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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1827/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Francesco Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 1827/2024 promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Pascali (C.F.: C.F._2
opponente
CONTRO
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano opposta
E CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di : Parte_1
“si chiede che venga:
- preliminarmente disposta ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, sanzioni e pene accessorie nr. 03320230006451935000;
-accertata e dichiarata l'illegittimità, arbitrarietà, vessatorietà ed inammissibilità dell'operato dei convenuti e della procedura di cui è causa con conseguente annullamento di tutti gli atti presupposti o comunque collegati;
-accertare e dichiarare la irregolarità e l'inefficacia dei titoli presupposti dalla cartella di pagamento vantata da controparte, oppure l'intervenuta prescrizione ed in ogni caso la nullità ed inammissibilità della pretesa impositiva;
-si richiede ordinarsi l'acquisizione delle contravvenzioni stradali notificate alla ricorrente in originale con specifica data di consegna, in quanto la notifica è oltre il termine fissato dalla data di consegna alla data di notifica della stessa;
-si richiede altresì ordinarsi l'acquisizione dell'originale della cartella esattoriale come notificate all'attrice;
-condannare , – prov. di Controparte_3 Controparte_4
Como al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dall'attrice anche per violazione della privacy, nonché tutti i danni alla vita di relazione ed alla salute causati da ansia, turbamenti, stress la cui alla cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento dell'On.le Giudicante, anche in via equitativa;
-condannare la resistente Controparte_5 CP_4
– prov. di Como al pagamento delle spese e competenze di causa oltre
[...]
accessori come per legge;
-condannare le controparti tutte, o tra loro chi di ragione, in caso di resistenza in
Giudizio con dolo o colpa grave al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
Nell'interesse dell' e della Controparte_1 CP_2
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la sollevata opposizione in quanto destituita di ogni fondamento, con vittoria di spese e competenze”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' e la al fine di Controparte_6 Controparte_2
proporre opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617, comma 1, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 03320230006451935000.
Detta cartella di pagamento ha ad oggetto l'importo complessivo di € 27.761,88, di cui € 27.756 per “infrazioni codice della strada anni 2018 e 2019” e € 5,88 per “diritti di notifica spettanti a ”. Controparte_1
2. L'opposizione è stata proposta in forza dei seguenti motivi:
• omessa notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni del codice della strada;
• intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
• omessa indicazione nella cartella di pagamento del numero dei verbali di accertamento, nonché della data e del luogo della rilevazione delle infrazioni al
Codice della Strada e dei criteri di calcolo degli interessi;
• omessa allegazione dei ruoli esattoriali alla cartella di pagamento;
• omessa notificazione della cartella di pagamento.
3. In data 24.5.2025 si sono tempestivamente costituite in giudizio le convenute e , le quali hanno domandato Controparte_6 Controparte_2 il rigetto dell'opposizione in forza dei seguenti motivi:
• i verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada risultano essere stati notificati all'opponente. In particolare:
➢ il verbale di accertamento n. 128258035 - concernente la violazione dell'art. 80, comma 14, del Codice della Strada – è stato notificato direttamente al momento della violazione al trasgressore ed all'obbligato in solido in data
8.1.2019;
➢ il verbale di accertamento n. 128258133 concernente la violazione dell'art. 180, commi 1 e 7, del Codice della Strada – è stato notificato direttamente al momento della violazione al trasgressore ed all'obbligato in solido in data
8.1.2019;
➢ il verbale di accertamento n. 128258231 concernente la violazione dell'art. 116, commi 15 e 16, del Codice della Strada – è stato notificato direttamente al momento della violazione al trasgressore ed all'obbligato in solido in data
8.1.2019;
• non si sarebbe perfezionata la prescrizione in quanto l'iscrizione a ruolo è stata effettuata entro il termine di cinque anni (segnatamente, l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 2.3.2023 mentre i verbali di accertamento sono stati elevati l'8.1.2019);
• non vi è alcun difetto di motivazione della cartella in relazione agli interessi applicati sia perché si tratta di accessori solo eventuali (essendo dovuti soltanto una volta che siano trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento) sia perché il tasso di interesse è determinato normativamente ed è quindi conoscibile dal debitore;
• non vi era alcun onere di allegare alla cartella di pagamento gli atti da essa richiamati, trattandosi di atti già conosciuti dal debitore in quanto ritualmente notificati;
• risulta infine che anche la cartella di pagamento sia stata ritualmente notificata in data 1.2.2024.
3. Con ordinanza riservata del 16.8.2024 è stata accolta l'istanza cautelare avente ad oggetto la sospensione dell'efficacia della cartella di pagamento in ragione della sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora relativamente al motivo di opposizione concernente l'intervenuta prescrizione del credito.
4. Nessuna parte ha depositato le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c.
5. All'udienza del 10.10.2024 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
6. Nella comparsa conclusionale l'opponente ha insistito nelle difese precedentemente svolte ed ha altresì insistito per la condanna al risarcimento del danno derivante dall'illegittimità degli atti di riscossione posti in essere.
Le opposte si sono a loro volta riportate a quanto già dedotto nella comparsa di costituzione e risposta ed hanno precisato – con riferimento all'eccezione di prescrizione – che la stessa non si sarebbe verificata in quanto, anche qualora non si intendesse attribuire rilevanza all'iscrizione a ruolo, opererebbe in ogni caso la sospensione dei termini derivante dal combinato disposto degli artt. 68, commi 1 e 2, del d.l. 18/2020 e 12 del d.lgs. n. 159/2015.
La memoria di replica è stata depositata dal solo opponente, il quale ha eccepito che la causa di sospensione della prescrizione è stata dedotta tardivamente e che in ogni caso detta causa di sospensione opererebbe unicamente con riguardo ai termini di prescrizione che avevano scadenza nel 2020.
7. All'udienza del 30.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c.
***
8. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
8.1. Risulta anzitutto infondato il motivo di opposizione concernente l'asserita omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, nonché l'omessa notifica della cartella di pagamento.
Per quanto concerne la notifica dei verbali di accertamento, dal “dettaglio degli addebiti” contenuto nella cartella di pagamento emerge infatti che la stessa riguardava gli importi dovuti per le seguenti causali: • contrav. codice strada l. 6891/1981 ID 12742780 NUM 000128258035-2019108 emessa il 08/01/2019 notificata il 08/01/2019 (per complessivi € 608,40 di cui €
338 per sanzione e € 270,40 per maggiorazioni);
• contrav. codice strada l. 6891/1981 ID 12742780 NUM 000128258133-2019108 emessa il 08/01/2019 notificata il 08/01/2019 (per complessivi € 147,60 di cui €
82,00 per sanzione e € 65,60 per maggiorazioni)
• contrav. codice strada l. 6891/1981 ID 12742780 NUM 0001282580231-
2019108 emessa il 08/01/2019 notificata il 08/01/2019 (per complessivi € 27.000 di cui € 15.000 per sanzione e € 12.000 per maggiorazioni).
Orbene, i verbali di accertamento nn. 000128258035, 000128258133 e
0001282580231 sono stati notificati in data 8.1.2019, come si evince dalla sottoscrizione dell'opponente in calce agli stessi (cfr. verbali di accertamento prodotti dalle convenute nella comparsa di costituzione e risposta).
Per quanto concerne, invece, la notifica della cartella di pagamento è sufficiente rilevare che la cartella è stata allegata all'atto di citazione dallo stesso opponente, di talché non può revocarsi in dubbio che la stessa gli sia stata ritualmente notificata.
8.2. Risulta inoltre infondato il motivo di opposizione concernente l'omessa indicazione nella cartella di pagamento del numero dei verbali di accertamento, nonché della data e del luogo della rilevazione dell'infrazione al Codice della Strada
e dei criteri di calcolo degli interessi.
A tal riguardo deve infatti osservarsi che:
- il numero dei verbali di accertamento risulta in realtà riportato nel “dettaglio degli addebiti” contenuto nella cartella di pagamento;
- l'omessa indicazione della data e del luogo in cui sono state rilevate le infrazioni non assume alcun rilievo, sia perché nessuna norma impone che tali indicazioni debbano essere inserite nella cartella di pagamento, sia perché in ogni caso l'indicazione del numero dei verbali di accertamento (ritualmente notificati) ha consentito al debitore di comprendere a quali infrazioni si faceva riferimento;
- quanto all'asserita indeterminatezza dei criteri di calcolo degli interessi, è sufficiente rilevare che la debenza degli stessi è solo eventuale e conseguentemente non poteva essere predeterminata nella cartella di pagamento.
8.3. Risulta altresì infondato il motivo di opposizione concernente l'omessa allegazione alla cartella degli estratti di ruolo, considerato che – secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Giudice – “con riferimento all'onere di allegazione di cui all'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 212/2000, richiesto allorché se nella motivazione di un atto è fatto riferimento ad altro, quest'ultimo deve essere allegato a quello che lo richiama
- esso non sussiste allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto” (cfr. Cass. Civ. 3417/2017).
Conseguentemente, essendo stati notificati i verbali di accertamento sottesi all'emissione della cartella di pagamento, l'omessa allegazione degli stessi risulta del tutto priva di rilevanza non avendo determinato alcuna lesione del diritto di difesa.
8.4. Per quanto concerne il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 209 del Codice della Strada “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n.
689”, il quale a sua volta prevede che “diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Orbene, considerato che i verbali di accertamento sono stati notificati in data
8.1.2019, il termine quinquennale di prescrizione – in assenza di atti aventi efficacia sospensiva o interruttiva della prescrizione – scadeva in data 8.1.2024.
Come già rilevato nell'ordinanza del 16.8.2024, non può attribuirsi alcuna efficacia interruttiva della prescrizione all'avvenuta iscrizione a ruolo avvenuta entro il quinquennio: tale atto, infatti, non essendo stato notificato al debitore, non integra alcuna delle cause di interruzione previste dagli artt. 2943 e 2944 c.c. (cfr. Cass. Civ.
11605/2021).
Assume invece rilievo la causa di sospensione prevista dall'art. 67 del d.l. 18/2020, rubricato “sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”.
In particolare, il primo comma della disposizione in esame prevede, ai fini che qui interessano, che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, mentre il comma quarto prevede che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del d.lgs. 159/2015 prevede al comma 1 che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione” ed al comma 3 che “l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Con riferimento alla normativa citata, la Corte di Cassazione ha di recente affermato che la stessa va interpretata “nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art.
67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (Cass. Civ. 960/2025).
Non risulta pertanto condivisibile la tesi prospettata dall'opponente, secondo cui la causa di sospensione opererebbe unicamente con riferimento ai soli termini in scadenza nel 2020. Orbene, per effetto dell'operatività di tale causa di sospensione, nel caso di specie il termine di prescrizione – che in assenza di cause di sospensione sarebbe scaduto l'8.1.2024 – sarebbe maturato il 2.4.2024 (ossia 85 giorni dopo).
Conseguentemente, atteso che la cartella di pagamento è stata notificata in data antecedente (il 1.2.2024), deve escludersi che si sia perfezionato il termine di prescrizione quinquennale.
Non rileva, inoltre, la circostanza che la sussistenza della causa di sospensione sia stata dedotta dalle parti opposte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, dato che – come peraltro rilevato dalla pronuncia di legittimità già citata – l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione non configura un'eccezione in senso stretto ed è pertanto rilevabile anche d'ufficio, qualora i fatti ad essa sottesi risultino già acquisiti nel precedente corso del processo (come è avvenuto nel caso di specie).
8.5. Dal rigetto dei motivi sin qui esaminati consegue altresì il rigetto della domanda di risarcimento dei danni derivante dall'illegittimità degli atti di riscossione posti in essere, essendo invece stata accertata la piena legittimità di tali atti.
9. La novità della questione concernente la sospensione della prescrizione ai sensi del d.l. 18/2020, nonché la sussistenza di orientamenti di merito non univoci, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 4.3.2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_6
e , così provvede:
[...] Controparte_2
1. Rigetta l'opposizione.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Monza, il 31 marzo 2025.
Il Giudice
Francesco Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Francesco Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 1827/2024 promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Pascali (C.F.: C.F._2
opponente
CONTRO
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano opposta
E CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di : Parte_1
“si chiede che venga:
- preliminarmente disposta ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, sanzioni e pene accessorie nr. 03320230006451935000;
-accertata e dichiarata l'illegittimità, arbitrarietà, vessatorietà ed inammissibilità dell'operato dei convenuti e della procedura di cui è causa con conseguente annullamento di tutti gli atti presupposti o comunque collegati;
-accertare e dichiarare la irregolarità e l'inefficacia dei titoli presupposti dalla cartella di pagamento vantata da controparte, oppure l'intervenuta prescrizione ed in ogni caso la nullità ed inammissibilità della pretesa impositiva;
-si richiede ordinarsi l'acquisizione delle contravvenzioni stradali notificate alla ricorrente in originale con specifica data di consegna, in quanto la notifica è oltre il termine fissato dalla data di consegna alla data di notifica della stessa;
-si richiede altresì ordinarsi l'acquisizione dell'originale della cartella esattoriale come notificate all'attrice;
-condannare , – prov. di Controparte_3 Controparte_4
Como al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dall'attrice anche per violazione della privacy, nonché tutti i danni alla vita di relazione ed alla salute causati da ansia, turbamenti, stress la cui alla cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento dell'On.le Giudicante, anche in via equitativa;
-condannare la resistente Controparte_5 CP_4
– prov. di Como al pagamento delle spese e competenze di causa oltre
[...]
accessori come per legge;
-condannare le controparti tutte, o tra loro chi di ragione, in caso di resistenza in
Giudizio con dolo o colpa grave al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
Nell'interesse dell' e della Controparte_1 CP_2
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la sollevata opposizione in quanto destituita di ogni fondamento, con vittoria di spese e competenze”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' e la al fine di Controparte_6 Controparte_2
proporre opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617, comma 1, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 03320230006451935000.
Detta cartella di pagamento ha ad oggetto l'importo complessivo di € 27.761,88, di cui € 27.756 per “infrazioni codice della strada anni 2018 e 2019” e € 5,88 per “diritti di notifica spettanti a ”. Controparte_1
2. L'opposizione è stata proposta in forza dei seguenti motivi:
• omessa notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni del codice della strada;
• intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
• omessa indicazione nella cartella di pagamento del numero dei verbali di accertamento, nonché della data e del luogo della rilevazione delle infrazioni al
Codice della Strada e dei criteri di calcolo degli interessi;
• omessa allegazione dei ruoli esattoriali alla cartella di pagamento;
• omessa notificazione della cartella di pagamento.
3. In data 24.5.2025 si sono tempestivamente costituite in giudizio le convenute e , le quali hanno domandato Controparte_6 Controparte_2 il rigetto dell'opposizione in forza dei seguenti motivi:
• i verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada risultano essere stati notificati all'opponente. In particolare:
➢ il verbale di accertamento n. 128258035 - concernente la violazione dell'art. 80, comma 14, del Codice della Strada – è stato notificato direttamente al momento della violazione al trasgressore ed all'obbligato in solido in data
8.1.2019;
➢ il verbale di accertamento n. 128258133 concernente la violazione dell'art. 180, commi 1 e 7, del Codice della Strada – è stato notificato direttamente al momento della violazione al trasgressore ed all'obbligato in solido in data
8.1.2019;
➢ il verbale di accertamento n. 128258231 concernente la violazione dell'art. 116, commi 15 e 16, del Codice della Strada – è stato notificato direttamente al momento della violazione al trasgressore ed all'obbligato in solido in data
8.1.2019;
• non si sarebbe perfezionata la prescrizione in quanto l'iscrizione a ruolo è stata effettuata entro il termine di cinque anni (segnatamente, l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 2.3.2023 mentre i verbali di accertamento sono stati elevati l'8.1.2019);
• non vi è alcun difetto di motivazione della cartella in relazione agli interessi applicati sia perché si tratta di accessori solo eventuali (essendo dovuti soltanto una volta che siano trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento) sia perché il tasso di interesse è determinato normativamente ed è quindi conoscibile dal debitore;
• non vi era alcun onere di allegare alla cartella di pagamento gli atti da essa richiamati, trattandosi di atti già conosciuti dal debitore in quanto ritualmente notificati;
• risulta infine che anche la cartella di pagamento sia stata ritualmente notificata in data 1.2.2024.
3. Con ordinanza riservata del 16.8.2024 è stata accolta l'istanza cautelare avente ad oggetto la sospensione dell'efficacia della cartella di pagamento in ragione della sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora relativamente al motivo di opposizione concernente l'intervenuta prescrizione del credito.
4. Nessuna parte ha depositato le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c.
5. All'udienza del 10.10.2024 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
6. Nella comparsa conclusionale l'opponente ha insistito nelle difese precedentemente svolte ed ha altresì insistito per la condanna al risarcimento del danno derivante dall'illegittimità degli atti di riscossione posti in essere.
Le opposte si sono a loro volta riportate a quanto già dedotto nella comparsa di costituzione e risposta ed hanno precisato – con riferimento all'eccezione di prescrizione – che la stessa non si sarebbe verificata in quanto, anche qualora non si intendesse attribuire rilevanza all'iscrizione a ruolo, opererebbe in ogni caso la sospensione dei termini derivante dal combinato disposto degli artt. 68, commi 1 e 2, del d.l. 18/2020 e 12 del d.lgs. n. 159/2015.
La memoria di replica è stata depositata dal solo opponente, il quale ha eccepito che la causa di sospensione della prescrizione è stata dedotta tardivamente e che in ogni caso detta causa di sospensione opererebbe unicamente con riguardo ai termini di prescrizione che avevano scadenza nel 2020.
7. All'udienza del 30.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c.
***
8. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
8.1. Risulta anzitutto infondato il motivo di opposizione concernente l'asserita omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, nonché l'omessa notifica della cartella di pagamento.
Per quanto concerne la notifica dei verbali di accertamento, dal “dettaglio degli addebiti” contenuto nella cartella di pagamento emerge infatti che la stessa riguardava gli importi dovuti per le seguenti causali: • contrav. codice strada l. 6891/1981 ID 12742780 NUM 000128258035-2019108 emessa il 08/01/2019 notificata il 08/01/2019 (per complessivi € 608,40 di cui €
338 per sanzione e € 270,40 per maggiorazioni);
• contrav. codice strada l. 6891/1981 ID 12742780 NUM 000128258133-2019108 emessa il 08/01/2019 notificata il 08/01/2019 (per complessivi € 147,60 di cui €
82,00 per sanzione e € 65,60 per maggiorazioni)
• contrav. codice strada l. 6891/1981 ID 12742780 NUM 0001282580231-
2019108 emessa il 08/01/2019 notificata il 08/01/2019 (per complessivi € 27.000 di cui € 15.000 per sanzione e € 12.000 per maggiorazioni).
Orbene, i verbali di accertamento nn. 000128258035, 000128258133 e
0001282580231 sono stati notificati in data 8.1.2019, come si evince dalla sottoscrizione dell'opponente in calce agli stessi (cfr. verbali di accertamento prodotti dalle convenute nella comparsa di costituzione e risposta).
Per quanto concerne, invece, la notifica della cartella di pagamento è sufficiente rilevare che la cartella è stata allegata all'atto di citazione dallo stesso opponente, di talché non può revocarsi in dubbio che la stessa gli sia stata ritualmente notificata.
8.2. Risulta inoltre infondato il motivo di opposizione concernente l'omessa indicazione nella cartella di pagamento del numero dei verbali di accertamento, nonché della data e del luogo della rilevazione dell'infrazione al Codice della Strada
e dei criteri di calcolo degli interessi.
A tal riguardo deve infatti osservarsi che:
- il numero dei verbali di accertamento risulta in realtà riportato nel “dettaglio degli addebiti” contenuto nella cartella di pagamento;
- l'omessa indicazione della data e del luogo in cui sono state rilevate le infrazioni non assume alcun rilievo, sia perché nessuna norma impone che tali indicazioni debbano essere inserite nella cartella di pagamento, sia perché in ogni caso l'indicazione del numero dei verbali di accertamento (ritualmente notificati) ha consentito al debitore di comprendere a quali infrazioni si faceva riferimento;
- quanto all'asserita indeterminatezza dei criteri di calcolo degli interessi, è sufficiente rilevare che la debenza degli stessi è solo eventuale e conseguentemente non poteva essere predeterminata nella cartella di pagamento.
8.3. Risulta altresì infondato il motivo di opposizione concernente l'omessa allegazione alla cartella degli estratti di ruolo, considerato che – secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Giudice – “con riferimento all'onere di allegazione di cui all'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 212/2000, richiesto allorché se nella motivazione di un atto è fatto riferimento ad altro, quest'ultimo deve essere allegato a quello che lo richiama
- esso non sussiste allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto” (cfr. Cass. Civ. 3417/2017).
Conseguentemente, essendo stati notificati i verbali di accertamento sottesi all'emissione della cartella di pagamento, l'omessa allegazione degli stessi risulta del tutto priva di rilevanza non avendo determinato alcuna lesione del diritto di difesa.
8.4. Per quanto concerne il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 209 del Codice della Strada “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n.
689”, il quale a sua volta prevede che “diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Orbene, considerato che i verbali di accertamento sono stati notificati in data
8.1.2019, il termine quinquennale di prescrizione – in assenza di atti aventi efficacia sospensiva o interruttiva della prescrizione – scadeva in data 8.1.2024.
Come già rilevato nell'ordinanza del 16.8.2024, non può attribuirsi alcuna efficacia interruttiva della prescrizione all'avvenuta iscrizione a ruolo avvenuta entro il quinquennio: tale atto, infatti, non essendo stato notificato al debitore, non integra alcuna delle cause di interruzione previste dagli artt. 2943 e 2944 c.c. (cfr. Cass. Civ.
11605/2021).
Assume invece rilievo la causa di sospensione prevista dall'art. 67 del d.l. 18/2020, rubricato “sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”.
In particolare, il primo comma della disposizione in esame prevede, ai fini che qui interessano, che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, mentre il comma quarto prevede che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del d.lgs. 159/2015 prevede al comma 1 che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione” ed al comma 3 che “l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Con riferimento alla normativa citata, la Corte di Cassazione ha di recente affermato che la stessa va interpretata “nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art.
67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (Cass. Civ. 960/2025).
Non risulta pertanto condivisibile la tesi prospettata dall'opponente, secondo cui la causa di sospensione opererebbe unicamente con riferimento ai soli termini in scadenza nel 2020. Orbene, per effetto dell'operatività di tale causa di sospensione, nel caso di specie il termine di prescrizione – che in assenza di cause di sospensione sarebbe scaduto l'8.1.2024 – sarebbe maturato il 2.4.2024 (ossia 85 giorni dopo).
Conseguentemente, atteso che la cartella di pagamento è stata notificata in data antecedente (il 1.2.2024), deve escludersi che si sia perfezionato il termine di prescrizione quinquennale.
Non rileva, inoltre, la circostanza che la sussistenza della causa di sospensione sia stata dedotta dalle parti opposte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, dato che – come peraltro rilevato dalla pronuncia di legittimità già citata – l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione non configura un'eccezione in senso stretto ed è pertanto rilevabile anche d'ufficio, qualora i fatti ad essa sottesi risultino già acquisiti nel precedente corso del processo (come è avvenuto nel caso di specie).
8.5. Dal rigetto dei motivi sin qui esaminati consegue altresì il rigetto della domanda di risarcimento dei danni derivante dall'illegittimità degli atti di riscossione posti in essere, essendo invece stata accertata la piena legittimità di tali atti.
9. La novità della questione concernente la sospensione della prescrizione ai sensi del d.l. 18/2020, nonché la sussistenza di orientamenti di merito non univoci, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 4.3.2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_6
e , così provvede:
[...] Controparte_2
1. Rigetta l'opposizione.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Monza, il 31 marzo 2025.
Il Giudice
Francesco Ambrosio