Ordinanza collegiale 9 luglio 2010
Ordinanza collegiale 10 luglio 2014
Ordinanza collegiale 14 maggio 2015
Sentenza 10 ottobre 2018
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/05/2025, n. 4543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4543 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04543/2025REG.PROV.COLL.
N. 03903/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3903 del 2019, proposto da
PE SA & IG S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, AR CE CO, NA AR DE AS, Condominio via Fratelli De Mattia 16, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ER IN in Roma, largo Messico, 7;
contro
Comune di Salerno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Barone, Luigi Mea e NA Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco Comune di Salerno Ufficiale di Governo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1406/2018, resa tra le parti, con cui sono stati respinti i ricorsi RR.GG. 2621/1995, 2975/1995, 2345/1995 e 2974/1995 per l’annullamento:
quanto al ricorso N.R.G. 2621/1995 dell’ordinanza contingibile ed urgente 584/B/94 del 6 giugno 1995, con la quale il Comune di Salerno intimava lo sgombero e la demolizione ad horas del fabbricato di via De Mattia n. 34 ed ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, tra i quali l’ordinanza sindacale 584 del 14.11.94;
quanto al ricorso N.R.G. 2975/1995 per l’annullamento dell’ordinanza contingibile ed urgente 376 del 4 agosto 1995, con la quale il Comune di Salerno intimava lo sgombero e la demolizione ad horas del fabbricato di via De Mattia n. 16, disponendo, in caso di inottemperanza, l’esecuzione in danno ed ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, tra i quali l’ordinanza sindacale 583 del 14 novembre 94
quanto al ricorso N.R.G. 2345/1995 avverso il provvedimento del 15 giugno 1995, prot. n. 1930/9250, con il quale il Sindaco di Salerno rigettava l’istanza del 13 ottobre 1994 per il rilascio dell’autorizzazione edilizia dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato di via Fratelli De Mattia n. 16;
quanto al ricorso N.R.G. 2974/1995 avverso la delibera di G.M. 2186 del 12.9.1995 e la nota sindacale 577 del 12 settembre 1995, che diffidavano dall’intraprendere i lavori di manutenzione straordinaria oggetto della d.i.a. del 7 settembre 1995.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. AR Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli avvocati Francesco Accarino e CO Comunale per delega dell'avv. NA Attanasio in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams".;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società PE SA & IG s.r.l. in liquidazione, le signore AR CE CO e NAmaria DE AS quali eredi del Signor ZI CO, nonché il Condominio Via Fratelli De Mattia n. 16 (Salerno) interpongono appello parziale avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno n. 1406/2018 nella parte in cui ha respinto i seguenti ricorsi riuniti in primo grado, con compensazione delle spese di lite (ad eccezione dei contributi unificati posti a carico dei ricorrenti):
a) N.R.G. 2621/1995 per l’annullamento dell’ordinanza contingibile ed urgente 584/B/94 del 6 giugno 1995, con la quale il Comune di Salerno intimava lo sgombero e la demolizione ad horas del fabbricato di via De Mattia n. 34 ed ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, tra i quali l’ordinanza sindacale 584 del 14.11.94. L’illegittimità del provvedimento sarebbe derivata dall’insussistenza di una reale urgenza o pericolo, inoltre la pubblica amministrazione avrebbe dovuto prevedere la possibilità di intervenire con opere manutentive piuttosto che demolitorie;
b) N.R.G. 2975/1995 per l’annullamento dell’ordinanza contingibile ed urgente 376 del 4 agosto 1995, con la quale il Comune di Salerno intimava lo sgombero e la demolizione ad horas del fabbricato di via De Mattia n. 16, disponendo, in caso di inottemperanza, l’esecuzione in danno ed ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, tra i quali l’ordinanza sindacale 583 del 14 novembre 94. Anche in questo caso, l’illegittimità del provvedimento sarebbe derivata dall’insussistenza di una reale urgenza o pericolo, inoltre la pubblica amministrazione avrebbe dovuto prevedere la possibilità di intervenire con opere manutentive piuttosto che demolitorie;
c) N.R.G. 2345/1995 avverso il provvedimento del 15 giugno 1995, prot. n. 1930/9250, con il quale il Sindaco di Salerno rigettava l’istanza del 13 ottobre 1994 per il rilascio dell’autorizzazione edilizia dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato di via Fratelli De Mattia n. 16, i ricorrenti sostenevano che la richiesta di autorizzazione non potesse essere rigettata, poiché si trattava di opere di manutenzione straordinaria assentibili;
d) N.R.G. 2974/1995 avverso la delibera di G.M. 2186 del 12.9.1995 e la nota sindacale 577 del 12 settembre 1995, che diffidavano dall’intraprendere i lavori di manutenzione straordinaria oggetto della d.i.a. del 7 settembre 1995. I ricorrenti sostenevano l’inesistenza dei presupposti per inibire i lavori, l’inosservanza del termine di 5 giorni assegnati con il provvedimento 376 del 4.8.95 per provvedere direttamente alla demolizione, evidenziavano la vaghezza degli atti istruttori presupposti, la irregolarità dell’affidamento e dell’esecuzione della demolizione in danno; lo sviamento del potere ex art. 38 della l. n. 142/1990, utilizzato per demolire rapidamente il fabbricato, onde attuare, senza costi, le previsioni urbanistiche.
2. Gli appellanti non hanno invece impugnato la parte della sentenza che ha dichiarato l’improcedibilità dei seguenti ricorsi:
e) N.R.G. 3149/1994 per l’annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 7265 del 13 luglio 1994, recante l’approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di Salerno, che destinava l’area di proprietà degli interessati a servizi pubblici;
f) N.R.G. 156/1995 avverso le delibere n. 75 del 28 luglio 1994 e n. 91 del 30 settembre 1994, recanti l’adozione e l’approvazione del piano di recupero n. 24 (“Fascia costiera”), con demolizione senza ricostruzione dei fabbricati interessati e ristrutturazione viaria, verde pubblico e parcheggi;
ciò in quanto è sopravvenuta una nuova disciplina urbanistica che ha riclassificato l’area oggetto di contenzioso come zona omogenea B e l’ha inclusa nel piano Urbano parcheggi, approvato con delibera di C.C. 7/2007, che ha previsto la destinazione del sottosuolo a parcheggi per residenze e del soprassuolo a parcheggi pubblici a raso ed a verde pubblico.
g) N.R.G. 3288/1994 per l’annullamento dell’ordinanza sindacale di demolizione n. 583 del 14 novembre 1994;
h) N.R.G. 39/1995 avverso l’ordinanza sindacale di demolizione n. 584 del 14 novembre 1994;
dato che tali ordinanze sono state sostituite da successive ordinanze.
3. Per resistere all’appello, si è costituito in giudizio il Comune di Salerno depositando memoria di controdeduzioni.
4. In vista dell’udienza di discussione del 7 maggio 2025 gli appellanti hanno depositato un’istanza di rinvio giustificata dalla pendenza di trattative con l’amministrazione per la composizione bonaria della controversia. Quest’ultima ha aderito all’istanza e la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Deve premettersi in fatto che i soggetti interessati nella presente vicenda contenziosa - originari ricorrenti ed odierni appellanti - erano proprietari (o aventi causa) di due immobili siti in via Fratelli De Mattia, civici n. 16 e n. 34, poi abbattuti per ordine del Comune di Salerno, in esecuzione degli atti impugnati in primo grado e ritenuti legittimi dal TAR. Allo stato la Società PE SA & IG s.r.l. in liquidazione, le signore AR CE CO e NAmaria DE AS, quali eredi del Signor ZI CO, ed il Condominio Via Fratelli De Mattia n. 16 (Salerno) sono comproprietari dell'area di sedime dei fabbricati demoliti, identificati con le particelle nn. 1892, 1893 e 1894.
2. Plurimi sono stati gli atti adottati dal Comune ed impugnati, con distinti ricorsi poi riuniti, dai predetti soggetti interessati. Segnatamente:
- con decreto PGR Campania n. 7265 del 13.7.94 veniva approvata la variante al PRG Comunale di Salerno, con la quale la proprietà dei sigg. PE, CO e altri veniva destinata a servizi pubblici (ric. RG. n. 3149/1994).
In data 13 ottobre 1994, la Società PE SA & figli presentava al Comune di Salerno una richiesta per ottenere il rilascio di un’autorizzazione edilizia volta a eseguire opere di recupero sui fabbricati di via De Mattia con ingresso ai nn. civici 16 e 34.
- Con ordinanza sindacale n. 583 del 14.11.1994, il Comune di Salerno ordinava lo sgombero e la demolizione totale del fabbricato di via Fratelli De Mattia n. 16, giustificandola alla luce delle condizioni di degrado dello stesso (R.G. n. 3288/94). Il TAR Salerno, con ordinanza n. 9 del 11.1.1995, sospendeva la ordinanza sindacale nelle more delle decisioni sull’istanza di rilascio di autorizzazione alla manutenzione straordinaria presentata il 13.10.1994;
- con ordinanza sindacale n. 584 del 14.11.1994 l’amministrazione comunale ordinava lo sgombero e la demolizione totale anche del fabbricato di via Fratelli De Mattia n. 34, giustificandola allo stesso modo per le condizioni di degrado (R.G. n. 39/1995);
- con delibere consiliari n. 14 del 11.1.1992, n. 75 del 28.7.94 e n. 91 del 30.9.1994, era approvato il Piano di Recupero delle unità minime di intervento n. 33/31, che prevedeva la demolizione dei fabbricati per ristrutturazione viaria, verde pubblico e parcheggi (R.G. n. 156/1995);
- con atto del 15 giugno 1994, il Sindaco di Salerno negava il rilascio dell’autorizzazione al recupero, richiesta il 13.10.1994 (R.G. n. 2345/1995);
- con ordinanza sindacale n. 584/B/94 del 1995 veniva emanato un nuovo ordine di sgombero ed immediata demolizione dell’immobile di via Fratelli De Mattia n. 34, a conferma dell’ordinanza 584 del 14.11.1995 (R.G. n. 2621/1995).
- In data 18.07.1995, il sig. PE, quale amministratore p.t. del fabbricato di via Fratelli De Mattia n. 16, comunicava all’Ente comunale l’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 8, comma 4, D.L. 310/1995 a cui seguiva, in data 27.07.1995, la diffida a non eseguire i lavori da parte del Sindaco di Salerno.
- Con ordinanza sindacale n. 376 del 4.8.1995, veniva disposto nuovamente lo sgombero e la demolizione totale del fabbricato di via Fratelli De Mattia n. 16 e confermata l’ordinanza 583 del 14.11.94 (R.G. n. 2975/1995).
- In data 07.09.1995, l’amministratore p.t. del fabbricato di via Fratelli De Mattia n. 16 presentava una nuova denuncia di inizio lavori, ai sensi del D.L. 310/1995, unitamente a una richiesta di occupazione di suolo pubblico. Il Comune di Salerno, con atto sindacale n. 577 del 12.09.1995 e con delibera G.M. n. 2186 del 12.9.95 diffidava ad eseguire tali lavori. Quindi, veniva disposta la demolizione coattiva e totale del fabbricato di via Fratelli De Mattia n. 34 (R.G. n. 2974/1995).
- Da ultimo, in data 13.9.1995, i predetti fabbricati erano demoliti.
3. Questi dunque in sintesi i fatti di causa e i provvedimenti impugnati, come sopra accennato gli appellanti hanno chiesto il rinvio della causa a data da destinarsi o la cancellazione della causa dal ruolo in quanto sono in corso trattative con il Comune di Salerno per la cessione dell’area. Il Comune ha aderito alla richiesta.
4. Sennonché l’art. 73, comma 1- bis , c.p.a. stabilisce che “ Non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio”. In applicazione della disposizione ora citata l’istanza non può essere accolta. Ciò per la decisiva ragione che la trattativa per la cessione dell’area non ha alcuna attinenza con la causa che viene in trattazione che riguarda la legittimità delle ordinanze di demolizione degli immobili e gli atti con cui sono state respinte le richieste di titoli edilizi per opere sui detti immobili. Va inoltre considerato che ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.a. le parti e il giudice sono tenuti a cooperare per la ragionevole durata del processo, che tra primo e secondo grado ha avuto una durata assai rilevante.
5. Nel merito, la sentenza n. 1406/2018 resa dal T.A.R. Campania – Salerno ha dichiarato improcedibili i ricorsi RR.GG. 3149/1994, 156/1995, 3288/1994 e 39/1995 ed ha respinto i ricorsi RR.GG. 2621/1995, 2975/1995, 2345/1995 e 2974/1995, con compensazione delle spese di lite, salvo per i contributi unificati.
6. I ricorsi iscritti ai numeri 3149/1994, 156/1994, 3288/1994 e 39/1995 sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: i vincoli urbanistici contestati sono decaduti e sostituiti dal nuovo Piano Urbanistico Comunale del 2007 e le ordinanze gravate sono state sostituite da successive ordinanze.
7. I ricorsi iscritti ai numeri 2621/1995, 2975/1995, 2345/1995 e 2974/1995 sono stati respinti perché le censure sollevate dai ricorrenti sono state ritenute infondate, stante la legittimità dell’operato del Comune di Salerno.
8. Segnatamente, in relazione ai ricorsi N.R.G. 2621/1995 e N.R.G. 2975/1995 proposti contro due ordinanze sindacali contingibili e urgenti del Comune di Salerno, che disponevano la demolizione per motivi di pubblica sicurezza di due edifici fatiscenti siti in via Fratelli De Mattia, ai civici n. 16 e n. 34, il Collegio ha riconosciuto la legittimità delle gravate ordinanze sindacali ricorrendo i requisiti richiesti per fronteggiare situazioni di grave pericolo per la pubblica incolumità, cioè l’urgenza di intervenire, la contingibilità e la provvisorietà. La valutazione dell’urgenza e della necessità dell’intervento rientra nel merito amministrativo e non è sindacabile dal giudice, salvo che risulti manifestamente illogica o arbitraria. Il TAR ha affermato che la presenza di un pericolo strutturale non perde rilevanza per il solo fatto di essere noto da tempo - soprattutto se non si è intervenuti in precedenza, aggravando così la situazione – e che è irrilevante il fatto che il pericolo non si sia ancora concretizzato: la valutazione si fonda sulla probabilità ragionevole del rischio, anche a medio termine. Ad ulteriore riprova della legittimità delle ordinanze di demolizione si è riconosciuto il grave stato di degrado e pericolo per la pubblica incolumità degli edifici oggetto dell’ordine demolitorio.
9. Relativamente al ricorso n. 2345/1995, posto avverso il diniego dell’istanza di autorizzazione edilizia del 13 ottobre 1994 per il recupero di un fabbricato situato a Salerno, via Fratelli De Mattia, n. 16, il Tribunale adito ha respinto la tesi dei ricorrenti con plurime argomentazioni: le planimetrie catastali (peraltro non esibite) non sarebbero state sufficienti a provare il frazionamento dell’immobile; il frazionamento avrebbe avuto luogo solo con le opere materiali previste dal progetto del 1994, che includevano lo spostamento del vano scala per creare ingressi indipendenti per gli appartamenti. Le opere proposte avrebbero altresì comportato un frazionamento immobiliare che, secondo la normativa dell’epoca, sarebbe stato classificato come ristrutturazione edilizia, non consentita dalla variante del p.r.g. e dal p.d.r. n. 24. Inoltre, a causa del grave stato di fatiscenza dell’edificio, i lavori di sola manutenzione straordinaria non sarebbero stati sufficienti per garantire la sicurezza e stabilità richieste, risultando quindi incompatibili con le disposizioni normative o, in caso contrario, avrebbero dovuto comportare una ristrutturazione edilizia radicale, che non era assentibile.
10. Quanto al ricorso N.R.G. 2974/1995 il T.A.R. ha rigettato le censure mosse avverso il provvedimento di inibizione dei lavori adottato dal Comune di Salerno, perché generiche ed infondate. L’intervento risultava giustificato dal pericolo concreto per la pubblica incolumità risultante anche da precedenti valutazioni; il mancato rispetto del termine dei 5 giorni era da considerarsi irrilevante rispetto a quel giudizio ed inconferente rispetto al thema decidendum. Ha altresì ritenuto inconferenti le censure relative alla estrema “fretta” del Comune di Salerno nell’eseguire l’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 376 del 4.8.1995. La sollecitudine, secondo il TAR, sarebbe stata giustificata dalla necessità ed urgenza e non avrebbe inciso le “ prerogative dei proprietari dell’immobile controverso, essendo questi ultimi resi avveduti dell’esito demolitorio fin dall’emissione dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 583 del 14.11.1994”.
In estrema sintesi, dunque, i dinieghi di autorizzazioni edilizie sono stati considerati conformi alla normativa urbanistica vigente; le contestazioni sulla pianificazione urbanistica non hanno trovato riscontro; le demolizioni degli edifici sono state ritenute legittime, essendo giustificate da un pericolo per la pubblica incolumità.
La Società PE SA & figli s.r.l. in liquidazione, le signore AR CE CO e NAmaria DE AS nonché il Condominio Via Fratelli De Mattia n. 16 (Salerno) hanno impugnato la predetta sentenza nella parte in cui ha respinto ricorsi RR.GG. 2621/1995, 2975/1995, 2345/1995 e 2974/1995 avverso i provvedimenti con i quali il Comune di Salerno ha ordinato la demolizione dei fabbricati di via F.lli De Mattia n. 16 e 34 ed ha respinto le istanze dei proprietari, odierni appellanti, tese al recupero di tali fabbricati. L’appello presenta tre motivi di ricorso.
11. Con il primo motivo di gravame, rubricato “ERROR IN JUDICANDO ED IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE ART. 3 DLGS. 104/2010 E SUCC. MODIF. ED INTEGR. [Violazione Artt. 38 L. 142/90- Eccesso di potere - Sviamento- Violazione del giusto procedimento per omessa comunicazione avvio procedimento- Violazione garanzie partecipative)]” gli appellanti contestano la gravata sentenza con riguardo al punto 5 in diritto in relazione agli originari ricorsi n. 2621/95 e n. 2975/95, rivolti avverso le ordinanze contingibili ed urgenti di demolizione rispettivamente del fabbricato di Via de Mattia 16 e 34. Lamentano la violazione delle garanzie partecipative nei confronti del proprietario PI AD che non aveva ricevuto la notifica dell’ordinanza 584, sulla quale si fondava la 584/B/94, sicché uno dei proprietari non aveva conosciuto la precedente ordinanza nè i relativi atti istruttori. Contestano la mancata valutazione di soluzioni alternative alla demolizione da parte dell’amministrazione comunale di Salerno, in riferimento alle ordinanze sindacali di demolizione degli immobili siti in via De Mattia n. 16 e n. 34. Le ordinanze di demolizione sarebbero state adottate in violazione dei principi di legalità, proporzionalità e partecipazione procedimentale, la sentenza impugnata non avrebbe valutato con rigore né la documentazione tecnica prodotta dai ricorrenti né la reale sussistenza delle condizioni per l’adozione di un provvedimento straordinario e urgente. L’azione della P.A. sarebbe stata dunque viziata da sviamento e uso distorto del potere pubblico, con grave pregiudizio per i diritti dei proprietari.
Quindi, il Collegio non avrebbe analizzato in concreto i presupposti tecnici e giuridici delle ordinanze contingibili ed urgenti; si sarebbe limitato a riportare gli atti comunali, senza confrontarli con la documentazione tecnica dei ricorrenti, ignorando elementi rilevanti come l’assenza di dissesti strutturali o la natura non portante di alcune parti ed avrebbe altresì erroneamente affermato che l’esame del giudice amministrativo si debba limitare all’illogicità o all’arbitrarietà dell’atto, trascurando che l’esistenza dei presupposti legali è questione di legittimità e non di merito.
12. Le censure sono infondate.
13. Ed invero non risulta provato da parte degli appellanti che non vi fossero motivi di cedimento tali da escludere l’uso dei poteri contingibili ed urgenti del Comune.
Né può accogliersi la censura di violazione delle garanzie partecipative nei confronti di PI AD nell’ambito del procedimento definito con l’ordinanza n. 584/B/94 del 6 giugno 1995, perché, come correttamente rilevato dai giudici di prime cure e non contestato nemmeno nell’atto di appello, quest’ultimo provvedimento è stato adottato in sostituzione della precedente ordinanza n. 584 del 18 novembre 1994 proprio in ragione dell’originaria pretermissione del menzionato PI AD e della necessità di coinvolgerlo nel procedimento demolitorio, senza che allo stesso fosse necessario apprestare ulteriori garanzie partecipative, trattandosi di ordinanza contingibile e urgente, sottratta, per sua stessa natura, all’obbligo di preventiva comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990.
14. Del resto, appare assorbente, per ritenere infondato il motivo, che lo stato di degrado fosse persistente da anni, conosciuto da tempo da parte dei proprietari, destinatari di molteplici provvedimenti valutati da diversi funzionari e organi del Comune ed atti ad evidenziarlo. Da ultimo, per quanto qui interessa, la procedura che si è poi conclusa con l’abbattimento degli edifici in data 13.9.1995, risulta essere stata avviata precedentemente, nel settembre 1994. Né i proprietari, per quanto si vedrà nell’esame del motivo che segue, hanno mai presentato idonee istanze edilizie dirette al completo e reale risanamento e messa in sicurezza degli stabili in argomento (per quanto è dato di sapere, in assenza di documentazione agli atti del fascicolo, l’istanza di autorizzazione edilizia, rigettata con provvedimento n. 1930 del 15.06.1995 (oggetto di ricorso Rg. 2345/1995), consisteva nel “lo spostamento del vano scala in posizione più centrale al fine di ricavare ingressi indipendenti per i tre appartamenti ad ogni piano”).
15. Così, risulta incontestato quanto puntualmente rilevato nella gravata sentenza e, in particolare che:
1. quanto al fabbricato sito in Salerno, via Fratelli De Mattia, n. 16:
- a tenore della relazione di sopralluogo del Settore Opere e Lavori Pubblici – Servizio Tutela della Pubblica Incolumità del Comune di Salerno prot. n. 1116/9250 del 7 settembre 1994, « lo stabile, abbandonato da tempo, presenta un quadro lesionativo molto grave, la struttura principale risulta notevolmente danneggiata in tutte le sue parti, i ferri di armatura evidenziano corrosione ed assottigliamenti tali da rendere precaria la statica dell'intero immobile»: di qui la proposta di demolizione ‘ad horas’ ;
- in attuazione di quanto sopra, il Sindaco di Salerno, con ordinanza n. 583 del 18 novembre 1994, intimava ai proprietari dello stabile di provvedere ‘ad horas’ alla sua demolizione, con avvertenza che, in mancanza, si sarebbe provveduto di ufficio a spese ed in danno delle parti inadempienti;
- nella relazione di sopralluogo prot. n. 1448/9250 del 16 dicembre 1994, il Settore Opere e Lavori Pubblici – Servizio Tutela della Pubblica Incolumità del Comune di Salerno segnalava che: « lo stabile presenta sconnessioni ed estesi distacchi di intonaco dal cornicione e dalle facciate principali … si evince un quadro fessurativo complesso e particolarmente grave, che rende la situazione statica del manufatto particolarmente precaria»; l'ordinanza sindacale n. 583 del 18 novembre 1994 risultava tuttora inottemperata” ;
- ancora, il Settore Opere e Lavori Pubblici – Servizio Tutela della Pubblica Incolumità del Comune di Salerno, con rapporti, prot. n. 109/9250 del 26 gennaio 1995, prot. n. 731/9250 del 22 maggio 1995, prot. n. 81239, prot. n. 91242 e prot, n. 81245 del 20 luglio 1995, riferiva in merito ad ulteriori problematiche relative agli immobili ed alle aree in questione, tali da richiedere l'emissione di ulteriori ordinanze sindacali contingibili e urgenti;
- frattanto, nella seduta del 9 maggio 1995, la Commissione edilizia comunale esprimeva il proprio parere sfavorevole all'intervento di recupero contemplato dai proprietari dell’immobile nell’istanza del 13 ottobre 1994, prot. n. 102177; e ciò (anche) in base al rilievo che, considerato lo stato di degrado e di abbandono dell’edificio, connotato dal consistente quadro lesionativo e dall’avanzato deterioramento della struttura portante, ivi compresi i ferri di armatura, il progettato recupero dello stabile richiedeva l’esecuzione di opere di ristrutturazione non consentite dalla ‘variante di adeguamento’ al p.r.g. vigente e dal p.d.r. n. 24;
- con ordinanza sindacale n. 376 del 4 agosto 1995 era intimato alla PE SA & IG ed a tutti i proprietari di sgomberare immediatamente da persone e cose i locali occupati a piano terra, civ. n. 14, adibiti a garage dello stabile di via Fratelli De Mattia, n. 16, con i relativi autoveicoli, nonché di provvedere ‘ad horas’ alla demolizione totale di detto fabbricato di via Fratelli De Mattia, n. 16, con avvertenza che, trascorsi 5 giorni dalla notifica dell'atto, nel caso di mancata ottemperanza, vi avrebbe provveduto d'ufficio il Comune tramite ditta di fiducia e con spese a carico degli inadempienti;
- infine, nella relazione di sopralluogo prot. n. 1254 del 7 settembre 1995 il Settore Opere e Lavori Pubblici – Servizio Pubblica Incolumità del Comune di Salerno segnalava che: « La facciata prospettante su via De Mattia, che già evidenziava marcate lesioni in corrispondenza del cornicione, presenta sconnessioni e distacchi di intonaco estesi a tutta la superficie, i balconi, costituiti da putrelle in ferro ormai ossidate con sovrastanti soglie di marmo, risultano parzialmente crollati. La facciata prospettante lungomare Tafuri, a seguito anche dell’azione corrosiva del mare, ha ulteriormente accelerato il fenomeno corrosivo dei ferri di armatura presenti nei pilastri e nelle travi, privi di malta, nel cantonale sud-est. A seguito dello stesso fenomeno si sono notate ulteriori e più gravi lesioni in corrispondenza delle piattabande, fenomeni fessurativi, questi ultimi, che fanno presagire un collasso strutturale del manufatto. Inoltre l'intera statica dell'immobile risente dell'incuria e della mancanza di manutenzione e lo stesso quadro lesionativo, ancora una volta, evince chiaramente che lo stato di degrado strutturale rappresenta motivo di costante e progressiva preoccupazione per la pubblica incolumità tanto da richiederne irrimediabilmente ed improcrastinabilmente la sua demolizione»;
2 Quanto al fabbricato sito in Salerno, via Fratelli De Mattia, n. 34:
- a tenore della relazione di sopralluogo del Settore Opere e Lavori Pubblici –Servizio Tutela della Pubblica Incolumità del Comune di Salerno prot. n. 1112/9250 del 7 settembre 1994, « lo stabile, abbandonato da tempo, presenta un quadro lesionativo molto grave, la struttura principale risulta notevolmente danneggiata in tutte le sue parti, i ferri di armatura evidenziano corrosione ed assottigliamenti tali da rendere precaria la statica dell'intero immobile »: di qui la proposta di demolizione ‘ad horas’;
- in attuazione di quanto sopra, il Sindaco di Salerno, con ordinanza n. 584 del 18 novembre 1994, intimava ai proprietari di detto stabile di provvedere ‘ad horas’ alla sua demolizione, con avvertenza che, in mancanza si sarebbe provveduto di ufficio a spese ed in danno delle parti inadempienti
- nella relazione di sopralluogo del 16 dicembre 1994, il Settore Opere e Lavori Pubblici – Servizio Tutela della Pubblica Incolumità del Comune di Salerno segnalava che: « lo stabile presenta sconnessioni ed estesi distacchi di intonaco dal cornicione e dalle facciate principali … si evince un quadro fessurativo complesso e particolarmente grave, che rende la situazione statica del manufatto particolarmente precaria»;
- l’ordinanza sindacale n. 584 del 18 novembre 1994 risultava tuttora inottemperata;
- ancora, il Settore Opere e Lavori Pubblici – Servizio Tutela della Pubblica Incolumità del Comune di Salerno, con rapporti prot. n. 50750 dell’8 maggio 1995 e prot. n. 731/9250 del 22 maggio 1995, riferiva in merito ad ulteriori problematiche relative agli immobili ed alle aree in questione, tali da richiedere l'emissione di ulteriori ordinanze sindacali contingibili e urgenti;
- in sede di emissione dell’ordinanza n. 584/B/94 del 6 giugno 1995, il Sindaco di Salerno rilevava che: « Il fabbricato presenta un quadro fessurativo molto grave, con evidenti fenomeni di schiacciamento, particolarmente evidenti in corrispondenza degli innesti dei ferri di armatura delle strutture orizzontali e di tutte le piattabande. Il degrado strutturale, riscontrabile in corrispondenza delle murature perimetrali, si acuisce nella gabbia scale dove le lesioni passanti e l’ossidazione dell’armatura della struttura orizzontale di copertura, formata da putrelle ormai quasi del tutto prive di qualsiasi funzione statica in conseguenza del citato fenomeno di ossidazione, dà l’impressione di un imminente ed improvviso cedimento »; reiterava, pertanto, la precedente ordinanza n. 584 del 18 novembre 1994, intimando nuovamente ai proprietari dello stabile collabente di provvedere ‘ad horas’ alla sua demolizione, con avvertenza che, in mancanza, si sarebbe provveduto di ufficio a spese ed in danno delle parti inadempienti.
Né può essere accolto il motivo della non proporzionalità della misura demolitoria, in quanto, come evidenziato, gli immobili presentavano un grado di fatiscenza che non era evidentemente possibile procedere alla loro messa in sicurezza.
16. Con il secondo motivo di appello, rubricato “ERROR IN JUDICANDO ED IN PROCEDENDO - VIOLAZIONE ART. 3 DLGS. 104/2010 E SUCC. MODIF. ED INTEGR. [Violazione Art. 3 L.7.8.90 N. 241- Eccesso di potere (Errore della motivazione, difetto dei presupposti e di istruttoria, Sviamento- Pretestuosità della motivazione -Travisamento) Violazione Art. 31, lett. b), L. 5.8.78 N. 457]”, con riguardo al ricorso Rg. 2345/1995 avente ad oggetto l’impugnativa del diniego di autorizzazione edilizia n. 1930 del 15.06.1995, l’appellante ripropone gli stessi motivi del ricorso principale con cui censurava sia il parere della CEC che il provvedimento sindacale per violazione dell’art. 3 della L.241/90, eccesso di potere per erroneità e pretestuosità della motivazione, sviamento, difetto dei presupposti e di istruttoria, violazione dell’art. 31, lett. b) e c), L. 457/78, travisamento, violazione dell’art. 3 L.241/90.
Sostiene, in sintesi l’appellante, che – contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato – l’opera oggetto dell’istanza edilizia, consistente nel “ lo spostamento del vano scala in posizione più centrale al fine di ricavare ingressi indipendenti per i tre appartamenti ad ogni piano ”, rientrerebbe nell’ambito dell’ipotesi della b) dell’art. 31 L. 457/78 e non nella lettera c) della medesima norma, come invece affermato dall’amministrazione e dai giudici di prime cure. Ciò in quanto l’intervento edilizio, da un lato non determinerebbe un aumento delle unità immobiliari - che restavano le stesse, a suo dire, per quanto rilevabile dallo stato di fatto e di progetto dell’istanza presentata e dalla certificazione catastale, che tuttavia non sono stati depositati al fascicolo di primo e secondo grado, né richiamati come documentazione allegata all’atto di appello.
17. L’appellante contesta la sentenza nella parte in cui, al punto 6, sostiene che le risultanze degli atti catastali (dichiarati, ma non provati) hanno valore meramente cartolare, mentre il previsto spostamento del vano scala al fine di ottenere ingressi indipendenti per tre appartamenti su ogni piano avrebbe realizzato il frazionamento immobiliare contestato col provvedimento; conseguentemente, i progettati interventi in parola, in quanto comportanti una sostanziale operazione di frazionamento immobiliare, finiscono per assurgere al livello della ristrutturazione edilizia, nell’accezione valevole ratione temporis.
18. La censura è infondata. La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi e delle regole applicabili al frazionamento. In primo luogo, non è possibile, in assenza di documentazione comprovante quanto dedotto, confermare i dati di fatto esposti che risultano pertanto non provati. In secondo luogo, il posizionamento della scala diretta a consentire accessi autonomi agli appartamenti si qualifica senz’altro in termini di frazionamento come affermato dalla giurisprudenza (vedi T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 07/10/2003, n. 983 “ La creazione di diverse consistenze, utilizzabili singolarmente, da una unità immobiliare preesistente, c.d. frazionamento edilizio, configura ai sensi dell'art. 31, L. 5 agosto 1978 n. 457 una 'ristrutturazione edilizia', nonostante mantenga la sagoma e la volumetria originarie, in quanto all'intervento consegue inevitabilmente un organismo edilizio differente dal precedente ”).
Peraltro, la gravata sentenza aggiunge che la ristrutturazione edilizia non (è) consentita dalla disciplina dettata dalla ‘variante di adeguamento’ al p.r.g. vigente e dal p.d.r. n. 24, secondo la zonizzazione resistita alle censure incidentalmente scrutinate retro, sub n. 3.2. Sul punto nulla deduce l’appellante.
19. Si contesta la sentenza appellata nella parte in cui – dopo aver ritenuto provato il frazionamento delle unità immobiliari - aggiunge che “…. per modo che delle due l’una: o gli interventi progettati erano inidonei a garantire un simile risultato in termini di piena stabilità e sicurezza dell’edificio, e in questo caso sarebbero stati da considerarsi confliggenti col iussum sancito con l’ordinanza sindacale n. 583 del 18 novembre 1994; o essi, per risultare idonei a tanto, avrebbero dovuto consistere in un radicale e totale rifacimento della struttura, e in questo caso avrebbero dovuto considerarsi a guisa non già di manutenzione straordinaria, bensì di (non assentibile) ristrutturazione edilizia.”.
La motivazione sarebbe perplessa per non aver riconosciuto lo sviamento di potere in relazione all’azione dell’ente comunale che consisterebbe nel “ nel pervicace conseguimento dell’effetto demolitorio immediato, posto in essere con una serie costante di atti, emanati in forza di poteri pur conferiti all’Autorità, ma finalizzati a scopi diversi: l’ordinanza di pericolo, la previsione pianificatoria, la reiterazione degli atti sospesi (con motivazione pretestuosa), il diniego di rilascio di provvedimento edilizio, il divieto di avvalersi del silenzio assenso, il sequestro, l’esecuzione in danno ”. Inoltre, i giudici di prime cure non avrebbe raggiunto alcuna definitiva convinzione circa la qualificazione dell’intervento progettato affermando che qualsiasi qualificazione non avrebbe portato al risultato sperato.
20. La censura è infondata.
21. E’ infatti evidente che, da un lato l’intervento prospettato dai ricorrenti prevedeva “ lo spostamento del vano scala in posizione più centrale al fine di ricavare ingressi indipendenti per i tre appartamenti ad ogni piano ”, generandosi necessariamente un frazionamento dell’intero piano in tre appartamenti autonomi con ingressi indipendenti, con la conseguenza che i lavori avrebbero dovuto qualificarsi come ristrutturazione edilizia, come già detto. Pertanto, nei passaggi motivazionali che precedono, i giudici di prime cure avevano qualificato sia la tipologia di interventi che la normativa applicabile; d’altro canto i giudici di prime cure hanno anche correttamente evidenziato che il degrado e la fatiscenza dell’immobile necessitava di interventi radicali e non certamente di un mero spostamento di un vano scala.
22. Le censure sono pertanto, oltrechè sfornite di prova, infondate e al limite dell’inammissibilità, poiché nulla dicono sul presupposto, pur autosufficiente del provvedimento di diniego, consistente nella valutazione di fatiscenza appena riportata e sulla connessa motivazione in sentenza “ per di più, come pure rilevato nel gravato provvedimento declinatorio del 15giugno 1995, prot. n. 1930/9250, tenuto conto del grave stato di fatiscenza del fabbricato de quo, i lavori di mera manutenzione straordinaria sarebbero stati, per loro natura, insufficienti ad assicurare il recupero divisato con la denegata istanza di autorizzazione edilizia del 13 ottobre 1994 ”.
23. Il terzo motivo di censura, rubricato “ERROR IN JUDICANDO ED IN PROCEDENDO - VIOLAZIONE ART. 3 DLGS. 104/2010 E SUCC. MODIF. ED INTEGR [Eccesso di potere (Sviamento- Contraddittorietà con precedenti atti della stessa p.a. - Ordinanza 376 Del 4.8.95) - Violazione di legge (Art. 38 L.142/90- Artt. 1130 N.4 E 1134 C.C.- Violazione Art. 8 Dl 26.7.95 N. 310) riguarda il ricorso RG 2974/1995 avente ad oggetto l’impugnativa della delibera di G.M. n. 2186 del 12.9.95 e dell’atto sindacale n. 577 del 12.9.95 di diffida sulla denunzia di inizio lavori, presentata il 12.9.95. Si censura il punto 7 della parte in diritto della gravata sentenza. Con un unico motivo in primo grado, i deducenti contestavano l’eccesso di potere per sviamento, la contraddittorietà con precedenti atti dell’amministrazione (ordinanza 376 del 4.8.95), il difetto di istruttoria e la violazione di legge.
I provvedimenti avversati avevano impedito l’esecuzione dei lavori indicati nella d.i.a. del 7.9.95.
I ricorrenti sostenevano l’inesistenza dei presupposti per inibire i lavori, l’inosservanza del termine di 5 giorni assegnati con il provvedimento 376 del 4.8.95 per provvedere direttamente alla demolizione, evidenziavano la vaghezza degli atti istruttori presupposti, la irregolarità dell’affidamento e dell’esecuzione della demolizione in danno; lo sviamento del potere ex art. 38 della l. n. 142/1990, utilizzato per demolire rapidamente il fabbricato, onde attuare, senza costi, le previsioni urbanistiche.
La sentenza rinvia, sul pericolo di crollo, al punto 5.1-3 e alle considerazioni reiettive ivi svolte, considerazioni già censurate al primo motivo di appello.
24. Per il rigetto delle censure va parimenti fatto rinvio alle considerazioni svolte in precedenza (motivi 1 e 2).
Deduce l’appellante che il giudice di prime cure ritiene, poi, che il mancato rispetto del termine di 5 giorni non potesse essere censurato dai ricorrenti, in quanto tale ipotetico vizio ha potuto attingere la posizione di un soggetto (Di TO SS CO), rimasto estraneo al giudizio ed aggiunge che il profilo è inconferente al thema decidendum, relativo alla legittimità o meno della inibitoria dei lavori di cui alla d.i.a. del 7 settembre 1995.
Ancora ritiene inconferenti le censure relative alla estrema “fretta” del Comune di Salerno nell’eseguire l’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 376 del 4.8.1995.
La sollecitudine, secondo il TAR, sarebbe stata giustificata dalla necessità ed urgenza e non avrebbe inciso le “ prerogative dei proprietari dell’immobile controverso, essendo questi ultimi resi avveduti dell’esito demolitorio fin dall’emissione dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 583 del 14.11.1994”.
Il motivo è generico e non fondato su elementi di fatto e di diritto ed è pertanto inammissibile.
24. Conclusivamente, l’appello va respinto in quanto infondato. Le spese possono essere compensate avuto riguardo al carattere risalente della controversia e alla volontà manifestata dalle parti di definirla bonariamente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
AR Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO