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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dr.ssa Serena BERRUTI Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2461/2024 R.G., riservata in decisione all'udienza del 17.12.24, e vertente
T R A
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luigi Guarino, come da procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Benevento al Viale
Mellusi, n. 168.
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv. Roberto Verusio, come da procura allegata alla memoria di
1 costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Benevento alla Via S. Filippo, n. 24.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
17.12.24, da intendersi qui integralmente riportato;
il P.M. ha concluso come da atto in data 30.12.24
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 29 depositato il 31.7.24, ha Parte_1
chiesto la modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1758/2015 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emessa da questo Tribunale, a seguito di trasformazione del rito, in data 9.6.15 e pubblicata in data 11.8.15.
In quella sede è stato previsto, tra l'altro, l'obbligo per il di Parte_1
Per_ corrispondere per il mantenimento dei figli e la Persona_2
somma di Euro 500,00 mensili – somma che sarebbe stata ridotta ad Euro
300,00 mensili per il solo figlio al momento del Persona_2
raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della primogenita –
da versare alla madre, entro il giorno 1 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli e rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat.
A modifica di tali condizioni il ha chiesto la revoca di detto assegno. Parte_1
In particolare ha dedotto che, rispetto all'epoca della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la primogenita avrebbe raggiunto un'età
2 tale per cui il mancato inserimento nel mercato del lavoro avrebbe dovuto essere ascritto a sua colpevole inerzia e, inoltre, sarebbe uscita dal nucleo familiare della madre, lasciando la casa familiare;
per quanto riguarda
, invece, il pregresso svolgimento di attività lavorativa Persona_2
avrebbe comportato il suo definitivo inserimento nel mercato del lavoro,
facendo venire meno i presupposti per l'assegno di mantenimento nei confronti del genitore non convivente.
La , costituitasi in giudizio, ha contestato tale ricostruzione dei fatti, CP_1
evidenziando in particolare come i figli non siano economicamente autosufficienti, rendendosi perciò necessario un contributo economico del padre.
All'udienza del 12.11.24, sentito il solo ricorrente, la causa è stata rinviata all'udienza del 17.12.24, essendo pendenti trattative di bonario componimento.
All'udienza del 17.12.24 la resistente, tramite il suo difensore, ha aderito alle
Per_ richieste del ricorrente, sul presupposto della situazione logistica di e della sopravvenuta mancanza di interesse all'assegno da parte di Per_2
.
[...]
Le conclusioni conformi delle parti non sono contrarie a norme imperative e
Per_ non appaiono in contrasto con gli interessi dei figli della coppia, , nata il 9.1.95 e , nato il [...], entrambi maggiorenni, e Persona_2
possono essere poste pertanto a base della presente decisione.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, le spese di lite possono essere compensate.
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P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di con l'intervento Parte_1 CP_1
del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) a modifica della disciplina dettata dalla sentenza di questo Tribunale
n. 1758/2015 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emessa il 9.6.15 e pubblicata l'11.8.15, revoca l'assegno di mantenimento a favore dei figli posto a carico di Parte_1
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, lì 17.1.25
Il Presidente Est
(dr. Ennio RICCI)
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