Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 625/2024
ALKA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni
-Presidente -
Dott. Marcello Castiglione Consigliere -
- Consigliere relatore - Dott.ssa Laura Casale
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello avente ad oggetto: Mandato.
Proposta da: Parte 1 (P.IVA 0 P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Tortolì (NU), Via Crespellani, n. 3, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Delitala, n. 4 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Murru (C.F. ), che la rappresenta eC.F. 1 difende giusta procura in calce dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
-Appellante
-
contro
- P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte 1 P.IVA
con sede legale in Roma, Via Quattro Novembre, n. 149, rappresentata e difesa, giusta procura
(Numero 113.397 di generale alle liti conferita in data 28.04.2011 a rogito notaio Persona 1
Repertorio e Numero 11.361 di Raccolta), dall'Avv. Stefano Saporito (C.F. C.F. 2
e dall'Avv. Riccardo Ferrari (C.F. C.F. 3 ) nonché disgiuntamente, in forza di
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito Fanti (C.F. C.F. 4
in Genova, Viale IV Novembre, n. 6/3;
-Appellata
-nonché
contro
-
Controparte_2 P.IVA P.IVA 3 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Carmine Perrotta
(C.F. e dall'Avv. Cesare Dino Bosio (C.F. ) ed C.F. 5 C.F. 6
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Genova, Via Palestro, n. 2/9;
-Appellata
-per la riforma-
della sentenza n. 1490/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 15.05.24 e notificata in data
16.06.25.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 1490/2024 del 15.05.2024 del Tribunale di Genova sotto tutti i profili censurati con l'impugnazione, In via preliminare dichiarare la nullità della prova in quanto assunta nonostante la inammissibilità -ed in ogni caso accertatane la irrilevanza- riguardando una valutazione, peculiarità confermata dal fatto che il teste escusso su richiesta della terza chiamata premette: "dal mio punto di vista" facendo, quindi, seguire un suo personale metodo di raffronto di dati in sua disponibilità e contestati. Nel merito: riformata la sentenza in punto di legittimazione passiva della fornitrice CP_1 accertare, nel contraddittorio di questa e di CP 3 la carenza di prova in ordine ai consumi di energia con conseguente erroneità della fatturazione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, riformare in punto di condanna la sentenza e rigettare tutte le avverse domande;
in via subordinata dichiarare la terza chiamata tenuta a manlevare l'opponente nei limiti e per i motivi tutti esposti in opposizione e ripresi in appello. Si ribadisce che la terza chiamata non ha messo a disposizione il contatore per l'eventuale richiesta
CTU. Con vittoria di spese e competenze.".
Per l'appellata Controparte_1 "Voglia l'Ecc.mo Collegio In via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare l'appello ed ogni avversaria domanda ed eccezione perché inammissibili, improcedibili, inefficaci, inopponibili, infondate e non provate confermando, per l'effetto, la sentenza n° 1490/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 15.05.2024; In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento (ancorchè parziale) dell'appello e/o accertato l'inadempimento del Distributore Locale alle obbligazioni connesse all'attività di misura (e di installazione/manutenzione misuratori) e/o l'erroneità dei consumi rilevati, comunicati, ricostruiti o rettificati dal Distributore Locale (relativamente alla fornitura di energia elettrica erogata, in favore dell'appellante, attraverso il IT001E99589923), per tutti i motivi e le causali dedotte in narrativa, visto il contratto di traporto e la normativa di settore, condannare Parte 1 al pagamento, in favore di Controparte 1 della somma di € 98.389,28 o di quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta in base al consumo (accertato, regolarmente rilevato, legittimamente imputabile al cliente finale, correttamente ricostruito / rettificato...) oltre interessi moratori al
[... tasso di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs 231/02, dalle singole scadenze al saldo effettivo;
Controparte 4 a rettificare i dati di misura (illegittimamente / erroneamente comunicati, rilevati, ricostruiti e/o rettificati) inoltrandoli a tutti i soggetti competenti in base alla normativa di settore (tra cui il Sistema Informativo Integrato e Terna S.p.A.), ai sensi e per gli effetti del Testo
Integrato Settlement - TIS, come rettifica tardiva della curva oraria;
ad emettere fatture di trasporto in rettifica (stornando le precedenti) e/o, comunque, a restituire, in favore di [...] CP 1 la somma di € 3.884,10 (oltre iva, se dovuta) o quella, maggiore o minore, che - dalla terza chiamata - risulterà essere stata fatturata / percepita in eccedenza rispetto a quella, effettivamente, dovuta in base al consumo accertato, rilevato, ricostruito e/o imputabile a Pt 1
[...] (legittimamente / correttamente misurato, rilevato, quantificato, ricostruito e/o rettificato) oltre interessi moratori al tasso di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs 231/02, dalla domanda al saldo effettivo;
a garantire, manlevare, tenere indenne Controparte_1 da qualunque somma, a qualsiasi titolo, quest'ultima venisse condannata a corrispondere all'attrice e/o, comunque, dichiarandola tenuta, ex art. 1218 c.c., a risarcire Controparte 1 mediante corresponsione della medesima somma che, per avventura, quest'ultima, a qualsiasi titolo, verrà condannata a corrispondere all'attrice. In tutti i casi, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da porsi a carico dell'appellante e/o, se del caso, di Controparte_2
Controparte_2 "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, Consigliere Per l'appellata e Sezione designati, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da Parte_1 con atto notificato il 17/6/2024 in quanto inammissibile e/o infondato e/o non provato, confermare l'ex adverso impugnata sentenza ed in ogni caso voglia ritenere quanto a Parte 1 esistente la prova documentale confermata per testi dei reali consumi di energia e della correttezza di comportamento di Controparte_2 nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nel caso concreto, rigettare ogni eventuale pretesa dell'appellante nei confronti della terza chiamata in quanto inammissibili, infondate e non provate, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio instando solo in via subordinata per l'ammissione di CTU su tutta la vicenda. Voglia altresì, quanto ad Controparte_1, ritenere fondate le conclusioni formulate da tale società in prime cure in via principale e nel merito ed infondate le conclusioni subordinate del convenuto opposto relativamente ai rapporti con la terza chiamata non sussistendo i presupposti per la rettifica dei dati di misura, per l'emissione di fatture di trasporto in rettifica e per la condanna alla corresponsione di importi in restituzione;
inammissibile, oltre che infondata, la domanda di manleva formulata dalla convenuta opposta contro la terza chiamata. Rigettare ogni domanda proposta da CP_1 contro la terza chiamata in quanto infondata, inammissibile e/o non provata. Il tutto con vittoria delle spese anche del presente giudizio di appello".
***
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1343/2023, emesso dal Tribunale di Genova in data 2.5.2023, con il quale le era stato ordinato di pagare la somma di euro 98.398,28 alla Controparte 1 sulla base di tre fatture emesse da quest'ultima società (n. 202212640858 di euro 85.616,42, n. 202212740406 di €
4.893,76 e n. 202311029951 di € 7.879,10).
In particolare, l'originaria opponente deduceva:
che essa, in data 25.10.2021, avrebbe sottoscritto con la Controparte 1 un contratto in forza del
-
quale quest'ultima si sarebbe impegnata a reperire nel mercato l'energia elettrica necessaria allo svolgimento dell'attività di ristorante-pizzeria sita in Tortolì (NU) via Monsignor Virgilio n. 38, già munita di contatore pod IT001E99589923 dal 16.01.20;
Controparte_2 un- che Controparte 1 adempiva al mandato ricevuto concludendo con contratto per la fornitura di energia elettrica, e, conseguentemente, dal 01.01.2022,, quest'ultima società inviava, mensilmente, le fatture legate alla fornitura medesima;
- che, dopo l'invio ed il pagamento di varie fatture mensili, calcolate sulla base di consumi stimati, esemplificativamente € 496,14 per il mese di agosto 2022, il successivo 24 settembre 2022, il legale rappresentante di Parte 1 dopo vari contatti telefonici, avrebbe trasmesso alla CP 1 le letture rilevate il 23.09.2022 sul contatore e avrebbe chiesto che le fatture venissero emesse sulla base dei consumi rilevati (effettivi) e non stimati;
- che, nel novembre 2022, la Parte 1 avrebbe ricevuto una nuova fattura con la quale veniva richiesto, in unica soluzione, il pagamento della complessiva somma di euro 85.616,42 e tale importo, secondo CP_1 sarebbe derivato dal ricalcolo (conguaglio) delle precedenti fatture, portanti somme inferiori;
- che tali dati sarebbero stati da ritenere errati e contraddittori in quanto diversi da quelli risultanti dal contatore inviati con la comunicazione dell'utente;
- che, nel periodo 1.1.2022 - 25.09.2022, nei termini previsti per la fatturazione, il venditore non avrebbe ricevuto i dati di misura effettivi;
- che vi sarebbe stata una incongruità dei consumi rilevati dal distributore locale e/o il malfunzionamento del misuratore riguardo al periodo oggetto del conguaglio, perché, nella fattura a conguaglio da euro 85.616,42 sarebbe stato riportato, per il periodo dal 01.01.2022 al 26.09.2022, il dato relativo ai consumi fatturati nella sola fascia oraria F3.
Sulla base di tali premesse in fatto, la Parte 1 rassegnava le seguenti conclusioni: "in via preliminare si insiste per la dichiarazione della nullità della prova in quanto assunta nonostante la inammissibilità, ed in ogni caso irrilevante, riguardando una valutazione, peculiarità confermata dal fatto che il teste escusso su richiesta della terza chiamata premette: "dal mio punto di vista" facendo, quindi, seguire un suo personale metodo di raffronto di dati in sua esclusiva disponibilità.
Nel merito: accertata la carenza di prova in ordine ai reali consumi di energia con conseguente erroneità della fatturazione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare tutte le avverse domande;
in via subordinata dichiarare la terza chiamata tenuta a manlevare l'opponente nei limiti e per i motivi tutti esposti in opposizione. Si rileva che la terza chiamata non ha messo a disposizione il contatore per l'eventuale richiesta CTU.
2.Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando le difese avversarie e rilevando: che, in assenza del dato effettivo, essa, in quanto società venditrice dell'energia elettrica, sarebbe stata legittimata ad emettere bollette, in acconto, sulla base di consumi previsionali (con obbligo di successivo conguaglio); che, al ricevimento del dato effettivo, essa avrebbe provveduto al conguaglio;
che il cliente finale, a mezzo contratto, si sarebbe impegnato a pagare nei confronti dell'Ente somministrante le somme indicate sia dalle bollette in acconto sia dalle bollette "di conguaglio"; che, comunque, essa sarebbe stata estranea al servizio di misura esercitato, in via esclusiva, dal Distributore Locale;
che essa avrebbe fatturato alla Parte 1 consumi inferiori rispetto a quelli rilevati da Controparte_2
e da Controparte_1 e autorizzata dal Previa chiamata in giudizio richiesta da Parte_1 Controparte_2 che svolgeva le seguenti Tribunale di Genova, si costituiva in giudizio critiche alle argomentazioni dell'originaria opponente: il misuratore utilizzato da quest'ultima sarebbe stato, per un periodo, scollegato dal sistema di tele-lettura e ciò avrebbe comportato la mancata rilevazione mensile del dato effettivo con conseguente necessità di fatturazione in stima e di accesso manuale al contatore;
che essa avrebbe effettuato quattro accessi al misuratore, l'ultimo dei quali in data 26.09.2022, quando il misuratore sarebbe stato sostituito;
che i consumi intermedi sarebbero stati calcolati assumendo come dati di partenza i valori effettivi rilevati manualmente.
3.La causa, previo mutamento del rito da ordinario a sommario, veniva istruita documentalmente e a mezzo testi, per poi essere decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova statuiva quanto segue: "RIGETTA l'opposizione proposta dalla Parte 1 contro il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione, che conferma e dichiara provvisoriamente esecutivo.
CONDANNA l'opponente al pagamento in favore di entrambe le controparti delle spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 545,00 euro per esborsi solo in favore di CP 1
[...] e di 14.103,00 euro per compensi in favore sia della stessa che di Controparte_2 oltre accessori di legge.".
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
con riguardo a ogni- l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_1 pretesa avversaria riguardante i consumi di energia elettrica sarebbe stata fondata, perché l'unico soggetto che avrebbe potuto essere destinatario di tali pretese sarebbe stata la società di distribuzione;
- quanto alla “presunta congruenza dei consumi indicati nelle tre fatture CP 1 sulla base delle quali è stato emesso il decreto opposto" (pag. 1 della sentenza impugnata), essa sarebbe stata confermata da quanto dichiarato dal teste Tes_1, il quale avrebbe chiarito: che la lettura dei consumi dell'originaria opponente, dopo la perdita della telegestione del contatore nel 2021, sarebbe stata stimata mediante algoritmi;
che le tre letture successive, effettuate manualmente da operatori fino al settembre del 2022, sarebbero risultate congrue, anche rispetto all'anno precedente, ricostruendo i consumi effettivi consultando i sistemi aziendali;
che la sostituzione del contatore nel 2022 non sarebbe stata dovuta ad un guasto nella rilevazione dei consumi, ma alla perdita della telegestione e alla necessità di aggiornamento tecnologico del macchinario;
- che, in definitiva, le fatture de quibus sarebbero state regolarmente emesse da CP_1 tenuto conto anche del fatto che Parte 1 non avrebbe contestato le tariffe applicate, che sarebbero state peraltro più favorevoli all'odierna appellante rispetto ai valori comunicati da Controparte 2
4.Con atto di citazione in appello notificato in data 17.06.24, la Parte 1 impugnava la predetta decisione, deducendo due motivi. Col primo motivo ("SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA, VIOLAZIONE
DELL'ART. 1372 C.C. ED ERRONEA INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO LEGITTIMATO
ALLA PRETESA"), l'appellante sosteneva che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_1
Invero, secondo la Parte 1 l'originaria opposta avrebbe chiesto e ottenuto dal Tribunale di
Genovail decreto ingiuntivo n. 1343/23 azionando il contratto di somministrazione con essa concluso e, quindi, sarebbe stata legittimata passiva nel presente procedimento di opposizione.
In ogni caso, in tesi di parte appellante, il Giudice di primo grado, nel ritenere controparte sprovvista di legitimatio ad causam, avrebbe dovuto coerentemente rilevare l'assenza della condizione dell'azione e, quindi, revocare il provvedimento monitorio.
In definitiva, la Parte 1 osservava che la contestazione, da parte sua, dei consumi e del loro rilievo a seguito del malfunzionamento del contatore avrebbe implicato che nulla sarebbe stato dovuto ad CP_1 con conseguente esistenza della legittimazione passiva di tale ultima società nel giudizio a mani.
Col secondo motivo ("SULLA RITENUTA CONGRUENZA DEI CONSUMI INDICATI NELLE
TRE FATTURE AXPO, SULLA BASE DELLE QUALI È STATO EMESSO IL DECRETO
OPPOSTO"), l'appellante si doleva dell'erroneità della pronuncia di prime cure, nella parte in cui essa aveva ritenuto la congruenza dei consumi indicati nelle tre fatture CP_1 sulla base delle quali era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Sul punto, la Parte 1 sosteneva:
che, nel caso di specie, il Tribunale di Genova sarebbe incorso in un'omessa considerazione di fatti pacifici in giudizio, nel travisamento delle prove e delle difese, nonché nella violazione degli
[... artt. 115 e 116 c.p.c., poiché il dato del malfunzionamento del contatore installato da
CP_4 presso la pizzeria della Parte 1 pur emergendo dalle difese svolte e dalla documentazione prodotta da CP 1 non sarebbe stato tenuto in alcuna considerazione dal primo
Giudice;
- che la rilevazione dei consumi mediante contatore sarebbe assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione del corretto funzionamento, graverebbe sul somministrante l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante, dovendo invece il cliente dimostrare che l'eccessività dei consumi sia stata dovuta a fattori esterni al suo controllo;
che, nel caso di specie, il contatore sarebbe stato sostituito senza contraddittorio e quindi il ricalcolo sarebbe stato eseguito da Controparte 2 successivamente all'asporto; che la prova testimoniale ex adverso introdotta sarebbe stata inammissibile perché il Tes 1 avrebbe riferito su circostanze che avrebbero dovuto essere accertate mediante una CTU e perché la testimonianza sarebbe stata inficiata da espressioni valutative.
[... 5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.11.24, si costituiva in giudizio
Controparte 4 contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo:
- che il Giudice di primo grado avrebbe correttamente ammesso ed esperito la prova testimoniale dedotta dalle parti, idonea a confermare le emergenze documentali e quindi ammissibile;
che del tutto correttamente il primo Giudice avrebbe valutato le deposizioni sia del teste Pt 1 che del teste
Testimone 2 rispetto agli elementi di fatto da essi riferiti traendone le necessarie conseguenze;
che, in particolare, il Tes_2, con la sua deposizione, avrebbe dimostrato la congruità delle misure rilevate dal contatore e avrebbe chiarito le modalità attraverso cui si era pervenuti alla determinazione dei consumi contestati da controparte;
che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, nel caso di specie risulterebbe documentalmente provato che il contatore, ancorché non teleleggibile, funzionasse regolarmente, come confermerebbero i dati dei prelievi misurati dal contatore installato il 26/9/2022 regolarmente teleletto, prelievi che, avuto riguardo a periodi temporali corrispondenti, sarebbero stati sostanzialmente coincidenti, come confermato dal teste
Tes 2.
6.Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.11.24, si costituiva in giudizio [...]
CP_1 la quale:
- eccepiva in via preliminare l'inammissibilità di qualsiasi affermazione effettuata da controparte in primo grado con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., perché il primo Giudice, con l'ordinanza di mutamento del rito, non aveva concesso termini per il deposito delle memorie integrative;
- contestava nel merito le argomentazioni di Parte 1 osservando, quanto alla propria legittimazione passiva, che il Tribunale di Genova, nella sentenza impugnata, si sarebbe limitato a dichiarare la carenza di titolarità passiva con riferimento alle contestazioni collegate al servizio di misura;
relativamente all'omessa considerazione dei fatti pacifici in giudizio, travisamento delle prove e difese, violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c., che la gestione / manutenzione del misuratore sarebbe stata di esclusiva spettanza del Distributore Locale e, comunque, che l'autolettura inviata dal cliente finale sarebbe stata congruente con la lettura rilevata manualmente tre giorni dopo dalla
Controparte 2 ; che, in mancanza dei dati effettivi, le società di distribuzione dell'energia sarebbero legittimati ad effettuare stime proprie, come accaduto nel caso di specie, in cui CP_1 avrebbe stimato il consumo sulla base del contratto, nel quale l'odierna appellante avrebbe dichiarato un consumo annuo di 5.000 kwh.
7.La Corte, in persona del Consigliere Istruttore, con ordinanza del 13.12.24, rinviava la causa all'udienza del 10.04.25 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
Con ordinanza del 11.04.25, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8.L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
9. Con riguardo al suo primo motivo, afferente all'avvenuta declaratoria di carenza di legittimazione passiva di CP 1 , è agevole in primo luogo osservare che tale pronuncia è stata limitata alla contestazione "riguardante i consumi", che deve essere "rivolta solo alle società di distribuzione di energia" e non è stata sancita in generale con riferimento all'opposizione al decreto ingiuntivo, peraltro richiesto ed ottenuto proprio da CP_1
,Come condivisibilmente rilevato anche dalla difesa di CP 1 infatti, il Giudice di primo grado ha affermato la carenza di titolarità passiva con riferimento alle sole contestazioni collegate al servizio di misura e nessuno (neppure CP 1 ha messo in dubbio che il venditore fosse legittimato passivo a contraddire nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ciò in coerenza, peraltro con i noti principi affermati in materia secondo i quali il mandatario (venditore) non può essere chiamato a rispondere dell'attività esercitata dal terzo (Distributore Locale) e, quindi, dell'attività di misurazione (dei consumi) e installazione / manutenzione dei misuratori.
Da qui l'infondatezza del motivo in esame.
10..Con riferimento al secondo motivo, costituente il nodo principale del merito dell'appello, afferente alla incongruenza dei consumi indicati nelle tre fatture CP_1 sulla base delle quali era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, giova in primo luogo ricordare che tutta la costruzione della difesa di parte opponente/appellante muove da un assunto difensivo non corretto e cioè che il contatore installato da presso la sua sede fosse affetto da "malfunzionamento": Controparte_5 premessa in fatto errata che ovviamente inficia tutte le conseguenze che da essa l'appellante ha tratto.
In effetti quel che è emerso dall'istruttoria documentale ed orale svolta in primo grado è che il misuratore, per un certo periodo, è rimasto scollegato dal sistema di tele-lettura e che tuttavia lo stesso ha continuato a registrare i consumi che poi Controparte_2 ha rilevato manualmente '
con sonda a mezzo dei propri incaricati per tre volte.
[... Diversamente da quanto interpretato da parte appellante, la Pec del 28.3.2023 inviata da CP 4 ad CP 1 non è del resto una “ammissione" poiché essa dà appunto atto che il contatore elettronico in questione, installato presso la stessa, "non risultava inserito nel ns. Sistema di tele-lettura" e che pertanto "il personale tecnico incaricato in data 26/09/2022 si è recato presso la fornitura in oggetto, rimuovendo il sopracitato misuratore e installando il gruppo di misura codice- matricola22E9S5NL1-01001870. Sulla base di tali dati reali abbiamo pertanto provveduto ad operare l'opportuna rettifica della fatturazione precedentemente emessa".
In altre parole, va escluso un malfunzionamento del gruppo di misura posto che la fattispecie attiene piuttosto alla diversa ipotesi di temporanea “indisponibilità dei dati effettivi” che consente al
Distributore Locale, dopo aver rilevato le misure, di rettificare il consumo precedentemente stimato, così come è avvenuto nella specie.
Tale ricostruzione in fatto è stata peraltro confermata dal teste indicato da Controparte 2 nella persona del sig. Testimone 2 che, escusso all'udienza del 15.4.2024 ha riferito: "Sono stato interpellato successivamente all'insorgere della controversia per fornire un parere tecnico dell'azienda da cui dipendo in ordine alle vicende di causa. Ho controllato nei nostri sistemi se le misure rilevate da contatore e presenti sui sistemi fossero congrue e, dal mio punto di vista, ho accertato che fossero congrue. Nel 2022 il misuratore è risultato in stima fino alla data di rimozione, intorno a settembre 2022. Il contatore ha perso la telegestione nel 2021 e il sistema ha iniziato a stimare la quantità con algoritmi presuntivi. Nel frattempo, sono state prese circa tre letture fino a settembre 2022 manuali dagli operatori che sono andate in scarto per eccessiva potenza assorbita, eccedeva la potenza contrattuale di 50 kw, e queste letture sono coerenti con la lettura reale di rimozione del contatore. L'energia consumata da gennaio a settembre 2022 confrontata con quella da gennaio a settembre 2023 è risultata coerente, se non leggermente inferiore. Noi per la stima utilizziamo il consumo futuro quando non si ha uno storico pregresso. I vecchi contatori non misurano direttamente l'energia prelevata ma sono interposti dei riduttori di corrente, per cui si misura la quantità ridotta e si moltiplica per il fattore di riduzione. Il contatore nuovo invia le misure ancora da moltiplicare, e la moltiplicazione viene fatta dopo dal sistema. Preciso però che nulla cambia ai fini della misurazione. Non so chi ha materialmente rimosso il contatore, e non so ovviamente se il cliente è stato avvisato del cambio del contatore. Il motivo del cambio è
l'ammodernamento tecnologico e, non essendo da interrompere l'energia, non so se in questi casi sia obbligatoria la comunicazione”: testimonianza nient'affatto affetta da nullità posto che ha unito
(necessariamente n.d.r.) valutazioni ad accertamenti in fatto invece oggettivi. A ciò si aggiunga che il giorno 26.09.2022, in occasione dell'ultimo sopralluogo, in cui è stato sostituito il contatore, il Distributore Locale ha rilevato la c.d. lettura di rimozione: 488.107,9, che recava un dato del tutto coerente con la "auto-lettura" rilevata dal cliente finale, tre giorni prima, pari a 486,500.
In questa situazione, meritano di essere ricordati i principi affermati da tempo al riguardo dalla
Suprema Corte a mente dei quali è stato ricordato e ribadito (Cass. n. 17401/2024 e Cass. n.
28984/2023, pag. 6) che «“il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione", sicché, "di fronte alla pretesa creditoria" avanzata dal somministrante "è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ" (così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione,
Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01).
Nondimeno, "l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti" a carico dell'utente "sulla base delle indicazioni del contatore", evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che
"la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19
luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019», fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che
«l'eccessività dei consumi è [stata] dovuta a fattori esterni al suo controllo» (Cass., n. 28984 del
2023, cit., stessa pag. 6), che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non “mera” contestazione, dovendo «l'utente ... contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica,
dimostrando quali [presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)» (Cass., 09/01/2020, n. 297, pag. 9).
Orbene, nella specie, nella corrispondenza intercorsa tra le parti nell'autunno 2022 non è mai stata contestata specificamente da parte appellante la correttezza dei consumi rilevati né svolta una richiesta di verifica del contatore che – si ripete – non era peraltro mal funzionante né, ancora,
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prodotta in giudizio documentazione da cui poter desumere una diversa ricostruzione dei consumi, per esempio fornendo dati comparativi con gli anni precedenti, sicchè sussistono numerosi e concordanti elementi presuntivi che depongono tutti a favore della correttezza dei consumi rilevati e del conseguente importo fatturato, peraltro nella più economica fascia "F3", così come posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Solo per completezza, va peraltro osservato che la lamentata mancata partecipazione dell'appellante ai successivi controlli sul contatore, poi rimosso, non assume rilievo in quanto la normativa non prevede, in generale, che le verifiche tecniche devono essere svolte nel contradditorio tra le parti in tali ipotesi.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, assumendo come scaglione di riferimento della lite quello compreso tra euro 52.001,00 e 260.000,00 e applicando i valori medi per tutte le fasi.
Si dà infine atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da Parte 1 e, per l'effetto,
- Conferma integralmente la sentenza n. 1490/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data
15.05.24,
- Condanna l'appellante Parte 1 al pagamento in favore di entrambe le parti appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna, in euro
14.317,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n.
115, l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 16.04.2025.
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni