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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott. Marco Giuliano Agozzino ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 36119/2023 del Ruolo Generale e promossa da
, nato a [...] il [...] Parte_1
), elettivamente domiciliato in Millesimo C.F._1
(SV), Vico dell'Olivo n. 4/1, presso lo studio dell'qvv. Parte_2
che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente
[...]
all'Avv. Alessandro Ferraro;
- ricorrente –
nei confronti di
E_
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
[...]
Stato;
- resistente –
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…annullare il provvedimento diniego di visto – pos. n. 20220000013 emesso in data 01/02/2023 dall'Ambasciata Italiana in Accra
(Ghana) e per l'effetto ordinare alla cennata Ambasciata d'Italia in
Accra di rilasciare il visto di ingresso in favore di , Persona_1
nata a [...], il [...] per ricongiungimento con il
marito nato a [...], il [...] e Parte_1
residente in [...]2; condannare
pagina 1 il Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore al
[...]
risarcimento del danno in favore dell'odierno ricorrente anche in qualità secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudice […]
con condanna dell'amministrazione convenuta alle spese, diritti e
onorari del presente giudizio oltre, spese generali, IVA e CPA come
per legge';
Per parte resistente:
'…[si] chiede a codesto Ill.mo Tribunale di rigettare il ricorso avversario perché infondato […] con vittoria di spese di lite';
fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione Parte_1
avverso il '…il provvedimento diniego di visto – pos. n. 20220000013 emesso in data 01/02/2023 dall'Ambasciata Italiana in Accra
(Ghana) e in pari data notificato alla signora Parte_3
Premette il ricorrente che '…in data 23/08/2021, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Savona [gli] rilasciava – a seguito di apposita istanza – […] nulla osta al ricongiungimento familiare a favore della moglie nata il [...] a [...] […]; Parte_3
[che] in data 01/08/2022 l'Ambasciata d'Italia di Accra notificava alla
[moglie] preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990, sostenendo
che la documentazione a corredo della domanda di visto di ingresso
non poteva essere accolta per i seguenti motivi: “le circostanze del
matrimonio sono tali da far ragionevolmente desumere che si tratti di
un'unione di comodo conclusa all'esclusivo fine di eludere le norme
pagina 2 sull'immigrazione per il fatto che: dall'intervista è emerso che la richiedente ha scarsa conoscenza dell'invitante; la richiedente ha affermato di avere visto l'invitante di persona soltanto 2 volte (il
giorno del matrimonio avvenuto il 18/09/2019 e a giugno 2022;
tuttavia la richiedente non ha presentato alcuna documentazione
che attesti quanto affermato;
mancanza di documentazione
comprovante l'esistenza di un rapporto affettivo dall'inizio della
relazione a distanza nel 2016 al momento del matrimonio;
mancanza di altra prova comprovante la presenza del marito al
matrimonio (fotografie)” […]; [che] in data 01/08/2022 la [moglie]
veniva sottoposta a intervista alla presenza di mediatore di lingua
“twi”, che, tuttavia, riportava, in intestazione, la data del 02/08/2022;
[che] la [moglie], a seguito di preavviso di rigetto, consegnava
personalmente all'ufficio visti dell'Ambasciata d'Italia in Accra,
documentazione integrativa a dimostrazione del legame duraturo
con il [medesimo], fornendo preciso riscontro a tutte le contestazioni
sollevate dal predetto ufficio;
[che] nel dettaglio venivano prodotte:
fotografie del matrimonio, certificati di matrimoni autenticati da
pubblici ufficiali, certificati attestante lo stato di famiglia d'origine dei coniugi, estratti dei certificati di nascita […]; [che] nonostante ciò,
l'Ambasciata italiana in Accra, emetteva, in data 01/02/2023, a
distanza di ben sei mesi dal preavviso, provvedimento di rigetto nel
quale si legge “le integrazioni in risposta al preavviso di rigetto
notificato il 01/08/2022 non sono ritenute accettabili da parte di
quest'ufficio”'. Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato pagina 3 nella parte in cui, oltre alla genericità della motivazione, si fonda su un preavviso di rigetto notificato in data 1 agosto 2022, mentre l'intervista da parte dell'ambasciata alla coniuge è stata condotta in data 2 agosto 2022 - senza, peraltro, che venisse accertato che la medesima comprendesse l'interprete – e nella parte in cui non tiene in considerazione il fatto che la moglie ha fornito ampia dimostrazione di conoscere approfonditamente il coniuge e la sua famiglia. Rappresenta al riguardo che la loro relazione è iniziata nel
2016 ed è culminata, nel 2019, dapprima nel matrimonio religioso,
che, per prassi, viene celebrato dalle famiglie in assenza dei coniugi e, successivamente, in quello civile, contratto da questi ultimi in persona, evidenziando altresì l'invio di denaro al fine di provvedere al mantenimento della coniuge. Chiede, dunque, che sia accertato il suo diritto al ricongiungimento familiare con la coniuge e che,
pertanto, la parte convenuta sia condannata al rilascio del visto, oltre che al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito.
Si è costituito il E_
contestando in fatto e in diritto l'impugnazione e
[...]
chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente osservarsi come eventuali profili di nullità
dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del pagina 4 convenuto, il quale non ha al riguardo sollevato alcuna CP_1
eccezione.
Sempre in via preliminare, al fine di individuare compiutamente il
thema decidendum, deve osservarsi come il giudizio proposto da debba essere ricondotto alla fattispecie di cui al Parte_1
sesto comma dell'art. 30 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, avendo il ricorrente domandato l'accertamento dei presupposti per il ricongiungimento con la coniuge ed impugnato il rifiuto di rilascio del visto di ingresso emesso dall'Ambasciata.
Così intesa l'azione, deve rammentarsi che il giudizio instaurato ai sensi di quest'ultima disposizione non ha ad oggetto un'impugnazione in senso tecnico del diniego del visto opposto in sede amministrativa, ma il diritto soggettivo dell'istante al ricongiungimento familiare. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla pubblica amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta.
Ciò posto, la domanda proposta non è fondata e non può pertanto trovare accoglimento.
Occorre anzi tutto premettere, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle pagina 5 allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio
1998 n. 286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [il]
coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto
anni [e purché non sia] accertato che il matrimonio […] ha […] avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato'. Deve altresì ricordarsi, in punto di onus probandi, che grava in capo al richiedente dimostrare l'effettività del vincolo di coniugio, mentre compete alla pubblica amministrazione provare che il matrimonio ha avuto luogo '…allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato'. Entrambi gli accertamenti competono all'Ambasciata italiana presso il Paese in cui è richiesto il visto di ingresso.
Nel caso di specie, per come evincibile dal provvedimento impugnato, l'Ambasciata d'Italia ad Accra ha rifiutato il rilascio del visto in quanto '…le integrazioni in risposta al preavviso di rigetto
notificato il 01/08/2022 non sono ritenute accettabili da parte di
quest'ufficio', così esprimendo un diniego la cui motivazione si evince per relationem dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicato alla asserita coniuge del ricorrente in data 1 agosto 2022. Da quest'ultimo atto è possibile evincere che '…le circostanze del matrimonio sono tali da far ragionevolmente presumere che si tratti di un'unione di comodo, conclusa all'esclusivo fine di eludere le norme sull'immigrazione, per il fatto che: - Dall'intervista è emerso che la richiedente ha scarsa
pagina 6 conoscenza dell'invitante; - La richiedente ha affermato di avere visto l'invitante di persona soltanto 2 volte (il giorno del matrimonio
avvenuto il 18.19.2019 e a giugno 2022), tuttavia la richiedente non
ha presentato alcuna documentazione che attesti quanto affermato;
- Mancanza di documentazione comprovante l'esistenza di un rapporto affettivo dall'inizio della relazione a distanza nel 2016 al
momento del matrimonio;
- Mancanza di altra prova comprovante la
presenza del marito al matrimonio (fotografie)'. La Pubblica
Amministrazione nella comparsa di risposta rappresenta, in particolare, che '…l'Ambasciata ha condotto un'ampia fase istruttoria
e il diniego in parola è stato adottato sulla scorta dei dubbi emersi in
relazione al reale legame affettivo tra la ricorrente e il marito', evidenziando che '…- il certificato di matrimonio è datato 18.09.2019
[…]; - non è possibile risalire con certezza alla data di partenza dal
Ghana del sig. (il coniuge richiedente il Nulla Osta); Parte_1
il Nulla Osta e' stato richiesto dal coniuge residente in Italia in data
08.11.2020 ed ottenuto in data 23.08.2021; il passaporto della
richiedente è stato registrato in data 13.06.2019; il certificato di
nascita della richiedente è stato registrato presso lo stato civile
ghanese in data 16.09.2021, tramite una dichiarazione del padre,
sig. […]; il certificato di nascita del coniuge Persona_2
invitante è stato registrato presso lo stato civile ghanese in data
11.06.2021, tramite una dichiarazione dello zio, […]; la Persona_3
coppia non ha figli in comune;
la differenza di età tra i coniugi è di 19
anni'.
pagina 7 Orbene, il rigetto della domanda è stato sostanzialmente determinato dalla mancanza di prove dalle quali desumere che il ricorrente fosse presente al matrimonio, circostanza che ha indotto l'Amministrazione a dubitare dell'effettiva celebrazione delle nozze,
e di evenienze che avrebbero persuaso l'Ambasciata a ritenere la strumentalità dell'unione coniugale.
Con riferimento alla prima contestazione mossa dall'Amministrazione, ritiene il Tribunale che la celebrazione del matrimonio tra il ricorrente e la richiedente il visto Parte_1
non sia stata adeguatamente dimostrata neppure nel Parte_3
corso del corrente giudizio.
Sebbene l'istante, all'udienza del 5 novembre 2024, abbia fornito chiarimenti in ordine alla duplice celebrazione del matrimonio,
affermando che '…il matrimonio è stato dapprima celebrato in forma
religiosa il 25 agosto 2019 al quale lo stesso non ha partecipato
personalmente e successivamente in forma civile il 18 settembre
2019 al quale hanno preso parte entrambi i coniugi', le sue dichiarazioni risultano prive di sostegno probatorio.
Preme anzi tutto evidenziare come il certificato di matrimonio versato in atti (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente), a prescindere da qualsivoglia contestazione che l'Amministrazione
convenuta possa o meno muovere in punto di sua non autenticità,
difetta della necessaria legalizzazione.
Occorre al riguardo rammentare che l'utilizzabilità in Italia di atti esteri è senz'altro da ammettere, poiché può affermarsi sussistente pagina 8 nel nostro ordinamento, ricavabile da una serie di disposizioni - tra le quali, in primis, l'art. 68 della legge 31 maggio 1995 n. 218 - un principio di fondo di mutuo riconoscimento. Affinché un atto estero possa sostituirsi ad un atto pubblico o ad una scrittura privata autenticata italiana non è sufficiente, tuttavia, che porti il relativo
nomen iuris, ma occorre che sia sostanzialmente tale secondo la nozione intesa nel nostro ordinamento, ovvero corrisponda nelle sue caratteristiche intrinseche ad un atto italiano (c.d. principio di equivalenza) e che sia regolare sul piano formale, ovvero che il soggetto straniero che lo ha sottoscritto rivesta effettivamente la qualità di pubblico ufficiale e che l'atto sia posto in essere da tale soggetto.
La surrogazione dell'atto estero a quello italiano richiede, in particolare dal punto di vista formale, un elemento di raccordo che accerti per l'appunto che il documento straniero provenga effettivamente dal pubblico ufficiale che ne appare l'autore.
L'ordinamento italiano realizza tale raccordo attraverso l'istituto della legalizzazione, ovvero mediante una certificazione della veridicità
della firma del sottoscrittore, della qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito e dell'autenticità del sigillo o timbro apposto sull'atto.
Quest'ultimo istituto è codificato nei commi 2 e 3 dell'art. 33 del d.p.r.
28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi dei quali '…le firme sugli atti e
documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
[ed] agli atti e documenti [in questione], redatti in lingua straniera,
pagina 9 deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale'.
Orbene, nel caso di specie, appare evidente che il certificato di matrimonio non sia debitamente legalizzato, ragione per cui lo stesso non può assumere valore probatorio nel corrente giudizio.
Il ricorrente non è stato neppure in grado di produrre copia del passaporto dal quale poter desumere, quantomeno, la presenza dello stesso in Ghana al tempo della celebrazione del matrimonio,
essendosi limitato al riguardo ad asserire di '…non avere nella
disponibilità il passaporto relativo al suo ingresso in Ghana in quanto
ha già provveduto a rinnovarlo'.
Quanto, infine, alle copie dei titoli di viaggio prodotte in data 14
gennaio 2025, non ci si può esimere dall'osservare come queste ultime siano analogamente prive di valore probatorio, non potendo essere ricondotte ad alcuno degli istituti di cui agli artt. 2699 ss. cod.
civ. e non recando alcun segno grafico che, attribuendo al loro contenuto una parvenza di autenticità e di provenienza, possa renderle qualificabili come indizi.
La mancata dimostrazione del vincolo coniugale rende superfluo l'esame delle ulteriori censure mosse dall'Amministrazione.
Il rigetto della domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare assorbe la domanda risarcitoria.
pagina 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione in favore del CP_1
convenuto delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 840,00 per la fase di trattazione ed euro 851,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Roma, 27 gennaio 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 11 pagina 12
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott. Marco Giuliano Agozzino ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 36119/2023 del Ruolo Generale e promossa da
, nato a [...] il [...] Parte_1
), elettivamente domiciliato in Millesimo C.F._1
(SV), Vico dell'Olivo n. 4/1, presso lo studio dell'qvv. Parte_2
che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente
[...]
all'Avv. Alessandro Ferraro;
- ricorrente –
nei confronti di
E_
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
[...]
Stato;
- resistente –
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…annullare il provvedimento diniego di visto – pos. n. 20220000013 emesso in data 01/02/2023 dall'Ambasciata Italiana in Accra
(Ghana) e per l'effetto ordinare alla cennata Ambasciata d'Italia in
Accra di rilasciare il visto di ingresso in favore di , Persona_1
nata a [...], il [...] per ricongiungimento con il
marito nato a [...], il [...] e Parte_1
residente in [...]2; condannare
pagina 1 il Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore al
[...]
risarcimento del danno in favore dell'odierno ricorrente anche in qualità secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudice […]
con condanna dell'amministrazione convenuta alle spese, diritti e
onorari del presente giudizio oltre, spese generali, IVA e CPA come
per legge';
Per parte resistente:
'…[si] chiede a codesto Ill.mo Tribunale di rigettare il ricorso avversario perché infondato […] con vittoria di spese di lite';
fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione Parte_1
avverso il '…il provvedimento diniego di visto – pos. n. 20220000013 emesso in data 01/02/2023 dall'Ambasciata Italiana in Accra
(Ghana) e in pari data notificato alla signora Parte_3
Premette il ricorrente che '…in data 23/08/2021, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Savona [gli] rilasciava – a seguito di apposita istanza – […] nulla osta al ricongiungimento familiare a favore della moglie nata il [...] a [...] […]; Parte_3
[che] in data 01/08/2022 l'Ambasciata d'Italia di Accra notificava alla
[moglie] preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990, sostenendo
che la documentazione a corredo della domanda di visto di ingresso
non poteva essere accolta per i seguenti motivi: “le circostanze del
matrimonio sono tali da far ragionevolmente desumere che si tratti di
un'unione di comodo conclusa all'esclusivo fine di eludere le norme
pagina 2 sull'immigrazione per il fatto che: dall'intervista è emerso che la richiedente ha scarsa conoscenza dell'invitante; la richiedente ha affermato di avere visto l'invitante di persona soltanto 2 volte (il
giorno del matrimonio avvenuto il 18/09/2019 e a giugno 2022;
tuttavia la richiedente non ha presentato alcuna documentazione
che attesti quanto affermato;
mancanza di documentazione
comprovante l'esistenza di un rapporto affettivo dall'inizio della
relazione a distanza nel 2016 al momento del matrimonio;
mancanza di altra prova comprovante la presenza del marito al
matrimonio (fotografie)” […]; [che] in data 01/08/2022 la [moglie]
veniva sottoposta a intervista alla presenza di mediatore di lingua
“twi”, che, tuttavia, riportava, in intestazione, la data del 02/08/2022;
[che] la [moglie], a seguito di preavviso di rigetto, consegnava
personalmente all'ufficio visti dell'Ambasciata d'Italia in Accra,
documentazione integrativa a dimostrazione del legame duraturo
con il [medesimo], fornendo preciso riscontro a tutte le contestazioni
sollevate dal predetto ufficio;
[che] nel dettaglio venivano prodotte:
fotografie del matrimonio, certificati di matrimoni autenticati da
pubblici ufficiali, certificati attestante lo stato di famiglia d'origine dei coniugi, estratti dei certificati di nascita […]; [che] nonostante ciò,
l'Ambasciata italiana in Accra, emetteva, in data 01/02/2023, a
distanza di ben sei mesi dal preavviso, provvedimento di rigetto nel
quale si legge “le integrazioni in risposta al preavviso di rigetto
notificato il 01/08/2022 non sono ritenute accettabili da parte di
quest'ufficio”'. Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato pagina 3 nella parte in cui, oltre alla genericità della motivazione, si fonda su un preavviso di rigetto notificato in data 1 agosto 2022, mentre l'intervista da parte dell'ambasciata alla coniuge è stata condotta in data 2 agosto 2022 - senza, peraltro, che venisse accertato che la medesima comprendesse l'interprete – e nella parte in cui non tiene in considerazione il fatto che la moglie ha fornito ampia dimostrazione di conoscere approfonditamente il coniuge e la sua famiglia. Rappresenta al riguardo che la loro relazione è iniziata nel
2016 ed è culminata, nel 2019, dapprima nel matrimonio religioso,
che, per prassi, viene celebrato dalle famiglie in assenza dei coniugi e, successivamente, in quello civile, contratto da questi ultimi in persona, evidenziando altresì l'invio di denaro al fine di provvedere al mantenimento della coniuge. Chiede, dunque, che sia accertato il suo diritto al ricongiungimento familiare con la coniuge e che,
pertanto, la parte convenuta sia condannata al rilascio del visto, oltre che al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito.
Si è costituito il E_
contestando in fatto e in diritto l'impugnazione e
[...]
chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente osservarsi come eventuali profili di nullità
dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del pagina 4 convenuto, il quale non ha al riguardo sollevato alcuna CP_1
eccezione.
Sempre in via preliminare, al fine di individuare compiutamente il
thema decidendum, deve osservarsi come il giudizio proposto da debba essere ricondotto alla fattispecie di cui al Parte_1
sesto comma dell'art. 30 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, avendo il ricorrente domandato l'accertamento dei presupposti per il ricongiungimento con la coniuge ed impugnato il rifiuto di rilascio del visto di ingresso emesso dall'Ambasciata.
Così intesa l'azione, deve rammentarsi che il giudizio instaurato ai sensi di quest'ultima disposizione non ha ad oggetto un'impugnazione in senso tecnico del diniego del visto opposto in sede amministrativa, ma il diritto soggettivo dell'istante al ricongiungimento familiare. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla pubblica amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta.
Ciò posto, la domanda proposta non è fondata e non può pertanto trovare accoglimento.
Occorre anzi tutto premettere, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle pagina 5 allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio
1998 n. 286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [il]
coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto
anni [e purché non sia] accertato che il matrimonio […] ha […] avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato'. Deve altresì ricordarsi, in punto di onus probandi, che grava in capo al richiedente dimostrare l'effettività del vincolo di coniugio, mentre compete alla pubblica amministrazione provare che il matrimonio ha avuto luogo '…allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato'. Entrambi gli accertamenti competono all'Ambasciata italiana presso il Paese in cui è richiesto il visto di ingresso.
Nel caso di specie, per come evincibile dal provvedimento impugnato, l'Ambasciata d'Italia ad Accra ha rifiutato il rilascio del visto in quanto '…le integrazioni in risposta al preavviso di rigetto
notificato il 01/08/2022 non sono ritenute accettabili da parte di
quest'ufficio', così esprimendo un diniego la cui motivazione si evince per relationem dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicato alla asserita coniuge del ricorrente in data 1 agosto 2022. Da quest'ultimo atto è possibile evincere che '…le circostanze del matrimonio sono tali da far ragionevolmente presumere che si tratti di un'unione di comodo, conclusa all'esclusivo fine di eludere le norme sull'immigrazione, per il fatto che: - Dall'intervista è emerso che la richiedente ha scarsa
pagina 6 conoscenza dell'invitante; - La richiedente ha affermato di avere visto l'invitante di persona soltanto 2 volte (il giorno del matrimonio
avvenuto il 18.19.2019 e a giugno 2022), tuttavia la richiedente non
ha presentato alcuna documentazione che attesti quanto affermato;
- Mancanza di documentazione comprovante l'esistenza di un rapporto affettivo dall'inizio della relazione a distanza nel 2016 al
momento del matrimonio;
- Mancanza di altra prova comprovante la
presenza del marito al matrimonio (fotografie)'. La Pubblica
Amministrazione nella comparsa di risposta rappresenta, in particolare, che '…l'Ambasciata ha condotto un'ampia fase istruttoria
e il diniego in parola è stato adottato sulla scorta dei dubbi emersi in
relazione al reale legame affettivo tra la ricorrente e il marito', evidenziando che '…- il certificato di matrimonio è datato 18.09.2019
[…]; - non è possibile risalire con certezza alla data di partenza dal
Ghana del sig. (il coniuge richiedente il Nulla Osta); Parte_1
il Nulla Osta e' stato richiesto dal coniuge residente in Italia in data
08.11.2020 ed ottenuto in data 23.08.2021; il passaporto della
richiedente è stato registrato in data 13.06.2019; il certificato di
nascita della richiedente è stato registrato presso lo stato civile
ghanese in data 16.09.2021, tramite una dichiarazione del padre,
sig. […]; il certificato di nascita del coniuge Persona_2
invitante è stato registrato presso lo stato civile ghanese in data
11.06.2021, tramite una dichiarazione dello zio, […]; la Persona_3
coppia non ha figli in comune;
la differenza di età tra i coniugi è di 19
anni'.
pagina 7 Orbene, il rigetto della domanda è stato sostanzialmente determinato dalla mancanza di prove dalle quali desumere che il ricorrente fosse presente al matrimonio, circostanza che ha indotto l'Amministrazione a dubitare dell'effettiva celebrazione delle nozze,
e di evenienze che avrebbero persuaso l'Ambasciata a ritenere la strumentalità dell'unione coniugale.
Con riferimento alla prima contestazione mossa dall'Amministrazione, ritiene il Tribunale che la celebrazione del matrimonio tra il ricorrente e la richiedente il visto Parte_1
non sia stata adeguatamente dimostrata neppure nel Parte_3
corso del corrente giudizio.
Sebbene l'istante, all'udienza del 5 novembre 2024, abbia fornito chiarimenti in ordine alla duplice celebrazione del matrimonio,
affermando che '…il matrimonio è stato dapprima celebrato in forma
religiosa il 25 agosto 2019 al quale lo stesso non ha partecipato
personalmente e successivamente in forma civile il 18 settembre
2019 al quale hanno preso parte entrambi i coniugi', le sue dichiarazioni risultano prive di sostegno probatorio.
Preme anzi tutto evidenziare come il certificato di matrimonio versato in atti (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente), a prescindere da qualsivoglia contestazione che l'Amministrazione
convenuta possa o meno muovere in punto di sua non autenticità,
difetta della necessaria legalizzazione.
Occorre al riguardo rammentare che l'utilizzabilità in Italia di atti esteri è senz'altro da ammettere, poiché può affermarsi sussistente pagina 8 nel nostro ordinamento, ricavabile da una serie di disposizioni - tra le quali, in primis, l'art. 68 della legge 31 maggio 1995 n. 218 - un principio di fondo di mutuo riconoscimento. Affinché un atto estero possa sostituirsi ad un atto pubblico o ad una scrittura privata autenticata italiana non è sufficiente, tuttavia, che porti il relativo
nomen iuris, ma occorre che sia sostanzialmente tale secondo la nozione intesa nel nostro ordinamento, ovvero corrisponda nelle sue caratteristiche intrinseche ad un atto italiano (c.d. principio di equivalenza) e che sia regolare sul piano formale, ovvero che il soggetto straniero che lo ha sottoscritto rivesta effettivamente la qualità di pubblico ufficiale e che l'atto sia posto in essere da tale soggetto.
La surrogazione dell'atto estero a quello italiano richiede, in particolare dal punto di vista formale, un elemento di raccordo che accerti per l'appunto che il documento straniero provenga effettivamente dal pubblico ufficiale che ne appare l'autore.
L'ordinamento italiano realizza tale raccordo attraverso l'istituto della legalizzazione, ovvero mediante una certificazione della veridicità
della firma del sottoscrittore, della qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito e dell'autenticità del sigillo o timbro apposto sull'atto.
Quest'ultimo istituto è codificato nei commi 2 e 3 dell'art. 33 del d.p.r.
28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi dei quali '…le firme sugli atti e
documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
[ed] agli atti e documenti [in questione], redatti in lingua straniera,
pagina 9 deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale'.
Orbene, nel caso di specie, appare evidente che il certificato di matrimonio non sia debitamente legalizzato, ragione per cui lo stesso non può assumere valore probatorio nel corrente giudizio.
Il ricorrente non è stato neppure in grado di produrre copia del passaporto dal quale poter desumere, quantomeno, la presenza dello stesso in Ghana al tempo della celebrazione del matrimonio,
essendosi limitato al riguardo ad asserire di '…non avere nella
disponibilità il passaporto relativo al suo ingresso in Ghana in quanto
ha già provveduto a rinnovarlo'.
Quanto, infine, alle copie dei titoli di viaggio prodotte in data 14
gennaio 2025, non ci si può esimere dall'osservare come queste ultime siano analogamente prive di valore probatorio, non potendo essere ricondotte ad alcuno degli istituti di cui agli artt. 2699 ss. cod.
civ. e non recando alcun segno grafico che, attribuendo al loro contenuto una parvenza di autenticità e di provenienza, possa renderle qualificabili come indizi.
La mancata dimostrazione del vincolo coniugale rende superfluo l'esame delle ulteriori censure mosse dall'Amministrazione.
Il rigetto della domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare assorbe la domanda risarcitoria.
pagina 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione in favore del CP_1
convenuto delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 840,00 per la fase di trattazione ed euro 851,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Roma, 27 gennaio 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
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