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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12559/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. BARONE NATALINA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno ordinario di invalidità
*** FATTO E DIRITTO La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU in fase di CP_1 acc nto tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.. L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Ai sensi dell'art. 2 L. 224/84 si considera inabile - ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall' l'assicurato o il titolare di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico CP_1
o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Nella relazione in atti il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dal mese di GIUGNO 2024. In particolare, il ctu ha così concluso: “La perizianda era lucida, collaborante depressa. Le patologie della sig.ra sono artrosiche con ernie discali cervico lombari in progressivo aggravamento per Pt_1 radicolopatie iple, rizoartrosi presenza di lagoftalmo da esiti intervento per neurinoma, ipoacusia, cardiache e psichiche ed infine ernia jatale gastrica. Per tali motivi lo scrivente CTU ritiene che le malattie riscontrate riducano la capacità di lavoro nella perizianda sig.ra nella misura del 70% da Parte_1 circa sei mesi dalla data della visita CTU per completa chiarific dro poli patologico. Tale associazione rende il lavoro di bracciante agricola difficoltoso. (…) Considerando, dunque, le patologie esposte si può concludere che la riduzione della capacità di lavoro della sig.ra nata il [...], di professione operaia, sia da valutare al 70% (oltre i 2/3 Parte_1 co dalla legge 222/82) con decorrenza dal mese di Giugno 2024 e pertanto la sig.r è da considerare INVALIDA.” Pt_1
Ritiene il Giudican derire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' ed il pagamento della prestazione CP_1
è subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, in considerazione del fatto che il diritto è stato riconosciuto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 13.11.2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da GIUGNO 2024 e condanna l' al pagamento del dovuto CP_1 oltre interessi, previa verifica a cura dell' dei requisi rsi da quello sanitario. Pt_2
2. Spese di lite compensate.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 03.04.2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo