Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 63, 12, 7 e 12 degli atti rispettivamente indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 63, 12, 7 e 12 degli atti rispettivamente indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente.