Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Sentenza breve 4 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 04/08/2022, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/08/2022
N. 01348/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Stigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto adottato il 2 Marzo 2022, -OMISSIS-, notificato il 19/5/2022, con il quale il Questore di Taranto ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, formulata dal cittadino extracomunitario ricorrente, con contestuale invito ad abbandonare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica;
di ogni altro atto, anche non conosciuto dall’istante, sia esso connesso, presupposto, conseguente e/o applicativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno e Questura Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
È impugnato l’epigrafato provvedimento con il quale il Questore di Taranto ha decretato il diniego di permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentato dall’extracomunitario ricorrente (cittadino macedone), per aver documentato un reddito (€ 2.345,00) prodotto nell’anno 2020 che non supera il livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, con contestuale invito al predetto a lasciare il territorio italiano entro il termine di quindici giorni dalla notifica;
a sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni - Erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione - Violazione di legge -Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998 - Violazione e falsa applicazione art. 39 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento Attuativo T.U.I.) - Difetto di istruttoria - Difetto di motivazione -Eccesso di potere sotto i profili della illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta - Violazione dell’art. 97 Costituzione - Violazione dell’art. 5, co. 5 e dell’art. 29 del D. Lgs. n. 25/2008 -Eccesso di potere per illogicità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti - difetto ed erroneità dei presupposti e difetto di motivazione - violazione della tutela rafforzata - Motivazione generica, contraddittoria, lacunosa, insufficiente - istruttoria carente ed inidonea - violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2 del D.P.R. 394/99 - erroneità degli accertamenti violazione dell’art. 3 Costituzione (principio di uguaglianza) - omessa istruttoria sulla vulnerabilità” .
Il 9 giugno 2022 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per la Questura di Taranto e il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza collegiale -OMISSIS-, pronunciata nella fase cautelare del giudizio all’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 21 giugno 2022, questa Sezione “ considerato che parte ricorrente lamenta, fra l’altro, di non aver mai ricevuto dalla P.A. il preavviso di diniego di cui all’art.10-bis della Legge n.241/1990, pur se il decreto questorile impugnato dà invece conto di aver compiuto tale incombente procedimentale l’11.02.2022, senza tuttavia specificare quali siano state le relative modalità della comunicazione/notificazione all’interessato; ritenuto che, ai fini della decisione sull’istanza cautelare proposta, sia necessario disporre urgenti incombenti istruttori”, ha ordinato alla Questura di Taranto, in persona del legale rappresentante pro- tempore, “ l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, che in particolare precisi le modalità dell’avvenuta notificazione/comunicazione del preavviso di diniego di cui all’art.10-bis della L.241/1990, producendo copia dello stesso e dei documenti attestanti la modalità e l’avvenuta notificazione/comunicazione all’interessato ”.
Con documentazione depositata in giudizio il 4 luglio 2022, l’Amministrazione resistente ha provveduto all’incombente richiesto da questo Tribunale, depositando copia della comunicazione del preavviso di diniego inviato (l’11 febbraio 2022) all’indirizzo indicato dall’extracomunitario odierno ricorrente, nonché comunicando che, a seguito di integrazione documentale (da ultimo) prodotta da quest’ultimo, è stato adottato decreto questorile del 17 giugno 2022 (notificato il successivo 22 giugno 2022) con il quale è stata disposta la revoca in autotutela del decreto impugnato (di rifiuto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo formulata dallo straniero ricorrente) e che è in corso di produzione da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato il permesso di soggiorno elettronico richiesto dal ricorrente;
Alla Camera di Consiglio del 27 luglio 2022 fissata per l’esame dell’istanza cautelare incidentalmente proposta la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art.60 c.p.a. per l’eventuale definizione nel merito con sentenza in forma semnplificata;
Ritenuto che:
A seguito della sopravvenienza indicata in premessa (rappresentata dall’avvenuta revoca in autotutela del decreto questorile impugnato), non resta, pertanto, al Tribunale - essendo stata la pretesa sostanziale azionata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio - che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti di legge (avendo la P.A. dato dimostrazione dell’avvenuta comunicazione del preavviso di rigetto e provveduto a ritirare tempestivamente il decreto impugnato, a seguito dell’integrazione documentale da ultimo fornita dal cittadino extracomunitario ricorrente) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO