TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/08/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2898 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l comma c.p.c.), riservata in decisione all'udienza del 14.01.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BN) il 04.06.1961, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Sagnella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione.
Attore
E
(P. IV , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto
Malomo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
NONCHÉ
(P. IV f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mariateresa D'amico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio l Controparte_3 Controparte_4
[...] proponendo opposizione, ex art 615 c.p.c., comma 1, avverso l'intimazione di pagamento n. 05320229000798139000, notificatagli in data 07.06.2022 ed avente ad oggetto una cartella esattoriale dell'importo di € 7.699,40.
Detta cartella traeva origine dal mancato pagamento di una sanzione amministrativa comminatagli dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di
Campobasso, con verbale di accertamento n. 35 del 24.09.2004, cui era seguita l'emissione, da parte del settore ambiente della Provincia di Campobasso, della ordinanza di ingiunzione n. 971 del 12.03.2008, rimasta anch'essa insoluta da parte del destinatario.
Nell'atto introduttivo del giudizio, l'opponente sosteneva che la cartella oggetto dell'intimazione opposta non gli fosse mai stata notificata prima della suddetta data del 07.06.2022 e che, comunque, la somma richiestagli da non fosse dovuta, P_ stante l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria portata dalla cartella sottesa all'intimazione impugnata.
Trattandosi di cartella esattoriale per sanzione amministrativa, invocava l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale, rilevando che tale termine fosse abbondantemente decorso alla data della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
Eccepiva, altresì, la mancata indicazione, da parte dell'agente della riscossione, dei criteri adottati per il calcolo degli interessi applicati, rilevando, di conseguenza, la nullità della cartella esattoriale medesima per violazione del principio di trasparenza e completezza dell'atto notificato.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione opposta, dichiararsi la illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
05320229000798139000, emessa da con condanna della stessa e della P_
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio. CP_2 CP_2
Con comparsa di risposta del 13.12.2022, si costituiva in giudizio la CP_2 eccependo – preliminarmente - il difetto di competenza per territorio
[...] del Giudice adito in favore del Tribunale di Campobasso, quindi fornendo la prova della regolare notifica, al sig. , della ordinanza di ingiunzione n. 971 del Parte_1
12.03.2008, emessa dal medesima, ad oggetto Controparte_6 sanzione amministrativa dell'importo di € 3.402,34 (cfr. doc 1 e 2.pdf e doc 2 raccomandata.pdf), atto presupposto all'emissione del ruolo e della conseguente
2 cartella esattoriale, nonché delle successive intimazioni di pagamento notificate all'odierno opponente dall' . Controparte_7
Eccepiva, quindi, l'avvenuto decorso dei termini di legge per l'impugnazione della già menzionata ingiunzione, con conseguente decadenza, dell'opponente, dal diritto di esercitare l'azione processuale intrapresa, atteso che ogni contestazione relativa alla stessa risultava ormai tardiva.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento n. 05320229000798139000, avanzata dall'opponente e di ogni altra richiesta ex adverso formulata.
Con comparsa di risposta del 20.12.2022, si costituiva in giudizio anche l'
[...]
, producendo prova della regolare notifica all'opponente, in Controparte_1 data 08.03.2013, della cartella n. 05320120000893351000, presupposto all'intimazione oggetto di doglianza (cfr. all.3), e sottolineando la regolarità della procedura di riscossione coattiva avviata.
Rilevava, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della somma portata dalla suindicata cartella, sia per l'intervenuta interruzione dei termini prima con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 05320169000430592000 del
01.06.2016 (cfr. all.04), poi con l'intimazione n. 05320179000841290000, notificata in data 09.03.2017 (cfr. all.05), sia per la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione per accertamenti, riscossione e altre attività degli enti impositori, introdotta dal legislatore durante la pandemia COVID-19.
In merito all'asserita omissione dei criteri di calcolo degli interessi applicati,
l evidenziava che la base di calcolo degli stessi corrispondeva all'importo CP_1 iscritto a ruolo dall'ente impositore, mentre gli interessi di mora erano quelli stabiliti dalla legge, decorrenti dalla data di scadenza del debito.
Con ordinanza del 05.07.2023, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione di pagamento e non essendo stati richiesti termini istruttori, veniva fissata direttamente l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.01.2025, quindi, precisate le conclusioni ad opera della sola parte opponente (che si riportava ai propri atti), la causa veniva introitata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
DIRITTO
Richiamate le argomentazioni già rese nell'ordinanza del 5.7.2023 in merito
3 all'eccezione di incompetenza territoriale, nel merito l'opposizione è infondata e, per l'effetto, va rigettata.
Quanto all'eccepita prescrizione del credito portato dalla cartella sottesa all'intimazione di pagamento n. 05320229000798139000, infatti, dalla documentazione versata in atti risulta che l' notificava al CP_7 Controparte_7 sig. la cartella n. 05320120000893351000 in data 08.03.2013 Parte_1
(cfr. all.3 produzione . P_
Successivamente, venivano recapitati al debitore altri due atti interruttivi della prescrizione:
1. l'intimazione di pagamento n. 05320169000430592000, notificata in data
01.06.2016 (cfr. all.04 produzione;
P_
2. l'intimazione di pagamento n. 05320179000841290000, notificata in data
09.03.2017 (cfr. all.05 produzione . P_
Parte opponente eccepiva la nullità della notifica del 09.03.2017, eseguita a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza, sostenendo che quest'ultima non si fosse perfezionata a causa del mancato invio, da parte di della P_ comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico contenente l'atto presso l'ufficio postale.
Sul punto la Corte di Cassazione, con ordinanza 26957/2024, si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla prova che deve essere fornita ai fini del perfezionamento della notifica di un atto giudiziario o un atto impositivo eseguita a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza per la temporanea assenza del destinatario, evidenziando che la notifica a mezzo posta si considera eseguita, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge n. 890/1982, trascorsi 10 giorni dalla data Parte di spedizione della , ovvero al momento del ritiro del plico presso l'ufficio postale se è anteriore.
In detta ordinanza gli hanno richiamato il principio affermato dalle Parte_3
Sezioni Unite con la sentenza n. 10012 del 15/04/2021 secondo cui: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora
l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone
a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata
4 (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dall'opponente,
l'amministrazione ingiungente non forniva la prova della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), necessaria per il perfezionamento della notifica;
la notifica del 09.03.2017 – quindi - non può considerarsi validamente perfezionata e la prescrizione quinquennale del credito ingiunto sarebbe ordinariamente maturata a partire dal 01.06.2021.
Come è noto, però, durante la pandemia COVID-19, il legislatore ha introdotto diverse misure emergenziali che hanno inciso anche in materia tributaria.
Tra queste, la più rilevante è stata la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione per accertamenti, riscossione e altre attività degli enti impositori.
Con riferimento, in particolare, ai termini di prescrizione, tra l'8 marzo 2020 e il
31 agosto 2021 (data di fine dell'emergenza pandemica) si è verificato un blocco pressoché totale delle notifiche di cartelle e atti.
Considerando i vari provvedimenti legislativi che sono stati emanati durante il periodo emergenziale, a partire dal Decreto “Cura Italia”, il legislatore ha operato una complessiva estensione dei termini di prescrizione generali di 542 giorni, alla luce della quale la prescrizione del credito portato dalla cartella n.
05320120000893351000 è stato spostato, ex lege, alla data del 25.11.2022, quindi ad un'epoca successiva alla notifica della intimazione di pagamento opposta, avvenuta in data 07.06.2022.
Non merita accoglimento – quindi - l'eccezione di prescrizione, come già anticipato in sede cautelare.
Parte opponente eccepiva, altresì, la nullità dell'intimazione di pagamento n.
532022900079813900, sostenendo che l' non avesse Controparte_7 motivato il computo specifico degli interessi e dei compensi di riscossione.
L'eccezione non è condivisibile perché l'attore non ha fornito prova della carenza, sulla cartella di pagamento, del dettaglio del calcolo degli interessi addebitati.
5 Il documento allegato all'atto introduttivo (cfr. intimazione di pagamento n.
05320229000798139000) non è stato prodotto integralmente: manca la pagina n. 6 dell'atto di intimazione.
Si tratta proprio del foglio al quale rimanda la nota riportata a pagina n. 5 del predetto documento, denominata “interessi di mora” che risulta perciò intenzionalmente trascurata.
L'opposizione, quindi, deve essere rigettata con condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite come liquidate direttamente in dispositivo ex D.M.
147/2022 alla luce dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA il sig. al rimborso, in favore della Parte_1
Provincia di delle spese relative al presente giudizio che si CP_2 liquidano in complessivi € 849,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio ed €
389,00 per la fase introduttiva), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
3. CONDANNA il sig. al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore dell' che si liquidano direttamente Controparte_1 in favore dell'Avv. Roberto Malomo – dichiaratosi antistatario – in complessivi € 849,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio ed € 389,00 per la fase introduttiva), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Benevento, 06/08/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Giada Castaldo, funzionaria addetta all' CP_8
6