura di comunicarsi la località
e l'indirizzo dell'alloggio in cui intenderanno recarsi in vacanze con il figlio, il mezzo (treno, aereo, nave), gli orari di partenza e di arrivo.
I genitori potranno concordare tempi di permanenza più lunghi durante le vacanze estive, ad esempio se vi sarà la possibilità di raggiungere i parenti nel paese d'origine e trascorrervi un soggiorno superiore alle due settimane.
In ogni caso durante il periodo di vacanza sarà garantito il contatto telefonico (anche videotelefonata) quotidiano con il figlio. Le altre festività e ponti (vacanze di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, festa patronale, ecc.) quando previsti dal calendario scolastico seguiranno il calendario ordinario.
- in caso di malattia di uno dei genitori nei rispettivi turni di responsabilità, il genitore ammalato che non potrà prendersi cura del figlio, chiederà la disponibilità dell'altro genitore a tenere il figlio prima di rivolgersi a terzi;
- in caso di malattia del figlio, in linea di principio se ne occuperà il genitore nel cui turno rientra il periodo di malattia. Se non potesse occuparsene per motivi di lavoro, chiederà la disponibilità dell'altro genitore a tenere il figlio prima di rivolgersi a terzi;
- se possibile, ciascun genitore terrà con sé il figlio nel giorno del proprio compleanno anche se non rientra fra quelli di competenza, mentre, sempre se possibile, il figlio trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori anche in orari diversi da concordare di volta in volta.
- entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire il figlio nel suo andamento scolastico in ogni ordine e grado di scuola;
potranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste;
per questo si procureranno il calendario delle riunioni all'inizio dell'anno scolastico.
Ciascun genitore dovrà farsi carico di seguire il figlio nei compiti per casa e per le vacanze con funzione normativa e stimolando la sua autonomia. Nei periodi di vacanza il carico di lavoro dovrà preventivamente, via mail e/o messaggio, essere suddiviso fra i genitori.
- il genitore con cui si trova il figlio garantirà il contatto telefonico (anche tramite videotelefonata) con l'altro genitore quotidianamente.
3) sull'assegno di mantenimento e sull'assegno unico
Il sig continuerà a corrispondere a , a titolo di contributo nel mantenimento del figlio Parte_1 Parte_2 minore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 mensili soggetta ad automatica rivalutazione Istat, continuando
-conseguentemente- a rinunciare in favore della signora alla sua quota parte di assegno unico, pari ad € 125,00 Parte_2 mensili.
Il sig sosterrà anche interamente la spesa per il figlio di due paia di scarpe e di un capospalla all'anno. Parte_1
Le spese straordinarie per il figlio verranno suddivise al 50% tra i genitori, e regolamentate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, da intendersi integralmente richiamato.
Eventuali erogazioni di contributi per il minore verranno scomputati nei conteggi delle spese straordinarie.
4) nulla osta per il passaporto
Il sig chiede il reciproco consenso per l'emissione od il rinnovo dei rispettivi passaporti o di altri documenti validi Parte_1 per l'espatrio, nonché l'emissione dei predetti documenti a nome del figlio minore”.
Alla prima udienza svoltasi in data 11.02.2025 compariva il ricorrente ed anche la resistente personalmente ma, quest'ultima, senza il ministero di un difensore. Il Procuratore del sig. Parte_1 evidenziava che la sig.ra era intenzionata a conferire ad esso difensore formale mandato al Parte_2 fine di aderire alle conclusioni formulate con l'atto introduttivo del giudizio e chiedeva pertanto l'assegnazione di un termine per il deposito della procura alle liti.
Con atto di data 11.02.2025 si costituiva in giudizio la sig.ra e le parti chiedevano la Parte_2 conversione del ricorso da giudiziale a congiunto, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte:
1) sul regime di affidamento
Il figlio minore verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Persona_1 madre. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative, a puro titolo esemplificativo, alla residenza abituale, all'istruzione (tipo di studi, tipologia di scuola, luogo degli studi, ecc.), alle scelte religiose, all'educazione (attività culturali e sportive da praticare nel tempo libero) ed alla salute (visite mediche, anche specialistiche, ricoveri ospedalieri) saranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, della volontà e delle aspirazioni del minore.
I genitori si impegnano a non esprimere davanti al figlio considerazioni o valutazioni che possano sminuire la figura genitoriale e a comunicare in maniera diretta fra loro, evitando di coinvolgere il figlio nelle comunicazioni che li riguardano e, in generale, nelle questioni di coppia, sostenendo e favorendo reciprocamente il loro rapporto con il figlio e con le rispettive famiglie di origine.
2) sul regime di visita
Premettendo che – come già succede – nulla osta al fatto che, previo accordo tra i genitori e nel rispetto delle esigenze di
, padre e figlio si vedano anche oltre gli orari ed i giorni qui indicati, i tempi di permanenza del figlio minore con il Per_1 padre saranno i seguenti,
- i fine settimana alternati dal venerdì, quando il padre andrà a prenderlo al termine dell'orario scolastico direttamente a scuola o a casa della madre se non andrà a scuola, fino alla sera della domenica, cena compresa, quando lo porterà a casa della madre alle ore 20:30;
- due pomeriggi alla settimana: il mercoledì quando il padre andrà a prenderlo al termine dell'orario scolastico direttamente a scuola o a casa della madre se non andrà a scuola e lo riaccompagnerà a casa dopo cena;
e uno dei pomeriggi in cui il minore pratica sport (quest'anno, il martedì), con impegno all'accompagnamento all'attività sportiva ed al termine,
a casa della madre;
- durante le vacanze di Natale il figlio starà, ad anni alterni, con ciascun genitore nel periodo compreso fra il 24 ed il 31/12 mattina e fra il 31/12 mattina ed il 06/01 sera.
Durante le vacanze pasquali il figlio starà, ad anni alterni, con ciascun genitore, dal Giovedì Santo fino al pomeriggio del giorno di Pasqua e con l'altro dal pomeriggio del giorno di Pasqua fino alla ripresa delle lezioni.
Il figlio trascorrerà in via esclusiva con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da comunicare all'altro genitore possibilmente entro il 31/05 di ogni anno;
in caso di sovrapposizione dei periodi negli anni pari la decisione spetterà alla madre e negli anni dispari spetterà al padre. I genitori avranno cura di comunicarsi la località e l'indirizzo dell'alloggio in cui intenderanno recarsi in vacanze con il figlio, il mezzo (treno, aereo, nave), gli orari di partenza e di arrivo.
I genitori potranno concordare tempi di permanenza più lunghi durante le vacanze estive, ad esempio se vi sarà la possibilità di raggiungere i parenti nel paese d'origine e trascorrervi un soggiorno superiore alle due settimane.
In ogni caso durante il periodo di vacanza sarà garantito il contatto telefonico (anche videotelefonata) quotidiano con il figlio.
Le altre festività e ponti (vacanze di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, festa patronale, ecc.) quando previsti dal calendario scolastico seguiranno il calendario ordinario.
- in caso di malattia di uno dei genitori nei rispettivi turni di responsabilità, il genitore ammalato che non potrà prendersi cura del figlio, chiederà la disponibilità dell'altro genitore a tenere il figlio prima di rivolgersi a terzi;
- in caso di malattia del figlio, in linea di principio se ne occuperà il genitore nel cui turno rientra il periodo di malattia. Se non potesse occuparsene per motivi di lavoro, chiederà la disponibilità dell'altro genitore a tenere il figlio prima di rivolgersi a terzi;
- se possibile, ciascun genitore terrà con sé il figlio nel giorno del proprio compleanno anche se non rientra fra quelli di competenza, mentre, sempre se possibile, il figlio trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori anche in orari diversi da concordare di volta in volta.
- entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire il figlio nel suo andamento scolastico in ogni ordine e grado di scuola;
potranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste;
per questo si procureranno il calendario delle riunioni all'inizio dell'anno scolastico.
Ciascun genitore dovrà farsi carico di seguire il figlio nei compiti per casa e per le vacanze con funzione normativa e stimolando la sua autonomia. Nei periodi di vacanza il carico di lavoro dovrà preventivamente, via mail e/o messaggio, essere suddiviso fra i genitori.
- il genitore con cui si trova il figlio garantirà il contatto telefonico (anche tramite videotelefonata) con l'altro genitore quotidianamente.
3) sull'assegno di mantenimento e sull'assegno unico
Il sig continuerà a corrispondere a , a titolo di contributo nel mantenimento del figlio Parte_1 Parte_2 minore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 mensili soggetta ad automatica rivalutazione Istat, e continuerà
a rinunciare in favore della signora alla sua quota parte di assegno unico, attualmente pari ad € 180,00 mensili. Parte_2
Il sig sosterrà anche interamente la spesa per il figlio di due paia di scarpe e di un Parte_1 capospalla all'anno.
Le spese straordinarie per il figlio verranno suddivise al 50% tra i genitori, e regolamentate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, da intendersi integralmente richiamato.
Eventuali erogazioni di contributi per il minore verranno scomputati nei conteggi delle spese straordinarie.
4) nulla osta per il passaporto Le parti si danno il reciproco consenso per l'emissione od il rinnovo dei rispettivi passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio, nonché l'emissione dei predetti documenti a nome del figlio minore.”.
Con decreto del giudice istruttore di data 12.02.2025 veniva fissa udienza cartolare al 20.02.2025.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza indicata le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni formulate in atti. La causa veniva quindi trattenuta in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio con nota telematica del 21.05.2025.
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Ritiene il Collegio di poter recepire integralmente gli accordi raggiunti dalle parti, come sopra indicati, in quanto conformi alla legge e non contrari agli interessi preminenti del figlio minore.
La natura congiunta della causa giustifica la compensazione delle spese come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 22856/2024 R.G, così provvede:
- ratifica gli accordi raggiunti dalle parti circa la regolamentazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della prole come indicati nella parte motiva del presente provvedimento;
- dichiara compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso il 27.05.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Tania Vettore