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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.26874 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. Maria Novella Galizia, giusta procura in atti Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Mirko Bernard, giusta procura in atti Resistente
1
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.6.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.4.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
, premesso che il 30.09.1995 contraeva matrimonio in CH Falls
[...]
(USA) con , dalla cui unione era nato il figlio Controparte_1
maggiorenne non autonomo e con lui convivente;
che in data 21.2.2019 Per_1
si separavano con accordo di negoziazione assistita ex art. 6 L. 162/2014 e successivo nulla osta della Procura della Repubblica di Roma del 4.3.19; che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale;
chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili
(rectius, scioglimento) del matrimonio, con revoca o quantomeno riduzione del contributo di mantenimento stabilito in sede di separazione, sulla scorta della mendicità delle dichiarazioni rese dalla resistente in tale sede e, comunque, in considerazione del miglioramento della capacità reddituale della stessa successivamente avvenuto. Si costituiva in giudizio la resistente, che aderiva alla domanda di scioglimento del vincolo, opponendosi alle avverse richieste, chiedendo il riconoscimento di assegno divorzile, nella medesima misura di euro 1250,00 mensili versate dal marito quale mantenimento.
All'udienza presidenziale il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 14.3.22, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che chiedevano, il ricorrente sentenza parziale sullo status, con rinuncia ai termini e la resistente i termini ex art.183, VI co. c.p.c. il G.I. riservava la decisione al Collegio, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 20+20, in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con sentenza parziale del 30.5.22 il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio e la causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza,
per l'istruzione in merito alle pronunzie conseguenziali ai sensi dell'art. 4,
comma 9 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche, con concessione dei termini istruttori.
Successivamente, ammesse ed espletate le prove orali articolate dalle parti,
ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 26.6.24.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata al Collegio per la decisione con termini ex art.190 c.p.c. Preliminarmente, la pronuncia attiene alle sole questioni accessorie, essendo intervenuta in data 26.6.24 sentenza parziale sullo status.
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'inutilizzabilità della documentazione allegata dal ricorrente in sede di comparsa conclusionale. La
scansione processuale delineata dal legislatore per la produzione documentale
è finalizzata a garantire il rispetto del diritto al contraddittorio dell'altra parte,
la produzione di documentazione al momento del deposito delle comparse conclusionali, in assenza di espressa autorizzazione giudiziale, altera il contraddittorio non consentendo alla controparte la possibilità di articolare repliche o depositare diversa documentazione a contrasto di quella prodotta.
Nel merito, unica questione in controversia è quella relativa alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla resistente cui il ricorrente si è opposto.
Al riguardo, occorre premettere che non rileva, in questa sede, il riconoscimento operato nella pronuncia separativa né quello operato in sede di provvedimenti provvisori (ove, in mancanza del presupposto logico giuridico della pronuncia sullo status si discorre in termini di riconoscimento del contributo di mantenimento), dal momento che la spettanza dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. 1, 16/05/2017,
n. 12196).
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L.
898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare
ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende
direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che
conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione
delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non
soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da
garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di
un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della
vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del
matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un
accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione
equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione
del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta
non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere
valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù
del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che
informano i modelli relazionali familiari.…. Ove tale disparità sia accertata, è
necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o
prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla
definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle
aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (Cass. Ord.
21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo
muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il
contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno
degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente
diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il
raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto
contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente
sacrificate” (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n.
1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare
se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in
funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver
rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato
uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori
proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano
convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per
dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere
probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione
del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo
spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio,
causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli
endofamiliari.” (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021).
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-
patrimoniale delle parti è stata accertata nei termini di seguito esposti.
generale della brigata aerea aereonautica, in sede Parte_1
presidenziale aveva documentato per l'anno 2018 un reddito annuo lordo di euro 92636,00 con redditi mensili al netto delle imposte, per 12 mensilità, di euro 5296,00; nel 2019 (730/20 per 2019) euro 104441,00 con redditi mensili,
al netto delle imposte, di 6905,00; nell'anno 2020 di 96537,00 (cfr. 730/2021
per 2020) con redditi mensili, al netto delle imposte, di euro 5678,00.
Successivamente, ha dichiarato i seguenti redditi:
-Anno 2021 (cfr. 730/22 per 2021): euro 109331,00
- Anno 2022 cfr. 730/23 per 2022): euro 110053,00
- Anno 2023 (cfr. CU 2024 per 2023): euro 109645,00
con redditi mensili, rispettivamente, al netto dell'imposizione fiscale e su 12
mensilità, di 6714,00 ed euro 7041,00. E' comproprietario al 50% con la moglie (da ritenersi produttrice di reddito, pur se non dichiarato, ciò essendo evincibile dall'essere la stessa titolare di mutuo di cui il ricorrente è garante),
di immobile e relativo garage e giardino pertinenziale ove dimora;
è nella titolarità di due contratti di c/c (il secondo in cointestazione con l'attuale compagna), con un saldo complessivo al 31.3.24 il primo per circa euro
8000,00, il secondo per poche migliaia di euro;
di 5 fondi di investimento, con controvalore complessivo al 31.3.24 per circa euro 17000, nonché, in contitolarità con la compagna, di ulteriori quattro investimenti mobiliari, con controvalore alla stessa data per circa euro 60000; non ha oneri restitutori (è
garante del mutuo acceso dalla compagna per euro 460,00 mensili per l'acquisto della casa).
impiegata quale addetta alle vendite, in sede Controparte_1
presidenziale – ove – aveva dichiarato introiti mensili per euro 500,00, inferiori a quanto risultante dalla documentazione fiscale in atti, con redditi lordi anni per il 2020 di euro 7559,00 e per il 2019 di euro 7658,00, con conseguenti introiti mensili, al netto dell'imposizione fiscale, per 12 mensilità,
rispettivamente di euro 629,00 ed euro 638,00.
Successivamente, ha dichiarato i seguenti redditi:
-Anno 2021 (cfr. CU 2022 per 2021): euro 10705,00
-Anno 2022 (cfr. CU 2023 per 2022): euro 8275,00
-Anno 2023 (cfr. Cu 2024 per 2023): euro 9101,00
con conseguenti introiti mensili, al netto dell'imposizione fiscale, per 12
mensilità, rispettivamente di euro 833,00 ed euro 687,00, euro 740,00.
Non ha proprietà immobiliari, né oneri locatizi, vivendo presso immobile del padre, né ha allegato ulteriori oneri (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 3.6.24); non ha c/c bancari (l'unico dichiarato è stato chiuso nell'anno
2020).
Ciò posto, persiste tra le parti un rilevante squilibrio economico come già in essere al momento della separazione.
Al riguardo, anche a voler considerare soggiaciuto dalla resistente in sede di accordi separativi al tempo raggiunti lo svolgimento di attività lavorativa, gli introiti dalla stessa percepiti nel corso degli anni, pressoché inalterati, non appaiono, per la loro non rilevante misura, di per sé solo tali da incidere in maniera significativa in questa fase divorzile sulla valutazione, in via comparativa, della capacità patrimoniale delle parti, anche in considerazione dell'implemento dei redditi del ricorrente, come documentato in atti. Né su tale assetto appare avere portata incidente la locupletazione economica derivata ad entrambi i coniugi dalla cessione dell'immobile romano per essere una posta sostanzialmente neutra, in disparte la considerazione che le parti in sede di accordo separativo avevano espressamente condizionato alla cessione dell'immobile (e all'incameramento del relativo introito) il versamento da parte del marito di un'ulteriore somma in favore della moglie (oltre a quella per euro
800,00 a titolo di mantenimento) nella misura di euro 450,00 mensili, così in tutta evidenza considerando tale cessione non in termini locupletativi per la resistente.
Accertato lo squilibrio economico tra le parti, occorre verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo divorzile.
Al riguardo, se insussistente si configura tale diritto in un'ottica assistenziale,
essendo la resistente dotata di redditi che, in uno con l'insussistenza di oneri abitativi, le possono consentire di far fronte alle proprie esigenze quotidiane,
deve valutarsi la sussistenza del diritto sotto un profilo eminentemente perequativo- compensativo.
Al riguardo è incontestato, per averlo il ricorrente riconosciuto in sede di memorie istruttorie (per tale ragione non essendo stata ammessa la relativa prova articolata dalla moglie) che la resistente abbia seguito il marito, quanto meno a far data dall'anno 1997 e sino al 2009 nelle sedi che in ragione dell'intrapresa carriera militare, lo stesso aveva di volta in volta raggiunto,
occupandosi della famiglia e del figlio (nato nell'anno 1998) per scelta che, in difetto di prova contraria non fornita (sul punto non sono state articolate richieste istruttorie dal ricorrente) deve ritenersi condivisa, non escludendo il ruolo ricoperto dalla moglie con il proprio operato domestico la circostanza allegata dal resistente del proprio personale contributo alla crescita del figlio.
Né appare di apprezzabile rilievo ai fini del decidere la testimonianza resa dalla teste (oggetto di denuncia-querela da parte del ricorrente Testimone_1
per reato di falsa testimonianza) in quanto riferita ad un limitato periodo (2016-
2018) di poco antecedente alla separazione, in cui la resistente, a suo dire,
avrebbe raggiunto il marito lasciando la città natale, come del pari priva di rilievo probatorio ha, a contrario, la relazione investigativa depositata dal ricorrente, non confermata giudizialmente (sul punto alcuna richiesta istruttoria
è stata svolta), in merito ad una relazione extraconiugale mantenuta in Roma
con il proprio datore di lavoro dalla resistente nell'anno 2016 che, peraltro,
escluderebbe il fatto storico della mancata conoscenza da parte del marito dello svolgimento di attività lavorativa antecedentemente alla separazione del 2019
come pure allegato.
Deve pertanto riconoscersi alla resistente l'assegno divorzile sotto il profilo perequativo compensativo.
In merito alla quantificazione, ritiene il Tribunale che, valutati i redditi delle parti come ricostruiti, considerato l'apporto dato dalla moglie durante il matrimonio al ménage coniugale;
la durata del matrimonio calcolata dalla data di celebrazione (1995) alla data della separazione (2019, data del deposito del ricorso per separazione), l'età della resistente (52 anni), la sussistenza di redditi propri e l'assenza di oneri abitativi, sia equo determinare nell'importo in €
400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, l'assegno divorzile a carico del ricorrente. Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma tredicesimo, della legge 1
dicembre 1970, n. 898, così come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987
n. 74, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro il giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione
(Cass. 24991/10, Cass. 4424/08, Cass. 18321/07). Nel caso di specie, non sussistono elementi per giustificare la diversa decorrenza che, pertanto, deve essere fissata dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura necessaria della pronuncia sillo status ed il limitato accoglimento nel quantum della domanda di assegno divorzile per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26874/21 R.G.A.C., così provvede:
a) Pone a carico di a titolo di assegno Parte_1
divorzile, la somma mensile di euro 400,00, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da versarsi al domicilio di entro il giorno Controparte_1 5 di ogni mese;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 9.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi