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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.2605/24 di R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Ruscigno, come da mandato in calce all'atto di citazione)
OPPONENTE
e
Controparte_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Miccolis, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTO
* * * * * * *
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei loro atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dalla domanda avanzata in via monitoria da per il pagamento Controparte_1
di euro 50.000,00 oltre accessori che assume dovuto da in forza dello scritto ricognitivo Parte_1
1 del 23.9.17 e dall'opposizione alla relativa ingiunzione (la n.221/24 del 29.2.2024) proposta dall'intimata, la quale contesta l'esistenza del credito e chiede la revoca del decreto eccependo 1) la nullità della scrittura privata per illiceità della causa (art.1343 c.c.) o la sua inefficacia in quanto la stessa sovvertiva gli accordi separatizi omologati nel 2013 dettando un nuovo assetto pregiudizievole all'interesse della figlia minore, e comunque concordava nuove condizioni senza l'indispensabile vaglio dell'organo giudiziario;
II)
l'infondatezza della pretesa restitutoria, in quanto le somme spese anche a vantaggio della nel Pt_1
periodo matrimoniale erano prestazioni solidaristiche rese dal coniuge in adempimento dell'obbligo contributivo posto dagli artt.143 -316/1 bis c.c. e quindi irripetibili (art.2034 c.c.); III) in via gradata,
l'estinzione del credito perché ampiamente compensato dal controcredito maturato dall'avv. Pt_1
quale compenso per prestazioni professionali svolte in favore del , asceso a euro 144.000,00 come CP_1
da notula presentata con l'atto di diffida del 8.11.18.
Il contesta l'avversa rappresentazione;
osserva che: le elargizioni di denaro configurano prestiti CP_1
personali concessi alla beneficiaria con la promessa di restituire il montante;
le attribuzioni patrimoniali concluse ai margini della separazione sono valide ed efficaci senza la necessità del vaglio giudiziale;
il deducente non è debitore dell'avv. non avendole mai conferito incarichi professionali. Pt_1
* * * * * * *
I) La questione di nullità è mal posta.
Il thema decidendum verte su un presunto rapporto di debito/credito tra le parti che esula dal regime proprio della separazione omologata e, quindi, non incide sulla modifica delle condizioni voluta dai coniugi a distanza di quattro anni.
La clausola sub n.8, benché inserita nell'accordo modificativo del 2017, ha una sua autonomia funzionale che la rende estranea alle criticità segnalate da parte opponente.
II) Le risultanze di causa depongono per l'insussistenza del credito attoreo.
2 La pretesa ingiunta dal si fonda sulla clausola negoziale che così recita: “La sig.ra CP_1 Pt_1
riconosce che il sig. durante la vita matrimoniale ha speso per le sue esigenze sia familiari che CP_1
personali della suddetta (per esempio vestiario, arredi studio, svago, vacanze ecc…) un importo pari a Euro
50.000,00 che dovrà restituire al suddetto”.
Si è in presenza di una dichiarazione unilaterale con la quale la ha riconosciuto l'onere economico Pt_1
sostenuto dal marito per sovvenire alle esigenze di vita dell'altro coniuge e dei bisogni comuni e si è
impegnata al rimborso del quantum.
Vi è però che la ricognizione del debito (al pari della promessa di pagamento) non costituisce una autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi
la cui funzione è quella di dispensare il beneficiario della ricognizione dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (Cass. 24/23285; Cass. 20/2431).
Sul piano sostanziale non può prescindersi dall'esistenza o validità del rapporto obbligatorio sicchè viene meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento
(Cass. 24/932; Cass. 22/2091).
Nella specie, la ha assolto il suo onere probatorio. Pt_1
L'opponente ha ragione di sostenere che quanto speso per le esigenze sue personali e del nucleo rientra nell'apporto fornito dal marito al menage familiare e costituisce dunque adempimento di una obbligazione naturale (art.2034 c.c.).
Le contribuzioni di un coniuge o di un convivente more uxorio all'altro vanno intese, invero, come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo che non può non implicare forme di mutua collaborazione e di assistenza morale e materiale. Rileva, al riguardo, la cogenza giuridica di cui all'art.143 c.c. e, più in generale, il dovere di natura morale e sociale di
3 sovvenire alle esigenze di vita del partner ed ai bisogni comuni (in tema di unioni di fatto, Cass. 14/1277;
Cass.16/1266; Cass. 23/16864).
La giustificazione causale e l'entità dei versamenti o attribuzioni patrimoniali effettuati dal in CP_1
costanza del vincolo matrimoniale rivela come gli stessi siano espressione della solidarietà tra coniugi e,
quindi, debbano ricondursi ai doveri assistenziali connessi alla vita di coppia, tenuto conto che l'importo complessivo versato dal solvens, spalmato nell'arco di un decennio di vita in comune, risulta proporzionato alle sue capacità economiche (sul punto gli elementi di valutazione offerti dall'opponente non hanno trovato tema di smentita).
In sostanza, non può sostenersi che le dazioni o i pagamenti eseguiti dal sottendano un accordo CP_1
oneroso con la ciò che il marito ha speso per i bisogni dell'altro coniuge e della famiglia è Pt_1
un'obbligazione spontanea dettata dall'intento di reciproca assistenza, e non preordinata alla restituzione del tantundem.
Logico corollario è che nel contenzioso post coniugale i coniugi separati non possono rimettere in discussione tutte le voci di spesa di cui ciascuno si è fatto carico nel periodo di convivenza matrimoniale,
rientrando tali spese tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà familiare in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art.143 c.c. (Cass.19/26777).
Gli oneri sostenuti dal , data la loro valenza strumentale, sono inquadrabili nell'alveo delle CP_1
obbligazioni naturali, perciò stesso irripetibili (art.2034 c.c.).
* * * * * * *
All'accoglimento dell'opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate, come da dispositivo, secondo criteri e parametri aggiornati al d.m. n.147/22.
4
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.221/24 del 29.2.2024;
- condanna il a rifondere alla controparte le spese e competenze di lite, che liquida in euro CP_1
4.702,00 (di cui euro 286,00 per esborsi) oltre rsg, iva e cap.
Taranto, 23.12.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.2605/24 di R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Ruscigno, come da mandato in calce all'atto di citazione)
OPPONENTE
e
Controparte_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Miccolis, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTO
* * * * * * *
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei loro atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dalla domanda avanzata in via monitoria da per il pagamento Controparte_1
di euro 50.000,00 oltre accessori che assume dovuto da in forza dello scritto ricognitivo Parte_1
1 del 23.9.17 e dall'opposizione alla relativa ingiunzione (la n.221/24 del 29.2.2024) proposta dall'intimata, la quale contesta l'esistenza del credito e chiede la revoca del decreto eccependo 1) la nullità della scrittura privata per illiceità della causa (art.1343 c.c.) o la sua inefficacia in quanto la stessa sovvertiva gli accordi separatizi omologati nel 2013 dettando un nuovo assetto pregiudizievole all'interesse della figlia minore, e comunque concordava nuove condizioni senza l'indispensabile vaglio dell'organo giudiziario;
II)
l'infondatezza della pretesa restitutoria, in quanto le somme spese anche a vantaggio della nel Pt_1
periodo matrimoniale erano prestazioni solidaristiche rese dal coniuge in adempimento dell'obbligo contributivo posto dagli artt.143 -316/1 bis c.c. e quindi irripetibili (art.2034 c.c.); III) in via gradata,
l'estinzione del credito perché ampiamente compensato dal controcredito maturato dall'avv. Pt_1
quale compenso per prestazioni professionali svolte in favore del , asceso a euro 144.000,00 come CP_1
da notula presentata con l'atto di diffida del 8.11.18.
Il contesta l'avversa rappresentazione;
osserva che: le elargizioni di denaro configurano prestiti CP_1
personali concessi alla beneficiaria con la promessa di restituire il montante;
le attribuzioni patrimoniali concluse ai margini della separazione sono valide ed efficaci senza la necessità del vaglio giudiziale;
il deducente non è debitore dell'avv. non avendole mai conferito incarichi professionali. Pt_1
* * * * * * *
I) La questione di nullità è mal posta.
Il thema decidendum verte su un presunto rapporto di debito/credito tra le parti che esula dal regime proprio della separazione omologata e, quindi, non incide sulla modifica delle condizioni voluta dai coniugi a distanza di quattro anni.
La clausola sub n.8, benché inserita nell'accordo modificativo del 2017, ha una sua autonomia funzionale che la rende estranea alle criticità segnalate da parte opponente.
II) Le risultanze di causa depongono per l'insussistenza del credito attoreo.
2 La pretesa ingiunta dal si fonda sulla clausola negoziale che così recita: “La sig.ra CP_1 Pt_1
riconosce che il sig. durante la vita matrimoniale ha speso per le sue esigenze sia familiari che CP_1
personali della suddetta (per esempio vestiario, arredi studio, svago, vacanze ecc…) un importo pari a Euro
50.000,00 che dovrà restituire al suddetto”.
Si è in presenza di una dichiarazione unilaterale con la quale la ha riconosciuto l'onere economico Pt_1
sostenuto dal marito per sovvenire alle esigenze di vita dell'altro coniuge e dei bisogni comuni e si è
impegnata al rimborso del quantum.
Vi è però che la ricognizione del debito (al pari della promessa di pagamento) non costituisce una autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi
la cui funzione è quella di dispensare il beneficiario della ricognizione dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (Cass. 24/23285; Cass. 20/2431).
Sul piano sostanziale non può prescindersi dall'esistenza o validità del rapporto obbligatorio sicchè viene meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento
(Cass. 24/932; Cass. 22/2091).
Nella specie, la ha assolto il suo onere probatorio. Pt_1
L'opponente ha ragione di sostenere che quanto speso per le esigenze sue personali e del nucleo rientra nell'apporto fornito dal marito al menage familiare e costituisce dunque adempimento di una obbligazione naturale (art.2034 c.c.).
Le contribuzioni di un coniuge o di un convivente more uxorio all'altro vanno intese, invero, come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo che non può non implicare forme di mutua collaborazione e di assistenza morale e materiale. Rileva, al riguardo, la cogenza giuridica di cui all'art.143 c.c. e, più in generale, il dovere di natura morale e sociale di
3 sovvenire alle esigenze di vita del partner ed ai bisogni comuni (in tema di unioni di fatto, Cass. 14/1277;
Cass.16/1266; Cass. 23/16864).
La giustificazione causale e l'entità dei versamenti o attribuzioni patrimoniali effettuati dal in CP_1
costanza del vincolo matrimoniale rivela come gli stessi siano espressione della solidarietà tra coniugi e,
quindi, debbano ricondursi ai doveri assistenziali connessi alla vita di coppia, tenuto conto che l'importo complessivo versato dal solvens, spalmato nell'arco di un decennio di vita in comune, risulta proporzionato alle sue capacità economiche (sul punto gli elementi di valutazione offerti dall'opponente non hanno trovato tema di smentita).
In sostanza, non può sostenersi che le dazioni o i pagamenti eseguiti dal sottendano un accordo CP_1
oneroso con la ciò che il marito ha speso per i bisogni dell'altro coniuge e della famiglia è Pt_1
un'obbligazione spontanea dettata dall'intento di reciproca assistenza, e non preordinata alla restituzione del tantundem.
Logico corollario è che nel contenzioso post coniugale i coniugi separati non possono rimettere in discussione tutte le voci di spesa di cui ciascuno si è fatto carico nel periodo di convivenza matrimoniale,
rientrando tali spese tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà familiare in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art.143 c.c. (Cass.19/26777).
Gli oneri sostenuti dal , data la loro valenza strumentale, sono inquadrabili nell'alveo delle CP_1
obbligazioni naturali, perciò stesso irripetibili (art.2034 c.c.).
* * * * * * *
All'accoglimento dell'opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate, come da dispositivo, secondo criteri e parametri aggiornati al d.m. n.147/22.
4
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.221/24 del 29.2.2024;
- condanna il a rifondere alla controparte le spese e competenze di lite, che liquida in euro CP_1
4.702,00 (di cui euro 286,00 per esborsi) oltre rsg, iva e cap.
Taranto, 23.12.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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