Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 09/01/2026, n. 104
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Improcedibile
    Inattività della parte interessata alla prosecuzione

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 45 del D.L.vo n. 546/92 per inattività della parte interessata alla relativa prosecuzione, non richiesta nel termine di sei mesi dalla pronuncia di interruzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 09/01/2026, n. 104
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 104
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo