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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 506/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:50 con la seguente composizione collegiale:
GN PE, Presidente
TA UL, RE
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5610/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 4 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. DINIEGO AUTOTUTELA CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srls unipersonale ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria in composizione collegiale
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria il diniego alla istanza di variazione/rettifica in autotutela dell'atto di validazione/variazione adottato dall'Ufficio con Pratica n. RC0180130 in atti dal 02/12/2016 (rif. n. 46605.1/2016) trasmessa all'Ufficio in data 01.09.2025, protocollata in data 10.09.2025 al Registro Ufficiale 126208.01/09/2025 e rigettata con provvedimento trasmesso a mezzo pec di pari data
Premetteva che Ricorrente_1 Srls era proprietaria di un impianto eolico sito in Montebello Jonico, località Egua, identificato in catasto urbano dello stesso dati catastali_1, in relazione, al quale a seguito di ultimazione lavori, si era proceduto a rituale trasmissione docfa del 01/02/2016, per il relativo accatastamento
Con ricorso notificato in data 29/09/2025 era stato impugnato il provvedimento sulla base della presunta erronea determinazione della rendita catastale, proposta dal contribuente con atto RC0011468, su dichiarazione DOCFA presentata in data 01/02/2016 ai sensi del Decreto Ministeriale 701/94 e confermata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 1 co. 3 dello stesso D.M..
L'istanza era stata prodotta, alla luce del chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione e recepito dall'Ufficio con circolare 28/E del 16.10.2023 circa l'esenzione dal carico tributario da riconoscere alla torre eolica, al pari del rotore e della navicella.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la parte rilevava che trattasi di impugnazione di diniego di autotutela di atti catastali ammessa ex legge dall'art. 19 lett. f) D.lgs. 546/92, ribadendo il diritto del contribuente di modificare, senza limiti temporali, la classificazione catastale precedentemente attribuita quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunciata non sia veritiera, presentando un'istanza di variazione che, in caso di diniego espresso o tacito dell'amministrazione finanziaria, può essere impugnata dinanzi al giudice tributario (Cass. 21010/2024).
Osservava, infine, che trattandosi di riesame di classamento eseguito per correggere errori originari o vizi intrinseci dell'atto di iscrizione/variazione, la rettifica avrebbe dovuto avere efficacia retroattiva.
Chiedeva di annullare gli atti opposti statuendo in ordine al diritto dell'istante alla rettifica dell'atto di validazione/variazione adottato dall'Ufficio con pratica n. RC0180130 in atti dal 02/12/2016 (rif. n.
46605.1/2016) e/o comunque alla rettifica, con efficacia retroattiva alla data dell'accatastamento, della rendita attribuita all'impianto eolico identificato in catasto del Comune di Montebello Jonico al foglio 28 part. 86 escludendo a tal fine dalla stima, la torre e degli aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo e tenendo conto del solo valore degli immobili residui cioè, al valore del suolo e delle fondazioni nella misura già accertata dall'Ufficio
Chiedeva altresì la condanna alle spese
Costituendosi, Agenzia Entrate evidenziava che, in data 1.02.2016, ricorrendo alla procedura DOCFA di cui al D.M. Finanze 701/94, la società Ricorrente_1 S.r.l. aveva presentato la “dichiarazione di fabbricato urbano o nuova costruzione, ai sensi dell'art. 28 del RDL 13 aprile 1939, n. 652” per l'u.i.u. identificata al NCEU in
Comune di Montebello Ionico al foglio 28 p.lla 86, proponendo il seguente classamento: categoria D/1 rendita catastale € 1.686,00 (vedi DOCFA e visura storica allegati)
Poiché, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del Decreto Ministeriale 701/94, la rendita è da intendersi “proposta” dal contribuente “fino a quando l'Ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali ... alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà dell'Amministrazione finanziaria di verificare... le caratteristiche degli immobili... eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto”, l'Ufficio, dopo la verifica tecnica sugli elaborati presentati, aveva ritenuto “congrua” la proposta e aveva confermato la classificazione (e la rendita) proposta dall'avente diritto.
Tale conclusione teneva conto della corretta elencazione, per tutte le componenti del cespite, degli “Elementi
Estimali Utilizzati per la Destinazione della Rendita Catastale Proposta con Riferimento all' Epoca Censuaria 1988/89”, che trovavano riscontro nelle caratteristiche intrinseche e nella congruità dei valori proposti dal tecnico di parte.
In data 10.09.2025 la parte, ritenendo non più “adeguata” la rendita a suo tempo proposta nel DOCFA del
2016 e confermata dall'Ufficio, ha presentato “istanza di rettifica in autotutela”, tesa ad ottenere – con effetto ex tunc - la rideterminazione della rendita catastale, scorporando dalla stima dell'unità immobiliare il valore della torre eolica.
Il tutto sulla scorta del cambio di indirizzo dell'Ufficio in ordine alla valenza impositiva delle “torri eoliche” per come espresso nella circolare 28/E/2023. La procedura invocata dalla parte non poteva essere condivisa.
L'ufficio, pertanto, aveva rigettato l'istanza.
Precisava che la rendita esistente, frutto di una valutazione eseguita dalla parte con stima diretta attraverso l'esame delle varie componenti dichiarate, non poteva essere modificata se non attraverso la presentazione di una nuova denuncia di variazione, con procedura DOCFA, così come previsto dal D.M. Finanze n° 701 del 19-04-1994.
Tale operazione, per i limiti imposti dalla legge e per evidenti esigenze di certezza del diritto, soprattutto fiscale e tributaria, non può, comunque, avere efficacia retroattiva.
In secondo luogo, rilevava come nella circolare 28/E del 2023, richiamata nell'istanza a sostegno della richiesta di autotutela di cui trattasi, non venga fatto alcun riferimento a eventuali errori degli Uffici o a retroattività di comportamenti da tenere, disponendosi solamente di voler considerare superate le relative indicazioni contenute nella precedente circolare 27/E del 2016 sulla base, esclusivamente, di un cambio di indirizzo della giurisprudenza.
E, infatti, al punto 4 viene affermato che “in recepimento del richiamato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che oramai deve ritenersi consolidato, si considerano superate le indicazioni contenute nel richiamato paragrafo 1.3 della circolare n. 27/E del 2016, secondo cui le torri eoliche sono da annoverare tra le costruzioni”.
Va da sé che le disposizioni impartite agli uffici con la circolare in questione, non avendo alcun valore come fonte del diritto, possano valere soltanto per indirizzare comportamenti futuri dell'amministrazione.
Alle circolari, infatti, è stata attribuita la natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione, i quali, contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari.
Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria (Cass. n.
23031/2007).
Ciò detto e a conforto della correttezza del diniego operato dall'ufficio, si osserva ancora che l'istituto dell'autotutela mira a eliminare errori di inserimento dei dati, ovvero di applicazione delle regole tecniche dell'estimo catastale, mentre è ovvio che, nel caso in questione, non siano stati riscontrati errori di valutazione nell'operato dell'Ufficio che, in data 02/12/2016, in sede di accertamento, ha operato secondo le indicazioni, normative, circolari ed istruzioni all'epoca vigenti (art. 1 co. 3 D.M. 701/94).
Rilevava che non coglieva infine nel segno l'osservazione di parte circa la non definitività della rendita per mancata emissione, da parte dell'Ufficio, entro l'anno, di alcun provvedimento di “accoglimento” della rendita proposta.
Contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, infatti, proprio la mancanza di attività rettificativa da parte dell'Ufficio entro l'anno aveva determinato la cristallizzazione della rendita proposta.
Chiedeva il rigetto e condanna alle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria di primo grado in composizione collegiale, letti gli atti e la documentazione prodotta, ritiene l'atto opposto legittimo e il ricorso infondato.
Quando fu fatto, il classamento proposto dalla Ricorrente_1 srls unipersonale era conforme alla normativa vigente all'epoca.
L'Agenzia delle Entrate pertanto ebbe a confermare il classamento proposto, senza necessità di operare delle rettifiche, tanto che quel classamento ebbe a cristallizzarsi.
Infatti, il mancato esercizio del potere di rettifica da parte di Agenzia delle Entrate entro l'anno ha determinato la cristallizzazione della rendita proposta.
Successivamente quando la parte ne ha chiesto la modifica, Agenzia delle Entrate facendo riferimento alle indicazioni, normative, circolari ed istruzioni all'epoca vigenti (art. 1 co. 3 D.M. 701/94) di fatto ha rigettato tale variazione, perché non si registrava alcun errore.
Deve precisarsi che Agenzia delle Entrate solo nell'anno 2023, ha emanato la circolare 28/E, a modifica della circolare 27/E del 2016, a seguito di un cambio della giurisprudenza, che ha valore di atto interno, con efficacia giuridica nei rapporti tra la stessa Agenzia delle Entrate ed i suoi funzionari
Ovviamente, essendo mutato il quadro regolamentare, ai sensi dell'art. 1 comma 22, Legge 208/2015 è consentito scorporare dal computo della stima, quelle componenti impiantistiche, non strutturalmente infisse al suolo, tipicamente chiamate “imbullonati” ed è possibile per la ricorrente presentare una nuova denuncia di variazione attraverso la procedura docfa, chiedendo l'aggiornamento catastale, con decorrenze ex nunc Infatti, la norma prevede al comma 21 che: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
Al comma 22 si statuisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21”.
Il ricorso va rigettato, ma la complessità della vicenda impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione collegiale di Reggio Calabria rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:50 con la seguente composizione collegiale:
GN PE, Presidente
TA UL, RE
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5610/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 4 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. DINIEGO AUTOTUTELA CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srls unipersonale ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria in composizione collegiale
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria il diniego alla istanza di variazione/rettifica in autotutela dell'atto di validazione/variazione adottato dall'Ufficio con Pratica n. RC0180130 in atti dal 02/12/2016 (rif. n. 46605.1/2016) trasmessa all'Ufficio in data 01.09.2025, protocollata in data 10.09.2025 al Registro Ufficiale 126208.01/09/2025 e rigettata con provvedimento trasmesso a mezzo pec di pari data
Premetteva che Ricorrente_1 Srls era proprietaria di un impianto eolico sito in Montebello Jonico, località Egua, identificato in catasto urbano dello stesso dati catastali_1, in relazione, al quale a seguito di ultimazione lavori, si era proceduto a rituale trasmissione docfa del 01/02/2016, per il relativo accatastamento
Con ricorso notificato in data 29/09/2025 era stato impugnato il provvedimento sulla base della presunta erronea determinazione della rendita catastale, proposta dal contribuente con atto RC0011468, su dichiarazione DOCFA presentata in data 01/02/2016 ai sensi del Decreto Ministeriale 701/94 e confermata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 1 co. 3 dello stesso D.M..
L'istanza era stata prodotta, alla luce del chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione e recepito dall'Ufficio con circolare 28/E del 16.10.2023 circa l'esenzione dal carico tributario da riconoscere alla torre eolica, al pari del rotore e della navicella.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la parte rilevava che trattasi di impugnazione di diniego di autotutela di atti catastali ammessa ex legge dall'art. 19 lett. f) D.lgs. 546/92, ribadendo il diritto del contribuente di modificare, senza limiti temporali, la classificazione catastale precedentemente attribuita quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunciata non sia veritiera, presentando un'istanza di variazione che, in caso di diniego espresso o tacito dell'amministrazione finanziaria, può essere impugnata dinanzi al giudice tributario (Cass. 21010/2024).
Osservava, infine, che trattandosi di riesame di classamento eseguito per correggere errori originari o vizi intrinseci dell'atto di iscrizione/variazione, la rettifica avrebbe dovuto avere efficacia retroattiva.
Chiedeva di annullare gli atti opposti statuendo in ordine al diritto dell'istante alla rettifica dell'atto di validazione/variazione adottato dall'Ufficio con pratica n. RC0180130 in atti dal 02/12/2016 (rif. n.
46605.1/2016) e/o comunque alla rettifica, con efficacia retroattiva alla data dell'accatastamento, della rendita attribuita all'impianto eolico identificato in catasto del Comune di Montebello Jonico al foglio 28 part. 86 escludendo a tal fine dalla stima, la torre e degli aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo e tenendo conto del solo valore degli immobili residui cioè, al valore del suolo e delle fondazioni nella misura già accertata dall'Ufficio
Chiedeva altresì la condanna alle spese
Costituendosi, Agenzia Entrate evidenziava che, in data 1.02.2016, ricorrendo alla procedura DOCFA di cui al D.M. Finanze 701/94, la società Ricorrente_1 S.r.l. aveva presentato la “dichiarazione di fabbricato urbano o nuova costruzione, ai sensi dell'art. 28 del RDL 13 aprile 1939, n. 652” per l'u.i.u. identificata al NCEU in
Comune di Montebello Ionico al foglio 28 p.lla 86, proponendo il seguente classamento: categoria D/1 rendita catastale € 1.686,00 (vedi DOCFA e visura storica allegati)
Poiché, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del Decreto Ministeriale 701/94, la rendita è da intendersi “proposta” dal contribuente “fino a quando l'Ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali ... alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà dell'Amministrazione finanziaria di verificare... le caratteristiche degli immobili... eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto”, l'Ufficio, dopo la verifica tecnica sugli elaborati presentati, aveva ritenuto “congrua” la proposta e aveva confermato la classificazione (e la rendita) proposta dall'avente diritto.
Tale conclusione teneva conto della corretta elencazione, per tutte le componenti del cespite, degli “Elementi
Estimali Utilizzati per la Destinazione della Rendita Catastale Proposta con Riferimento all' Epoca Censuaria 1988/89”, che trovavano riscontro nelle caratteristiche intrinseche e nella congruità dei valori proposti dal tecnico di parte.
In data 10.09.2025 la parte, ritenendo non più “adeguata” la rendita a suo tempo proposta nel DOCFA del
2016 e confermata dall'Ufficio, ha presentato “istanza di rettifica in autotutela”, tesa ad ottenere – con effetto ex tunc - la rideterminazione della rendita catastale, scorporando dalla stima dell'unità immobiliare il valore della torre eolica.
Il tutto sulla scorta del cambio di indirizzo dell'Ufficio in ordine alla valenza impositiva delle “torri eoliche” per come espresso nella circolare 28/E/2023. La procedura invocata dalla parte non poteva essere condivisa.
L'ufficio, pertanto, aveva rigettato l'istanza.
Precisava che la rendita esistente, frutto di una valutazione eseguita dalla parte con stima diretta attraverso l'esame delle varie componenti dichiarate, non poteva essere modificata se non attraverso la presentazione di una nuova denuncia di variazione, con procedura DOCFA, così come previsto dal D.M. Finanze n° 701 del 19-04-1994.
Tale operazione, per i limiti imposti dalla legge e per evidenti esigenze di certezza del diritto, soprattutto fiscale e tributaria, non può, comunque, avere efficacia retroattiva.
In secondo luogo, rilevava come nella circolare 28/E del 2023, richiamata nell'istanza a sostegno della richiesta di autotutela di cui trattasi, non venga fatto alcun riferimento a eventuali errori degli Uffici o a retroattività di comportamenti da tenere, disponendosi solamente di voler considerare superate le relative indicazioni contenute nella precedente circolare 27/E del 2016 sulla base, esclusivamente, di un cambio di indirizzo della giurisprudenza.
E, infatti, al punto 4 viene affermato che “in recepimento del richiamato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che oramai deve ritenersi consolidato, si considerano superate le indicazioni contenute nel richiamato paragrafo 1.3 della circolare n. 27/E del 2016, secondo cui le torri eoliche sono da annoverare tra le costruzioni”.
Va da sé che le disposizioni impartite agli uffici con la circolare in questione, non avendo alcun valore come fonte del diritto, possano valere soltanto per indirizzare comportamenti futuri dell'amministrazione.
Alle circolari, infatti, è stata attribuita la natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione, i quali, contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari.
Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria (Cass. n.
23031/2007).
Ciò detto e a conforto della correttezza del diniego operato dall'ufficio, si osserva ancora che l'istituto dell'autotutela mira a eliminare errori di inserimento dei dati, ovvero di applicazione delle regole tecniche dell'estimo catastale, mentre è ovvio che, nel caso in questione, non siano stati riscontrati errori di valutazione nell'operato dell'Ufficio che, in data 02/12/2016, in sede di accertamento, ha operato secondo le indicazioni, normative, circolari ed istruzioni all'epoca vigenti (art. 1 co. 3 D.M. 701/94).
Rilevava che non coglieva infine nel segno l'osservazione di parte circa la non definitività della rendita per mancata emissione, da parte dell'Ufficio, entro l'anno, di alcun provvedimento di “accoglimento” della rendita proposta.
Contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, infatti, proprio la mancanza di attività rettificativa da parte dell'Ufficio entro l'anno aveva determinato la cristallizzazione della rendita proposta.
Chiedeva il rigetto e condanna alle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria di primo grado in composizione collegiale, letti gli atti e la documentazione prodotta, ritiene l'atto opposto legittimo e il ricorso infondato.
Quando fu fatto, il classamento proposto dalla Ricorrente_1 srls unipersonale era conforme alla normativa vigente all'epoca.
L'Agenzia delle Entrate pertanto ebbe a confermare il classamento proposto, senza necessità di operare delle rettifiche, tanto che quel classamento ebbe a cristallizzarsi.
Infatti, il mancato esercizio del potere di rettifica da parte di Agenzia delle Entrate entro l'anno ha determinato la cristallizzazione della rendita proposta.
Successivamente quando la parte ne ha chiesto la modifica, Agenzia delle Entrate facendo riferimento alle indicazioni, normative, circolari ed istruzioni all'epoca vigenti (art. 1 co. 3 D.M. 701/94) di fatto ha rigettato tale variazione, perché non si registrava alcun errore.
Deve precisarsi che Agenzia delle Entrate solo nell'anno 2023, ha emanato la circolare 28/E, a modifica della circolare 27/E del 2016, a seguito di un cambio della giurisprudenza, che ha valore di atto interno, con efficacia giuridica nei rapporti tra la stessa Agenzia delle Entrate ed i suoi funzionari
Ovviamente, essendo mutato il quadro regolamentare, ai sensi dell'art. 1 comma 22, Legge 208/2015 è consentito scorporare dal computo della stima, quelle componenti impiantistiche, non strutturalmente infisse al suolo, tipicamente chiamate “imbullonati” ed è possibile per la ricorrente presentare una nuova denuncia di variazione attraverso la procedura docfa, chiedendo l'aggiornamento catastale, con decorrenze ex nunc Infatti, la norma prevede al comma 21 che: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
Al comma 22 si statuisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21”.
Il ricorso va rigettato, ma la complessità della vicenda impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione collegiale di Reggio Calabria rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti