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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4026/2024 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M. Laura Amato Presidente rel. est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.04.2024 da
1) Parte_1
Nato a Martina AN il 06/08/1970 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], Pero (MI) con l'Avv. Roberta Giulia Iemoli e l'avv. Massimiliano Scarnecchia presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], Pero (MI) con l'Avv. Roberta Giulia Iemoli e l'avv. Massimiliano Scarnecchia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 10.09.1996 in Atto N. 72 parte 2 serie A - anno 1996 - Comune di CIAMPINO (RM) -separati con sentenza n. 617/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 05.06.2024
con i seguenti figli: , nato a [...], il [...], cittadino italiano. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/04/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
A. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra
e dal sig. aventi effetti civili (Atto N. 72 parte 2 serie A - Controparte_1 Parte_1
anno 1996 - Comune di Ciampino (RM);
B. confermare e omologare il provvedimento della separazione (con mutamento da assegno di mantenimento a favore della sig.ra ad assegno divorzile del medesimo CP_1
importo);
C. dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 05.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Ciampino il 10.09.1996 tra Pt_1
e
[...] Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ciampino (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Martina AN (TA) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M. Laura Amato Presidente rel. est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.04.2024 da
1) Parte_1
Nato a Martina AN il 06/08/1970 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], Pero (MI) con l'Avv. Roberta Giulia Iemoli e l'avv. Massimiliano Scarnecchia presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], Pero (MI) con l'Avv. Roberta Giulia Iemoli e l'avv. Massimiliano Scarnecchia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 10.09.1996 in Atto N. 72 parte 2 serie A - anno 1996 - Comune di CIAMPINO (RM) -separati con sentenza n. 617/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 05.06.2024
con i seguenti figli: , nato a [...], il [...], cittadino italiano. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/04/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
A. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra
e dal sig. aventi effetti civili (Atto N. 72 parte 2 serie A - Controparte_1 Parte_1
anno 1996 - Comune di Ciampino (RM);
B. confermare e omologare il provvedimento della separazione (con mutamento da assegno di mantenimento a favore della sig.ra ad assegno divorzile del medesimo CP_1
importo);
C. dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 05.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Ciampino il 10.09.1996 tra Pt_1
e
[...] Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ciampino (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Martina AN (TA) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG