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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 09/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5229/2022 depositato il 20/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01ND00927 NOTIFICA 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01ND00927 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01ND00927 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01ND00927 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01ND00927 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: ,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, il Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di maggiori imposte dovute per l'anno 2016 nei suoi confronti emesso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale DP II a seguito dei maggiori redditi accertati come conseguiti in quel medesimo anno dalla s. a s. Società_1 di Nominativo_1, di cui era socio accomandante.
Il ricorrente contestava le valutazioni espresse dalla A.F. con riferimento a detta società e chiedeva annullarsi l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia convenuta eccependo l'infondatezza delle avverse doglianze in quanto sfornite di adeguato riscontro e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa così radicata – cui era stata nel frattempo riunita per connessione quella instaurata dalla socia accomandataria Nominativo_1 – era dichiarata interrotta all'udienza del 27-9-2023 a seguito dell'intervenuto decesso del ricorrente.
Indi, riattivata su istanza dell'Ufficio, la causa era riservata per la decisione all'udienza del 10-12-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, all'esito dell'odierna pubblica trattazione, come non possa che dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 45 del D.L.vo n, 546/92 per inattività della parte interessata alla relativa prosecuzione, non richiesta nel termine di sei mesi dalla pronuncia di interruzione del 27-9-2023.
La natura della decisione integra motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per inattività della parte. Spese compensate
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5229/2022 depositato il 20/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01ND00927 NOTIFICA 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01ND00927 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01ND00927 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01ND00927 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01ND00927 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: ,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, il Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di maggiori imposte dovute per l'anno 2016 nei suoi confronti emesso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale DP II a seguito dei maggiori redditi accertati come conseguiti in quel medesimo anno dalla s. a s. Società_1 di Nominativo_1, di cui era socio accomandante.
Il ricorrente contestava le valutazioni espresse dalla A.F. con riferimento a detta società e chiedeva annullarsi l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia convenuta eccependo l'infondatezza delle avverse doglianze in quanto sfornite di adeguato riscontro e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa così radicata – cui era stata nel frattempo riunita per connessione quella instaurata dalla socia accomandataria Nominativo_1 – era dichiarata interrotta all'udienza del 27-9-2023 a seguito dell'intervenuto decesso del ricorrente.
Indi, riattivata su istanza dell'Ufficio, la causa era riservata per la decisione all'udienza del 10-12-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, all'esito dell'odierna pubblica trattazione, come non possa che dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 45 del D.L.vo n, 546/92 per inattività della parte interessata alla relativa prosecuzione, non richiesta nel termine di sei mesi dalla pronuncia di interruzione del 27-9-2023.
La natura della decisione integra motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per inattività della parte. Spese compensate