Articolo 2 della Legge 18 dicembre 1972, n. 864
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 gennaio 1973
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 63, 12, 7 e 12 degli atti rispettivamente indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1973