CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6763 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1315/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n. 275/2022 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Napoli alla Piazza Sannazaro, 57, presso lo studio dell'Avv. Nicola Pignatiello
(C.F. ), dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di C.F._2 procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo
APPELLANTE
E
(già , (P.IVA: ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Posillipo, 203, presso lo studio dell'Avv. Tomaso Romanengo (C.F.
, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura C.F._3 in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Con le note scritte depositate ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 16.10.2025, entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 31.01.2014 la proponeva Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.6530/2013 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 25.10.2013 e notificato il 23.12.2013, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di E.49.265,39, oltre Parte_1 interessi legali e spese, per asserite provvigioni maturate da quest'ultimo nei confronti di essa opponente, per l'attività di brokeraggio assicurativo e consulenza nella gestione del rischio assicurativo svolta nell'interesse della predetta società in forza di accordo di collaborazione del 05.11.2007 per il periodo 01.07.2012 – 28.06.2013.
L'opponente, nel contestare l'esistenza di un contratto di collaborazione per il suddetto periodo, esponeva che: CP_
- in data 05.11.2007 la AS S.r.l. (successivamente divenuta
[...] ed oggi odierna appellata) stipulava con il Controparte_2 Controparte_1 [...]
un contratto di collaborazione in forza del quale quest'ultimo avrebbe Pt_1 presentato alla scrivente nuovi potenziali clienti che sarebbero divenuti clienti della AS, broker iscritto all'albo;
- detto contratto aveva una durata triennale e non era previsto, alla scadenza, alcun rinnovo a meno che le parti non lo avessero perfezionato per iscritto (art. 2.1); in mancanza l'accordo avrebbe perso qualunque efficacia tra le parti in data
04.11.2010 allo scadere del termine concordato;
- le parti non perfezionavano per iscritto il rinnovo del contratto;
- l'accordo prevedeva, inoltre, che, per tutta la durata del medesimo e per i 24 mesi successivi, i soggetti segnalati dal sarebbero rimasti clienti della Pt_1
AS; che il non avrebbe potuto accettare e/o svolgere attività in Pt_1 concorrenza diretta e/o indiretta con AS (art. 4.2) e che, qualora non avesse rispettato il patto di non concorrenza nel periodo sopra citato, sarebbe stato obbligato a corrispondere alla scrivente il 50% dei ricavi che presumibilmente la
AS avrebbe ottenuto (art. 6.5);
- in forza di detto contratto, la AS si impegnava a corrispondere al un Pt_1 acconto provvigioni pari ad € 2.800,00 ed un ulteriore importo variabile, commisurato ad una percentuale dei ricavi netti incassati dalla società, pari al
40% sulle commissioni nette maturate sui premi incassati per il servizio prestato dalla AS, nonché a mettere a disposizione del un'autovettura, un Pt_1 computer, la copertura delle spese telefoniche per E. 100,00 mensili, le spese di carburante (max E. 500,00 al mese) e ad iscriverlo a proprie spese nella Sezione
E del RUI quale proprio collaboratore;
- nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra e AS, quest'ultima, al fine di Pt_1 stimolare, responsabilizzare ed incentivare i propri procacciatori d'affari, proponeva, ai più meritevoli tra essi, cioè e Parte_1 Parte_2
, di modificare il precedente assetto tramite la nomina degli stessi quali
[...]
Consiglieri di Amministrazione;
- in data 29.01.2009, e erano nominati membri del Consiglio Pt_1 Parte_2 di Amministrazione della AS S.r.l. e, in pari data, era loro attribuita la carica di
Consigliere Delegato “per il coordinamento della rete commerciale della Società in supporto al Vice Presidente”;
- il precedente rapporto di collaborazione del 05.11.2007 si scioglieva, quindi, per mutuo consenso;
- al gennaio 2009 e , per l'opera prestata nell'interesse della Pt_1 Parte_2 società erano retribuiti solo con gli emolumenti nella loro qualità di Consiglieri della società;
- tali emolumenti sarebbero stati quantificati, di volta in volta, di norma su base semestrale, in funzione, in generale, della qualità e quantità delle attività prestate da ciascun Consigliere nell'interesse della società, di norma, nel semestre precedente;
- il criterio economico seguito dalla società, e ben noto al , era, infatti, Pt_1 basato sul parametro del 50% tra il c.d. “costo azienda” ed i ricavi ottenuti dalla società in conseguenza delle attività del singolo Consigliere, in quanto oltre detto limite sarebbe venuta meno ogni convenienza per la società;
- il aveva quindi operato dal 29.01.2009 nel nuovo ruolo di Pt_1
Amministratore, Consigliere Delegato, della sino alla Controparte_2 cessazione del medesimo dalla carica (giugno 2013), percependo i relativi emolumenti, senza sollevare qualsiasi contestazione di sorta o richiedere alla T/ RO (oggi la corresponsione di qualsivoglia Controparte_1 importo ulteriore rispetto agli emolumenti, di volta in volta, liquidati dalla società;
-nel corso del rapporto instaurato tra la ed il , Controparte_2 Pt_1
l'attività svolta da quest'ultimo non fu, tuttavia, proficua, non essendo riuscito il a tener fede alle aspettative riposte in lui dalla società, dal momento Pt_1 che la sua opera di Amministratore non fu tale da rispettare gli obiettivi previsti e, in particolare, il rapporto del 50% sopra menzionato;
- le reiterate “cattive performances”, di cui egli era perfettamente consapevole, portarono dapprima ad una riduzione degli emolumenti e successivamente alla cessazione dello stesso dal ruolo di amministratore a far data dalla fine di giugno
2013;
- in considerazione dei buoni rapporti tra le parti, si ipotizzò di comune accordo di instaurare un nuovo rapporto di collaborazione analogo a quello in vigore sino al 29.01.2009, tuttavia, i contatti intercorsi tra le parti al riguardo non andarono a buon fine, a cagione delle pretese del;
Pt_1
- nel luglio 2013, successivamente alla cessazione dall'incarico di consigliere, a mezzo lettera del proprio legale, , nell'evidente intento di ottenere una Pt_1 non dovuta duplicazione dei compensi richiedeva per la prima volta alla
[...] il pagamento di tutte le provvigioni allo stesso Controparte_2 asseritamente spettanti in forza del contratto del 05.11.2007 (che, come detto, aveva già cessato ogni efficacia tra le parti) a far data dal 01.02.2009, pretendendo di vedersi riconosciuto il diritto di ricevere, oltre agli emolumenti già percepiti, anche le provvigioni di cui al citato contratto del 05.11.2007;
-a tale comunicazione replicavano i legali della società, i quali, contestando recisamente qualsiasi debenza da parte della T/ RO, richiedevano, altresì, la restituzione, da parte del , dell'autovettura, del personal Pt_1 computer, della chiavetta internet e del cellulare, messi a sua disposizione dalla
Società per il ruolo dallo stesso ricoperto nella Controparte_2
- successivamente intercorsero tra le parti ulteriori contatti informali volti a verificare la possibilità di instaurare un nuovo rapporto, nell'ambito dei quali,
[...]
richiedeva un prospetto, per il periodo 1.07.2012 – 30.06.2013, inerente le Pt_1 posizioni relative ai clienti della T/ RO contattati dal Pt_1 nell'interesse della società, nella sua qualità di amministratore nel sopra citato periodo;
- in perfetta buona fede, la , in data 09.09.2013, inviava quanto CP_2 richiesto, ossia un tabulato relativo alle posizioni intermediate dalla scrivente nel periodo 01.07.2012 – 30.06.2013 che aveva contattato nell'interesse Pt_1 della T/ RO e quale amministratore della medesima ove erano riportate le polizze, i clienti, i premi e le provvigioni che, in caso di conclusione di tale nuovo rapporto di collaborazione ed a parità di performances rispetto al periodo precedente, sarebbero spettati al Sig. ; Pt_1
- tale documento fu inviato al allo scopo di consentirgli di valutare quale Pt_1 sarebbe stato il trattamento economico quale collaboratore della
[...] da applicarsi per il futuro in caso di positiva conclusione di detto Controparte_2 nuovo rapporto ed a parità di performances con il periodo sopra indicato;
- a seguito della ricezione di detto documento, interrompeva, tuttavia, Pt_1 la trattativa in corso e proponeva il ricorso per l'ottenimento del decreto ingiuntivo opposto, richiedendo, sulla base dell'ormai “esaurito” contratto del 5.11.2007 il pagamento delle provvigioni per il periodo dal 1.7.2012 al 28.6.2013, così come risultanti dal tabulato inviato dalla al Sig. in data 09.09.2013; CP_2 Pt_1
- nelle more, la scrivente veniva a conoscenza dalla compagnia assicurativa
[...] che la società GI.R.VA. International Broker, di cui era CP_3 Pt_1
Cont collaboratore iscritto alla Sezione E del RUI, aveva inviato alla predetta un mandato di brokeraggio rilasciato, in data 30.09.2013, alla GI.R.VA. dalla società
TCL S.r.l, ossia da uno dei clienti della che aveva, in CP_2 Pt_1 pendenza dei rapporti sopra citati, contattato nell'interesse della società;
- tale comunicazione colse “di sorpresa” la in quanto la TCL era un CP_2 cliente della da tempo, ma, soprattutto, in quanto in data 16.12.2013 CP_2 la TCL aveva rilasciato un mandato di brokeraggio anche alla . CP_2
Tanto premesso chiedeva: in via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito;
nel merito, in accoglimento dell'opposizione, revocare, annullare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
6530/2013 emesso dal Tribunale di Napoli in data 25.10.2013 e respingere qualsiasi domanda dell'opposto perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla CP_2
a per qualsiasi titolo o ragione;
in via subordinata e Parte_1 riconvenzionale, in caso di ritenuta efficacia del predetto accordo di collaborazione, accertare e dichiarare che poneva in essere atti in Pt_1 concorrenza con la in violazione degli articoli 4.2 e 6.5 del contratto, CP_2
e, conseguentemente, condannarlo a risarcire alla il 50% dei ricavi CP_2 presunti per il relativo pregiudizio economico sopportato dalla , CP_2 compensando i crediti vantati dalla con ogni contestato e non creduto CP_2 credito del verso la predetta società; in ogni caso, condannare Pt_1 Pt_1 ex art.96, co.1 e 3, c.p.c., a risarcire la per i danni alla stessa causati;
CP_2 il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l'opposto, il quale deduceva l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto in quanto infondata, pretestuosa e temeraria, con vittoria delle spese del giudizio.
Negata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, depositata documentazione, ammesse ed espletate le prove orali, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 275/2022 il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
6530/2013; 2) condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della società opponente ( ora Controparte_2
, che liquida in complessivi € 7.513,68 di cui € 259,68 per spese Controparte_1 ed € 7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA nelle aliquote previste.”
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 24.03.2022 proponeva appello
, sulla base di due motivi così rubricati: 1. “La sentenza Parte_1 appellata è errata e meritevole di censura nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione a D.I. proposta dalla società odierna appellata, ritenendo che il sig. non avesse titolo per poter pretendere il pagamento Parte_1 delle provvigioni di cui al decreto ingiuntivo opposto”, 2. “Erronea valutazione del materiale probatorio”.
Chiedeva pertanto: “A) In via preliminare, sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza appellata;
B) Rigettare l'atto di opposizione ex adverso formulato in quanto del tutto infondato, pretestuoso e temerario e, per l'effetto, confermare il D.I. opposto;
C) Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso spiegata in quanto del tutto inammissibile, infondata, pretestuosa e temeraria;
D)
Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fatture.”
Si costituiva l'appellata (già , la quale Controparte_1 Controparte_2 contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza;
inoltre proponeva appello incidentale condizionato in caso di riforma della sentenza appellata sostenendo che il era incorso nella violazione Pt_1 degli articoli 4.2 e 6.5 del contratto, per aver svolto attività in concorrenza con la società.
Chiedeva dunque: “In via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale ex adverso proposto ai sensi degli artt. 342, 348 bis e ter
c.p.c. per tutti i motivi di cui in narrativa;
In via principale: - rigettare l'istanza di sospensione della immediata esecutorietà della sentenza n. 275/2022 emessa dal Tribunale di Napoli;
- respingere integralmente l'appello avversario e qualsiasi domanda svolta nei confronti di in quanto nullo/a e/o inammissibile e/o improcedibile Controparte_1
e/o infondato/a in fatto ed in diritto e, comunque, non provato/a;- confermare la sentenza n. 275/2022 emessa dal Tribunale di Napoli.
In via istruttoria:
- ammettere tutte le istanze istruttorie già formulate in atti ed a verbale nel giudizio di prime cure, con particolare riguardo alle istanze di cui alla memoria ex art. 183,
VI co., n. 2, c.p.c. e di cui alla memoria ex art. 183, VI co., n. 3 c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate, ritrascritte ed espressamente riproposte;
- ammettere tutti i documenti prodotti;
- rigettare tutte le istanze ex adverso proposte in quanto inammissibili e/o irrilevanti ai fini della definizione del presente giudizio per tutti i motivi esposti in atti ed a verbale.
In via di appello incidentale condizionato:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte di Appello riformasse la sentenza n. 275/2022 emessa dal Tribunale di Napoli e, quindi, ritenesse ancora vigente, nel periodo luglio 2012 - giugno 2013, il contratto del
05.11.2007, accertare e dichiarare che il Sig. ha posto in essere atti in Pt_1 concorrenza con la in violazione delle norme di cui agli artt.
4.2 Controparte_1
e 6.5 del contratto 05.11.2007 e, conseguentemente, condannare il predetto Sig.
a risarcire ad il 50% dei ricavi presunti che costituiscono Pt_1 Controparte_1 per la il relativo pregiudizio economico nella misura che risulterà Controparte_1 in corso di causa, compensando, totalmente o parzialmente o nelle forme meglio viste, i crediti vantati dalla con ogni eventuale contestato e non Controparte_1 creduto credito del Sig. nei confronti della predetta Pt_1 Controparte_1
Con vittoria di spese anche generali, diritti ed onorari di causa, oltre iva e cpa, del doppio grado di giudizio e con condanna ex art. 96 c.p.c.”. In data 7.7.2022 la Corte di Appello rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione dell'impugnata sentenza, disponendo l'acquisizione del fascicolo di primo grado, e rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.3.2024.
Precisate le conclusioni con le note scritte depositate ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 30.10.2025, la causa era assegnata in decisione, con i termini abbreviati di giorni venti e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi sollevata dall'appellata Controparte_1
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass.Sez.Un. 16.11.2017
n. 27199; 30.5.2018 n. 13535, 29.10.2018 n.27391, Sez.Un. 20.11.2018 n.
12587).
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. E' sufficiente quindi che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione
(senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass.19.3.2019 n.7675)
Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che “qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali” (Cass.15.4.2019 n.10422).
Nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Prima di esaminare i motivi posti a sostegno dell'appello proposto e le censure avanzate avverso la sentenza di primo grado occorre premettere brevi puntualizzazioni.
E' pacifico tra le parti che in data 5.11.2007 le stesse stipulavano un contratto di collaborazione in forza del quale si impegnava a presentato Parte_1 nuovi clienti alla (allora) AS, la quale, a sua volta, si impegnava a corrispondergli una percentuale sui ricavi a titolo di provvigione.
È altresì pacifico che in data 29.1.2009, era nominato membro Parte_1 del Consiglio di Amministrazione della AS S.r.l. e, in pari data, gli era attribuita la carica di Consigliere Delegato “per il coordinamento della rete commerciale della Società in supporto al Vice Presidente”.
Oggetto di contestazione tra le parti è la questione relativa all'efficacia dell'accordo nel periodo dall' 1.7.2012 al 28.6.2013: la società opponente ritiene che l'accordo di collaborazione con il si sarebbe sciolto per mutuo Pt_1 consenso a causa della nomina a Consigliere di Amministrazione della AS
S.r.l. in data 29.1.2009, e, in ogni caso, anche laddove il contratto non si fosse sciolto per mutuo consenso, lo stesso si sarebbe comunque sciolto in data
4.11.2010, in quanto il contratto prevedeva espressamente la durata di tre anni in mancanza di rinnovo da perfezionarsi per iscritto.
Viceversa afferma di aver continuato a svolgere l'attività di brokeraggio Pt_1 anche successivamente alla nomina, e che, poiché il rapporto di collaborazione assicurativa non prevedeva alcuna necessità di forma scritta ad probationem o ad substantiam, il mancato rinnovo per iscritto del primo accordo di collaborazione non aveva comportato l'automatica conseguenza della risoluzione dello stesso per mutuo consenso, prevalendo invece la volontà delle parti di continuare a dare validità ed efficacia al loro rapporto sostanziale.
Il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione della Controparte_2
(oggi , ritenendo che , che assumeva di Controparte_1 Parte_1 essere creditore della predetta società per l'importo di E. 49.265,39, quali provvigioni per le polizze stipulate e i premi corrisposti nel periodo intercorrente tra luglio 2012 e giugno 2013, non forniva la prova dell'esistenza di un valido titolo della pretesa di credito azionata in sede monitoria.
Rilevava infatti che poiché nel giudizio di opposizione l'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso, è il creditore opposto a dover provare il credito azionato.
Riteneva quindi che, poiché l'articolo 2.1 dell'accordo del 05.11.2007 prevedeva che la collaborazione avesse una durata di tre anni con decorrenza dal
05.11.2007 e con riserva di proroga da perfezionarsi per iscritto, “l'accordo avrebbe perso efficacia il 4 novembre 2010, salvo il caso in cui le parti avessero perfezionato per iscritto il rinnovo. Dalla documentazione versata in atti, tuttavia, non risulta sia intervenuto un rinnovo dell'accordo di collaborazione tra le parti.
Pertanto, deve ritenersi non provata l'esistenza del titolo (accordo di collaborazione) posto a base della domanda di adempimento contrattuale
(pagamento) proposta in via monitoria.”; e in ogni caso, “l'accordo di collaborazione si è sciolto per mutuo consenso nel momento in cui Parte_1 ha operato nel nuovo ruolo di Consigliere Delegato della ”
[...] CP_2
(dal 29-01-2009 al giugno 2013).
Contesta tale decisione l'appellante.
Con il primo motivo di appello censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...] in base alla circostanza che egli non aveva titolo per poter Controparte_2 pretendere il pagamento delle provvigioni richieste, ritenendo la motivazione della gravata sentenza errata e da riformare.
Deduce, in particolare, che dopo la nomina a Consigliere di Amministrazione
(29.1.2009) gli furono corrisposte le provvigioni fino al 4.11.2010 (data della perdita di efficacia del contratto), a riprova del fatto che non vi fu mutuo consenso allo scioglimento del contratto per effetto della nomina stessa;
inoltre esclude che vi sia stato un recesso formale dell'accordo tra le parti, ritenendo che dati inconfutabili (scambio di corrispondenza, godimento benefits aziendali senza soluzione di continuità…) comprovano l'intervenuta proroga di fatto dell'accordo di collaborazione tra le stesse, non essendo necessaria la forma scritta per il suo rinnovo in presenza di una chiara volontà delle parti nel senso di continuare il rapporto.
Peraltro, afferma che la stessa società opponente abbia riconosciuto il debito nei confronti del inviandogli in data 9.9.2013 una e-mail, recante “la Pt_1 situazione relativa ai premi intermediati nel corso dell'ultimo esercizio”, alla quale allegava l'elenco dei clienti e delle polizze intermediate e stipulate dal Pt_1 nel periodo da luglio 2012 a giugno 2013, dal quale poteva evincersi che quest'ultimo fosse creditore della società per E. 49.256,39.
E ancora, deduce la mancata prova dell'intervenuta risoluzione dell'accordo per mutuo consenso, nonché della rinuncia alle provvigioni da parte del , Pt_1 avendo egli invece continuato a svolgere l'attività di brokeraggio come risultante anche dalla circostanza che continuava a versare sul c/c della società CP_4 opponente i premi incassati dai clienti fino al 7.10.2013 (quando la CP_2 revocava la delega al versamento).
Le censure non sono fondate.
Condivide la Corte quanto affermato dal giudice di prime cure ovvero che non risultando dalla documentazione in atti che le parti abbiano sottoscritto un rinnovo del contratto, non risulta provato il titolo alla base della domanda di adempimento contrattuale proposta in via monitoria.
Infatti il contratto di collaborazione del 5.11.2007 prevede espressamente, all'art. 2.1, rubricato “Efficacia”, che “pur riservandoci reciprocamente di rinnovare e prorogare questo accordo (e ciò dovrà essere perfezionato per iscritto), questo accordo avrà efficacia dal 5 novembre 2007 (“Decorrenza dell'accordo”), per la durata di 3 (tre anni)” (cfr. doc. 2).
Ciò premesso, in ogni caso, diversamente da quanto argomentato dall'appellante
(secondo il quale le parti avrebbero continuato a dare esecuzione all'accordo di collaborazione anche dopo la sua scadenza naturale), e come affermato dal giudice di prime cure “l'accordo di collaborazione si è sciolto per mutuo consenso nel momento in cui il ha operato nel nuovo ruolo di Consigliere Parte_1 delegato della ”. CP_2
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità infatti “la risoluzione per mutuo consenso di un contratto, atteso il principio della libertà di forme, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il contratto, ma può risultare anche da un comportamento tacito concludente, a meno che per il contratto da risolvere non sia richiesta la forma scritta ad substantiam. L'apprezzamento del giudice di merito circa l'idoneità dei comportamenti delle parti ad integrare detta manifestazione tacita della volontà di sciogliere il contratto, subendo gli effetti relativi, è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.” (cfr. ex multis Cass. n.
15264/2006).
Nel caso di specie, come lo stesso appellante afferma, “il rapporto di collaborazione assicurativa non prevedeva, all'epoca, alcuna necessità di forma scritta ad probationem o ad substantiam; da ciò deriva che la risoluzione dello stesso per mutuo consenso ben può essere ricavata dai comportamenti concludenti delle parti che, correttamente, il giudice di prime cure ha ritenuto essere idonei ad integrare la manifestazione tacita di volontà di sciogliere il contratto.
In particolare in data 3.2.2009 riceveva una mail dalla Parte_1 [...]
(in persona di , con la quale gli era comunicato che, in CP_2 Testimone_1 seguito all'inserimento nel CDA nella società, “le fatture di acconto provvigionale emesse per il mese di gennaio sono da considerarsi nulle in quanto, a partire dal 30/01 siete stati inseriti a listino paga come CDA appunto con compenso erogabile in 5 rate mensili a partire dal mese di Febbraio”, a fronte della quale il si limitava a richiedere di mantenere fermo il pagamento dell'acconto Pt_1 provvigionale per il solo mese di gennaio (cfr. doc. 11).
Inoltre, il mutuo consenso emerge dalla circostanza che prima del giugno 2013 – data di cessazione dalla carica di amministratore della , Controparte_5 che riceveva regolarmente gli emolumenti, non abbia mai richiesto provvigioni, che, peraltro, ove corrisposte, avrebbero evidentemente costituito un indebito poiché, fermo restando che egli abbia continuato a svolgere attività per contribuire allo sviluppo del business della società – ivi compreso il versamento dei premi sul c/c della società - tale attività non veniva svolta in qualità di procacciatore in base all'accordo del 5.11.2007, ma, a partire dal 29.1.2010, nella qualità di amministratore delegato per il coordinamento della rete commerciale della società (cfr. doc. 4 – verbali di riunioni del CDA).
Nella stessa prospettiva deve considerarsi l'asserito riconoscimento di debito da parte della , la quale in data 9.9.2013 nel corso delle trattative con il CP_2
per la stipula di un nuovo contratto di collaborazione, inviava su sua Pt_1 richiesta un prospetto (per il periodo da luglio 2012 a giugno 2013) delle posizioni relative ai clienti della società da lui contattati. Anche tale documento, rappresentativo dei clienti contattati dal ed intermediati dalla Pt_1 [...]
, è espressione di un'attività compiuta dall'appellante nella sua qualità di CP_2 amministratore con delega per il coordinamento commerciale della società (che in quanto tale – e non in virtù dell'art.
4.5 dell'accordo di collaborazione, come sostenuto dall'appellante - aveva anche diritto ai benefits aziendali).
Come rilevato dal giudice di prime cure inoltre, a riprova del fatto che il corrispettivo delle prestazioni del sia stato rappresentato Pt_1 esclusivamente dagli emolumenti deliberati dall'assemblea dei soci (art. 2389
c.c.), pochi giorni dopo la nomina ad amministratore (in data 15.2.2009) il
[...]
chiudeva la propria partita IVA. Pt_1
Tutto quanto detto peraltro trova ampia conferma negli esiti dell'istruttoria orale.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Erronea valutazione del materiale probatorio”, l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui dà rilevanza alla e-mail con la quale la società opponente comunicava a che dal primo semestre 2009 non sarebbero più state Parte_3 Parte_2 loro pagate provvigioni ma emolumenti, e alla circostanza della chiusura della partita IVA, omettendo invece di considerare la rilevante circostanza dell'invio da parte della dei tabulati e della dichiarazione di riconoscimento di CP_2 debito, nonché le dichiarazioni dei testi da lui introdotti.
In particolare deduce che la chiusura della partita IVA risponda ad una mera scelta fiscale e che in ogni caso la stessa non costituisce conditio sine qua non per l'esigibilità del credito, ribadendo ancora di non aver mai rinunciato alle provvigioni e di aver continuato a svolgere l'attività di brokeraggio in favore della in forza dell'accordo sopra menzionato. CP_2
Neppure tale censura è condivisibile.
Come già rilevato dal giudice di primo grado “la cessazione della partita iva del
comprova che, quest'ultimo, dall'anno 2009, per l'attività svolta è stato Pt_1 retribuito esclusivamente attraverso emolumenti”.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, il giudice di prime cure non considera la partita IVA come una condicio sine qua non per l'esigibilità del credito, ma guarda alla chiusura della stessa come prova che dall'anno 2009
l'appellante sia stato retribuito attraverso emolumenti, e, dunque, come prova dell'insussistenza di un diritto di credito del nei confronti della Pt_1 [...]
(oggi . CP_2 Controparte_1
Infatti per i collaboratori degli intermediari assicurativi iscritti nella sezione E del
RUI (Registro unico intermediari) che svolgano un'attività abituale e professionale la partiva IVA è obbligatoria (cfr. artt. 4 e 5 DPR n. 633/1972 –
Testo unico IVA), per cui la sua chiusura non può essere considerata una mera scelta fiscale del , bensì la logica conseguenza della sua nomina a Pt_1
Consigliere di amministrazione della AS (oggi , che ne avrebbe Controparte_1 comportato la remunerazione non più tramite provvigioni ma tramite emolumenti.
Quanto alle reiterate considerazioni circa l'errata considerazione da parte del giudice di prime cure dei prospetti inviati dalla società al in data Pt_1
9.9.2013, si ribadisce che i clienti intermediati dalla ivi rappresentati CP_2 sono stati contattati dal non quale procacciatore, ma nella qualità di Pt_1 amministratore delegato della società; inoltre la inviava copia del CP_2 prospetto al nel corso delle trattative pendenti per la stipula di un nuovo Pt_1 accordo di collaborazione - dopo la cessazione della stesso dalla carica di amministratore a causa del mancato rispetto degli obiettivi previsti – allo scopo non di riconoscere un debito ma di indicare quanto il avrebbe potuto Pt_1 percepire – a parità di performances rispetto al periodo luglio 2012-giugno 2013
– in caso di positiva conclusione del nuovo rapporto contrattuale.
Quanto infine all'affermazione dell'appellante secondo cui il Tribunale di Napoli dava rilevanza soltanto le risultanze della prova orale dei testi introdotti da parte opponente, omettendo i fatti riferiti invece dai testi di parte opposta, la stessa non coglie nel segno: le dichiarazioni rese dai testi di parte opposta infatti risultano generiche e de relato, e, peraltro, attribuiscono al qualifiche da lui mai Pt_1 rivestite, quali quella di broker e di agente, ove, invece, il fino al Pt_1
29.1.2009 fu collaboratore della AS (quest'ultima rivestendo la qualifica broker iscritto all'albo), e, successivamente, amministratore della società fino al luglio
2013.
Orbene, la pretesa avanzata dal non è meritevole di accoglimento, non Pt_1 ricorrendo la prova dell'intervenuto rinnovo dell'accordo di collaborazione tra le parti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Il rigetto dell'appello principale assorbe l'esame dell'appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria spiegata dall'odierna parte appellata, ritiene la Corte che la disposizione di cui all' art. 96 del c.p.c. primo comma (“Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”), presupponga in ogni caso la concreta allegazione e la prova del pregiudizio subito, carenti nel caso in esame.
E' onere della parte richiedente il risarcimento del danno allegare e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (cfr., fra le altre, Cass. Civ. n. 21798/2015, Cass.
Civ., n. 21393/2005; Cass. Civ., n. 13355/2004) o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (cfr. Cass. Civ., n.
9080/2013; Cass. Civ., n. 13395/2007).
Sussistono, invece, i presupposti per l'applicazione dell'art.96 c.3 c.p.c., introdotto dalla riforma del processo civile del 2009, secondo cui “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La norma, infatti, prevede un indennizzo, se non una vera e propria pena pecuniaria inflitta per sanzionare colui che abbia abusato dello strumento processuale, nonché abbia così appesantito inutilmente il corso della Giustizia, agendo con imprudenza, colpa o dolo (cf. sul punto, Cass. Civ., 8 febbraio 2017,
n.3311; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726).
Si rammenta, in proposito:
-che la condanna prevista dalla richiamata disposizione normativa configura una sanzione di carattere pubblicistico, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza (cfr. Cass.n.3830/21; n.12413/16; n.4926/13), la quale non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all'agente, bensì unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr., ex ceteris, Cass. n.
22208/21 [ord.], Cass. n. 17466/19 [ord.] e Cass. n. 27623/17);
-che trattasi di sanzione autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata contemplate dai primi due commi dello stesso articolo
96 c.p.c. e con queste cumulabile (cfr. Cass. n. 20018/20 [ord.], Cass. n.
29812/19 [ord.] e Cass. n. 21943/18 [ord.]);
-che la norma in esame, nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte «una somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (cfr. Cass. n. 26435/20 [ord.], Cass. n. 17902/19 [ord.] e Cass. n.
21570/12 [ord.]).
Nel caso in esame appare palese la totale infondatezza delle censure proposte dall'appellante, che totalmente ignorando, o comunque non considerando, la motivazione della sentenza di primo grado, ha sottoposto all'attenzione della
Corte numerosi e ripetitivi motivi di appello, come si è visto, tutti destituiti del benché minimo fondamento.
Invero solo apparentemente l'appellante ha tentato di dimostrare di aver preso atto delle motivazioni del primo giudice, ma, nella sostanza, ha riprodotto, attraverso una ricostruzione confusionaria ed inconferente, questioni ampiamente e specificamente affrontate e correttamente risolte dal primo giudice
(cfr., sul punto, Cass. 12 marzo 2015, n. 4930, secondo cui costituisce indizio idoneo a fondare la suddetta fattispecie - id est: la responsabilità di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c.- la palese infondatezza delle tesi prospettata dalla parte soccombente, il cui sostegno significhi non intelligere quod omnes intelligunt).
Tale censurabile comportamento processuale giustifica la condanna dell'appellante al pagamento di una somma di danaro in favore della controparte, che si stima equo determinare in E.3.473,00, cioè in un importo corrispondente alla metà delle spese di lite, al netto degli accessori di legge, liquidate in dispositivo (cfr., in terminis, Cass. n. 21570/12).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste in capo dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., alla cui liquidazione si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria che non ha avuto luogo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M.147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto.
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del
2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.275/2022 del Tribunale di Napoli nei Parte_1 confronti di (già , in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con atto notificato in data 24.03.2022, nonché sull'appello incidentale condizionato proposto dall'appellata, così provvede: a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) dichiara assorbito l'esame dell'appello incidentale condizionato;
c) condanna l'appellante al pagamento in favore di (già Controparte_1 [...]
,delle spese del presente grado del giudizio, che Controparte_2 liquida in E. 6.946,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
d) condanna, inoltre, l'appellante, ai sensi dell'art.96, co.3, c.p.c., al pagamento in favore dell'appellata della somma di E.3.473,00;
e) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 11.12.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1315/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n. 275/2022 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Napoli alla Piazza Sannazaro, 57, presso lo studio dell'Avv. Nicola Pignatiello
(C.F. ), dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di C.F._2 procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo
APPELLANTE
E
(già , (P.IVA: ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Posillipo, 203, presso lo studio dell'Avv. Tomaso Romanengo (C.F.
, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura C.F._3 in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Con le note scritte depositate ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 16.10.2025, entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 31.01.2014 la proponeva Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.6530/2013 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 25.10.2013 e notificato il 23.12.2013, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di E.49.265,39, oltre Parte_1 interessi legali e spese, per asserite provvigioni maturate da quest'ultimo nei confronti di essa opponente, per l'attività di brokeraggio assicurativo e consulenza nella gestione del rischio assicurativo svolta nell'interesse della predetta società in forza di accordo di collaborazione del 05.11.2007 per il periodo 01.07.2012 – 28.06.2013.
L'opponente, nel contestare l'esistenza di un contratto di collaborazione per il suddetto periodo, esponeva che: CP_
- in data 05.11.2007 la AS S.r.l. (successivamente divenuta
[...] ed oggi odierna appellata) stipulava con il Controparte_2 Controparte_1 [...]
un contratto di collaborazione in forza del quale quest'ultimo avrebbe Pt_1 presentato alla scrivente nuovi potenziali clienti che sarebbero divenuti clienti della AS, broker iscritto all'albo;
- detto contratto aveva una durata triennale e non era previsto, alla scadenza, alcun rinnovo a meno che le parti non lo avessero perfezionato per iscritto (art. 2.1); in mancanza l'accordo avrebbe perso qualunque efficacia tra le parti in data
04.11.2010 allo scadere del termine concordato;
- le parti non perfezionavano per iscritto il rinnovo del contratto;
- l'accordo prevedeva, inoltre, che, per tutta la durata del medesimo e per i 24 mesi successivi, i soggetti segnalati dal sarebbero rimasti clienti della Pt_1
AS; che il non avrebbe potuto accettare e/o svolgere attività in Pt_1 concorrenza diretta e/o indiretta con AS (art. 4.2) e che, qualora non avesse rispettato il patto di non concorrenza nel periodo sopra citato, sarebbe stato obbligato a corrispondere alla scrivente il 50% dei ricavi che presumibilmente la
AS avrebbe ottenuto (art. 6.5);
- in forza di detto contratto, la AS si impegnava a corrispondere al un Pt_1 acconto provvigioni pari ad € 2.800,00 ed un ulteriore importo variabile, commisurato ad una percentuale dei ricavi netti incassati dalla società, pari al
40% sulle commissioni nette maturate sui premi incassati per il servizio prestato dalla AS, nonché a mettere a disposizione del un'autovettura, un Pt_1 computer, la copertura delle spese telefoniche per E. 100,00 mensili, le spese di carburante (max E. 500,00 al mese) e ad iscriverlo a proprie spese nella Sezione
E del RUI quale proprio collaboratore;
- nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra e AS, quest'ultima, al fine di Pt_1 stimolare, responsabilizzare ed incentivare i propri procacciatori d'affari, proponeva, ai più meritevoli tra essi, cioè e Parte_1 Parte_2
, di modificare il precedente assetto tramite la nomina degli stessi quali
[...]
Consiglieri di Amministrazione;
- in data 29.01.2009, e erano nominati membri del Consiglio Pt_1 Parte_2 di Amministrazione della AS S.r.l. e, in pari data, era loro attribuita la carica di
Consigliere Delegato “per il coordinamento della rete commerciale della Società in supporto al Vice Presidente”;
- il precedente rapporto di collaborazione del 05.11.2007 si scioglieva, quindi, per mutuo consenso;
- al gennaio 2009 e , per l'opera prestata nell'interesse della Pt_1 Parte_2 società erano retribuiti solo con gli emolumenti nella loro qualità di Consiglieri della società;
- tali emolumenti sarebbero stati quantificati, di volta in volta, di norma su base semestrale, in funzione, in generale, della qualità e quantità delle attività prestate da ciascun Consigliere nell'interesse della società, di norma, nel semestre precedente;
- il criterio economico seguito dalla società, e ben noto al , era, infatti, Pt_1 basato sul parametro del 50% tra il c.d. “costo azienda” ed i ricavi ottenuti dalla società in conseguenza delle attività del singolo Consigliere, in quanto oltre detto limite sarebbe venuta meno ogni convenienza per la società;
- il aveva quindi operato dal 29.01.2009 nel nuovo ruolo di Pt_1
Amministratore, Consigliere Delegato, della sino alla Controparte_2 cessazione del medesimo dalla carica (giugno 2013), percependo i relativi emolumenti, senza sollevare qualsiasi contestazione di sorta o richiedere alla T/ RO (oggi la corresponsione di qualsivoglia Controparte_1 importo ulteriore rispetto agli emolumenti, di volta in volta, liquidati dalla società;
-nel corso del rapporto instaurato tra la ed il , Controparte_2 Pt_1
l'attività svolta da quest'ultimo non fu, tuttavia, proficua, non essendo riuscito il a tener fede alle aspettative riposte in lui dalla società, dal momento Pt_1 che la sua opera di Amministratore non fu tale da rispettare gli obiettivi previsti e, in particolare, il rapporto del 50% sopra menzionato;
- le reiterate “cattive performances”, di cui egli era perfettamente consapevole, portarono dapprima ad una riduzione degli emolumenti e successivamente alla cessazione dello stesso dal ruolo di amministratore a far data dalla fine di giugno
2013;
- in considerazione dei buoni rapporti tra le parti, si ipotizzò di comune accordo di instaurare un nuovo rapporto di collaborazione analogo a quello in vigore sino al 29.01.2009, tuttavia, i contatti intercorsi tra le parti al riguardo non andarono a buon fine, a cagione delle pretese del;
Pt_1
- nel luglio 2013, successivamente alla cessazione dall'incarico di consigliere, a mezzo lettera del proprio legale, , nell'evidente intento di ottenere una Pt_1 non dovuta duplicazione dei compensi richiedeva per la prima volta alla
[...] il pagamento di tutte le provvigioni allo stesso Controparte_2 asseritamente spettanti in forza del contratto del 05.11.2007 (che, come detto, aveva già cessato ogni efficacia tra le parti) a far data dal 01.02.2009, pretendendo di vedersi riconosciuto il diritto di ricevere, oltre agli emolumenti già percepiti, anche le provvigioni di cui al citato contratto del 05.11.2007;
-a tale comunicazione replicavano i legali della società, i quali, contestando recisamente qualsiasi debenza da parte della T/ RO, richiedevano, altresì, la restituzione, da parte del , dell'autovettura, del personal Pt_1 computer, della chiavetta internet e del cellulare, messi a sua disposizione dalla
Società per il ruolo dallo stesso ricoperto nella Controparte_2
- successivamente intercorsero tra le parti ulteriori contatti informali volti a verificare la possibilità di instaurare un nuovo rapporto, nell'ambito dei quali,
[...]
richiedeva un prospetto, per il periodo 1.07.2012 – 30.06.2013, inerente le Pt_1 posizioni relative ai clienti della T/ RO contattati dal Pt_1 nell'interesse della società, nella sua qualità di amministratore nel sopra citato periodo;
- in perfetta buona fede, la , in data 09.09.2013, inviava quanto CP_2 richiesto, ossia un tabulato relativo alle posizioni intermediate dalla scrivente nel periodo 01.07.2012 – 30.06.2013 che aveva contattato nell'interesse Pt_1 della T/ RO e quale amministratore della medesima ove erano riportate le polizze, i clienti, i premi e le provvigioni che, in caso di conclusione di tale nuovo rapporto di collaborazione ed a parità di performances rispetto al periodo precedente, sarebbero spettati al Sig. ; Pt_1
- tale documento fu inviato al allo scopo di consentirgli di valutare quale Pt_1 sarebbe stato il trattamento economico quale collaboratore della
[...] da applicarsi per il futuro in caso di positiva conclusione di detto Controparte_2 nuovo rapporto ed a parità di performances con il periodo sopra indicato;
- a seguito della ricezione di detto documento, interrompeva, tuttavia, Pt_1 la trattativa in corso e proponeva il ricorso per l'ottenimento del decreto ingiuntivo opposto, richiedendo, sulla base dell'ormai “esaurito” contratto del 5.11.2007 il pagamento delle provvigioni per il periodo dal 1.7.2012 al 28.6.2013, così come risultanti dal tabulato inviato dalla al Sig. in data 09.09.2013; CP_2 Pt_1
- nelle more, la scrivente veniva a conoscenza dalla compagnia assicurativa
[...] che la società GI.R.VA. International Broker, di cui era CP_3 Pt_1
Cont collaboratore iscritto alla Sezione E del RUI, aveva inviato alla predetta un mandato di brokeraggio rilasciato, in data 30.09.2013, alla GI.R.VA. dalla società
TCL S.r.l, ossia da uno dei clienti della che aveva, in CP_2 Pt_1 pendenza dei rapporti sopra citati, contattato nell'interesse della società;
- tale comunicazione colse “di sorpresa” la in quanto la TCL era un CP_2 cliente della da tempo, ma, soprattutto, in quanto in data 16.12.2013 CP_2 la TCL aveva rilasciato un mandato di brokeraggio anche alla . CP_2
Tanto premesso chiedeva: in via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito;
nel merito, in accoglimento dell'opposizione, revocare, annullare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
6530/2013 emesso dal Tribunale di Napoli in data 25.10.2013 e respingere qualsiasi domanda dell'opposto perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla CP_2
a per qualsiasi titolo o ragione;
in via subordinata e Parte_1 riconvenzionale, in caso di ritenuta efficacia del predetto accordo di collaborazione, accertare e dichiarare che poneva in essere atti in Pt_1 concorrenza con la in violazione degli articoli 4.2 e 6.5 del contratto, CP_2
e, conseguentemente, condannarlo a risarcire alla il 50% dei ricavi CP_2 presunti per il relativo pregiudizio economico sopportato dalla , CP_2 compensando i crediti vantati dalla con ogni contestato e non creduto CP_2 credito del verso la predetta società; in ogni caso, condannare Pt_1 Pt_1 ex art.96, co.1 e 3, c.p.c., a risarcire la per i danni alla stessa causati;
CP_2 il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l'opposto, il quale deduceva l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto in quanto infondata, pretestuosa e temeraria, con vittoria delle spese del giudizio.
Negata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, depositata documentazione, ammesse ed espletate le prove orali, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 275/2022 il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
6530/2013; 2) condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della società opponente ( ora Controparte_2
, che liquida in complessivi € 7.513,68 di cui € 259,68 per spese Controparte_1 ed € 7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA nelle aliquote previste.”
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 24.03.2022 proponeva appello
, sulla base di due motivi così rubricati: 1. “La sentenza Parte_1 appellata è errata e meritevole di censura nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione a D.I. proposta dalla società odierna appellata, ritenendo che il sig. non avesse titolo per poter pretendere il pagamento Parte_1 delle provvigioni di cui al decreto ingiuntivo opposto”, 2. “Erronea valutazione del materiale probatorio”.
Chiedeva pertanto: “A) In via preliminare, sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza appellata;
B) Rigettare l'atto di opposizione ex adverso formulato in quanto del tutto infondato, pretestuoso e temerario e, per l'effetto, confermare il D.I. opposto;
C) Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso spiegata in quanto del tutto inammissibile, infondata, pretestuosa e temeraria;
D)
Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fatture.”
Si costituiva l'appellata (già , la quale Controparte_1 Controparte_2 contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza;
inoltre proponeva appello incidentale condizionato in caso di riforma della sentenza appellata sostenendo che il era incorso nella violazione Pt_1 degli articoli 4.2 e 6.5 del contratto, per aver svolto attività in concorrenza con la società.
Chiedeva dunque: “In via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale ex adverso proposto ai sensi degli artt. 342, 348 bis e ter
c.p.c. per tutti i motivi di cui in narrativa;
In via principale: - rigettare l'istanza di sospensione della immediata esecutorietà della sentenza n. 275/2022 emessa dal Tribunale di Napoli;
- respingere integralmente l'appello avversario e qualsiasi domanda svolta nei confronti di in quanto nullo/a e/o inammissibile e/o improcedibile Controparte_1
e/o infondato/a in fatto ed in diritto e, comunque, non provato/a;- confermare la sentenza n. 275/2022 emessa dal Tribunale di Napoli.
In via istruttoria:
- ammettere tutte le istanze istruttorie già formulate in atti ed a verbale nel giudizio di prime cure, con particolare riguardo alle istanze di cui alla memoria ex art. 183,
VI co., n. 2, c.p.c. e di cui alla memoria ex art. 183, VI co., n. 3 c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate, ritrascritte ed espressamente riproposte;
- ammettere tutti i documenti prodotti;
- rigettare tutte le istanze ex adverso proposte in quanto inammissibili e/o irrilevanti ai fini della definizione del presente giudizio per tutti i motivi esposti in atti ed a verbale.
In via di appello incidentale condizionato:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte di Appello riformasse la sentenza n. 275/2022 emessa dal Tribunale di Napoli e, quindi, ritenesse ancora vigente, nel periodo luglio 2012 - giugno 2013, il contratto del
05.11.2007, accertare e dichiarare che il Sig. ha posto in essere atti in Pt_1 concorrenza con la in violazione delle norme di cui agli artt.
4.2 Controparte_1
e 6.5 del contratto 05.11.2007 e, conseguentemente, condannare il predetto Sig.
a risarcire ad il 50% dei ricavi presunti che costituiscono Pt_1 Controparte_1 per la il relativo pregiudizio economico nella misura che risulterà Controparte_1 in corso di causa, compensando, totalmente o parzialmente o nelle forme meglio viste, i crediti vantati dalla con ogni eventuale contestato e non Controparte_1 creduto credito del Sig. nei confronti della predetta Pt_1 Controparte_1
Con vittoria di spese anche generali, diritti ed onorari di causa, oltre iva e cpa, del doppio grado di giudizio e con condanna ex art. 96 c.p.c.”. In data 7.7.2022 la Corte di Appello rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione dell'impugnata sentenza, disponendo l'acquisizione del fascicolo di primo grado, e rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.3.2024.
Precisate le conclusioni con le note scritte depositate ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 30.10.2025, la causa era assegnata in decisione, con i termini abbreviati di giorni venti e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi sollevata dall'appellata Controparte_1
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass.Sez.Un. 16.11.2017
n. 27199; 30.5.2018 n. 13535, 29.10.2018 n.27391, Sez.Un. 20.11.2018 n.
12587).
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. E' sufficiente quindi che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione
(senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass.19.3.2019 n.7675)
Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che “qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali” (Cass.15.4.2019 n.10422).
Nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Prima di esaminare i motivi posti a sostegno dell'appello proposto e le censure avanzate avverso la sentenza di primo grado occorre premettere brevi puntualizzazioni.
E' pacifico tra le parti che in data 5.11.2007 le stesse stipulavano un contratto di collaborazione in forza del quale si impegnava a presentato Parte_1 nuovi clienti alla (allora) AS, la quale, a sua volta, si impegnava a corrispondergli una percentuale sui ricavi a titolo di provvigione.
È altresì pacifico che in data 29.1.2009, era nominato membro Parte_1 del Consiglio di Amministrazione della AS S.r.l. e, in pari data, gli era attribuita la carica di Consigliere Delegato “per il coordinamento della rete commerciale della Società in supporto al Vice Presidente”.
Oggetto di contestazione tra le parti è la questione relativa all'efficacia dell'accordo nel periodo dall' 1.7.2012 al 28.6.2013: la società opponente ritiene che l'accordo di collaborazione con il si sarebbe sciolto per mutuo Pt_1 consenso a causa della nomina a Consigliere di Amministrazione della AS
S.r.l. in data 29.1.2009, e, in ogni caso, anche laddove il contratto non si fosse sciolto per mutuo consenso, lo stesso si sarebbe comunque sciolto in data
4.11.2010, in quanto il contratto prevedeva espressamente la durata di tre anni in mancanza di rinnovo da perfezionarsi per iscritto.
Viceversa afferma di aver continuato a svolgere l'attività di brokeraggio Pt_1 anche successivamente alla nomina, e che, poiché il rapporto di collaborazione assicurativa non prevedeva alcuna necessità di forma scritta ad probationem o ad substantiam, il mancato rinnovo per iscritto del primo accordo di collaborazione non aveva comportato l'automatica conseguenza della risoluzione dello stesso per mutuo consenso, prevalendo invece la volontà delle parti di continuare a dare validità ed efficacia al loro rapporto sostanziale.
Il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione della Controparte_2
(oggi , ritenendo che , che assumeva di Controparte_1 Parte_1 essere creditore della predetta società per l'importo di E. 49.265,39, quali provvigioni per le polizze stipulate e i premi corrisposti nel periodo intercorrente tra luglio 2012 e giugno 2013, non forniva la prova dell'esistenza di un valido titolo della pretesa di credito azionata in sede monitoria.
Rilevava infatti che poiché nel giudizio di opposizione l'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso, è il creditore opposto a dover provare il credito azionato.
Riteneva quindi che, poiché l'articolo 2.1 dell'accordo del 05.11.2007 prevedeva che la collaborazione avesse una durata di tre anni con decorrenza dal
05.11.2007 e con riserva di proroga da perfezionarsi per iscritto, “l'accordo avrebbe perso efficacia il 4 novembre 2010, salvo il caso in cui le parti avessero perfezionato per iscritto il rinnovo. Dalla documentazione versata in atti, tuttavia, non risulta sia intervenuto un rinnovo dell'accordo di collaborazione tra le parti.
Pertanto, deve ritenersi non provata l'esistenza del titolo (accordo di collaborazione) posto a base della domanda di adempimento contrattuale
(pagamento) proposta in via monitoria.”; e in ogni caso, “l'accordo di collaborazione si è sciolto per mutuo consenso nel momento in cui Parte_1 ha operato nel nuovo ruolo di Consigliere Delegato della ”
[...] CP_2
(dal 29-01-2009 al giugno 2013).
Contesta tale decisione l'appellante.
Con il primo motivo di appello censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...] in base alla circostanza che egli non aveva titolo per poter Controparte_2 pretendere il pagamento delle provvigioni richieste, ritenendo la motivazione della gravata sentenza errata e da riformare.
Deduce, in particolare, che dopo la nomina a Consigliere di Amministrazione
(29.1.2009) gli furono corrisposte le provvigioni fino al 4.11.2010 (data della perdita di efficacia del contratto), a riprova del fatto che non vi fu mutuo consenso allo scioglimento del contratto per effetto della nomina stessa;
inoltre esclude che vi sia stato un recesso formale dell'accordo tra le parti, ritenendo che dati inconfutabili (scambio di corrispondenza, godimento benefits aziendali senza soluzione di continuità…) comprovano l'intervenuta proroga di fatto dell'accordo di collaborazione tra le stesse, non essendo necessaria la forma scritta per il suo rinnovo in presenza di una chiara volontà delle parti nel senso di continuare il rapporto.
Peraltro, afferma che la stessa società opponente abbia riconosciuto il debito nei confronti del inviandogli in data 9.9.2013 una e-mail, recante “la Pt_1 situazione relativa ai premi intermediati nel corso dell'ultimo esercizio”, alla quale allegava l'elenco dei clienti e delle polizze intermediate e stipulate dal Pt_1 nel periodo da luglio 2012 a giugno 2013, dal quale poteva evincersi che quest'ultimo fosse creditore della società per E. 49.256,39.
E ancora, deduce la mancata prova dell'intervenuta risoluzione dell'accordo per mutuo consenso, nonché della rinuncia alle provvigioni da parte del , Pt_1 avendo egli invece continuato a svolgere l'attività di brokeraggio come risultante anche dalla circostanza che continuava a versare sul c/c della società CP_4 opponente i premi incassati dai clienti fino al 7.10.2013 (quando la CP_2 revocava la delega al versamento).
Le censure non sono fondate.
Condivide la Corte quanto affermato dal giudice di prime cure ovvero che non risultando dalla documentazione in atti che le parti abbiano sottoscritto un rinnovo del contratto, non risulta provato il titolo alla base della domanda di adempimento contrattuale proposta in via monitoria.
Infatti il contratto di collaborazione del 5.11.2007 prevede espressamente, all'art. 2.1, rubricato “Efficacia”, che “pur riservandoci reciprocamente di rinnovare e prorogare questo accordo (e ciò dovrà essere perfezionato per iscritto), questo accordo avrà efficacia dal 5 novembre 2007 (“Decorrenza dell'accordo”), per la durata di 3 (tre anni)” (cfr. doc. 2).
Ciò premesso, in ogni caso, diversamente da quanto argomentato dall'appellante
(secondo il quale le parti avrebbero continuato a dare esecuzione all'accordo di collaborazione anche dopo la sua scadenza naturale), e come affermato dal giudice di prime cure “l'accordo di collaborazione si è sciolto per mutuo consenso nel momento in cui il ha operato nel nuovo ruolo di Consigliere Parte_1 delegato della ”. CP_2
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità infatti “la risoluzione per mutuo consenso di un contratto, atteso il principio della libertà di forme, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il contratto, ma può risultare anche da un comportamento tacito concludente, a meno che per il contratto da risolvere non sia richiesta la forma scritta ad substantiam. L'apprezzamento del giudice di merito circa l'idoneità dei comportamenti delle parti ad integrare detta manifestazione tacita della volontà di sciogliere il contratto, subendo gli effetti relativi, è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.” (cfr. ex multis Cass. n.
15264/2006).
Nel caso di specie, come lo stesso appellante afferma, “il rapporto di collaborazione assicurativa non prevedeva, all'epoca, alcuna necessità di forma scritta ad probationem o ad substantiam; da ciò deriva che la risoluzione dello stesso per mutuo consenso ben può essere ricavata dai comportamenti concludenti delle parti che, correttamente, il giudice di prime cure ha ritenuto essere idonei ad integrare la manifestazione tacita di volontà di sciogliere il contratto.
In particolare in data 3.2.2009 riceveva una mail dalla Parte_1 [...]
(in persona di , con la quale gli era comunicato che, in CP_2 Testimone_1 seguito all'inserimento nel CDA nella società, “le fatture di acconto provvigionale emesse per il mese di gennaio sono da considerarsi nulle in quanto, a partire dal 30/01 siete stati inseriti a listino paga come CDA appunto con compenso erogabile in 5 rate mensili a partire dal mese di Febbraio”, a fronte della quale il si limitava a richiedere di mantenere fermo il pagamento dell'acconto Pt_1 provvigionale per il solo mese di gennaio (cfr. doc. 11).
Inoltre, il mutuo consenso emerge dalla circostanza che prima del giugno 2013 – data di cessazione dalla carica di amministratore della , Controparte_5 che riceveva regolarmente gli emolumenti, non abbia mai richiesto provvigioni, che, peraltro, ove corrisposte, avrebbero evidentemente costituito un indebito poiché, fermo restando che egli abbia continuato a svolgere attività per contribuire allo sviluppo del business della società – ivi compreso il versamento dei premi sul c/c della società - tale attività non veniva svolta in qualità di procacciatore in base all'accordo del 5.11.2007, ma, a partire dal 29.1.2010, nella qualità di amministratore delegato per il coordinamento della rete commerciale della società (cfr. doc. 4 – verbali di riunioni del CDA).
Nella stessa prospettiva deve considerarsi l'asserito riconoscimento di debito da parte della , la quale in data 9.9.2013 nel corso delle trattative con il CP_2
per la stipula di un nuovo contratto di collaborazione, inviava su sua Pt_1 richiesta un prospetto (per il periodo da luglio 2012 a giugno 2013) delle posizioni relative ai clienti della società da lui contattati. Anche tale documento, rappresentativo dei clienti contattati dal ed intermediati dalla Pt_1 [...]
, è espressione di un'attività compiuta dall'appellante nella sua qualità di CP_2 amministratore con delega per il coordinamento commerciale della società (che in quanto tale – e non in virtù dell'art.
4.5 dell'accordo di collaborazione, come sostenuto dall'appellante - aveva anche diritto ai benefits aziendali).
Come rilevato dal giudice di prime cure inoltre, a riprova del fatto che il corrispettivo delle prestazioni del sia stato rappresentato Pt_1 esclusivamente dagli emolumenti deliberati dall'assemblea dei soci (art. 2389
c.c.), pochi giorni dopo la nomina ad amministratore (in data 15.2.2009) il
[...]
chiudeva la propria partita IVA. Pt_1
Tutto quanto detto peraltro trova ampia conferma negli esiti dell'istruttoria orale.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Erronea valutazione del materiale probatorio”, l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui dà rilevanza alla e-mail con la quale la società opponente comunicava a che dal primo semestre 2009 non sarebbero più state Parte_3 Parte_2 loro pagate provvigioni ma emolumenti, e alla circostanza della chiusura della partita IVA, omettendo invece di considerare la rilevante circostanza dell'invio da parte della dei tabulati e della dichiarazione di riconoscimento di CP_2 debito, nonché le dichiarazioni dei testi da lui introdotti.
In particolare deduce che la chiusura della partita IVA risponda ad una mera scelta fiscale e che in ogni caso la stessa non costituisce conditio sine qua non per l'esigibilità del credito, ribadendo ancora di non aver mai rinunciato alle provvigioni e di aver continuato a svolgere l'attività di brokeraggio in favore della in forza dell'accordo sopra menzionato. CP_2
Neppure tale censura è condivisibile.
Come già rilevato dal giudice di primo grado “la cessazione della partita iva del
comprova che, quest'ultimo, dall'anno 2009, per l'attività svolta è stato Pt_1 retribuito esclusivamente attraverso emolumenti”.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, il giudice di prime cure non considera la partita IVA come una condicio sine qua non per l'esigibilità del credito, ma guarda alla chiusura della stessa come prova che dall'anno 2009
l'appellante sia stato retribuito attraverso emolumenti, e, dunque, come prova dell'insussistenza di un diritto di credito del nei confronti della Pt_1 [...]
(oggi . CP_2 Controparte_1
Infatti per i collaboratori degli intermediari assicurativi iscritti nella sezione E del
RUI (Registro unico intermediari) che svolgano un'attività abituale e professionale la partiva IVA è obbligatoria (cfr. artt. 4 e 5 DPR n. 633/1972 –
Testo unico IVA), per cui la sua chiusura non può essere considerata una mera scelta fiscale del , bensì la logica conseguenza della sua nomina a Pt_1
Consigliere di amministrazione della AS (oggi , che ne avrebbe Controparte_1 comportato la remunerazione non più tramite provvigioni ma tramite emolumenti.
Quanto alle reiterate considerazioni circa l'errata considerazione da parte del giudice di prime cure dei prospetti inviati dalla società al in data Pt_1
9.9.2013, si ribadisce che i clienti intermediati dalla ivi rappresentati CP_2 sono stati contattati dal non quale procacciatore, ma nella qualità di Pt_1 amministratore delegato della società; inoltre la inviava copia del CP_2 prospetto al nel corso delle trattative pendenti per la stipula di un nuovo Pt_1 accordo di collaborazione - dopo la cessazione della stesso dalla carica di amministratore a causa del mancato rispetto degli obiettivi previsti – allo scopo non di riconoscere un debito ma di indicare quanto il avrebbe potuto Pt_1 percepire – a parità di performances rispetto al periodo luglio 2012-giugno 2013
– in caso di positiva conclusione del nuovo rapporto contrattuale.
Quanto infine all'affermazione dell'appellante secondo cui il Tribunale di Napoli dava rilevanza soltanto le risultanze della prova orale dei testi introdotti da parte opponente, omettendo i fatti riferiti invece dai testi di parte opposta, la stessa non coglie nel segno: le dichiarazioni rese dai testi di parte opposta infatti risultano generiche e de relato, e, peraltro, attribuiscono al qualifiche da lui mai Pt_1 rivestite, quali quella di broker e di agente, ove, invece, il fino al Pt_1
29.1.2009 fu collaboratore della AS (quest'ultima rivestendo la qualifica broker iscritto all'albo), e, successivamente, amministratore della società fino al luglio
2013.
Orbene, la pretesa avanzata dal non è meritevole di accoglimento, non Pt_1 ricorrendo la prova dell'intervenuto rinnovo dell'accordo di collaborazione tra le parti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Il rigetto dell'appello principale assorbe l'esame dell'appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria spiegata dall'odierna parte appellata, ritiene la Corte che la disposizione di cui all' art. 96 del c.p.c. primo comma (“Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”), presupponga in ogni caso la concreta allegazione e la prova del pregiudizio subito, carenti nel caso in esame.
E' onere della parte richiedente il risarcimento del danno allegare e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (cfr., fra le altre, Cass. Civ. n. 21798/2015, Cass.
Civ., n. 21393/2005; Cass. Civ., n. 13355/2004) o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (cfr. Cass. Civ., n.
9080/2013; Cass. Civ., n. 13395/2007).
Sussistono, invece, i presupposti per l'applicazione dell'art.96 c.3 c.p.c., introdotto dalla riforma del processo civile del 2009, secondo cui “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La norma, infatti, prevede un indennizzo, se non una vera e propria pena pecuniaria inflitta per sanzionare colui che abbia abusato dello strumento processuale, nonché abbia così appesantito inutilmente il corso della Giustizia, agendo con imprudenza, colpa o dolo (cf. sul punto, Cass. Civ., 8 febbraio 2017,
n.3311; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726).
Si rammenta, in proposito:
-che la condanna prevista dalla richiamata disposizione normativa configura una sanzione di carattere pubblicistico, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza (cfr. Cass.n.3830/21; n.12413/16; n.4926/13), la quale non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all'agente, bensì unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr., ex ceteris, Cass. n.
22208/21 [ord.], Cass. n. 17466/19 [ord.] e Cass. n. 27623/17);
-che trattasi di sanzione autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata contemplate dai primi due commi dello stesso articolo
96 c.p.c. e con queste cumulabile (cfr. Cass. n. 20018/20 [ord.], Cass. n.
29812/19 [ord.] e Cass. n. 21943/18 [ord.]);
-che la norma in esame, nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte «una somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (cfr. Cass. n. 26435/20 [ord.], Cass. n. 17902/19 [ord.] e Cass. n.
21570/12 [ord.]).
Nel caso in esame appare palese la totale infondatezza delle censure proposte dall'appellante, che totalmente ignorando, o comunque non considerando, la motivazione della sentenza di primo grado, ha sottoposto all'attenzione della
Corte numerosi e ripetitivi motivi di appello, come si è visto, tutti destituiti del benché minimo fondamento.
Invero solo apparentemente l'appellante ha tentato di dimostrare di aver preso atto delle motivazioni del primo giudice, ma, nella sostanza, ha riprodotto, attraverso una ricostruzione confusionaria ed inconferente, questioni ampiamente e specificamente affrontate e correttamente risolte dal primo giudice
(cfr., sul punto, Cass. 12 marzo 2015, n. 4930, secondo cui costituisce indizio idoneo a fondare la suddetta fattispecie - id est: la responsabilità di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c.- la palese infondatezza delle tesi prospettata dalla parte soccombente, il cui sostegno significhi non intelligere quod omnes intelligunt).
Tale censurabile comportamento processuale giustifica la condanna dell'appellante al pagamento di una somma di danaro in favore della controparte, che si stima equo determinare in E.3.473,00, cioè in un importo corrispondente alla metà delle spese di lite, al netto degli accessori di legge, liquidate in dispositivo (cfr., in terminis, Cass. n. 21570/12).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste in capo dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., alla cui liquidazione si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria che non ha avuto luogo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M.147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto.
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del
2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.275/2022 del Tribunale di Napoli nei Parte_1 confronti di (già , in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con atto notificato in data 24.03.2022, nonché sull'appello incidentale condizionato proposto dall'appellata, così provvede: a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) dichiara assorbito l'esame dell'appello incidentale condizionato;
c) condanna l'appellante al pagamento in favore di (già Controparte_1 [...]
,delle spese del presente grado del giudizio, che Controparte_2 liquida in E. 6.946,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
d) condanna, inoltre, l'appellante, ai sensi dell'art.96, co.3, c.p.c., al pagamento in favore dell'appellata della somma di E.3.473,00;
e) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 11.12.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio